Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: BE UN de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6439 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 17.3.2025 tra (cod. fisc.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 Pt_1
, (cod. fisc: ),
[...] Parte_1 CodiceFiscale_1 [...] cod. fisc.: ), (cod. Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3 fisc.: , elettivamente domiciliata in Roma, Via Chiusi CodiceFiscale_3
n. 31, presso lo studio dell'avv. Giulia Sferra, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Scorza per procura in calce all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e
Controparte_1
-appellata contumace- e (cod. fisc. Controparte_2
), e per essa la mandataria P.IVA_2 Controparte_3
(cod. fisc. ), in persona del procuratore speciale, dott.
[...] P.IVA_3
, domiciliata presso l'avv. Alberigo Panini (p.e.c.: CP_4 [...]
), che la rappresenta e difende per procura Email_1 alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: contratti bancari.
: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in riforma della Parte_3
Sentenza di primo grado, emessa dall'On.le Tribunale di Frosinone n. 658/2023 pubbl. il 15/06/2023 RG n. 2157/2018 Repert. n. 1578/2023 del 15/06/2023 contrariis rejectis:
- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone n. 658/2023 pubbl. il 15/06/2023 RG n. 2157/2018 Repert. n. 1578/2023 del 15/06/2023, per erronea interpretazione degli elementi di diritto e di fatto e per carenza e contraddittorietà di motivazione per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto, ritenuti sussistenti i presupposti di ammissibilità e di procedibilità di cui agli artt. 342 e 348 bis C.p.c., CP_7
i capi sub 1, 2 e 3 della Sentenza di primo grado, emessa dall'On.le
[...]
Tribunale di Frosinone n. 658/2023 pubbl. il 15/06/2023 RG n. 2157/2018 Repert. n. 1578/2023 del 15/06/2023 ed in accoglimento dei sovraesposti motivi: A) nel merito in accoglimento dei motivi di appello, pre- via ogni più opportuna declaratoria, REVOCARE E/O DICHIARARE NULLO E/O COMUNQUE INEFFICACE il Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 445/2018 del 14/05/2018 - R.G. n. 209/2018, in quanto illegittimo e co- munque infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguente riforma ex art. 336 cpc dei Capi della sentenza in punto di condanna alle spese di lite e di CTU;
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_2
Appello adita, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, deci- dere come segue: (…) nel merito
- rigettare il gravame avversario, siccome inammissibile ed infondato, per le ragioni cui in parte motiva e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
E ciò con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese del presente giu- dizio”.
FATTO E DIRITTO
2 1. Con decreto ingiuntivo n. 445/2018 del 14.5.2018 il Tribunale di Frosi- none ha ingiunto alla e ai fi- Parte_1 deiussori di questa, , e , di CP_6 Parte_1 Parte_3 pagare, in solido tra loro, e senza dilazione per quanto riguarda la società debitrice principale e (con autorizzazione della provvisoria CP_6 esecuzione del decreto in mancanza di pagamento immediato), la somma di
€ 216.670,55, nei limiti di € 216.000,00 quanto ai garanti, oltre interessi al 2% a decorrere dalla data della costituzione in mora (8.9.2017) e fino alla data dell'effettivo pagamento, quale saldo debitore del conto corrente n. 35/230787 acceso dalla Parte_1 presso l'Agenzia di Frosinone della Controparte_1
Gli ingiunti hanno proposto opposizione ex art. 645 c.pc. e hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, contestando la debenza della somma per carenza di prova e in quanto il saldo del conto corrente (così come quello del conto anticipi n. 90000038-5 intrattenuto presso il medesimo istituto di credito) era inficiato dall'applicazione di competenze bancarie non valida- mente pattuite e comunque non dovute, a titolo di interessi ultralegali, c.m.s., anatocismo, spese, maggiori oneri legati all'applicazione dei giorni valuta, interessi complessivamente superiori ai tassi soglia antiusura in alcuni trime- stri, il tutto come evidenziato nella perizia di parte allegata alla citazione, operante una ricostruzione del saldo (fino al 31.5.2015) con applicazione dei soli tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B., esclusione delle c.m.s. e CP_8 degli interessi usurari.
Inoltre, con l'opposizione suddetta è stata contestata la validità delle fideius- sioni rilasciate per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a), della legge n. 287/1990, in quanto contenenti clausole prestabilite sulla base del modello A.B.I. costituenti applicazione di intese illecite per violazione della suddetta disciplina anticoncorrenziale, e veniva eccepita altresì la liberazione dei fi- deiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la chie- Controparte_1 dendo il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, la condanna degli opponenti al pagamento della somma comunque dovuta in ragione dei rap- porti intercorsi.
3 Con ordinanza del 4.12.2018 è stata respinta l'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata dalla debitrice principale e da . CP_6
La causa di primo grado è stata istruita mediante c.t.u. contabile per la veri- fica del saldo del conto corrente oggetto di causa. Il primo elaborato peritale, depositato il 19.3.2020, è stato successivamente integrato con perizia del 9.12.2020 e ulteriore elaborato integrativo del 7.9.2021.
È intervenuta nel giudizio di primo grado la Controparte_2 nella qualità di procuratrice della ces-
[...] Controparte_9 sionaria del credito in virtù di atto di acquisto perfezionato con
[...] in data 14.6.2019, facendo integralmente proprie le domande CP_1
e le difese della cedente.
Con sentenza n. 658/2023 pubblicata il 15.6.2023 il Tribunale di Frosinone, in composizione monocratica, ha così deciso: “1) revoca il decreto ingiuntivo n. 445/2018 e condanna la Parte_1 Parte_2
a pagare, in solido tra loro, alla parte
[...] Parte_1 Parte_3 intervenuta la somma di € 192.081,86, oltre interessi al tasso del 2% dall'1.1.2017 fino al soddisfo, per il saldo del c/c n. 35/230787 intrattenuto dall presso l Parte_1 Controparte_1
2) compensa per 1/5 le spese di lite tra le parti e condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere all'intervenuta la restante quota, che liquida: a) per la fase monitoria, in € 325,20 a titolo di esborsi e in € 1.708,80 a titolo di compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
b) per il giudizio di opposizione in € 10.000,00 a titolo di compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge. 3) pone in via definitiva le spese di CTU a carico delle parti per il 50% ciascuna”.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello, con atto di citazione notificato il 21.12.2023, la Parte_1 nonché , e svolgendo i mo- CP_6 Parte_1 Parte_3 tivi indicati di seguito e concludendo come riportato in epigrafe.
Nel presente grado di giudizio si è costituita la Controparte_2
e per essa la che ha
[...] Controparte_3 contestato la fondatezza delle censure svolte dagli appellanti e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
4 La pure ritualmente evocata nel presente grado di Controparte_1 giudizio, non si è costituita e con la presente sentenza ne deve essere di- chiarata la contumacia.
2. Con il primo motivo di appello si deduce che la sentenza impugnata sa- rebbe errata perché il giudice di prime cure non avrebbe potuto fondare la propria decisione sulla base della sopramenzionata integrazione di perizia, in quanto, con tale perizia, si era proceduto alla ricostruzione del saldo del rapporto di conto corrente sulla base dell'estratto (riportante tutte le movi- mentazioni del conto) contenuto nella perizia depositata da parte opponente, mentre la ricostruzione del saldo sarebbe potuta avvenire soltanto mediante gli estratti trimestrali analitici e scalari depositati dalla che erano, in- CP_1 vece, risultati incompleti.
Il motivo non è fondato.
Come ha chiarito la Suprema Corte, “l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valoriz- zarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso” (così Cass. civ., Sez. I, 2.5.2019, n. 11543; cfr., nello stesso senso, Cass. civ.,
Sez. III, ord. 29.3.2022, n. 10140). Ne consegue che non merita censura l'utilizzo, ai fini della decisione di primo grado, del supplemento di c.t.u. in cui sono state valorizzate le ammissioni degli opponenti, vale a dire quanto allegato dagli stessi con la perizia di parte prodotta nell'introdurre il giudizio di primo grado, in merito allo svolgimento del rapporto per la parte degli estratti risultati mancanti.
Neanche può affermarsi che il giudice monocratico del Tribunale di Frosinone non avrebbe potuto valorizzare l'estratto conto completo delle movimenta- zioni, per come contenuto nella perizia di parte opponente sul rilievo che la perizia di parte, essendo assimilabile a una semplice allegazione difensiva, è priva di specifico ed autonomo valore probatorio. Infatti, se ciò è vero per i fatti a favore che si pretendono discendere dalle risultanze di una perizia tecnica di parte, non lo è per quelli a sfavore, perché in tale caso le risultanze della perizia di parte, al pari delle più generali allegazioni di parte, valgono
5 quali ammissioni, riconoscimenti o, al limite, come fatti pacifici e incontestati da potersi valorizzare ex art 115 c.p.c.
Ciò chiarito, l'estratto conto allegato alla perizia di parte, riportante l'inte- grale movimentazione del conto, vale quale ammissione e riconoscimento da parte della correntista, e quindi dei suoi fideiussori, dell'intero svolgimento del rapporto, e conseguentemente è stato correttamente valorizzato dal giu- dice di prime cure per integrare la movimentazione del conto nella parte non attestata dagli estratti trimestrali prodotti dalla CP_1
Del resto, come ha osservato la Suprema Corte, nei rapporti bancari di conto corrente, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di commissioni di massimo scoperto o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 25.7.2023, n. 22290; Cass. civ., Sez. I, ord. 18.4.2023, n. 10293). Questi ultimi, infatti, non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Essi consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consi- stenza delle singole operazioni poste in atto. Tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'an- damento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresen- tativi delle intercorse movimentazioni.
Ne consegue che, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, allora il giudice del merito: (i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione;
(ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta proces- suale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., come ha fatto il giudice di primo grado nel caso in esame.
Successivamente, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati così acquisiti, quello stesso giudice può certamente avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto
6 comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2.5.2019, n. 11543; Cass. civ., Sez. I, ord. 3.12.2018, n. 31187; Cass. civ., Sez. I, ord. 1°.6.2018, n. 14074; Cass. civ., Sez. I, 15.2.2016, n. 5091).
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere accolto l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni di cui si controverte per violazione della normativa antitrust, e quindi la derivata invalidità della clausola pattuita in deroga all'art. 1957 c.c. e la conseguente estinzione degli impegni fideiussori per non avere la agito nei con- CP_1 fronti del debitore principale nel rispetto dei termini stabiliti dal citato arti- colo di legge, in tesi invalidamente derogato.
Il motivo non è fondato.
3.1. Quella proposta da , e CP_6 Parte_1 Parte_3 non è un'azione follow-on, vale a dire fondata su di una violazione delle regole antitrust già accertata dall'Autorità di concorrenza (sia essa nazionale o comunitaria) con un provvedimento definitivo. Queste azioni prendono le mosse, dunque, dal provvedimento di detta Autorità e ne richiamano, in tutto o in parte, il contenuto, e soprattutto consentono di ritenere provata sulla scorta di tale provvedimento, in virtù della presunzione probatoria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), uno dei presupposti dell'azione, vale a dire la sussistenza della condotta violativa della normativa antitrust. Di con- tro, quella in esame costituisce un'azione stand-alone, vale a dire quella in- cardinata in giudizio dall'attore in assenza di un precedente accertamento della violazione delle regole antitrust da parte dell'Autorità amministrativa. In questo caso, spetta al giudice nazionale adito accertare, sulla base delle allegazioni delle parti, l'asserita violazione delle regole antitrust nel periodo dedotto.
Infatti, e hanno sottoscritto la fideiussione Parte_1 Parte_3 in favore della in data 19.8.2011 e Controparte_1 CP_6 in data 14.1.2013, vale a dire a distanza di oltre sei anni quanto alle prime due e di poco meno di otto anni quanto alla seconda dal provvedimento n. 55/2005 assunto dalla Banca d'Italia il 2.5.2005, che costituisce prova pri- vilegiata soltanto con riguardo alla sussistenza del comportamento anticon- correnziale accertato dallo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esaminato da tale Autorità,
7 vale a dire quello compreso tra il 2003 e il maggio 2005. In particolare, il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa re- strittiva della concorrenza con riguardo a due periodi rispetto ai quali nes- suna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza, quali sono quelli in cui hanno sottoscritto le fideiussioni per cui è causa i due originari attori.
Poiché il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame, gli opponenti (odierni appellati) erano onerati dell'allegazione e della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotto nell'introdurre il giudizio di primo grado. Di contro, i fideiussori opponenti (e odierni appellanti) non hanno allegato la sussistenza di tali presupposti e non ha dato prova alcuna in tale senso, non avendo neppure articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nell'agosto 2011 e nel gennaio 2013 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Neanche è sufficiente che lo schema contrattuale della singola fideiussione sottoposta all'attenzione del giudice (le due sottoscritte da Parte_1
e in data 19.8.2011 e quella sottoscritta da Parte_3 CP_6 in data 14.1.2013) risulti speculare rispetto a quello stigmatizzato dalla
Banca d'Italia con il suddetto provvedimento. In effetti, se si considera che il provvedimento della Banca d'Italia ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità le tre clausole indicate dagli appellanti dello schema A.B.I. predisposto nel 2002 nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle ban- che, è di tutta evidenza come chi deduca la nullità di una fideiussione sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, deve dimostrare che lo stesso schema, utilizzato – almeno con riguardo alle clau- sole “incriminate” – per i contratti di fideiussione sottoscritto da Parte_4
e in data 19.8.2011 e in data
[...] Parte_3 CP_6
14.1.2013 siano espressione di una perdurante intesa anticoncorrenziale, 8 perché le clausole in questione venivano applicate in modo uniforme o per- ché l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla Banca quale con- dizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti.
In particolare, al fine di dimostrare il perdurare dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche, e tra queste anche la (con cui sono Controparte_1 state sottoscritte le fideiussioni per cui è causa), ancora nell'anno 2011 e nell'anno 2013, parte attrice avrebbe dovuto allegare e provare che anche le altre banche italiane, o quantomeno quelle aderenti all'A.B.I., in detti pe- riodi (agosto 2011 e gennaio 2013), utilizzavano uniformemente lo schema di fideiussione omnibus contenente le tre clausole sanzionate con il provve- dimento della Banca d'Italia e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente.
3.2. Né tale impostazione risulta contrastare con la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data
30.12.2021, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichia- rate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riprodu- cono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché re- strittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della suddetta sentenza le Sezioni Unite riconoscono che le clausole sanzionate dalla Banca d'Italia, singolarmente considerate, non sono illegittime, ma lo diventano nel momento in cui siano compresenti in uno schema contrattuale unilateralmente predisposto e uniformemente adot- tato da tutte le banche, in modo che non vi sia modo per il cliente di sottrarsi a uno schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus eccessivamente penalizzante per chi assume la veste di fideiussore. Al contempo, il caso esaminato dalle Sezioni Unite con la suddetta pronuncia riguardava una fi- deiussione omnibus stipulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al prov- vedimento sanzionatorio dell'attività anticoncorrenziale adottato (nel maggio 2005) dalla Banca d'Italia, quando le banche non avevano ancora
9 predisposto modelli contrattuali diversi e utilizzavano ancora quello sanzio- nato dalla Banca d'Italia con il più volte richiamato provvedimento n.
55/2005.
Ne consegue che la sentenza delle Sezioni Unite richiamata non è in contra- sto con la stessa quanto sopra ritenuto, vale a dire che nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità dei contratti o delle clausole sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 (ed eventualmente il risarcimento del danno per violazione della legge n. 287/1990), occorra ve- rificare se, avuto riguardo anche al profilo temporale, la fideiussione conte- stata sia riconducibile a un'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il prov- vedimento in questione o se detta intesa perduri a distanza di anni dal sud- detto provvedimento, in quanto riproducente uno schema uniformemente adottato dalle banche per la stipulazione dei contratti di fideiussione omni- bus, senza che residui alcuno spazio di libertà contrattuale per il singolo cliente di accordarsi con la banca a condizioni contrattuali meno penalizzanti, stante appunto l'adozione generalizzata del suddetto schema da parte degli istituti di credito, alla cui approvazione incondizionata sia subordinata la concessione di un finanziamento.
In conclusione, poiché nel caso all'esame di questo giudicante, riguardante due fideiussioni rilasciate nell'agosto 2011 e nel gennaio 2013, parte op- ponente non ha in alcun modo provato tanto l'adozione uniforme dello schema contestato da parte della generalità delle banche quanto il carattere cogente del suddetto schema al fine di conseguire il finanziamento, essen- dosi limitate ad allegare quest'ultima circostanza, merita censura l'accogli- mento da parte del giudice di primo grado dell'eccezione di nullità del con- tratto di fideiussione sottoscritto da , e CP_6 Parte_1 [...]
a garanzia delle obbligazioni della CP_10 Parte_1 in favore della
[...] Controparte_1
4. Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della statuizione in ordine alle spese di lite, alla cui refusione sono stati condannati gli oppo- nenti. In particolare, parte appellante deduce che la condanna alla rifusione delle spese di lite degli opponenti non terrebbe conto dell'esito complessivo della causa e, in particolare, della disposta revoca del decreto ingiuntivo e
10 della rideterminazione per difetto del credito reclamo dalla (€ CP_1
192.081,86, anziché € 216.670,55).
Il motivo è privo di pregio.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che “le spese di lite, considerata la par- ziale rideterminazione del quantum debeatur, possono essere compensate per 1/5 e poste a carico degli opponenti per la restante quota, in conside- razione della loro prevalente soccombenza. Le stesse vengono liquidate in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, a favore della parte intervenuta, cessionaria anche degli accessori del credito, come si desume dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le spese di CTU, es- sendosi la consulenza resa necessaria per l'esatto accertamento del dovuto, possono essere poste in via definitiva a carico delle parti in misura uguale».
Il giudice monocratico del Tribunale di Frosinone, dunque, ha posto a carico dei convenuti in senso sostanziale, nei cui confronti è stata proposta do- manda di condanna con il ricorso ex art. 633 c.p.c., le spese di lite proprio in ragione dell'esito complessivo della lite, che li ha visti soccombenti. In ragione della rilevata rideterminazione del credito della opposta, in CP_1 misura leggermente inferiore rispetto a quanto domandato (€ 192.081,86 rispetto ad € 216.670,55), il giudice di primo grado ha compensato le spese di lite per 1/5, ponendo la restante quota a carico della soccombente.
In altri termini, a parte la correttezza o meno di tale modo di procedere, non censurato dalla appellata, il Tribunale di Frosinone ha effettuato quella CP_1 valutazione che, invece, parte appellante deduce non essere stata effettuata, vale a dire di condanna a un importo inferiore rispetto alla domanda, ma ha anche – correttamente – valutato la soccombenza degli opponenti rispetto alla domanda di condanna della E, peraltro, non ha Controparte_1 condannato gli opponenti alle spese del procedimento monitorio.
Inoltre, le spese di c.t.u. sono state poste a carico delle parti in misura uguale sul rilievo che la consulenza si è resa necessaria per l'esatto accertamento del dovuto, laddove peraltro la revoca del decreto ingiuntivo non è di per sé motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase mo- nitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio
(cfr. Cass. civ, Sez. II, 9.8.2022, n. 24482).
11 5. In conclusione, l'appello proposto da Parte_5
, e avverso la sen-
[...] CP_6 Parte_1 Parte_3 tenza n. 658/2023 emessa dal Tribunale di Frosinone, in composizione mo- nocratica, il 15.6.2023 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra le parti costituite e si liquidano nella parte indicata in dispositivo, mentre nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese del presente grado di giudizio tra gli appellanti e la che è rimasta contu- Controparte_1 mace, è dunque non ha svolto alcuna attività difensiva nel presente grado di giudizio.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia della Controparte_1
rigetta l'appello proposto da Parte_1
, e avverso la sentenza
[...] CP_6 Parte_1 Parte_3
n. 658/2023 emessa dal Tribunale di Frosinone, in composizione monocra- tica, il 15.6.2023; condanna , Parte_1 CP_6
e , in solido tra loro, a rimborsare alla Parte_1 Parte_3 [...]
e per essa alla mandataria con rappre- Controparte_2 sentanza le spese del presente grado Controparte_3 di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
nulla per le spese del presente grado di giudizio tra
[...]
, e Parte_1 CP_6 Parte_1 CP_11
, da un lato, e la dall'altro;
[...] Controparte_1
12 dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 17.3.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro BE Thellung de Courtelary
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