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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 23/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile composto dai magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente
dott.ssa Alessandra Canullo Giudice relatore ed estensore dott.ssa Anna Wegher Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2970/2024 R.G.N.C., avente ad oggetto: modifica disciplina affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio, promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ATTANASIO DONATO, e (c.f. Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. GAMBERINI ILARIA C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege - Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente il recepimento da parte del Tribunale delle condizioni concordate di cui al ricorso. Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Fatto e Diritto
Le parti hanno instato per la modifica della disciplina dell'affidamento e del mantenimento delle due figlie, ed , nate dalla relazione Persona_1 Per_2 more uxorio dalle stesse intrattenuta, riconosciute da entrambi i genitori, ed hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale delle condizioni tra loro concordate, come trascritte nel ricorso.
Ritiene il tribunale che le condizioni concordate tra le parti non siano contrarie a norme imperative di legge e possano quindi essere interamente recepite dal Collegio, apparendo rispondenti all'interesse della figlia minore , tenuto conto che l'età della Per_2 stessa (ormai quasi sedicenne) è compatibile con una regolamentazione libera dei tempi di frequentazione paterna, rimessi dalle parti agli accordi padre-figlia; nelle more, l'altra figlia, è divenuta maggiorenne, di tal ché il tribunale prende Persona_1 atto delle condizioni concordate dalle parti inerenti la ragazza (essendo le statuizioni relative ai figli maggiorenni soggette al principio della domanda).
Le spese della procedura vanno dichiarate integralmente compensate, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
visti gli artt. 473-bis e ss. c.p.c.,
- a modifica di quanto stabilito nel decreto emesso dal Tribunale di Macerata il
9.7.2015, disciplina le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie delle parti conformemente al ricorso;
Pag. 1 a 2 - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito a parti private e a P.M. in sede.
Macerata,
il giudice estensore il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala'
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