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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 05/09/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 819/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale ha pronunciato la seguente:
SENTENZA resa nella causa civile iscritta al n. 819/2022 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, per procura Parte_1 alle liti su foglio separato in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Miriana Ciarrocchi presso il cui studio professionale, in Campobasso V.le Regina Elena n. 36, è elettivamente domiciliato;
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
e per essa in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa, per procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avvocato Raffaella Greco elettivamente domiciliata in Termoli via Arte e Mestieri n. 40, presso lo studio professionale dell'Avvocato Barbara Mascitto;
CONVENUTA-OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del contendere attiene la richiesta di pagamento della quale cessionaria CP_1 dell'originaria della somma di euro 25.434,44 dovuta a titolo di mancato pagamento delle CP_3 rate relative al contratto di finanziamento n. 2510176, sottoscritto in data 18.10.2007 dal sig. Pt_1
. La società opposta ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Campobasso il decreto ingiuntivo
[...]
n. 110/2022, emesso in data 23.2.2022 e notificato all'opponente in data 16.3.2022, avverso il quale, con citazione notificata in data 12.5.2022, il sig. ha proposto opposizione Parte_1 disconoscendo la copia fotostatica dell'avviso di ricevimento della raccomandata del 29.6.2018 e della sottoscrizione apparentemente ivi apposta dal sig. nonchè l'intervenuta prescrizione Parte_1 decennale del credito ingiunto e quello quinquennale relativo agli interessi pretesi. pagina 1 di 7 La società opposta si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto i motivi dell'opposizione, chiedendo il rigetto della domanda avversa e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione, in assenza di richiesta dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. la causa, assegnata al sottoscritto giudicante, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.2.2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osserva, preliminarmente, che l'opposizione a decreto ingiuntivo è una fase ulteriore rispetto al procedimento monitorio e dà luogo ad un giudizio di cognizione dove le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Consegue che il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Quanto all'onere probatorio, nella presente fase di opposizione il creditore ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria con l'ulteriore specificazione che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda, che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione, ma configurano altrettante eccezioni (cfr. Cass. n.
13533/2001).
E' quindi onere del convenuto quello di contestare specificamente i fatti dedotti dal creditore “con la conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi” (cfr. Cass. n.
9285/2003): la non contestazione, cui è processualmente equiparabile la contestazione generica, ha valenza processuale di "comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti" (cfr. Cass. n.
7074/2006). Ritiene il Tribunale, sulla base della mancata contestazione specifica del credito e della produzione documentale, che l'opposta abbia compiutamente assolto al proprio onere istruttorio avendo fornito una prova completa e sostanzialmente incontestata del proprio diritto di credito. pagina 2 di 7 Infatti, parte opposta, che agisce in giudizio per il recupero della somma conseguente al mancato adempimento del convenuto nel pagamento del residuo del credito finanziato, ha prodotto sin dal ricorso monitorio e riprodotti nell'odierno giudizio di merito: 1) il contratto n. 2510176, sottoscritto in data 18.10.2007, con il quale ha concesso al sig. un finanziamento per l'ammontare di Parte_1 euro 21.000,00 da estinguere mediante la corresponsione di 72 rate mensili di euro 396,55 ognuna (cfr. doc. 4 della comparsa di costituzione); 2) l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB con la lista dei movimenti, dai quali risulta che alla data del 22.6.2025 l'esposizione debitoria dell'opponente ammonta ad euro 25.434,44 (cfr. doc. 5 della comparsa di costituzione); 3) la Gazzetta Ufficiale n. 75 del 2.7.2015 dalla quale si evince che, in virtù di un'operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 e art. 58 del D.Lgs n. 385/1993, il credito è stato oggetto di cessione pro soluto in favore di essa opposta
(cfr. doc. 6 della comparsa di costituzione); 4) la comunicazione della cessione e la diffida ad adempiere a mezzo racc. a.r. del 22.6.2018 (cfr. doc. 8 della comparsa di costituzione).
Parte opposta ha quindi fornito ampia prova del proprio credito tanto più che nel presente giudizio non
è oggetto di contestazione né la cessione del credito, esplicitamente riconosciuta dall'opponente, nè il rapporto contrattuale, dal quale discende la pretesa creditoria di parte opposta, vista comunque la documentazione prodotta in atti da quest'ultima sia nella fase monitoria che nel presente giudizio di opposizione.
Ed infatti, la documentazione prodotta dall'opposta nella fase monitoria ha piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. Cass.
n. 5675/2001).
Nella specie è ciò che avvenuto atteso che parte opponente, nulla eccependo in ordine all'an e al quantum della pretesa, ha addotto motivi di contestazione che attengono il solo disconoscimento della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento della raccomanda del 2018 e l'apparente sottoscrizione in essa opposta dal sig. e la prescrizione del credito ingiunto e degli interessi. Pt_1
Accertata la fondatezza della domanda avanzata dall'opposta, nello specifico, parte opponente si lamenta che la copia fotostatica dell'avviso di ricevimento della raccomandata del 29.6.2018, prodotta nel fascicolo di parte opposta (cfr. doc. n. 8 della comparsa di costituzione), “appare totalmente confusa e tutt'altro che nitida”.
Al di là della circostanza che la fotocopia della ricevuta di ritorno riporta nitidamente e in modo leggibile tutti i dati necessari (mittente, numero della raccomandata, data dell'invio, dati del destinatario, firma del ricevente e data e firma dell'agente postale incaricato alla distribuzione), deve rilevarsi che, per giurisprudenza costante di legittimità, il disconoscimento delle copie fotostatiche di pagina 3 di 7 scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c. impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco gli aspetti differenziali del documento prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (cfr. Cass. n. 16557/2019) e, inoltre, si è anche sostenuto che: "In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2710 c.c., della conformità tra una scrittura privata
e la copia fotostatica, prodotta in giudizio, non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1 n.2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni" (cfr. Cass. n. 1324/2022).
Ciò premesso in diritto, il motivo di opposizione come dedotto sul punto dalla parte opponente appare generico, formulato cioè in maniera talmente insufficiente da non consentire al giudice di vagliare con esattezza in quali termini consista la non conformità all'originale delle copie fotostatiche depositate in atti, non essendo stati dedotti, tra l'altro, elementi probatori a sostegno di un'eventuale non conformità all'originale.
La prima eccezione, pertanto, non può trovare accoglimento.
Deduce parte opponente, inoltre, di non aver “mai ricevuto la detta raccomandata e, quindi, tantomeno, avrebbe mai potuto sottoscrivere alcuna ricevuta….l'avviso di ricevimento contiene una firma palesemente difforme da quella usualmente apposta dal sig. ”. Pt_1
Anche tale censura non coglie nel segno.
Premesso che sulla suddetta ricevuta di ritorno vi è comunque apposta una firma, i dubbi sull'effettiva identità della persona, alla quale è stata consegnata la raccomandata, sono del tutto irrilevanti in quanto, sempre secondo la giurisprudenza, "la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.” (cfr. Cass. n. 4275/2018; Cass. n. 1685/2023), per cui non essendo stata presentata la necessaria querela di falso, la consegna della raccomandata destinata all'opponente, rende inattaccabile la valutazione dell'incaricato alla distribuzione sulla sua idoneità a riceverla. Chiarisce ancora la Suprema Corte, che la semplice presenza della firma della persona cui viene consegnato il plico, per come certificata dal postino, fa scattare la presunzione di conoscenza da parte del destinatario. Spetterà poi a quest'ultimo, qualora voglia dimostrare il contrario, vincere la presunzione, fornendo la prova di non aver mai potuto prendere possesso della lettera (cfr. Cass. n.
7184/2016). pagina 4 di 7 Quindi, non essendo stato proposta dall'opponente querela di falso avverso il detto avviso di ricevimento, lo stesso conserva la sua valenza di prova della avvenuta ricezione in quanto: " l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla "firma del destinatario o persona delegata" (cfr. Corte Appello Roma, n. 1633/2016).
Gli stessi principi valgono in merito al disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento della raccomandata datata 22.06.2018 e ricevuta il successivo 29.06.2018.
Anche in questo caso la falsità della firma sulla cartolina postale di ritorno può essere invocata solo con querela di falso e inoltre va rilevato come trattasi di disconoscimento del tutto generico ossia privo di qualsivoglia motivazione (cfr. nell'atto di opposizione parte opponente si limita a disconoscere la firma apposta sulla ricevuta di ritorno del documento e null'altro).
Secondo la costante, condivisibile, giurisprudenza di legittimità, infatti: “il disconoscimento di una scrittura privata (nella specie, la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ritorno della raccomandata, contenente un atto di diffida interruttivo della prescrizione), pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214
c.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile “ (cfr. Cass. n. 1537/2018).
Nella specie, non vengono illustrate le ragioni di un tale disconoscimento né sono stati allegati elementi sufficienti in relazione alla asserita “firma palesemente difforme da quella usualmente apposta dal sig.
”. Per dimostrare tale assunto parte opponente avrebbe dovuto depositare atti e documenti con Pt_1 apposta la firma che ella usualmente adottava (a tal fine non è idonea quella presente sulla procura alle liti rilasciata al suo difensore, potendo essere stata strumentalmente apposta per sostenere le proprie ragioni in giudizio).
Inoltre, la firma apposta dal sig. sulla citata ricevuta di ritorno appare pressocchè identica alle Pt_1 sette firme dallo stesso apposte sul contratto di finanziamento del 2007.
Considerata la genericità del disconoscimento e che in atti non vi è prova che il sig. abbia Pt_1 proposto querela per impugnare il documento di cui trattasi, ne discende che la raccomandata del
22.06.2018, con cui gli è stata notificata la cessione del credito dall'originaria creditrice (Banca Monte dei Paschi di Siena) a e con cui lo stesso è stato messo in mora, deve intendersi CP_1 pervenuta.
Parte opponente, sulla base delle precedenti argomentazioni secondo cui tale raccomandata non è stata da lui ricevuta e né ha mai apposto la firma, ha poi eccepito che il credito oggetto del monitorio risulterebbe prescritto. pagina 5 di 7 Trattasi di tesi che, per quanto sopra argomentato, non coglie nel segno, essendo del tutto irrilevante che tale raccomandata non sia stata personalmente ritirata dall'attore opponente. È, invero, proprio con riferimento ad un caso analogo, la giurisprudenza ha chiarito che, in tema d'interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 c.c., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto non necessariamente effettiva, essendo sufficiente la conoscenza legale da parte del destinatario (cfr. Cass. 12480/2013). Conoscenza che, a mente degli artt.
1334 e 1335 c.c., è legalmente avvenuta nel momento in cui l'atto in contestazione è giunto all'indirizzo del sig. , giacché quest'ultimo non ha allegato né si è, conseguentemente, offerto di provare di Pt_1 essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Consegue il rigetto anche degli ultimi motivi di opposizione.
Infatti, si rileva in diritto che, in conformità al più condivisibile indirizzo del Supremo Collegio, in relazione ai rapporti di finanziamento la prescrizione del diritto al rimborso inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, in quanto il pagamento dei ratei configura una obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. n.
17798/2011).
Con riguardo al contratto oggetto di causa, quest'ultimo prevede il rimborso del finanziamento ricevuto in settantadue rate ciascuna di Euro 396,55, con inizio dal 18.10.2007 e scadenza finale al 18.10.2013
(cfr. contratto di finanziamento).
Ritenuta pacifica l'applicabilità alla fattispecie in esame del termine prescrizionale decennale, previsto dall'art. 2946 c.c., l'estinzione del credito oggetto di esame deve temporalmente collocarsi nel mese di ottobre del 2023.
Considerato che
la domanda monitoria risale al 2022, nessuna prescrizione può ritenersi maturata per i crediti oggetto di giudizio.
Anche nel caso in cui si voglia far decorrere la prescrizione dalla data dell'ultimo pagamento
(21.5.2010) o dalla data in cui è avvenuta la decadenza del beneficio del termine (17.5.2011), il termine decennale della prescrizione è stato utilmente interrotto dalla creditrice con raccomanda a.r. del
22.06.2018, ricevuta il successivo 29.06.2018, e dalla successiva notifica del decreto ingiuntivo
(4.4.2022).
Non può, infine, condividersi la tesi dell'opponente che invoca l'eccezione quinquennale verso il credito per gli interessi accessori al capitale richiesto, ciò in ragione del carattere unitario della prestazione che esclude l'operatività del disposto dell'art. 2948 c.c. per le prestazioni aventi carattere intrinseco di periodicità.
In conclusione anche gli ultimi motivi di opposizione vanno rigettati. pagina 6 di 7 Sulla base delle superiori argomentazioni, l'opposizione va rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
110/2022 emesso dal Tribunale di Campobasso in data 23.2.2022, proposta dal sig. Parte_1 nei confronti di e per essa così provvede: Controparte_1 Controparte_2
- rigetta l'opposizione del sig. e conferma il decreto ingiuntivo n. 110/2022 Parte_1 emesso dal Tribunale di Campobasso in data 23.2.2022, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna il sig. al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite Parte_1 che determina in complessivi euro 3.397,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge.
Così deciso in Campobasso, il 4 settembre 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale ha pronunciato la seguente:
SENTENZA resa nella causa civile iscritta al n. 819/2022 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, per procura Parte_1 alle liti su foglio separato in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Miriana Ciarrocchi presso il cui studio professionale, in Campobasso V.le Regina Elena n. 36, è elettivamente domiciliato;
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
e per essa in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa, per procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avvocato Raffaella Greco elettivamente domiciliata in Termoli via Arte e Mestieri n. 40, presso lo studio professionale dell'Avvocato Barbara Mascitto;
CONVENUTA-OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del contendere attiene la richiesta di pagamento della quale cessionaria CP_1 dell'originaria della somma di euro 25.434,44 dovuta a titolo di mancato pagamento delle CP_3 rate relative al contratto di finanziamento n. 2510176, sottoscritto in data 18.10.2007 dal sig. Pt_1
. La società opposta ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Campobasso il decreto ingiuntivo
[...]
n. 110/2022, emesso in data 23.2.2022 e notificato all'opponente in data 16.3.2022, avverso il quale, con citazione notificata in data 12.5.2022, il sig. ha proposto opposizione Parte_1 disconoscendo la copia fotostatica dell'avviso di ricevimento della raccomandata del 29.6.2018 e della sottoscrizione apparentemente ivi apposta dal sig. nonchè l'intervenuta prescrizione Parte_1 decennale del credito ingiunto e quello quinquennale relativo agli interessi pretesi. pagina 1 di 7 La società opposta si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto i motivi dell'opposizione, chiedendo il rigetto della domanda avversa e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione, in assenza di richiesta dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. la causa, assegnata al sottoscritto giudicante, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.2.2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osserva, preliminarmente, che l'opposizione a decreto ingiuntivo è una fase ulteriore rispetto al procedimento monitorio e dà luogo ad un giudizio di cognizione dove le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Consegue che il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Quanto all'onere probatorio, nella presente fase di opposizione il creditore ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria con l'ulteriore specificazione che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda, che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione, ma configurano altrettante eccezioni (cfr. Cass. n.
13533/2001).
E' quindi onere del convenuto quello di contestare specificamente i fatti dedotti dal creditore “con la conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi” (cfr. Cass. n.
9285/2003): la non contestazione, cui è processualmente equiparabile la contestazione generica, ha valenza processuale di "comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti" (cfr. Cass. n.
7074/2006). Ritiene il Tribunale, sulla base della mancata contestazione specifica del credito e della produzione documentale, che l'opposta abbia compiutamente assolto al proprio onere istruttorio avendo fornito una prova completa e sostanzialmente incontestata del proprio diritto di credito. pagina 2 di 7 Infatti, parte opposta, che agisce in giudizio per il recupero della somma conseguente al mancato adempimento del convenuto nel pagamento del residuo del credito finanziato, ha prodotto sin dal ricorso monitorio e riprodotti nell'odierno giudizio di merito: 1) il contratto n. 2510176, sottoscritto in data 18.10.2007, con il quale ha concesso al sig. un finanziamento per l'ammontare di Parte_1 euro 21.000,00 da estinguere mediante la corresponsione di 72 rate mensili di euro 396,55 ognuna (cfr. doc. 4 della comparsa di costituzione); 2) l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB con la lista dei movimenti, dai quali risulta che alla data del 22.6.2025 l'esposizione debitoria dell'opponente ammonta ad euro 25.434,44 (cfr. doc. 5 della comparsa di costituzione); 3) la Gazzetta Ufficiale n. 75 del 2.7.2015 dalla quale si evince che, in virtù di un'operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 e art. 58 del D.Lgs n. 385/1993, il credito è stato oggetto di cessione pro soluto in favore di essa opposta
(cfr. doc. 6 della comparsa di costituzione); 4) la comunicazione della cessione e la diffida ad adempiere a mezzo racc. a.r. del 22.6.2018 (cfr. doc. 8 della comparsa di costituzione).
Parte opposta ha quindi fornito ampia prova del proprio credito tanto più che nel presente giudizio non
è oggetto di contestazione né la cessione del credito, esplicitamente riconosciuta dall'opponente, nè il rapporto contrattuale, dal quale discende la pretesa creditoria di parte opposta, vista comunque la documentazione prodotta in atti da quest'ultima sia nella fase monitoria che nel presente giudizio di opposizione.
Ed infatti, la documentazione prodotta dall'opposta nella fase monitoria ha piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. Cass.
n. 5675/2001).
Nella specie è ciò che avvenuto atteso che parte opponente, nulla eccependo in ordine all'an e al quantum della pretesa, ha addotto motivi di contestazione che attengono il solo disconoscimento della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento della raccomanda del 2018 e l'apparente sottoscrizione in essa opposta dal sig. e la prescrizione del credito ingiunto e degli interessi. Pt_1
Accertata la fondatezza della domanda avanzata dall'opposta, nello specifico, parte opponente si lamenta che la copia fotostatica dell'avviso di ricevimento della raccomandata del 29.6.2018, prodotta nel fascicolo di parte opposta (cfr. doc. n. 8 della comparsa di costituzione), “appare totalmente confusa e tutt'altro che nitida”.
Al di là della circostanza che la fotocopia della ricevuta di ritorno riporta nitidamente e in modo leggibile tutti i dati necessari (mittente, numero della raccomandata, data dell'invio, dati del destinatario, firma del ricevente e data e firma dell'agente postale incaricato alla distribuzione), deve rilevarsi che, per giurisprudenza costante di legittimità, il disconoscimento delle copie fotostatiche di pagina 3 di 7 scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c. impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco gli aspetti differenziali del documento prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (cfr. Cass. n. 16557/2019) e, inoltre, si è anche sostenuto che: "In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2710 c.c., della conformità tra una scrittura privata
e la copia fotostatica, prodotta in giudizio, non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1 n.2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni" (cfr. Cass. n. 1324/2022).
Ciò premesso in diritto, il motivo di opposizione come dedotto sul punto dalla parte opponente appare generico, formulato cioè in maniera talmente insufficiente da non consentire al giudice di vagliare con esattezza in quali termini consista la non conformità all'originale delle copie fotostatiche depositate in atti, non essendo stati dedotti, tra l'altro, elementi probatori a sostegno di un'eventuale non conformità all'originale.
La prima eccezione, pertanto, non può trovare accoglimento.
Deduce parte opponente, inoltre, di non aver “mai ricevuto la detta raccomandata e, quindi, tantomeno, avrebbe mai potuto sottoscrivere alcuna ricevuta….l'avviso di ricevimento contiene una firma palesemente difforme da quella usualmente apposta dal sig. ”. Pt_1
Anche tale censura non coglie nel segno.
Premesso che sulla suddetta ricevuta di ritorno vi è comunque apposta una firma, i dubbi sull'effettiva identità della persona, alla quale è stata consegnata la raccomandata, sono del tutto irrilevanti in quanto, sempre secondo la giurisprudenza, "la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.” (cfr. Cass. n. 4275/2018; Cass. n. 1685/2023), per cui non essendo stata presentata la necessaria querela di falso, la consegna della raccomandata destinata all'opponente, rende inattaccabile la valutazione dell'incaricato alla distribuzione sulla sua idoneità a riceverla. Chiarisce ancora la Suprema Corte, che la semplice presenza della firma della persona cui viene consegnato il plico, per come certificata dal postino, fa scattare la presunzione di conoscenza da parte del destinatario. Spetterà poi a quest'ultimo, qualora voglia dimostrare il contrario, vincere la presunzione, fornendo la prova di non aver mai potuto prendere possesso della lettera (cfr. Cass. n.
7184/2016). pagina 4 di 7 Quindi, non essendo stato proposta dall'opponente querela di falso avverso il detto avviso di ricevimento, lo stesso conserva la sua valenza di prova della avvenuta ricezione in quanto: " l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla "firma del destinatario o persona delegata" (cfr. Corte Appello Roma, n. 1633/2016).
Gli stessi principi valgono in merito al disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento della raccomandata datata 22.06.2018 e ricevuta il successivo 29.06.2018.
Anche in questo caso la falsità della firma sulla cartolina postale di ritorno può essere invocata solo con querela di falso e inoltre va rilevato come trattasi di disconoscimento del tutto generico ossia privo di qualsivoglia motivazione (cfr. nell'atto di opposizione parte opponente si limita a disconoscere la firma apposta sulla ricevuta di ritorno del documento e null'altro).
Secondo la costante, condivisibile, giurisprudenza di legittimità, infatti: “il disconoscimento di una scrittura privata (nella specie, la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ritorno della raccomandata, contenente un atto di diffida interruttivo della prescrizione), pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214
c.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile “ (cfr. Cass. n. 1537/2018).
Nella specie, non vengono illustrate le ragioni di un tale disconoscimento né sono stati allegati elementi sufficienti in relazione alla asserita “firma palesemente difforme da quella usualmente apposta dal sig.
”. Per dimostrare tale assunto parte opponente avrebbe dovuto depositare atti e documenti con Pt_1 apposta la firma che ella usualmente adottava (a tal fine non è idonea quella presente sulla procura alle liti rilasciata al suo difensore, potendo essere stata strumentalmente apposta per sostenere le proprie ragioni in giudizio).
Inoltre, la firma apposta dal sig. sulla citata ricevuta di ritorno appare pressocchè identica alle Pt_1 sette firme dallo stesso apposte sul contratto di finanziamento del 2007.
Considerata la genericità del disconoscimento e che in atti non vi è prova che il sig. abbia Pt_1 proposto querela per impugnare il documento di cui trattasi, ne discende che la raccomandata del
22.06.2018, con cui gli è stata notificata la cessione del credito dall'originaria creditrice (Banca Monte dei Paschi di Siena) a e con cui lo stesso è stato messo in mora, deve intendersi CP_1 pervenuta.
Parte opponente, sulla base delle precedenti argomentazioni secondo cui tale raccomandata non è stata da lui ricevuta e né ha mai apposto la firma, ha poi eccepito che il credito oggetto del monitorio risulterebbe prescritto. pagina 5 di 7 Trattasi di tesi che, per quanto sopra argomentato, non coglie nel segno, essendo del tutto irrilevante che tale raccomandata non sia stata personalmente ritirata dall'attore opponente. È, invero, proprio con riferimento ad un caso analogo, la giurisprudenza ha chiarito che, in tema d'interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 c.c., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto non necessariamente effettiva, essendo sufficiente la conoscenza legale da parte del destinatario (cfr. Cass. 12480/2013). Conoscenza che, a mente degli artt.
1334 e 1335 c.c., è legalmente avvenuta nel momento in cui l'atto in contestazione è giunto all'indirizzo del sig. , giacché quest'ultimo non ha allegato né si è, conseguentemente, offerto di provare di Pt_1 essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Consegue il rigetto anche degli ultimi motivi di opposizione.
Infatti, si rileva in diritto che, in conformità al più condivisibile indirizzo del Supremo Collegio, in relazione ai rapporti di finanziamento la prescrizione del diritto al rimborso inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, in quanto il pagamento dei ratei configura una obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. n.
17798/2011).
Con riguardo al contratto oggetto di causa, quest'ultimo prevede il rimborso del finanziamento ricevuto in settantadue rate ciascuna di Euro 396,55, con inizio dal 18.10.2007 e scadenza finale al 18.10.2013
(cfr. contratto di finanziamento).
Ritenuta pacifica l'applicabilità alla fattispecie in esame del termine prescrizionale decennale, previsto dall'art. 2946 c.c., l'estinzione del credito oggetto di esame deve temporalmente collocarsi nel mese di ottobre del 2023.
Considerato che
la domanda monitoria risale al 2022, nessuna prescrizione può ritenersi maturata per i crediti oggetto di giudizio.
Anche nel caso in cui si voglia far decorrere la prescrizione dalla data dell'ultimo pagamento
(21.5.2010) o dalla data in cui è avvenuta la decadenza del beneficio del termine (17.5.2011), il termine decennale della prescrizione è stato utilmente interrotto dalla creditrice con raccomanda a.r. del
22.06.2018, ricevuta il successivo 29.06.2018, e dalla successiva notifica del decreto ingiuntivo
(4.4.2022).
Non può, infine, condividersi la tesi dell'opponente che invoca l'eccezione quinquennale verso il credito per gli interessi accessori al capitale richiesto, ciò in ragione del carattere unitario della prestazione che esclude l'operatività del disposto dell'art. 2948 c.c. per le prestazioni aventi carattere intrinseco di periodicità.
In conclusione anche gli ultimi motivi di opposizione vanno rigettati. pagina 6 di 7 Sulla base delle superiori argomentazioni, l'opposizione va rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
110/2022 emesso dal Tribunale di Campobasso in data 23.2.2022, proposta dal sig. Parte_1 nei confronti di e per essa così provvede: Controparte_1 Controparte_2
- rigetta l'opposizione del sig. e conferma il decreto ingiuntivo n. 110/2022 Parte_1 emesso dal Tribunale di Campobasso in data 23.2.2022, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna il sig. al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite Parte_1 che determina in complessivi euro 3.397,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge.
Così deciso in Campobasso, il 4 settembre 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
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