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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/07/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1416/2021 + n. 1417/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n.° 1416/2021 e al n.° 1417/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) ” e vertente TRA
(P.IVA. ), sedente in Casalnuovo di Napoli, Parte_1 P.IVA_1 al viale dei Tigli n. 7, in Persona del Legale Rapp.te p.t., , nato a [...], Parte_2
Stati Uniti America, il 24.02.1968 (c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv.to C.F._1
Feliciana Sodano (c.f. ), giusta procura in calce all'Atto di citazione, C.F._2 presso la quale elettivamente domicilia, in Pomigliano d'Arco (Napoli), alla via Pratola Ponte
n. 14-16;
- Attore
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2
- Convenuto contumace
Conclusioni: per parte attrice “Il sottoscritto avvocato Feliciana Sodano, difensore costituito di
In Persona del Legale Rapp.te p.t., chiede che la causa venga trattenuta Parte_1 in decisione. Concessi i termini ex art. 190 cpc.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1 conveniva, innanzi a questo Tribunale, , esponendo, in sintesi: che in Controparte_1 data 19.09.2018 essa si aggiudicava l'appalto di lavori pubblici avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di riqualificazione energetica del distretto sanitario di Fusignano, CIG. , P.IVA_3 cod. CUP. G35F16000080008, per l'importo di € 267.793,42, oltre iva, di cui € 11.489,30 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, al netto del ribasso d'asta pari al 27,975%, oltre iva;
che il contratto di appalto all'art. 7 prevedeva la consegna dei lavori in via d'urgenza in data
31.10.2018 e il termine di 140 giorni per loro ultimazione, decorrenti dalla data di consegna, salvo l'applicazione di penali all'un per mille dell'importo dei lavori corrispondenti all'importo di € 267,79 per ogni giorno di ritardo (art. 9); in data 06.11.2018 essa appaltatrice sottoscriveva un contratto con , avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di Controparte_1 impianti elettrici e meccanici, subappalto autorizzato dalla stazione appaltante con prot. Asul
n.2028/0317217 del 18.12.201; il fornitore si obbligava ad eseguire la fornitura previo corrispettivo di €147.394,10, oltre iva, nel rispetto del Cronoprogramma lavori generali entro il termini indicati;
la convenuta iniziava i lavori nel dicembre 2018, ricevendo, a titolo di corrispettivo, diversi acconti: € 35.964,16,oltre Iva (fattura n.22/2018); € 24.400,00, oltre iva (fattura n.9/2019); € 55.337,02, oltre iva ( fatture 10-12/2019); dal periodo di aprile 2019 ad agosto 2019 la convenuta impiegava sul cantiere unità operative di numero inferiore, talvolta
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assentendosi dal cantiere;
nonostante ciò, essa attrice provvedeva al pagamento degli acconti concordati pari a € 24.400, compreso d'iva (fattura n. 17/2019); € 12.200, compreso d'iva (fattura n. 21/2019) ed € 12.200, compreso d'iva (fattura n. 22/2019); a settembre 2019 i lavori non venivano completati e essa attrice veniva messa in mora dalla stazione appaltante, con applicazioni di penali, preannunciate con nota prot. 20190263077/P dell'11.10.2019; che essa provvedeva a mettere in mora la ditta subappaltata con pec del 14.10.2019; che i lavori venivano completati nel dicembre 2019, successivamente veniva rilasciato il certificato di regolare esecuzione con applicazione della penale di € 15.862,13, nella nota di debito n.19/1 del 12.05.2020; che essa attrice, per completare i lavori e rimediare ai vizi e alle difformità imputabili esclusivamente alla ditta convenuta, stipulava un nuovo contratto di subappalto con la società Mantovani srl per l'importo di € 7.500,00, per l'ultimazione dei lavori di coibentazione delle tubature, sopportando anche ulteriori oneri e spese pari a: € 5.568,08, per la messa a norma dell'impianto elettrico e di terra e l'acquisto di materiali (lavori di Errevi Consulting di Racioppi Vito); € 817,28, per ricerca guasto e collaudo (prestazione di Nordelettrica Impianti srl); € 1827,81, per acquisto materiali da Fabbi Imola s.r.l.; € 873,21 per acquisto materiali da Megawatt S.p.A; che, a causa dell'ingiustificato inadempimento, pativa danni patrimoniali e non patrimoniali;
che, senza esito, restavano la diffida ad adempiere e l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita. Parte attrice concludeva chiedendo “In via preliminare, dichiarare l'inadempimento contrattuale e la responsabilità di (P.IVA. ), Controparte_1 P.IVA_2 sedente in Avellino (AV), alla via Crescitelli n. 2/4 (cap. 83100), In Persona del Legale Rapp.te per i fatti descritti in premessa di atto di citazione;
Dichiarare la responsabilità di
[...]
(P.IVA. ), sedente in Avellino (AV), alla via Crescitelli n. CP_1 P.IVA_2 2/4 (cap. 83100), In Persona del Legale Rapp.te per l'applicazione della penale operata dalla stazione appaltante nella misura di euro 15.862,13, nei confronti Parte_3 della odierna attrice, e, di converso, condannare Parte_1 CP_1
(P.IVA. , sedente in Avellino (AV), alla via Crescitelli n. 2/4 (cap.
[...] P.IVA_2
83100), In Persona del Legale Rapp.te alla ripetizione e/o risarcimento e/o rimborso a favore di (P.IVA. ), In Persona del legale Rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 della cifra pari ad euro 15.862,13 oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo ovvero a quella cifra od al pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e, comunque, nei limiti di competenza per valore dell'adìta giustizia;
Condannare
[...]
(P.IVA. ), sedente in Avellino (AV), alla via Crescitelli Controparte_1 P.IVA_2
n. 2/4 (cap. 83100), In Persona del Legale Rapp.te al pagamento, in favore di
[...]
(P.IVA. ), In Persona del legale Rapp.te p.t., al pagamento Parte_1 P.IVA_1 della somma pari ad euro 30.000,00 a titolo di danno patrimoniale a favore di
[...]
(P.IVA. ), In Persona del legale Rapp.te p.t., per gli esborsi Parte_1 P.IVA_1 e perdite subite a causa dell'inadempimento contrattuale della odierna convenuta oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo ovvero a quella cifra od al pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e, comunque, nei limiti di competenza per valore dell'adìta giustizia;
Condannare (P.IVA. Controparte_1
), sedente in Avellino (AV), alla via Crescitelli n. 2/4 (cap. 83100), In Persona del P.IVA_2
Legale Rapp.te al pagamento, in favore di (P.IVA. Parte_1
), della somma pari ad euro 6.000,00 a titolo di risarcimento del danno non P.IVA_1 patrimoniale e/o all'immagine subìto dalla odierna attrice a seguito dell'inadempimento contrattuale della convenuta oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo ovvero a quella cifra od al pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e, comunque, nei limiti di competenza per valore dell'adìta giustizia. Il tutto con vittoria di spese, compenso professionale ex Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n° 140, G.U.
22.08.2012 e successive modifiche con attribuzione al sottoscritto avvocato che ne ha fatto anticipo, oltre spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore
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dell'avv. Sodano Feliciana che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari, nonché con la maggiorazione di legge del 15% per spese legali”. Con Ordinanza del 08.09.2021, il Giudice istruttore disponeva la riunione al fascicolo n.r.g. 1416/2021 del fascicolo n.r.g. 1417/2021, trattandosi di duplice iscrizione a ruolo del medesimo procedimento, avente ad oggetto identico atto di citazione notificato alla convenuta
. Controparte_1 Parte convenuta, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si costituiva in giudizio, per cui ne veniva dichiarata la contumacia. La causa veniva istruita mediante espletamento di C.t.u. Infine, essa veniva assegnata alla scrivente, che la rimetteva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Come sopra esposto, parte attrice agisce nel presente giudizio per far valere l'inadempimento della parte convenuta, , con cui aveva stipulato un Controparte_1 contratto di fornitura e posa in opera di impianti elettrici e meccanici presso il distretto sanitario di Fusignano, in regime di sub appalto, nell'ambito di un più ampio appalto, di cui essa si era resa aggiudicataria, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica del distretto sanitario di Fusignano.
Occorre brevemente delineare il quadro giurisprudenziale di riferimento. In tema di onere della prova in tema di inadempimento dell'obbligazione, è ben noto che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”(v., per tutte, Cass. S.U. n. 13533/2001). Quanto poi specificamente all'ipotesi del subappalto, vi è da dire che “il contratto di subappalto è un contratto ad efficacia obbligatoria mediante il quale l'appaltatore conferisce ad un terzo il compito di eseguire, integralmente o in parte, i lavori o i servizi che l'appaltatore medesimo si era impegnato a realizzare verso il committente con il contratto principale o padre o base di appalto, sicché si tratta di contratto derivato o subcontratto o di "appalto di seconda mano", che si innesta sull'appalto principale. Il contratto di subappalto è, dunque, un contratto di appalto in cui è esaltato il profilo della dipendenza funzionale tra negozi, poiché l'assuntore reimpiega la posizione contrattuale derivante da un rapporto in corso di esecuzione. Il secondo contratto è distinto dal contratto base, sebbene sia da esso derivato logicamente e cronologicamente, sia sul piano soggettivo - in quanto il subappalto coinvolge un soggetto terzo rispetto alle parti dell'appalto principale, oltre ad attribuire un ruolo inverso all'appaltatore del contratto principale, che diviene committente nel subappalto -, sia sul piano oggettivo, poiché il subappalto è funzionalmente dipendente dal contratto principale. Ne consegue che, nonostante l'autorizzazione del committente, la stipulazione del subappalto instaura un rapporto obbligatorio autonomo tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente è estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024; Sez. 2, Sentenza n. 16917 del 02/08/2011; Sez. 1, Sentenza n. 23903 del 11/11/2009; Sez. 2, Sentenza n. 5237 del 29/05/1999;
Sez. 2, Sentenza n. 8202 del 11/08/1990).” (cfr. Cass. civile sez. II, 07/01/2025, (ud. 21/11/2024, dep. 07/01/2025), n.240). Tenuto conto delle peculiarità del caso oggetto di odierno vaglio, in cui l'odierna parte attrice si era resa aggiudicataria di un appalto pubblico, è necessario chiarire che, secondo costante giurisprudenza, “Il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica è strutturalmente distinto dal contratto principale, restando sottoposto alla disciplina del codice civile e del negozio voluto dalle parti, non essendo ad esso applicabili, se non attraverso gli eventuali richiami espressi inseriti nell'accordo, le disposizioni pubblicistiche tipiche dell'appalto di opere pubbliche” (cfr. Cass. civile sez. I, 19/07/2018,
3 R.G. n. 1416/2021 + n. 1417/2021
n.19296); “Il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica è strutturalmente distinto dal contratto principale e, stipulato tra soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla normativa del codice civile ed al contenuto pattizio che le parti hanno inteso dargli, mentre non gli sono applicabili, se non attraverso gli eventuali richiami pattizi delle parti, le disposizioni d'impronta marcatamente pubblicistica tipiche dell'appalto di opere pubbliche, nè, in genere, la normativa speciale di cui al d.P.R. n. 1063 del 1962, relativa agli appalti stipulati dallo Stato.” (cfr. Cass. civile sez. I, 20/06/2000, n.8384).
Va, tuttavia, pure precisato che l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato la esistenza di vizi e difformità essendo, prima di tale momento, "privo dell'interesse ad agire, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, oppure non denunciare mai i vizi occulti, oppure denunciarli tardivamente, per cui di nulla potrebbe dolersi l'appaltatore perché nessun danno - non essendo il destinatario dell'opera - sarebbe a lui derivato dalla esistenza di difformità o vizi dell'opera realizzata dal subappaltatore"(v. Cass. 12.05.2016 n.
9766; v. anche Cass. 11.11.2009 n. 23903). Inoltre, l'appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 1670
c.c., a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente sia nell'ipotesi in cui agisca in regresso nei confronti del subappaltatore che in quella speculare in cui sia il subappaltatore ad agire nei suoi confronti per inadempimento, tenuto conto che la pretesa dell'appaltatore di andare esente dal pagamento del corrispettivo trova fondamento, in entrambe le ipotesi, nel vizio dell'opera contestato dal committente (v. Cass. civile sez. VI, 22/10/2020, n.23071). E'stato, dunque, ben spiegato che
“La natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto - con il quale l'appaltatore conferisce ad un terzo l'incarico di eseguire in tutto o in parte i lavori che si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto principale - comporta che la sorte del subappalto è condizionata a quella del contratto di appalto, e che trovano applicazione, ai sensi degli art.
1667 e 1668 c.c., le norme sulla responsabilità per difformità e vizi dell'opera, con le seguenti differenze: a) con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore, l'accettazione senza riserve dell'appaltatore è condizionata dal fatto che il committente accetti l'opera senza riserve;
b) l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva;
c) l'appaltatore può agire in giudizio contro il subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato l'esistenza dei predetti vizi o difformità.” (cfr. Cass. civile sez. I, 11/11/2009, n.23903).
Tanto necessariamente premesso, può ora passarsi al vaglio del caso concreto.
La difesa attrice ha documentalmente comprovato l'esistenza del contratto stipulato in forma scritta tra la società e la in data Parte_1 Controparte_1
06.11.2018, denominato “contratto di fornitura e posa in opera”, avente ad oggetto la fornitura con posa in opera da parte del fornitore di impianti elettrici e meccanici Controparte_1 presso il distretto sanitario di Fusignano, con corrispettivo della fornitura stimato dalle parti al momento della stipula del contratto come pari a €47,394,10 oltre iva e corrispettivo finale da determinarsi sulla base dell'effettiva fornitura, con acconto del 15% all'inizio dei lavori e restante parte a stato avanzamento lavori con cadenza mensile (v. doc. alleg. prod. attrice nel fascicolo n. 1417/2021 r.g.) L'articolo 9 del contratto prevedeva che la fornitura dovesse essere eseguita nel rispetto del cronoprogramma dei lavori generali, modificabile esclusivamente nel caso di autorizzazione scritta del committente, conseguente a richiesta scritta e motivata da parte del responsabile della fornitura.
A questo punto, secondo la ripartizione degli oneri probatori sopra riportata, sarebbe stato onere della parte convenuta provare di avere correttamente adempiuto.
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La parte convenuta, tuttavia, è rimasta contumace nel presente giudizio, così non assolvendo ad alcun onere probatorio.
Ciò posto, dalla disamina dei documenti allegati dalla parte attrice è, in ogni caso, ricavabile il dato del mancato rispetto del cronoprogramma lavori, poiché essi venivano ultimati in data 16/12/2019, a fronte della consegna in data 3/10/2019 e della data programmata di conclusione per il 20/03/2019 ovvero 140 giorni. Si evince, altresì, che, nel corso del rapporto, fossero stati emessi numerosi ordini di servizio da parte del Direttore dei Lavori per l'esecuzione dei lavori nei modi concordati, attesa la rilevata lentezza dei lavori e la quasi totale assenza di coordinamento tra i responsabili tecnici dell'impresa e le sue maestranze e che essi furono oggetto di due proroghe, una prima proroga su richiesta della ditta appaltatrice del
15.03.2015, per il rallentamento dei lavori a causa degli eventi climatici che avevano comportato l'attivazione dell'impianto termico oltre i termini previsti ed accordata dalla stazione appaltante sino alla data del 15.05.2019 ed una seconda proroga disposta dalla stazione appaltante ed accettata dalla ditta appaltatrice in data 20.09.2019, per l'esecuzione di varianti non sostanziali delle opere del contratto di appalto, con rideterminazione dei termini contrattuali dei lavori alla data del 21.09.2019, per totale di 185 giorni di proroga dall'inziale scadenza del 19.03.2021. I lavori furono oggetto anche di sospensione in data 07.10.2019, per l'esecuzione in via d'urgenza di lavori straordinari, resisi necessari anche per il mancato completamento dei lavori di costruzione della nuova centrale appaltata, riprendendo, poi, in data 18.10.2019.
Risulta, inoltre, provato che la stazione appaltante, per i danni causati da comportamenti dell'impresa appaltatrice durante l'esecuzione dei lavori, avesse applicato la penale dell'importo di €15.862,13, che veniva accettata senza riserve dall'appaltatrice in data 10.03.2020, con relativo pagamento detratto dal certificato di pagamento relativo allo stato di avanzamento dei lavori n. 5 (v. Certificato di regolare esecuzione dei lavori e Relazione del
Direttore dei Lavori della Stazione Appaltante del 5/6/2020, prod, parte attrice).
Ai fini di una migliore comprensione degli aspetti tecnici della vicenda di causa, deve ora farsi richiamo alle risultanze della C.t.u. espletata in corso di causa. A tale riguardo, sin da subito, va premesso che la compiutezza delle indagini svolte, unitamente alla logicità ed analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni formulate, della cui attendibilità ed affidabilità dal punto di vista tecnico non vi è motivo per dubitare, impongano la piena condivisione delle relative risultanze.
Il C.t.u., analizzato e descritto il Contratto di subappalto intercorso tra le odierne parti in causa ed altresì descritte le opere subappaltate alla ditta convenuta, quanto al rispetto delle tempistiche rappresentava che “Alla data del SAL 4, ossia il 18/11/2019 (oltre un mese dopo il termine del 21/9/2019), le opere relative all'impianto fotovoltaico (si ricorda, non affidate alla convenuta, ma alla ditta terza erano praticamente del tutto completate, incluse Parte_4 le relative opere murarie, con l'eccezione di semplici opere di finitura, quali l'installazione di soccorritori con batteria e di un canale smaltato blu di finitura (opere presenti in ogni caso nel
SAL 5 del 20/2/2020 e che rappresentavano una parte assolutamente trascurabile delle opere, per un costo di 732,52 euro rispetto un totale di 31.947,97 €). Pertanto, alla data del termine previsto per la consegna delle opere, l'impianto fotovoltaico si poteva considerare praticamente del tutto completato (le banali opere di finitura mancanti e di immediata esecuzione non avrebbero potuto giustificare l'applicazione di una penale). Quindi, non vi sono responsabilità per i ritardi della consegna dei lavori per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico da parte della ditta terza incaricata dalla tramite un ulteriore subappalto. Per Parte_4 Pt_1 quello che riguarda le opere elettriche per la fornitura e installazione di corpi illuminanti, Cont affidati alla convenuta , al SAL 4 esse risultavano tutte completate (e, come visibile nello stesso SAL 4, tali opere erano già quasi del tutto complete alla data del SAL 3, datato
26/6/2019). Pertanto, relativamente a tali opere, non vi sono responsabilità della convenuta per Cont il ritardo della consegna. Come mostrato nel precedente paragrafo 2.1, la aveva anche il compito di fornire e posare in opera l'impianto elettrico e il quadro elettrico della centrale
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termica, con i relativi cavi e accessori. In questo caso, al SAL 4 il quadro elettrico della centrale termica e il relativo impianto elettrico erano riportati ultimati solo per il 70%. Tali opere non sono state completate neppure entro il SAL 5 (in data 20/2/2020), ma solamente nel conto finale dei lavori, datato 3/4/2020. In questo caso, pertanto, vi è una grave responsabilità della ditta convenuta per il ritardo della consegna delle opere, poiché ad essa era state subappaltate. Proseguendo con l'analisi delle tempistiche di consegna delle opere dell'appalto, per quello che riguarda le opere per la ristrutturazione della centrale termica, alla data del SAL 4 erano Cont mancanti anche le opere di coibentazione e di isolamento termico (affidate anche esse alla e completate, a seconda delle specifiche lavorazioni, tra il SAL5 e il conto finale dei lavori del
3/4/2020), le quali risultano solo successivamente parzialmente eseguite nel SAL 5 (20/2/2020)
e definitivamente completate solamente nel conto finale dei lavori, datato 3/4/2020. Alla data del SAL 4 mancavano, inoltre, l'installazione degli estintori a polvere, facenti parte anche essi delle opere affidate alla ditta convenuta e che, anche in questo caso, sono risultate parzialmente eseguite nel SAL 5 (20/2/2020) e completate nel conto finale dei lavori del 3/4/2020. Parimenti, non erano stati posati in opera al SAL 4 il filtro dissabbiatore (spettante sempre alla convenuta e completato come nei casi precedenti parzialmente al SAL 5 e definitivamente nel conto finale dei lavori), le tubazioni in polietilene interrate per il gas metano (sempre spettanti alla convenuta e completati al 10% al SAL 5 e definitivamente nel conto finale dei lavori). Inoltre, al SAL 4 risultava terminata solo al 70% l'installazione del sistema di supervisione della centrale termica e mancante del tutto il kit per la disinfezione dell'impianto idraulico (opere Cont sempre spettanti alla e completate anche esse solamente per il conto finale dei lavori dal
3/4/2020). Infine, nel SAL4, risultavano non essere completate le opere di installazione dei protettivi per il ripristino della compartimentazione antiincendio per il cunicolo al di sotto della centrale termina, (risputavano completati solo 1,8 mq su 3,6 mq totali, eseguiti poi per il computo finale dei lavori al 3/4/2020). Dall'analisi della relazione tecnica del progetto (in copia in allegato 19), è possibile verificare che tale cunicolo era adibito al passaggio del collegamento dei circuiti idraulici. L'opera dei protettivi per la compartimentazione anti incendio in esame, Cont sebbene non spettante alla , poteva essere completata solamente a valle del completamento degli impianti e delle tubazioni insistenti nel cunicolo sotto la centrale termica e, quindi, anche in questo caso, la causa del ritardo della consegna è direttamente correlata agli altri ritardi delle Cont altre opere non eseguite in tempo dalla . Il valore delle opere ancora da eseguire, in questo caso, è pari è a 3083,79 €. In sintesi, l'analisi dei SAL ha permesso di verificare le responsabilità dei ritardi della consegna dei lavori e anche di computare nel dettaglio il valore delle suddette opere non terminate in tempo. Come mostrato, la responsabilità dei ritardi della consegna dei lavori è da attribuirsi esclusivamente alla ditta convenuta: i lavori non completati in tempo o Cont erano stati subappaltati alla , o, in soli due casi, erano relativi a opere di finitura finale, che non potevano essere completati per la mancata consegna o terminazione di opere sempre da Cont CP_ parte della . Il valore totale delle opere non eseguite entro i termini da parte della convenuta è pari a 12.406,94 €, oltre IVA. Le ulteriori opere non terminate in tempo, quali la finitura finale dell'impianto fotovoltaico e il ripristino della compartimentazione antiincendio, Cont che, come detto, andavano eseguite a valle della esecuzione dei lavori non terminati dalla , rispettivamente hanno per un valore rispettivamente pari a 732,52 € e di 3083,79 €. In conclusione e in sintesi, attraverso l'analisi di dettaglio dei SAL, congiuntamente alla verifica delle opere affidate alla convenuta mostrate nel precedente paragrafo 2.1, è stato possibile accertare in primo luogo quali opere non siano state consegnate entro i termini previsti e, chiaramente e senza alcun dubbio documentato nei SAL, al SAL 4 datato 18/11/2019 (quindi, alcuni giorni successivi al termine definitivo per la consegna delle opere) non erano state Cont terminate una serie di opere spettanti alla soprattutto, chi era responsabile diretto o indiretto di tali ritardi. Come , quali, in sintesi, gli impianti elettrici, il quadro elettrico e il sistema di controllo della centrale termica, la coibentazione e l'isolamento termico delle tubazioni, la posa di tubazioni in pvc, l'installazione degli estintori, l'installazione di filtri e
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sistemi per la disinfezione delle acque, per un costo totale di a 12.406,94 €, oltre IVA. Il ritardo di tali opere, inoltre, è stato causa anche di alcuni ulteriori ritardi di due opere non spettanti alla convenuta, ma che necessitavano del completamento delle opere sopraelencate subappaltate Cont alla per potere essere terminate. In particolare, non è stato possibile eseguire le finiture finali per l'impianto fotovoltaico (opere di valore e tempo di posa trascurabile), a causa del cantiere ancora aperto e le opere per il ripristino della compartimentazione antiincendio nel cunicolo sotto la centrale termica, che richiedevano il termine delle opere relative Cont all'installazione delle tubature, dei cavi e delle relative opere accessorie spettanti alla nel suddetto cunicolo. Il costo delle suddette opere da completare era pari rispettivamente a 732,52
€ e di 3083,79 €. Pertanto, in tutti i casi, la responsabilità dei ritardi nella consegna delle opere Cont è da attribuirsi esclusivamente alla .” (v. pag. 8, 9, 10 Relazione di C.t.u. depositata nel fascicolo telematico in data 15/10/2022).
Possono ritenersi, dunque, comprovati, anche sotto un profilo tecnico, le doglianze di parte attrice circa gli inadempimenti imputabili alla società subappaltatrice, odierna convenuta.
In buona sostanza, difatti, le opere non completate alla data del termine previsto per la consegna Cont definitiva dei lavori erano opere subappaltate alla e sussiste dunque l'inadempimento rispetto all'impegno assunto contrattualmente di rispetto del cronoprogramma dei lavori, nonché sussiste il diritto al risarcimento dei danni, direttamente ed immediatamente dipendenti da tale inadempimento, come documentati in atti, ex art. 1223 c.c.
E' necessario passare alla stima e quantificazione dei danni, potendosi anche per tali aspetti fare riferimento alle risultanze della espletata C.t.u.
Il C.t.u. a seguito dell'analisi della documentazione allegata perveniva alla quantificazione dei danni subiti dalla parte attrice ed ascrivibili alla responsabilità della subappaltatrice e consistenti nella penale applicata dalla stazione appaltante, nonché a tutte i maggiori costi e spese ed esborsi sostenuti a causa dei ritardi per materiali, spese personale anche per vitto e alloggio, attività svolte da altre ditte terze e quindi concludeva così nella parte CP_ dedicata al Computo finale dei danni “Di seguito si riassumono tutti i danni alla attrice, alla luce dei risultati delle analisi sopra esposte. In definitiva, si riconoscono alla ditta attrice i seguenti danni causati da responsabilità della convenuta: • Per la penale applicata dalla stazione appaltante alla ditta a causa della mancata consegna Parte_5 Parte_1 dei lavori entro i termini stabiliti e detratta dal pagamento dell'ultimo SAL, dovuta a lavorazioni non terminate in tempo da parte della ditta convenuta , si riconosce la Controparte_1 cifra di 15.862,13 €, oltre IVA al 22%. • Per la spesa dovuta ad un affidamento di un subappalto di urgenza alla ditta Mantovani srl per l'esecuzione delle opere di coibentazione, originariamente spettanti alla convenuta e da essa non eseguite, si riconosce la cifra di 7.500,00 Cont
€ oltre IVA al 22%. • Per il pagamento già versato alla e non dovuto per i suddetti lavori Cont di coibentazione (la che ha ricevuto il pagamento della intera somma relativa a tutti i lavori Cont preventivati), dato che le opere sono state eseguite dalla ditta terza Mantovani srl, la deve restituire alla ditta attrice la somma relativa a tale pagamento, pari, dall'esame del conto finale dei lavori, a 7.733,03 € oltre IVA al 22%. • Per il danno dovuto alle spese di vitto e alloggio per il proprio personale in date successive al termine della consegna delle opere si riconosce una somma da risarcire pari a 589 €, IVA al 10% inclusa. • Per il risarcimento per la fornitura Cont di materiali per il completamento di opere spettanti originariamente alla , si riconoscono quale danno le spese per materiali edili per impianti elettrici e attrezzature di vario genere
(canaline, a interruttori differenziali e cavi per alimentazione elettrica, fino a batterie, multiprese e materiali, punte di trapano, prese elettriche, giravite, etc.), acquistati dalla ditta Fabbi Imola srl, per una spesa totale relativa è pari a 1500,67 € oltre IVA al 22%, per un totale di 1830,82 €; le spese per morsettiera elettrica, cavi e materiali per opere elettriche acquistate presso la ditta Mega Watt spa, per una spesa totale pari a 715,74 € oltre IVA al 22%, per un totale di 873,20 €; per tubazioni in pvc/polietilene, relativi giunti e materiali correlati, acquistati presso la ditta Idrozeta, per una spesa totale pari a 68,55 oltre IVA al 22%, per un totale di 83,63
7 R.G. n. 1416/2021 + n. 1417/2021
€. • Infine, si riconoscono le spese supplementari per la fornitura e posa in opera e messa a norma dell'impianto elettrico e dell'impianto di terra, eseguite dalla Errevi Consulting di Racioppi Vito, per un totale di 5.568,08 € (con IVA al 22% inclusa). La somma totale dei suddetti danni è pari a 48.124,20 €, inclusa l'IVA.”.
La parte attrice ha altresì chiesto condannare al pagamento della Controparte_1 somma pari ad euro 6.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e/o all'immagine subìto a seguito dell'inadempimento contrattuale.
Tale parte di domanda non può essere accolta.
In tema la giurisprudenza ha chiarito a più riprese che “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose "mails" inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata).”
(cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023, v. anche in parte motiva “
3.2. Anche nei confronti delle persone giuridiche, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059 cod. civ., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dai diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità e all'immagine dell'ente (tra le altre, Cass., sez. 3, 04/06/2007, n.
12929; Cass., sez. 1, 25/07/2013, n. 18082; Cass., sez. L, 01/10/2013, n. 22396; Cass., sez. 1, 16/11/2015, n. 23401; Cass., sez. 3, 13/10/2016, n. 20643, con riferimento alla prova del danno non patrimoniale per lesione della reputazione sociale di un ente collettivo). Questa Corte ha già da tempo precisato (Cass., sez. 3, 04/06/2007, n. 12929) che un tale pregiudizio non patrimoniale deve essere valutato come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che si esprime, per l'appunto, nella sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori
o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Tale danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Con la precisazione che non è, quindi, configurabile, neppure per il danno all'immagine della persona giuridica o dell'ente collettivo, una risarcibilità come mero danno-evento, e ciò in conformità alla ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. U, 22/07/2015, n. 15350), che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato (Cass., sez.
3, 12/04/2011, n. 8421), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass.,sez. 6-1, 26/09/2013, n. 22100; Cass., sez. 3, 15/07/2014, n.
16133), sia che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti.”).
Nel caso che ci occupa, stima il Tribunale che la prova del “danno conseguenza” difetti totalmente, non avendo parte attrice allegato alcun elemento da cui poter desumere, anche solo presuntivamente, un danno alla propria immagine o reputazione commerciale, dipendente dai fatti di causa e scaturente dalle condotte ascritte alla odierna convenuta.
8 R.G. n. 1416/2021 + n. 1417/2021
Pertanto, accogliendo per quanto di ragione le domande attoree, va disposta la condanna della parte convenuta ” al pagamento, in favore di parte attrice Controparte_1
a titolo di danno patrimoniale, dell'importo pari a €48.124,20, IVA Parte_1 inclusa, oltre interessi legali, dalla domanda al soddisfo.
Vanno, infine, disciplinate le spese di lite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della parte convenuta ed esse si liquidano come da dispositivo, con riferimento ai parametri forensi vigenti, in base allo scaglione di valore della controversia (fino a €52.000,00), tenuto conto delle questioni trattate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente svolte in corso di giudizio.
Sulle spese di C.t.u., già liquidate in favore dell'ausiliario come da separato decreto, parimenti si provvede come da dispositivo, ponendole, nei rapporti interni tra le parti, a carico della parte convenuta, in virtù dei principi di causalità e di soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nelle cause civili riunite promosse come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accogliendo per quanto di ragione le domande attoree, accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale della parte per i fatti Controparte_1 di cui in parte motiva;
2. Per l'effetto, condanna parte convenuta (P.IVA. Controparte_1
),in persona del legale rapp.te al pagamento, in favore di P.IVA_2 [...]
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, dell'importo di Parte_1
€48.124,20, IVA inclusa, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3. Rigetta, per la restante parte, le domande attoree.
4. Condanna parte convenuta (P.IVA. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rapp.te al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €545,00 per esborsi ed in €3.809,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore del procuratore costituito, Avv. Feliciana Sodano, per dichiarato anticipo.
5. Pone definitivamente, nei rapporti interni, le spese della CTU, già liquidate in favore dell'ausiliario con separato decreto del 19/10/2022, a carico esclusivo di parte convenuta. Così deciso in data 16 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n.° 1416/2021 e al n.° 1417/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) ” e vertente TRA
(P.IVA. ), sedente in Casalnuovo di Napoli, Parte_1 P.IVA_1 al viale dei Tigli n. 7, in Persona del Legale Rapp.te p.t., , nato a [...], Parte_2
Stati Uniti America, il 24.02.1968 (c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv.to C.F._1
Feliciana Sodano (c.f. ), giusta procura in calce all'Atto di citazione, C.F._2 presso la quale elettivamente domicilia, in Pomigliano d'Arco (Napoli), alla via Pratola Ponte
n. 14-16;
- Attore
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2
- Convenuto contumace
Conclusioni: per parte attrice “Il sottoscritto avvocato Feliciana Sodano, difensore costituito di
In Persona del Legale Rapp.te p.t., chiede che la causa venga trattenuta Parte_1 in decisione. Concessi i termini ex art. 190 cpc.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1 conveniva, innanzi a questo Tribunale, , esponendo, in sintesi: che in Controparte_1 data 19.09.2018 essa si aggiudicava l'appalto di lavori pubblici avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di riqualificazione energetica del distretto sanitario di Fusignano, CIG. , P.IVA_3 cod. CUP. G35F16000080008, per l'importo di € 267.793,42, oltre iva, di cui € 11.489,30 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, al netto del ribasso d'asta pari al 27,975%, oltre iva;
che il contratto di appalto all'art. 7 prevedeva la consegna dei lavori in via d'urgenza in data
31.10.2018 e il termine di 140 giorni per loro ultimazione, decorrenti dalla data di consegna, salvo l'applicazione di penali all'un per mille dell'importo dei lavori corrispondenti all'importo di € 267,79 per ogni giorno di ritardo (art. 9); in data 06.11.2018 essa appaltatrice sottoscriveva un contratto con , avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di Controparte_1 impianti elettrici e meccanici, subappalto autorizzato dalla stazione appaltante con prot. Asul
n.2028/0317217 del 18.12.201; il fornitore si obbligava ad eseguire la fornitura previo corrispettivo di €147.394,10, oltre iva, nel rispetto del Cronoprogramma lavori generali entro il termini indicati;
la convenuta iniziava i lavori nel dicembre 2018, ricevendo, a titolo di corrispettivo, diversi acconti: € 35.964,16,oltre Iva (fattura n.22/2018); € 24.400,00, oltre iva (fattura n.9/2019); € 55.337,02, oltre iva ( fatture 10-12/2019); dal periodo di aprile 2019 ad agosto 2019 la convenuta impiegava sul cantiere unità operative di numero inferiore, talvolta
1 R.G. n. 1416/2021 + n. 1417/2021
assentendosi dal cantiere;
nonostante ciò, essa attrice provvedeva al pagamento degli acconti concordati pari a € 24.400, compreso d'iva (fattura n. 17/2019); € 12.200, compreso d'iva (fattura n. 21/2019) ed € 12.200, compreso d'iva (fattura n. 22/2019); a settembre 2019 i lavori non venivano completati e essa attrice veniva messa in mora dalla stazione appaltante, con applicazioni di penali, preannunciate con nota prot. 20190263077/P dell'11.10.2019; che essa provvedeva a mettere in mora la ditta subappaltata con pec del 14.10.2019; che i lavori venivano completati nel dicembre 2019, successivamente veniva rilasciato il certificato di regolare esecuzione con applicazione della penale di € 15.862,13, nella nota di debito n.19/1 del 12.05.2020; che essa attrice, per completare i lavori e rimediare ai vizi e alle difformità imputabili esclusivamente alla ditta convenuta, stipulava un nuovo contratto di subappalto con la società Mantovani srl per l'importo di € 7.500,00, per l'ultimazione dei lavori di coibentazione delle tubature, sopportando anche ulteriori oneri e spese pari a: € 5.568,08, per la messa a norma dell'impianto elettrico e di terra e l'acquisto di materiali (lavori di Errevi Consulting di Racioppi Vito); € 817,28, per ricerca guasto e collaudo (prestazione di Nordelettrica Impianti srl); € 1827,81, per acquisto materiali da Fabbi Imola s.r.l.; € 873,21 per acquisto materiali da Megawatt S.p.A; che, a causa dell'ingiustificato inadempimento, pativa danni patrimoniali e non patrimoniali;
che, senza esito, restavano la diffida ad adempiere e l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita. Parte attrice concludeva chiedendo “In via preliminare, dichiarare l'inadempimento contrattuale e la responsabilità di (P.IVA. ), Controparte_1 P.IVA_2 sedente in Avellino (AV), alla via Crescitelli n. 2/4 (cap. 83100), In Persona del Legale Rapp.te per i fatti descritti in premessa di atto di citazione;
Dichiarare la responsabilità di
[...]
(P.IVA. ), sedente in Avellino (AV), alla via Crescitelli n. CP_1 P.IVA_2 2/4 (cap. 83100), In Persona del Legale Rapp.te per l'applicazione della penale operata dalla stazione appaltante nella misura di euro 15.862,13, nei confronti Parte_3 della odierna attrice, e, di converso, condannare Parte_1 CP_1
(P.IVA. , sedente in Avellino (AV), alla via Crescitelli n. 2/4 (cap.
[...] P.IVA_2
83100), In Persona del Legale Rapp.te alla ripetizione e/o risarcimento e/o rimborso a favore di (P.IVA. ), In Persona del legale Rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 della cifra pari ad euro 15.862,13 oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo ovvero a quella cifra od al pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e, comunque, nei limiti di competenza per valore dell'adìta giustizia;
Condannare
[...]
(P.IVA. ), sedente in Avellino (AV), alla via Crescitelli Controparte_1 P.IVA_2
n. 2/4 (cap. 83100), In Persona del Legale Rapp.te al pagamento, in favore di
[...]
(P.IVA. ), In Persona del legale Rapp.te p.t., al pagamento Parte_1 P.IVA_1 della somma pari ad euro 30.000,00 a titolo di danno patrimoniale a favore di
[...]
(P.IVA. ), In Persona del legale Rapp.te p.t., per gli esborsi Parte_1 P.IVA_1 e perdite subite a causa dell'inadempimento contrattuale della odierna convenuta oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo ovvero a quella cifra od al pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e, comunque, nei limiti di competenza per valore dell'adìta giustizia;
Condannare (P.IVA. Controparte_1
), sedente in Avellino (AV), alla via Crescitelli n. 2/4 (cap. 83100), In Persona del P.IVA_2
Legale Rapp.te al pagamento, in favore di (P.IVA. Parte_1
), della somma pari ad euro 6.000,00 a titolo di risarcimento del danno non P.IVA_1 patrimoniale e/o all'immagine subìto dalla odierna attrice a seguito dell'inadempimento contrattuale della convenuta oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo ovvero a quella cifra od al pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e, comunque, nei limiti di competenza per valore dell'adìta giustizia. Il tutto con vittoria di spese, compenso professionale ex Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n° 140, G.U.
22.08.2012 e successive modifiche con attribuzione al sottoscritto avvocato che ne ha fatto anticipo, oltre spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore
2 R.G. n. 1416/2021 + n. 1417/2021
dell'avv. Sodano Feliciana che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari, nonché con la maggiorazione di legge del 15% per spese legali”. Con Ordinanza del 08.09.2021, il Giudice istruttore disponeva la riunione al fascicolo n.r.g. 1416/2021 del fascicolo n.r.g. 1417/2021, trattandosi di duplice iscrizione a ruolo del medesimo procedimento, avente ad oggetto identico atto di citazione notificato alla convenuta
. Controparte_1 Parte convenuta, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si costituiva in giudizio, per cui ne veniva dichiarata la contumacia. La causa veniva istruita mediante espletamento di C.t.u. Infine, essa veniva assegnata alla scrivente, che la rimetteva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Come sopra esposto, parte attrice agisce nel presente giudizio per far valere l'inadempimento della parte convenuta, , con cui aveva stipulato un Controparte_1 contratto di fornitura e posa in opera di impianti elettrici e meccanici presso il distretto sanitario di Fusignano, in regime di sub appalto, nell'ambito di un più ampio appalto, di cui essa si era resa aggiudicataria, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica del distretto sanitario di Fusignano.
Occorre brevemente delineare il quadro giurisprudenziale di riferimento. In tema di onere della prova in tema di inadempimento dell'obbligazione, è ben noto che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”(v., per tutte, Cass. S.U. n. 13533/2001). Quanto poi specificamente all'ipotesi del subappalto, vi è da dire che “il contratto di subappalto è un contratto ad efficacia obbligatoria mediante il quale l'appaltatore conferisce ad un terzo il compito di eseguire, integralmente o in parte, i lavori o i servizi che l'appaltatore medesimo si era impegnato a realizzare verso il committente con il contratto principale o padre o base di appalto, sicché si tratta di contratto derivato o subcontratto o di "appalto di seconda mano", che si innesta sull'appalto principale. Il contratto di subappalto è, dunque, un contratto di appalto in cui è esaltato il profilo della dipendenza funzionale tra negozi, poiché l'assuntore reimpiega la posizione contrattuale derivante da un rapporto in corso di esecuzione. Il secondo contratto è distinto dal contratto base, sebbene sia da esso derivato logicamente e cronologicamente, sia sul piano soggettivo - in quanto il subappalto coinvolge un soggetto terzo rispetto alle parti dell'appalto principale, oltre ad attribuire un ruolo inverso all'appaltatore del contratto principale, che diviene committente nel subappalto -, sia sul piano oggettivo, poiché il subappalto è funzionalmente dipendente dal contratto principale. Ne consegue che, nonostante l'autorizzazione del committente, la stipulazione del subappalto instaura un rapporto obbligatorio autonomo tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente è estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024; Sez. 2, Sentenza n. 16917 del 02/08/2011; Sez. 1, Sentenza n. 23903 del 11/11/2009; Sez. 2, Sentenza n. 5237 del 29/05/1999;
Sez. 2, Sentenza n. 8202 del 11/08/1990).” (cfr. Cass. civile sez. II, 07/01/2025, (ud. 21/11/2024, dep. 07/01/2025), n.240). Tenuto conto delle peculiarità del caso oggetto di odierno vaglio, in cui l'odierna parte attrice si era resa aggiudicataria di un appalto pubblico, è necessario chiarire che, secondo costante giurisprudenza, “Il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica è strutturalmente distinto dal contratto principale, restando sottoposto alla disciplina del codice civile e del negozio voluto dalle parti, non essendo ad esso applicabili, se non attraverso gli eventuali richiami espressi inseriti nell'accordo, le disposizioni pubblicistiche tipiche dell'appalto di opere pubbliche” (cfr. Cass. civile sez. I, 19/07/2018,
3 R.G. n. 1416/2021 + n. 1417/2021
n.19296); “Il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica è strutturalmente distinto dal contratto principale e, stipulato tra soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla normativa del codice civile ed al contenuto pattizio che le parti hanno inteso dargli, mentre non gli sono applicabili, se non attraverso gli eventuali richiami pattizi delle parti, le disposizioni d'impronta marcatamente pubblicistica tipiche dell'appalto di opere pubbliche, nè, in genere, la normativa speciale di cui al d.P.R. n. 1063 del 1962, relativa agli appalti stipulati dallo Stato.” (cfr. Cass. civile sez. I, 20/06/2000, n.8384).
Va, tuttavia, pure precisato che l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato la esistenza di vizi e difformità essendo, prima di tale momento, "privo dell'interesse ad agire, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, oppure non denunciare mai i vizi occulti, oppure denunciarli tardivamente, per cui di nulla potrebbe dolersi l'appaltatore perché nessun danno - non essendo il destinatario dell'opera - sarebbe a lui derivato dalla esistenza di difformità o vizi dell'opera realizzata dal subappaltatore"(v. Cass. 12.05.2016 n.
9766; v. anche Cass. 11.11.2009 n. 23903). Inoltre, l'appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 1670
c.c., a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente sia nell'ipotesi in cui agisca in regresso nei confronti del subappaltatore che in quella speculare in cui sia il subappaltatore ad agire nei suoi confronti per inadempimento, tenuto conto che la pretesa dell'appaltatore di andare esente dal pagamento del corrispettivo trova fondamento, in entrambe le ipotesi, nel vizio dell'opera contestato dal committente (v. Cass. civile sez. VI, 22/10/2020, n.23071). E'stato, dunque, ben spiegato che
“La natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto - con il quale l'appaltatore conferisce ad un terzo l'incarico di eseguire in tutto o in parte i lavori che si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto principale - comporta che la sorte del subappalto è condizionata a quella del contratto di appalto, e che trovano applicazione, ai sensi degli art.
1667 e 1668 c.c., le norme sulla responsabilità per difformità e vizi dell'opera, con le seguenti differenze: a) con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore, l'accettazione senza riserve dell'appaltatore è condizionata dal fatto che il committente accetti l'opera senza riserve;
b) l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva;
c) l'appaltatore può agire in giudizio contro il subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato l'esistenza dei predetti vizi o difformità.” (cfr. Cass. civile sez. I, 11/11/2009, n.23903).
Tanto necessariamente premesso, può ora passarsi al vaglio del caso concreto.
La difesa attrice ha documentalmente comprovato l'esistenza del contratto stipulato in forma scritta tra la società e la in data Parte_1 Controparte_1
06.11.2018, denominato “contratto di fornitura e posa in opera”, avente ad oggetto la fornitura con posa in opera da parte del fornitore di impianti elettrici e meccanici Controparte_1 presso il distretto sanitario di Fusignano, con corrispettivo della fornitura stimato dalle parti al momento della stipula del contratto come pari a €47,394,10 oltre iva e corrispettivo finale da determinarsi sulla base dell'effettiva fornitura, con acconto del 15% all'inizio dei lavori e restante parte a stato avanzamento lavori con cadenza mensile (v. doc. alleg. prod. attrice nel fascicolo n. 1417/2021 r.g.) L'articolo 9 del contratto prevedeva che la fornitura dovesse essere eseguita nel rispetto del cronoprogramma dei lavori generali, modificabile esclusivamente nel caso di autorizzazione scritta del committente, conseguente a richiesta scritta e motivata da parte del responsabile della fornitura.
A questo punto, secondo la ripartizione degli oneri probatori sopra riportata, sarebbe stato onere della parte convenuta provare di avere correttamente adempiuto.
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La parte convenuta, tuttavia, è rimasta contumace nel presente giudizio, così non assolvendo ad alcun onere probatorio.
Ciò posto, dalla disamina dei documenti allegati dalla parte attrice è, in ogni caso, ricavabile il dato del mancato rispetto del cronoprogramma lavori, poiché essi venivano ultimati in data 16/12/2019, a fronte della consegna in data 3/10/2019 e della data programmata di conclusione per il 20/03/2019 ovvero 140 giorni. Si evince, altresì, che, nel corso del rapporto, fossero stati emessi numerosi ordini di servizio da parte del Direttore dei Lavori per l'esecuzione dei lavori nei modi concordati, attesa la rilevata lentezza dei lavori e la quasi totale assenza di coordinamento tra i responsabili tecnici dell'impresa e le sue maestranze e che essi furono oggetto di due proroghe, una prima proroga su richiesta della ditta appaltatrice del
15.03.2015, per il rallentamento dei lavori a causa degli eventi climatici che avevano comportato l'attivazione dell'impianto termico oltre i termini previsti ed accordata dalla stazione appaltante sino alla data del 15.05.2019 ed una seconda proroga disposta dalla stazione appaltante ed accettata dalla ditta appaltatrice in data 20.09.2019, per l'esecuzione di varianti non sostanziali delle opere del contratto di appalto, con rideterminazione dei termini contrattuali dei lavori alla data del 21.09.2019, per totale di 185 giorni di proroga dall'inziale scadenza del 19.03.2021. I lavori furono oggetto anche di sospensione in data 07.10.2019, per l'esecuzione in via d'urgenza di lavori straordinari, resisi necessari anche per il mancato completamento dei lavori di costruzione della nuova centrale appaltata, riprendendo, poi, in data 18.10.2019.
Risulta, inoltre, provato che la stazione appaltante, per i danni causati da comportamenti dell'impresa appaltatrice durante l'esecuzione dei lavori, avesse applicato la penale dell'importo di €15.862,13, che veniva accettata senza riserve dall'appaltatrice in data 10.03.2020, con relativo pagamento detratto dal certificato di pagamento relativo allo stato di avanzamento dei lavori n. 5 (v. Certificato di regolare esecuzione dei lavori e Relazione del
Direttore dei Lavori della Stazione Appaltante del 5/6/2020, prod, parte attrice).
Ai fini di una migliore comprensione degli aspetti tecnici della vicenda di causa, deve ora farsi richiamo alle risultanze della C.t.u. espletata in corso di causa. A tale riguardo, sin da subito, va premesso che la compiutezza delle indagini svolte, unitamente alla logicità ed analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni formulate, della cui attendibilità ed affidabilità dal punto di vista tecnico non vi è motivo per dubitare, impongano la piena condivisione delle relative risultanze.
Il C.t.u., analizzato e descritto il Contratto di subappalto intercorso tra le odierne parti in causa ed altresì descritte le opere subappaltate alla ditta convenuta, quanto al rispetto delle tempistiche rappresentava che “Alla data del SAL 4, ossia il 18/11/2019 (oltre un mese dopo il termine del 21/9/2019), le opere relative all'impianto fotovoltaico (si ricorda, non affidate alla convenuta, ma alla ditta terza erano praticamente del tutto completate, incluse Parte_4 le relative opere murarie, con l'eccezione di semplici opere di finitura, quali l'installazione di soccorritori con batteria e di un canale smaltato blu di finitura (opere presenti in ogni caso nel
SAL 5 del 20/2/2020 e che rappresentavano una parte assolutamente trascurabile delle opere, per un costo di 732,52 euro rispetto un totale di 31.947,97 €). Pertanto, alla data del termine previsto per la consegna delle opere, l'impianto fotovoltaico si poteva considerare praticamente del tutto completato (le banali opere di finitura mancanti e di immediata esecuzione non avrebbero potuto giustificare l'applicazione di una penale). Quindi, non vi sono responsabilità per i ritardi della consegna dei lavori per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico da parte della ditta terza incaricata dalla tramite un ulteriore subappalto. Per Parte_4 Pt_1 quello che riguarda le opere elettriche per la fornitura e installazione di corpi illuminanti, Cont affidati alla convenuta , al SAL 4 esse risultavano tutte completate (e, come visibile nello stesso SAL 4, tali opere erano già quasi del tutto complete alla data del SAL 3, datato
26/6/2019). Pertanto, relativamente a tali opere, non vi sono responsabilità della convenuta per Cont il ritardo della consegna. Come mostrato nel precedente paragrafo 2.1, la aveva anche il compito di fornire e posare in opera l'impianto elettrico e il quadro elettrico della centrale
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termica, con i relativi cavi e accessori. In questo caso, al SAL 4 il quadro elettrico della centrale termica e il relativo impianto elettrico erano riportati ultimati solo per il 70%. Tali opere non sono state completate neppure entro il SAL 5 (in data 20/2/2020), ma solamente nel conto finale dei lavori, datato 3/4/2020. In questo caso, pertanto, vi è una grave responsabilità della ditta convenuta per il ritardo della consegna delle opere, poiché ad essa era state subappaltate. Proseguendo con l'analisi delle tempistiche di consegna delle opere dell'appalto, per quello che riguarda le opere per la ristrutturazione della centrale termica, alla data del SAL 4 erano Cont mancanti anche le opere di coibentazione e di isolamento termico (affidate anche esse alla e completate, a seconda delle specifiche lavorazioni, tra il SAL5 e il conto finale dei lavori del
3/4/2020), le quali risultano solo successivamente parzialmente eseguite nel SAL 5 (20/2/2020)
e definitivamente completate solamente nel conto finale dei lavori, datato 3/4/2020. Alla data del SAL 4 mancavano, inoltre, l'installazione degli estintori a polvere, facenti parte anche essi delle opere affidate alla ditta convenuta e che, anche in questo caso, sono risultate parzialmente eseguite nel SAL 5 (20/2/2020) e completate nel conto finale dei lavori del 3/4/2020. Parimenti, non erano stati posati in opera al SAL 4 il filtro dissabbiatore (spettante sempre alla convenuta e completato come nei casi precedenti parzialmente al SAL 5 e definitivamente nel conto finale dei lavori), le tubazioni in polietilene interrate per il gas metano (sempre spettanti alla convenuta e completati al 10% al SAL 5 e definitivamente nel conto finale dei lavori). Inoltre, al SAL 4 risultava terminata solo al 70% l'installazione del sistema di supervisione della centrale termica e mancante del tutto il kit per la disinfezione dell'impianto idraulico (opere Cont sempre spettanti alla e completate anche esse solamente per il conto finale dei lavori dal
3/4/2020). Infine, nel SAL4, risultavano non essere completate le opere di installazione dei protettivi per il ripristino della compartimentazione antiincendio per il cunicolo al di sotto della centrale termina, (risputavano completati solo 1,8 mq su 3,6 mq totali, eseguiti poi per il computo finale dei lavori al 3/4/2020). Dall'analisi della relazione tecnica del progetto (in copia in allegato 19), è possibile verificare che tale cunicolo era adibito al passaggio del collegamento dei circuiti idraulici. L'opera dei protettivi per la compartimentazione anti incendio in esame, Cont sebbene non spettante alla , poteva essere completata solamente a valle del completamento degli impianti e delle tubazioni insistenti nel cunicolo sotto la centrale termica e, quindi, anche in questo caso, la causa del ritardo della consegna è direttamente correlata agli altri ritardi delle Cont altre opere non eseguite in tempo dalla . Il valore delle opere ancora da eseguire, in questo caso, è pari è a 3083,79 €. In sintesi, l'analisi dei SAL ha permesso di verificare le responsabilità dei ritardi della consegna dei lavori e anche di computare nel dettaglio il valore delle suddette opere non terminate in tempo. Come mostrato, la responsabilità dei ritardi della consegna dei lavori è da attribuirsi esclusivamente alla ditta convenuta: i lavori non completati in tempo o Cont erano stati subappaltati alla , o, in soli due casi, erano relativi a opere di finitura finale, che non potevano essere completati per la mancata consegna o terminazione di opere sempre da Cont CP_ parte della . Il valore totale delle opere non eseguite entro i termini da parte della convenuta è pari a 12.406,94 €, oltre IVA. Le ulteriori opere non terminate in tempo, quali la finitura finale dell'impianto fotovoltaico e il ripristino della compartimentazione antiincendio, Cont che, come detto, andavano eseguite a valle della esecuzione dei lavori non terminati dalla , rispettivamente hanno per un valore rispettivamente pari a 732,52 € e di 3083,79 €. In conclusione e in sintesi, attraverso l'analisi di dettaglio dei SAL, congiuntamente alla verifica delle opere affidate alla convenuta mostrate nel precedente paragrafo 2.1, è stato possibile accertare in primo luogo quali opere non siano state consegnate entro i termini previsti e, chiaramente e senza alcun dubbio documentato nei SAL, al SAL 4 datato 18/11/2019 (quindi, alcuni giorni successivi al termine definitivo per la consegna delle opere) non erano state Cont terminate una serie di opere spettanti alla soprattutto, chi era responsabile diretto o indiretto di tali ritardi. Come , quali, in sintesi, gli impianti elettrici, il quadro elettrico e il sistema di controllo della centrale termica, la coibentazione e l'isolamento termico delle tubazioni, la posa di tubazioni in pvc, l'installazione degli estintori, l'installazione di filtri e
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sistemi per la disinfezione delle acque, per un costo totale di a 12.406,94 €, oltre IVA. Il ritardo di tali opere, inoltre, è stato causa anche di alcuni ulteriori ritardi di due opere non spettanti alla convenuta, ma che necessitavano del completamento delle opere sopraelencate subappaltate Cont alla per potere essere terminate. In particolare, non è stato possibile eseguire le finiture finali per l'impianto fotovoltaico (opere di valore e tempo di posa trascurabile), a causa del cantiere ancora aperto e le opere per il ripristino della compartimentazione antiincendio nel cunicolo sotto la centrale termica, che richiedevano il termine delle opere relative Cont all'installazione delle tubature, dei cavi e delle relative opere accessorie spettanti alla nel suddetto cunicolo. Il costo delle suddette opere da completare era pari rispettivamente a 732,52
€ e di 3083,79 €. Pertanto, in tutti i casi, la responsabilità dei ritardi nella consegna delle opere Cont è da attribuirsi esclusivamente alla .” (v. pag. 8, 9, 10 Relazione di C.t.u. depositata nel fascicolo telematico in data 15/10/2022).
Possono ritenersi, dunque, comprovati, anche sotto un profilo tecnico, le doglianze di parte attrice circa gli inadempimenti imputabili alla società subappaltatrice, odierna convenuta.
In buona sostanza, difatti, le opere non completate alla data del termine previsto per la consegna Cont definitiva dei lavori erano opere subappaltate alla e sussiste dunque l'inadempimento rispetto all'impegno assunto contrattualmente di rispetto del cronoprogramma dei lavori, nonché sussiste il diritto al risarcimento dei danni, direttamente ed immediatamente dipendenti da tale inadempimento, come documentati in atti, ex art. 1223 c.c.
E' necessario passare alla stima e quantificazione dei danni, potendosi anche per tali aspetti fare riferimento alle risultanze della espletata C.t.u.
Il C.t.u. a seguito dell'analisi della documentazione allegata perveniva alla quantificazione dei danni subiti dalla parte attrice ed ascrivibili alla responsabilità della subappaltatrice e consistenti nella penale applicata dalla stazione appaltante, nonché a tutte i maggiori costi e spese ed esborsi sostenuti a causa dei ritardi per materiali, spese personale anche per vitto e alloggio, attività svolte da altre ditte terze e quindi concludeva così nella parte CP_ dedicata al Computo finale dei danni “Di seguito si riassumono tutti i danni alla attrice, alla luce dei risultati delle analisi sopra esposte. In definitiva, si riconoscono alla ditta attrice i seguenti danni causati da responsabilità della convenuta: • Per la penale applicata dalla stazione appaltante alla ditta a causa della mancata consegna Parte_5 Parte_1 dei lavori entro i termini stabiliti e detratta dal pagamento dell'ultimo SAL, dovuta a lavorazioni non terminate in tempo da parte della ditta convenuta , si riconosce la Controparte_1 cifra di 15.862,13 €, oltre IVA al 22%. • Per la spesa dovuta ad un affidamento di un subappalto di urgenza alla ditta Mantovani srl per l'esecuzione delle opere di coibentazione, originariamente spettanti alla convenuta e da essa non eseguite, si riconosce la cifra di 7.500,00 Cont
€ oltre IVA al 22%. • Per il pagamento già versato alla e non dovuto per i suddetti lavori Cont di coibentazione (la che ha ricevuto il pagamento della intera somma relativa a tutti i lavori Cont preventivati), dato che le opere sono state eseguite dalla ditta terza Mantovani srl, la deve restituire alla ditta attrice la somma relativa a tale pagamento, pari, dall'esame del conto finale dei lavori, a 7.733,03 € oltre IVA al 22%. • Per il danno dovuto alle spese di vitto e alloggio per il proprio personale in date successive al termine della consegna delle opere si riconosce una somma da risarcire pari a 589 €, IVA al 10% inclusa. • Per il risarcimento per la fornitura Cont di materiali per il completamento di opere spettanti originariamente alla , si riconoscono quale danno le spese per materiali edili per impianti elettrici e attrezzature di vario genere
(canaline, a interruttori differenziali e cavi per alimentazione elettrica, fino a batterie, multiprese e materiali, punte di trapano, prese elettriche, giravite, etc.), acquistati dalla ditta Fabbi Imola srl, per una spesa totale relativa è pari a 1500,67 € oltre IVA al 22%, per un totale di 1830,82 €; le spese per morsettiera elettrica, cavi e materiali per opere elettriche acquistate presso la ditta Mega Watt spa, per una spesa totale pari a 715,74 € oltre IVA al 22%, per un totale di 873,20 €; per tubazioni in pvc/polietilene, relativi giunti e materiali correlati, acquistati presso la ditta Idrozeta, per una spesa totale pari a 68,55 oltre IVA al 22%, per un totale di 83,63
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€. • Infine, si riconoscono le spese supplementari per la fornitura e posa in opera e messa a norma dell'impianto elettrico e dell'impianto di terra, eseguite dalla Errevi Consulting di Racioppi Vito, per un totale di 5.568,08 € (con IVA al 22% inclusa). La somma totale dei suddetti danni è pari a 48.124,20 €, inclusa l'IVA.”.
La parte attrice ha altresì chiesto condannare al pagamento della Controparte_1 somma pari ad euro 6.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e/o all'immagine subìto a seguito dell'inadempimento contrattuale.
Tale parte di domanda non può essere accolta.
In tema la giurisprudenza ha chiarito a più riprese che “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose "mails" inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata).”
(cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023, v. anche in parte motiva “
3.2. Anche nei confronti delle persone giuridiche, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059 cod. civ., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dai diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità e all'immagine dell'ente (tra le altre, Cass., sez. 3, 04/06/2007, n.
12929; Cass., sez. 1, 25/07/2013, n. 18082; Cass., sez. L, 01/10/2013, n. 22396; Cass., sez. 1, 16/11/2015, n. 23401; Cass., sez. 3, 13/10/2016, n. 20643, con riferimento alla prova del danno non patrimoniale per lesione della reputazione sociale di un ente collettivo). Questa Corte ha già da tempo precisato (Cass., sez. 3, 04/06/2007, n. 12929) che un tale pregiudizio non patrimoniale deve essere valutato come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che si esprime, per l'appunto, nella sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori
o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Tale danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Con la precisazione che non è, quindi, configurabile, neppure per il danno all'immagine della persona giuridica o dell'ente collettivo, una risarcibilità come mero danno-evento, e ciò in conformità alla ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. U, 22/07/2015, n. 15350), che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato (Cass., sez.
3, 12/04/2011, n. 8421), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass.,sez. 6-1, 26/09/2013, n. 22100; Cass., sez. 3, 15/07/2014, n.
16133), sia che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti.”).
Nel caso che ci occupa, stima il Tribunale che la prova del “danno conseguenza” difetti totalmente, non avendo parte attrice allegato alcun elemento da cui poter desumere, anche solo presuntivamente, un danno alla propria immagine o reputazione commerciale, dipendente dai fatti di causa e scaturente dalle condotte ascritte alla odierna convenuta.
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Pertanto, accogliendo per quanto di ragione le domande attoree, va disposta la condanna della parte convenuta ” al pagamento, in favore di parte attrice Controparte_1
a titolo di danno patrimoniale, dell'importo pari a €48.124,20, IVA Parte_1 inclusa, oltre interessi legali, dalla domanda al soddisfo.
Vanno, infine, disciplinate le spese di lite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della parte convenuta ed esse si liquidano come da dispositivo, con riferimento ai parametri forensi vigenti, in base allo scaglione di valore della controversia (fino a €52.000,00), tenuto conto delle questioni trattate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente svolte in corso di giudizio.
Sulle spese di C.t.u., già liquidate in favore dell'ausiliario come da separato decreto, parimenti si provvede come da dispositivo, ponendole, nei rapporti interni tra le parti, a carico della parte convenuta, in virtù dei principi di causalità e di soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nelle cause civili riunite promosse come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accogliendo per quanto di ragione le domande attoree, accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale della parte per i fatti Controparte_1 di cui in parte motiva;
2. Per l'effetto, condanna parte convenuta (P.IVA. Controparte_1
),in persona del legale rapp.te al pagamento, in favore di P.IVA_2 [...]
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, dell'importo di Parte_1
€48.124,20, IVA inclusa, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3. Rigetta, per la restante parte, le domande attoree.
4. Condanna parte convenuta (P.IVA. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rapp.te al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €545,00 per esborsi ed in €3.809,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore del procuratore costituito, Avv. Feliciana Sodano, per dichiarato anticipo.
5. Pone definitivamente, nei rapporti interni, le spese della CTU, già liquidate in favore dell'ausiliario con separato decreto del 19/10/2022, a carico esclusivo di parte convenuta. Così deciso in data 16 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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