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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 29/10/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile n. 71/2024 RG avente ad oggetto “responsabilità per danni cagionati da cose in custodia”
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Parte_1 C.F._1
il ighera alla ia Sant'Antonio n. 18 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
(CF: ), nella persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 t eso ttia BERNARDINI e dall'avv. Andrea GIRARDI presso il cui studio in Milano alla via Fabio Filzi n. 2 è eletto domicilio
– parte convenuta –
conclusioni delle parti
⁃ per la parte attrice (foglio depositato telematicamente) Parte_1 «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via principale: accertare l'entità dei danni tutti patiti dall'odierno attore, quali danni fisico, morale, biologico, patrimoniale (quale danno emergente e lucro cessante) ed eventuali altri emergenti ed emersi in corso di causa, nonché l'esatto ammontare delle spese tutte sostenute dal sig. accertare e dichiarare la responsabilità della Parte_1
convenuta per i fatti di cui in narrativa e per gli effetti condannare il convenuto medesimo all'integrale risarcimento Controparte_1 dei danni tutti subiti dall'attore, oltre al rimborso delle spese tutte sostenute in conseguenza e per l'effetto del sinistro, danni e spese che si quantificano in complessivi €. 43.034,02 - di cui €. 26.615,00 quale danno fisico, morale e biologico, €. 16.000,00 quale danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) ed €. 419,02 per rimborso spese mediche – oltre personalizzazione del danno ed incremento per sofferenza soggettiva, ovvero nella diversa maggiore o minore somma emersa e da quantificarsi in corso di causa o comunque nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, da quantificarsi in corso di causa, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. In ogni caso: condannare la convenuta al pagamento delle Controparte_1 spese di lite per il presente giudizio, ivi inclusa la fase di negoziazione assistita, ed oltre al pagamento e/o rimborso delle spese di CTU e di CTP. In via istruttoria: A) Chiede ammettersi prove per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che, il giorno 18.08.2022, alle ore 16.00 circa, il sig. , si trovava, in sella alla propria bicicletta, a percorrere, con direzione mare-monti, la Parte_1 strada provinciale SP 59, in Vallecrosia Alta (IM), unitamente ai sig.ri nato a [...], il [...] e residente in Controparte_2 Germania e , nato a [...], il [...] e residente a Perinaldo (IM)”; 2) “Vero che, il giorno 18.08.2022, alle ore 16.00 Parte_2 circa, mentre percorreva la strada provinciale SP 59, in Vallecrosia Alta (IM), con direzione mare-monti, in sella alla propria bicicletta, il sig. una volta giunto in prossimità di San Biagio della Cima (IM) e, precisamente, tra il Km 3 ed il Km 4 della suddetta Parte_1 strada provinciale SP 59, cadeva rovinosamente a terra, a causa della presenza, sulla strada, di una buca, piena d'acqua piovana, di cui alle foto che si rammostrano (doc. 12), 12a), 12b), 12c), 12d))”; 3) “Vero che il sig. veniva soccorso dal sig. e Pt_1 Controparte_2 dal fratello , nonché da un'ambulanza della Croce Rossa Italiana che, trovandosi a transitare sulla strada provinciale SP Parte_2 59, proprio in quel momento, si fermava a prestare assistenza e provvedeva a trasportarlo presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sanremo”; 4) “Vero che, qualche ora dopo il verificarsi del sinistro, il sig. si recava sul luogo dell'accadimento del sinistro Parte_2 e scattava le fotografie che si rammostrano (doc. 12), 12a), 12b), 12c), 12d))” ; 5) “Vero che, in data 01.09.2022, il sig. Parte_2Pt_ avvisava il fratello che, sul luogo nel quale si era verificato il sinistro (in data 18.08.2022), vi erano alcuni operai intenti a coprire la buca che aveva causato la sua caduta”; 6) “Vero che, in data 01.09.2022, la sig.ra scattava le fotografie che si Parte_3 rammostrano (doc.15) e 15a)) agli operai impegnati nel ripristino della buca, che aveva causato la caduta del sig. il giorno Parte_1 18.08.2022 e che le inviava a quest'ultimo, a mezzo whatsapp”; 7) “Vero che l'Ing. ha redatto la perizia, datata 07.11.2023, Testimone_1
1 dott. Pasquale LONGARINI che si rammostra (doc. 41) e ne conferma il contenuto”; 8) “Vero che la buca, sulla quale il sig. è caduto in data 18.08.2022, Parte_1 risultava ubicata nella parte terminale di una curva”; 9) “Vero che la buca, sulla quale il sig. è caduto in data 18.08.2022, Parte_1 presentava un perimetro irregolare, con dimensione maggiore di circa 40 centimetri minore circa 20 centimetri e profondità dell'ordine dei
15/20 cm, come risulta dalle fotografie n. 5 e n. 6 allegate alla relazione tecnica, datata 07.11.2023, a firma dell'Ing. , che si Testimone_1 rammostrano (doc. 41 – pag. 6)”; 10) “Vero che la buca, sulla quale il sig. è caduto in data 18.08.2022, era posta sul lato
Parte_1 destro della corsia stradale, a circa 60 cm dal bordo”; 11) “Vero che la buca, sulla quale il sig. è caduto in data 18.08.2022,
Parte_1 alle ore 16.00 circa, al momento del sinistro era piena di acqua piovana”; 12) “Vero che, il giorno 18.08.2022, alle ore 16.00 circa, ovvero nella data ed all'orario del sinistro occorso al sig. , il manto stradale era bagnato ed i luoghi erano soleggiati”; 13) “Vero che
Parte_1 il tratto di strada nel quale il sig. ha avuto l'incidente, il giorno 18.08.2022, alle ore 16.00 circa, presenta una pendenza in alzata Pt_1 fino alla parte finale della curva”; 14) “Vero che il tratto di strada nel quale il sig. ha avuto l'incidente, il giorno 18.08.2022, alle Pt_1 ore 16.00 circa, al momento del sinistro, si presentava in buone condizioni generali”; 15) “Vero che la posizione della buca sulla quale è caduto il sig. il giorno 18.08.2022, alle ore 16.00 circa, a circa 60 cm dalla banchina, corrisponde alla traiettoria di
Parte_1 percorrenza di un veicolo a due ruote”; 16) “Vero che al momento dell'incidente occorso al sig. , il giorno 18.08.2022, alle ore
Parte_1
16.00 circa, mancava la segnaletica stradale di avvertimento della presenza della buca, sulla quale il predetto è caduto”; 17) “Vero che, in conseguenza del sinistro occorso, avendo riportato la frattura della clavicola, il sig. si è trovato nell'impossibilità di Parte_1 svolgere tutti gli incarichi conferitigli dalla società Geotecna Progetti s.r.l, già assegnatigli con contratto di collaborazione professionale del 01.01.2022, che si rammostra (doc. n. 22); 18) “Vero che il sig. ha omesso di svolgere gli incarichi conferitigli dalla Parte_1 società Geotecna Progetti s.r.l, già assegnatigli con contratto di collaborazione professionale del 01.01.2022, dal 18.08.2022 e sino ai primi giorni di dicembre 2022”; 19) “Vero che, a causa della mancata prestazione dell'attività lavorativa di collaborazione professionale, dal 18.08.2022 e sino ai primi giorni di dicembre 2022, la società Geotecna Progetti s.r.l ha richiesto ed ottenuto la ridefinizione dei compensi di cui al contratto di collaborazione professionale del 01.01.2022, riducendo l'importo, contrattualmente previsto, da €. 66.000,00, oltre IVA e Cassa di Previdenza ad €. 50.000,00, oltre IVA e Cassa di Previdenza”; 20) “Vero che il sig. ha subito un danno Parte_1 economico, quale perdita di guadagno, nell'anno 2022, che può essere quantificato in €. 16.000,00 oltre IVA e Cassa di previdenza”; 21)
“Vero che, nell'anno 2022, la società Geotecna Progetti s.r.l ha corrisposto al sig. la somma di €. 50.000,00 oltre IVA e Parte_1 Cassa di Previdenza, per gli incarichi svolti nell'anno 2022 ed €. 10.000,00 relativamente ad incarichi svolti nell'anno 2021”. B) Chiede licenziamento di CTU medico-legale volta all'accertamento dei danni tutti alla persona subiti dal sig. in conseguenza e per Parte_1 l'effetto del sinistro per cui è causa, occorsogli il giorno 18.08.2022, alle ore 16.00 circa, sulla strada provinciale SP 59, in Vallecrosia Alta (IM), in prossimità di San Biagio della Cima (IM) e, precisamente, tra il Km 3 ed il Km 4 della suddetta strada provinciale SP 59, nonché del nesso causale tra la causa del danno ed il danno stesso, nominando sin d'ora quale C.T. di parte il Dott. . C) In caso di Persona_1 contestazione, ad opera di controparte, della relazione tecnica di parte a firma dell'Ing. , datata 07.11.2023, si chiede sin Testimone_1 d'ora il licenziamento di CTU volta all'accertamento dello stato dei luoghi, al momento del sinistro e, in particolare, delle condizioni dell'asfalto e del dissesto/buca sulla quale si è verificato il sinistro, con riferimento, tra le altre, alle dimensioni ed alle caratteristiche della buca stessa, al luogo in cui essa era ubicata, anche rispetto alla traiettoria di percorrenza del tratto stradale interessato da parte di un veicolo a due ruote;
con espressa autorizzazione al CTU - in ragione del mutamento dei luoghi in seguito al riempimento della buca eseguito, in data 01.09.2022, dagli operai all'uopo incaricati dalla Provincia di - ad avvalersi della documentazione fotografica CP_1 allegata in atti (vedasi docc. nn. doc. 12), 12a), 12b), 12c), 12d), 15) 15a)), ivi inclusa quella riportata nella predetta relazione tecnica di parte dell'Ing. (vedasi doc. n. 41)”. Con osservanza. Salvis juribus» Testimone_1
⁃ per la parte convenuta (foglio depositato telematicamente) Controparte_1 «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, da versarsi in favore dell'avv. Andrea Girardi che si dichiara antistatario»
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso che, in data 18.08.2022, alle ore 16:00 circa, Parte_1 mentre si trovava, in sella della sua bicicletta, a percorrere, con direzione mare–monti, la strada provinciale SP 59, in Vallecrosia Alta, unitamente a Controparte_2
e a giunto in prossimità di San Biagio della Cima, a causa della Parte_2 stra presenza di una buca piena d'acqua, cadeva rovinosamente a terra riportando la “frattura della clavicola sx”, lamentato di aver riportato lesioni personali con esiti invalidanti, temporanei e permanenti, allegato di aver subito danni patrimoniali nella forma del danno emergente e lucro cessante, dedotta una responsabilità della ex artt. 2051 Cc, con atto di citazione, Controparte_1 ritualmente notificato, evocava in giudizio la nella persona del Controparte_1
2 dott. Pasquale LONGARINI legale rappresentante pro-tempore, per sentirla condannare al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione patito a causa del sinistro quantificato in € 26.615,00 nonché del danno patrimoniale quantificato in € 16.419,02 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze professionali anche della fase di negoziazione assistita. 1.1) Si costituiva in giudizio la di , nella persona del legale CP_1 CP_1 rappresentante pro-tempore, che, dedotta la insussistenza di qualsivoglia responsabilità a carico della PROVINCIA di invocato il fortuito incidente individuato nella CP_1 condotta colposa del danneggiato, evocato comunque un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro ex art. 1227 cc, contestato il quantum debeatur, instava, in via principale, per il rigetto delle domande attoree, in via subordinata, per il contenimento del risarcimento tenuto conto delle quote di responsabilità del danneggiato, con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario. 1.2) Assunta la prova orale (interpello geometra delegato dal Testimone_2
Presidente della Provincia di testi di parte attrice: CP_1 Parte_2 [...]
CP_2 Controparte_3 CP_4 medico/legale sulla persona di la causa veniva trattenuta in decisione Parte_1 nell'udienza del 30.9.2025 pr ei termini perentori di cui all'art. 189 cpc.
(2) sulla domanda attorea. La domanda attorea è fondata e, pertanto, con le precisazioni appresso svolte, va accolta. 2.1) in data 18.08.2022, verso le ore 16,00, mentre si trovava, in sella Parte_1 della sua bicicletta, a percorrere, facendo una passeggiata (teste CP_2
«stavamo facendo una passeggiata non una gara»), con direzione mare–monti, la
[...] strada provinciale SP 59, in Vallecrosia Alta, unitamente a e Controparte_2
a (teste alla domanda “Vero che, il giorno 18.08.2022, Parte_2 Parte_2 alle ore 16.00 circa, il sig. si trovava, in sella alla propria bicicletta, a percorrere, con Parte_1 direzione mare-monti, la s e SP 59, in Vallecrosia Alta (IM), unitamente ai sig.ri
[...]
nato a [...], il [...] e residente in [...]e , nato a [...], il CP_2 Parte_2 21.11.1970 e residente a [...]?”, rispondeva: «si è vero»; teste CP_2
alla domanda “Vero che, il giorno 18.08.2022, alle ore 16.00 circa, il sig. si
[...] Parte_1 trovava, in sella alla propria bicicletta, a percorrere, con direzione mare-monti, la strada provinciale SP 59, in Vallecrosia Alta (IM), unitamente ai sig.ri nato a [...], il [...] e Controparte_2 residente in [...]e , nato a [...], il [...] e residente a [...]?”, Parte_2 rispondeva: «si è vero»), giunto in prossimità di San Biagio della Cima, a causa della strada dissestata per la presenza di una buca piena d'acqua, cadeva rovinosamente a terra [foto docc. 12, 12a e 12b; teste alla domanda “Vero che, il giorno Parte_2 18.08.2022, alle ore 16.00 circa, mentre percorreva la strada provinciale SP 59, in Vallecrosia Alta (IM), con direzione mare-monti, in sella alla propria bicicletta, il sig. una volta giunto in Parte_1 prossimità di San Biagio della Cima (IM) e, precisamente, tra il K della suddetta strada provinciale SP 59, cadeva rovinosamente a terra, a causa della presenza, sulla strada, di una buca, piena d'acqua piovana, di cui alle foto che si rammostrano (doc. 12), 12a), 12b), 12c), 12d))?, rispondeva: «al momento della caduta di mio fratello, io mi trovavo appena dietro di lui. Ho visto mio fratello cadere in vanti a causa di una buca piena d'acqua presente sul fondo stradale. Sono caduto anche io. Non sono in gradi di dire se sono caduto per aver impattato sulla bici di mio fratello o a causa della buca. La mia bic era molto vicina a quella di mio fratello»; teste alla domanda “Vero Controparte_2 che, il giorno 18.08.2022, alle ore 16.00 circa, mentre percorreva la strada provinciale SP 59, in Vallecrosia Alta (IM), con direzione mare-monti, in sella alla propria bicicletta, il sig. una volta Parte_1 giunto in prossimità di San Biagio della Cima (IM) e, precisamente, tra il Km a suddetta strada provinciale SP 59, cadeva rovinosamente a terra, a causa della presenza, sulla strada, di una buca,
3 dott. Pasquale LONGARINI piena d'acqua piovana, di cui alle foto che si rammostrano (doc. 12), 12a), 12b), 12c), 12d))?, rispondeva: «si è ero. Io mi trovavo con la bicicletta davanti ad Io nel passare non ho visto la buca. Ho sentito Pt_1 poi urlare,e, girandomi, ho visto che e erano caduti. Dopo che sono caduti, ho visto la buca. Pt_1 Per_2
Era abbastanza grande ma non posso dire la sua dimensione. Nella buca vi era acqua. era dietro Pt_1 di me e le seguiva. Non posso dire quale fosse la distanza tra i due fratelli in quanto io ero Pt_2 davanti. Stavamo facendo una passeggiata, non una gara»], riportando, all'esito del tempestivo trasporto presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Sanremo [teste Testimone_3 alla domanda “Vero che il sig. veniva soccorso dal sig. e dal fratello Pt_1 Controparte_2
nonché da un'ambulanza della Croce Rossa Italiana che, trovandosi a transitare sulla Parte_2 le SP 59, proprio in quel momento, si fermava a prestare assistenza e provvedeva a trasportarlo presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sanremo?”, rispondeva: «si è vero»; verbale di pronto soccorso del 18.8.2022, doc. n. 1 di parte attrice], «un politrauma contusivo abrasivo all'emisoma sinistro caratterizzato da: frattura del terzo medio acromiale di clavicola sinistra scomposta –contusioni abrasioni multiple (spalla sin, avambraccio sin, fianco sx, ginocchio sin coscia sin.)» (certificazione medica, docc. da n. 2 a n. 10 di parte ricorrente;
CTU medico– legale), con esiti invalidanti temporanei per gg. 113 («di cui 30 giorni di inabilità temporanea biologica parziale al 75%, 40 giorni di inabilità temporanea biologica parziale al 50%, 43 giorni di inabilità temporanea biologica parziale al 25%. grado di sofferenza psicofisica 3 in scala da 1 a 5», pag. 12 CTU) e con menomazione permanente dell'integrità psico-fisica del 8% di danno biologico («non sono previsti ulteriori terapie per gli esiti del sinistro ed il quadro appare stabilizzato. grado di sofferenza psico-fisica su una scala da 1 a 5: 2», pag. 12 CTU). 2.2) La buca, ove cadeva collocata su manto asfaltato in buone Parte_1 condizioni generali: (i) era posta nella parte terminale di una curva in salita (teste
[...]
alla domanda “Vero che la buca, sulla quale il sig. è caduto in data Parte_2 Parte_1
18.08.2022, risultava ubicata nella parte terminale di una curva?”, rispondeva: «si è vero»; teste alla domanda “Vero che la buca, sulla quale il sig. è Controparte_2 Parte_1 caduto in data 18.08.2022, risultava ubicata nella parte terminale di una curva?”, rispondeva: «si è vero, anche se non ho visto al momento della caduta»; relazione CTP ing. , Pt_1 Tes_1 confermata in sede di escussione testimoniale, con la precisazione di vers visto i luoghi di causa con google map: «… il dissesto cha ha causato l'incidente risulta ubicato nella parte terminale di una lunga curva». In ragione della circostanza che trattasi di una perizia di parte, che costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico e priva di autonomo valore probatorio, per l'ontologica non terzietà della valutazione, nulla valendo il fatto che la consulenza non era stata specificatamente contestata dalla Provincia convenuta, non potendo formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 cpc in quanto non assurge a fatto giuridico suscettibile di prova, purtuttavia, contenendo dati e considerazioni rilevanti ai fini della decisione, costituisce un mero elemento indiziario che trova puntuale conferma nelle dichiarazioni rese dai testi e nelle foto scattate da immediatamente dopo il Parte_2 verificarsi del sinistro (teste “Vero che, qualche ora dopo il Parte_2 verificarsi del sinistro, il sig. si recava sul luogo dell'accadimento del sinistro e scattava le Parte_2 fotografie che si rammostrano (doc. 12), 12a), 12b), 12c), 12d)?”, rispondeva: «si è vero»), soggetto a doverosa valutazione da parte di questo giudice;
(ii) era posta al lato destro della corsia stradale (teste alla domanda “Vero che la buca, sulla quale il sig. Parte_2 Parte_1
è caduto in data 18.08.2022, era posta sul lato destro della corsia stradale, a circa 60 cm dal bordo?
[...] rispondeva: «si, è vero. La buca era grande, poteva essere di circa 30 cm e molto profonda»; teste alla domanda “Vero che la buca, sulla quale il sig. è Controparte_2 Parte_1 caduto in data 18.08.2022, era posta sul lato destro della corsia stradale, a circa 60 cm dal bordo?”, rispondeva: «si, più o meno»; relazione CTP ing. , confermata in sede di Tes_1
4 dott. Pasquale LONGARINI escussione testimoniale, con la precisazione di aver visto i luoghi di causa con google map: «… dal rilievo e dalle misurazioni effettuati appena dopo l'incidente, risulta un dissesto di perimetro irregolare … posto sul lato destro della corsia stradale a circa 60 cm dal bordo». Quanto alla utilizzabilità di tali dati e considerazioni, valgono le motivazioni di cui sopra); (iii) era profonda e piena d'acqua (teste alla domanda “Vero che la buca, Parte_2 sulla quale il sig. è caduto in data 18.08.2022, alle ore 16.00 circa, al momento del sinistro Parte_1 era piena di acqua piovana?”, rispondeva «si è vero»; teste alla domanda Parte_2
“Vero che la buca, sulla quale il sig. è caduto in data 18.08.2022, alle ore 16.00 circa, al Parte_1 momento del sinistro era piena di acqua piovana?”, rispondeva «si è vero»); (iv) non era di immediata visibilità e percezione, posta su un tratto di strada asfaltato in buone condizioni generali (relazione CTP ing. , confermata in sede di escussione Tes_1 testimoniale, con la precisazione di aver visto i luoghi di causa con google map: «… l'asfalto nella quale è avvenuto l'incidente, a meno del dissesto che ha causato la caduta, si presentava in buone condizioni generali …». Quanto alla utilizzabilità di tali dati e considerazioni, valgono le motivazioni di cui sopra), tanto che il biker che per Controparte_2 primo aveva affrontato la curva, non aveva visto la buca («…. Io nel passare non ho visto la buca …»; (v) non ne era segnalata la presenza (teste alla domanda “Vero Parte_2 che al momento dell'incidente occorso al sig. il giorno 18.08.2022, alle ore 16.00 circa, Parte_1 mancava la segnaletica stradale di avvertimento della presenza della buca, sulla quale il predetto è caduto?”, rispondeva: «la buca non era segnalata»; teste alla Controparte_2 domanda “Vero che al momento dell'incidente occorso al sig. , il giorno 18.08.2022, alle Parte_1 ore 16.00 circa, mancava la segnaletica stradale di avvertimento della presenza della buca, sulla quale il predetto è caduto?”, rispondeva: «la buca non era segnalata»; relazione CTP ing. , Tes_1 confermata in sede di escussione testimoniale, con la precisazione di aver visto i luoghi di causa con google map: «… al momento dell'incidente, prima della manutenzione, il dissesto non risultava segnalato …». Quanto alla utilizzabilità di tali dati e considerazioni, valgono le motivazioni di cui sopra), circostanza ammessa dalla stessa parte convenuta laddove, in sede di interpello, il geometra delegato dal Presidente della Provincia che (alla domanda
“Vero che al momento dell'incidente occorso al sig. il giorno 18.08.2022, alle ore 16.00 Parte_1 circa, mancava la segnaletica stradale di avvertimento della presenza della buca, sulla quale il predetto è caduto?”), ammetteva che «sul punto non vi era il cartello specifico». 2.3) Le risultanze processuali consentono di ritenere che abbia subito Parte_1 delle lesioni con la caduta sull'asfalto, provocata da una buca non segnalata. Il danneggiato ha offerto la prova dell'esistenza di una situazione oggettivamente a rischio di incidente (tanto che la Provincia di dopo la ricezione della richiesta danni CP_1 del , provvedeva alla sua eli e, come riscontrato dal teste Pt_1 Parte_2 che, in data 1.9.2022, aveva avuto modo di constatare, riproducendola
[...] fotograficamente, la presenza, sul luogo del sinistro oggetto di contesa, di alcuni operai intenti a coprire la buca che aveva provocato la caduta), perché caratterizzata da un pericolo oggettivamente non visibile e dalla sua conseguente non prevedibilità. 2.4) Orbene, sulla scorta del complessivo compendio, la causa della caduta è attribuibile esclusivamente alla presenza, sul manto stradale, di una buca ricoperta d'acqua, posta sul lato destro della parte terminale di una curva, oggettivamente non visibile e non prevedibilità. Invero, la presenza del dissesto non era prevedibile da parte del ciclista che, transitando diligentemente al momento dei fatti e nelle condizioni descritte (buone condizioni del manto stradale, come peraltro riconosciuta da parte convenuta – «la porzione di sedime stradale sulla quale si sarebbe consumata la caduta si presentava pianeggiante e ben conservato», pag. 2 comparsa conclusionale, che non lasciavano intuire la presenza di buche profonde;
l'andamento ricurvo della tratta con vertice alcuni metri prima del dissesto, non consentiva o rendeva molto difficoltosa l'individuazione della fonte di
5 dott. Pasquale LONGARINI pericolo per chi transitava con direzione mare-monti; presenza di acqua piovana all'interno della buca, che contribuiva a nascondere ulteriormente il dissesto;
carenza di segnaletica specifica;
posizione della buca lungo la traiettoria di percorrenza della bicicletta), lungo il tratto della strada provinciale SP59, non poteva avvedersi della presenza di una buca sul manto stradale e conseguentemente porre in essere manovre di emergenza per evitarla. È da escludersi, pertanto, un concorso di responsabilità del danneggiato che, procedendo su una strada in leggera salita, mantenendosi sul lato destro della corsia, ha tenuto una condotta di guida diligente (all'uopo, alcun rilievo ha la circostanza, ricordata da parte convenuta, che il limite di velocità era fissato in 50 km/h, essendo in contrasto con generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, fondate su ripetute esperienze ma autonome da esse e perciò valevoli per nuovi casi, tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio–temporale in cui matura la decisione, che un ciclista amatoriale, in un tratto leggermente in salita, potesse procedere ad una velocità superiore ai 50 km/h). Non essendo l'incidente scaturito dalla negligenza e disattenzione del guidatore del mezzo a pedali, non può essere esclusa la responsabilità dell'ente provinciale per danni provocati a chi transita su strada pubblica, per motivi legati a una scarsa o assente manutenzione della strada di proprietà della stessa. CP_1
2.5) Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc abbia natura oggettiva (cass. nn. 2477–2483/2018). Qualificazione che ha ricevuto una definitiva conferma dalle sezioni unite (n. 20943/2022), ribadendo che «la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cose in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». All'affermazione di tale principio, di carattere generale, le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili: (a) l'art. 2051 Cc, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
(b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di lege di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 Cc, salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
(c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
(d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co.1, Cc;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dell'art. 2 della Costituzione;
(e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso
6 dott. Pasquale LONGARINI danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Questi i principi che sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, «il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 Cc provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023). 2.6) Premessi questi principi, rilevato che il dato normativo va applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito e declinandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, ovvero tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda «non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023), è agevole rilevare la prova della correlazione tra la caduta del danneggiato e la profonda buca sita poco prima dell'apice di una strada con andamento arcuato, sulla quale la di in ragione della titolarità della posizione di effettiva CP_1 CP_1
ges a pubblica strada, era, ed è, titolare di una titolata relazione di fatto di natura custodiale. 2.7) Sussiste, pertanto, la responsabilità della , ai sensi dell'art. 2051 Controparte_1
c.c., in relazione alla caduta sull'asfalto, provocata da una buca non segnalata, nella quale è incorsa parte attrice, e alle conseguenze invalidanti dalla medesima subite. In tema di danni da cosa in custodia, non assume alcuna rilevanza il comportamento del custode essendo, il fondamento della responsabilità, il rischio gravante sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. 2.8) Nel caso di specie, pur dedotto, non risulta provato, da parte del convenuto, alcun caso fortuito idoneo a interrompere la serie causale che ha determinato il verificarsi dell'evento lesivo, essendo provato per testimoni e accertato con consulenza tecnica il nesso di causalità tra il difetto di manutenzione della strada in custodia del convenuto e le lesioni subite da parte attrice. 2.9) È da escludersi un concorso di responsabilità del danneggiato che, procedendo su una strada in leggera salita, mantenendosi sul lato destro della corsia, ha tenuto una condotta di guida diligente. 2.10) Ne deriva l'affermazione del diritto del danneggiato a veder risarcito il danno patrimoniale e non, dovendosi ricomprendere quest'ultimo quale categoria generale e unitaria, non suddivisibile in sottocategorie, comprensiva del danno all'integrità
7 dott. Pasquale LONGARINI psicofisica e di tutti i pregiudizi non direttamente incidenti su fonti di reddito del soggetto leso o comunque non connotati da rilevanza economica ma comunque idonei ad alterare capacità, abitudini e aspetti relazionali dello stesso costringendolo a scelte di vita diverse. 2.11) Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale patito da si Parte_1 deve ricordare che secondo l'ormai costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. n. 9006/ 2022; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 23469/2018; Cass. n. 11851/2015) tale danno costituisce una categoria giuridicamente unitaria, che comprende due voci (fenomenologicamente distinte), cioè da una parte il danno biologico – corrispondente alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico/relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –costituito dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale–. Conseguentemente, entrambe le componenti sopra illustrate devono formare oggetto oltre che di specifica e distinta domanda anche di adeguata allegazione e di sufficiente prova. In altri termini, per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia dare luogo a inammissibili duplicazioni, che potrebbero discendere dall'attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve insomma procedere sulla scorta di un'istruttoria articolata, compiuta ed esaustiva, per potere accertare concretamente -e non solamente in via astratta- l'entità specifica del danno. A tale scopo, il giudice si può naturalmente avvalere di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. 2.11.1) Nel caso di specie, il danno biologico/morale è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale. All'esito di un'indagine approfondita e con argomentazione adeguatamente sviluppata e priva di contraddizioni, tenuto conto delle osservazioni svolte dai consulenti di parte, l'ausiliario del giudice, accertato che nell'evento lesivo del 18.02.2022, riportava «un politrauma contusivo abrasivo all'emisoma sinistro Parte_1 caratterizzato da: frattura del terzo medio acromiale di clavicola sinistra scomposta - contusioni abrasioni multiple (spalla sin, avambraccio sin, fianco sx, ginocchio sin coscia sin.)», concludeva per una inabilità temporanea biologica al 75% per giorni 30, al 50% per giorni 49 e al 25% per giorni 55, con grado di sofferenza psico-fisica, su una scala da 1 a 5, pari a 3 nonché per un danno permanente del 8%, con un grado di sofferenza psico-fisica, su una scala da 1 a 5, pari a 2. 2.11.2) Il danno non patrimoniale di lieve entità va liquidato attraverso il cd. “punto tabellare”, basato su un criterio progressivo in relazione alla gravità della menomazione ed uno regressivo in relazione all'età del danneggiato, utilizzando all'uopo le tabelle elaborate nel 2009 dal Tribunale di Milano e aggiornate nell'anno 2024, le quali tengono conto che la lesione all'integrità psicofisica implica altresì una naturale sofferenza che, pur non potendo essere configurata come autonomo danno di natura morale, deve ottenere adeguato ristoro. L'adozione dei criteri milanesi per le cd micropermanenti non vale ad escludere la possibilità di personalizzare il trattamento liquidatorio sulla base, però, delle allegazioni delle parti e delle prove raggiunte, con esclusione di ogni tipo di automatismo essendo giuridicamente erronea l'affermazione “secondo cui la misura standard del risarcimento del danno biologico debba essere aumentata sempre e comunque, per il sol fatto che l'invalidità causata dalle lesioni sia di grado elevato” (cass. n.21939/2017; cass. n.20630/2016; cass. n. 16788/2015). Infatti, l'ammontare non patrimoniale, quantificato attraverso i meccanismi tabellari in uso presso i Tribunali, è destinato alla riparazione delle conseguenze dannose ordinarie, ossia ai pregiudizi che qualunque vittima con
8 dott. Pasquale LONGARINI lesioni analoghe normalmente subirebbe. Invece, la personalizzazione del danno non patrimoniale è finalizzata a sopperire a specifiche circostanze di fatto “peculiari” al solo caso in esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e risarcite tramite la liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assolta dai meccanismi tabellari, da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nel caso concreto (cass. n. 21939/2017). Conseguentemente, è preciso onere del preteso danneggiato evidenziare, valorizzare e dimostrare specifiche circostanze personalizzanti che non possono astrattamente riferirsi a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive. Nel caso di specie, non avendo parte attrice allegato di aver patito conseguenze anomale o del tutto peculiari tali da rendere il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione da salute, è rimasto privo di adeguato supporto probatorio l'aumento personalizzato. Non vi è, dunque, alcun presupposto per l'applicazione di personalizzazione in aumento, mancando qualsivoglia conseguenza anomala o del tutto peculiare, che sia stata tempestivamente allegata e dimostrata dal danneggiato. 2.11.2.1) Quanto al danno da invalidità permanente quantificato nella misura del 8%, per tale titolo (danno non patrimoniale risarcibile) tenuto conto del danneggiato (anni 48) e va allora liquidata la somma complessiva di € 13.109,95. 2.11.2.2) Quanto al danno da invalidità temporanea, quantificato dal CTU in giorni in giorni 30 per ITP al 75%, in giorni 40 per ITP al 50% e in giorni 55 per ITP al 25%, sulla base delle suddette tabelle, va liquidata a favore del danneggiato la somma complessiva di euro 3.412,94 (di cui: euro 1.264,05 per gg. 30 di ITP al 75%; euro 1.376,41 per gg. 40 di ITP al 50%; ed euro 772,48 per gg. 55 di ITP al 25%). 2.11.2.3) Tenuto conto del danno morale del 33%, da calcolarsi sia sulla invalidità permanente e temporanea (€ 5.507,08), il totale dovuto è pari ad € 22.029,97. 2.11.2.4) Pertanto, la PROVINCIA di IMPERIA, in persona del legale rappresentante pro- tempore, va condannata al pagamento, in favore di della somma pari ad Parte_1
€ 22.029,97 a titolo di integrale ristoro del danno non patrimoniale dallo stesso subito all'esito dell'incidente del 18.08.2022. 2.11.2.4.1) Quello del risarcimento del danno per equivalente, consistente nella dazione di una somma di danaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto, costituisce tipico debito di valore (cass. n.12288/2016), è oggetto di un'obbligazione di valore, cioè di un debito che fin dal momento in cui sorge è per sua natura non quantificabile né monetizzabile con criteri oggettivi. Scopo dell'obbligazione risarcitoria è quello di reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, consentendo di pervenire ad una condizione patrimoniale analoga a quella che vi sarebbe stata se il danno non si fosse verificato. Qualora il danno consista nella perdita di un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino di tale condizione avverrà surrogando la perdita con un importo monetario pari al controvalore del bene perso. Controvalore che dev'essere espresso non avendo riguardo al momento in cui si è verificato il danno ma a quello in cui avviene la liquidazione, con la conseguenza che qualora questa non avvenga con valori monetari correnti sarà necessario attualizzare il valore che il bene aveva all'epoca del danno (cass. n. 15856/2019; cass. n.21764/19; cass. n.9631/2005; cass. n.3125/1990; cass. n. 2830/1986). La rivalutazione del credito risarcitorio, tuttavia, non è il solo passaggio in cui si articola l'operazione di liquidazione del danno. Qualora la liquidazione avvenga a distanza di tempo dal sinistro, al danneggiato, oltre al capitale rivalutato, può spettare infatti anche un ulteriore risarcimento: quello per l'ulteriore pregiudizio subito a causa del ritardato
9 dott. Pasquale LONGARINI pagamento del credito. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che tale ritardo nell'adempimento causa al creditore un danno ulteriore e diverso rispetto a quello primario, identificabile nell'impossibilità di investire la somma dovutagli e di ricavarne un lucro ulteriore. In difetto di specifici criteri la liquidazione di tale voce di danno avverrà necessariamente in via equitativa, anche se la forma più diffusa è indubbiamente il ricorso ad un tasso d'interesse. Il giudice chiamato ad operare in concreto tale liquidazione, procederà di regola in base a tre parametri: periodicità, saggio e base di calcolo, i cui criteri di individuazione sono stati stabiliti dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, ove si legge che: la periodicità è sempre annuale;
il saggio è determinato in via equitativa dal giudice in base alle circostanze concrete, dando particolare rilevo all'entità del capitale (in rapporto di proporzionalità diretta tra importo del credito e lucro finanziario perso dal creditore); la base di calcolo può essere determinata o applicando il saggio sul capitale dell'anno in corso, previa devalutazione, per ogni anno di mora, oppure su un valore medio. Tanto premesso, la liquidazione dell'obbligazione “di valore” va effettuata, secondo la giurisprudenza prevalente, attraverso una triplice operazione (cass. n.11899/16; cass. n.9950/2017): (a) la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva all'epoca in cui è sorta l'obbligazione stessa (cd. estimatio); (b) la successiva rivalutazione di detto importo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione (cass. n.13225/2016), attraverso l'applicazione degli indici ISTAT di variazione del costo della vita (cd. taxatio); (c) la liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione, nell'ottenimento della prestazione: cd interessi compensativi. Questi ultimi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della prestazione via via rivalutata (cass. UU, n.1712/1995). Va, dunque, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, previa devalutazione alla data del fatto (18.08.2022) della somma espressa in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente. 2.12) In ragione delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, a titolo di danno patrimoniale, va liquidata a l'ulteriore somma di € 118,90 Parte_1
(pag. 12 CTU) 2.12.1) Quanto al danno patrimoniale da lucro cessante, trovatosi nell'impossibilità di svolgere tutti gli incarichi già conferitigli con contratto di collaborazione professionale sottoscritto con TE RO SR (doc. n. 22 di parte attrice), per il periodo dal 18.8.2022 sino ai primi giorni di dicembre del 2022 (vedi dichiarazioni alla domanda “Vero che, in conseguenza del sinistro occorso, avendo riportato Parte_4 la frattura della clavicola, il sig. si è trovato nell'impossibilità di svolgere tutti gli incarichi Parte_1 conferitigli dalla società Geotecna Progetti s.r.l, già assegnatigli con contratto di collaborazione professionale del 01.01.2022, che si rammostra (doc. n. 22)?”, rispondeva: «sono amministratore delegato di TE PROGEETI e seguo la parte amministrativa. Avevamo un contratto di collaborazione dl con un compenso annuale, al quale non ha potuto far fronte in Parte_1 ragione dell'incidente occorsogli»; alla domanda “Vero che il sig. ha omesso di svolgere Parte_1 gli incarichi conferitigli dalla società Geotecna Progetti s.r.l, già assegnatigli con contratto di
10 dott. Pasquale LONGARINI collaborazione professionale del 01.01.2022, dal 18.08.2022 e sino ai primi giorni di dicembre 2022?”, rispondeva: «si è vero»; alla domanda “Vero che, a causa della mancata prestazione dell'attività lavorativa di collaborazione professionale, dal 18.08.2022 e sino ai primi giorni di dicembre 2022, la società Geotecna Progetti s.r.l ha richiesto ed ottenuto la ridefinizione dei compensi di cui al contratto di collaborazione professionale del 01.01.2022, riducendo l'importo, contrattualmente previsto, da €. 66.000,00, oltre IVA e Cassa di Previdenza ad €. 50.000,00, oltre IVA e Cassa di Previdenza?”, rispondeva: «si è vero»), la , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 CP_1 tempore, va condannata al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
16.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, Cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare, a
[...]
le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in Parte_1 conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 26.001,00 ad euro 52.000,00 _ per la fase introduttiva, € 1.701,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.204,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.806,00 _ per la fase decisionale, € 2.905,00 per un compenso complessivo pari ad € 8.758,40, di cui € 7.616,00 per compenso tabellare ed euro 1.142,40 per spese generali al 15%, oltre € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
(4) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente
11 dott. Pasquale LONGARINI dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) condanna la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento, in (i) della somma pari ad € 22.029,97 oltre Parte_1 interessi al tasso legale arsi sulla predetta somma, devalutata al 18.08.2022 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione e oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale patito all'esito dell'incidente del 18.08.2022; (ii) della somma di € 118,90, oltre interessi legali ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno patrimoniale per spese mediche;
(iii) della somma pari ad € 16.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, Cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo, a titolo di lucro cessante
3) condanna la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento, in delle spese di giudizio che liquida in Parte_1 complessivi € 8.758,40, d compenso tabellare ed euro 1.142,40 per spese generali al 15%, oltre € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro
5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 27.10.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
12 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile n. 71/2024 RG avente ad oggetto “responsabilità per danni cagionati da cose in custodia”
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Parte_1 C.F._1
il ighera alla ia Sant'Antonio n. 18 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
(CF: ), nella persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 t eso ttia BERNARDINI e dall'avv. Andrea GIRARDI presso il cui studio in Milano alla via Fabio Filzi n. 2 è eletto domicilio
– parte convenuta –
conclusioni delle parti
⁃ per la parte attrice (foglio depositato telematicamente) Parte_1 «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via principale: accertare l'entità dei danni tutti patiti dall'odierno attore, quali danni fisico, morale, biologico, patrimoniale (quale danno emergente e lucro cessante) ed eventuali altri emergenti ed emersi in corso di causa, nonché l'esatto ammontare delle spese tutte sostenute dal sig. accertare e dichiarare la responsabilità della Parte_1
convenuta per i fatti di cui in narrativa e per gli effetti condannare il convenuto medesimo all'integrale risarcimento Controparte_1 dei danni tutti subiti dall'attore, oltre al rimborso delle spese tutte sostenute in conseguenza e per l'effetto del sinistro, danni e spese che si quantificano in complessivi €. 43.034,02 - di cui €. 26.615,00 quale danno fisico, morale e biologico, €. 16.000,00 quale danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) ed €. 419,02 per rimborso spese mediche – oltre personalizzazione del danno ed incremento per sofferenza soggettiva, ovvero nella diversa maggiore o minore somma emersa e da quantificarsi in corso di causa o comunque nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, da quantificarsi in corso di causa, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. In ogni caso: condannare la convenuta al pagamento delle Controparte_1 spese di lite per il presente giudizio, ivi inclusa la fase di negoziazione assistita, ed oltre al pagamento e/o rimborso delle spese di CTU e di CTP. In via istruttoria: A) Chiede ammettersi prove per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che, il giorno 18.08.2022, alle ore 16.00 circa, il sig. , si trovava, in sella alla propria bicicletta, a percorrere, con direzione mare-monti, la Parte_1 strada provinciale SP 59, in Vallecrosia Alta (IM), unitamente ai sig.ri nato a [...], il [...] e residente in Controparte_2 Germania e , nato a [...], il [...] e residente a Perinaldo (IM)”; 2) “Vero che, il giorno 18.08.2022, alle ore 16.00 Parte_2 circa, mentre percorreva la strada provinciale SP 59, in Vallecrosia Alta (IM), con direzione mare-monti, in sella alla propria bicicletta, il sig. una volta giunto in prossimità di San Biagio della Cima (IM) e, precisamente, tra il Km 3 ed il Km 4 della suddetta Parte_1 strada provinciale SP 59, cadeva rovinosamente a terra, a causa della presenza, sulla strada, di una buca, piena d'acqua piovana, di cui alle foto che si rammostrano (doc. 12), 12a), 12b), 12c), 12d))”; 3) “Vero che il sig. veniva soccorso dal sig. e Pt_1 Controparte_2 dal fratello , nonché da un'ambulanza della Croce Rossa Italiana che, trovandosi a transitare sulla strada provinciale SP Parte_2 59, proprio in quel momento, si fermava a prestare assistenza e provvedeva a trasportarlo presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sanremo”; 4) “Vero che, qualche ora dopo il verificarsi del sinistro, il sig. si recava sul luogo dell'accadimento del sinistro Parte_2 e scattava le fotografie che si rammostrano (doc. 12), 12a), 12b), 12c), 12d))” ; 5) “Vero che, in data 01.09.2022, il sig. Parte_2Pt_ avvisava il fratello che, sul luogo nel quale si era verificato il sinistro (in data 18.08.2022), vi erano alcuni operai intenti a coprire la buca che aveva causato la sua caduta”; 6) “Vero che, in data 01.09.2022, la sig.ra scattava le fotografie che si Parte_3 rammostrano (doc.15) e 15a)) agli operai impegnati nel ripristino della buca, che aveva causato la caduta del sig. il giorno Parte_1 18.08.2022 e che le inviava a quest'ultimo, a mezzo whatsapp”; 7) “Vero che l'Ing. ha redatto la perizia, datata 07.11.2023, Testimone_1
1 dott. Pasquale LONGARINI che si rammostra (doc. 41) e ne conferma il contenuto”; 8) “Vero che la buca, sulla quale il sig. è caduto in data 18.08.2022, Parte_1 risultava ubicata nella parte terminale di una curva”; 9) “Vero che la buca, sulla quale il sig. è caduto in data 18.08.2022, Parte_1 presentava un perimetro irregolare, con dimensione maggiore di circa 40 centimetri minore circa 20 centimetri e profondità dell'ordine dei
15/20 cm, come risulta dalle fotografie n. 5 e n. 6 allegate alla relazione tecnica, datata 07.11.2023, a firma dell'Ing. , che si Testimone_1 rammostrano (doc. 41 – pag. 6)”; 10) “Vero che la buca, sulla quale il sig. è caduto in data 18.08.2022, era posta sul lato
Parte_1 destro della corsia stradale, a circa 60 cm dal bordo”; 11) “Vero che la buca, sulla quale il sig. è caduto in data 18.08.2022,
Parte_1 alle ore 16.00 circa, al momento del sinistro era piena di acqua piovana”; 12) “Vero che, il giorno 18.08.2022, alle ore 16.00 circa, ovvero nella data ed all'orario del sinistro occorso al sig. , il manto stradale era bagnato ed i luoghi erano soleggiati”; 13) “Vero che
Parte_1 il tratto di strada nel quale il sig. ha avuto l'incidente, il giorno 18.08.2022, alle ore 16.00 circa, presenta una pendenza in alzata Pt_1 fino alla parte finale della curva”; 14) “Vero che il tratto di strada nel quale il sig. ha avuto l'incidente, il giorno 18.08.2022, alle Pt_1 ore 16.00 circa, al momento del sinistro, si presentava in buone condizioni generali”; 15) “Vero che la posizione della buca sulla quale è caduto il sig. il giorno 18.08.2022, alle ore 16.00 circa, a circa 60 cm dalla banchina, corrisponde alla traiettoria di
Parte_1 percorrenza di un veicolo a due ruote”; 16) “Vero che al momento dell'incidente occorso al sig. , il giorno 18.08.2022, alle ore
Parte_1
16.00 circa, mancava la segnaletica stradale di avvertimento della presenza della buca, sulla quale il predetto è caduto”; 17) “Vero che, in conseguenza del sinistro occorso, avendo riportato la frattura della clavicola, il sig. si è trovato nell'impossibilità di Parte_1 svolgere tutti gli incarichi conferitigli dalla società Geotecna Progetti s.r.l, già assegnatigli con contratto di collaborazione professionale del 01.01.2022, che si rammostra (doc. n. 22); 18) “Vero che il sig. ha omesso di svolgere gli incarichi conferitigli dalla Parte_1 società Geotecna Progetti s.r.l, già assegnatigli con contratto di collaborazione professionale del 01.01.2022, dal 18.08.2022 e sino ai primi giorni di dicembre 2022”; 19) “Vero che, a causa della mancata prestazione dell'attività lavorativa di collaborazione professionale, dal 18.08.2022 e sino ai primi giorni di dicembre 2022, la società Geotecna Progetti s.r.l ha richiesto ed ottenuto la ridefinizione dei compensi di cui al contratto di collaborazione professionale del 01.01.2022, riducendo l'importo, contrattualmente previsto, da €. 66.000,00, oltre IVA e Cassa di Previdenza ad €. 50.000,00, oltre IVA e Cassa di Previdenza”; 20) “Vero che il sig. ha subito un danno Parte_1 economico, quale perdita di guadagno, nell'anno 2022, che può essere quantificato in €. 16.000,00 oltre IVA e Cassa di previdenza”; 21)
“Vero che, nell'anno 2022, la società Geotecna Progetti s.r.l ha corrisposto al sig. la somma di €. 50.000,00 oltre IVA e Parte_1 Cassa di Previdenza, per gli incarichi svolti nell'anno 2022 ed €. 10.000,00 relativamente ad incarichi svolti nell'anno 2021”. B) Chiede licenziamento di CTU medico-legale volta all'accertamento dei danni tutti alla persona subiti dal sig. in conseguenza e per Parte_1 l'effetto del sinistro per cui è causa, occorsogli il giorno 18.08.2022, alle ore 16.00 circa, sulla strada provinciale SP 59, in Vallecrosia Alta (IM), in prossimità di San Biagio della Cima (IM) e, precisamente, tra il Km 3 ed il Km 4 della suddetta strada provinciale SP 59, nonché del nesso causale tra la causa del danno ed il danno stesso, nominando sin d'ora quale C.T. di parte il Dott. . C) In caso di Persona_1 contestazione, ad opera di controparte, della relazione tecnica di parte a firma dell'Ing. , datata 07.11.2023, si chiede sin Testimone_1 d'ora il licenziamento di CTU volta all'accertamento dello stato dei luoghi, al momento del sinistro e, in particolare, delle condizioni dell'asfalto e del dissesto/buca sulla quale si è verificato il sinistro, con riferimento, tra le altre, alle dimensioni ed alle caratteristiche della buca stessa, al luogo in cui essa era ubicata, anche rispetto alla traiettoria di percorrenza del tratto stradale interessato da parte di un veicolo a due ruote;
con espressa autorizzazione al CTU - in ragione del mutamento dei luoghi in seguito al riempimento della buca eseguito, in data 01.09.2022, dagli operai all'uopo incaricati dalla Provincia di - ad avvalersi della documentazione fotografica CP_1 allegata in atti (vedasi docc. nn. doc. 12), 12a), 12b), 12c), 12d), 15) 15a)), ivi inclusa quella riportata nella predetta relazione tecnica di parte dell'Ing. (vedasi doc. n. 41)”. Con osservanza. Salvis juribus» Testimone_1
⁃ per la parte convenuta (foglio depositato telematicamente) Controparte_1 «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, da versarsi in favore dell'avv. Andrea Girardi che si dichiara antistatario»
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso che, in data 18.08.2022, alle ore 16:00 circa, Parte_1 mentre si trovava, in sella della sua bicicletta, a percorrere, con direzione mare–monti, la strada provinciale SP 59, in Vallecrosia Alta, unitamente a Controparte_2
e a giunto in prossimità di San Biagio della Cima, a causa della Parte_2 stra presenza di una buca piena d'acqua, cadeva rovinosamente a terra riportando la “frattura della clavicola sx”, lamentato di aver riportato lesioni personali con esiti invalidanti, temporanei e permanenti, allegato di aver subito danni patrimoniali nella forma del danno emergente e lucro cessante, dedotta una responsabilità della ex artt. 2051 Cc, con atto di citazione, Controparte_1 ritualmente notificato, evocava in giudizio la nella persona del Controparte_1
2 dott. Pasquale LONGARINI legale rappresentante pro-tempore, per sentirla condannare al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione patito a causa del sinistro quantificato in € 26.615,00 nonché del danno patrimoniale quantificato in € 16.419,02 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze professionali anche della fase di negoziazione assistita. 1.1) Si costituiva in giudizio la di , nella persona del legale CP_1 CP_1 rappresentante pro-tempore, che, dedotta la insussistenza di qualsivoglia responsabilità a carico della PROVINCIA di invocato il fortuito incidente individuato nella CP_1 condotta colposa del danneggiato, evocato comunque un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro ex art. 1227 cc, contestato il quantum debeatur, instava, in via principale, per il rigetto delle domande attoree, in via subordinata, per il contenimento del risarcimento tenuto conto delle quote di responsabilità del danneggiato, con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario. 1.2) Assunta la prova orale (interpello geometra delegato dal Testimone_2
Presidente della Provincia di testi di parte attrice: CP_1 Parte_2 [...]
CP_2 Controparte_3 CP_4 medico/legale sulla persona di la causa veniva trattenuta in decisione Parte_1 nell'udienza del 30.9.2025 pr ei termini perentori di cui all'art. 189 cpc.
(2) sulla domanda attorea. La domanda attorea è fondata e, pertanto, con le precisazioni appresso svolte, va accolta. 2.1) in data 18.08.2022, verso le ore 16,00, mentre si trovava, in sella Parte_1 della sua bicicletta, a percorrere, facendo una passeggiata (teste CP_2
«stavamo facendo una passeggiata non una gara»), con direzione mare–monti, la
[...] strada provinciale SP 59, in Vallecrosia Alta, unitamente a e Controparte_2
a (teste alla domanda “Vero che, il giorno 18.08.2022, Parte_2 Parte_2 alle ore 16.00 circa, il sig. si trovava, in sella alla propria bicicletta, a percorrere, con Parte_1 direzione mare-monti, la s e SP 59, in Vallecrosia Alta (IM), unitamente ai sig.ri
[...]
nato a [...], il [...] e residente in [...]e , nato a [...], il CP_2 Parte_2 21.11.1970 e residente a [...]?”, rispondeva: «si è vero»; teste CP_2
alla domanda “Vero che, il giorno 18.08.2022, alle ore 16.00 circa, il sig. si
[...] Parte_1 trovava, in sella alla propria bicicletta, a percorrere, con direzione mare-monti, la strada provinciale SP 59, in Vallecrosia Alta (IM), unitamente ai sig.ri nato a [...], il [...] e Controparte_2 residente in [...]e , nato a [...], il [...] e residente a [...]?”, Parte_2 rispondeva: «si è vero»), giunto in prossimità di San Biagio della Cima, a causa della strada dissestata per la presenza di una buca piena d'acqua, cadeva rovinosamente a terra [foto docc. 12, 12a e 12b; teste alla domanda “Vero che, il giorno Parte_2 18.08.2022, alle ore 16.00 circa, mentre percorreva la strada provinciale SP 59, in Vallecrosia Alta (IM), con direzione mare-monti, in sella alla propria bicicletta, il sig. una volta giunto in Parte_1 prossimità di San Biagio della Cima (IM) e, precisamente, tra il K della suddetta strada provinciale SP 59, cadeva rovinosamente a terra, a causa della presenza, sulla strada, di una buca, piena d'acqua piovana, di cui alle foto che si rammostrano (doc. 12), 12a), 12b), 12c), 12d))?, rispondeva: «al momento della caduta di mio fratello, io mi trovavo appena dietro di lui. Ho visto mio fratello cadere in vanti a causa di una buca piena d'acqua presente sul fondo stradale. Sono caduto anche io. Non sono in gradi di dire se sono caduto per aver impattato sulla bici di mio fratello o a causa della buca. La mia bic era molto vicina a quella di mio fratello»; teste alla domanda “Vero Controparte_2 che, il giorno 18.08.2022, alle ore 16.00 circa, mentre percorreva la strada provinciale SP 59, in Vallecrosia Alta (IM), con direzione mare-monti, in sella alla propria bicicletta, il sig. una volta Parte_1 giunto in prossimità di San Biagio della Cima (IM) e, precisamente, tra il Km a suddetta strada provinciale SP 59, cadeva rovinosamente a terra, a causa della presenza, sulla strada, di una buca,
3 dott. Pasquale LONGARINI piena d'acqua piovana, di cui alle foto che si rammostrano (doc. 12), 12a), 12b), 12c), 12d))?, rispondeva: «si è ero. Io mi trovavo con la bicicletta davanti ad Io nel passare non ho visto la buca. Ho sentito Pt_1 poi urlare,e, girandomi, ho visto che e erano caduti. Dopo che sono caduti, ho visto la buca. Pt_1 Per_2
Era abbastanza grande ma non posso dire la sua dimensione. Nella buca vi era acqua. era dietro Pt_1 di me e le seguiva. Non posso dire quale fosse la distanza tra i due fratelli in quanto io ero Pt_2 davanti. Stavamo facendo una passeggiata, non una gara»], riportando, all'esito del tempestivo trasporto presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Sanremo [teste Testimone_3 alla domanda “Vero che il sig. veniva soccorso dal sig. e dal fratello Pt_1 Controparte_2
nonché da un'ambulanza della Croce Rossa Italiana che, trovandosi a transitare sulla Parte_2 le SP 59, proprio in quel momento, si fermava a prestare assistenza e provvedeva a trasportarlo presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sanremo?”, rispondeva: «si è vero»; verbale di pronto soccorso del 18.8.2022, doc. n. 1 di parte attrice], «un politrauma contusivo abrasivo all'emisoma sinistro caratterizzato da: frattura del terzo medio acromiale di clavicola sinistra scomposta –contusioni abrasioni multiple (spalla sin, avambraccio sin, fianco sx, ginocchio sin coscia sin.)» (certificazione medica, docc. da n. 2 a n. 10 di parte ricorrente;
CTU medico– legale), con esiti invalidanti temporanei per gg. 113 («di cui 30 giorni di inabilità temporanea biologica parziale al 75%, 40 giorni di inabilità temporanea biologica parziale al 50%, 43 giorni di inabilità temporanea biologica parziale al 25%. grado di sofferenza psicofisica 3 in scala da 1 a 5», pag. 12 CTU) e con menomazione permanente dell'integrità psico-fisica del 8% di danno biologico («non sono previsti ulteriori terapie per gli esiti del sinistro ed il quadro appare stabilizzato. grado di sofferenza psico-fisica su una scala da 1 a 5: 2», pag. 12 CTU). 2.2) La buca, ove cadeva collocata su manto asfaltato in buone Parte_1 condizioni generali: (i) era posta nella parte terminale di una curva in salita (teste
[...]
alla domanda “Vero che la buca, sulla quale il sig. è caduto in data Parte_2 Parte_1
18.08.2022, risultava ubicata nella parte terminale di una curva?”, rispondeva: «si è vero»; teste alla domanda “Vero che la buca, sulla quale il sig. è Controparte_2 Parte_1 caduto in data 18.08.2022, risultava ubicata nella parte terminale di una curva?”, rispondeva: «si è vero, anche se non ho visto al momento della caduta»; relazione CTP ing. , Pt_1 Tes_1 confermata in sede di escussione testimoniale, con la precisazione di vers visto i luoghi di causa con google map: «… il dissesto cha ha causato l'incidente risulta ubicato nella parte terminale di una lunga curva». In ragione della circostanza che trattasi di una perizia di parte, che costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico e priva di autonomo valore probatorio, per l'ontologica non terzietà della valutazione, nulla valendo il fatto che la consulenza non era stata specificatamente contestata dalla Provincia convenuta, non potendo formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 cpc in quanto non assurge a fatto giuridico suscettibile di prova, purtuttavia, contenendo dati e considerazioni rilevanti ai fini della decisione, costituisce un mero elemento indiziario che trova puntuale conferma nelle dichiarazioni rese dai testi e nelle foto scattate da immediatamente dopo il Parte_2 verificarsi del sinistro (teste “Vero che, qualche ora dopo il Parte_2 verificarsi del sinistro, il sig. si recava sul luogo dell'accadimento del sinistro e scattava le Parte_2 fotografie che si rammostrano (doc. 12), 12a), 12b), 12c), 12d)?”, rispondeva: «si è vero»), soggetto a doverosa valutazione da parte di questo giudice;
(ii) era posta al lato destro della corsia stradale (teste alla domanda “Vero che la buca, sulla quale il sig. Parte_2 Parte_1
è caduto in data 18.08.2022, era posta sul lato destro della corsia stradale, a circa 60 cm dal bordo?
[...] rispondeva: «si, è vero. La buca era grande, poteva essere di circa 30 cm e molto profonda»; teste alla domanda “Vero che la buca, sulla quale il sig. è Controparte_2 Parte_1 caduto in data 18.08.2022, era posta sul lato destro della corsia stradale, a circa 60 cm dal bordo?”, rispondeva: «si, più o meno»; relazione CTP ing. , confermata in sede di Tes_1
4 dott. Pasquale LONGARINI escussione testimoniale, con la precisazione di aver visto i luoghi di causa con google map: «… dal rilievo e dalle misurazioni effettuati appena dopo l'incidente, risulta un dissesto di perimetro irregolare … posto sul lato destro della corsia stradale a circa 60 cm dal bordo». Quanto alla utilizzabilità di tali dati e considerazioni, valgono le motivazioni di cui sopra); (iii) era profonda e piena d'acqua (teste alla domanda “Vero che la buca, Parte_2 sulla quale il sig. è caduto in data 18.08.2022, alle ore 16.00 circa, al momento del sinistro Parte_1 era piena di acqua piovana?”, rispondeva «si è vero»; teste alla domanda Parte_2
“Vero che la buca, sulla quale il sig. è caduto in data 18.08.2022, alle ore 16.00 circa, al Parte_1 momento del sinistro era piena di acqua piovana?”, rispondeva «si è vero»); (iv) non era di immediata visibilità e percezione, posta su un tratto di strada asfaltato in buone condizioni generali (relazione CTP ing. , confermata in sede di escussione Tes_1 testimoniale, con la precisazione di aver visto i luoghi di causa con google map: «… l'asfalto nella quale è avvenuto l'incidente, a meno del dissesto che ha causato la caduta, si presentava in buone condizioni generali …». Quanto alla utilizzabilità di tali dati e considerazioni, valgono le motivazioni di cui sopra), tanto che il biker che per Controparte_2 primo aveva affrontato la curva, non aveva visto la buca («…. Io nel passare non ho visto la buca …»; (v) non ne era segnalata la presenza (teste alla domanda “Vero Parte_2 che al momento dell'incidente occorso al sig. il giorno 18.08.2022, alle ore 16.00 circa, Parte_1 mancava la segnaletica stradale di avvertimento della presenza della buca, sulla quale il predetto è caduto?”, rispondeva: «la buca non era segnalata»; teste alla Controparte_2 domanda “Vero che al momento dell'incidente occorso al sig. , il giorno 18.08.2022, alle Parte_1 ore 16.00 circa, mancava la segnaletica stradale di avvertimento della presenza della buca, sulla quale il predetto è caduto?”, rispondeva: «la buca non era segnalata»; relazione CTP ing. , Tes_1 confermata in sede di escussione testimoniale, con la precisazione di aver visto i luoghi di causa con google map: «… al momento dell'incidente, prima della manutenzione, il dissesto non risultava segnalato …». Quanto alla utilizzabilità di tali dati e considerazioni, valgono le motivazioni di cui sopra), circostanza ammessa dalla stessa parte convenuta laddove, in sede di interpello, il geometra delegato dal Presidente della Provincia che (alla domanda
“Vero che al momento dell'incidente occorso al sig. il giorno 18.08.2022, alle ore 16.00 Parte_1 circa, mancava la segnaletica stradale di avvertimento della presenza della buca, sulla quale il predetto è caduto?”), ammetteva che «sul punto non vi era il cartello specifico». 2.3) Le risultanze processuali consentono di ritenere che abbia subito Parte_1 delle lesioni con la caduta sull'asfalto, provocata da una buca non segnalata. Il danneggiato ha offerto la prova dell'esistenza di una situazione oggettivamente a rischio di incidente (tanto che la Provincia di dopo la ricezione della richiesta danni CP_1 del , provvedeva alla sua eli e, come riscontrato dal teste Pt_1 Parte_2 che, in data 1.9.2022, aveva avuto modo di constatare, riproducendola
[...] fotograficamente, la presenza, sul luogo del sinistro oggetto di contesa, di alcuni operai intenti a coprire la buca che aveva provocato la caduta), perché caratterizzata da un pericolo oggettivamente non visibile e dalla sua conseguente non prevedibilità. 2.4) Orbene, sulla scorta del complessivo compendio, la causa della caduta è attribuibile esclusivamente alla presenza, sul manto stradale, di una buca ricoperta d'acqua, posta sul lato destro della parte terminale di una curva, oggettivamente non visibile e non prevedibilità. Invero, la presenza del dissesto non era prevedibile da parte del ciclista che, transitando diligentemente al momento dei fatti e nelle condizioni descritte (buone condizioni del manto stradale, come peraltro riconosciuta da parte convenuta – «la porzione di sedime stradale sulla quale si sarebbe consumata la caduta si presentava pianeggiante e ben conservato», pag. 2 comparsa conclusionale, che non lasciavano intuire la presenza di buche profonde;
l'andamento ricurvo della tratta con vertice alcuni metri prima del dissesto, non consentiva o rendeva molto difficoltosa l'individuazione della fonte di
5 dott. Pasquale LONGARINI pericolo per chi transitava con direzione mare-monti; presenza di acqua piovana all'interno della buca, che contribuiva a nascondere ulteriormente il dissesto;
carenza di segnaletica specifica;
posizione della buca lungo la traiettoria di percorrenza della bicicletta), lungo il tratto della strada provinciale SP59, non poteva avvedersi della presenza di una buca sul manto stradale e conseguentemente porre in essere manovre di emergenza per evitarla. È da escludersi, pertanto, un concorso di responsabilità del danneggiato che, procedendo su una strada in leggera salita, mantenendosi sul lato destro della corsia, ha tenuto una condotta di guida diligente (all'uopo, alcun rilievo ha la circostanza, ricordata da parte convenuta, che il limite di velocità era fissato in 50 km/h, essendo in contrasto con generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, fondate su ripetute esperienze ma autonome da esse e perciò valevoli per nuovi casi, tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio–temporale in cui matura la decisione, che un ciclista amatoriale, in un tratto leggermente in salita, potesse procedere ad una velocità superiore ai 50 km/h). Non essendo l'incidente scaturito dalla negligenza e disattenzione del guidatore del mezzo a pedali, non può essere esclusa la responsabilità dell'ente provinciale per danni provocati a chi transita su strada pubblica, per motivi legati a una scarsa o assente manutenzione della strada di proprietà della stessa. CP_1
2.5) Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc abbia natura oggettiva (cass. nn. 2477–2483/2018). Qualificazione che ha ricevuto una definitiva conferma dalle sezioni unite (n. 20943/2022), ribadendo che «la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cose in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». All'affermazione di tale principio, di carattere generale, le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili: (a) l'art. 2051 Cc, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
(b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di lege di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 Cc, salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
(c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
(d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co.1, Cc;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dell'art. 2 della Costituzione;
(e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso
6 dott. Pasquale LONGARINI danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Questi i principi che sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, «il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 Cc provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023). 2.6) Premessi questi principi, rilevato che il dato normativo va applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito e declinandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, ovvero tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda «non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023), è agevole rilevare la prova della correlazione tra la caduta del danneggiato e la profonda buca sita poco prima dell'apice di una strada con andamento arcuato, sulla quale la di in ragione della titolarità della posizione di effettiva CP_1 CP_1
ges a pubblica strada, era, ed è, titolare di una titolata relazione di fatto di natura custodiale. 2.7) Sussiste, pertanto, la responsabilità della , ai sensi dell'art. 2051 Controparte_1
c.c., in relazione alla caduta sull'asfalto, provocata da una buca non segnalata, nella quale è incorsa parte attrice, e alle conseguenze invalidanti dalla medesima subite. In tema di danni da cosa in custodia, non assume alcuna rilevanza il comportamento del custode essendo, il fondamento della responsabilità, il rischio gravante sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. 2.8) Nel caso di specie, pur dedotto, non risulta provato, da parte del convenuto, alcun caso fortuito idoneo a interrompere la serie causale che ha determinato il verificarsi dell'evento lesivo, essendo provato per testimoni e accertato con consulenza tecnica il nesso di causalità tra il difetto di manutenzione della strada in custodia del convenuto e le lesioni subite da parte attrice. 2.9) È da escludersi un concorso di responsabilità del danneggiato che, procedendo su una strada in leggera salita, mantenendosi sul lato destro della corsia, ha tenuto una condotta di guida diligente. 2.10) Ne deriva l'affermazione del diritto del danneggiato a veder risarcito il danno patrimoniale e non, dovendosi ricomprendere quest'ultimo quale categoria generale e unitaria, non suddivisibile in sottocategorie, comprensiva del danno all'integrità
7 dott. Pasquale LONGARINI psicofisica e di tutti i pregiudizi non direttamente incidenti su fonti di reddito del soggetto leso o comunque non connotati da rilevanza economica ma comunque idonei ad alterare capacità, abitudini e aspetti relazionali dello stesso costringendolo a scelte di vita diverse. 2.11) Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale patito da si Parte_1 deve ricordare che secondo l'ormai costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. n. 9006/ 2022; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 23469/2018; Cass. n. 11851/2015) tale danno costituisce una categoria giuridicamente unitaria, che comprende due voci (fenomenologicamente distinte), cioè da una parte il danno biologico – corrispondente alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico/relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –costituito dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale–. Conseguentemente, entrambe le componenti sopra illustrate devono formare oggetto oltre che di specifica e distinta domanda anche di adeguata allegazione e di sufficiente prova. In altri termini, per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia dare luogo a inammissibili duplicazioni, che potrebbero discendere dall'attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve insomma procedere sulla scorta di un'istruttoria articolata, compiuta ed esaustiva, per potere accertare concretamente -e non solamente in via astratta- l'entità specifica del danno. A tale scopo, il giudice si può naturalmente avvalere di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. 2.11.1) Nel caso di specie, il danno biologico/morale è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale. All'esito di un'indagine approfondita e con argomentazione adeguatamente sviluppata e priva di contraddizioni, tenuto conto delle osservazioni svolte dai consulenti di parte, l'ausiliario del giudice, accertato che nell'evento lesivo del 18.02.2022, riportava «un politrauma contusivo abrasivo all'emisoma sinistro Parte_1 caratterizzato da: frattura del terzo medio acromiale di clavicola sinistra scomposta - contusioni abrasioni multiple (spalla sin, avambraccio sin, fianco sx, ginocchio sin coscia sin.)», concludeva per una inabilità temporanea biologica al 75% per giorni 30, al 50% per giorni 49 e al 25% per giorni 55, con grado di sofferenza psico-fisica, su una scala da 1 a 5, pari a 3 nonché per un danno permanente del 8%, con un grado di sofferenza psico-fisica, su una scala da 1 a 5, pari a 2. 2.11.2) Il danno non patrimoniale di lieve entità va liquidato attraverso il cd. “punto tabellare”, basato su un criterio progressivo in relazione alla gravità della menomazione ed uno regressivo in relazione all'età del danneggiato, utilizzando all'uopo le tabelle elaborate nel 2009 dal Tribunale di Milano e aggiornate nell'anno 2024, le quali tengono conto che la lesione all'integrità psicofisica implica altresì una naturale sofferenza che, pur non potendo essere configurata come autonomo danno di natura morale, deve ottenere adeguato ristoro. L'adozione dei criteri milanesi per le cd micropermanenti non vale ad escludere la possibilità di personalizzare il trattamento liquidatorio sulla base, però, delle allegazioni delle parti e delle prove raggiunte, con esclusione di ogni tipo di automatismo essendo giuridicamente erronea l'affermazione “secondo cui la misura standard del risarcimento del danno biologico debba essere aumentata sempre e comunque, per il sol fatto che l'invalidità causata dalle lesioni sia di grado elevato” (cass. n.21939/2017; cass. n.20630/2016; cass. n. 16788/2015). Infatti, l'ammontare non patrimoniale, quantificato attraverso i meccanismi tabellari in uso presso i Tribunali, è destinato alla riparazione delle conseguenze dannose ordinarie, ossia ai pregiudizi che qualunque vittima con
8 dott. Pasquale LONGARINI lesioni analoghe normalmente subirebbe. Invece, la personalizzazione del danno non patrimoniale è finalizzata a sopperire a specifiche circostanze di fatto “peculiari” al solo caso in esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e risarcite tramite la liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assolta dai meccanismi tabellari, da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nel caso concreto (cass. n. 21939/2017). Conseguentemente, è preciso onere del preteso danneggiato evidenziare, valorizzare e dimostrare specifiche circostanze personalizzanti che non possono astrattamente riferirsi a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive. Nel caso di specie, non avendo parte attrice allegato di aver patito conseguenze anomale o del tutto peculiari tali da rendere il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione da salute, è rimasto privo di adeguato supporto probatorio l'aumento personalizzato. Non vi è, dunque, alcun presupposto per l'applicazione di personalizzazione in aumento, mancando qualsivoglia conseguenza anomala o del tutto peculiare, che sia stata tempestivamente allegata e dimostrata dal danneggiato. 2.11.2.1) Quanto al danno da invalidità permanente quantificato nella misura del 8%, per tale titolo (danno non patrimoniale risarcibile) tenuto conto del danneggiato (anni 48) e va allora liquidata la somma complessiva di € 13.109,95. 2.11.2.2) Quanto al danno da invalidità temporanea, quantificato dal CTU in giorni in giorni 30 per ITP al 75%, in giorni 40 per ITP al 50% e in giorni 55 per ITP al 25%, sulla base delle suddette tabelle, va liquidata a favore del danneggiato la somma complessiva di euro 3.412,94 (di cui: euro 1.264,05 per gg. 30 di ITP al 75%; euro 1.376,41 per gg. 40 di ITP al 50%; ed euro 772,48 per gg. 55 di ITP al 25%). 2.11.2.3) Tenuto conto del danno morale del 33%, da calcolarsi sia sulla invalidità permanente e temporanea (€ 5.507,08), il totale dovuto è pari ad € 22.029,97. 2.11.2.4) Pertanto, la PROVINCIA di IMPERIA, in persona del legale rappresentante pro- tempore, va condannata al pagamento, in favore di della somma pari ad Parte_1
€ 22.029,97 a titolo di integrale ristoro del danno non patrimoniale dallo stesso subito all'esito dell'incidente del 18.08.2022. 2.11.2.4.1) Quello del risarcimento del danno per equivalente, consistente nella dazione di una somma di danaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto, costituisce tipico debito di valore (cass. n.12288/2016), è oggetto di un'obbligazione di valore, cioè di un debito che fin dal momento in cui sorge è per sua natura non quantificabile né monetizzabile con criteri oggettivi. Scopo dell'obbligazione risarcitoria è quello di reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, consentendo di pervenire ad una condizione patrimoniale analoga a quella che vi sarebbe stata se il danno non si fosse verificato. Qualora il danno consista nella perdita di un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino di tale condizione avverrà surrogando la perdita con un importo monetario pari al controvalore del bene perso. Controvalore che dev'essere espresso non avendo riguardo al momento in cui si è verificato il danno ma a quello in cui avviene la liquidazione, con la conseguenza che qualora questa non avvenga con valori monetari correnti sarà necessario attualizzare il valore che il bene aveva all'epoca del danno (cass. n. 15856/2019; cass. n.21764/19; cass. n.9631/2005; cass. n.3125/1990; cass. n. 2830/1986). La rivalutazione del credito risarcitorio, tuttavia, non è il solo passaggio in cui si articola l'operazione di liquidazione del danno. Qualora la liquidazione avvenga a distanza di tempo dal sinistro, al danneggiato, oltre al capitale rivalutato, può spettare infatti anche un ulteriore risarcimento: quello per l'ulteriore pregiudizio subito a causa del ritardato
9 dott. Pasquale LONGARINI pagamento del credito. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che tale ritardo nell'adempimento causa al creditore un danno ulteriore e diverso rispetto a quello primario, identificabile nell'impossibilità di investire la somma dovutagli e di ricavarne un lucro ulteriore. In difetto di specifici criteri la liquidazione di tale voce di danno avverrà necessariamente in via equitativa, anche se la forma più diffusa è indubbiamente il ricorso ad un tasso d'interesse. Il giudice chiamato ad operare in concreto tale liquidazione, procederà di regola in base a tre parametri: periodicità, saggio e base di calcolo, i cui criteri di individuazione sono stati stabiliti dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, ove si legge che: la periodicità è sempre annuale;
il saggio è determinato in via equitativa dal giudice in base alle circostanze concrete, dando particolare rilevo all'entità del capitale (in rapporto di proporzionalità diretta tra importo del credito e lucro finanziario perso dal creditore); la base di calcolo può essere determinata o applicando il saggio sul capitale dell'anno in corso, previa devalutazione, per ogni anno di mora, oppure su un valore medio. Tanto premesso, la liquidazione dell'obbligazione “di valore” va effettuata, secondo la giurisprudenza prevalente, attraverso una triplice operazione (cass. n.11899/16; cass. n.9950/2017): (a) la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva all'epoca in cui è sorta l'obbligazione stessa (cd. estimatio); (b) la successiva rivalutazione di detto importo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione (cass. n.13225/2016), attraverso l'applicazione degli indici ISTAT di variazione del costo della vita (cd. taxatio); (c) la liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione, nell'ottenimento della prestazione: cd interessi compensativi. Questi ultimi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della prestazione via via rivalutata (cass. UU, n.1712/1995). Va, dunque, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, previa devalutazione alla data del fatto (18.08.2022) della somma espressa in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente. 2.12) In ragione delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, a titolo di danno patrimoniale, va liquidata a l'ulteriore somma di € 118,90 Parte_1
(pag. 12 CTU) 2.12.1) Quanto al danno patrimoniale da lucro cessante, trovatosi nell'impossibilità di svolgere tutti gli incarichi già conferitigli con contratto di collaborazione professionale sottoscritto con TE RO SR (doc. n. 22 di parte attrice), per il periodo dal 18.8.2022 sino ai primi giorni di dicembre del 2022 (vedi dichiarazioni alla domanda “Vero che, in conseguenza del sinistro occorso, avendo riportato Parte_4 la frattura della clavicola, il sig. si è trovato nell'impossibilità di svolgere tutti gli incarichi Parte_1 conferitigli dalla società Geotecna Progetti s.r.l, già assegnatigli con contratto di collaborazione professionale del 01.01.2022, che si rammostra (doc. n. 22)?”, rispondeva: «sono amministratore delegato di TE PROGEETI e seguo la parte amministrativa. Avevamo un contratto di collaborazione dl con un compenso annuale, al quale non ha potuto far fronte in Parte_1 ragione dell'incidente occorsogli»; alla domanda “Vero che il sig. ha omesso di svolgere Parte_1 gli incarichi conferitigli dalla società Geotecna Progetti s.r.l, già assegnatigli con contratto di
10 dott. Pasquale LONGARINI collaborazione professionale del 01.01.2022, dal 18.08.2022 e sino ai primi giorni di dicembre 2022?”, rispondeva: «si è vero»; alla domanda “Vero che, a causa della mancata prestazione dell'attività lavorativa di collaborazione professionale, dal 18.08.2022 e sino ai primi giorni di dicembre 2022, la società Geotecna Progetti s.r.l ha richiesto ed ottenuto la ridefinizione dei compensi di cui al contratto di collaborazione professionale del 01.01.2022, riducendo l'importo, contrattualmente previsto, da €. 66.000,00, oltre IVA e Cassa di Previdenza ad €. 50.000,00, oltre IVA e Cassa di Previdenza?”, rispondeva: «si è vero»), la , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 CP_1 tempore, va condannata al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1
16.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, Cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare, a
[...]
le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in Parte_1 conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 26.001,00 ad euro 52.000,00 _ per la fase introduttiva, € 1.701,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.204,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.806,00 _ per la fase decisionale, € 2.905,00 per un compenso complessivo pari ad € 8.758,40, di cui € 7.616,00 per compenso tabellare ed euro 1.142,40 per spese generali al 15%, oltre € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
(4) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente
11 dott. Pasquale LONGARINI dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) condanna la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento, in (i) della somma pari ad € 22.029,97 oltre Parte_1 interessi al tasso legale arsi sulla predetta somma, devalutata al 18.08.2022 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione e oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale patito all'esito dell'incidente del 18.08.2022; (ii) della somma di € 118,90, oltre interessi legali ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno patrimoniale per spese mediche;
(iii) della somma pari ad € 16.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, Cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo, a titolo di lucro cessante
3) condanna la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento, in delle spese di giudizio che liquida in Parte_1 complessivi € 8.758,40, d compenso tabellare ed euro 1.142,40 per spese generali al 15%, oltre € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro
5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 27.10.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
12 dott. Pasquale LONGARINI