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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/12/2025, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3691/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 27.05.2025, assunto in decisione all'udienza in data 18.11.2025 e vertente tra (CF: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Santagati ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in RN AN (MI), Via G. Rotondi n. 47, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(CF: ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Monza
OGGETTO: separazione giudiziale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per Parte_1
“A) IN VIA PRELIMINARE:
- ordinare, al competente ufficio di stato civile, l'annotazione dell'avvenuta riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale, ai sensi dell'art. 157 cod. civ., a far data dal 2005, anno in cui vi è stato il ripristino della convivenza spirituale e materiale, propria della vita coniugale, così come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Monza n. 1502/2015, pubblicata il 20.05.2015, pronunciata a definizione del procedimento portante R.G. 16464/2013;
pagina 1 di 4 - per l'effetto - poiché la riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale, ai sensi dell'art. 157 cod. civ., determina la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione, a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale, propria della vita coniugale - ordinare alla sig.ra la cancellazione della trascrizione Controparte_1 del 05.04.2013 Reg. Part. 21894 Reg. Gen. 31696 del verbale di separazione consensuale con assegnazione beni (DOC. 11); B) IN VIA PRINCIPALE:
1) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli, come già di fatto fanno da anni, a vivere separati e ordinare al competente ufficio, l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che ha pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e ordinare al competente ufficio l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo ognuno di loro titolare di redditi adeguati;
4) dichiarare che:
- i figli sono divenuti economicamente autosufficienti e, pertanto, esonerare i genitori dal versamento di somme a titolo di contributo al mantenimento e/o spese straordinarie;
- i figli sono maggiorenni e quindi nulla disporre per il loro collocamento, affidamento e regime di visita;
5) stante l'intervenuta indipendenza economica dei figli e la completa autonomia dei genitori, dichiarare che non vi sono i presupposti di legge, per l'assegnazione ad alcuno della casa famigliare sita in RN AN (MI) alla via Monte Cervino n. 10 (identificata catastalmente come segue: Foglio 2, Particella 237, Subalterno 17, Categoria A/3, Consistenza 6,5 vani, Piano 3-S1) e dei relativi accessori (identificata catastalmente come segue: Foglio 2, Particella 237, Subalterno 74, Categoria C/6, Consistenza mq. 18 vani, Piano S1 e Foglio 2, Particella 237, Subalterno 73, Categoria C/6, Consistenza mq. 16 vani, Piano S1) (DOC. 12); con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.” MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con ricorso depositato in data 27.05.2025 dopo avere premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Molteno (LC) il giorno 12.06.1994 (trascritto presso gli Controparte_1 atti dello Stato civile del Comune di Molteno, anno 1994, n. 10, Parte II, Serie A) e che dall'unione sono nati Per_ i figli e oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, chiedeva in via preliminare, Per_1
l'annotazione dell'avvenuta riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale così come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Monza n. 1502/2015, pubblicata il 20.05.2015, pronunciata a definizione del procedimento portante R.G. 16464/2013 e per l'effetto ordinare alla sig.ra la cancellazione della trascrizione del 05.04.2013 Reg. Part. 21894 Reg. Gen. 31696 del Controparte_1 verbale di separazione consensuale con assegnazione beni ed in via principale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 18.11.2025 nessuno compariva per parte resistente e il giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, procedeva all'audizione di parte ricorrente;
il legale di parte ricorrente insisteva quindi per le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e il giudice, trasmetteva la causa al collegio per la decisione in merito alla domanda di separazione.
pagina 2 di 4 II. Deve in via preliminare essere dichiarata la contumacia di parte resistente stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza. III. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Occorre preliminarmente accertare, in via meramente incidentale (in difetto di specifica domanda), che, sulla base di quanto dedotto dal ricorrente, unitamente agli elementi che emergono dalla sentenza del Tribunale di Monza n. 1502/2015 pubblicata il 20.05.2015 avente ad oggetto l'opposizione a un precetto, che di fatto negli anni successivi alla separazione era intervenuta la riconciliazione tra le parti. Ne consegue che può in questa sede essere pronunciata la separazione. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Molteno (LC) il giorno 12.06.1994 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Molteno, anno 1994, n. 10, Parte II, Serie A). Per_ Dalla loro unione sono nati i figli e oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite dal ricorrente nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Quanto alla domanda di ordinare l'annotazione dell'intervenuta riconciliazione, e per l'effetto la cancellazione dell'annotazione del verbale di separazione consensuale, deve essere rigettata considerato che non vi è espressa domanda di accertamento dell'intervenuta riconciliazione. IV.
Considerato che
con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della cassazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. V. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 27.05.2025, così provvede: CP_1
I. dichiara la contumacia di;
Controparte_1
II. dichiara la separazione personale tra i coniugi e che hanno celebrato Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in Molteno (LC) il giorno 12.06.1994 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Molteno, anno 1994, n. 10, Parte II, Serie A). III. rigetta la domanda di annotazione della riconciliazione e di condanna di parte resistente alla cancellazione della trascrizione del 5.4.2023 reg. part. 21894 reg. gen. 31696 del verbale di separazione consensuale con assegnazione beni;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Molteno (LC), al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
V. spese di lite al definitivo. pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025. Il Presidente Laura Gaggiotti Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 27.05.2025, assunto in decisione all'udienza in data 18.11.2025 e vertente tra (CF: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Santagati ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in RN AN (MI), Via G. Rotondi n. 47, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(CF: ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Monza
OGGETTO: separazione giudiziale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per Parte_1
“A) IN VIA PRELIMINARE:
- ordinare, al competente ufficio di stato civile, l'annotazione dell'avvenuta riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale, ai sensi dell'art. 157 cod. civ., a far data dal 2005, anno in cui vi è stato il ripristino della convivenza spirituale e materiale, propria della vita coniugale, così come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Monza n. 1502/2015, pubblicata il 20.05.2015, pronunciata a definizione del procedimento portante R.G. 16464/2013;
pagina 1 di 4 - per l'effetto - poiché la riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale, ai sensi dell'art. 157 cod. civ., determina la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione, a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale, propria della vita coniugale - ordinare alla sig.ra la cancellazione della trascrizione Controparte_1 del 05.04.2013 Reg. Part. 21894 Reg. Gen. 31696 del verbale di separazione consensuale con assegnazione beni (DOC. 11); B) IN VIA PRINCIPALE:
1) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli, come già di fatto fanno da anni, a vivere separati e ordinare al competente ufficio, l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che ha pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e ordinare al competente ufficio l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo ognuno di loro titolare di redditi adeguati;
4) dichiarare che:
- i figli sono divenuti economicamente autosufficienti e, pertanto, esonerare i genitori dal versamento di somme a titolo di contributo al mantenimento e/o spese straordinarie;
- i figli sono maggiorenni e quindi nulla disporre per il loro collocamento, affidamento e regime di visita;
5) stante l'intervenuta indipendenza economica dei figli e la completa autonomia dei genitori, dichiarare che non vi sono i presupposti di legge, per l'assegnazione ad alcuno della casa famigliare sita in RN AN (MI) alla via Monte Cervino n. 10 (identificata catastalmente come segue: Foglio 2, Particella 237, Subalterno 17, Categoria A/3, Consistenza 6,5 vani, Piano 3-S1) e dei relativi accessori (identificata catastalmente come segue: Foglio 2, Particella 237, Subalterno 74, Categoria C/6, Consistenza mq. 18 vani, Piano S1 e Foglio 2, Particella 237, Subalterno 73, Categoria C/6, Consistenza mq. 16 vani, Piano S1) (DOC. 12); con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.” MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con ricorso depositato in data 27.05.2025 dopo avere premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Molteno (LC) il giorno 12.06.1994 (trascritto presso gli Controparte_1 atti dello Stato civile del Comune di Molteno, anno 1994, n. 10, Parte II, Serie A) e che dall'unione sono nati Per_ i figli e oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, chiedeva in via preliminare, Per_1
l'annotazione dell'avvenuta riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale così come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Monza n. 1502/2015, pubblicata il 20.05.2015, pronunciata a definizione del procedimento portante R.G. 16464/2013 e per l'effetto ordinare alla sig.ra la cancellazione della trascrizione del 05.04.2013 Reg. Part. 21894 Reg. Gen. 31696 del Controparte_1 verbale di separazione consensuale con assegnazione beni ed in via principale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 18.11.2025 nessuno compariva per parte resistente e il giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, procedeva all'audizione di parte ricorrente;
il legale di parte ricorrente insisteva quindi per le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e il giudice, trasmetteva la causa al collegio per la decisione in merito alla domanda di separazione.
pagina 2 di 4 II. Deve in via preliminare essere dichiarata la contumacia di parte resistente stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza. III. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Occorre preliminarmente accertare, in via meramente incidentale (in difetto di specifica domanda), che, sulla base di quanto dedotto dal ricorrente, unitamente agli elementi che emergono dalla sentenza del Tribunale di Monza n. 1502/2015 pubblicata il 20.05.2015 avente ad oggetto l'opposizione a un precetto, che di fatto negli anni successivi alla separazione era intervenuta la riconciliazione tra le parti. Ne consegue che può in questa sede essere pronunciata la separazione. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Molteno (LC) il giorno 12.06.1994 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Molteno, anno 1994, n. 10, Parte II, Serie A). Per_ Dalla loro unione sono nati i figli e oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite dal ricorrente nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Quanto alla domanda di ordinare l'annotazione dell'intervenuta riconciliazione, e per l'effetto la cancellazione dell'annotazione del verbale di separazione consensuale, deve essere rigettata considerato che non vi è espressa domanda di accertamento dell'intervenuta riconciliazione. IV.
Considerato che
con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della cassazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. V. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 27.05.2025, così provvede: CP_1
I. dichiara la contumacia di;
Controparte_1
II. dichiara la separazione personale tra i coniugi e che hanno celebrato Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in Molteno (LC) il giorno 12.06.1994 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Molteno, anno 1994, n. 10, Parte II, Serie A). III. rigetta la domanda di annotazione della riconciliazione e di condanna di parte resistente alla cancellazione della trascrizione del 5.4.2023 reg. part. 21894 reg. gen. 31696 del verbale di separazione consensuale con assegnazione beni;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Molteno (LC), al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
V. spese di lite al definitivo. pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025. Il Presidente Laura Gaggiotti Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri
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