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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/05/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5352 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2014
e promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Antonio Del Vecchio, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Silvi, Via
Verona n. 7/C
Attori
CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, dall'Avv. Stefano Mariano, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teramo, Via A. Pepe n. 2/A
Convenuto
E
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , ,
[...] Parte_1 CP_6 Controparte_7 CP_8
, , rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto
[...] Controparte_9 di intervento, dall'Avv. Antonio Del Vecchio, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Silvi, Via Verona n. 7/C
Terzi interventori
OGGETTO: Divisione dei beni caduti in successione
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:
Per parte attrice e per parte terza intervenuta , Parte_1 Controparte_2
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_1
, , , ,
[...] CP_6 Controparte_7 Controparte_8
: Controparte_9
“In via preliminare: si chiede di pronunciarsi sulla eccezione formulata da questa difesa e rinviato sul punto in data
2.5.19 dal Giudice dott.ssa Fazzini in calce all'atto del 29.4.19. pagina 1 di 7 Nel merito:
1. Dichiarare che i sig, e lasciavano quali propri eredi Controparte_9 Controparte_10 legittimari rispettivamente per FR il figlio per DO il figli Controparte_1 [...] CP_ Con
, unitamente ai fratelli , , , , , , Parte_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_7 CP_8
, relativamente all'immobile sito nel comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) fraz. di CP_9
Cerchiara, individuato al catasto urbano del comune di 'Isola del Gran Sasso d'Italia alla partita
4229 foglio 16 particella n. 638/b e ° particella 1374 sub b-partita 4229 foglio 16 particella 638/a e particella 1374 sub a;
partita 4229 foglio 16 particella 1373.
2. Formare l'asse ereditario e quindi predisporre un progetto divisionale con l'indicazione delle quote assegnande agli eredi in relazione ai lor diritti e nel rispetto delle disposizioni di legge a riguardo.
3. Assegnare all'attore ed agli intervenienti la quota a lui spettante, anche a mezzo di eventuali conguagli, previo scioglimento della comunione ereditaria.
4. Ordinare l'adempimento di tutte le formalità di trascrizione, successione, aggiornamento e volturazione catastale.
Condannare parte convenuta a risarcire l'attore e gli intervenienti per aver in modo illecita usufruito dell'immobile, apportando anche delle migliorie allo stesso senza alcuna autorizzazione,
a titolo di pagamento di un canone di locazione nei confronti degli attori ( calcolato dal possesso del bene sino ad oggi), per non aver potuto gli attori mai utilizzare per circa 32 anni con importo di euro 200,00 medio- mensile della zona di Isola, come da calcolo in atti del CTU, ( salvo diversa e maggiore somma da accertarsi in giudizio od altro da instaurare) per un totale avere di euro
76.800,00, oltre ad interessi dal dovuto e sino al soddisfo e gli importi a maturare da aggiungere sino alla effettiva consegna e le spese legali della causa e quelli che matureranno per ogni attività compresa la presente da quantificare”
Per parte convenuta : Controparte_1
“Conclude affinché l'Illustrissimo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia, per i motivi esposti in premessa,
1. accertato e dichiarato che l'immobile in questione risulta indiviso, procedersi alla necessaria divisione, mediante nomina di C.t.u. e stima del bene de quo;
2. per l'effetto, in via principale, voglia procedersi alla assegnazione dell'intero immobile in favore della parte convenuta, detratti i debiti esistenti e previo riconoscimento di somma equivalente ai diritti pari ad ½ in favore delle altre parti interessate;
3. per l'effetto, in via subordinata, assegnare al signor la parte allo stesso Controparte_1 attribuita a seguito della divisione redatta dal geometra previo eventuale conguaglio e Per_1 compensazione dei debiti esistenti in favore degli altri comunisti;
4. per l'effetto, in via ulteriormente subordinata, procedere alla formazione di rispettive porzioni, alla predisposizione di progetto di divisione, disponendo, pertanto, la divisione fattuale e di diritto del bene immobile di cui in premessa, si opus sit, nominare un notaio per le operazioni ritenute
pagina 2 di 7 necessarie alla chiesta divisione, con ogni consequenziale pronuncia di legge relativa al giudizio di divisione ed anche in ordine alle trascrizioni ipotecarie e volturazioni catastali;
5. con vittoria di spese e competenze di causa”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
affinché l'intestato Tribunale, previa dichiarazione della loro qualità di eredi Controparte_1 legittimari rispettivamente di (unitamente a , Controparte_10 Controparte_2 CP_3
, , , , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
e ) e di , di proceder, procedesse allo scioglimento
[...] Controparte_9 Controparte_9 della comunione ereditaria relativamente all'immobile sito nel Comune di Isola del Gran Sasso, fraz. Cerchiara, individuato al catasto fabbricati alla partita 4229, foglio 16, part. 638/b e part. 1374 sub-b partita 4229, foglio 16, part. 638/a e particella 1374 sub a, partita 4229 foglio 16 part. 1373.
2. Si è costituito in giudizio il quale, dopo aver preliminarmente eccepito il Controparte_1 difetto di integrità del contraddittorio dovendo partecipare al presente giudizio tutti gli eredi in quanto litisconsorti necessari, ha aderito alla domanda di divisione ereditaria chiedendo l'assegnazione del bene con pagamento di quanto dovuto alla controparte tenendo conto dei debiti esistenti (pari alle somme ancora dovute in forza della sentenza n. 896/2013) e del valore delle migliorie da lui apportate all'immobile.
3. Con comparsa di costituzione depositata in data 29.05.2015 sono intervenuti nel presente giudizio , , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_1
, , , e , (quali
[...] CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 eredi di , i quali hanno aderito alle domande formulate dall'attore, Controparte_10 contestando i lavori effettuati da parte convenuta in quanto mai autorizzati.
4. La causa, istruita mediante produzioni documenti e consulenza tecnica d'ufficio, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 12.03.2024 ed è stata presa in decisione all'udienza del 3.04.2025 con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
5. Presupposto per poter pronunciare lo scioglimento della comunione ereditaria è la verifica della regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile in questione. L'art. 46 d.p.r. n. 380/2001 prevede che «gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi per oggetto il trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici o loro parti la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985 sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria», disposizione che si estende, in forza di quanto previsto dal co. 5bis della medesima previsione normativa, anche agli interventi edilizi realizzati successivamente alla costruzione originaria.
Per gli immobili costruiti prima del 1985 ma dopo il 1977 trova, invece, applicazione l'art. 40 co.
2 l. n. 47/1985, in forza del quale «gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di
pagina 3 di 7 costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35».
Per le opere iniziate anteriormente al 1 settembre 1967 la suddetta previsione normativa prevede che «in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967», con la precisazione che «tale dichiarazione può essere ricevuta ed inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo».
Le suddette previsioni normative, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, integrano ipotesi di nullità “testuale” ex art. 1418 co. 3 c.c., sanzionando la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile (titolo che deve esistere realmente e deve essere riferibile proprio a quell'immobile), non rilevando – ai fini della validità del trasferimento – la conformità o la difformità della costruzione realizzata al titolo medesimo (cfr.
Cass. Civ., sez. U., 22 marzo 2019, n. 8230).
Con una successiva pronuncia a Sezioni Unite, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, benché solo il disposto dell'art. 46 d.p.r. n. 380/2001 faccia espresso riferimento agli atti di «scioglimento della comunione», anche l'art. 40 co. 2 l. n. 47/1985 include nel suo ambito applicativo gli atti di scioglimento della comunione (cfr. Cass. Civ., sez. U., 7 ottobre 2019, n.
25021).
Nella medesima citata pronuncia, le Sezioni Unite hanno, altresì, chiarito che l'art. 40 co. 2 l. n.
47/1985 commina la sanzione della nullità non solo dell'atto di scioglimento della comunione ordinaria ma anche dell'atto di scioglimento della comunione ereditaria, dovendo questo essere qualificato come negozio inter vivos e non già come negozio assimilabile agli atti mortis causa
(cfr. Cass. Civ., sez. U., n. 25021/2019 cit.) e che la stessa trova applicazione non solo nei casi di scioglimento della comunione convenzionale ma anche nei casi di divisione giudiziale, non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alla parte nell'ambito della propria autonomia negoziale (cfr. Cass. Civ., sez. U., n. 25021/2019 cit. secondo cui “il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 art. 46 e dalla l. 28 febbraio 1985
n. 47, art. 40 comma 2”).
6. Sempre su un piano generale di analisi, l'art. 29 co. 1 bis l. n. 52/1985 sancisce che «gli atti pagina 4 di 7 pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale», disposizione che – a parere del Tribunale – si applica anche alle divisioni giudiziali sia perché i provvedimenti giudiziali rientrano nel genus degli atti pubblici sia perché, altrimenti, la prescrizione normativa si presterebbe ad una facile elusione, consentendo di pervenire, attraverso una simulata controversia da portare in giudizio, al risultato vietato dal legislatore, essendo preclusa la realizzazione per via giudiziaria di un programma negoziale non altrimenti perseguibile in quanto illecito.
7. Nel caso di specie, come emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio, “del fabbricato oggetto di causa non risulta presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia alcuna licenza edilizia o concessione edilizia in sanatoria” (vd. pag. 19). Inoltre, l'immobile oggetto di causa:
- è stato iscritto nel Nuovo AT dei TE con modello 6 il 29.01.1996 prot. 200938/96 mediante il quale sono state costituite due porzioni di fabbricato rurale con i numeri 638 sub. 2
(piano terra) e 638 sub 3 (piani terra e primo);
- con tipo mappale prot. 112124 del 13.12.1995 il n. 638 sub. 3 del Nuovo AT TE
(porzione di fabbricato rurale ai piani T-1) è stato soppresso per essere costituito al Nuovo AT
LI BA al foglio 16, part. 638 sub 3;
- nella planimetria catastale non risulta il sottotetto;
- con variazione d'ufficio per modifica di identificativo – allineamento mappe n. 7160.2/2007
l' ha modificato l'identificativo precedentemente costituito mediante la Controparte_11 soppressione del n. 638 cub. 3 e la costituzione del n. 1444 sub. 2;
- quanto alla porzione rurale al piano terra costituita al Nuovo AT TE con il numero 638 sub. 2, con variazione d'ufficio per modifica di identificativo – allineamento mappe n. TE167477 del 18.06.2007 l' ha erroneamente soppresso l'identificativo n. 638/2 senza Controparte_11 provvedere alla costituzione di un nuovo identificativo, di talché dal 18.06.2007 il piano terra del fabbricato oggetto di causa non risulta iscritto né al Nuovo AT dei TE né al Nuovo AT
LI BA;
- non vi è corrispondenza dei numeri identificativi tra il AT TE (il fabbricato oggetto di causa viene identificato con il n. 1443) ed il Nuovo AT LI BA (il fabbricato oggetto di causa viene identificato con il n. 1444 sub. 2).
Conseguentemente, come rilevato dal CTU, ai fini del trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo, occorrerebbe:
- iscrivere la porzione del piano terra non censito in quanto non è possibile chiedere il ripristino della particella precedentemente iscritta ed erroneamente soppressa dall'Ufficio AT TE in pagina 5 di 7 quanto l'immobile ha perso i requisiti di ruralità;
- procedere alla variazione dell'abitazione, attualmente distinta al foglio 16, part. 1444 sub. 2 in modo da ricomprendere anche la porzione di sottotetto accessibile con altezza maggiore di mt 1,50
(vd. pag. 21-23 della CTU).
Alla luce di ciò la domanda di scioglimento della comunione ereditaria dev'essere dichiarata inammissibile anche considerando che la CTU risale al 2016 e le parti, nelle more del presente giudizio, ben avrebbero potuto procedere alla regolarizzazione dell'immobile.
8. L'inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione comporta il necessario assorbimento di ogni questione relativa al pagamento di quanto dovuto da parte attrice in forza della sentenza n. 896/2013 nonché relativa alle eventuali migliorie apportate dal convenuto al piano primo dell'immobile oggetto di causa.
9. Parte attrice ha, altresì, richiesto la condanna della controparte “a risarcire l'attore e gli intervenienti per aver in modo illecita usufruito dell'immobile, apportando anche delle migliorie allo stesso senza alcuna autorizzazione, a titolo di pagamento di un canone di locazione nei confronti degli attori ( calcolato dal possesso del bene sino ad oggi), per non aver potuto gli attori mai utilizzare per circa 32 anni con importo di euro 200,00 medio-mensile della zona di Isola, come da calcolo in atti del CTU (salvo diversa e maggiore somma da accertarsi in giudizio od altro da instaurare) per un totale avere di euro 76.800,00, oltre ad interessi dal dovuto e sino al soddisfo e gli importi a maturare da aggiungere sino alla effettiva consegna e le spese legali della causa e quelli che matureranno per ogni attività compresa la presente da quantificare”
Detta domanda deve ritenersi inammissibile in quanto non è stata tempestivamente formulata dall'attore e dai terzi intervenuti né negli atti introduttivi né nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1
c.p.c. in quanto solo nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. le predette parti hanno chiesto di
“quantificare il mancato godimento delle parti immobiliari di cui gli attori non hanno mai goduto dal 1993 ad oggi (applicando un affitto medio in zona e dividendolo per due)”, formulando espressa richiesta risarcitoria solo nelle note conclusive autorizzate del 1.04.2025.
10. L'esito complessivo della lite, avendo anche parte convenuta aderito alla domanda di divisione giudiziale (risultata inammissibile), giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
10.1. Per le stesse ragioni, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto del 1.12.2016, devono essere poste a carico dei condividenti in parti uguali, trattandosi di attività processuale compiuta nell'interesse comune di tutti i litiganti (cfr. Cass. Civ., 17 gennaio 2013, n.
1023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1
contro e ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Parte_1 CP_6
, , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 1) dichiara l'inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
2) dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate da parte attrice
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) pone le spese di CTU a carico dei condividenti in parti uguali
Teramo, 21.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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