Art. 2.
Le condizioni per l'ammissione agli esami previsti dall'articolo precedente verranno stabilite nel regolamento di applicazione della presente legge.
La tassa di ammissione e' fissata in L. 200, salvo gli esoneri totali o parziali previsti dalle disposizioni vigenti, quella di certificato in L. 25 e quella di duplicazione di certificato in caso di smarrimento in L. 50.
Le condizioni per l'ammissione agli esami previsti dall'articolo precedente verranno stabilite nel regolamento di applicazione della presente legge.
La tassa di ammissione e' fissata in L. 200, salvo gli esoneri totali o parziali previsti dalle disposizioni vigenti, quella di certificato in L. 25 e quella di duplicazione di certificato in caso di smarrimento in L. 50.