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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1019/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1019/2023, promossa da
, con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 Parte_2
FEUDIS MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA REPUBBLICA N. 3, 71121 FOGGIA, presso il difensore avv. DE FEUDIS MASSIMO
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURCO MARIA Controparte_1 P.IVA_1
RAFFAELLA R., elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR, 143 - BARI, presso il difensore avv. TURCO MARIA RAFFAELLA R.
Appellata avverso la sentenza n. 1952/2023, pubblicata in data 10 luglio 2023, resa dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al R.G. 5477/2022.
All'esito dell'udienza collegiale del 04.02.2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata decisa ex art. 350, co. 3 e 281-sexies c.p.c.
Oggetto: opposizione al precetto.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'atto di precetto notificato il 19/09/2022, nella sua qualità di Controparte_1 cessionaria di crediti in blocco di RE PL NE SR, ha intimato agli odierni opponenti (fra gli altri) il pagamento solidale, in quanto fidejussori della debitrice principale Parte_3
, della complessiva somma di € 335.912,43 (oltre interessi), sul titolo
[...] rappresentato dalla sentenza n. 1519/2018, emessa il 7/09/2018 dalla Corte d'Appello di Bari. Contro il precetto, gli intimati hanno proposto opposizione ex art. 615, co. 1 c.p.c. ed hanno eccepito la mancanza di un idoneo titolo esecutivo e l'insussistenza, nella sentenza azionata, di un capo condannatorio, fatta eccezione che per le spese di lite.
Costituitasi l'opposta, odierna appellata, ha contestato ogni avverso dedotto insistendo per il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione era respinta e gli opponenti venivano condannati al pagamento delle spese in favore dell'opposta.
Secondo il Giudice di prime cure la nuova eccezione introdotta dagli opponenti, relativa al difetto di prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria opposta era inammissibile in quanto nuova.
Spiegava il Tribunale che tale eccezione avrebbe dovuto fondare l'originaria opposizione e che gli attori opponenti non potevano modificare la causa petendi della domanda proposta col ricorso in opposizione.
Nel merito, poi, evidenziava l'infondatezza della eccezione visto che l'opposta aveva documentato i vari passaggi del credito producendo gli estratti delle G.U. contenenti gli avvisi pubblici di cessione in blocco del credito azionato.
Infine, chiariva l'erroneità dell'obiezione secondo cui la Corte di Cassazione avrebbe escluso con efficacia di giudicato esterno la cessione del credito in favore di RE PL NE SR (e dunque di CP_1
2) dal momento che, dall'attenta lettura della ordinanza del Giudice di legittimità, si ricavava che il
[...] profilo sostanziale della titolarità del credito è rimasta intatta avendo la Corte deciso solo sulla legittimità dell'intervento della società e non sulla titolarità del credito.
Nel merito, attesa l'obiettata mancanza di idoneo titolo esecutivo, chiariva che “…il titolo azionato nella specie è costituito dalla sentenza n. 1519/18 con cui la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado che aveva revocato il d.i. n. 89/2000, ha rigettato in dispositivo l'opposizione (confermando, in motivazione, il ridetto decreto -vd. pag. 15, penultimo capoverso della pronuncia di appello) e condannato gli appellati in solido alla rifusione dei 2/3 delle spese di lite del primo e secondo grado di giudizio…” ma che il giudicato esterno riveniente dalla ordinanza n. 32448/2022 della S.C., che decise tra le stesse parti il ricorso fondato su un motivo di pagina 2 di 8 impugnazione identico a quello che fondava l'opposizione a precetto, lo ha dichiarato inammissibile sancendo l'insindacabilità della decisione, a prescindere dalla sua correttezza.
2. Avverso la suddetta pronuncia hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2
come in epigrafe.
[...]
Con tre motivi (dedotti senza una sistematica esposizione), gli appellanti deducono sulla “carenza di legittimazione attiva – mancanza di prova della titolarita' del credito”, sulla “mancanza di ordine di pagamento di somme”, sulla “carenza di titolo al momento della notifica del precetto”.
Con comparsa depositata in data 19.12.2023 si è costituita nel giudizio di appello l'odierna appellata, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 4.2.2025, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato.
I motivi addotti ripropongono questioni già risolte dal Tribunale.
4. Col primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto infondata la dedotta “carenza di legittimazione attiva – mancanza di prova della titolarita' del credito”
(cfr. testualmente dalla rubrica dell'atto di appello) in capo all'appellata.
Affermano gli appellanti che “implicitamente nell'atto di opposizione ed esplicitamente in prima udienza, hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva della e la mancanza di prova della CP_1 titolarità del credito.“ (cfr. atto di appello). Essi censurano la decisione nella parte in cui ha ritenuto che “…essendo gli opponenti attori sostanziali e processuali, qualsiasi elemento posto a fondamento dell'opposizione andava proposto con la domanda, che non può essere mutata, “anche se si tratta di questioni rilevabili di ufficio”. Precisano che la “…Suprema Corte (Cass. SS.UU. 2951/16) è intervenuta sul tema della carenza di legittimazione attiva (o passiva) ed ha chiarito che la carenza di legittimazione, in quanto elemento fondante del diritto ad agire in giudizio, può essere eccepita dalla parte in ogni stato e grado del processo, al pari della rilevabilità di ufficio da parte del Giudice, sempre in ogni stato e grado.” (cfr. cit.). Soggiungono di aver “…contestato la titolarità del credito in capo alla e tale contestazione, comunque la si voglia chiamare, integra una eccezione sulla CP_1 legittimazione della stessa società…” (cfr. testualmente cit.).
L'assunto è infondato.
E' corretta l'affermazione degli appellanti secondo cui la carenza di legittimazione ad agire è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo e, tuttavia, con l'obiezione sollevata, essi non hanno pagina 3 di 8 contestato l'inesistenza della detta condizione dell'azione ma hanno prospettato una questione di merito consistente nel difetto di titolarità del credito.
Per chiarire l'equivoco in cui sono incorsi gli appellanti non è superfluo distinguere il concetto di legittimazione attiva, condizione dell'azione di cui essi lamentano l'insussistenza, dai profili di merito denunziati con l'opposizione al precetto e da essi ritenuti integrativi del denunziato difetto della legittimazione attiva.
Per legittimazione ad agire o legitimatio ad causam si intende il diritto di agire in giudizio in nome proprio per tutelare un diritto proprio, salva la sostituzione processuale. In sintesi, dal lato attivo, il diritto affermato nella domanda deve essere affermato come diritto di colui che propone la domanda e, dal lato passivo, contro colui nei cui confronti si propone la domanda: coincidenza soggettiva attiva e passiva. Si tratta di una condizione dell'azione che si risolve nella titolarità del potere e del dovere
(rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto controverso, questione che, invece, attiene al merito. Di conseguenza, è legittimato ad causam colui che allega la titolarità del diritto fatto valere anche se la sua affermazione ne escluda la spettanza in concreto (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 957 del 18/02/1986, Rv. 444479 – 01, conf 3265/80, mass n
407064). Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 14468 del 30/05/2008 (Rv. 603170 - 01).
Dalla legitimatio ad causam va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Ne deriva che, nella specie, l'obiettato difetto di titolarità del credito, qualificato surrettiziamente come difetto di legittimazione attiva dell'appellata, non attenendo all'invocato difetto della condizione dell'azione anzidetta non poteva essere fatta valere in un momento diverso da quello introduttivo del giudizio di opposizione al precetto e rientra, integralmente, nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Si rammenta infatti che nelle opposizioni esecutive ex art. 615
c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e pagina 4 di 8 processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso sentenza che aveva ritenuto tardiva la deduzione dell'opponente, rassegnata solo in sede di memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., relativa alla non assoggettabilità ad espropriazione forzata dell'immobile staggito in quanto oggetto di provvedimento di assegnazione della casa coniugale, emesso in sede di giudizio di separazione ed asseritamente opponibile al creditore procedente ed a quelli intervenuti nell'esecuzione) (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17441 del
28/06/2019, Rv. 654355 - 02).
Di conseguenza, l'obiettato difetto di legittimazione passiva è infondato dal momento che l'azione esecutiva è stata intrapresa dall'appellata in proprio nome e per proprio conto e il ragionamento seguito dal Tribunale, che ha qualificato quell'eccezione come di merito, appare immune da censure avendo esso correttamente fatto applicazione dei suindicati principi e rilevato la tardività dell'obiezione mossa all'azione esecutiva intrapresa dall'appellata.
L'eccezione di merito, tuttavia, consistente nella mancanza di titolarità del credito, è comunque infondata e ciò a prescindere dalla condivisione della tardività evidenziata dal Tribunale.
Come rilevato in prime cure “Nel riassumere i cambi di denominazione sociale dell'originaria creditrice (Banca di Roma, Capitalia, Unicredit Banca e Unicredit S.p.A.), l'opposta ha documentato i vari passaggi del credito, producendo gli estratti delle G.U. contenenti gli avvisi pubblici di cessione in blocco, prima da parte di Unicredit S.p.A. ad AS NA S.p.A. (atto di cessione del 30/04/2008), fusasi per incorporazione in (divenuta ed in seguito Controparte_2 CP_3
; poi da ad RE PL NE SR (atto di CP_4 Controparte_2 cessione del 20/11/2014); ed infine da RE PL NE SR a (atto di cessione Controparte_1 del 14/07/2017).” (cfr. sentenza impugnata). E poiché tutti gli atti di cessione indicano i criteri di individuazione dei crediti ceduti non può dubitarsi della titolarità del credito azionato in capo alla appellata.
Non è superfluo rammentare, invero, che nell'ipotesi di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un pagina 5 di 8 accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023, Rv. 666807 - 02). La norma richiamata ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Contestualizzando i richiamati principi, la Corte rileva che nella vicenda in esame, l'opposta ha dimostrato di aver acquistato le categorie di credito tra cui rientrano anche i crediti derivanti da scoperto di c/c e anticipi garantiti da cambiale agraria oggetto del precetto opposto documentando tutti gli adempimenti pubblicitari che producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. Inoltre, il subentro di nella titolarità dei crediti si ricava dalla dichiarazione di cessione rilasciata il Controparte_1
23/02/2023 dalla stessa cedente Unicredit per conto di RE PL NE SR, tale dichiarazione infatti conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo la cedente, come già osservato in prime cure, alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria.
Il primo motivo è pertanto respinto.
5. Col secondo e terzo motivo di appello (trattati congiuntamente per via della loro intima connessione) gli esponenti contestano la decisione impugnata attesa la “mancanza di ordine di pagamento di somme” nel titolo e la “carenza di titolo al momento della notifica del precetto” (cfr. testualmente dall'atto di appello cit.) ed evidenziando l'erroneità della decisione laddove afferma che “la condanna dovrebbe desumersi dal contenuto dell'ordinanza della corte di cassazione in forza della quale la precedente sentenza della Corte di Appello di Bari va interpretata nel senso di “una pronuncia di condanna di alcuni ingiunti al pagamento della somma richiesta con il ricorso introduttivo” (cfr. atto di appello).
Significano che non vi è alcuna condanna al pagamento di somme nella sentenza indicata dal Tribunale
e dunque essa non poteva essere posta a base dell'impugnato precetto.
Entrambi i motivi sono infondati.
Come osservato dal Tribunale appare pacifico che la sentenza d'appello posta a base del precetto opposto, “sostituitasi all'originario titolo esecutivo, si sia limitata solo a rigettare l'opposizione e a confermare un d.i. non più esistente e definitivamente rimosso senza recare alcuna condanna al pagamento di una determinata somma (che invece, a prescindere dalla formulazione di un'espressa domanda in tal senso, avrebbe dovuto essere espressamente pronunciata, al pari di quanto accade anche nell'ipotesi in cui il d.i. venga revocato parzialmente a seguito di opposizione)” (cfr. sentenza impugnata). E tuttavia, la tesi degli appellanti di mancanza di un titolo esecutivo a contenuto condannatorio che sorregge il precetto non può essere ritenuta fondata dal momento che, ad interpretare pagina 6 di 8 il predetto titolo, è intervenuta nel frattempo la S.C. di Cassazione che, con l'ordinanza n. 32448/2022, con cui ha dichiarato inammissibile e rigettato il ricorso avverso la sentenza azionata col precetto, decidendo tra le stesse parti sull'identico motivo di impugnazione della sentenza d'appello riproposto nel presente giudizio come motivo di opposizione a precetto e posto a base dei delineati motivi di appello, lo ha dichiarato inammissibile, ponendo fine a ogni discussione sul punto. La detta ordinanza ha infatti definitivamente (cfr. pag. 6 della motivazione) stabilito che il principio espresso da Cass.
2017/n. 20868 “…non trova tuttavia applicazione al caso in esame, in cui la Corte d'Appello, lungi dal dichiarare la legittimità del d.i. opposto e nel dare luogo ad una reviviscenza di tale provvedimento, si
è limitata, nel dispositivo, a rigettare l'opposizione; non si è dunque in presenza di una pronuncia che accerta la perdurante efficacia del d.i. originariamente opposto, ma di una pronuncia di condanna di
(alcuni) dei soggetti ingiunti al pagamento della somma richiesta con il ricorso introduttivo;
così individuato il contenuto del comando giudiziale, la sentenza di appello si sottrae alla censura formulata” (cfr. Cass. 32448/22 cit,).
L'interpretazione da parte del giudice superiore del titolo azionato nel giudizio deputato alla formazione del titolo stesso, come correttamente osservato dal Tribunale, riveste nel presente giudizio valore di giudicato esterno (rilevabile anche d'ufficio dal giudice, cfr., tra le tante, Cass. n.
12754/20221) e non solo non risulta sindacabile in questa sede ma vincola persino la decisione.
Il secondo motivo e il terzo motivo di appello sono pertanto respinti.
6. Venendo al carico delle spese processuali, esse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (in relazione allo scaglione di valore della causa compreso tra €
260.000,01 e € 520.000, parametri minimi) in favore dell'appellata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
1 Cfr. << … l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. (Sez. L - , Ordinanza n. 12754 del 21/04/2022, Rv. 664480 - 01)>>. pagina 7 di 8 la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e contro , avverso la sentenza n. Parte_2 Controparte_1
1952/2023, pubblicata in data 10 luglio 2023, resa dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al R.G.
5477/2022, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore della appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €. 10.060,00, oltre IVA e CAP come per legge e
R.S.G. al 15%;
- pone, inoltre, a carico dell'appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 04 febbraio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1019/2023, promossa da
, con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 Parte_2
FEUDIS MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA REPUBBLICA N. 3, 71121 FOGGIA, presso il difensore avv. DE FEUDIS MASSIMO
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURCO MARIA Controparte_1 P.IVA_1
RAFFAELLA R., elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR, 143 - BARI, presso il difensore avv. TURCO MARIA RAFFAELLA R.
Appellata avverso la sentenza n. 1952/2023, pubblicata in data 10 luglio 2023, resa dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al R.G. 5477/2022.
All'esito dell'udienza collegiale del 04.02.2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata decisa ex art. 350, co. 3 e 281-sexies c.p.c.
Oggetto: opposizione al precetto.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'atto di precetto notificato il 19/09/2022, nella sua qualità di Controparte_1 cessionaria di crediti in blocco di RE PL NE SR, ha intimato agli odierni opponenti (fra gli altri) il pagamento solidale, in quanto fidejussori della debitrice principale Parte_3
, della complessiva somma di € 335.912,43 (oltre interessi), sul titolo
[...] rappresentato dalla sentenza n. 1519/2018, emessa il 7/09/2018 dalla Corte d'Appello di Bari. Contro il precetto, gli intimati hanno proposto opposizione ex art. 615, co. 1 c.p.c. ed hanno eccepito la mancanza di un idoneo titolo esecutivo e l'insussistenza, nella sentenza azionata, di un capo condannatorio, fatta eccezione che per le spese di lite.
Costituitasi l'opposta, odierna appellata, ha contestato ogni avverso dedotto insistendo per il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione era respinta e gli opponenti venivano condannati al pagamento delle spese in favore dell'opposta.
Secondo il Giudice di prime cure la nuova eccezione introdotta dagli opponenti, relativa al difetto di prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria opposta era inammissibile in quanto nuova.
Spiegava il Tribunale che tale eccezione avrebbe dovuto fondare l'originaria opposizione e che gli attori opponenti non potevano modificare la causa petendi della domanda proposta col ricorso in opposizione.
Nel merito, poi, evidenziava l'infondatezza della eccezione visto che l'opposta aveva documentato i vari passaggi del credito producendo gli estratti delle G.U. contenenti gli avvisi pubblici di cessione in blocco del credito azionato.
Infine, chiariva l'erroneità dell'obiezione secondo cui la Corte di Cassazione avrebbe escluso con efficacia di giudicato esterno la cessione del credito in favore di RE PL NE SR (e dunque di CP_1
2) dal momento che, dall'attenta lettura della ordinanza del Giudice di legittimità, si ricavava che il
[...] profilo sostanziale della titolarità del credito è rimasta intatta avendo la Corte deciso solo sulla legittimità dell'intervento della società e non sulla titolarità del credito.
Nel merito, attesa l'obiettata mancanza di idoneo titolo esecutivo, chiariva che “…il titolo azionato nella specie è costituito dalla sentenza n. 1519/18 con cui la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado che aveva revocato il d.i. n. 89/2000, ha rigettato in dispositivo l'opposizione (confermando, in motivazione, il ridetto decreto -vd. pag. 15, penultimo capoverso della pronuncia di appello) e condannato gli appellati in solido alla rifusione dei 2/3 delle spese di lite del primo e secondo grado di giudizio…” ma che il giudicato esterno riveniente dalla ordinanza n. 32448/2022 della S.C., che decise tra le stesse parti il ricorso fondato su un motivo di pagina 2 di 8 impugnazione identico a quello che fondava l'opposizione a precetto, lo ha dichiarato inammissibile sancendo l'insindacabilità della decisione, a prescindere dalla sua correttezza.
2. Avverso la suddetta pronuncia hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2
come in epigrafe.
[...]
Con tre motivi (dedotti senza una sistematica esposizione), gli appellanti deducono sulla “carenza di legittimazione attiva – mancanza di prova della titolarita' del credito”, sulla “mancanza di ordine di pagamento di somme”, sulla “carenza di titolo al momento della notifica del precetto”.
Con comparsa depositata in data 19.12.2023 si è costituita nel giudizio di appello l'odierna appellata, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 4.2.2025, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato.
I motivi addotti ripropongono questioni già risolte dal Tribunale.
4. Col primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto infondata la dedotta “carenza di legittimazione attiva – mancanza di prova della titolarita' del credito”
(cfr. testualmente dalla rubrica dell'atto di appello) in capo all'appellata.
Affermano gli appellanti che “implicitamente nell'atto di opposizione ed esplicitamente in prima udienza, hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva della e la mancanza di prova della CP_1 titolarità del credito.“ (cfr. atto di appello). Essi censurano la decisione nella parte in cui ha ritenuto che “…essendo gli opponenti attori sostanziali e processuali, qualsiasi elemento posto a fondamento dell'opposizione andava proposto con la domanda, che non può essere mutata, “anche se si tratta di questioni rilevabili di ufficio”. Precisano che la “…Suprema Corte (Cass. SS.UU. 2951/16) è intervenuta sul tema della carenza di legittimazione attiva (o passiva) ed ha chiarito che la carenza di legittimazione, in quanto elemento fondante del diritto ad agire in giudizio, può essere eccepita dalla parte in ogni stato e grado del processo, al pari della rilevabilità di ufficio da parte del Giudice, sempre in ogni stato e grado.” (cfr. cit.). Soggiungono di aver “…contestato la titolarità del credito in capo alla e tale contestazione, comunque la si voglia chiamare, integra una eccezione sulla CP_1 legittimazione della stessa società…” (cfr. testualmente cit.).
L'assunto è infondato.
E' corretta l'affermazione degli appellanti secondo cui la carenza di legittimazione ad agire è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo e, tuttavia, con l'obiezione sollevata, essi non hanno pagina 3 di 8 contestato l'inesistenza della detta condizione dell'azione ma hanno prospettato una questione di merito consistente nel difetto di titolarità del credito.
Per chiarire l'equivoco in cui sono incorsi gli appellanti non è superfluo distinguere il concetto di legittimazione attiva, condizione dell'azione di cui essi lamentano l'insussistenza, dai profili di merito denunziati con l'opposizione al precetto e da essi ritenuti integrativi del denunziato difetto della legittimazione attiva.
Per legittimazione ad agire o legitimatio ad causam si intende il diritto di agire in giudizio in nome proprio per tutelare un diritto proprio, salva la sostituzione processuale. In sintesi, dal lato attivo, il diritto affermato nella domanda deve essere affermato come diritto di colui che propone la domanda e, dal lato passivo, contro colui nei cui confronti si propone la domanda: coincidenza soggettiva attiva e passiva. Si tratta di una condizione dell'azione che si risolve nella titolarità del potere e del dovere
(rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto controverso, questione che, invece, attiene al merito. Di conseguenza, è legittimato ad causam colui che allega la titolarità del diritto fatto valere anche se la sua affermazione ne escluda la spettanza in concreto (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 957 del 18/02/1986, Rv. 444479 – 01, conf 3265/80, mass n
407064). Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 14468 del 30/05/2008 (Rv. 603170 - 01).
Dalla legitimatio ad causam va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Ne deriva che, nella specie, l'obiettato difetto di titolarità del credito, qualificato surrettiziamente come difetto di legittimazione attiva dell'appellata, non attenendo all'invocato difetto della condizione dell'azione anzidetta non poteva essere fatta valere in un momento diverso da quello introduttivo del giudizio di opposizione al precetto e rientra, integralmente, nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Si rammenta infatti che nelle opposizioni esecutive ex art. 615
c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e pagina 4 di 8 processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso sentenza che aveva ritenuto tardiva la deduzione dell'opponente, rassegnata solo in sede di memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., relativa alla non assoggettabilità ad espropriazione forzata dell'immobile staggito in quanto oggetto di provvedimento di assegnazione della casa coniugale, emesso in sede di giudizio di separazione ed asseritamente opponibile al creditore procedente ed a quelli intervenuti nell'esecuzione) (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17441 del
28/06/2019, Rv. 654355 - 02).
Di conseguenza, l'obiettato difetto di legittimazione passiva è infondato dal momento che l'azione esecutiva è stata intrapresa dall'appellata in proprio nome e per proprio conto e il ragionamento seguito dal Tribunale, che ha qualificato quell'eccezione come di merito, appare immune da censure avendo esso correttamente fatto applicazione dei suindicati principi e rilevato la tardività dell'obiezione mossa all'azione esecutiva intrapresa dall'appellata.
L'eccezione di merito, tuttavia, consistente nella mancanza di titolarità del credito, è comunque infondata e ciò a prescindere dalla condivisione della tardività evidenziata dal Tribunale.
Come rilevato in prime cure “Nel riassumere i cambi di denominazione sociale dell'originaria creditrice (Banca di Roma, Capitalia, Unicredit Banca e Unicredit S.p.A.), l'opposta ha documentato i vari passaggi del credito, producendo gli estratti delle G.U. contenenti gli avvisi pubblici di cessione in blocco, prima da parte di Unicredit S.p.A. ad AS NA S.p.A. (atto di cessione del 30/04/2008), fusasi per incorporazione in (divenuta ed in seguito Controparte_2 CP_3
; poi da ad RE PL NE SR (atto di CP_4 Controparte_2 cessione del 20/11/2014); ed infine da RE PL NE SR a (atto di cessione Controparte_1 del 14/07/2017).” (cfr. sentenza impugnata). E poiché tutti gli atti di cessione indicano i criteri di individuazione dei crediti ceduti non può dubitarsi della titolarità del credito azionato in capo alla appellata.
Non è superfluo rammentare, invero, che nell'ipotesi di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un pagina 5 di 8 accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023, Rv. 666807 - 02). La norma richiamata ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Contestualizzando i richiamati principi, la Corte rileva che nella vicenda in esame, l'opposta ha dimostrato di aver acquistato le categorie di credito tra cui rientrano anche i crediti derivanti da scoperto di c/c e anticipi garantiti da cambiale agraria oggetto del precetto opposto documentando tutti gli adempimenti pubblicitari che producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. Inoltre, il subentro di nella titolarità dei crediti si ricava dalla dichiarazione di cessione rilasciata il Controparte_1
23/02/2023 dalla stessa cedente Unicredit per conto di RE PL NE SR, tale dichiarazione infatti conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo la cedente, come già osservato in prime cure, alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria.
Il primo motivo è pertanto respinto.
5. Col secondo e terzo motivo di appello (trattati congiuntamente per via della loro intima connessione) gli esponenti contestano la decisione impugnata attesa la “mancanza di ordine di pagamento di somme” nel titolo e la “carenza di titolo al momento della notifica del precetto” (cfr. testualmente dall'atto di appello cit.) ed evidenziando l'erroneità della decisione laddove afferma che “la condanna dovrebbe desumersi dal contenuto dell'ordinanza della corte di cassazione in forza della quale la precedente sentenza della Corte di Appello di Bari va interpretata nel senso di “una pronuncia di condanna di alcuni ingiunti al pagamento della somma richiesta con il ricorso introduttivo” (cfr. atto di appello).
Significano che non vi è alcuna condanna al pagamento di somme nella sentenza indicata dal Tribunale
e dunque essa non poteva essere posta a base dell'impugnato precetto.
Entrambi i motivi sono infondati.
Come osservato dal Tribunale appare pacifico che la sentenza d'appello posta a base del precetto opposto, “sostituitasi all'originario titolo esecutivo, si sia limitata solo a rigettare l'opposizione e a confermare un d.i. non più esistente e definitivamente rimosso senza recare alcuna condanna al pagamento di una determinata somma (che invece, a prescindere dalla formulazione di un'espressa domanda in tal senso, avrebbe dovuto essere espressamente pronunciata, al pari di quanto accade anche nell'ipotesi in cui il d.i. venga revocato parzialmente a seguito di opposizione)” (cfr. sentenza impugnata). E tuttavia, la tesi degli appellanti di mancanza di un titolo esecutivo a contenuto condannatorio che sorregge il precetto non può essere ritenuta fondata dal momento che, ad interpretare pagina 6 di 8 il predetto titolo, è intervenuta nel frattempo la S.C. di Cassazione che, con l'ordinanza n. 32448/2022, con cui ha dichiarato inammissibile e rigettato il ricorso avverso la sentenza azionata col precetto, decidendo tra le stesse parti sull'identico motivo di impugnazione della sentenza d'appello riproposto nel presente giudizio come motivo di opposizione a precetto e posto a base dei delineati motivi di appello, lo ha dichiarato inammissibile, ponendo fine a ogni discussione sul punto. La detta ordinanza ha infatti definitivamente (cfr. pag. 6 della motivazione) stabilito che il principio espresso da Cass.
2017/n. 20868 “…non trova tuttavia applicazione al caso in esame, in cui la Corte d'Appello, lungi dal dichiarare la legittimità del d.i. opposto e nel dare luogo ad una reviviscenza di tale provvedimento, si
è limitata, nel dispositivo, a rigettare l'opposizione; non si è dunque in presenza di una pronuncia che accerta la perdurante efficacia del d.i. originariamente opposto, ma di una pronuncia di condanna di
(alcuni) dei soggetti ingiunti al pagamento della somma richiesta con il ricorso introduttivo;
così individuato il contenuto del comando giudiziale, la sentenza di appello si sottrae alla censura formulata” (cfr. Cass. 32448/22 cit,).
L'interpretazione da parte del giudice superiore del titolo azionato nel giudizio deputato alla formazione del titolo stesso, come correttamente osservato dal Tribunale, riveste nel presente giudizio valore di giudicato esterno (rilevabile anche d'ufficio dal giudice, cfr., tra le tante, Cass. n.
12754/20221) e non solo non risulta sindacabile in questa sede ma vincola persino la decisione.
Il secondo motivo e il terzo motivo di appello sono pertanto respinti.
6. Venendo al carico delle spese processuali, esse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (in relazione allo scaglione di valore della causa compreso tra €
260.000,01 e € 520.000, parametri minimi) in favore dell'appellata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
1 Cfr. << … l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. (Sez. L - , Ordinanza n. 12754 del 21/04/2022, Rv. 664480 - 01)>>. pagina 7 di 8 la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e contro , avverso la sentenza n. Parte_2 Controparte_1
1952/2023, pubblicata in data 10 luglio 2023, resa dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al R.G.
5477/2022, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore della appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €. 10.060,00, oltre IVA e CAP come per legge e
R.S.G. al 15%;
- pone, inoltre, a carico dell'appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 04 febbraio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
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