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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
PROC. n. 401/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 401/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, e vertente tra
(c.f. ), quale erede di (c.f. , Parte_1 C.F._1 Persona_1 C.F._2 nonché quale procuratrice di (c.f. ), Parte_2 C.F._3 [...]
(c.f. ), (c.f. ), Parte_3 C.F._4 Parte_4 C.F._5
), (c.f. ), Parte_5 CodiceFiscale_6 Parte_6 C.F._7 Parte_7
(c.f. ), (c.f. ), quali eredi di
[...] C.F._8 Parte_8 C.F._9
(c.f. , (c.f. ), quale Persona_1 C.F._2 Parte_9 C.F._10 erede di (c.f. , (c.f. ), Persona_1 C.F._2 Parte_10 C.F._11 rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo e Roberto Centola.
-ATTRICE in riassunzione-
e
(p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Testa.
-CONVENUTA in riassunzione-
OGGETTO: “Servitù di passaggio;
usucapione”.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 3.12.2024 dalla difesa di (nelle dette qualità) e il 9.12.2024 Parte_1 dalla difesa dell' . Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) in data 27.1.2022, (quale erede di Parte_1 Per_1
e quale procuratrice di: , , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , quali eredi del di;
, quale Parte_6 Parte_7 Parte_8 Persona_1 Parte_9 erede di;
), ha convenuto, dinanzi a questa Corte, la Persona_1 Parte_10 [...]
, riassumendo il giudizio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a Controparte_2 seguito di annullamento, con rinvio, da parte della Corte Suprema di Cassazione (con sentenza n.33103/21 del
10.11.2021), della sentenza n.509/2016 emessa da questa Corte d'Appello, pubblicata il 5.2.2016.
In particolare la Suprema Corte, a seguito di ricorso proposto da avverso la detta sentenza Persona_1
509/2016 emessa da questa Corte d'Appello, ha rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso, ha accolto il terzo ed ha dichiarato assorbiti i restanti motivi (il quarto e il quinto), cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa a questa Corte d'Appello di LI, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
****
Con la sentenza n. 509/2016 questa Corte, nei giudizi riuniti nn. 3459/2009 e 3814/2012 RG, aveva rigettato gli appelli proposti da avverso le sentenze nn. 7099/2008 e 11740/2011 emesse dal Tribunale di Persona_1
LI (condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado in favore della parte appellata, ossia della ). Controparte_2
Nello specifico:
1) con la sentenza n. 7099/2008 il Tribunale di LI, in accoglimento delle domande formulate dalla parte attrice (la nei confronti del convenuto, ): a) Aveva dichiarato Controparte_2 Persona_1
l'inesistenza del diritto del convenuto al passaggio attraverso la rampa ed il viale dell'Ospedale CP_2
, in LI, Via Posillipo n.226 (in catasto alla partita 44621, fg. 30) per accedere alla propria abitazione
[...] con accesso, tra l'altro, da via Posillipo n.230, e all'utilizzo di tali spazi per la sosta di autoveicoli;
b) aveva inibito al convenuto il passaggio attraverso la rampa e il viale dell'Ospedale per accedere alla Controparte_2 propria abitazione e di utilizzare tali spazi per la sosta di autoveicoli, condannandolo alla chiusura del varco praticato nel muro divisorio tra la sua proprietà e quella dell'attrice, nonché alla eliminazione del cancello ivi apposto;
c) aveva rigettato la domanda risarcitoria di parte attrice;
d) aveva rigettato la domanda riconvenzionale del convenuto (volta ad ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto, in favore del fondo di sua proprietà, per usucapione, della servitù di passaggio sulla rampa e sul viale di accesso al fondo di parte attrice;
e) aveva pagina 2 di 12 condannato il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice;
2) con la sentenza n. 11740/2011, il Tribunale di LI, in accoglimento delle domande formulate dalla parte attrice (la nei confronti del convenuto, , rimasto contumace): a) Controparte_2 Persona_1 aveva condannato il convenuto all'immediato rilascio, in favore dell'attrice, della zonetta di terreno posta alle spalle del muro ubicato in prossimità del confine tra l'immobile di proprietà dell'attrice e quello di proprietà del convenuto sito in LI, in via Posillipo n.230, nonché all'immediata rimozione del cancello metallico installato lungo il muro in prossimità del confine tra le dette proprietà; b) aveva rigettato la domanda risarcitoria formulata dall'attrice; c) aveva condannato il convenuto al pagamento delle spese di lite.
****
(quale erede di e quale procuratrice di: , Parte_1 Persona_1 Parte_2 [...]
, , , , , quali Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 eredi del di;
, quale erede di;
), Persona_1 Parte_9 Persona_1 Parte_10 riassumendo il giudizio dinanzi a questa Corte, a seguito dell'annullamento, con rinvio, da parte della Corte
Suprema di Cassazione, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- accogliere il presente appello ed in riforma delle impugnate sentenze del Tribunale di LI n.7099/2008 e n.12551/05; - rigettare in ogni caso le domande formulate dall
[...]
; - accertare e dichiarare in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale a favore del cespite di proprietà Controparte_1
sito in LI con accesso alla Via Posillipo n.230 l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio sulla rampa e sul viale di Per_1 accesso dell'Ospedale Pausilipon, sito in LI alla Via Posillipo n.226, di proprietà dell , Controparte_1 riportato al alla partita 44621 fol.30; - accertare e dichiarare a favore del cespite di proprietà Controparte_3 Per_1
l'acquisto per usucapione del diritto di passaggio attraverso il cancello sito sul confine delle due proprietà; - condannare sempre e comunque essa appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio nonché di quelle del giudizio di legittimità, con attribuzione;
IN VIA ISTRUTTORIA - disporre l'ammissione della prova come articolata e con i testi indicati come riportata nella memoria ex art.184 cpc depositata il 15/01/07 reiterata nell'atto di appello e qui ripetuta: “vero è che dal 1982, data in cui l'Avv.
ha acquistato la proprietà del cespite sito in LI, alla Via Posillipo n.230, lo stesso ha sempre esercitato il passaggio Persona_1 carrabile e pedonale sulla rampa e sul viale di accesso all'Ospedale Pausilipon, sito in LI, alla Via Posillipo n.226, in modo continuativo ed incontrastato”; “vero è che detto passaggio, effettuato senza soluzione di continuità, è sempre avvenuto pacificamente e nella convinzione di poterlo legittimamente esercitare, essendo l'unico transito carrabile possibile per giungere alla proprietà dell'Avv.
”; “vero è che il passaggio in questione avveniva per consentire il raggiungimento e l'utilizzo del cancello posto a confine Persona_1 della proprietà dell'Avv. con quella dell'Ospedale Pausilipon e che detto passaggio è sempre stato utilizzato sin dal 1982 Persona_1 dall'Avv. e dai sui familiari per accedere alla sua proprietà”. Persona_1
Iscritta la causa al n. 401/2022 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
24.6.2022, l , rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'adita Corte d'Appello di LI, così provvedere: IN VIA PRELIMINARE 1) Accertarsi e dichiararsi l'improponibilità
e/o l'inammissibilità delle domande proposte dal per tutti i motivi indicati nel presente atto e per l'effetto rigettarsi gli appelli Per_1 proposti. IN VIA PRINCIPALE: 2) rigettare tutte le domande proposte nei confronti dell' , in quanto Controparte_2 infondate in fatto e diritto e non provate, per tutto quanto dedotto ed eccepito dall' , e per l'effetto rigettarsi Controparte_2
pagina 3 di 12 l'appello proposto;
IN OGNI CASO: 3) condannare gli appellanti al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, oltre che quelli della fase del giudizio di Cassazione, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge.”.
Con ordinanza depositata il 13.9.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.12.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 13.11.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del
10.12.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e
127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 3.12.2024 dalla difesa di , nelle dette qualità, e Parte_1 il 9.12.2024 dalla difesa dell ), la causa è stata Controparte_1 trattenuta in decisione con ordinanza depositata in data 11.12.2024 (ritualmente comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso va precisato, nel delineare il thema decidendum e, quindi, l'ambito della valutazione che questa
Corte è chiamata ad esprimere in sede di rinvio, quanto segue.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 33103/2021 ha annullato, con rinvio, la sentenza n.509/2016 emessa da questa Corte d'Appello, pubblicata il 5.2.2016, rigettando, come detto, il primo e il secondo motivo di ricorso, accogliendo il terzo e dichiarando assorbiti i restanti motivi (il quarto e il quinto), cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa a questa Corte d'Appello di LI, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Quanto al motivo accolto (il terzo) – riguardante la violazione degli artt. 112, 183, 184 (ratione temporis applicabili) e 189 c.p.c. in rapporto all'art. 24 Cost. e all'art. 360, n.3 e 5, c.p.c. (cfr. il ricorso per Cassazione ridepositato in questa sede dall'attrice in riassunzione) per la mancata ammissione, da parte di questa Corte
d'appello, della prova testimoniale richiesta in primo grado dal (per dimostrare i presupposti dell'invocato Per_1 acquisto, per usucapione, della servitù di passaggio oggetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado) e reiterata in sede di gravame- la Corte di Cassazione ha rilevato la fondatezza di tale motivo.
In particolare, in riferimento alla doglianza del ricorrente, secondo cui questa Corte avrebbe ritenuto erroneamente che tale riproposizione in appello fosse inammissibile per l'intervenuto abbandono della richiesta di prova testimoniale articolata in primo grado (essendo stata rigettata dal Tribunale di LI in quanto ritenuta superflue, per l'assenza del requisito dell'apparenza ai fini dell'invocata usucapione della servitù di passaggio) e non avendo la difesa del convenuto insistito espressamente, al riguardo, in sede di precisazione delle conclusioni
(ma solo in sede di comparsa conclusionale e, dunque, tardivamente), la Corte di Cassazione ha ritenuto, invece,
pagina 4 di 12 che questa Corte d'appello avrebbe dovuto svolgere necessariamente un approfondimento sul contegno processuale complessivo di parte convenuta, al fine di valutare se avesse effettivamente rinunciato alla prova testimoniale richiesta, ed enucleando, sul punto, il seguente principio di diritto: “la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione;
resta salva però la possibilità per il giudice del merito di ritenere superata tale presunzione qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi”.
E, pertanto, ha cassato la sentenza impugnata “per nuovo esame sulla scorta del citato principio, restando così logicamente assorbito l'esame delle restanti doglianze”.
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Vanno richiamati dunque, in relazione a quanto detto sino ad ora, alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio di rinvio.
Il giudice di rinvio, nel caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può modificare l'accertamento in fatto né la valutazione dei dati acquisiti al processo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 04/02/2025, n. 2627; Sez. lavoro,
Ord., 20/06/2024, n. 17008; Sez. I, Ord., 21/12/2024, n. 33840; Sez. V, Ord., 12/12/2023, n. 34789), dovendo uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
26/02/2024, n. 5090; Sez. VI - 1, Ord., 08/03/2022, n. 7565; Sez. I, 03/03/2022, n. 7091), senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità
(cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/01/2019, n. 45; Sez. III, Ord., 22/08/2018, n. 20887; Sez. V, 16/10/2015, n. 20981;
Sez. Unite, 22/05/2014, n. 11303).
Nell'ambito di tale giudizio è, inoltre, precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, nè egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti pagina 5 di 12 della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/11/2021,
n. 33458).
Pertanto, neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate nel giudizio di rinvio (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 21/02/2024, n.
4683; Sez. I, Ord., 16/02/2024, n. 4243).
Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, e ogni riferimento da loro fatto a domande ed eccezioni pregresse, e in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte spiegate nel giudizio, salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno (cfr. Cass. civ., Sez.
V, 01/10/2003, n. 14616; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 18/04/2007, n. 9224; Sez. V, 23/05/2005, n. 10844).
In definitiva, in questa sede, i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso (cfr. Cass. civ., Sez. V, 07/10/2016, n. 20166; Sez. VI - 2, Ord., 05/03/2015, n. 4536; Sez. lavoro, 16/05/2011, n. 10732; Sez. II, 27/10/2010, n. 21961), nel senso che la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 03/05/2024, n. 12065).
Il giudizio di rinvio integra, dunque, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/06/2023, n. 17722; Sez. lavoro, Ord., 27/05/2022, n. 17284; Sez. V, Ord.,
02/12/2021, n. 38047; Sez. II, Ord., 31/05/2021, n. 15143).
In particolare il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello per i motivi di cui ai n. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (cosiddetto "iudicium rescissorium") funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (nè di primo, nè di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poichè, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere "sostitutivo" rispetto pagina 6 di 12 alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/12/2019, n. 32127; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord.,
07/02/2025, n. 3165; Sez. II, 12/12/2024, n. 32079; Sez. I, 17/11/2000, n. 14892).
****
Ciò premesso, va innanzitutto precisato, allora, che non è esaminabile la questione, proposta per la prima volta in questo giudizio di rinvio dall , circa la non suscettibilità dell'acquisto Controparte_1 per usucapione - in quanto facente parte del proprio patrimonio indisponibile, avendo pacificamente destinazione sanitaria - dell'area in relazione alla quale la controparte ha, invece, dedotto di vantare la servitù di passaggio per averla acquistata, per l'appunto, a titolo originario, in virtù del possesso ultraventennale, continuativo e pacifico.
Come detto, infatti, neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate (come nel caso di specie) dalla Corte Suprema possono essere dedotte o, comunque, esaminate, nel giudizio di rinvio.
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Fatta questa precisazione, questa Corte è chiamata, allora, in veste di giudice del rinvio, a valutare, innanzitutto, in base al principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 33103/2021 se, effettivamente, dal comportamento processuale complessivo di , potesse desumersi una rinuncia alla prova Persona_1 testimoniale richiesta, compiendo un “nuovo esame sulla scorta del citato principio” (cfr. pag. 11 di tale sentenza).
E, ciò premesso, questa Corte ritiene che la mera mancata riproposizione specifica di tale prova in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado non potesse, effettivamente, condurre a ritenere abbandonata tale richiesta di prova dal , se è vero che essa era del tutto in linea con le conclusioni di merito rassegnate e Per_1 con la propria linea difensiva, avendola peraltro reiterata in sede di comparsa conclusionale ed anche in appello.
Occorre, allora, passare a valutare non solo l'ammissibilità ma anche la rilevanza di tale prova, posto che questo profilo non ha rappresentato una premessa logico-giuridica della decisione della Suprema Corte, ossia un presupposto necessario della sentenza n. 33103/2021.
La Corte di Cassazione non si è pronunciata, infatti, in ordine alla rilevanza della prova testimoniale articolata da
, bensì solo sul profilo (necessariamente preliminare rispetto alla rilevanza) concernente, si Persona_1 ribadisce, la decisione di questa Corte di ritenere abbandonata la relativa richiesta soltanto perché non riproposta specificamente in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado (sebbene non fosse stata ammessa dal
Tribunale di LI perché ritenuta superflua).
Né può ritenersi che, in virtù di quanto affermato da questa Corte di merito nell'ambito della motivazione della sentenza n. 509/2016 (poi cassata, con rinvio, dalla Cassazione), la questione della rilevanza di tale prova testimoniale ai fini della dedotta usucapione della servitù di passaggio sia ormai coperta da giudicato interno.
pagina 7 di 12 Ed infatti l'affermazione, contenuta nella detta sentenza - peraltro in via meramente incidentale - secondo cui la prova testimoniale sarebbe stata indispensabile ove non fosse stata preclusa, però, dalla reputata rinuncia in primo grado (e dalla conseguente inammissibilità della relativa riproposizione in appello), non ha rappresentato una decisione dotata di propria individualità ed autonomia, ossia una decisione del tutto indipendente, essendo risultata priva, in concreto, di qualsiasi incidenza sul dispositivo finale (dal momento che non è stata ammessa la detta prova).
E, sul punto, va detto che, come chiarito più volte dalla Suprema Corte, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 08/04/2025, n. 9255; Sez. III, Ord.,
13/12/2024, n. 32451; Sez. V, 31/05/2024, n. 15347; Sez. II, 13/12/2023, n. 34850).
****
Fatta questa ulteriore precisazione, ad avviso di questa Corte la prova testimoniale articolata da Persona_1
(e riproposta anche con l'atto di riassunzione a seguito dell'annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte)
– tendente a dimostrare (attraverso le circostanze articolate in tre capitoli) il passaggio carrabile e pedonale esercitato, sin dal 1982, dallo stesso convenuto in primo grado/appellante (e dai suoi familiari), in modo continuativo ed incontrastato, sulla rampa e sul viale di accesso all'Ospedale Pausilipon, in via Posillipo n.226, per consentire il raggiungimento e l'utilizzo del cancello posto a confine della sua proprietà con quella del detto
Ospedale- è irrilevante ai fini del decidere e, dunque, non può essere ammessa.
Come già aveva ritenuto, infatti, il giudice di primo grado in modo condivisibile (e secondo quanto dedotto anche dalla convenuta in riassunzione), ai fini dell'apparenza di una servitù di passaggio non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, ma è essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello dominante.
In altri termini, per l'acquisto per usucapione (o destinazione del padre di famiglia) di un diritto di servitù di passaggio non basta l'esistenza di una strada o di un percorso idonei al transito, ma occorre dimostrare l'esistenza di opere accessorie realizzate al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente: occorre, quindi, un quid pluris che dimostri la specifica destinazione del percorso e delle opere connesse al transito all'esercizio della servitù (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 19/11/2024, n. 29734; Sez. VI -
2, Ord., 06/05/2021, n. 11834), ossia che riveli in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria (o per tolleranza del proprietario del fondo servente;
comunque senza animus utendi iure servitutis; cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
pagina 8 di 12 10/04/2024, n. 9626), bensì di preciso onere a carattere stabile (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/03/2024, n. 7597;
Sez. II, 29/12/2023, n. 36341; Sez. II, 25/10/2017, n. 25355).
E, nel caso di specie, anche ove fosse dimostrato, tramite la prova testimoniale richiesta, il passaggio ultraventennale, pacifico ed ininterrotto, del e dei suoi familiari sulla rampa e sul viale di accesso Per_1 all'Ospedale Pausilipon, ciò non sarebbe comunque sufficiente a dimostrare l'invocata usucapione della detta servitù, in mancanza di opere accessorie realizzate al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente.
Il viale e la rampa non erano stati posti in essere a tale specifico fine, essendo necessari, invece, evidentemente e pacificamente, data la conformazione dello stato dei luoghi, proprio per accedere alla struttura ospedaliera.
Nè può attribuirsi tale caratteristica (ossia di opera realizzata al preciso scopo di dare accesso alla proprietà di attraverso il viale e la rampa dell'Ospedale Santobono Pausilipon) al cancello apposto nel muro Persona_1 divisorio tre le rispettive proprietà delle parti in causa.
In base alle testimonianze rese in altro giudizio e richiamate dallo stesso nell'ambito dell'atto di Persona_1 appello (ridepositato in questa sede dall'attrice in riassunzione) avverso la sentenza n. 7099/2008 del Tribunale di
LI, si desumeva, invero, che, prima del cancello, fosse comunque consentito il passaggio tra le rispettive proprietà delle parti in causa attraverso un varco che delimitava i rispettivi confini.
Ciò si desumeva, in particolare, sia dalla testimonianza di (avendo il teste riferito che prima Testimone_1 del cancello il passaggio avveniva con una scala in legno che serviva a superare un dislivello di circa mt. 2), che – più specificamente- dalla testimonianza resa da (anch'essa riportata nel detto atto di appello), Testimone_2 avendo quest'ultimo riferito che il aveva, con la realizzazione del cancello, modificato lo stato dei luoghi in Per_1 prossimità del confine tra la sua proprietà e quella dell'azienda ospedaliera, nel senso che, mentre prima era possibile passare da una proprietà all'altra, dopo l'intervento del ciò non era più consentito a causa della Per_1 presenza del cancello in ferro
Dunque mancherebbe comunque la prova che tale cancello fosse stato realizzato proprio allo specifico scopo di consentire il passaggio per il quale (e poi i suoi eredi) hanno invocato l'acquisto, per usucapione, Persona_1 della relativa servitù, e non anche ad altri fini (ossia, ad esempio, semplicemente per delimitare la proprietà del al fine di impedire l'ingresso di estranei dalla proprietà confinante). Per_1
Sul punto non appare superfluo precisare che anche la Suprema Corte, in un caso sottoposto al suo vaglio di legittimità, aveva confermato la decisione della Corte di merito secondo cui la presenza di un cancello nella recinzione fra due particelle, che consentiva il passaggio dall'una all'altra, non potesse ritenersi integrare il requisito dell'apparenza della servitù di passaggio ai fini dell'usucapione, non consentendo, di per sè, la presenza del cancello, di rendere oggettivamente evidente l'asservimento del fondo oggetto della invocata usucapione (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 19/07/2021, n. 20553).
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Non essendo, allora, dimostrati, da parte di (e, dopo il decesso di quest'ultimo, dai suoi eredi), i Persona_1 presupposti (primo tra tutti quello, si ribadisce, rappresentato dall'esistenza di opere visibili destinate specificamente all'esercizio del passaggio sul fondo altrui) dell'invocata usucapione della servitù di passaggio sul viale e sulla rampa pacificamente di proprietà della e dovendo questa Controparte_1
Corte, in sede di rinvio, si ribadisce, statuire direttamente sulle domande proposte dalle parti (fatta eccezione per quelle su cui si è formato il giudicato interno;
nello specifico si tratta di quelle risarcitorie formulate dalla detta
Azienda ospedaliera, attrice in entrambi i suddetti giudizi definiti con le sentenze nn. 7099/2008 e 11740/2011 emesse dal Tribunale di LI, che le ha rigettate), vanno accolte le domande (riconducibili alla negatoria servitutis disciplinata dall'art. 949 c.c.) formulate in primo grado (nei due giudizi riuniti), dall Controparte_1
, e va rigettata la domanda riconvenzionale formulata da (e poi coltivata dai
[...] Persona_1 suoi eredi con l'atto di riassunzione) nel giudizio n. 12551/2005 RG definito dal Tribunale di LI con la sentenza n. 7099/2008.
****
La regolamentazione delle spese di lite, da compiersi per tutti i gradi di giudizio, in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c. (e anche di quello del giudizio di legittimità, per la cui liquidazione la Suprema
Corte ha rinviato a questo giudice del rinvio, ex art. 385, co.3, c.p.c.) va compiuta in base dell'esito finale della lite, con apprezzamento unitario (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21/06/2024, n. 17174; Sez. III, 18/06/2003, n. 9690; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI – Lav., Ord., 12/10/2022, n. 29857; Sez. VI - 3, Ord., 13/12/2017, n. 29888).
E, applicato il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., in base all'esito globale del processo piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 29/12/2023, n. 36353; Sez. Unite, Ord.,
08/11/2022, n. 32906; Sez. I, 09/10/2015, n. 20289), (quale erede di e quale Parte_1 Persona_1 procuratrice di: , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , quali eredi del di;
, quale erede di Parte_7 Parte_8 Persona_1 Parte_9
; ) va condannata al pagamento delle spese processuali dei primi tre gradi di Persona_1 Parte_10 giudizio e del presente giudizio di rinvio in favore dell Controparte_1
.
[...]
I compensi spettanti all' vanno liquidati, come Controparte_1 in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi
(ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II,
Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M.
n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile per tutti i gradi del giudizio, vigente al momento della presente pagina 10 di 12 pronuncia resa in sede di rinvio;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/04/2024, n. 10056), tenendo conto della tabella n.
2 per il giudizio di primo grado, della tabella n. 12 per il giudizio di appello e per quello di rinvio innanzi a questa
Corte d'appello, nonché della tabella n. 13 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 in considerazione del valore (indeterminabile, ex art. 5, co.6, DM
n. 55/2014) della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di LI - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
401/2022 R.G.A.C., quale giudice di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito della sentenza n.33103/21 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, depositata il 10.11.2021, così provvede:
1. In accoglimento parziale delle domande formulate dall' Controparte_1
in primo grado (nei due giudizi nn. 12551/2005 e 14369/2005 RG/Trib. LI):
[...]
a) Dichiara l'inesistenza del diritto di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
quali eredi di , di passare attraverso la rampa ed il viale dell'Ospedale Santobono
[...] Persona_1
Pausilipon, in LI, Via Posillipo n.226 (in catasto alla partita 44621, fg. 30) per accedere alla propria abitazione con accesso, tra l'altro, dalla via Posillipo n.230, e all'utilizzo di tali spazi per la sosta di autoveicoli;
Pa b) inibisce a , , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , , quali eredi di Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, di passare attraverso la rampa e il viale dell'Ospedale Santobono Pausilipon per accedere alla Persona_1 propria abitazione e di utilizzare tali spazi per la sosta di autoveicoli;
c) dichiara tenuti e condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
quali eredi di , alla chiusura del varco praticato nel muro divisorio tra la loro proprietà e
[...] Persona_1 quella dell' , nonché alla eliminazione del cancello Controparte_1 ivi apposto;
d) dichiara tenuti e condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
quali eredi di , all'immediato rilascio, in favore dell
[...] Persona_1 Controparte_1
, della zonetta di terreno posta alle spalle del muro ubicato in prossimità del
[...] confine tra l'immobile di proprietà di quest'ultima e quello di proprietà dei primi, sito in LI, in via Posillipo n.230
e, per l'effetto, a non utilizzarla per il parcheggio di veicoli;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da in primo grado (nel giudizio n. 12551/2005 Persona_1
RG/Trib LI) e proseguita dai suoi eredi ( , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 11 di 12 , , , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
), volta ad ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto, in loro favore, per usucapione, del Parte_10 diritto di servitù di passaggio attraverso la rampa ed il viale dell'Ospedale Santobono Pausilipon, in LI, Via
Posillipo n.226 (in catasto alla partita 44621, fg. 30) per accedere alla propria abitazione con accesso, tra l'altro, dalla via Posillipo n.230.
3. Dichiara tenuta e condanna (quale erede di e quale procuratrice di: Parte_1 Persona_1 Parte_2
, , , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, quali eredi del di;
, quale erede di;
[...] Persona_1 Parte_9 Persona_1 Pt_10
al pagamento, in favore dell' , in
[...] Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., delle spese del primo grado, liquidate complessivamente in euro 4.608,00
(di cui euro 800,00 per esborsi ed euro 3.808,00), di quelle del grado di appello, liquidate complessivamente in euro 4.995,5 (per compensi), delle spese del giudizio di legittimità, liquidate complessivamente in euro 2.756,5
(per compensi), nonché delle spese del giudizio di rinvio, liquidate complessivamente in euro 4.995,5 (per compensi), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
LI, 15.4.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 401/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, e vertente tra
(c.f. ), quale erede di (c.f. , Parte_1 C.F._1 Persona_1 C.F._2 nonché quale procuratrice di (c.f. ), Parte_2 C.F._3 [...]
(c.f. ), (c.f. ), Parte_3 C.F._4 Parte_4 C.F._5
), (c.f. ), Parte_5 CodiceFiscale_6 Parte_6 C.F._7 Parte_7
(c.f. ), (c.f. ), quali eredi di
[...] C.F._8 Parte_8 C.F._9
(c.f. , (c.f. ), quale Persona_1 C.F._2 Parte_9 C.F._10 erede di (c.f. , (c.f. ), Persona_1 C.F._2 Parte_10 C.F._11 rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo e Roberto Centola.
-ATTRICE in riassunzione-
e
(p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Testa.
-CONVENUTA in riassunzione-
OGGETTO: “Servitù di passaggio;
usucapione”.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 3.12.2024 dalla difesa di (nelle dette qualità) e il 9.12.2024 Parte_1 dalla difesa dell' . Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) in data 27.1.2022, (quale erede di Parte_1 Per_1
e quale procuratrice di: , , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , quali eredi del di;
, quale Parte_6 Parte_7 Parte_8 Persona_1 Parte_9 erede di;
), ha convenuto, dinanzi a questa Corte, la Persona_1 Parte_10 [...]
, riassumendo il giudizio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a Controparte_2 seguito di annullamento, con rinvio, da parte della Corte Suprema di Cassazione (con sentenza n.33103/21 del
10.11.2021), della sentenza n.509/2016 emessa da questa Corte d'Appello, pubblicata il 5.2.2016.
In particolare la Suprema Corte, a seguito di ricorso proposto da avverso la detta sentenza Persona_1
509/2016 emessa da questa Corte d'Appello, ha rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso, ha accolto il terzo ed ha dichiarato assorbiti i restanti motivi (il quarto e il quinto), cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa a questa Corte d'Appello di LI, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
****
Con la sentenza n. 509/2016 questa Corte, nei giudizi riuniti nn. 3459/2009 e 3814/2012 RG, aveva rigettato gli appelli proposti da avverso le sentenze nn. 7099/2008 e 11740/2011 emesse dal Tribunale di Persona_1
LI (condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado in favore della parte appellata, ossia della ). Controparte_2
Nello specifico:
1) con la sentenza n. 7099/2008 il Tribunale di LI, in accoglimento delle domande formulate dalla parte attrice (la nei confronti del convenuto, ): a) Aveva dichiarato Controparte_2 Persona_1
l'inesistenza del diritto del convenuto al passaggio attraverso la rampa ed il viale dell'Ospedale CP_2
, in LI, Via Posillipo n.226 (in catasto alla partita 44621, fg. 30) per accedere alla propria abitazione
[...] con accesso, tra l'altro, da via Posillipo n.230, e all'utilizzo di tali spazi per la sosta di autoveicoli;
b) aveva inibito al convenuto il passaggio attraverso la rampa e il viale dell'Ospedale per accedere alla Controparte_2 propria abitazione e di utilizzare tali spazi per la sosta di autoveicoli, condannandolo alla chiusura del varco praticato nel muro divisorio tra la sua proprietà e quella dell'attrice, nonché alla eliminazione del cancello ivi apposto;
c) aveva rigettato la domanda risarcitoria di parte attrice;
d) aveva rigettato la domanda riconvenzionale del convenuto (volta ad ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto, in favore del fondo di sua proprietà, per usucapione, della servitù di passaggio sulla rampa e sul viale di accesso al fondo di parte attrice;
e) aveva pagina 2 di 12 condannato il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice;
2) con la sentenza n. 11740/2011, il Tribunale di LI, in accoglimento delle domande formulate dalla parte attrice (la nei confronti del convenuto, , rimasto contumace): a) Controparte_2 Persona_1 aveva condannato il convenuto all'immediato rilascio, in favore dell'attrice, della zonetta di terreno posta alle spalle del muro ubicato in prossimità del confine tra l'immobile di proprietà dell'attrice e quello di proprietà del convenuto sito in LI, in via Posillipo n.230, nonché all'immediata rimozione del cancello metallico installato lungo il muro in prossimità del confine tra le dette proprietà; b) aveva rigettato la domanda risarcitoria formulata dall'attrice; c) aveva condannato il convenuto al pagamento delle spese di lite.
****
(quale erede di e quale procuratrice di: , Parte_1 Persona_1 Parte_2 [...]
, , , , , quali Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 eredi del di;
, quale erede di;
), Persona_1 Parte_9 Persona_1 Parte_10 riassumendo il giudizio dinanzi a questa Corte, a seguito dell'annullamento, con rinvio, da parte della Corte
Suprema di Cassazione, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- accogliere il presente appello ed in riforma delle impugnate sentenze del Tribunale di LI n.7099/2008 e n.12551/05; - rigettare in ogni caso le domande formulate dall
[...]
; - accertare e dichiarare in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale a favore del cespite di proprietà Controparte_1
sito in LI con accesso alla Via Posillipo n.230 l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio sulla rampa e sul viale di Per_1 accesso dell'Ospedale Pausilipon, sito in LI alla Via Posillipo n.226, di proprietà dell , Controparte_1 riportato al alla partita 44621 fol.30; - accertare e dichiarare a favore del cespite di proprietà Controparte_3 Per_1
l'acquisto per usucapione del diritto di passaggio attraverso il cancello sito sul confine delle due proprietà; - condannare sempre e comunque essa appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio nonché di quelle del giudizio di legittimità, con attribuzione;
IN VIA ISTRUTTORIA - disporre l'ammissione della prova come articolata e con i testi indicati come riportata nella memoria ex art.184 cpc depositata il 15/01/07 reiterata nell'atto di appello e qui ripetuta: “vero è che dal 1982, data in cui l'Avv.
ha acquistato la proprietà del cespite sito in LI, alla Via Posillipo n.230, lo stesso ha sempre esercitato il passaggio Persona_1 carrabile e pedonale sulla rampa e sul viale di accesso all'Ospedale Pausilipon, sito in LI, alla Via Posillipo n.226, in modo continuativo ed incontrastato”; “vero è che detto passaggio, effettuato senza soluzione di continuità, è sempre avvenuto pacificamente e nella convinzione di poterlo legittimamente esercitare, essendo l'unico transito carrabile possibile per giungere alla proprietà dell'Avv.
”; “vero è che il passaggio in questione avveniva per consentire il raggiungimento e l'utilizzo del cancello posto a confine Persona_1 della proprietà dell'Avv. con quella dell'Ospedale Pausilipon e che detto passaggio è sempre stato utilizzato sin dal 1982 Persona_1 dall'Avv. e dai sui familiari per accedere alla sua proprietà”. Persona_1
Iscritta la causa al n. 401/2022 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
24.6.2022, l , rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'adita Corte d'Appello di LI, così provvedere: IN VIA PRELIMINARE 1) Accertarsi e dichiararsi l'improponibilità
e/o l'inammissibilità delle domande proposte dal per tutti i motivi indicati nel presente atto e per l'effetto rigettarsi gli appelli Per_1 proposti. IN VIA PRINCIPALE: 2) rigettare tutte le domande proposte nei confronti dell' , in quanto Controparte_2 infondate in fatto e diritto e non provate, per tutto quanto dedotto ed eccepito dall' , e per l'effetto rigettarsi Controparte_2
pagina 3 di 12 l'appello proposto;
IN OGNI CASO: 3) condannare gli appellanti al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, oltre che quelli della fase del giudizio di Cassazione, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge.”.
Con ordinanza depositata il 13.9.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.12.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 13.11.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del
10.12.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e
127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 3.12.2024 dalla difesa di , nelle dette qualità, e Parte_1 il 9.12.2024 dalla difesa dell ), la causa è stata Controparte_1 trattenuta in decisione con ordinanza depositata in data 11.12.2024 (ritualmente comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso va precisato, nel delineare il thema decidendum e, quindi, l'ambito della valutazione che questa
Corte è chiamata ad esprimere in sede di rinvio, quanto segue.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 33103/2021 ha annullato, con rinvio, la sentenza n.509/2016 emessa da questa Corte d'Appello, pubblicata il 5.2.2016, rigettando, come detto, il primo e il secondo motivo di ricorso, accogliendo il terzo e dichiarando assorbiti i restanti motivi (il quarto e il quinto), cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa a questa Corte d'Appello di LI, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Quanto al motivo accolto (il terzo) – riguardante la violazione degli artt. 112, 183, 184 (ratione temporis applicabili) e 189 c.p.c. in rapporto all'art. 24 Cost. e all'art. 360, n.3 e 5, c.p.c. (cfr. il ricorso per Cassazione ridepositato in questa sede dall'attrice in riassunzione) per la mancata ammissione, da parte di questa Corte
d'appello, della prova testimoniale richiesta in primo grado dal (per dimostrare i presupposti dell'invocato Per_1 acquisto, per usucapione, della servitù di passaggio oggetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado) e reiterata in sede di gravame- la Corte di Cassazione ha rilevato la fondatezza di tale motivo.
In particolare, in riferimento alla doglianza del ricorrente, secondo cui questa Corte avrebbe ritenuto erroneamente che tale riproposizione in appello fosse inammissibile per l'intervenuto abbandono della richiesta di prova testimoniale articolata in primo grado (essendo stata rigettata dal Tribunale di LI in quanto ritenuta superflue, per l'assenza del requisito dell'apparenza ai fini dell'invocata usucapione della servitù di passaggio) e non avendo la difesa del convenuto insistito espressamente, al riguardo, in sede di precisazione delle conclusioni
(ma solo in sede di comparsa conclusionale e, dunque, tardivamente), la Corte di Cassazione ha ritenuto, invece,
pagina 4 di 12 che questa Corte d'appello avrebbe dovuto svolgere necessariamente un approfondimento sul contegno processuale complessivo di parte convenuta, al fine di valutare se avesse effettivamente rinunciato alla prova testimoniale richiesta, ed enucleando, sul punto, il seguente principio di diritto: “la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione;
resta salva però la possibilità per il giudice del merito di ritenere superata tale presunzione qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi”.
E, pertanto, ha cassato la sentenza impugnata “per nuovo esame sulla scorta del citato principio, restando così logicamente assorbito l'esame delle restanti doglianze”.
****
Vanno richiamati dunque, in relazione a quanto detto sino ad ora, alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio di rinvio.
Il giudice di rinvio, nel caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può modificare l'accertamento in fatto né la valutazione dei dati acquisiti al processo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 04/02/2025, n. 2627; Sez. lavoro,
Ord., 20/06/2024, n. 17008; Sez. I, Ord., 21/12/2024, n. 33840; Sez. V, Ord., 12/12/2023, n. 34789), dovendo uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
26/02/2024, n. 5090; Sez. VI - 1, Ord., 08/03/2022, n. 7565; Sez. I, 03/03/2022, n. 7091), senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità
(cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/01/2019, n. 45; Sez. III, Ord., 22/08/2018, n. 20887; Sez. V, 16/10/2015, n. 20981;
Sez. Unite, 22/05/2014, n. 11303).
Nell'ambito di tale giudizio è, inoltre, precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, nè egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti pagina 5 di 12 della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/11/2021,
n. 33458).
Pertanto, neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate nel giudizio di rinvio (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 21/02/2024, n.
4683; Sez. I, Ord., 16/02/2024, n. 4243).
Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, e ogni riferimento da loro fatto a domande ed eccezioni pregresse, e in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte spiegate nel giudizio, salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno (cfr. Cass. civ., Sez.
V, 01/10/2003, n. 14616; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 18/04/2007, n. 9224; Sez. V, 23/05/2005, n. 10844).
In definitiva, in questa sede, i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso (cfr. Cass. civ., Sez. V, 07/10/2016, n. 20166; Sez. VI - 2, Ord., 05/03/2015, n. 4536; Sez. lavoro, 16/05/2011, n. 10732; Sez. II, 27/10/2010, n. 21961), nel senso che la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 03/05/2024, n. 12065).
Il giudizio di rinvio integra, dunque, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/06/2023, n. 17722; Sez. lavoro, Ord., 27/05/2022, n. 17284; Sez. V, Ord.,
02/12/2021, n. 38047; Sez. II, Ord., 31/05/2021, n. 15143).
In particolare il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello per i motivi di cui ai n. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (cosiddetto "iudicium rescissorium") funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (nè di primo, nè di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poichè, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere "sostitutivo" rispetto pagina 6 di 12 alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/12/2019, n. 32127; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord.,
07/02/2025, n. 3165; Sez. II, 12/12/2024, n. 32079; Sez. I, 17/11/2000, n. 14892).
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Ciò premesso, va innanzitutto precisato, allora, che non è esaminabile la questione, proposta per la prima volta in questo giudizio di rinvio dall , circa la non suscettibilità dell'acquisto Controparte_1 per usucapione - in quanto facente parte del proprio patrimonio indisponibile, avendo pacificamente destinazione sanitaria - dell'area in relazione alla quale la controparte ha, invece, dedotto di vantare la servitù di passaggio per averla acquistata, per l'appunto, a titolo originario, in virtù del possesso ultraventennale, continuativo e pacifico.
Come detto, infatti, neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate (come nel caso di specie) dalla Corte Suprema possono essere dedotte o, comunque, esaminate, nel giudizio di rinvio.
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Fatta questa precisazione, questa Corte è chiamata, allora, in veste di giudice del rinvio, a valutare, innanzitutto, in base al principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 33103/2021 se, effettivamente, dal comportamento processuale complessivo di , potesse desumersi una rinuncia alla prova Persona_1 testimoniale richiesta, compiendo un “nuovo esame sulla scorta del citato principio” (cfr. pag. 11 di tale sentenza).
E, ciò premesso, questa Corte ritiene che la mera mancata riproposizione specifica di tale prova in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado non potesse, effettivamente, condurre a ritenere abbandonata tale richiesta di prova dal , se è vero che essa era del tutto in linea con le conclusioni di merito rassegnate e Per_1 con la propria linea difensiva, avendola peraltro reiterata in sede di comparsa conclusionale ed anche in appello.
Occorre, allora, passare a valutare non solo l'ammissibilità ma anche la rilevanza di tale prova, posto che questo profilo non ha rappresentato una premessa logico-giuridica della decisione della Suprema Corte, ossia un presupposto necessario della sentenza n. 33103/2021.
La Corte di Cassazione non si è pronunciata, infatti, in ordine alla rilevanza della prova testimoniale articolata da
, bensì solo sul profilo (necessariamente preliminare rispetto alla rilevanza) concernente, si Persona_1 ribadisce, la decisione di questa Corte di ritenere abbandonata la relativa richiesta soltanto perché non riproposta specificamente in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado (sebbene non fosse stata ammessa dal
Tribunale di LI perché ritenuta superflua).
Né può ritenersi che, in virtù di quanto affermato da questa Corte di merito nell'ambito della motivazione della sentenza n. 509/2016 (poi cassata, con rinvio, dalla Cassazione), la questione della rilevanza di tale prova testimoniale ai fini della dedotta usucapione della servitù di passaggio sia ormai coperta da giudicato interno.
pagina 7 di 12 Ed infatti l'affermazione, contenuta nella detta sentenza - peraltro in via meramente incidentale - secondo cui la prova testimoniale sarebbe stata indispensabile ove non fosse stata preclusa, però, dalla reputata rinuncia in primo grado (e dalla conseguente inammissibilità della relativa riproposizione in appello), non ha rappresentato una decisione dotata di propria individualità ed autonomia, ossia una decisione del tutto indipendente, essendo risultata priva, in concreto, di qualsiasi incidenza sul dispositivo finale (dal momento che non è stata ammessa la detta prova).
E, sul punto, va detto che, come chiarito più volte dalla Suprema Corte, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 08/04/2025, n. 9255; Sez. III, Ord.,
13/12/2024, n. 32451; Sez. V, 31/05/2024, n. 15347; Sez. II, 13/12/2023, n. 34850).
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Fatta questa ulteriore precisazione, ad avviso di questa Corte la prova testimoniale articolata da Persona_1
(e riproposta anche con l'atto di riassunzione a seguito dell'annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte)
– tendente a dimostrare (attraverso le circostanze articolate in tre capitoli) il passaggio carrabile e pedonale esercitato, sin dal 1982, dallo stesso convenuto in primo grado/appellante (e dai suoi familiari), in modo continuativo ed incontrastato, sulla rampa e sul viale di accesso all'Ospedale Pausilipon, in via Posillipo n.226, per consentire il raggiungimento e l'utilizzo del cancello posto a confine della sua proprietà con quella del detto
Ospedale- è irrilevante ai fini del decidere e, dunque, non può essere ammessa.
Come già aveva ritenuto, infatti, il giudice di primo grado in modo condivisibile (e secondo quanto dedotto anche dalla convenuta in riassunzione), ai fini dell'apparenza di una servitù di passaggio non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, ma è essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello dominante.
In altri termini, per l'acquisto per usucapione (o destinazione del padre di famiglia) di un diritto di servitù di passaggio non basta l'esistenza di una strada o di un percorso idonei al transito, ma occorre dimostrare l'esistenza di opere accessorie realizzate al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente: occorre, quindi, un quid pluris che dimostri la specifica destinazione del percorso e delle opere connesse al transito all'esercizio della servitù (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 19/11/2024, n. 29734; Sez. VI -
2, Ord., 06/05/2021, n. 11834), ossia che riveli in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria (o per tolleranza del proprietario del fondo servente;
comunque senza animus utendi iure servitutis; cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
pagina 8 di 12 10/04/2024, n. 9626), bensì di preciso onere a carattere stabile (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/03/2024, n. 7597;
Sez. II, 29/12/2023, n. 36341; Sez. II, 25/10/2017, n. 25355).
E, nel caso di specie, anche ove fosse dimostrato, tramite la prova testimoniale richiesta, il passaggio ultraventennale, pacifico ed ininterrotto, del e dei suoi familiari sulla rampa e sul viale di accesso Per_1 all'Ospedale Pausilipon, ciò non sarebbe comunque sufficiente a dimostrare l'invocata usucapione della detta servitù, in mancanza di opere accessorie realizzate al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente.
Il viale e la rampa non erano stati posti in essere a tale specifico fine, essendo necessari, invece, evidentemente e pacificamente, data la conformazione dello stato dei luoghi, proprio per accedere alla struttura ospedaliera.
Nè può attribuirsi tale caratteristica (ossia di opera realizzata al preciso scopo di dare accesso alla proprietà di attraverso il viale e la rampa dell'Ospedale Santobono Pausilipon) al cancello apposto nel muro Persona_1 divisorio tre le rispettive proprietà delle parti in causa.
In base alle testimonianze rese in altro giudizio e richiamate dallo stesso nell'ambito dell'atto di Persona_1 appello (ridepositato in questa sede dall'attrice in riassunzione) avverso la sentenza n. 7099/2008 del Tribunale di
LI, si desumeva, invero, che, prima del cancello, fosse comunque consentito il passaggio tra le rispettive proprietà delle parti in causa attraverso un varco che delimitava i rispettivi confini.
Ciò si desumeva, in particolare, sia dalla testimonianza di (avendo il teste riferito che prima Testimone_1 del cancello il passaggio avveniva con una scala in legno che serviva a superare un dislivello di circa mt. 2), che – più specificamente- dalla testimonianza resa da (anch'essa riportata nel detto atto di appello), Testimone_2 avendo quest'ultimo riferito che il aveva, con la realizzazione del cancello, modificato lo stato dei luoghi in Per_1 prossimità del confine tra la sua proprietà e quella dell'azienda ospedaliera, nel senso che, mentre prima era possibile passare da una proprietà all'altra, dopo l'intervento del ciò non era più consentito a causa della Per_1 presenza del cancello in ferro
Dunque mancherebbe comunque la prova che tale cancello fosse stato realizzato proprio allo specifico scopo di consentire il passaggio per il quale (e poi i suoi eredi) hanno invocato l'acquisto, per usucapione, Persona_1 della relativa servitù, e non anche ad altri fini (ossia, ad esempio, semplicemente per delimitare la proprietà del al fine di impedire l'ingresso di estranei dalla proprietà confinante). Per_1
Sul punto non appare superfluo precisare che anche la Suprema Corte, in un caso sottoposto al suo vaglio di legittimità, aveva confermato la decisione della Corte di merito secondo cui la presenza di un cancello nella recinzione fra due particelle, che consentiva il passaggio dall'una all'altra, non potesse ritenersi integrare il requisito dell'apparenza della servitù di passaggio ai fini dell'usucapione, non consentendo, di per sè, la presenza del cancello, di rendere oggettivamente evidente l'asservimento del fondo oggetto della invocata usucapione (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 19/07/2021, n. 20553).
pagina 9 di 12 ****
Non essendo, allora, dimostrati, da parte di (e, dopo il decesso di quest'ultimo, dai suoi eredi), i Persona_1 presupposti (primo tra tutti quello, si ribadisce, rappresentato dall'esistenza di opere visibili destinate specificamente all'esercizio del passaggio sul fondo altrui) dell'invocata usucapione della servitù di passaggio sul viale e sulla rampa pacificamente di proprietà della e dovendo questa Controparte_1
Corte, in sede di rinvio, si ribadisce, statuire direttamente sulle domande proposte dalle parti (fatta eccezione per quelle su cui si è formato il giudicato interno;
nello specifico si tratta di quelle risarcitorie formulate dalla detta
Azienda ospedaliera, attrice in entrambi i suddetti giudizi definiti con le sentenze nn. 7099/2008 e 11740/2011 emesse dal Tribunale di LI, che le ha rigettate), vanno accolte le domande (riconducibili alla negatoria servitutis disciplinata dall'art. 949 c.c.) formulate in primo grado (nei due giudizi riuniti), dall Controparte_1
, e va rigettata la domanda riconvenzionale formulata da (e poi coltivata dai
[...] Persona_1 suoi eredi con l'atto di riassunzione) nel giudizio n. 12551/2005 RG definito dal Tribunale di LI con la sentenza n. 7099/2008.
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La regolamentazione delle spese di lite, da compiersi per tutti i gradi di giudizio, in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c. (e anche di quello del giudizio di legittimità, per la cui liquidazione la Suprema
Corte ha rinviato a questo giudice del rinvio, ex art. 385, co.3, c.p.c.) va compiuta in base dell'esito finale della lite, con apprezzamento unitario (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21/06/2024, n. 17174; Sez. III, 18/06/2003, n. 9690; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI – Lav., Ord., 12/10/2022, n. 29857; Sez. VI - 3, Ord., 13/12/2017, n. 29888).
E, applicato il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., in base all'esito globale del processo piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 29/12/2023, n. 36353; Sez. Unite, Ord.,
08/11/2022, n. 32906; Sez. I, 09/10/2015, n. 20289), (quale erede di e quale Parte_1 Persona_1 procuratrice di: , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , quali eredi del di;
, quale erede di Parte_7 Parte_8 Persona_1 Parte_9
; ) va condannata al pagamento delle spese processuali dei primi tre gradi di Persona_1 Parte_10 giudizio e del presente giudizio di rinvio in favore dell Controparte_1
.
[...]
I compensi spettanti all' vanno liquidati, come Controparte_1 in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi
(ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II,
Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M.
n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile per tutti i gradi del giudizio, vigente al momento della presente pagina 10 di 12 pronuncia resa in sede di rinvio;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/04/2024, n. 10056), tenendo conto della tabella n.
2 per il giudizio di primo grado, della tabella n. 12 per il giudizio di appello e per quello di rinvio innanzi a questa
Corte d'appello, nonché della tabella n. 13 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 in considerazione del valore (indeterminabile, ex art. 5, co.6, DM
n. 55/2014) della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di LI - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
401/2022 R.G.A.C., quale giudice di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito della sentenza n.33103/21 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, depositata il 10.11.2021, così provvede:
1. In accoglimento parziale delle domande formulate dall' Controparte_1
in primo grado (nei due giudizi nn. 12551/2005 e 14369/2005 RG/Trib. LI):
[...]
a) Dichiara l'inesistenza del diritto di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
quali eredi di , di passare attraverso la rampa ed il viale dell'Ospedale Santobono
[...] Persona_1
Pausilipon, in LI, Via Posillipo n.226 (in catasto alla partita 44621, fg. 30) per accedere alla propria abitazione con accesso, tra l'altro, dalla via Posillipo n.230, e all'utilizzo di tali spazi per la sosta di autoveicoli;
Pa b) inibisce a , , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , , quali eredi di Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, di passare attraverso la rampa e il viale dell'Ospedale Santobono Pausilipon per accedere alla Persona_1 propria abitazione e di utilizzare tali spazi per la sosta di autoveicoli;
c) dichiara tenuti e condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
quali eredi di , alla chiusura del varco praticato nel muro divisorio tra la loro proprietà e
[...] Persona_1 quella dell' , nonché alla eliminazione del cancello Controparte_1 ivi apposto;
d) dichiara tenuti e condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
quali eredi di , all'immediato rilascio, in favore dell
[...] Persona_1 Controparte_1
, della zonetta di terreno posta alle spalle del muro ubicato in prossimità del
[...] confine tra l'immobile di proprietà di quest'ultima e quello di proprietà dei primi, sito in LI, in via Posillipo n.230
e, per l'effetto, a non utilizzarla per il parcheggio di veicoli;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da in primo grado (nel giudizio n. 12551/2005 Persona_1
RG/Trib LI) e proseguita dai suoi eredi ( , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 11 di 12 , , , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
), volta ad ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto, in loro favore, per usucapione, del Parte_10 diritto di servitù di passaggio attraverso la rampa ed il viale dell'Ospedale Santobono Pausilipon, in LI, Via
Posillipo n.226 (in catasto alla partita 44621, fg. 30) per accedere alla propria abitazione con accesso, tra l'altro, dalla via Posillipo n.230.
3. Dichiara tenuta e condanna (quale erede di e quale procuratrice di: Parte_1 Persona_1 Parte_2
, , , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, quali eredi del di;
, quale erede di;
[...] Persona_1 Parte_9 Persona_1 Pt_10
al pagamento, in favore dell' , in
[...] Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., delle spese del primo grado, liquidate complessivamente in euro 4.608,00
(di cui euro 800,00 per esborsi ed euro 3.808,00), di quelle del grado di appello, liquidate complessivamente in euro 4.995,5 (per compensi), delle spese del giudizio di legittimità, liquidate complessivamente in euro 2.756,5
(per compensi), nonché delle spese del giudizio di rinvio, liquidate complessivamente in euro 4.995,5 (per compensi), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
LI, 15.4.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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