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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Portale Gabriella Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 772 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
con l'avv.to MASSARA ICONIO Parte_1 appellante
E
con l'avv.to ESPOSITO GIANFRANCO CP_1 appellato
NONCHE'
con il funzionario LEUZZI ROSARIA Controparte_2
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO Con Con ricorso del 22.04.2021 la società conveniva in giudizio e l' di Parte_1 CP_1 impugnando, ex art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 46/1999, il Verbale Unico di CP_2 accertamento e notificazione n. 20200010207/DDL del 21.12.2020 ed il conseguente invito a regolarizzare del 01.04.2021 - con il quale le veniva richiesto il pagamento della somma di €
22.355,80 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo maggio 2016 - novembre 2016 e di € 5.371,46 a titolo di somme aggiuntive sempre per lo stesso periodo, per complessivi € 27.727,26. Deduceva che tale verbale derivava da altro verbale redatto dall'Ispettorato del Lavoro di
, n. VV00000/2016-704-01 del 24.10.2016 (con il quale era stata disconosciuta CP_2 la genuinità dell'appalto di servizi intercorso tra la ricorrente e le società PR scarl,
e ) che era stato oggetto di altra impugnazione (iscritto al Rg 2264/2018 CP_3 CP_4 dello stesso Tribunale). Ne deduceva l'illegittimità per vizi formali e sostanziali (di cui si dirà infra, in sede di disamina dei motivi di gravame, poiché interamente sovrapponibili) e chiedeva accertarsi la nullità dello stesso e l'infondatezza delle pretese creditorie ivi contenute. CP_ L' e l'Ispettorato del Lavoro si costituivano in giudizio, eccependo, il primo l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e nel merito l'infondatezza; il secondo, il difetto di legittimazione passiva, posto che l'atto impugnato riguardava non già sanzioni amministrative ex lege n. 689/1981, ma violazioni contributive. Con In particolare l' precisava che:
a) il verbale impugnato era conseguenziale al verbale unico di accertamento e notificazione
(Allegato n. 2 del fascicolo di parte del primo grado di giudizio/All. 2), con il quale l'Ispettorato aveva contestato l'illiceità dell'appalto di servizi posto in essere dalla Parte_1 con le società PR CA e , comminando
[...] CP_3 CP_5 sanzioni amministrative;
b) il mancato pagamento delle sanzioni irrogate con il suddetto verbale aveva comportato l'adozione dell'ordinanza ingiunzione n. 86-1/2018 (cfr Allegato n. 3 del fascicolo di parte del primo grado di giudizio/All. 2), avverso la quale era stato incardinato innanzi al Tribunale di Vibo Valentia il procedimento R.G. n. 2264/2018, con il quale riteneva sussistenti i presupposti per la riunione ai sensi dell'art. 274 cpc.
Il Tribunale Vibo Valentia ha dichiarato il ricorso “inammissibile relativamente all'impugnazione del verbale di accertamento (n. 2020010207/DDL del 21/12/2020)”, rilevando che “- come da ultimo previsto dalla S.C. con ordinanza 12 giugno 2020, n.11369, con statuizione cui il Giudice scrivente presta adesione - il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sulla tutela del lavoro subordinato, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, a conclusione del procedimento amministrativo, infligge la sanzione con l'ordinanza- ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga
l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (cfr. Cass. n. 16319 del 2010, n.
Pag. 2 di 11 11281 del 2010 e n. 18320 del 2007)”. Ha affermato che “Nel caso di specie, infatti, si è in presenza di un atto endo-procedimentale rispetto al quale non sussiste un concreto e attuale interesse del destinatario del provvedimento ad impugnare la contestazione dell'illecito, la quale costituisce un atto interno del procedimento che si conclude con l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione e, dunque, non incide sulla posizione giuridica del destinatario, per cui la stessa non è suscettibile di autonoma impugnazione, potendo questa essere proposta unicamente contro l'atto terminale del procedimento”.
Ha compensato le spese di lite.
La ricorrente impugna la decisione in quanto nulla ed ingiusta. Argomenta, da un canto, sull'incongruenza al caso di specie del principio di diritto a cui il tribunale si è rifatto e, perciò, rivendica il suo interesse ad agire avverso il verbale di accertamento in forza del quale le è stato richiesto il pagamento della somma di € 22.355,80 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo maggio 2016 - novembre 2016 e di € 5.371,46 a titolo di somme aggiuntive sempre per lo stesso periodo, per complessivi € 27.727,26.
D'altro canto, censura l'omessa pronuncia sulle questioni oggetto del ricorso, che ripropone.
In particolare ripropone i seguenti vizi formali:
- la violazione dell'art. 13, co. 4, d.lgs. 124/2004, poiché il verbale non riporta le dichiarazioni acquisite dagli ispettori, richiamando un verbale precedente senza trascriverne, né sintetizzarne, il contenuto;
dell'art. 15 del Codice di comportamento ispettivo (che richiede una motivazione completa e circostanziata), delle direttive ministeriali (2008 e 2010 che prescrivono la puntuale identificazione dei lavoratori e delle attività accertate). Inoltre
l'omessa indicazione delle fonti probatorie viola gli obblighi di motivazione, trasparenza e completezza imposti dalla normativa vigente (L. 183/2010; art. 12 Codice di comportamento ispettivo) impedendo al destinatario di conoscere le ragioni dell'accertamento e costituisce una grave lesione del diritto di difesa, con conseguente nullità del verbale e degli atti derivati.
- la violazione dell'art. 6, co. 4, Statuto del contribuente per richiesta illegittima di documenti già in possesso della P.A in quanto gli ispettori hanno addebitato alla società di non aver consegnato un precedente verbale ispettivo, nonostante tale atto fosse già presente negli archivi dell'Ispettorato del Lavoro e dunque già nella disponibilità della P.A.. Inoltre, la mancata acquisizione del verbale presupposto conferma ulteriormente la carenza probatoria dell' . CP_1
Quanto al merito ripropone le seguenti doglianze:
a) l'inesistenza di un disconoscimento da parte dell' dei crediti IVA Controparte_6
CP_ delle cooperative appaltatrici, utilizzati per il pagamento dei contributi dovuti all' Ha
Pag. 3 di 11 dedotto che gli ispettori nel verbale ispettivo hanno affermato “anche se non risulta ancora comunicato dall'Ente competente all' i crediti IVA dell'anno d'imposta 2015 di quasi CP_1 settecentomila euro da ognuna di loro dichiarati al Fisco, e in parte utilizzati per il pagamento di tutti i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all' qui si ritengono CP_1 inesistenti, risultando di fatto insoluti tutti i debiti contributivi scaturiti dalla presentazione delle denunce mensili Uniemens da parte delle tre summenzionate cooperative”.
Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il disconoscimento di un credito fiscale non può avvenire tramite controllo automatizzato o cartella, ma richiede un avviso di accertamento motivato, emesso dall' ; Controparte_6
b) la infondatezza giuridica della pretesa basata sulla responsabilità solidale del CP_1 committente ex art. 29, co. 2, D.Lgs. 276/2003, sostenendo l'inesistenza della solidarietà dopo la riforma del 2012. L'art. 29, co. 2, nella sua versione modificata dal D.L. 5/2012 e dalla L.
92/2012, ha sostituito il principio di solidarietà con quello di sussidiarietà.
Pertanto, non esiste più un obbligo solidale pieno tra committente e appaltatore, e la richiesta dell' fondata sulla solidarietà è priva di base normativa;
CP_1
c) l'obbligazione contributiva ex art. 29, co. 2, va qualificata come obbligazione speciale, soggetta al termine decadenziale di 2 anni e non alla prescrizione quinquennale. Pertanto, CP_ l' è incorso in decadenza non avendo rispettato detto termine per il recupero della pretesa contributiva verso il committente. Il Ministero del Lavoro (Circ. 5/2011) e l' (Mess. CP_1
3523/2012) hanno chiarito che il vincolo di solidarietà verso il committente cessa dopo due anni dalla fine dell'appalto e oltre tale termine, l' può agire solo contro l'obbligato CP_1 principale (appaltatore o subappaltatore);
d) le sanzioni richieste dall' sono inammissibili, poiché l'art. 29, co. 2, D.Lgs. 276/2003 CP_1 esclude espressamente qualsiasi obbligo del committente per le sanzioni civili, imputabili solo al responsabile dell'inadempimento;
e) invoca, in subordine, il beneficio della preventiva escussione dell'appaltatore, come previsto dalla legge e rappresenta che, anche in caso di rigetto del ricorso, la sentenza può avere solo natura dichiarativa e non di condanna diretta del committente;
f) sottolinea la propria condotta diligente avendo provveduto alla verifica della regolarità contributiva delle appaltatrici richiedendo i così adempiendo agli obblighi di controllo Pt_2 previsti dalla normativa;
g) lamenta l'erroneità dei conteggi dell' , indeterminati e privi di dettaglio, fondati su una CP_1 semplice tabella senza alcuna specificazione dei contributi;
Pag. 4 di 11 h) sul riparto dell'onere probatorio sostiene che in un giudizio di accertamento negativo del credito contributivo, l'onere probatorio dei fatti costitutivi della pretesa grava interamente sull' che non ha fornito prova della fondatezza delle proprie pretese. CP_1
Rassegna le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
Accertare e dichiarare la nullità del Verbale impugnato per tutti i vizi di carattere formale eccepiti nel ricorso, ed espressamente indicati;
In via principale, nel merito:
Accertare l'infondatezza delle pretese creditorie degli Enti accertatori contenute nel Verbale impugnato e riportati nell'invito a regolarizzare, statuendo che nessuna somma è dovuta dalla società ricorrente;
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Verbale opposto venisse confermato, che gli importi indicati vengano ricalcolati a norma di legge, anche in relazione a quanto eccepito in atti;
Accertare e dichiarare come non dovute le sanzioni, per tutto quanto in narrativa dedotto;
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi al sottoscritto procuratore il quali, ai sensi dell'art. 93 cpc, dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
In via istruttoria chiede ctu contabile, volta a verificare la regolarità dell'accertamento svolto dagli Ispettori, nonché delle modalità e risultanze di calcolo, con conseguente eventuale rideterminazione degli importi.
L'Ispettorato del Lavoro di reitera le difese del primo grado. CP_2
CP_ L' eccepisce che con sentenza del 25.10.2023, resa nel procedimento iscritto al rg n
2264/18, (All. n. 4), il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la domanda dell'appellante Con avverso le censure mosse sul verbale collegato predisposto dall' e, pertanto, gli accertamenti di quel verbale, da cui deriva quello oggetto del presente giudizio, sono stati validati dal giudice di primo grado.
Reitera le difese del primo grado e rimarca la responsabilità dell'appellante come datore di lavoro di fatto, per effetto dell'appalto illecito e comunque come obbligato solidale, ai sensi dell'art. 29, c. 2 D.Lgs. 276/2003, qualora l'appalto fosse ritenuto lecito;
che il termine di decadenza biennale di cui all'art. 29 non si applica all' poichè per la contribuzione trova CP_1 applicazione solo l'istituto della prescrizione, come affermato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18004/2019); che irrilevante è il beneficio della preventiva escussione
Pag. 5 di 11 delle cooperative invocato dall'appellante, che opera solo nella fase esecutiva, non in quella di accertamento e che, in ogni caso, non può essere applicato stante l'avvenuta estinzione delle società interessate.
Richiama le risultanze dell'accertamento ispettivo, sostenendo la fittizietà dei crediti Iva dell'anno d'imposta 2015 che le società cooperative avevano utilizzato in compensazione per il pagamento di tutti i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all' ; afferma CP_1 espressamente: “Con riferimento alla Cooperativa B-Suite, dalla documentazione allegata, estratta dall'applicazione “PuntoFisco”, si constata la presenza di un accertamento effettuato nell'anno 2020 dall'Agenzia delle –D.P.I di nei CP_6 Controparte_7 confronti della con il quale è stato disconosciuto l'acquisto Controparte_8 dichiarato di € 3.181.500,00 e il conseguente credito IVA di € 699.930,00 (vedasi Maggiore
Imposta), sicchè il credito IVA di € 699.930,00 precedentemente dichiarato dalla CP_8
Cont
è stato accertato dall' come inesistente. Analoga, deve ritenersi, la posizione
[...] delle altre due cooperative.
L' si è prontamente attivato per acquisire le suddette informazioni, per come risulta CP_10 dalla documentazione allegata.
Trattasi di attività complessa che coinvolge diversi soggetti istituzionali, sicchè, la scrivente difesa fa espressa riserva di depositare documentazione riferita a tutte le aziende appaltatrici, chiedendo termine a tal fine.
Rivendica, infine, la regolarità dei conteggi, effettuati conformemente alla normativa, utilizzando imponibili e dati risultanti dai flussi UniEmens e dai verbali precedenti.
In via istruttoria reitera la richiesta già avanzata in primo grado di audizione degli ispettori verbalizzanti a conferma delle circostanze di cui al verbale di accertamento e si oppone alla nomina di ctu chiesta dall'appellante, con riserva, ove dovesse essere ammessa, di nominare ctp all'inizio delle operazioni peritali. CP_ Nelle note di trattazione scritta l'appellante rimarca che non risulta mai contestato che l' abbia avuto il pagamento dei contributi previdenziali pretesi da parte dell' CP_6
a mezzo della compensazione…. posto cio', atteso l'adempimento dell'obbligazione
[...] previdenziale, le richieste formalizzate con l'odierno giudizio sono delle duplicazioni della CP_ CP_ medesima pretesa gia' adempiuta all' e quindi certamente non dovute;
che l' appunto per il tramite della compensazione, ha comunque incassato le somme di sua competenza versate, così da rimanere insensibile alle vicende relative alla sussistenza o meno del credito d'imposta utilizzato in compensazione, nel senso che se tale credito risulta inesistente viene a tal fine instaurata un'apposita procedura di recupero da parte
Pag. 6 di 11 dell' , ma la compensazione rimane comunque valida negli effetti a Controparte_6
CP_ favore dell' atteso che il pagamento non viene revocato. Con L' nelle proprie note di trattazione scritta si riporta alle conclusioni della memoria di costituzione. CP_ L' non ha depositato note.
Il Collegio decide la causa nei termini di seguono esposti.
1. La sentenza appellata va dichiarata nulla, essendo la declaratoria di inammissibilità inconferente rispetto alla impugnativa del verbale di accertamento che la ricorrente contesta, poichè il principio di diritto richiamato dal tribunale pertiene ai verbali di accertamento degli illeciti amministrativi, che non sono autonomamente impugnabili prima che sia emessa la conseguente ingiunzione di pagamento, ma è inapplicabile all'impugnazione dei verbali di accertamento delle inadempienze contributive che è invece ammissibile non solo perché integra un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria che da quei verbali scaturisce, ma anche – e soprattutto – perché il giudizio preventivo sull'accertamento è espressamente contemplato e dunque ammesso dall'art. 24, c. 3, del d.lgs. n. 46/1999 (cfr.
Cass. 9159/2017).
2.La stigmatizzata nullità impone al Collegio di ovviare all'omessa delibazione delle questioni sollevate dalle parti 1.
Con
3.Innanzitutto va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' di
[...]
– riproposta in sede di gravame - perché l'oggetto del giudizio è una pretesa CP_2
Con contributiva dell' rispetto alla quale l' è soggetto totalmente estraneo. CP_1
4. Per quanto riguarda le altre questioni, in virtu' del principio della ragione più liquida, va esaminato – perché di carattere assorbente rispetto agli altri - il motivo relativo al pagamento satisfattivo mediante compensazione operata da parte delle società cooperative. CP_ Premesso che la sentenza che cita l' che ha definito l'opposizione avverso o.i. non è affatto vincolante in questa sede relativamente alla valutazione sulla genuinità dell'appalto dei servizi in oggetto (e ciò anche qualora fosse passata in giudicato, stante l'autonomia dei crediti degli enti e correndo, invece, soltanto una mera comunanza di fatti costitutivi dell'uno o dell'altro e, dunque, una forma di parziale connessione oggettiva tra controversie cfr ex multis da ult. Cass. n. 11539/2020), comunque non è necessario operare tale valutazione – neanche richiesta nel giudizio odierno - in quanto la questione nel merito – di carattere
Pag. 7 di 11 assorbente - è sostanzialmente quella dell'efficacia estintiva del pagamento effettuato dalle cooperative appartenenti al Consorzio appaltatore, assegnatarie dei servizi appaltati dalla committente dovendo trovare applicazione, anche nel caso di appalto non Parte_1 genuino, la regola generale dell'art. 1180 c.c., che impone la verifica in concreto dell'avvenuto integrale soddisfazione dei contributi degli enti previdenziali da parte dell'appaltatore ( cfr Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 18278 del 08/07/2019) e ciò per evitare che la pretesa contributiva nei confronti del committente (anche se ritenuto di fatto l'effettivo datore di lavoro) si risolva in una indebita duplicazione. CP_ Orbene, nel costituirsi in giudizio l' ha ribadito la fittizietà dei crediti IVA portati in CP_ compensazione con i contributi dovuti all' dalle società cooperative, richiamando le CP_ informazioni (cfr all. 4 del fasc. di primo grado) fornite, su sua richiesta a maggio del
2022, dall'Agenzia delle Entrate Calabria a firma del capo settore, del seguente tenore: con riferimento alla – 13635831004, avente sede a Controparte_8 CP_7 risulta aver cessato l'attività il 2/2/2008. Dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria risulta che la Direzione Provinciale I di ha notificato i seguenti accertamenti: Anno CP_7
d'imposta 2015 – accertamento n. TK3066300023/2020 notificato in data 15/12/2021 con il quale sono stati azzerati gli acquisti dichiarati e richiesto il pagamento IVA di € 699.930,00, oltre sanzioni e interessi. Il provvedimento non risulta impugnato Anno d'imposta 2016 – accertamento n. TK3066500532/2022 notificato in data 25/05/2022, con il quale sono stati azzerati gli acquisti dichiarati di € 13.549.681,00 e chiesta la restituzione di IVA per €
2.980.930,00, oltre sanzioni e interessi. Essendo il provvedimento di recente emissione, non sono ancora scaduti i termini per impugnare. In definitiva i crediti IVA 2015 e 2016, alla luce dei provvedimenti emessi dalla Direzione Provinciale I di debbono ritenersi CP_7 inesistenti.
Con riferimento alla C.F. . La Controparte_11 P.IVA_1 società, avente sede a risulta aver cessato l'attività il 18/09/2017. Dai dati disponibili CP_7 in Anagrafe Tributaria non risultano provvedimenti emessi a carico della PR CA.
Tuttavia sono evidenti le anomalie che inducono a ritenere come il credito possa ritenersi inesistente. In particolare, nel 2015 la società PR srl risulta aver ricevuto (dati ex art.
21 D.L.78/2010) fatture per € 3.181.500,00 oltre IVA dalla società Gisal srl C.F.
. Quest'ultima risulta aver esposto nella dichiarazione del 2015 cessioni per P.IVA_2 circa 12 milioni di euro a fronte di acquisti dello stesso ammontare. Tuttavia, dai dati dello spesometro integrato (art. 21 D.L.78/2010) gli acquisti della GISAL ammontano a poco più di
20 mila euro.
Pag. 8 di 11 Con riferimento alla C.F. . La Controparte_12 P.IVA_3 società, avente sede a risulta aver cessato l'attività il 07/06/2017 (la partita IVA CP_7 risulta cessata d'ufficio a seguito di verifica di esistenza). Dai dati disponibili in Anagrafe
Tributaria non risultano provvedimenti emessi a carico della Geho società Cooperativa a r.l..
Tuttavia sono evidenti le anomalie che inducono a ritenere come il credito possa ritenersi inesistente. Dai dati ex art.21 D.L.78/2010 la stessa risulta aver ricevuto, nel 2015, fatture per € 3.181.500,00”. CP_ L' si era riservato di produrre ulteriore documentazione integrativa in merito, ma non ha provveduto.
Orbene, si rileva che con riferimento alle due ultime società citate l' ha Controparte_6 riferito che non esistono provvedimenti a loro carico ed ha espresso solo una ipotesi di insussistenza dei crediti IVA;
mentre con riferimento alla prima delle tre società (cioè la
[...]
) rispetto alla quale sarebbe stato disposto il recupero del CP_4 Controparte_8 credito IVA per gli anni 2015 e 2016 - secondo le informazioni fornite da Agenzia delle
Entrate Calabria – ciò non esclude che i contributi risultino pagati mediante compensazione.
Ed invero, l'art. 17 del D. Lgs. 241/1997 consente di compensare crediti fiscali e contributi previdenziali, come di recente chiarito e ribadito dall'art. 2 quater del D.L. n. 11/2023, convertito con L. n. 38/2023. L'art. 22 del D. Lgs. 241/1997 ha a tal fine previsto l'istituzione della c.d. “Struttura di Gestione”, il cui funzionamento è disciplinato dal D.M. n. 183 del
22.05.1998, ed a cui è demandato di attribuire “agli Enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti”.
È stato condivisibilmente rilevato nella giurisprudenza di merito alla quale questa Corte aderisce (cfr Corte d'Appello di Genova n. 197/2023) che “in caso di compensazione impropria, la stessa , con risoluzione n. 452 del 27 novembre 2008, ha Controparte_6 chiarito che “nell'ipotesi di compensazione del credito tributario con debiti previdenziali, mediante modello F24, il sistema informatico procede automaticamente all'imputazione della CP_ somma nella contabilità dell'ente beneficiario ( contro addebito a carico dell'ente depositario del credito (Erario)”. Poiché “il sistema informatico che gestisce i versamenti e le compensazioni procede automaticamente all'accreditamento degli importi indicati nel modello F24 nella contabilità dell'ente beneficiario, contro addebito all'ente depositario del credito” e poiché ciò avviene anche qualora il contribuente abbia usato in compensazione crediti fiscali inesistenti, l' , con la risoluzione citata, precisa che non è Controparte_6 corretto procedere ad un nuovo versamento della contribuzione all' perché ciò CP_1 determinerebbe una duplicazione di pagamento in favore dell'ente previdenziale, essendo per
Pag. 9 di 11 contro necessario “ripristinare, a posteriori, la capienza iniziale del credito, attraverso il versamento di un importo corrispondente alla somma indebitamente utilizzata in compensazione, maggiorato degli interessi, e con il contestuale versamento della sanzione del
30 per cento prevista per l'omesso versamento (articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471) in misura ridotta in rapporto alla data di ravvedimento (circolare 19 maggio 2000, n. 101/E, par. 11.1)”.
Ne consegue che in caso di pagamento tramite compensazione l' viene soddisfatto CP_1 attraverso l'attribuzione automatica operata dalla Struttura di Gestione, senza che rilevi
l'eventuale disconoscimento del credito fiscale da parte dell' , che deve Controparte_6 pertanto ritenersi l'unico soggetto legittimato ad agire per il recupero del medesimo credito fiscale. La Suprema Corte, con sentenza n. 4154/2018 ha in proposito chiarito quanto segue:
“Come emerge dagli artt. 17 e segg. del d.lgs. n. 241/97, che hanno introdotto un sistema di riscossione unificato, il recupero delle somme indebitamente compensate e non versate non compete ai creditori finali, ma al soggetto che è incaricato di controllare i pagamenti effettuati, suddividendoli secondo la loro destinazione, e di verificare le operazioni di compensazione effettuate. In presenza di tale sistema il contribuente può eseguire cumulativamente versamenti diretti, concernenti imposte dirette, altre imposte, contributi previdenziali e locali, su una contabilità unica intestata al Ministero delle Finanze, utilizzando il modello F24, e può operare eventuali compensazioni tra poste attive e poste passive, che comprendono non solo imposte diverse, ma anche i rapporti con enti previdenziali, altri enti o enti locali. Ciò comporta che il mancato versamento di un contributo previdenziale, di una addizionale regionale o anche di un tributo gestito dalla
Amministrazione dei Monopoli di Stato, proprio per effetto della sua compensazione con un credito di imposta di altra natura da parte del contribuente, non impone all'Ente creditore di procedere al recupero qualora la compensazione sia stata operata in assenza dei presupposti, atteso che a ciò provvede l'ente incaricato della riscossione unitaria ( ) e Controparte_6 della ripartizione tra i soggetti beneficiari delle somme confluite sulla contabilità unificata del Ministero delle Finanze”.
In conclusione attraverso il pagamento tramite compensazione l' è stato soddisfatto con CP_1
l'attribuzione automatica operata dalla Struttura di Gestione, senza che rilevi l'eventuale disconoscimento del credito fiscale da parte dell' , che è l'unico soggetto Controparte_6 legittimato ad agire per il recupero del medesimo credito fiscale, sicchè l'eventuale inefficacia della compensazione resta questione attinente ai rapporti tra e società Controparte_6
Pag. 10 di 11 cooperative, ma non intacca l'efficacia estintiva del pagamento dei contributi nei confronti CP_ dell'
Per i motivi suesposti, previa declaratoria di nullità della gravata sentenza, si accoglie la domanda di primo grado e per l'effetto si dichiara non dovuto l'importo di cui al verbale ispettivo impugnato.
5. Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la CP_ soccombenza dell' nei confronti della società appellante con distrazione.
6. Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo con la riduzione del
20% ex art. 9, comma 2, del D. Lgs. n.149/2015, seguono la soccombenza dell'appellante nei Con confronti dell' , privo di legittimazione passiva.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 28.7.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 190/2023, così provvede: Con
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ;
2. previa declaratoria di nullità della gravata sentenza, accoglie la domanda e per l'effetto dichiara non dovuto l'importo di cui al verbale ispettivo impugnato;
CP_
3.condanna l' alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 2.697,00 per il primo ed in € 2.906,00 per il secondo, oltre accessori come per legge con distrazione;
4. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell' delle spese del CP_2 CP_2 doppio grado di giudizio, liquidate in € 2.157,60 per il primo ed in € 2.324,80 per il secondo, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 5.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 28838/2008: “Il giudice d'appello che rilevi la carenza di motivazione della sentenza di primo grado deve decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo giudice …”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Portale Gabriella Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 772 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
con l'avv.to MASSARA ICONIO Parte_1 appellante
E
con l'avv.to ESPOSITO GIANFRANCO CP_1 appellato
NONCHE'
con il funzionario LEUZZI ROSARIA Controparte_2
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO Con Con ricorso del 22.04.2021 la società conveniva in giudizio e l' di Parte_1 CP_1 impugnando, ex art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 46/1999, il Verbale Unico di CP_2 accertamento e notificazione n. 20200010207/DDL del 21.12.2020 ed il conseguente invito a regolarizzare del 01.04.2021 - con il quale le veniva richiesto il pagamento della somma di €
22.355,80 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo maggio 2016 - novembre 2016 e di € 5.371,46 a titolo di somme aggiuntive sempre per lo stesso periodo, per complessivi € 27.727,26. Deduceva che tale verbale derivava da altro verbale redatto dall'Ispettorato del Lavoro di
, n. VV00000/2016-704-01 del 24.10.2016 (con il quale era stata disconosciuta CP_2 la genuinità dell'appalto di servizi intercorso tra la ricorrente e le società PR scarl,
e ) che era stato oggetto di altra impugnazione (iscritto al Rg 2264/2018 CP_3 CP_4 dello stesso Tribunale). Ne deduceva l'illegittimità per vizi formali e sostanziali (di cui si dirà infra, in sede di disamina dei motivi di gravame, poiché interamente sovrapponibili) e chiedeva accertarsi la nullità dello stesso e l'infondatezza delle pretese creditorie ivi contenute. CP_ L' e l'Ispettorato del Lavoro si costituivano in giudizio, eccependo, il primo l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e nel merito l'infondatezza; il secondo, il difetto di legittimazione passiva, posto che l'atto impugnato riguardava non già sanzioni amministrative ex lege n. 689/1981, ma violazioni contributive. Con In particolare l' precisava che:
a) il verbale impugnato era conseguenziale al verbale unico di accertamento e notificazione
(Allegato n. 2 del fascicolo di parte del primo grado di giudizio/All. 2), con il quale l'Ispettorato aveva contestato l'illiceità dell'appalto di servizi posto in essere dalla Parte_1 con le società PR CA e , comminando
[...] CP_3 CP_5 sanzioni amministrative;
b) il mancato pagamento delle sanzioni irrogate con il suddetto verbale aveva comportato l'adozione dell'ordinanza ingiunzione n. 86-1/2018 (cfr Allegato n. 3 del fascicolo di parte del primo grado di giudizio/All. 2), avverso la quale era stato incardinato innanzi al Tribunale di Vibo Valentia il procedimento R.G. n. 2264/2018, con il quale riteneva sussistenti i presupposti per la riunione ai sensi dell'art. 274 cpc.
Il Tribunale Vibo Valentia ha dichiarato il ricorso “inammissibile relativamente all'impugnazione del verbale di accertamento (n. 2020010207/DDL del 21/12/2020)”, rilevando che “- come da ultimo previsto dalla S.C. con ordinanza 12 giugno 2020, n.11369, con statuizione cui il Giudice scrivente presta adesione - il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sulla tutela del lavoro subordinato, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, a conclusione del procedimento amministrativo, infligge la sanzione con l'ordinanza- ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga
l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (cfr. Cass. n. 16319 del 2010, n.
Pag. 2 di 11 11281 del 2010 e n. 18320 del 2007)”. Ha affermato che “Nel caso di specie, infatti, si è in presenza di un atto endo-procedimentale rispetto al quale non sussiste un concreto e attuale interesse del destinatario del provvedimento ad impugnare la contestazione dell'illecito, la quale costituisce un atto interno del procedimento che si conclude con l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione e, dunque, non incide sulla posizione giuridica del destinatario, per cui la stessa non è suscettibile di autonoma impugnazione, potendo questa essere proposta unicamente contro l'atto terminale del procedimento”.
Ha compensato le spese di lite.
La ricorrente impugna la decisione in quanto nulla ed ingiusta. Argomenta, da un canto, sull'incongruenza al caso di specie del principio di diritto a cui il tribunale si è rifatto e, perciò, rivendica il suo interesse ad agire avverso il verbale di accertamento in forza del quale le è stato richiesto il pagamento della somma di € 22.355,80 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo maggio 2016 - novembre 2016 e di € 5.371,46 a titolo di somme aggiuntive sempre per lo stesso periodo, per complessivi € 27.727,26.
D'altro canto, censura l'omessa pronuncia sulle questioni oggetto del ricorso, che ripropone.
In particolare ripropone i seguenti vizi formali:
- la violazione dell'art. 13, co. 4, d.lgs. 124/2004, poiché il verbale non riporta le dichiarazioni acquisite dagli ispettori, richiamando un verbale precedente senza trascriverne, né sintetizzarne, il contenuto;
dell'art. 15 del Codice di comportamento ispettivo (che richiede una motivazione completa e circostanziata), delle direttive ministeriali (2008 e 2010 che prescrivono la puntuale identificazione dei lavoratori e delle attività accertate). Inoltre
l'omessa indicazione delle fonti probatorie viola gli obblighi di motivazione, trasparenza e completezza imposti dalla normativa vigente (L. 183/2010; art. 12 Codice di comportamento ispettivo) impedendo al destinatario di conoscere le ragioni dell'accertamento e costituisce una grave lesione del diritto di difesa, con conseguente nullità del verbale e degli atti derivati.
- la violazione dell'art. 6, co. 4, Statuto del contribuente per richiesta illegittima di documenti già in possesso della P.A in quanto gli ispettori hanno addebitato alla società di non aver consegnato un precedente verbale ispettivo, nonostante tale atto fosse già presente negli archivi dell'Ispettorato del Lavoro e dunque già nella disponibilità della P.A.. Inoltre, la mancata acquisizione del verbale presupposto conferma ulteriormente la carenza probatoria dell' . CP_1
Quanto al merito ripropone le seguenti doglianze:
a) l'inesistenza di un disconoscimento da parte dell' dei crediti IVA Controparte_6
CP_ delle cooperative appaltatrici, utilizzati per il pagamento dei contributi dovuti all' Ha
Pag. 3 di 11 dedotto che gli ispettori nel verbale ispettivo hanno affermato “anche se non risulta ancora comunicato dall'Ente competente all' i crediti IVA dell'anno d'imposta 2015 di quasi CP_1 settecentomila euro da ognuna di loro dichiarati al Fisco, e in parte utilizzati per il pagamento di tutti i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all' qui si ritengono CP_1 inesistenti, risultando di fatto insoluti tutti i debiti contributivi scaturiti dalla presentazione delle denunce mensili Uniemens da parte delle tre summenzionate cooperative”.
Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il disconoscimento di un credito fiscale non può avvenire tramite controllo automatizzato o cartella, ma richiede un avviso di accertamento motivato, emesso dall' ; Controparte_6
b) la infondatezza giuridica della pretesa basata sulla responsabilità solidale del CP_1 committente ex art. 29, co. 2, D.Lgs. 276/2003, sostenendo l'inesistenza della solidarietà dopo la riforma del 2012. L'art. 29, co. 2, nella sua versione modificata dal D.L. 5/2012 e dalla L.
92/2012, ha sostituito il principio di solidarietà con quello di sussidiarietà.
Pertanto, non esiste più un obbligo solidale pieno tra committente e appaltatore, e la richiesta dell' fondata sulla solidarietà è priva di base normativa;
CP_1
c) l'obbligazione contributiva ex art. 29, co. 2, va qualificata come obbligazione speciale, soggetta al termine decadenziale di 2 anni e non alla prescrizione quinquennale. Pertanto, CP_ l' è incorso in decadenza non avendo rispettato detto termine per il recupero della pretesa contributiva verso il committente. Il Ministero del Lavoro (Circ. 5/2011) e l' (Mess. CP_1
3523/2012) hanno chiarito che il vincolo di solidarietà verso il committente cessa dopo due anni dalla fine dell'appalto e oltre tale termine, l' può agire solo contro l'obbligato CP_1 principale (appaltatore o subappaltatore);
d) le sanzioni richieste dall' sono inammissibili, poiché l'art. 29, co. 2, D.Lgs. 276/2003 CP_1 esclude espressamente qualsiasi obbligo del committente per le sanzioni civili, imputabili solo al responsabile dell'inadempimento;
e) invoca, in subordine, il beneficio della preventiva escussione dell'appaltatore, come previsto dalla legge e rappresenta che, anche in caso di rigetto del ricorso, la sentenza può avere solo natura dichiarativa e non di condanna diretta del committente;
f) sottolinea la propria condotta diligente avendo provveduto alla verifica della regolarità contributiva delle appaltatrici richiedendo i così adempiendo agli obblighi di controllo Pt_2 previsti dalla normativa;
g) lamenta l'erroneità dei conteggi dell' , indeterminati e privi di dettaglio, fondati su una CP_1 semplice tabella senza alcuna specificazione dei contributi;
Pag. 4 di 11 h) sul riparto dell'onere probatorio sostiene che in un giudizio di accertamento negativo del credito contributivo, l'onere probatorio dei fatti costitutivi della pretesa grava interamente sull' che non ha fornito prova della fondatezza delle proprie pretese. CP_1
Rassegna le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
Accertare e dichiarare la nullità del Verbale impugnato per tutti i vizi di carattere formale eccepiti nel ricorso, ed espressamente indicati;
In via principale, nel merito:
Accertare l'infondatezza delle pretese creditorie degli Enti accertatori contenute nel Verbale impugnato e riportati nell'invito a regolarizzare, statuendo che nessuna somma è dovuta dalla società ricorrente;
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Verbale opposto venisse confermato, che gli importi indicati vengano ricalcolati a norma di legge, anche in relazione a quanto eccepito in atti;
Accertare e dichiarare come non dovute le sanzioni, per tutto quanto in narrativa dedotto;
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi al sottoscritto procuratore il quali, ai sensi dell'art. 93 cpc, dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
In via istruttoria chiede ctu contabile, volta a verificare la regolarità dell'accertamento svolto dagli Ispettori, nonché delle modalità e risultanze di calcolo, con conseguente eventuale rideterminazione degli importi.
L'Ispettorato del Lavoro di reitera le difese del primo grado. CP_2
CP_ L' eccepisce che con sentenza del 25.10.2023, resa nel procedimento iscritto al rg n
2264/18, (All. n. 4), il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la domanda dell'appellante Con avverso le censure mosse sul verbale collegato predisposto dall' e, pertanto, gli accertamenti di quel verbale, da cui deriva quello oggetto del presente giudizio, sono stati validati dal giudice di primo grado.
Reitera le difese del primo grado e rimarca la responsabilità dell'appellante come datore di lavoro di fatto, per effetto dell'appalto illecito e comunque come obbligato solidale, ai sensi dell'art. 29, c. 2 D.Lgs. 276/2003, qualora l'appalto fosse ritenuto lecito;
che il termine di decadenza biennale di cui all'art. 29 non si applica all' poichè per la contribuzione trova CP_1 applicazione solo l'istituto della prescrizione, come affermato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18004/2019); che irrilevante è il beneficio della preventiva escussione
Pag. 5 di 11 delle cooperative invocato dall'appellante, che opera solo nella fase esecutiva, non in quella di accertamento e che, in ogni caso, non può essere applicato stante l'avvenuta estinzione delle società interessate.
Richiama le risultanze dell'accertamento ispettivo, sostenendo la fittizietà dei crediti Iva dell'anno d'imposta 2015 che le società cooperative avevano utilizzato in compensazione per il pagamento di tutti i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all' ; afferma CP_1 espressamente: “Con riferimento alla Cooperativa B-Suite, dalla documentazione allegata, estratta dall'applicazione “PuntoFisco”, si constata la presenza di un accertamento effettuato nell'anno 2020 dall'Agenzia delle –D.P.I di nei CP_6 Controparte_7 confronti della con il quale è stato disconosciuto l'acquisto Controparte_8 dichiarato di € 3.181.500,00 e il conseguente credito IVA di € 699.930,00 (vedasi Maggiore
Imposta), sicchè il credito IVA di € 699.930,00 precedentemente dichiarato dalla CP_8
Cont
è stato accertato dall' come inesistente. Analoga, deve ritenersi, la posizione
[...] delle altre due cooperative.
L' si è prontamente attivato per acquisire le suddette informazioni, per come risulta CP_10 dalla documentazione allegata.
Trattasi di attività complessa che coinvolge diversi soggetti istituzionali, sicchè, la scrivente difesa fa espressa riserva di depositare documentazione riferita a tutte le aziende appaltatrici, chiedendo termine a tal fine.
Rivendica, infine, la regolarità dei conteggi, effettuati conformemente alla normativa, utilizzando imponibili e dati risultanti dai flussi UniEmens e dai verbali precedenti.
In via istruttoria reitera la richiesta già avanzata in primo grado di audizione degli ispettori verbalizzanti a conferma delle circostanze di cui al verbale di accertamento e si oppone alla nomina di ctu chiesta dall'appellante, con riserva, ove dovesse essere ammessa, di nominare ctp all'inizio delle operazioni peritali. CP_ Nelle note di trattazione scritta l'appellante rimarca che non risulta mai contestato che l' abbia avuto il pagamento dei contributi previdenziali pretesi da parte dell' CP_6
a mezzo della compensazione…. posto cio', atteso l'adempimento dell'obbligazione
[...] previdenziale, le richieste formalizzate con l'odierno giudizio sono delle duplicazioni della CP_ CP_ medesima pretesa gia' adempiuta all' e quindi certamente non dovute;
che l' appunto per il tramite della compensazione, ha comunque incassato le somme di sua competenza versate, così da rimanere insensibile alle vicende relative alla sussistenza o meno del credito d'imposta utilizzato in compensazione, nel senso che se tale credito risulta inesistente viene a tal fine instaurata un'apposita procedura di recupero da parte
Pag. 6 di 11 dell' , ma la compensazione rimane comunque valida negli effetti a Controparte_6
CP_ favore dell' atteso che il pagamento non viene revocato. Con L' nelle proprie note di trattazione scritta si riporta alle conclusioni della memoria di costituzione. CP_ L' non ha depositato note.
Il Collegio decide la causa nei termini di seguono esposti.
1. La sentenza appellata va dichiarata nulla, essendo la declaratoria di inammissibilità inconferente rispetto alla impugnativa del verbale di accertamento che la ricorrente contesta, poichè il principio di diritto richiamato dal tribunale pertiene ai verbali di accertamento degli illeciti amministrativi, che non sono autonomamente impugnabili prima che sia emessa la conseguente ingiunzione di pagamento, ma è inapplicabile all'impugnazione dei verbali di accertamento delle inadempienze contributive che è invece ammissibile non solo perché integra un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria che da quei verbali scaturisce, ma anche – e soprattutto – perché il giudizio preventivo sull'accertamento è espressamente contemplato e dunque ammesso dall'art. 24, c. 3, del d.lgs. n. 46/1999 (cfr.
Cass. 9159/2017).
2.La stigmatizzata nullità impone al Collegio di ovviare all'omessa delibazione delle questioni sollevate dalle parti 1.
Con
3.Innanzitutto va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' di
[...]
– riproposta in sede di gravame - perché l'oggetto del giudizio è una pretesa CP_2
Con contributiva dell' rispetto alla quale l' è soggetto totalmente estraneo. CP_1
4. Per quanto riguarda le altre questioni, in virtu' del principio della ragione più liquida, va esaminato – perché di carattere assorbente rispetto agli altri - il motivo relativo al pagamento satisfattivo mediante compensazione operata da parte delle società cooperative. CP_ Premesso che la sentenza che cita l' che ha definito l'opposizione avverso o.i. non è affatto vincolante in questa sede relativamente alla valutazione sulla genuinità dell'appalto dei servizi in oggetto (e ciò anche qualora fosse passata in giudicato, stante l'autonomia dei crediti degli enti e correndo, invece, soltanto una mera comunanza di fatti costitutivi dell'uno o dell'altro e, dunque, una forma di parziale connessione oggettiva tra controversie cfr ex multis da ult. Cass. n. 11539/2020), comunque non è necessario operare tale valutazione – neanche richiesta nel giudizio odierno - in quanto la questione nel merito – di carattere
Pag. 7 di 11 assorbente - è sostanzialmente quella dell'efficacia estintiva del pagamento effettuato dalle cooperative appartenenti al Consorzio appaltatore, assegnatarie dei servizi appaltati dalla committente dovendo trovare applicazione, anche nel caso di appalto non Parte_1 genuino, la regola generale dell'art. 1180 c.c., che impone la verifica in concreto dell'avvenuto integrale soddisfazione dei contributi degli enti previdenziali da parte dell'appaltatore ( cfr Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 18278 del 08/07/2019) e ciò per evitare che la pretesa contributiva nei confronti del committente (anche se ritenuto di fatto l'effettivo datore di lavoro) si risolva in una indebita duplicazione. CP_ Orbene, nel costituirsi in giudizio l' ha ribadito la fittizietà dei crediti IVA portati in CP_ compensazione con i contributi dovuti all' dalle società cooperative, richiamando le CP_ informazioni (cfr all. 4 del fasc. di primo grado) fornite, su sua richiesta a maggio del
2022, dall'Agenzia delle Entrate Calabria a firma del capo settore, del seguente tenore: con riferimento alla – 13635831004, avente sede a Controparte_8 CP_7 risulta aver cessato l'attività il 2/2/2008. Dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria risulta che la Direzione Provinciale I di ha notificato i seguenti accertamenti: Anno CP_7
d'imposta 2015 – accertamento n. TK3066300023/2020 notificato in data 15/12/2021 con il quale sono stati azzerati gli acquisti dichiarati e richiesto il pagamento IVA di € 699.930,00, oltre sanzioni e interessi. Il provvedimento non risulta impugnato Anno d'imposta 2016 – accertamento n. TK3066500532/2022 notificato in data 25/05/2022, con il quale sono stati azzerati gli acquisti dichiarati di € 13.549.681,00 e chiesta la restituzione di IVA per €
2.980.930,00, oltre sanzioni e interessi. Essendo il provvedimento di recente emissione, non sono ancora scaduti i termini per impugnare. In definitiva i crediti IVA 2015 e 2016, alla luce dei provvedimenti emessi dalla Direzione Provinciale I di debbono ritenersi CP_7 inesistenti.
Con riferimento alla C.F. . La Controparte_11 P.IVA_1 società, avente sede a risulta aver cessato l'attività il 18/09/2017. Dai dati disponibili CP_7 in Anagrafe Tributaria non risultano provvedimenti emessi a carico della PR CA.
Tuttavia sono evidenti le anomalie che inducono a ritenere come il credito possa ritenersi inesistente. In particolare, nel 2015 la società PR srl risulta aver ricevuto (dati ex art.
21 D.L.78/2010) fatture per € 3.181.500,00 oltre IVA dalla società Gisal srl C.F.
. Quest'ultima risulta aver esposto nella dichiarazione del 2015 cessioni per P.IVA_2 circa 12 milioni di euro a fronte di acquisti dello stesso ammontare. Tuttavia, dai dati dello spesometro integrato (art. 21 D.L.78/2010) gli acquisti della GISAL ammontano a poco più di
20 mila euro.
Pag. 8 di 11 Con riferimento alla C.F. . La Controparte_12 P.IVA_3 società, avente sede a risulta aver cessato l'attività il 07/06/2017 (la partita IVA CP_7 risulta cessata d'ufficio a seguito di verifica di esistenza). Dai dati disponibili in Anagrafe
Tributaria non risultano provvedimenti emessi a carico della Geho società Cooperativa a r.l..
Tuttavia sono evidenti le anomalie che inducono a ritenere come il credito possa ritenersi inesistente. Dai dati ex art.21 D.L.78/2010 la stessa risulta aver ricevuto, nel 2015, fatture per € 3.181.500,00”. CP_ L' si era riservato di produrre ulteriore documentazione integrativa in merito, ma non ha provveduto.
Orbene, si rileva che con riferimento alle due ultime società citate l' ha Controparte_6 riferito che non esistono provvedimenti a loro carico ed ha espresso solo una ipotesi di insussistenza dei crediti IVA;
mentre con riferimento alla prima delle tre società (cioè la
[...]
) rispetto alla quale sarebbe stato disposto il recupero del CP_4 Controparte_8 credito IVA per gli anni 2015 e 2016 - secondo le informazioni fornite da Agenzia delle
Entrate Calabria – ciò non esclude che i contributi risultino pagati mediante compensazione.
Ed invero, l'art. 17 del D. Lgs. 241/1997 consente di compensare crediti fiscali e contributi previdenziali, come di recente chiarito e ribadito dall'art. 2 quater del D.L. n. 11/2023, convertito con L. n. 38/2023. L'art. 22 del D. Lgs. 241/1997 ha a tal fine previsto l'istituzione della c.d. “Struttura di Gestione”, il cui funzionamento è disciplinato dal D.M. n. 183 del
22.05.1998, ed a cui è demandato di attribuire “agli Enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti”.
È stato condivisibilmente rilevato nella giurisprudenza di merito alla quale questa Corte aderisce (cfr Corte d'Appello di Genova n. 197/2023) che “in caso di compensazione impropria, la stessa , con risoluzione n. 452 del 27 novembre 2008, ha Controparte_6 chiarito che “nell'ipotesi di compensazione del credito tributario con debiti previdenziali, mediante modello F24, il sistema informatico procede automaticamente all'imputazione della CP_ somma nella contabilità dell'ente beneficiario ( contro addebito a carico dell'ente depositario del credito (Erario)”. Poiché “il sistema informatico che gestisce i versamenti e le compensazioni procede automaticamente all'accreditamento degli importi indicati nel modello F24 nella contabilità dell'ente beneficiario, contro addebito all'ente depositario del credito” e poiché ciò avviene anche qualora il contribuente abbia usato in compensazione crediti fiscali inesistenti, l' , con la risoluzione citata, precisa che non è Controparte_6 corretto procedere ad un nuovo versamento della contribuzione all' perché ciò CP_1 determinerebbe una duplicazione di pagamento in favore dell'ente previdenziale, essendo per
Pag. 9 di 11 contro necessario “ripristinare, a posteriori, la capienza iniziale del credito, attraverso il versamento di un importo corrispondente alla somma indebitamente utilizzata in compensazione, maggiorato degli interessi, e con il contestuale versamento della sanzione del
30 per cento prevista per l'omesso versamento (articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471) in misura ridotta in rapporto alla data di ravvedimento (circolare 19 maggio 2000, n. 101/E, par. 11.1)”.
Ne consegue che in caso di pagamento tramite compensazione l' viene soddisfatto CP_1 attraverso l'attribuzione automatica operata dalla Struttura di Gestione, senza che rilevi
l'eventuale disconoscimento del credito fiscale da parte dell' , che deve Controparte_6 pertanto ritenersi l'unico soggetto legittimato ad agire per il recupero del medesimo credito fiscale. La Suprema Corte, con sentenza n. 4154/2018 ha in proposito chiarito quanto segue:
“Come emerge dagli artt. 17 e segg. del d.lgs. n. 241/97, che hanno introdotto un sistema di riscossione unificato, il recupero delle somme indebitamente compensate e non versate non compete ai creditori finali, ma al soggetto che è incaricato di controllare i pagamenti effettuati, suddividendoli secondo la loro destinazione, e di verificare le operazioni di compensazione effettuate. In presenza di tale sistema il contribuente può eseguire cumulativamente versamenti diretti, concernenti imposte dirette, altre imposte, contributi previdenziali e locali, su una contabilità unica intestata al Ministero delle Finanze, utilizzando il modello F24, e può operare eventuali compensazioni tra poste attive e poste passive, che comprendono non solo imposte diverse, ma anche i rapporti con enti previdenziali, altri enti o enti locali. Ciò comporta che il mancato versamento di un contributo previdenziale, di una addizionale regionale o anche di un tributo gestito dalla
Amministrazione dei Monopoli di Stato, proprio per effetto della sua compensazione con un credito di imposta di altra natura da parte del contribuente, non impone all'Ente creditore di procedere al recupero qualora la compensazione sia stata operata in assenza dei presupposti, atteso che a ciò provvede l'ente incaricato della riscossione unitaria ( ) e Controparte_6 della ripartizione tra i soggetti beneficiari delle somme confluite sulla contabilità unificata del Ministero delle Finanze”.
In conclusione attraverso il pagamento tramite compensazione l' è stato soddisfatto con CP_1
l'attribuzione automatica operata dalla Struttura di Gestione, senza che rilevi l'eventuale disconoscimento del credito fiscale da parte dell' , che è l'unico soggetto Controparte_6 legittimato ad agire per il recupero del medesimo credito fiscale, sicchè l'eventuale inefficacia della compensazione resta questione attinente ai rapporti tra e società Controparte_6
Pag. 10 di 11 cooperative, ma non intacca l'efficacia estintiva del pagamento dei contributi nei confronti CP_ dell'
Per i motivi suesposti, previa declaratoria di nullità della gravata sentenza, si accoglie la domanda di primo grado e per l'effetto si dichiara non dovuto l'importo di cui al verbale ispettivo impugnato.
5. Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la CP_ soccombenza dell' nei confronti della società appellante con distrazione.
6. Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo con la riduzione del
20% ex art. 9, comma 2, del D. Lgs. n.149/2015, seguono la soccombenza dell'appellante nei Con confronti dell' , privo di legittimazione passiva.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 28.7.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 190/2023, così provvede: Con
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ;
2. previa declaratoria di nullità della gravata sentenza, accoglie la domanda e per l'effetto dichiara non dovuto l'importo di cui al verbale ispettivo impugnato;
CP_
3.condanna l' alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 2.697,00 per il primo ed in € 2.906,00 per il secondo, oltre accessori come per legge con distrazione;
4. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell' delle spese del CP_2 CP_2 doppio grado di giudizio, liquidate in € 2.157,60 per il primo ed in € 2.324,80 per il secondo, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 5.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 28838/2008: “Il giudice d'appello che rilevi la carenza di motivazione della sentenza di primo grado deve decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo giudice …”.