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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 09/09/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE in persona di: dott. Pasquale Cristiano Presidente rel. dott. Michele Videtta Consigliere dott. Alessia D'Alessandro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al 33/2021 del Ruolo Gen., ad oggetto distanze nelle costruzioni, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29-4-2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023, tra ( ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 mandato in calce all'atto di appello, dall'Avv. Gaetano Michele Maria de Bonis , presso il cui studio elettivamente C.F._2 domicilia in Potenza, alla via IV novembre 58 appellante e ( ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._3 giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Antonio Murano e Vincenzo Paolillo C.F._4
( ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._5
Rionero in Vulture, alla Via Galliano appellata SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con atto di citazione notificato il 18.1.2021 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n.33/2020, pubblicata e notificata il 18.12.2020, di rigetto della domanda proposta con citazione notificata il 21.4.2009 da esso appellante, quale proprietario di un fondo situato in Rionero in Vulture, alla via Monticchio 77, in catasto alla particella 1289 e 519, incluso nel comparto CE2 del Piano Particolareggiato C10 del PRG del Comune di Rionero in Vulture, di condanna della convenuta proprietaria di un fondo confinante, alla Controparte_1 demolizione, con ripristino dello stato dei luoghi, disatteso il permesso di costruire alla stessa rilasciato, della gradinata esterna in cemento armato, nonché della tettoria in legno, realizzate a servizio dell'immobile della
1 convenuta, a distanza inferiore, secondo la prospettazione attorea, della distanza prevista dall'art. 873 c.c., nonché dall'art. 24, comma 3, del Regolamento Edilizio e dell'art. 13 delle NTA del Piano Particolareggiato C10. All'esito del procedimento di denuncia di nuova opera ex art. 1171 c.c., già promosso dall'attore con ricorso depositato il 17-11-2008 al Tribunale di Melfi, era stata pronunziata ordinanza del 20.2.2009 di sospensione dei lavori, avverso la quale la resistente aveva proposto Controparte_1 reclamo rigettato con provvedimento del 12.5.2009. Revocata l'ordinanza del 20.2.2009, ha ritenuto il primo giudice la conformità dell'opera alle disposizioni dell'art. 873 c.c. e dei regolamenti urbanistici del Comune di Rionero in Vulture;
ha condannato altresì l'attore alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario, ponendo definitivamente a suo carico le spese della CTU. Affidato l'appello ad unico articolato motivo, insiste l'appellante per la declaratoria di illiceità civilistica della gradinata esterna in cemento armato e della tettoia in legno realizzate dall'appellata sul suo Controparte_1 terreno, riportato in catasto alla particella n. 685, nonché, disattesi i permessi di costruire ad essa rilasciati, condannare l'appellata Controparte_1 alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, con il favore delle spese del doppio grado e attribuzione. L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per difetto di specificità dei motivi, nonché in forza in forza della rinuncia operata dall'appellante con Parte_1 la sottoscrizione della convenzione urbanistica, ad ogni contenzioso nei confronti del Comune di Rionero in Vulture, così accettando il permesso a costruire in sanatoria n.10341 del 25.11.2011; ha concluso altresì per il rigetti in ogni caso dell'appello, perché infondato anche nel merito, con il favore delle spese del grado. All'esito della udienza del 29.4.2025, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 342 cd. proc. civ. secondo la formulazione applicabile ratione temporis, anteriore alla novella introdotta dall'art. 3, comma 26, lettera a, del decreto legislativo 10-10-2022 n. 149. Risponde infatti l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma che si assume violata. Premesso l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'art. 342 cod. proc. civ. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (Cass. Sez. Un. n. 27199/2017, n.
2 13535/2018), si rileva come, in relazione alle diverse ragioni di dissenso, di seguito precisate, avanzate avverso la sentenza, siano state chiaramente individuate le parti della motivazione sottoposte a critica, nonché le circostanze da cui derivano le denunciate violazioni di legge (pagina 3) e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (pagina16). Anche mercé un ampio richiamo al compendio documentale, ha rappresentato l'appellante compiutamente le proprie argomentazioni, sì da consentire il raffronto fra le stesse e le motivazioni addotte dal primo giudice, laddove “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cass. 40560/2021). Lungi dal “riproporre pedissequamente le tesi contenute negli atti difensivi del giudizio di primo grado”, non ha omesso l'appellante di indicare le ragioni di dissenso per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a critica sufficientemente specifica le motivazioni a sostegno nella decisione impugnata previa esposizione delle considerazioni che imporrebbero a suo avviso una diversa decisione. Lamenta l'appellante la mancata considerazione di quanto da lui eccepito e precisato nella comparsa conclusionale ovvero: a) anche a volere dare per ammesso che sia esatta la distanza della gradinata di mt. 3,70 dichiarata dalla stessa controparte, non vi è dubbio che anche tale distanza è in contrasto sia con l'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato del Comune di Rionero in Vulture, che fissa la distanza minima di 5 metri dai confini, sia con le norme del Regolamento Edilizio del detto Comune che all'art. 24 punto 16 D. terzo comma, espressamente recita: “la distanza minima di una costruzione dal confine di proprietà o dal limite di zona non può essere inferiore a mt 5,00”; b) non vi è dubbio che la gradinata in cemento armato realizzata dalla sia una vera e propria costruzione a tutti gli effetti di Controparte_1 legge, in quanto manufatto con caratteri di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, non di mero ornamento;
c) non ha pregio la tesi sostenuta (e disattesa) dall'appellata
[...] nella fase cautelare e nel giudizio di reclamo, secondo cui, CP_1 poiché l'art. 24, § 16, o 16 D del Regolamento edilizio del Comune di Rionero in Vulture dispone che “la distanza del fabbricato dai confini va misurata dai punti di massima sporgenza tompagnata”, nel calcolo della distanza non dovrebbe tenersi conto dei corpi aggettanti, sicché, trovandosi la scala a distanza di mt. 3,70 dal confine di esso appellante, il manufatto
3 sarebbe stato costruito “in conformità al regolamento edilizio e con il rispetto della distanza minima di mt. 3,00”; peraltro controparte nel giudizio di merito ha chiesto la revoca della sospensione, “al solo fine di demolire la gradinata”, sicché non le è consentito di introdurre nel giudizio domande diverse, sostenendo la tesi del mantenimento della gradinata, pena l'inammissibile mutamento della sua domanda;
d) la distanza del fabbricato dell'appellata dal confine Controparte_1 di esso appellante è pari a mt. 4,29, accertata dal CT Parte_1 su incarico del PM nel proc. pen. 2114/2008 iscritto presso il Per_1
Tribunale di Melfi nei confronti di +1, sicché la scala Controparte_1 per cui è causa si trova in realtà ad una distanza dal confine di mt. 2,99 (mt. 4,29 - mt. 1,30), anzi anche meno se si tiene conto del distacco dal fabbricato esistente;
e) anche la tettoia, realizzata senza concessione edilizia, prima del rilascio del permesso 143/2008, è in contrasto con le norme sulle distanze dai confini, poiché uno dei 4 pilastri che la sorreggono, e, precisamente, quello prospiciente la proprietà dell'attore, nonché il corrispondente tratto di copertura della tettoia, sono posti ad una distanza dal confine inferiore ai 5 metri;
f) sia la scala, collegata a sbalzo al fabbricato, che la tettoia, ancorata allo stesso, violano la legge sismica, in quanto i carichi relativi alle aggravano la situazione statica, con gravi pericoli sia per la pubblica che per la privata incolumità; g) è provata la non conformità dei lavori assentiti con il permesso di costruire in sanatoria 10431 del 25/11/2011 alle norme del P.R.G. del Comune di Rionero e a quelle delle NTA, laddove detto permesso di costruire non può riverberare alcun effetto favorevole per la convenuta. Oppone in particolare l'appellata:
1) che il contegno processuale di essa relativamente Controparte_1 alla eccezione di controparte secondo cui i difensori, nella comparsa di costituzione e risposta, hanno affermato di accettare le decisioni emesse in sede cautelare, dichiarandosi disponibili a demolire la scala oggetto del giudizio, “lascia il tempo che trova, posto che dichiarare di voler eseguire una sentenza cautelare esecutiva non significa rinunciare alle proprie difese e costituisce un obbligo giuridico”;
2) che “il limite invalicabile di tre metri previsto dall'art. 873 c.c. di distanza tra la scala e il confine rappresentato dal terreno dell'appellante è stato ampiamente rispettato, così com'è stato affermato sia dalla CTU che dalle altre consulenze di parte prodotte in atti e come non contestato da controparte. Stando così le cose, appaiono del tutto legittime le norme regolamentari del Comune di Rionero in Vulture nella parte in cui prevedono che le distanze tra edifici debbano essere computate dalle pareti finestrate, con esclusione delle scalinate esterne aperte, sempre che tali
4 scalinate siano poste ad una distanza superiore a quella fissata dall'art.873 c.c. (come avvenuto nel caso in esame);
3) che il rilascio del permesso a costruire in sanatoria è un'ulteriore prova documentale che sancisce la legittimità della costruzione agli strumenti urbanistici vigenti presso il Comune di Rionero in Vulture, nonché alle norme del c.c., come accertato dal CTU;
4) che il diritto dell'appellante ad edificare sulle particelle di sua proprietà è stato ulteriormente sacramentato con la stipula della convenzione urbanistica da lui conclusa con il Comune di Rionero in Vulture, giusta rogito per Notaio del 28.1.2014, in forza della quale l'appellante ha Per_2 anche espresso la volontà di rinunciare ai contenziosi giudiziali intrapresi nei confronti dell'Ente dinanzi a qualsiasi Organo Giudiziario, inclusa la impugnazione del permesso a costruire in sanatoria, dichiarata improcedibile dal TAR per la Basilicata con sentenza 347/2016. L'appello è infondato, disattesa altresì l'eccezione di inammissibile mutatio libelli dedotta sub c) dall'appellante considerato come Parte_1
l'attuale appellata lungi da proporre domande ovvero Controparte_1 dal riconoscere la fondatezza dell'avversa domanda, abbia in realtà contrastato la stessa, anche mediante ulteriore produzione documentale – delibata peraltro dal primo giudice ai fini della ammissione della CTU – a sostegno della asserita legittimità dei contestati manufatti. Giova premettere l'esito delle verifiche operate in situ dal CTU, alla cui stregua il CTU è giunto alla conclusione che “i manufatti contestati rispettano le distanze dal confine in riferimento alle norme dettate dal codice civile e dagli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Rionero in Vulture”, ovvero: A) la minima distanza della parete tompagnata risulta di ml. 4,25, maggiore della distanza di ml 4,00 consentita dalla concessione edilizia n. 59/81 in forza della quale è stato realizzato il fabbricato della appellata
[...]
CP_1
B) la minima distanza della gradinata in costruzione risulta di ml. 3,05, maggiore della distanza di ml. 3,00 prescritta dall'art. 873 c.c.; C) la distanza minima dalla tettoia risulta di ml. 4,75, maggiore della distanza di ml. 4,00 prevista dalla detta concessione edilizia n. 59/81. Ciò posto, non coglie nel segno l'assunto dell'appellante Parte_1 relativamente alla violazione, sebbene dedotta già in primo grado avuto riguardo ad entrambi i manufatti, della distanza minima di ml. 5,00 dal confine del suo fondo, anche indipendentemente da quanto pur evidenziato dal CTP dell'appellata ovvero che trattasi di Controparte_1 parametro, previsto dal Piano Particolareggiato per la zona C10 e dall'art. 24, punto 16D del regolamento edilizio, “riferito alle nuove costruzioni da edificare”, laddove d'altronde anche il CT ha osservato, Per_1 nell'ambito del separato procedimento penale, come il progettista delle opere oggetto di contestazione, anziché riportare non fedelmente la distanza
5 di metri 5,00 dal confine, in realtà “avrebbe potuto tranquillamente riportare la distanza reale (mt 4,29) in quanto il fabbricato era preesistente ed una distanza di mt. 4,00”. Sulla inosservanza della distanza di m. 5 ha tuttavia posto l'accento il CTP dell'appellante segnatamente nella Parte_1 parte in cui ha stigmatizzato come “non veritiero” lo stesso progetto del 2008 che “indica, come richiede il Piano Particolareggiato, in m. 5,00 la distanza del fabbricato dal confine con fingendo di non Parte_1 conoscere che il progetto del 1981 manteneva la costruzione a m. 4,00 dallo stesso confine”. Si rileva come il Regolamento Edilizio sia stato adottato dal Comune di Rionero in Vulture con delibera consiliare n. 288 del 2.12.84, approvato con DPRG n. 355 del 28.4.92, laddove gli interventi in contestazione sono di epoca successiva (risalendo al 4.1.2008 il deposito del progetto, assentito con il permesso 143 del 13.5.2008, per la costruzione della scala esterna e della tettoia (ancorché, quest'ultima, sia risalente al 2004, considerata la ripresa aerofotogrammetica citata dal CTP dell'appellante Pt_1
. Non è revocabile in dubbio, posta la accertata osservanza della
[...] distanza legale e di quella prescritta dalla concessione che ha assentito la costruzione il preesistente fabbricato dell'appellata Controparte_1 come in ogni caso non assuma rilievo il disposto del comma 3 dell'art. 24 § 16D, ai sensi del quale “la distanza minima di una costruzione dal confine di proprietà o dal limite di zona non può essere inferiore a m. 5”; e ciò, avuto riguardo alla legittima previsione del comma 1, ai sensi del quale “si intende per distanza dai confini o dal filo stradale la distanza tra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, tompagnata, e la linea di confine o il filo stradale”. Non ignora la Corte come “ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall'articolo 873 cod. civ. o da norme regolamentari integrative, la nozione di costruzione comprende qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo” (Cass. 22086/2007; 25837/2008). Più precisamente, “la nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 c.c., è unica e non può subire deroghe da parte delle norme secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, in quanto il rinvio ivi contenuto ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore” (Cass. 144/2016), laddove “non sono computabili per la misurazione delle dette distanze esclusivamente le sporgenze esterne del fabbricato con funzione meramente ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica quelle aventi particolari proporzioni, come gli aggetti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità ed ampiezza, poiché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, essendo destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati” (Cass. 23845/2018).
6 Sennonché, contrariamente al precisato assunto dell'appellante e alle diverse conclusioni nella sede cautelare, “nel caso di specie non si è di fronte ad una nozione diversa di costruzione dettata in sede locale al fine di derogare alla normativa sulle distanze posta dal codice civile. Il regolamento comunale si è limitato a stabilire distanze differenziate in relazione a ciascuna tipologia di costruzione, senza in alcun modo violare il limite previsto dal codice civile. E ciò è consentito. Difatti, il limite imposto dall'art. 873 c.c. regolamenti locali in tema di distanze tra costruzioni è che in nessun caso essi possono stabilire distanze inferiori a tre metri: purché non sia stato violato questo limite, i regolamenti locali, nello stabilire distanze maggiori, possono anche determinare punti di riferimento, per la misurazione delle distanze, diversi da quelli indicati dal codice civile, escludendo taluni elementi della costruzione dal calcolo delle più ampie distanze previste in sede regolamentare” (Cass. 19554/2009, pagine 12 e seguenti). Quanto precede ha valenza assorbente rispetto alla prospettazione nel resto dell'appellata avuto riguardo (oltre alla deroga Controparte_1 prevista dal Piano Particolareggiato della zona C10 in favore del comparto edificatorio C2, posta la preesistenza del fabbricato della appellata
[...]
incluso nel comparto CE2), alla sottoscrizione della CP_1 convenzione urbanistica del 28.1.2014, nonché al rilascio all'appellata del permesso di costruire 143 del 13.5.2008 e del Controparte_1 permesso in sanatoria (che secondo il CTP dell'appellata
[...] non riguarderebbe la scalinata) 10431 del 25.11.2011. CP_1
È il caso di aggiungere come detti provvedimenti amministrativi siano rilasciati fatti salvi i diritti (nella specie non lesi) dei terzi, laddove non è revocabile in dubbio il legittimo rilascio del permesso di costruire 143/2008, in forza del quale sono state realizzate – in presenza di variazioni non essenziali, come ampiamente argomentato dal CTP dell'appellata
[...]
non già di totale difformità – la gradinata esterna e la tettoia in CP_1 legno per cui è causa, opere oggetto di deposito presso l' Controparte_2
di Melfi il 19.8.2008 al n. 457 ex art. 4 della legge 1086/71 e art. 2
[...] della LR 38/97. Peraltro, si è limitato l'appellante ad Parte_1 allegare che “non vi è alcuna prova che i lavori assentiti con tale permesso siano conformi alle norme del PRG del Comune di Rionero Sannitico e con quelle delle NTA”, pur a fronte del motivato diniego della sua richiesta di annullamento in autotutela, giusta provvedimento del 2.3.2012 del responsabile del servizio urbanistica, contenente tra l'altro uno specifico riferimento alla circostanza che l Controparte_3
Operativa di Melfi, organismo deputato alla salvaguardia del
[...] vincolo sismico “ha depositato le opere di cui all'oggetto in data 1.3.2012 al n. 059, ai sensi della legge n. 64/74 e legge n. 1086/71. È del pari ininfluente, per completezza, stante la non applicabilità della invocata distanza di m. 5 dai manufatti in contestazione, non già dalla massima
7 sporgenza tompagnata, l'assunto pure valorizzato dalla appellata
[...] sulla scorta della convenzione urbanistica intervenuta tra CP_1
l'appellante ed il Comune di Rionero in Vulture, cioè che Parte_1 il primo “può realizzare tranquillamente la costruzione sul loto di sua proprietà, confinante con quello della sorella così Controparte_1 come poi confermato dal TAR Basilicata nella sentenza n. 347 del 12.4.2016”. Oltretutto, ha rilevato il TAR per la Basilicata mercè la sentenza 347/2016 con detta convenzione il “compartista”, attuale appellante ha rinunciato a tutti i contenziosi in essere con il Comune Parte_1 di Rionero in Vulture, incluso quello avente ad oggetto la impugnativa del permesso di costruire in sanatoria 10431/2011. Pertanto, va rigettato appello e, per l'effetto, confermata l'impugnata sentenza. Segue alla soccombenza la condanna dell'appellante alla Parte_1 rifusione delle spese del presente grado, liquidate in dispositivo avuto riguardo alla tabella 12 del d.m. 147/2022, allo scaglione fino a € 52.000,00 (valore indeterminabile modesto), nonché ai parametri minimi, stante la non complessità delle questioni affrontate. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”, ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n.33/2020, pubblicata e notificata il 18.12.2020, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012. Così deciso 9.9.2025 Il Presidente rel.
dott. Pasquale Cristiano
8
( ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._5
Rionero in Vulture, alla Via Galliano appellata SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con atto di citazione notificato il 18.1.2021 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n.33/2020, pubblicata e notificata il 18.12.2020, di rigetto della domanda proposta con citazione notificata il 21.4.2009 da esso appellante, quale proprietario di un fondo situato in Rionero in Vulture, alla via Monticchio 77, in catasto alla particella 1289 e 519, incluso nel comparto CE2 del Piano Particolareggiato C10 del PRG del Comune di Rionero in Vulture, di condanna della convenuta proprietaria di un fondo confinante, alla Controparte_1 demolizione, con ripristino dello stato dei luoghi, disatteso il permesso di costruire alla stessa rilasciato, della gradinata esterna in cemento armato, nonché della tettoria in legno, realizzate a servizio dell'immobile della
1 convenuta, a distanza inferiore, secondo la prospettazione attorea, della distanza prevista dall'art. 873 c.c., nonché dall'art. 24, comma 3, del Regolamento Edilizio e dell'art. 13 delle NTA del Piano Particolareggiato C10. All'esito del procedimento di denuncia di nuova opera ex art. 1171 c.c., già promosso dall'attore con ricorso depositato il 17-11-2008 al Tribunale di Melfi, era stata pronunziata ordinanza del 20.2.2009 di sospensione dei lavori, avverso la quale la resistente aveva proposto Controparte_1 reclamo rigettato con provvedimento del 12.5.2009. Revocata l'ordinanza del 20.2.2009, ha ritenuto il primo giudice la conformità dell'opera alle disposizioni dell'art. 873 c.c. e dei regolamenti urbanistici del Comune di Rionero in Vulture;
ha condannato altresì l'attore alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario, ponendo definitivamente a suo carico le spese della CTU. Affidato l'appello ad unico articolato motivo, insiste l'appellante per la declaratoria di illiceità civilistica della gradinata esterna in cemento armato e della tettoia in legno realizzate dall'appellata sul suo Controparte_1 terreno, riportato in catasto alla particella n. 685, nonché, disattesi i permessi di costruire ad essa rilasciati, condannare l'appellata Controparte_1 alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, con il favore delle spese del doppio grado e attribuzione. L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per difetto di specificità dei motivi, nonché in forza in forza della rinuncia operata dall'appellante con Parte_1 la sottoscrizione della convenzione urbanistica, ad ogni contenzioso nei confronti del Comune di Rionero in Vulture, così accettando il permesso a costruire in sanatoria n.10341 del 25.11.2011; ha concluso altresì per il rigetti in ogni caso dell'appello, perché infondato anche nel merito, con il favore delle spese del grado. All'esito della udienza del 29.4.2025, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 342 cd. proc. civ. secondo la formulazione applicabile ratione temporis, anteriore alla novella introdotta dall'art. 3, comma 26, lettera a, del decreto legislativo 10-10-2022 n. 149. Risponde infatti l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma che si assume violata. Premesso l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'art. 342 cod. proc. civ. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (Cass. Sez. Un. n. 27199/2017, n.
2 13535/2018), si rileva come, in relazione alle diverse ragioni di dissenso, di seguito precisate, avanzate avverso la sentenza, siano state chiaramente individuate le parti della motivazione sottoposte a critica, nonché le circostanze da cui derivano le denunciate violazioni di legge (pagina 3) e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (pagina16). Anche mercé un ampio richiamo al compendio documentale, ha rappresentato l'appellante compiutamente le proprie argomentazioni, sì da consentire il raffronto fra le stesse e le motivazioni addotte dal primo giudice, laddove “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cass. 40560/2021). Lungi dal “riproporre pedissequamente le tesi contenute negli atti difensivi del giudizio di primo grado”, non ha omesso l'appellante di indicare le ragioni di dissenso per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a critica sufficientemente specifica le motivazioni a sostegno nella decisione impugnata previa esposizione delle considerazioni che imporrebbero a suo avviso una diversa decisione. Lamenta l'appellante la mancata considerazione di quanto da lui eccepito e precisato nella comparsa conclusionale ovvero: a) anche a volere dare per ammesso che sia esatta la distanza della gradinata di mt. 3,70 dichiarata dalla stessa controparte, non vi è dubbio che anche tale distanza è in contrasto sia con l'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato del Comune di Rionero in Vulture, che fissa la distanza minima di 5 metri dai confini, sia con le norme del Regolamento Edilizio del detto Comune che all'art. 24 punto 16 D. terzo comma, espressamente recita: “la distanza minima di una costruzione dal confine di proprietà o dal limite di zona non può essere inferiore a mt 5,00”; b) non vi è dubbio che la gradinata in cemento armato realizzata dalla sia una vera e propria costruzione a tutti gli effetti di Controparte_1 legge, in quanto manufatto con caratteri di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, non di mero ornamento;
c) non ha pregio la tesi sostenuta (e disattesa) dall'appellata
[...] nella fase cautelare e nel giudizio di reclamo, secondo cui, CP_1 poiché l'art. 24, § 16, o 16 D del Regolamento edilizio del Comune di Rionero in Vulture dispone che “la distanza del fabbricato dai confini va misurata dai punti di massima sporgenza tompagnata”, nel calcolo della distanza non dovrebbe tenersi conto dei corpi aggettanti, sicché, trovandosi la scala a distanza di mt. 3,70 dal confine di esso appellante, il manufatto
3 sarebbe stato costruito “in conformità al regolamento edilizio e con il rispetto della distanza minima di mt. 3,00”; peraltro controparte nel giudizio di merito ha chiesto la revoca della sospensione, “al solo fine di demolire la gradinata”, sicché non le è consentito di introdurre nel giudizio domande diverse, sostenendo la tesi del mantenimento della gradinata, pena l'inammissibile mutamento della sua domanda;
d) la distanza del fabbricato dell'appellata dal confine Controparte_1 di esso appellante è pari a mt. 4,29, accertata dal CT Parte_1 su incarico del PM nel proc. pen. 2114/2008 iscritto presso il Per_1
Tribunale di Melfi nei confronti di +1, sicché la scala Controparte_1 per cui è causa si trova in realtà ad una distanza dal confine di mt. 2,99 (mt. 4,29 - mt. 1,30), anzi anche meno se si tiene conto del distacco dal fabbricato esistente;
e) anche la tettoia, realizzata senza concessione edilizia, prima del rilascio del permesso 143/2008, è in contrasto con le norme sulle distanze dai confini, poiché uno dei 4 pilastri che la sorreggono, e, precisamente, quello prospiciente la proprietà dell'attore, nonché il corrispondente tratto di copertura della tettoia, sono posti ad una distanza dal confine inferiore ai 5 metri;
f) sia la scala, collegata a sbalzo al fabbricato, che la tettoia, ancorata allo stesso, violano la legge sismica, in quanto i carichi relativi alle aggravano la situazione statica, con gravi pericoli sia per la pubblica che per la privata incolumità; g) è provata la non conformità dei lavori assentiti con il permesso di costruire in sanatoria 10431 del 25/11/2011 alle norme del P.R.G. del Comune di Rionero e a quelle delle NTA, laddove detto permesso di costruire non può riverberare alcun effetto favorevole per la convenuta. Oppone in particolare l'appellata:
1) che il contegno processuale di essa relativamente Controparte_1 alla eccezione di controparte secondo cui i difensori, nella comparsa di costituzione e risposta, hanno affermato di accettare le decisioni emesse in sede cautelare, dichiarandosi disponibili a demolire la scala oggetto del giudizio, “lascia il tempo che trova, posto che dichiarare di voler eseguire una sentenza cautelare esecutiva non significa rinunciare alle proprie difese e costituisce un obbligo giuridico”;
2) che “il limite invalicabile di tre metri previsto dall'art. 873 c.c. di distanza tra la scala e il confine rappresentato dal terreno dell'appellante è stato ampiamente rispettato, così com'è stato affermato sia dalla CTU che dalle altre consulenze di parte prodotte in atti e come non contestato da controparte. Stando così le cose, appaiono del tutto legittime le norme regolamentari del Comune di Rionero in Vulture nella parte in cui prevedono che le distanze tra edifici debbano essere computate dalle pareti finestrate, con esclusione delle scalinate esterne aperte, sempre che tali
4 scalinate siano poste ad una distanza superiore a quella fissata dall'art.873 c.c. (come avvenuto nel caso in esame);
3) che il rilascio del permesso a costruire in sanatoria è un'ulteriore prova documentale che sancisce la legittimità della costruzione agli strumenti urbanistici vigenti presso il Comune di Rionero in Vulture, nonché alle norme del c.c., come accertato dal CTU;
4) che il diritto dell'appellante ad edificare sulle particelle di sua proprietà è stato ulteriormente sacramentato con la stipula della convenzione urbanistica da lui conclusa con il Comune di Rionero in Vulture, giusta rogito per Notaio del 28.1.2014, in forza della quale l'appellante ha Per_2 anche espresso la volontà di rinunciare ai contenziosi giudiziali intrapresi nei confronti dell'Ente dinanzi a qualsiasi Organo Giudiziario, inclusa la impugnazione del permesso a costruire in sanatoria, dichiarata improcedibile dal TAR per la Basilicata con sentenza 347/2016. L'appello è infondato, disattesa altresì l'eccezione di inammissibile mutatio libelli dedotta sub c) dall'appellante considerato come Parte_1
l'attuale appellata lungi da proporre domande ovvero Controparte_1 dal riconoscere la fondatezza dell'avversa domanda, abbia in realtà contrastato la stessa, anche mediante ulteriore produzione documentale – delibata peraltro dal primo giudice ai fini della ammissione della CTU – a sostegno della asserita legittimità dei contestati manufatti. Giova premettere l'esito delle verifiche operate in situ dal CTU, alla cui stregua il CTU è giunto alla conclusione che “i manufatti contestati rispettano le distanze dal confine in riferimento alle norme dettate dal codice civile e dagli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Rionero in Vulture”, ovvero: A) la minima distanza della parete tompagnata risulta di ml. 4,25, maggiore della distanza di ml 4,00 consentita dalla concessione edilizia n. 59/81 in forza della quale è stato realizzato il fabbricato della appellata
[...]
CP_1
B) la minima distanza della gradinata in costruzione risulta di ml. 3,05, maggiore della distanza di ml. 3,00 prescritta dall'art. 873 c.c.; C) la distanza minima dalla tettoia risulta di ml. 4,75, maggiore della distanza di ml. 4,00 prevista dalla detta concessione edilizia n. 59/81. Ciò posto, non coglie nel segno l'assunto dell'appellante Parte_1 relativamente alla violazione, sebbene dedotta già in primo grado avuto riguardo ad entrambi i manufatti, della distanza minima di ml. 5,00 dal confine del suo fondo, anche indipendentemente da quanto pur evidenziato dal CTP dell'appellata ovvero che trattasi di Controparte_1 parametro, previsto dal Piano Particolareggiato per la zona C10 e dall'art. 24, punto 16D del regolamento edilizio, “riferito alle nuove costruzioni da edificare”, laddove d'altronde anche il CT ha osservato, Per_1 nell'ambito del separato procedimento penale, come il progettista delle opere oggetto di contestazione, anziché riportare non fedelmente la distanza
5 di metri 5,00 dal confine, in realtà “avrebbe potuto tranquillamente riportare la distanza reale (mt 4,29) in quanto il fabbricato era preesistente ed una distanza di mt. 4,00”. Sulla inosservanza della distanza di m. 5 ha tuttavia posto l'accento il CTP dell'appellante segnatamente nella Parte_1 parte in cui ha stigmatizzato come “non veritiero” lo stesso progetto del 2008 che “indica, come richiede il Piano Particolareggiato, in m. 5,00 la distanza del fabbricato dal confine con fingendo di non Parte_1 conoscere che il progetto del 1981 manteneva la costruzione a m. 4,00 dallo stesso confine”. Si rileva come il Regolamento Edilizio sia stato adottato dal Comune di Rionero in Vulture con delibera consiliare n. 288 del 2.12.84, approvato con DPRG n. 355 del 28.4.92, laddove gli interventi in contestazione sono di epoca successiva (risalendo al 4.1.2008 il deposito del progetto, assentito con il permesso 143 del 13.5.2008, per la costruzione della scala esterna e della tettoia (ancorché, quest'ultima, sia risalente al 2004, considerata la ripresa aerofotogrammetica citata dal CTP dell'appellante Pt_1
. Non è revocabile in dubbio, posta la accertata osservanza della
[...] distanza legale e di quella prescritta dalla concessione che ha assentito la costruzione il preesistente fabbricato dell'appellata Controparte_1 come in ogni caso non assuma rilievo il disposto del comma 3 dell'art. 24 § 16D, ai sensi del quale “la distanza minima di una costruzione dal confine di proprietà o dal limite di zona non può essere inferiore a m. 5”; e ciò, avuto riguardo alla legittima previsione del comma 1, ai sensi del quale “si intende per distanza dai confini o dal filo stradale la distanza tra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, tompagnata, e la linea di confine o il filo stradale”. Non ignora la Corte come “ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall'articolo 873 cod. civ. o da norme regolamentari integrative, la nozione di costruzione comprende qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo” (Cass. 22086/2007; 25837/2008). Più precisamente, “la nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 c.c., è unica e non può subire deroghe da parte delle norme secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, in quanto il rinvio ivi contenuto ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore” (Cass. 144/2016), laddove “non sono computabili per la misurazione delle dette distanze esclusivamente le sporgenze esterne del fabbricato con funzione meramente ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica quelle aventi particolari proporzioni, come gli aggetti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità ed ampiezza, poiché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, essendo destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati” (Cass. 23845/2018).
6 Sennonché, contrariamente al precisato assunto dell'appellante e alle diverse conclusioni nella sede cautelare, “nel caso di specie non si è di fronte ad una nozione diversa di costruzione dettata in sede locale al fine di derogare alla normativa sulle distanze posta dal codice civile. Il regolamento comunale si è limitato a stabilire distanze differenziate in relazione a ciascuna tipologia di costruzione, senza in alcun modo violare il limite previsto dal codice civile. E ciò è consentito. Difatti, il limite imposto dall'art. 873 c.c. regolamenti locali in tema di distanze tra costruzioni è che in nessun caso essi possono stabilire distanze inferiori a tre metri: purché non sia stato violato questo limite, i regolamenti locali, nello stabilire distanze maggiori, possono anche determinare punti di riferimento, per la misurazione delle distanze, diversi da quelli indicati dal codice civile, escludendo taluni elementi della costruzione dal calcolo delle più ampie distanze previste in sede regolamentare” (Cass. 19554/2009, pagine 12 e seguenti). Quanto precede ha valenza assorbente rispetto alla prospettazione nel resto dell'appellata avuto riguardo (oltre alla deroga Controparte_1 prevista dal Piano Particolareggiato della zona C10 in favore del comparto edificatorio C2, posta la preesistenza del fabbricato della appellata
[...]
incluso nel comparto CE2), alla sottoscrizione della CP_1 convenzione urbanistica del 28.1.2014, nonché al rilascio all'appellata del permesso di costruire 143 del 13.5.2008 e del Controparte_1 permesso in sanatoria (che secondo il CTP dell'appellata
[...] non riguarderebbe la scalinata) 10431 del 25.11.2011. CP_1
È il caso di aggiungere come detti provvedimenti amministrativi siano rilasciati fatti salvi i diritti (nella specie non lesi) dei terzi, laddove non è revocabile in dubbio il legittimo rilascio del permesso di costruire 143/2008, in forza del quale sono state realizzate – in presenza di variazioni non essenziali, come ampiamente argomentato dal CTP dell'appellata
[...]
non già di totale difformità – la gradinata esterna e la tettoia in CP_1 legno per cui è causa, opere oggetto di deposito presso l' Controparte_2
di Melfi il 19.8.2008 al n. 457 ex art. 4 della legge 1086/71 e art. 2
[...] della LR 38/97. Peraltro, si è limitato l'appellante ad Parte_1 allegare che “non vi è alcuna prova che i lavori assentiti con tale permesso siano conformi alle norme del PRG del Comune di Rionero Sannitico e con quelle delle NTA”, pur a fronte del motivato diniego della sua richiesta di annullamento in autotutela, giusta provvedimento del 2.3.2012 del responsabile del servizio urbanistica, contenente tra l'altro uno specifico riferimento alla circostanza che l Controparte_3
Operativa di Melfi, organismo deputato alla salvaguardia del
[...] vincolo sismico “ha depositato le opere di cui all'oggetto in data 1.3.2012 al n. 059, ai sensi della legge n. 64/74 e legge n. 1086/71. È del pari ininfluente, per completezza, stante la non applicabilità della invocata distanza di m. 5 dai manufatti in contestazione, non già dalla massima
7 sporgenza tompagnata, l'assunto pure valorizzato dalla appellata
[...] sulla scorta della convenzione urbanistica intervenuta tra CP_1
l'appellante ed il Comune di Rionero in Vulture, cioè che Parte_1 il primo “può realizzare tranquillamente la costruzione sul loto di sua proprietà, confinante con quello della sorella così Controparte_1 come poi confermato dal TAR Basilicata nella sentenza n. 347 del 12.4.2016”. Oltretutto, ha rilevato il TAR per la Basilicata mercè la sentenza 347/2016 con detta convenzione il “compartista”, attuale appellante ha rinunciato a tutti i contenziosi in essere con il Comune Parte_1 di Rionero in Vulture, incluso quello avente ad oggetto la impugnativa del permesso di costruire in sanatoria 10431/2011. Pertanto, va rigettato appello e, per l'effetto, confermata l'impugnata sentenza. Segue alla soccombenza la condanna dell'appellante alla Parte_1 rifusione delle spese del presente grado, liquidate in dispositivo avuto riguardo alla tabella 12 del d.m. 147/2022, allo scaglione fino a € 52.000,00 (valore indeterminabile modesto), nonché ai parametri minimi, stante la non complessità delle questioni affrontate. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”, ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n.33/2020, pubblicata e notificata il 18.12.2020, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012. Così deciso 9.9.2025 Il Presidente rel.
dott. Pasquale Cristiano
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