TRIB
Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/02/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 14.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n. 7597 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di
Torre Annunziata promossa
DA
, nato il giorno 22.08.1944 in BOSCOTRECASE e ivi Parte_1 residente, C.F.: rappresentato e difeso, per CodiceFiscale_1 mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite, dall'avv. GABRIELLA LAURETTA, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in TRECASE alla via Vesuvio n. 53 RICORRENT
E
CONTRO
- Sede di NAPOLI, in Controparte_1 persona del Direttore regionale e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Concetta PETRILLO, giusta procura generale alle liti per atto notarile, con la quale resta elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE, ang. SAN LAZZARO RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento maggiore percentuale invalidante da malattia professionale
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi da intendersi qui riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1) Con ricorso iscritto al R.G. in data 05.12.2023, il sig.
[...]
adiva il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata allegando: Pt_1
-- di aver lavorato alle dipendenze della presso lo CP_2 stabilimento di Torre Annunziata, con qualifica di operaio zincatore;
1 -- di essere rimasto vittima di significative esposizioni all'amianto durante lo svolgimento della propria attività lavorativa per il periodo dal 26/08/1968 al 31/04/1979 e dal 01/08/1979 al 31/12/1986;
-- di essersi visto riconoscere dall' con comunicazione del CP_1
24/10/2023, a seguito del relativo iter amministrativo, il rapporto di casualità tra l'attività svolta e la malattia denunciata, con conseguente indennizzo per menomazione dell'integrità psico-fisica derivante da danno anatomico da asbestosi, parametrato alla percentuale invalidante del 6%;
-- di aver inutilmente proposto ricorso in opposizione. Sulla base di tali premesse chiedeva al Giudice di accertare che la malattia già ritenuta di origine professionale dall' giustifica(va) la corresponsione CP_1 delle provvidenze per danno biologico nella misura superiore al 6%, con conseguente condanna dell' convenuto al versamento di quanto CP_3 dovuto. Il tutto con interessi e vittoria di spese e con attribuzione.
Si costituiva in Giudizio l' convenuto che, eccepita CP_3 preliminarmente la nullità della domanda giudiziale per genericità della stessa, resisteva anche nel merito alla avversa iniziativa giudiziale contestando la fondatezza della pretesa attorea. Disposta ed eseguita la consulenza tecnica, la causa veniva mandata in decisione. Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale giorno 14.02.2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza. (2) La domanda attorea deve essere rigettata. Va, in primo luogo disattesa l'eccezione di nullità veicolata dall' CP_1
In realtà, nessun vulnus è apprezzabile nell'atto introduttivo di lite. Il ricorrente ha espressamente denunciato di inattendibilità il responso dell'Istituto assicuratore sostenendo che le sue condizioni di salute siano di gravità tale da giustificare un maggiore indennizzo. È del tutto evidente che nel caso di specie la compiutezza espositiva della pretesa azionata in concreto predicabile non può spingersi fino a paventare la necessità di allegazioni storico/fenomeniche e di tipo tecnico/scientifico, sul versante “eziologico”, rese inutili dal responso amministrativo della pratica. Ciò che l'istante era tenuto a specificare è la diversa pregnanza/gravità della situazione patologica a valenza inabilitante tratta da documentazione sanitaria in grado di rendere “leggibile” la pretesa azionata. Cosa puntualmente verificatasi nel caso di specie. Per il resto, dovrebbe qui essere sufficiente ribadire che l' ha già CP_1 riconosciuto in sede “amministrativa” la indennizzabilità del danno biologico
2 permanente. (3)
Nel merito.
Per come precisato fin ab origine dal ricorrente, e per come si desume dalle allegazioni di entrambe le parti, l' non ha mai messo in dubbio CP_1 che il caso di specie rientri tra quelli astrattamente indennizzabili per la derivazione specifica della malattia in concreto riscontrata già in fase amministrativa.
Tanto ciò è vero che l' ha provveduto ad erogare al sig. CP_3 Pt_1 prestazioni coerenti con la percentuale di menomazione dell'integrità psico- fisica valutata, alla fine dell'iter accertativo, al 6%.
Circa l'effettivo esito invalidante, che costituisce l'unico punto di controversia, l'approfondimento consulenziale attesta la correttezza del responso licenziato dall' CP_1
Il dr. anche all'esito di ulteriori esami praticati, ha Persona_1 attentamente soppesato nel suo insieme il quadro clinico disvelato dall'esame obiettivo e dal corredo cartolare a derivazione medico sanitaria oggetto di analisi.
I risultati in tal modo ottenuti rendono palese l'infondatezza dell'assunto attoreo.
Si legge nell'elaborato scritto.
… alla luce delle operazioni peritali svolte, vista la documentazione clinica prodotta …, il periziato signor , nato a [...]
Boscotrecase (NA) il 22.08.44, … era ed è affetto attualmente, da:
“pneumopatia asbestosica con opacità nodulare al segmento laterale del lobo medio”. Alla luce della visita medico-legale eseguita e della documentazione clinica in atti, gli esiti riscontrati determinano, riduzione della capacità lavorativa del ricorrente. ... Considerando che la voce 332 della suddetta
“Tabella delle menomazioni relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, … riguarda per l'appunto gli Danno anatomico con nodulazioni polmonari, visto il riscontro dell'esame strumentale eseguito dal sottoscritto, si ritiene, nel nostro caso, dalla data della domanda amministrativa del 15.02.2023, si aveva e si ha un danno biologico da valutare nella misura del sei per cento, per cui si ritiene assolutamente condivisibile all'attualità nel suo esito conclusivo la valutazione effettuata dall' concordando del tutto con CP_1 quanto riconosciuto. Si ritiene che la domanda del signor Parte_1
di maggiore valutazione dell'equo indennizzo riconosciuto dall'
[...] CP_1 per il quadro clinico, derivato da malattia professionale del 15 febbraio 2023, costituito da: “pneumopatia asbestosica”, non possa essere accolta, concordando con la valutazione che è stata posta in sede di accertamento
3 medico-legale posto dalla sede di Castellammare di Stabia, in CP_1 quanto il periziato, istante della vertenza, presenta, per la suddetta malattia, considerando la raccolta anamnestica, l'attuale esame obiettivo, la documentazione presentata ed eseguita, vista la voce 332 della “Tabella delle menomazioni relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, … una riduzione della integrità psico-fisica nella misura del sei per cento (6%), superiore al cinque per cento, a far data dalla domanda.> (4)
Le conclusioni del perito sono rimaste impermeabili a qualsivoglia rilievo di parte.
Per vero, non residuano ragioni per discostarsi dal responso finale del dr. basato su un iter argomentativo esaustivo e condivisibile. Persona_1
Consegue che, stante la percentuale di inabilità permanente indicata dal C.T.U., del tutto coerente con quella già riconosciuta in sede amministrativa, la domanda va rigettata.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili a norma di Legge avuto riguardo alle allegazioni attoree.
Le spese consulenziali, liquidate come da separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell'Istituto assicuratore.
P.Q.M
.
Il G.U.L. di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) dichiara irripetibili a norma di Legge le spese processuali;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese della CP_1 consulenza tecnica di ufficio, liquidate come da separato decreto.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
4
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 14.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n. 7597 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di
Torre Annunziata promossa
DA
, nato il giorno 22.08.1944 in BOSCOTRECASE e ivi Parte_1 residente, C.F.: rappresentato e difeso, per CodiceFiscale_1 mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite, dall'avv. GABRIELLA LAURETTA, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in TRECASE alla via Vesuvio n. 53 RICORRENT
E
CONTRO
- Sede di NAPOLI, in Controparte_1 persona del Direttore regionale e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Concetta PETRILLO, giusta procura generale alle liti per atto notarile, con la quale resta elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE, ang. SAN LAZZARO RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento maggiore percentuale invalidante da malattia professionale
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi da intendersi qui riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1) Con ricorso iscritto al R.G. in data 05.12.2023, il sig.
[...]
adiva il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata allegando: Pt_1
-- di aver lavorato alle dipendenze della presso lo CP_2 stabilimento di Torre Annunziata, con qualifica di operaio zincatore;
1 -- di essere rimasto vittima di significative esposizioni all'amianto durante lo svolgimento della propria attività lavorativa per il periodo dal 26/08/1968 al 31/04/1979 e dal 01/08/1979 al 31/12/1986;
-- di essersi visto riconoscere dall' con comunicazione del CP_1
24/10/2023, a seguito del relativo iter amministrativo, il rapporto di casualità tra l'attività svolta e la malattia denunciata, con conseguente indennizzo per menomazione dell'integrità psico-fisica derivante da danno anatomico da asbestosi, parametrato alla percentuale invalidante del 6%;
-- di aver inutilmente proposto ricorso in opposizione. Sulla base di tali premesse chiedeva al Giudice di accertare che la malattia già ritenuta di origine professionale dall' giustifica(va) la corresponsione CP_1 delle provvidenze per danno biologico nella misura superiore al 6%, con conseguente condanna dell' convenuto al versamento di quanto CP_3 dovuto. Il tutto con interessi e vittoria di spese e con attribuzione.
Si costituiva in Giudizio l' convenuto che, eccepita CP_3 preliminarmente la nullità della domanda giudiziale per genericità della stessa, resisteva anche nel merito alla avversa iniziativa giudiziale contestando la fondatezza della pretesa attorea. Disposta ed eseguita la consulenza tecnica, la causa veniva mandata in decisione. Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale giorno 14.02.2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza. (2) La domanda attorea deve essere rigettata. Va, in primo luogo disattesa l'eccezione di nullità veicolata dall' CP_1
In realtà, nessun vulnus è apprezzabile nell'atto introduttivo di lite. Il ricorrente ha espressamente denunciato di inattendibilità il responso dell'Istituto assicuratore sostenendo che le sue condizioni di salute siano di gravità tale da giustificare un maggiore indennizzo. È del tutto evidente che nel caso di specie la compiutezza espositiva della pretesa azionata in concreto predicabile non può spingersi fino a paventare la necessità di allegazioni storico/fenomeniche e di tipo tecnico/scientifico, sul versante “eziologico”, rese inutili dal responso amministrativo della pratica. Ciò che l'istante era tenuto a specificare è la diversa pregnanza/gravità della situazione patologica a valenza inabilitante tratta da documentazione sanitaria in grado di rendere “leggibile” la pretesa azionata. Cosa puntualmente verificatasi nel caso di specie. Per il resto, dovrebbe qui essere sufficiente ribadire che l' ha già CP_1 riconosciuto in sede “amministrativa” la indennizzabilità del danno biologico
2 permanente. (3)
Nel merito.
Per come precisato fin ab origine dal ricorrente, e per come si desume dalle allegazioni di entrambe le parti, l' non ha mai messo in dubbio CP_1 che il caso di specie rientri tra quelli astrattamente indennizzabili per la derivazione specifica della malattia in concreto riscontrata già in fase amministrativa.
Tanto ciò è vero che l' ha provveduto ad erogare al sig. CP_3 Pt_1 prestazioni coerenti con la percentuale di menomazione dell'integrità psico- fisica valutata, alla fine dell'iter accertativo, al 6%.
Circa l'effettivo esito invalidante, che costituisce l'unico punto di controversia, l'approfondimento consulenziale attesta la correttezza del responso licenziato dall' CP_1
Il dr. anche all'esito di ulteriori esami praticati, ha Persona_1 attentamente soppesato nel suo insieme il quadro clinico disvelato dall'esame obiettivo e dal corredo cartolare a derivazione medico sanitaria oggetto di analisi.
I risultati in tal modo ottenuti rendono palese l'infondatezza dell'assunto attoreo.
Si legge nell'elaborato scritto.
… alla luce delle operazioni peritali svolte, vista la documentazione clinica prodotta …, il periziato signor , nato a [...]
Boscotrecase (NA) il 22.08.44, … era ed è affetto attualmente, da:
“pneumopatia asbestosica con opacità nodulare al segmento laterale del lobo medio”. Alla luce della visita medico-legale eseguita e della documentazione clinica in atti, gli esiti riscontrati determinano, riduzione della capacità lavorativa del ricorrente. ... Considerando che la voce 332 della suddetta
“Tabella delle menomazioni relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, … riguarda per l'appunto gli Danno anatomico con nodulazioni polmonari, visto il riscontro dell'esame strumentale eseguito dal sottoscritto, si ritiene, nel nostro caso, dalla data della domanda amministrativa del 15.02.2023, si aveva e si ha un danno biologico da valutare nella misura del sei per cento, per cui si ritiene assolutamente condivisibile all'attualità nel suo esito conclusivo la valutazione effettuata dall' concordando del tutto con CP_1 quanto riconosciuto. Si ritiene che la domanda del signor Parte_1
di maggiore valutazione dell'equo indennizzo riconosciuto dall'
[...] CP_1 per il quadro clinico, derivato da malattia professionale del 15 febbraio 2023, costituito da: “pneumopatia asbestosica”, non possa essere accolta, concordando con la valutazione che è stata posta in sede di accertamento
3 medico-legale posto dalla sede di Castellammare di Stabia, in CP_1 quanto il periziato, istante della vertenza, presenta, per la suddetta malattia, considerando la raccolta anamnestica, l'attuale esame obiettivo, la documentazione presentata ed eseguita, vista la voce 332 della “Tabella delle menomazioni relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, … una riduzione della integrità psico-fisica nella misura del sei per cento (6%), superiore al cinque per cento, a far data dalla domanda.> (4)
Le conclusioni del perito sono rimaste impermeabili a qualsivoglia rilievo di parte.
Per vero, non residuano ragioni per discostarsi dal responso finale del dr. basato su un iter argomentativo esaustivo e condivisibile. Persona_1
Consegue che, stante la percentuale di inabilità permanente indicata dal C.T.U., del tutto coerente con quella già riconosciuta in sede amministrativa, la domanda va rigettata.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili a norma di Legge avuto riguardo alle allegazioni attoree.
Le spese consulenziali, liquidate come da separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell'Istituto assicuratore.
P.Q.M
.
Il G.U.L. di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) dichiara irripetibili a norma di Legge le spese processuali;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese della CP_1 consulenza tecnica di ufficio, liquidate come da separato decreto.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
4