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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/06/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 760/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 437 cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 760/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
C.F. , Parte_2 C.F._1 entrambi con il patrocinio dell'avv. DEL MONTE FILIPPO, elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO 44 PESARO presso il difensore avv. DEL MONTE FILIPPO
APPELLANTE contro
- Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI 6 presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO CP_2
STATO DI BOLOGNA
APPELLATA
pagina 1 di 10 AD OGGETTO: OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE – MONOPOLI DI STATO - GIOCO e SCOMMESSA - PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA ODIERNA:
Le parti hanno concluso come da verbale.
APPELLANTE: <<“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello e dei relativi motivi proposti nonché di tutte le argomentazioni ed eccezioni svolte nel corso del giudizio, riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 2639/2023, emessa dal Tribunale di Bologna, in persona del Giudice Dott.ssa Patrizia Bellettati, nell'ambito del procedimento R.G. n. 2684/2023 in data 28.11.2023, depositata in data 28.11.2023, comunicata in data 4.12.2023, e pertanto:
- in via principale, accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al Sig. ed a e/o comunque l'assoluta Parte_2 Parte_1 buona fede degli odierni appellanti,, con conseguente infondatezza della pretesa sanzionatoria avanzata, e, per l'effetto, annullare, revocare, o comunque dichiarare inefficace l'ordinanza ingiunzione n. 15/18, Registro Ufficiale prot. n. 3540 del 26.01.2023, con ogni presupposta e conseguente pronuncia di legge;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento in capo al
Sig. ed a di una qualche responsabilità in Parte_2 Parte_1 ordine ai fatti per cui è causa, ridurre per quanto di ragione, e nel rispetto di quanto normativamente previsto, la somma oggetto di ordinanza ingiunzione n. 15/18, Registro Ufficiale prot. n. 3540 del 26.01.2023;
- sempre in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento in capo al Sig. ed a di una qualche responsabilità Parte_2 Parte_1 in ordine ai fatti per cui è causa, limitare la confisca e la distruzione solamente alla scheda di gioco con ID 0036812669560011, con conseguente dissequestro e restituzione del cd. cabinet, nonché del contenuto in denaro ivi presente e pari a complessivi Euro 1.555,00; - in ogni caso, con integrale vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad oneri come per legge, successive occorrende e diritti maturandi”. In via istruttoria, si producono i seguenti documenti:[omissis]>>.
APPELLATA: <<Le amm.ni appellate chiedono il rigetto dell'appello e la totale conferma della sentenza gravata a sua volta confermativa dell'ordinanza ingiunzione opposta. Vinte le sese.>>.
pagina 2 di 10 FATTO E DIRITTO A MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 17/04/2018 alcuni militari della Guardia di Finanza, Gruppo di Ravenna, accedevano presso l'esercizio sala slot della ditta individuale “Bar Sport”, sito in Russi (RA), alla Via Faentina Nord n. 83/85, nei cui locali la società Parte_1 gestiva gli apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., al fine di
[...] verificare che gli stessi fossero assistiti da idonei e regolari nulla-osta, rilasciati ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., e che fossero osservate le disposizioni vigenti per la gestione e l'esercizio degli apparecchi da gioco.
Tra gli apparecchi presenti, i militari della Guardia di Finanza di Ravenna riscontravano che l'apparecchio denominato “Golden Club” e Codice identificativo permanente , richiamato al n. 4 dell'allegato 1 del verbale di operazioni NumeroDi_1 compiute, non possedeva le caratteristiche tecniche previste dal Decreto Direttoriale del 04/12/2003 e succ. mod., in quanto sul guscio protettivo della scheda di sistema, costituito da una scatola di metallo, i sigilli antieffrazione del produttore della scheda erano in misura doppia per ogni lato e sovrapposti l'uno all'altro. I Militari ritenevano che tale sovrapposizione integrasse una violazione dell'art. 2, comma 2-bis, del Decreto Direttoriale 4 dicembre 2003, contenente “Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.”, secondo il quale “La scheda di gioco è inserita dal produttore della scheda stessa, unitamente al dispositivo di controllo di in un CP_3 contenitore metallico (o di altri materiali equivalenti), munito di: a) sigilli od etichette antieffrazione”, e dell'art. 1, comma 4, lett. m), secondo il quale si intende “per manomissione, l'alterazione od il danneggiamento del dispositivo di controllo di CP_3 dei contatori, dei componenti hardware e software della scheda di gioco o dell'apparecchio di gioco, nonché dei relativi dispositivi di protezione”. I Militari accertavano altresì che sulla scheda esplicativa/tecnica dell'apparecchio non vi era alcuna trascrizione per manutenzioni straordinarie, effettuate dal produttore o riparatore abilitato ad eccezione di una effettuata il 03.07.2017 recante la generica motivazione di
“RIP COPERTURA PO”; ciò riguardava tutti i sigilli presenti sul guscio. Per tali fatti era contestata una condotta difforme rispetto a quanto previsto dall'art. 110, commi 6 e 7 del il quale prevede l'irrogazione, ai sensi del successivo comma 9, lett. c), Parte_3 della sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa di € 4.000,00 per ciascun apparecchio per il quale è stata constatata la violazione. I militari, inoltre, procedevano al sequestro delle apparecchiature ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 689/1981 e del danaro rinvenuto. Il Gestore dell'apparecchio in questione era individuato nell'odierna società opponente.
2. L'impugnazione del verbale in via amministrativa, contrassegnata anche dall'audizione di persona delegata, era respinta e così emessa l'ordinanza ingiunzione
pagina 3 di 10 n. 15/2018, Registro Ufficiale prot. n. 3540 del 26.01.2023, notificata rispettivamente a a mezzo pec in data 26.01.2023 ed al legale rappresentante Sig. Parte_1
a mezzo posta in data 8.2.2023, con la quale veniva ingiunto al Sig. Parte_2
in proprio ed in qualità di legale rappresentante di Parte_2 Parte_1
il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari ad Euro
[...]
4.000,00, oltre Euro 11,65 per spese di notifica, nonché disposta la confisca e la distruzione, tramite disassemblamento e rottamazione delle parti principali dell'apparecchio AWP di proprietà di avente codice ID Parte_1
ON04785410Y, con conseguente ingiunzione di pagamento anche dell'ulteriore somma di Euro 260,16 per spese di notifica, trasporto, concentramento e distruzione (cfr. doc. 1 del fascicolo di primo grado).
2.1 A fondamento della violazione e della sanzione comminata, i CP_1 ritenevano responsabile “quantomeno a titolo di colpa” per la Parte_1 presenza di sigilli “in misura doppia per ogni lato e sovrapposti”, in quanto in qualità di Gestore era “tenuto a controllare il corretto funzionamento degli apparecchi da intrattenimento e la loro rispondenza alle norme previste dell'art. 110, comma 6, del TULPS e dalle disposizioni attuative concernenti le regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento emanati….., prima di installarli nei pubblici esercizi, e quindi, nel caso di specie era tenuto ad accertarsi della corretta apposizione sul guscio protettivo della scheda di sistema, dei sigilli antieffrazione finalizzati ad impedire ogni tentativo di manomissioni e di conseguenti possibili alterazioni del funzionamento degli apparecchi, e ciò a garanzia sia degli interessi dell'Erario (corretto assolvimento dell'imposta dovuta) che degli utilizzatori degli apparecchi della tipologia in parola (pagamento delle vincite nella misura prevista dalle vigenti disposizioni)”.
3. Con ricorso del 22.02.2023 il Sig. in proprio e in qualità di Parte_2 legale rappresentante p.t. di si opponeva alla suddetta ordinanza Parte_1 ingiunzione, chiedendone l'annullamento per i motivi ivi indicati, previa sospensione ex art. 5 del D. Lgs. 150/2011 della provvisoria esecutorietà.
3.1 Resistevano i ritenendo l'opposizione infondata sotto Controparte_4 ognuno dei profili dedotti.
4. Respinta la sospensiva ed ammessa ed espletata prova testimoniale con responsabile tecnico della società gestrice, già udito nel corso del Testimone_1 procedimento amministrativo, su richiesta di parte opponente, con la sentenza n. 2639/2023, emessa in data 28.11.2023, depositata in data 28.11.2023, comunicata in data 4.12.2023, non notificata, il Tribunale di Bologna rigettava l'opposizione.
Si motivava la decisione sostenendo che, seguendo un'interpretazione rigorosa della norma, si configura nel caso di specie la non conformità dei sigilli apposti sulla scheda ai requisiti previsti dal Decreto Direttoriale del 04.12.2003 e succ. mod., in quanto non idonei ad escludere una manomissione della scheda, come previsto dalla normativa, con pagina 4 di 10 evidenti finalità preventive dell'illecito. Con riferimento all'elemento psicologico ed all'esimente della buona fede ex art. 3 L. n. 689/1981, il Tribunale sosteneva che i ricorrenti non avessero fornito adeguata prova e, ritenendo, infine, equa la misura della sanzione applicata, conforme alla previsione di legge, respingeva l'opposizione.
5. Con ricorso depositato in data 15.05.2024 in proprio e in Parte_2 qualità di legale rappresentante p.t. di proponeva appello, affidato Pt_1 Parte_1
a quattro motivi.
Si costituivano i invocando il rigetto dell'impugnazione e la conferma CP_1 della sentenza gravata.
La Corte senza alcuna attività istruttoria, neppure invocata, fissava l'udienza odierna per la discissione e la decisione dell'appello ed all'esito di esse decideva la causa come da dispositivo, riservato il deposito della motivazione.
L'appello è infondato.
5.1 Con il primo motivo, rubricato come “ Travisamento ed omessa e/o erronea valutazione dei fatti, nonché delle prove documentali e testimoniali, in ordine alla configurazione della fattispecie disciplinata e sanzionata ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. e del decreto direttoriale CP_5
del 4.12.2003 come integrato dal decreto direttoriale Controparte_6 CP_5
del 19.09.2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e Controparte_6
116 c.p.c. ” gli appellanti affermano che il Giudice di primo grado, attraverso un iter motivazionale carente e superficiale, avrebbe erroneamente ritenuto che nel caso di specie si sia configurata una manomissione dei sigilli anti-effrazione della scheda di gioco presente nell'apparecchio, costituente violazione del combinato disposto di cui all'art. 110, comma 6 del e del Decreto Direttoriale Parte_3 CP_5 [...]
del 4.12.2003, come integrato dal Decreto Direttoriale CP_6 Controparte_7
del 19.09.2006. Sintomatico di ciò sarebbe il fatto che i sigilli non
[...] risultavano manomessi ma semplicemente si era verificata una sovrapposizione tra precedenti e nuovi sigilli come dimostrerebbe la dichiarazione resa in data 17.04.2018 dalla Vitalgames Project Slot S.r.l., ossia la società che ha prodotto la scheda in questione, unica titolata ad effettuare sulla stessa interventi di manutenzione/riprogrammazione/riparazione. Quindi, secondo parte appellante, i sigilli non erano stati manomessi ed inoltre con tale comunicazione la suddetta società ha espressamente dichiarato che la scheda in questione “non è stata manomessa”, ma è stata semplicemente oggetto di riprogrammazione. La mancata manomissione inoltre si evincerebbe anche dal fatto che << il contenitore metallico (o di altri materiali equivalenti) in cui è inserita la scheda di gioco e sul quale vengono apposti i sigilli è munito di un dispositivo “in grado di comunicare alla scheda di gioco la tentata manomissione e di attivare un allarme acustico o luminoso in caso di apertura del contenitore stesso”; ………gli apparecchi AWP sono dotati di soluzioni tecniche che ne bloccano il funzionamento “in caso di manomissione”. >> (Cfr. Appello pag. 7/8).
pagina 5 di 10 5.1.1 Il motivo non coglie nel segno.
È evidente, infatti, che l'ordinanza ingiunzione e la sentenza del Tribunale non affermano che la scheda di gioco sia stata manomessa, ma la diversa circostanza che i sigilli del suo contenitore risultavano non regolari e non in grado di escludere una manomissione della scheda. Infatti, il capo della decisione gravata, riportato anche in atto d'appello a pag. 6, testualmente afferma che “seguendo un'interpretazione rigorosa della norma si configura nel caso di specie la non conformità dei sigilli apposti sulla scheda ai requisiti previsti dal Decreto Direttoriale del 4.12.2003, in quanto non idonei ad escludere una manomissione della scheda, come previsto dalla normativa, con evidenti finalità preventive dell'illecito. Risultando irrilevanti sotto tale profilo le dichiarazioni rese dal produttore con dichiarazione successiva alla contestazione nei confronti del quale è stata elevata la stessa sanzione amministrativa” (Cfr. sentenza pag.3). Affermazione questa corretta alla luce della normativa tecnica hic et inde citata ed applicabile al caso di specie.
Infatti, l'art. 2 comma 2-bis del Decreto Direttoriale 4 dicembre 2003, “Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.”, prevede che “La scheda di gioco è inserita dal produttore della scheda stessa, unitamente al dispositivo di controllo di in un contenitore metallico (o di altri materiali equivalenti), munito CP_3 di: a) sigilli od etichette anti-effrazione” (enfasi del grassetto aggiunta). Inoltre ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. m), deve intendersi “per manomissione, l'alterazione od il danneggiamento del dispositivo di controllo di dei contatori, dei componenti CP_3 hardware e software della scheda di gioco o dell'apparecchio di gioco, nonché dei relativi dispositivi di protezione”, laddove per dispositivi di protezione devono intendersi in primis proprio i sigilli apposti, i quali hanno l'ovvia funzione di impedire ovvero dimostrare, un accesso illegittimo all'interno del contenitore e, quindi, alla scheda e al dispositivo di controllo. Si tratta all'evidenza di una fattispecie costruita come un illecito di pericolo, dove è anche sanzionata quella condotta di semplice alterazione dei sigilli, che non consente di poter verificare un indebito accesso alla scheda di gioco a prescindere da una sua manomissione.
Il verbale redatto dai militari accertatori e non contestato in parte qua dagli appellanti è idoneo a fornire la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito, allorché nello stesso si evidenzia che la sovrapposizione di nuovi sigilli su quelli già esistenti impediva di fatto di verificare se questi ultimi fossero integri o fossero stati già aperti, perché l'asportazione dei sigilli apposti successivamente avrebbe evidentemente determinato anche la rimozione dei primi, sui quali erano stati incollati. Di conseguenza, non era possibile verificare se la scheda di gioco fosse stata già aperta, al di fuori dei casi consentiti, venendo così meno la loro precipua funzione.
Né le affermazioni del produttore possono in qualche modo escludere l'illecito o scriminarlo. Infatti, in primo luogo deve evidenziarsi come le stesse siano prive di attendibilità, in quanto rilasciate da soggetto corresponsabile della violazione, tanto da pagina 6 di 10 essere stato egualmente sanzionato in maniera irrevocabile, posto che l'appellata in ciò non contestata, ha affermato che il trasgressore-produttore ha CP_1 immediatamente pagato la sanzione, avvalendosi del pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/81. In ogni caso, tuttavia, anche a voler ritenere attendibile le sue dichiarazioni circa la mancata manomissione della scheda di gioco e che “essendo una programmazione è stata dismessa e riutilizzata ed erroneamente i sigilli vecchi non sono stati tolti totalmente”, non sarebbe comunque possibile verificare se il contenitore della scheda sia stato aperto al di fuori dei casi consentiti. In ogni caso si evidenzia che di queste operazioni non risulta alcuna annotazione nel registro di manutenzione, essendo stata annotata soltanto una rimozione del contenitore privo di sigilli posto a protezione della scheda, che risultava <<essere stata eseguita in data 03/07/2017 con la seguente generica motivazione “rip copertura po”>>, come attestato dalla Guardia di Finanza a pag. 2 del verbale di verifica del 17.04.2018.
Né a diverso giudizio possono portare le dichiarazioni testimoniali assunte in corso di giudizio, posto che le stesse vertono su fatti e circostanze non contestati, né la parte appellante è stata in grado di enucleare quale parte della deposizione avrebbe potuto portare ad un diverso esito della controversia.
L'art. 110, comma 9, lett. c), del T.U.L.P.S. punisce “chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi”.
Nel caso di specie, infatti, per dimostrare il concretarsi dell'elemento oggettivo dell'illecito contestato, non occorreva dimostrare l'eventuale manomissione dell'apparecchio, come asserito nel primo motivo di appello, ma soltanto che i sigilli apposti sul contenitore della scheda non fossero conformi ai requisiti previsti dalla regole tecniche codificate dal più volte citato Decreto Direttoriale del 04.12.2003, in quanto non idonei ad escludere ogni possibile tentativo di manomissione della scheda, come previsto dalla normativa in questione con evidenti finalità preventive dell'illecito.
5.2 Con il secondo motivo si affermano i “Travisamento ed omessa e/o erronea valutazione dei fatti, nonché delle prove documentali e testimoniali, in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3 della legge n. 689/1981. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente il
“comportamento negligente di omesso controllo” di con Parte_1 esclusione della buona fede quale esimente ex art. 3 della Legge n. 689/1981.
5.2.1 Il motivo è infondato.
Secondo la parte appellante mancherebbe la prova, sotto l'aspetto della sussistenza dell'elemento psicologico di cui all'art. 3 della legge n. 689/1981, che la possa essere ritenuta responsabile dell'infrazione contestata e Parte_1
pagina 7 di 10 sanzionata con l'ordinanza-ingiunzione. A tal fine si ripropongono in buona sostanza gli stessi argomenti già utilizzati in precedenza per contestare la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito amministrativo, puntandosi in maniera decisiva per la responsabilità della produttrice della scheda di gioco, la Vitalgames Project Slot S.r.l.
Tuttavia va ribadito che l'art. 110, comma 9, lett. c), del T.U.L.P.S. punisce
“chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi”, con la conseguenza che quella dell'odierna società è una responsabilità per fatto proprio, avendo, aspetto incontestato, installato l'apparecchio da gioco de quo senza prima controllarne la rispondenza alle prescrizioni previste dall'art. 110, comma
6, del T.U.L.P.S. e dalle disposizioni attuative concernenti le regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, emanate con Decreto Direttoriale del CP_3 Controparte_6
04/12/2003 e succ. mod..
La disposizione sanzionatoria trova applicazione sia nei confronti del produttore, sia nei confronti del gestore proprietario dell'apparecchio, definito dall'art. 3, comma 4, lett. r), del D.D. 04.12.2003, come “colui che esercita una attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica … di apparecchi”, e ciò in ossequio ai principi generali in materia di sanzioni amministrative, codificati dall'art. 5 L. 689/81.
Inoltre, non risulta affatto scalfita la corretta motivazione di prime cure circa la sussistenza dell'elemento psicologico richiesta dall'art. 3 L. 689/81, secondo la quale <<
…. per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa.>> (Cfr. sentenza pag. 3).
5.3 Con il terzo motivo si denuncia l' “Omessa e/o errata valutazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Violazione e/o omessa applicazione degli artt. 11 e 16 della legge n. 689/1981. Omessa motivazione.” Con esso s' impugna il capo della sentenza con il quale il Tribunale di Bologna ha affermato che
“si ritiene equa la misura della sanzione applicata conforme alla previsione di legge” rimproverandosi l'omessa valutazione degli elementi desunti dagli artt. 11 e 16 della L. 689/81 per la determinazione del quantum della sanzione, affermandosi che si è immotivatamente richiesta dall'Autorità amministrativa ed altrettanto immotivatamente avallata dal Tribunale, una sanzione pari al triplo (€. 4.000,00) di quella irrogata in sede di contestazione (€. 1.333,33) ossia del verbale della GdF in data 17.04.2018.
5.3.1 Il motivo è destituito di fondamento.
pagina 8 di 10 L'art. 11 della L. 689/81 risulta applicabile quando la sanzione è determinata in una somma ricompresa tra un minimo ed un massimo previsto dal legislatore. Nel caso di specie la sanzione è comminata in maniera fissa. Infatti, la sanzione comminata non è stabilita tra un limite minimo ed un limite massimo, ma è in misura fissa, ai sensi dell'art. 110, comma 9, lett. c) del T.U.L.P.S., secondo il quale “chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio”
L'art. 16 cit invece fa riferimento alla diversa situazione di pagamento in misura ridotta di un terzo, concesso in caso di pagamento entro il termine di gg. 60 dalla contestazione, come correttamente indicato nel verbale dei Militari, caso evidentemente ben diverso da quello odierno, dove siffatta evenienza non si è verificata, posto che la violazione è stata contestata ed impugnata la conseguente ordinanza ingiunzione prima innanzi all'autorità amministrativa e, poi, innanzi a quella giudiziaria.
5.4. Con il quarto motivo ci si duole della “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 110, comma 9-bis del e dell'art. 20, Parte_3 comma 5, della legge n. 689/1981. Omessa motivazione.” La parte appellata lamenta che
“Il Tribunale di Bologna nulla ha statuito in merito alla subordinata richiesta di limitare la confisca e la distruzione disposta dai alla sola scheda di gioco con CP_1
ID 0036812669560011, con conseguente dissequestro e restituzione del cd. cabinet, nonché del contenuto in denaro ivi presente e pari a complessivi Euro 1.555,00.”.
5.4.1 Il motivo è destituito di fondamento.
In primo luogo si osserva come sia evidente che con la ritenuta sussistenza della violazione contestata il Tribunale abbia, sia pure solo implicitamente, rigettato le richieste in ordine alle sanzioni accessorie. Partendo da questo presupposto evidente, la parte appellante avrebbe dovuto allegare i motivi per i quali la reiezione si potesse o si dovesse, annullare. In ciò, quindi, la censura è carente sotto il profilo dei requisiti di specificità imposti dall'art. 342 cpc. Infatti, la parte appellante, come doveroso, non ha minimamente spiegato perché le sanzioni accessorie non andassero comminate.
Ad ogni modo questa Corte evidenzia che le misure della confisca e della distruzione sono legittime. Infatti, l'art. 110, comma 9bis,1 del Regio decreto 18/06/1931, n. 773 TULPS, nonché l'art. 20, commi 4 e 5, L. 689/81 prevedono la confisca obbligatoria, con inevitabile conseguente distruzione, degli apparecchi da giuoco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 TULPS, riscontrati come non conformi alle 1
9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.238 pagina 9 di 10 caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei suddetti commi, nonché delle disposizioni di legge ed amministrative attuative di essi. Le somme rinvenute all'interno dell'apparecchio dovranno subire eguale confisca in quanto provento dell'utilizzo di apparecchi da gioco irregolari e, quindi, sostanziale provento di una gestione illecita che anche ex art. 20, comma 3, L. cit. impone la confisca Contr
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_9 avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2639/2023, depositata in data
28.11.2023, disattesa, respinta e assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede
- rigetta l'appello, confermando la sentenza gravata;
- condanna la alla rifusione Parte_1 Parte_2
a favore della Controparte_9
delle spese di lite, che liquida nella
[...] somma di euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Deciso in Bologna il 04 aprile 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente dott. Pietro Iovino dott. Maria Cristina Salvadori
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 437 cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 760/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
C.F. , Parte_2 C.F._1 entrambi con il patrocinio dell'avv. DEL MONTE FILIPPO, elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO 44 PESARO presso il difensore avv. DEL MONTE FILIPPO
APPELLANTE contro
- Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI 6 presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO CP_2
STATO DI BOLOGNA
APPELLATA
pagina 1 di 10 AD OGGETTO: OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE – MONOPOLI DI STATO - GIOCO e SCOMMESSA - PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA ODIERNA:
Le parti hanno concluso come da verbale.
APPELLANTE: <<“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello e dei relativi motivi proposti nonché di tutte le argomentazioni ed eccezioni svolte nel corso del giudizio, riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 2639/2023, emessa dal Tribunale di Bologna, in persona del Giudice Dott.ssa Patrizia Bellettati, nell'ambito del procedimento R.G. n. 2684/2023 in data 28.11.2023, depositata in data 28.11.2023, comunicata in data 4.12.2023, e pertanto:
- in via principale, accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al Sig. ed a e/o comunque l'assoluta Parte_2 Parte_1 buona fede degli odierni appellanti,, con conseguente infondatezza della pretesa sanzionatoria avanzata, e, per l'effetto, annullare, revocare, o comunque dichiarare inefficace l'ordinanza ingiunzione n. 15/18, Registro Ufficiale prot. n. 3540 del 26.01.2023, con ogni presupposta e conseguente pronuncia di legge;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento in capo al
Sig. ed a di una qualche responsabilità in Parte_2 Parte_1 ordine ai fatti per cui è causa, ridurre per quanto di ragione, e nel rispetto di quanto normativamente previsto, la somma oggetto di ordinanza ingiunzione n. 15/18, Registro Ufficiale prot. n. 3540 del 26.01.2023;
- sempre in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento in capo al Sig. ed a di una qualche responsabilità Parte_2 Parte_1 in ordine ai fatti per cui è causa, limitare la confisca e la distruzione solamente alla scheda di gioco con ID 0036812669560011, con conseguente dissequestro e restituzione del cd. cabinet, nonché del contenuto in denaro ivi presente e pari a complessivi Euro 1.555,00; - in ogni caso, con integrale vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad oneri come per legge, successive occorrende e diritti maturandi”. In via istruttoria, si producono i seguenti documenti:[omissis]>>.
APPELLATA: <<Le amm.ni appellate chiedono il rigetto dell'appello e la totale conferma della sentenza gravata a sua volta confermativa dell'ordinanza ingiunzione opposta. Vinte le sese.>>.
pagina 2 di 10 FATTO E DIRITTO A MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 17/04/2018 alcuni militari della Guardia di Finanza, Gruppo di Ravenna, accedevano presso l'esercizio sala slot della ditta individuale “Bar Sport”, sito in Russi (RA), alla Via Faentina Nord n. 83/85, nei cui locali la società Parte_1 gestiva gli apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., al fine di
[...] verificare che gli stessi fossero assistiti da idonei e regolari nulla-osta, rilasciati ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., e che fossero osservate le disposizioni vigenti per la gestione e l'esercizio degli apparecchi da gioco.
Tra gli apparecchi presenti, i militari della Guardia di Finanza di Ravenna riscontravano che l'apparecchio denominato “Golden Club” e Codice identificativo permanente , richiamato al n. 4 dell'allegato 1 del verbale di operazioni NumeroDi_1 compiute, non possedeva le caratteristiche tecniche previste dal Decreto Direttoriale del 04/12/2003 e succ. mod., in quanto sul guscio protettivo della scheda di sistema, costituito da una scatola di metallo, i sigilli antieffrazione del produttore della scheda erano in misura doppia per ogni lato e sovrapposti l'uno all'altro. I Militari ritenevano che tale sovrapposizione integrasse una violazione dell'art. 2, comma 2-bis, del Decreto Direttoriale 4 dicembre 2003, contenente “Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.”, secondo il quale “La scheda di gioco è inserita dal produttore della scheda stessa, unitamente al dispositivo di controllo di in un CP_3 contenitore metallico (o di altri materiali equivalenti), munito di: a) sigilli od etichette antieffrazione”, e dell'art. 1, comma 4, lett. m), secondo il quale si intende “per manomissione, l'alterazione od il danneggiamento del dispositivo di controllo di CP_3 dei contatori, dei componenti hardware e software della scheda di gioco o dell'apparecchio di gioco, nonché dei relativi dispositivi di protezione”. I Militari accertavano altresì che sulla scheda esplicativa/tecnica dell'apparecchio non vi era alcuna trascrizione per manutenzioni straordinarie, effettuate dal produttore o riparatore abilitato ad eccezione di una effettuata il 03.07.2017 recante la generica motivazione di
“RIP COPERTURA PO”; ciò riguardava tutti i sigilli presenti sul guscio. Per tali fatti era contestata una condotta difforme rispetto a quanto previsto dall'art. 110, commi 6 e 7 del il quale prevede l'irrogazione, ai sensi del successivo comma 9, lett. c), Parte_3 della sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa di € 4.000,00 per ciascun apparecchio per il quale è stata constatata la violazione. I militari, inoltre, procedevano al sequestro delle apparecchiature ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 689/1981 e del danaro rinvenuto. Il Gestore dell'apparecchio in questione era individuato nell'odierna società opponente.
2. L'impugnazione del verbale in via amministrativa, contrassegnata anche dall'audizione di persona delegata, era respinta e così emessa l'ordinanza ingiunzione
pagina 3 di 10 n. 15/2018, Registro Ufficiale prot. n. 3540 del 26.01.2023, notificata rispettivamente a a mezzo pec in data 26.01.2023 ed al legale rappresentante Sig. Parte_1
a mezzo posta in data 8.2.2023, con la quale veniva ingiunto al Sig. Parte_2
in proprio ed in qualità di legale rappresentante di Parte_2 Parte_1
il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari ad Euro
[...]
4.000,00, oltre Euro 11,65 per spese di notifica, nonché disposta la confisca e la distruzione, tramite disassemblamento e rottamazione delle parti principali dell'apparecchio AWP di proprietà di avente codice ID Parte_1
ON04785410Y, con conseguente ingiunzione di pagamento anche dell'ulteriore somma di Euro 260,16 per spese di notifica, trasporto, concentramento e distruzione (cfr. doc. 1 del fascicolo di primo grado).
2.1 A fondamento della violazione e della sanzione comminata, i CP_1 ritenevano responsabile “quantomeno a titolo di colpa” per la Parte_1 presenza di sigilli “in misura doppia per ogni lato e sovrapposti”, in quanto in qualità di Gestore era “tenuto a controllare il corretto funzionamento degli apparecchi da intrattenimento e la loro rispondenza alle norme previste dell'art. 110, comma 6, del TULPS e dalle disposizioni attuative concernenti le regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento emanati….., prima di installarli nei pubblici esercizi, e quindi, nel caso di specie era tenuto ad accertarsi della corretta apposizione sul guscio protettivo della scheda di sistema, dei sigilli antieffrazione finalizzati ad impedire ogni tentativo di manomissioni e di conseguenti possibili alterazioni del funzionamento degli apparecchi, e ciò a garanzia sia degli interessi dell'Erario (corretto assolvimento dell'imposta dovuta) che degli utilizzatori degli apparecchi della tipologia in parola (pagamento delle vincite nella misura prevista dalle vigenti disposizioni)”.
3. Con ricorso del 22.02.2023 il Sig. in proprio e in qualità di Parte_2 legale rappresentante p.t. di si opponeva alla suddetta ordinanza Parte_1 ingiunzione, chiedendone l'annullamento per i motivi ivi indicati, previa sospensione ex art. 5 del D. Lgs. 150/2011 della provvisoria esecutorietà.
3.1 Resistevano i ritenendo l'opposizione infondata sotto Controparte_4 ognuno dei profili dedotti.
4. Respinta la sospensiva ed ammessa ed espletata prova testimoniale con responsabile tecnico della società gestrice, già udito nel corso del Testimone_1 procedimento amministrativo, su richiesta di parte opponente, con la sentenza n. 2639/2023, emessa in data 28.11.2023, depositata in data 28.11.2023, comunicata in data 4.12.2023, non notificata, il Tribunale di Bologna rigettava l'opposizione.
Si motivava la decisione sostenendo che, seguendo un'interpretazione rigorosa della norma, si configura nel caso di specie la non conformità dei sigilli apposti sulla scheda ai requisiti previsti dal Decreto Direttoriale del 04.12.2003 e succ. mod., in quanto non idonei ad escludere una manomissione della scheda, come previsto dalla normativa, con pagina 4 di 10 evidenti finalità preventive dell'illecito. Con riferimento all'elemento psicologico ed all'esimente della buona fede ex art. 3 L. n. 689/1981, il Tribunale sosteneva che i ricorrenti non avessero fornito adeguata prova e, ritenendo, infine, equa la misura della sanzione applicata, conforme alla previsione di legge, respingeva l'opposizione.
5. Con ricorso depositato in data 15.05.2024 in proprio e in Parte_2 qualità di legale rappresentante p.t. di proponeva appello, affidato Pt_1 Parte_1
a quattro motivi.
Si costituivano i invocando il rigetto dell'impugnazione e la conferma CP_1 della sentenza gravata.
La Corte senza alcuna attività istruttoria, neppure invocata, fissava l'udienza odierna per la discissione e la decisione dell'appello ed all'esito di esse decideva la causa come da dispositivo, riservato il deposito della motivazione.
L'appello è infondato.
5.1 Con il primo motivo, rubricato come “ Travisamento ed omessa e/o erronea valutazione dei fatti, nonché delle prove documentali e testimoniali, in ordine alla configurazione della fattispecie disciplinata e sanzionata ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. e del decreto direttoriale CP_5
del 4.12.2003 come integrato dal decreto direttoriale Controparte_6 CP_5
del 19.09.2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e Controparte_6
116 c.p.c. ” gli appellanti affermano che il Giudice di primo grado, attraverso un iter motivazionale carente e superficiale, avrebbe erroneamente ritenuto che nel caso di specie si sia configurata una manomissione dei sigilli anti-effrazione della scheda di gioco presente nell'apparecchio, costituente violazione del combinato disposto di cui all'art. 110, comma 6 del e del Decreto Direttoriale Parte_3 CP_5 [...]
del 4.12.2003, come integrato dal Decreto Direttoriale CP_6 Controparte_7
del 19.09.2006. Sintomatico di ciò sarebbe il fatto che i sigilli non
[...] risultavano manomessi ma semplicemente si era verificata una sovrapposizione tra precedenti e nuovi sigilli come dimostrerebbe la dichiarazione resa in data 17.04.2018 dalla Vitalgames Project Slot S.r.l., ossia la società che ha prodotto la scheda in questione, unica titolata ad effettuare sulla stessa interventi di manutenzione/riprogrammazione/riparazione. Quindi, secondo parte appellante, i sigilli non erano stati manomessi ed inoltre con tale comunicazione la suddetta società ha espressamente dichiarato che la scheda in questione “non è stata manomessa”, ma è stata semplicemente oggetto di riprogrammazione. La mancata manomissione inoltre si evincerebbe anche dal fatto che << il contenitore metallico (o di altri materiali equivalenti) in cui è inserita la scheda di gioco e sul quale vengono apposti i sigilli è munito di un dispositivo “in grado di comunicare alla scheda di gioco la tentata manomissione e di attivare un allarme acustico o luminoso in caso di apertura del contenitore stesso”; ………gli apparecchi AWP sono dotati di soluzioni tecniche che ne bloccano il funzionamento “in caso di manomissione”. >> (Cfr. Appello pag. 7/8).
pagina 5 di 10 5.1.1 Il motivo non coglie nel segno.
È evidente, infatti, che l'ordinanza ingiunzione e la sentenza del Tribunale non affermano che la scheda di gioco sia stata manomessa, ma la diversa circostanza che i sigilli del suo contenitore risultavano non regolari e non in grado di escludere una manomissione della scheda. Infatti, il capo della decisione gravata, riportato anche in atto d'appello a pag. 6, testualmente afferma che “seguendo un'interpretazione rigorosa della norma si configura nel caso di specie la non conformità dei sigilli apposti sulla scheda ai requisiti previsti dal Decreto Direttoriale del 4.12.2003, in quanto non idonei ad escludere una manomissione della scheda, come previsto dalla normativa, con evidenti finalità preventive dell'illecito. Risultando irrilevanti sotto tale profilo le dichiarazioni rese dal produttore con dichiarazione successiva alla contestazione nei confronti del quale è stata elevata la stessa sanzione amministrativa” (Cfr. sentenza pag.3). Affermazione questa corretta alla luce della normativa tecnica hic et inde citata ed applicabile al caso di specie.
Infatti, l'art. 2 comma 2-bis del Decreto Direttoriale 4 dicembre 2003, “Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.”, prevede che “La scheda di gioco è inserita dal produttore della scheda stessa, unitamente al dispositivo di controllo di in un contenitore metallico (o di altri materiali equivalenti), munito CP_3 di: a) sigilli od etichette anti-effrazione” (enfasi del grassetto aggiunta). Inoltre ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. m), deve intendersi “per manomissione, l'alterazione od il danneggiamento del dispositivo di controllo di dei contatori, dei componenti CP_3 hardware e software della scheda di gioco o dell'apparecchio di gioco, nonché dei relativi dispositivi di protezione”, laddove per dispositivi di protezione devono intendersi in primis proprio i sigilli apposti, i quali hanno l'ovvia funzione di impedire ovvero dimostrare, un accesso illegittimo all'interno del contenitore e, quindi, alla scheda e al dispositivo di controllo. Si tratta all'evidenza di una fattispecie costruita come un illecito di pericolo, dove è anche sanzionata quella condotta di semplice alterazione dei sigilli, che non consente di poter verificare un indebito accesso alla scheda di gioco a prescindere da una sua manomissione.
Il verbale redatto dai militari accertatori e non contestato in parte qua dagli appellanti è idoneo a fornire la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito, allorché nello stesso si evidenzia che la sovrapposizione di nuovi sigilli su quelli già esistenti impediva di fatto di verificare se questi ultimi fossero integri o fossero stati già aperti, perché l'asportazione dei sigilli apposti successivamente avrebbe evidentemente determinato anche la rimozione dei primi, sui quali erano stati incollati. Di conseguenza, non era possibile verificare se la scheda di gioco fosse stata già aperta, al di fuori dei casi consentiti, venendo così meno la loro precipua funzione.
Né le affermazioni del produttore possono in qualche modo escludere l'illecito o scriminarlo. Infatti, in primo luogo deve evidenziarsi come le stesse siano prive di attendibilità, in quanto rilasciate da soggetto corresponsabile della violazione, tanto da pagina 6 di 10 essere stato egualmente sanzionato in maniera irrevocabile, posto che l'appellata in ciò non contestata, ha affermato che il trasgressore-produttore ha CP_1 immediatamente pagato la sanzione, avvalendosi del pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/81. In ogni caso, tuttavia, anche a voler ritenere attendibile le sue dichiarazioni circa la mancata manomissione della scheda di gioco e che “essendo una programmazione è stata dismessa e riutilizzata ed erroneamente i sigilli vecchi non sono stati tolti totalmente”, non sarebbe comunque possibile verificare se il contenitore della scheda sia stato aperto al di fuori dei casi consentiti. In ogni caso si evidenzia che di queste operazioni non risulta alcuna annotazione nel registro di manutenzione, essendo stata annotata soltanto una rimozione del contenitore privo di sigilli posto a protezione della scheda, che risultava <<essere stata eseguita in data 03/07/2017 con la seguente generica motivazione “rip copertura po”>>, come attestato dalla Guardia di Finanza a pag. 2 del verbale di verifica del 17.04.2018.
Né a diverso giudizio possono portare le dichiarazioni testimoniali assunte in corso di giudizio, posto che le stesse vertono su fatti e circostanze non contestati, né la parte appellante è stata in grado di enucleare quale parte della deposizione avrebbe potuto portare ad un diverso esito della controversia.
L'art. 110, comma 9, lett. c), del T.U.L.P.S. punisce “chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi”.
Nel caso di specie, infatti, per dimostrare il concretarsi dell'elemento oggettivo dell'illecito contestato, non occorreva dimostrare l'eventuale manomissione dell'apparecchio, come asserito nel primo motivo di appello, ma soltanto che i sigilli apposti sul contenitore della scheda non fossero conformi ai requisiti previsti dalla regole tecniche codificate dal più volte citato Decreto Direttoriale del 04.12.2003, in quanto non idonei ad escludere ogni possibile tentativo di manomissione della scheda, come previsto dalla normativa in questione con evidenti finalità preventive dell'illecito.
5.2 Con il secondo motivo si affermano i “Travisamento ed omessa e/o erronea valutazione dei fatti, nonché delle prove documentali e testimoniali, in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3 della legge n. 689/1981. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente il
“comportamento negligente di omesso controllo” di con Parte_1 esclusione della buona fede quale esimente ex art. 3 della Legge n. 689/1981.
5.2.1 Il motivo è infondato.
Secondo la parte appellante mancherebbe la prova, sotto l'aspetto della sussistenza dell'elemento psicologico di cui all'art. 3 della legge n. 689/1981, che la possa essere ritenuta responsabile dell'infrazione contestata e Parte_1
pagina 7 di 10 sanzionata con l'ordinanza-ingiunzione. A tal fine si ripropongono in buona sostanza gli stessi argomenti già utilizzati in precedenza per contestare la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito amministrativo, puntandosi in maniera decisiva per la responsabilità della produttrice della scheda di gioco, la Vitalgames Project Slot S.r.l.
Tuttavia va ribadito che l'art. 110, comma 9, lett. c), del T.U.L.P.S. punisce
“chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi”, con la conseguenza che quella dell'odierna società è una responsabilità per fatto proprio, avendo, aspetto incontestato, installato l'apparecchio da gioco de quo senza prima controllarne la rispondenza alle prescrizioni previste dall'art. 110, comma
6, del T.U.L.P.S. e dalle disposizioni attuative concernenti le regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, emanate con Decreto Direttoriale del CP_3 Controparte_6
04/12/2003 e succ. mod..
La disposizione sanzionatoria trova applicazione sia nei confronti del produttore, sia nei confronti del gestore proprietario dell'apparecchio, definito dall'art. 3, comma 4, lett. r), del D.D. 04.12.2003, come “colui che esercita una attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica … di apparecchi”, e ciò in ossequio ai principi generali in materia di sanzioni amministrative, codificati dall'art. 5 L. 689/81.
Inoltre, non risulta affatto scalfita la corretta motivazione di prime cure circa la sussistenza dell'elemento psicologico richiesta dall'art. 3 L. 689/81, secondo la quale <<
…. per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa.>> (Cfr. sentenza pag. 3).
5.3 Con il terzo motivo si denuncia l' “Omessa e/o errata valutazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Violazione e/o omessa applicazione degli artt. 11 e 16 della legge n. 689/1981. Omessa motivazione.” Con esso s' impugna il capo della sentenza con il quale il Tribunale di Bologna ha affermato che
“si ritiene equa la misura della sanzione applicata conforme alla previsione di legge” rimproverandosi l'omessa valutazione degli elementi desunti dagli artt. 11 e 16 della L. 689/81 per la determinazione del quantum della sanzione, affermandosi che si è immotivatamente richiesta dall'Autorità amministrativa ed altrettanto immotivatamente avallata dal Tribunale, una sanzione pari al triplo (€. 4.000,00) di quella irrogata in sede di contestazione (€. 1.333,33) ossia del verbale della GdF in data 17.04.2018.
5.3.1 Il motivo è destituito di fondamento.
pagina 8 di 10 L'art. 11 della L. 689/81 risulta applicabile quando la sanzione è determinata in una somma ricompresa tra un minimo ed un massimo previsto dal legislatore. Nel caso di specie la sanzione è comminata in maniera fissa. Infatti, la sanzione comminata non è stabilita tra un limite minimo ed un limite massimo, ma è in misura fissa, ai sensi dell'art. 110, comma 9, lett. c) del T.U.L.P.S., secondo il quale “chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio”
L'art. 16 cit invece fa riferimento alla diversa situazione di pagamento in misura ridotta di un terzo, concesso in caso di pagamento entro il termine di gg. 60 dalla contestazione, come correttamente indicato nel verbale dei Militari, caso evidentemente ben diverso da quello odierno, dove siffatta evenienza non si è verificata, posto che la violazione è stata contestata ed impugnata la conseguente ordinanza ingiunzione prima innanzi all'autorità amministrativa e, poi, innanzi a quella giudiziaria.
5.4. Con il quarto motivo ci si duole della “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 110, comma 9-bis del e dell'art. 20, Parte_3 comma 5, della legge n. 689/1981. Omessa motivazione.” La parte appellata lamenta che
“Il Tribunale di Bologna nulla ha statuito in merito alla subordinata richiesta di limitare la confisca e la distruzione disposta dai alla sola scheda di gioco con CP_1
ID 0036812669560011, con conseguente dissequestro e restituzione del cd. cabinet, nonché del contenuto in denaro ivi presente e pari a complessivi Euro 1.555,00.”.
5.4.1 Il motivo è destituito di fondamento.
In primo luogo si osserva come sia evidente che con la ritenuta sussistenza della violazione contestata il Tribunale abbia, sia pure solo implicitamente, rigettato le richieste in ordine alle sanzioni accessorie. Partendo da questo presupposto evidente, la parte appellante avrebbe dovuto allegare i motivi per i quali la reiezione si potesse o si dovesse, annullare. In ciò, quindi, la censura è carente sotto il profilo dei requisiti di specificità imposti dall'art. 342 cpc. Infatti, la parte appellante, come doveroso, non ha minimamente spiegato perché le sanzioni accessorie non andassero comminate.
Ad ogni modo questa Corte evidenzia che le misure della confisca e della distruzione sono legittime. Infatti, l'art. 110, comma 9bis,1 del Regio decreto 18/06/1931, n. 773 TULPS, nonché l'art. 20, commi 4 e 5, L. 689/81 prevedono la confisca obbligatoria, con inevitabile conseguente distruzione, degli apparecchi da giuoco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 TULPS, riscontrati come non conformi alle 1
9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.238 pagina 9 di 10 caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei suddetti commi, nonché delle disposizioni di legge ed amministrative attuative di essi. Le somme rinvenute all'interno dell'apparecchio dovranno subire eguale confisca in quanto provento dell'utilizzo di apparecchi da gioco irregolari e, quindi, sostanziale provento di una gestione illecita che anche ex art. 20, comma 3, L. cit. impone la confisca Contr
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_9 avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2639/2023, depositata in data
28.11.2023, disattesa, respinta e assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede
- rigetta l'appello, confermando la sentenza gravata;
- condanna la alla rifusione Parte_1 Parte_2
a favore della Controparte_9
delle spese di lite, che liquida nella
[...] somma di euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Deciso in Bologna il 04 aprile 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente dott. Pietro Iovino dott. Maria Cristina Salvadori
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