Art. 1.
L'esenzione dall'imposta generale sull'entrata prevista dall' articolo 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 941 , per gli introiti derivanti dalla vendita del frumento, del granoturco, della segala e delle relative farine, e' estesa agli atti economici concernenti il commercio dell'orzo, dell'avena, degli altri cereali minori e relative farine, e dello zucchero destinati ad uso zootecnico, nonche' dei mangimi integrati contenenti detti prodotti.
Analogo trattamento si applica per l'importazione dall'estero dei prodotti di cui al comma precedente.
L'esenzione dall'imposta generale sull'entrata prevista dall' articolo 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 941 , per gli introiti derivanti dalla vendita del frumento, del granoturco, della segala e delle relative farine, e' estesa agli atti economici concernenti il commercio dell'orzo, dell'avena, degli altri cereali minori e relative farine, e dello zucchero destinati ad uso zootecnico, nonche' dei mangimi integrati contenenti detti prodotti.
Analogo trattamento si applica per l'importazione dall'estero dei prodotti di cui al comma precedente.