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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/04/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1206/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale degli Alimena n. Parte_1
61, presso lo studio dell'Avv. Massimo Urso che la rappresenta e difende - ricorrente
E
n persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Serena Cianflone e Gaetano Bonofiglio - resistente
E
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_2
Ferrato e Marcello Carnovale - convenuto
Oggetto: servizio pre-ruolo; anzianità di servizio;
differenze retributive e contributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Annullare e/o disapplicare i decreti di ricostruzione della
carriera n. 1694 del 30.04.2009, n. 5048571 del 20.09.1996 e n. 11002 del 09.09.2003; 2) ordinare
il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi pre-ruolo prestati prima
dell'assunzione a tempo indeterminato;
3) ordinare al di rivalutare, sia ai Controparte_1
1 fini giuridici che economici, il servizio di pre-ruolo prestato dalla stessa di 8 anni alla stessa stregua
e nella stessa misura di quello di ruolo;
4) conseguentemente, ordinare al Controparte_1
di effettuare la corretta valutazione dell'anzianità di servizio della ricorrente, sia ai fini della
corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla
retrodatazione giuridica del ruolo, così come della maturazione degli scatti di anzianità ovvero, più
propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali con la medesima
progressione professionale riconosciuta dal CCNL comparto scuola al personale docente assunto a
tempo indeterminato, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta
ricostruzione del TFR dovuto;
5) condannare il a corrispondere Controparte_1
all'odierna ricorrente tutte le differenze stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione di
carriera di cui sopra al punto 4), a partire dal giorno della domanda, oltre ovviamente agli interessi
legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al
soddisfo, nella misura di € 5.000,00, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà in corso di
causa, anche attraverso idonea CTU;
6) condannare il a corrispondere Controparte_1
alla ricorrente - a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o, in subordine, a
titolo di mero debito retributivo - tutte le differenze retributive spettanti, nelle misura
quantificanda in corso di causa, al netto delle ritenute previdenziali a carico della ricorrente da
versarsi direttamente all' (ex ES , oltre ovviamente agli interessi legali ed alla CP_2 CP_3
rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
7)
condannare il al risarcimento del danno per mancata, e/o irregolare Controparte_1
contribuzione, nella misura quantificanda (anche in via equitativa) in corso di causa, previo
versamento diretto delle relative quantificande somme in favore dell' (ex ES;
CP_2 CP_3
CP_ 8) condannare il in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle distraende spese e
competenze di causa, oltre IVA e CPA ed accessori come per legge ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni del : “… - Dichiarare l'infondatezza, in Controparte_1
fatto e in diritto, del ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e per
l'effetto, rigettare tutte le domande ivi proposte;
- In ogni caso, dichiarare non dovute e/o prescritte 2 le pretese economiche ivi formulate, limitando l'eventuale riconoscimento dei correlati diritti
economici agli ultimi cinque anni, secondo quanto il giudice riterrà di giustizia tenendo conto del
divieto di cumulo indicato nella presente memoria;
- Condannare la controparte al pagamento delle
spese di giudizio, disponendone la liquidazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. …”.
CP_ Conclusioni dell' “… - in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda giudiziale
CP_ veicolata da parte ricorrente - condannare l'ente resistente al pagamento nei confronti dell' di
contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al periodo oggetto di accertamento
giudiziale … Con vittoria di spese e compensi di giudizio e salvo ogni altro diritto …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere in servizio come docente con contratto a tempo indeterminato dal 1994; che, prima dell'assunzione, aveva prestato attività lavorativa dall'a.s. 1986/1987 all'a.s. 1993/1994 con contratti a tempo determinato;
che, con decreto di ricostruzione della carriera n. 1694 del 30.4.2009, era stata riconosciuta l'anzianità non di ruolo in misura minore rispetto all'effettiva anzianità di servizio, in applicazione dell'art. 485 D. Lgs. 297/1994 che non prevedeva il riconoscimento integrale dei servizi non di ruolo;
che tanto configurava violazione del principio di non discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, in contrasto con la
Direttiva 99/70/CE, non sussistendo ragioni oggettive per la differenza di trattamento rispetto ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
che, conseguentemente,
spettava un diverso inquadramento nelle fasce stipendiali in ragione dell'effettiva anzianità di servizio, con le conseguenti differenze retributive;
che spettavano altresì le differenze contributive correlate alla maggiorazione retributiva, da versare in favore
CP_ dell' Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni CP_1
ed affermando in particolare che si era verificata la prescrizione quinquennale per le
3 differenze retributive;
che la condotta dell'Amministrazione era stata legittima;
che l'art. 485 D. Lgs. 297/1994 non si poneva in contrasto con la Direttiva 99/70/CE per la sussistenza di ragioni oggettive per il diverso trattamento dei lavoratori a tempo determinato, dovendosi tener conto anche del “riallineamento” previsto dall'art. 4,
comma 3, DPR 399/1988; che la Direttiva 99/70/CE non si applicava per i periodi precedenti al 10.7.2001; che non era indicato alcun prospetto contabile per la determinazione delle asserite differenze retributive spettanti;
che vi era divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio sostenendo principalmente che era contraddittore necessario per il profilo contributivo;
che in caso di riconoscimento del diritto il Ministero
doveva essere condannato al versamento della correlata contribuzione;
che trovava applicazione l'art. 3, comma 10 bis, della legge 335/1995, che escludeva la prescrizione della contribuzione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 18.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda mostra margini non superabili di incertezza e non può essere accolta.
Anzitutto, si rileva che la parte ricorrente chiede la valutazione di un servizio reso tra il
1986 ed il 1994, oltre 30 anni prima della proposizione della domanda, con la conseguente incertezza in ordine alla valutazione in termini di discriminazione rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato.
4 In merito, occorre richiamare il principio, ribadito dalla Sentenza della Corte di Giustizia
UE n. 494/2019, secondo cui: “… D'altro canto, occorre constatare che l'integrale
riconoscimento, all'atto dell'immissione in ruolo del lavoratore interessato, dell'anzianità maturata
in forza di contratti di lavoro a tempo determinato equivarrebbe ad un'integrale ricostituzione di
carriera, come quella riservata ai funzionari che hanno superato un concorso. In tale contesto, va
rammentato che il diritto dell'Unione non impone agli Stati membri di trattare in modo identico i
dipendenti pubblici di ruolo assunti al termine di un concorso generale e quelli assunti in base ai
titoli, sulla base dell'esperienza professionale da essi maturata in forza di contratti di lavoro a
tempo determinato, dato che tale disparità di trattamento risulta dalla necessità, da un lato, di
tenere conto delle qualifiche richieste e della natura delle mansioni di cui i dipendenti pubblici di
ruolo devono assumere la responsabilità, e, dall'altro, di evitare il prodursi di discriminazioni alla
rovescia nei confronti di questi ultimi (v., in particolare, sentenza del 20 settembre 2018, Per_1
C-466/17, EU:C:2018:758, punti 46 e 47 e giurisprudenza ivi citata) …”.
Il profilo di incertezza maggiore, tuttavia, è rappresentato dalle conclusioni rassegnate al punto 4 e 5 e sopra trascritte [… 4) conseguentemente, ordinare al di Controparte_1
effettuare la corretta valutazione dell'anzianità di servizio della ricorrente, sia ai fini della corretta
ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione
giuridica del ruolo, così come della maturazione degli scatti di anzianità ovvero, più propriamente,
del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali con la medesima progressione
professionale riconosciuta dal CCNL comparto scuola al personale docente assunto a tempo
indeterminato, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta
ricostruzione del TFR dovuto;
5) condannare il a corrispondere Controparte_1
all'odierna ricorrente tutte le differenze stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione di
carriera di cui sopra al punto 4), a partire dal giorno della domanda, oltre ovviamente agli interessi
legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al
5 soddisfo, nella misura di € 5.000,00, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà in corso di
causa, anche attraverso idonea CTU …”].
La parte ricorrente chiede, dunque, la valutazione per intero del servizio pre-ruolo, con i conseguenziali inquadramenti nei diversi scaglioni stipendiali per la diversa anzianità
maturata, al fine di ottenere la condanna al pagamento delle differenze stipendiali a partire dal giorno della domanda, con un riferimento che non può che attribuirsi al
23.3.2023 (data di presentazione della domanda), anche per l'assenza di compiuti riferimenti a domande presentate in sede amministrativa.
Con riferimento alle differenze retributive a partire dalla data della domanda, tuttavia,
non vi sono elementi di fatto per affermare la spettanza di tali differenze, non essendo affermato, dalla data indicata, un inquadramento diverso da quello spettante, dovendosi oltretutto considerare che non vi è documentazione successiva alla data della domanda tale per poter affermare la spettanza di differenze retributive, anche attraverso c.t.u..
Deve anche evidenziarsi, in merito, che la parte ricorrente non ha svolto alcuna difesa in ordine all'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal resistente [che CP_1
sarebbe fondata (cfr. Cass. SS.UU. 36197/2023), per il quinquennio precedente alla proposizione della domanda, in caso di qualificazione della domanda come diretta alle differenze retributive per intero durante tutto il rapporto lavorativo], con ulteriore profilo di incertezza in ordine alla stessa allegazione, in maniera compiuta, di differenze retributive per il quinquennio precedente alla proposizione della domanda.
Si precisa ancora che la domanda non può essere intesa come diretta alla mera declaratoria iuris del diritto, atteso che viene chiesta la condanna del al CP_1
pagamento delle differenze retributive spettanti, che vengono quantificate in €. 5.000,00
(senza l'indicazione di alcun criterio di calcolo, a conferma dei profili di incertezza della domanda), configurandosi in tal modo in termini di domanda diretta alla condanna specifica del . CP_1
6 Per le differenze contributive, infine - evidenziandosi ancora margini di incertezza nella domanda in termini di risarcimento del danno, atteso che la domanda si configura in termini di condanna a favore del terzo per la contribuzione dovuta in ragione delle differenze retributive oggetto di giudizio - deve affermarsi la conseguenzialità della
CP_ pronuncia che si chiede nei confronti dell sicché al rigetto della domanda per differenze retributive deve conseguire anche il rigetto per l'aspetto contributivo.
La domanda, dunque, va rigettata.
Le ragioni della decisione, basata fondamentalmente sugli aspetti di incertezza indicati,
determina la compensazione delle spese per la posizione del resistente. CP_1
CP_ Per la domanda proposta nei confronti dell' le spese si compensano egualmente,
attesa la posizione processuale dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Si comunichi
Cosenza, 14.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1206/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale degli Alimena n. Parte_1
61, presso lo studio dell'Avv. Massimo Urso che la rappresenta e difende - ricorrente
E
n persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Serena Cianflone e Gaetano Bonofiglio - resistente
E
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_2
Ferrato e Marcello Carnovale - convenuto
Oggetto: servizio pre-ruolo; anzianità di servizio;
differenze retributive e contributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Annullare e/o disapplicare i decreti di ricostruzione della
carriera n. 1694 del 30.04.2009, n. 5048571 del 20.09.1996 e n. 11002 del 09.09.2003; 2) ordinare
il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi pre-ruolo prestati prima
dell'assunzione a tempo indeterminato;
3) ordinare al di rivalutare, sia ai Controparte_1
1 fini giuridici che economici, il servizio di pre-ruolo prestato dalla stessa di 8 anni alla stessa stregua
e nella stessa misura di quello di ruolo;
4) conseguentemente, ordinare al Controparte_1
di effettuare la corretta valutazione dell'anzianità di servizio della ricorrente, sia ai fini della
corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla
retrodatazione giuridica del ruolo, così come della maturazione degli scatti di anzianità ovvero, più
propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali con la medesima
progressione professionale riconosciuta dal CCNL comparto scuola al personale docente assunto a
tempo indeterminato, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta
ricostruzione del TFR dovuto;
5) condannare il a corrispondere Controparte_1
all'odierna ricorrente tutte le differenze stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione di
carriera di cui sopra al punto 4), a partire dal giorno della domanda, oltre ovviamente agli interessi
legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al
soddisfo, nella misura di € 5.000,00, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà in corso di
causa, anche attraverso idonea CTU;
6) condannare il a corrispondere Controparte_1
alla ricorrente - a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o, in subordine, a
titolo di mero debito retributivo - tutte le differenze retributive spettanti, nelle misura
quantificanda in corso di causa, al netto delle ritenute previdenziali a carico della ricorrente da
versarsi direttamente all' (ex ES , oltre ovviamente agli interessi legali ed alla CP_2 CP_3
rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
7)
condannare il al risarcimento del danno per mancata, e/o irregolare Controparte_1
contribuzione, nella misura quantificanda (anche in via equitativa) in corso di causa, previo
versamento diretto delle relative quantificande somme in favore dell' (ex ES;
CP_2 CP_3
CP_ 8) condannare il in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle distraende spese e
competenze di causa, oltre IVA e CPA ed accessori come per legge ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni del : “… - Dichiarare l'infondatezza, in Controparte_1
fatto e in diritto, del ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e per
l'effetto, rigettare tutte le domande ivi proposte;
- In ogni caso, dichiarare non dovute e/o prescritte 2 le pretese economiche ivi formulate, limitando l'eventuale riconoscimento dei correlati diritti
economici agli ultimi cinque anni, secondo quanto il giudice riterrà di giustizia tenendo conto del
divieto di cumulo indicato nella presente memoria;
- Condannare la controparte al pagamento delle
spese di giudizio, disponendone la liquidazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. …”.
CP_ Conclusioni dell' “… - in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda giudiziale
CP_ veicolata da parte ricorrente - condannare l'ente resistente al pagamento nei confronti dell' di
contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al periodo oggetto di accertamento
giudiziale … Con vittoria di spese e compensi di giudizio e salvo ogni altro diritto …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere in servizio come docente con contratto a tempo indeterminato dal 1994; che, prima dell'assunzione, aveva prestato attività lavorativa dall'a.s. 1986/1987 all'a.s. 1993/1994 con contratti a tempo determinato;
che, con decreto di ricostruzione della carriera n. 1694 del 30.4.2009, era stata riconosciuta l'anzianità non di ruolo in misura minore rispetto all'effettiva anzianità di servizio, in applicazione dell'art. 485 D. Lgs. 297/1994 che non prevedeva il riconoscimento integrale dei servizi non di ruolo;
che tanto configurava violazione del principio di non discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, in contrasto con la
Direttiva 99/70/CE, non sussistendo ragioni oggettive per la differenza di trattamento rispetto ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
che, conseguentemente,
spettava un diverso inquadramento nelle fasce stipendiali in ragione dell'effettiva anzianità di servizio, con le conseguenti differenze retributive;
che spettavano altresì le differenze contributive correlate alla maggiorazione retributiva, da versare in favore
CP_ dell' Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni CP_1
ed affermando in particolare che si era verificata la prescrizione quinquennale per le
3 differenze retributive;
che la condotta dell'Amministrazione era stata legittima;
che l'art. 485 D. Lgs. 297/1994 non si poneva in contrasto con la Direttiva 99/70/CE per la sussistenza di ragioni oggettive per il diverso trattamento dei lavoratori a tempo determinato, dovendosi tener conto anche del “riallineamento” previsto dall'art. 4,
comma 3, DPR 399/1988; che la Direttiva 99/70/CE non si applicava per i periodi precedenti al 10.7.2001; che non era indicato alcun prospetto contabile per la determinazione delle asserite differenze retributive spettanti;
che vi era divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio sostenendo principalmente che era contraddittore necessario per il profilo contributivo;
che in caso di riconoscimento del diritto il Ministero
doveva essere condannato al versamento della correlata contribuzione;
che trovava applicazione l'art. 3, comma 10 bis, della legge 335/1995, che escludeva la prescrizione della contribuzione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 18.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda mostra margini non superabili di incertezza e non può essere accolta.
Anzitutto, si rileva che la parte ricorrente chiede la valutazione di un servizio reso tra il
1986 ed il 1994, oltre 30 anni prima della proposizione della domanda, con la conseguente incertezza in ordine alla valutazione in termini di discriminazione rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato.
4 In merito, occorre richiamare il principio, ribadito dalla Sentenza della Corte di Giustizia
UE n. 494/2019, secondo cui: “… D'altro canto, occorre constatare che l'integrale
riconoscimento, all'atto dell'immissione in ruolo del lavoratore interessato, dell'anzianità maturata
in forza di contratti di lavoro a tempo determinato equivarrebbe ad un'integrale ricostituzione di
carriera, come quella riservata ai funzionari che hanno superato un concorso. In tale contesto, va
rammentato che il diritto dell'Unione non impone agli Stati membri di trattare in modo identico i
dipendenti pubblici di ruolo assunti al termine di un concorso generale e quelli assunti in base ai
titoli, sulla base dell'esperienza professionale da essi maturata in forza di contratti di lavoro a
tempo determinato, dato che tale disparità di trattamento risulta dalla necessità, da un lato, di
tenere conto delle qualifiche richieste e della natura delle mansioni di cui i dipendenti pubblici di
ruolo devono assumere la responsabilità, e, dall'altro, di evitare il prodursi di discriminazioni alla
rovescia nei confronti di questi ultimi (v., in particolare, sentenza del 20 settembre 2018, Per_1
C-466/17, EU:C:2018:758, punti 46 e 47 e giurisprudenza ivi citata) …”.
Il profilo di incertezza maggiore, tuttavia, è rappresentato dalle conclusioni rassegnate al punto 4 e 5 e sopra trascritte [… 4) conseguentemente, ordinare al di Controparte_1
effettuare la corretta valutazione dell'anzianità di servizio della ricorrente, sia ai fini della corretta
ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione
giuridica del ruolo, così come della maturazione degli scatti di anzianità ovvero, più propriamente,
del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali con la medesima progressione
professionale riconosciuta dal CCNL comparto scuola al personale docente assunto a tempo
indeterminato, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta
ricostruzione del TFR dovuto;
5) condannare il a corrispondere Controparte_1
all'odierna ricorrente tutte le differenze stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione di
carriera di cui sopra al punto 4), a partire dal giorno della domanda, oltre ovviamente agli interessi
legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al
5 soddisfo, nella misura di € 5.000,00, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà in corso di
causa, anche attraverso idonea CTU …”].
La parte ricorrente chiede, dunque, la valutazione per intero del servizio pre-ruolo, con i conseguenziali inquadramenti nei diversi scaglioni stipendiali per la diversa anzianità
maturata, al fine di ottenere la condanna al pagamento delle differenze stipendiali a partire dal giorno della domanda, con un riferimento che non può che attribuirsi al
23.3.2023 (data di presentazione della domanda), anche per l'assenza di compiuti riferimenti a domande presentate in sede amministrativa.
Con riferimento alle differenze retributive a partire dalla data della domanda, tuttavia,
non vi sono elementi di fatto per affermare la spettanza di tali differenze, non essendo affermato, dalla data indicata, un inquadramento diverso da quello spettante, dovendosi oltretutto considerare che non vi è documentazione successiva alla data della domanda tale per poter affermare la spettanza di differenze retributive, anche attraverso c.t.u..
Deve anche evidenziarsi, in merito, che la parte ricorrente non ha svolto alcuna difesa in ordine all'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal resistente [che CP_1
sarebbe fondata (cfr. Cass. SS.UU. 36197/2023), per il quinquennio precedente alla proposizione della domanda, in caso di qualificazione della domanda come diretta alle differenze retributive per intero durante tutto il rapporto lavorativo], con ulteriore profilo di incertezza in ordine alla stessa allegazione, in maniera compiuta, di differenze retributive per il quinquennio precedente alla proposizione della domanda.
Si precisa ancora che la domanda non può essere intesa come diretta alla mera declaratoria iuris del diritto, atteso che viene chiesta la condanna del al CP_1
pagamento delle differenze retributive spettanti, che vengono quantificate in €. 5.000,00
(senza l'indicazione di alcun criterio di calcolo, a conferma dei profili di incertezza della domanda), configurandosi in tal modo in termini di domanda diretta alla condanna specifica del . CP_1
6 Per le differenze contributive, infine - evidenziandosi ancora margini di incertezza nella domanda in termini di risarcimento del danno, atteso che la domanda si configura in termini di condanna a favore del terzo per la contribuzione dovuta in ragione delle differenze retributive oggetto di giudizio - deve affermarsi la conseguenzialità della
CP_ pronuncia che si chiede nei confronti dell sicché al rigetto della domanda per differenze retributive deve conseguire anche il rigetto per l'aspetto contributivo.
La domanda, dunque, va rigettata.
Le ragioni della decisione, basata fondamentalmente sugli aspetti di incertezza indicati,
determina la compensazione delle spese per la posizione del resistente. CP_1
CP_ Per la domanda proposta nei confronti dell' le spese si compensano egualmente,
attesa la posizione processuale dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Si comunichi
Cosenza, 14.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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