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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/06/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2085/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2085/2023 promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico CONTI, come da procura allegata all'atto di citazione, elettIVmente domiciliata presso il suo studio in Via Capellini 9 – La Spezia
attrice contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Simone BENNI e Francesca MAZZONI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettIVmente domiciliata presso il loro studio in Piazza Verdi 23 – La
Spezia
convenuto con la chiamata in causa di
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco BOGGIA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettIVmente domiciliata presso il suo studio in Via alla Porta degli Archi 3 – Genova
terza chiamata
CONCLUSIONI
Come precisate con note scritte ex art. 189 comma 1 n. 1) c.p.c.:
1 Per l'attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• accertare e dichiarare la responsabilità del OM per tutto quanto dedotto Controparte_1 nella presente narratIV e per quanto di risultanza della espletando istruttoria;
• per l'effetto condannare il sig. al pagamento della somma di € 10.562,00 oltre Controparte_1 interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo e rIVlutazione monetaria;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Per il convenuto:
“VOGLIA IL TRIBUNALE Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) IN VIA PRELIMINARE, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa
(e quindi ad integrare il contraddittorio), la Società con sede in Roma Via Controparte_2
Po 20 (P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore e di conseguenza P.IVA_1 chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art.
163-bis c.p.c. e la relatIV costituzione in giudizio;
2) in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dalla IG.ra nei Parte_1 confronti del IG. , perché infondate in fatto e in diritto;
Controparte_1
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la
Società Assicuratrice in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_3
Roma, Via Po 20, tenuta a garantire la convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate
e/o liquidate in corso di causa in favore della IG.ra . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi”.
Per la terza chiamata:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis e previe le pronunce meglio viste:
1. In via principale, rigettare la domanda proposta da contro il OM . Parte_1 CP_1
2. In subordine, nella denegata ipotesi di riconosciuta responsabilità, anche parziale, del OM
, dichiarare la inoperatività della garanzia assicuratIV, a tenore delle C.G.A. e comunque a CP_1 fronte di una transazione a cui è rimasta estranea. CP_4
3. In via di ulteriore subordine e sempre nel caso di riconosciuta responsabilità, anche parziale, del
Geom. e di ritenuta validità della copertura assicuratIV, accogliere la domanda CP_1 Parte_1 nei limiti del provato e dovuto e, per quanto concerne la domanda di garanzia e manleva dell'assicurato , tenuto conto dello scoperto del 10% previsto in polizza. CP_1
Spese in ogni caso protestate nei confronti di chi di ragione”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 8 novembre 2023 Parte_1 esponeva di avere conferito incarico al geom. per gli adeguamenti Controparte_1 richiesti dalla sentenza n. 959/2015 della Corte di Appello di Genova, che aveva definito un contenzioso con i confinanti ed . Controparte_5 Controparte_6
In particolare, la Corte di Appello aveva confermato la sentenza di primo grado del Tribunale della Spezia, che aveva condannato l'odierna attrice ad arretrare il proprio fabbricato entro la distanza legale di metri tre, previa parziale demolizione del manufatto realizzato e della scala che insisteva parzialmente sulla proprietà confinante. Nel successivo giudizio ex art. 615 c.p.c., volto alla verifica della corretta applicazione di quanto stabilito con la predetta sentenza del Tribunale della Spezia, il CTU nominato aveva accertato che gli interventi svolti dall'attrice sotto la direzione del convenuto erano stati eseguiti con modalità difformi ai dettami della ridetta Controparte_1 sentenza. Le parti erano quindi addivenute ad una transazione, in forza della quale l'attrice aveva sostenuto esborsi per complessivi euro 10.562,00, al fine di evitare i maggiori costi di ulteriori interventi. Ribadita dunque la responsabilità professionale del direttore dei lavori per l'erronea esecuzione degli interventi di adeguamento disposti all'esito del giudizio intercorso con i proprietari confinanti, l'attrice concludeva per la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 10.562,00, oltre accessori.
, ritualmente intimato, si costituIV in giudizio confermando di Controparte_1 avere ricevuto incarico dall'odierna attrice per effettuare gli adeguamenti richiesti dalla sentenza n. 959/2015 della Corte di Appello di Genova, per i quali aveva presentato un primo progetto tramite DIA n. 8464 del 22.11.2016 e successIV SCIA in variante del 14.9.2017. A seguito delle contestazioni attoree, il professionista aveva denunciato immediatamente i fatti alla propria compagnia assicuratrice la Controparte_2 quale aveva tuttavia negato la copertura, sostenendo che gli interventi fossero stati svolti prima del giudizio di appello, iniziato nel 2009, dunque in un periodo antecedente all'operatività della polizza. Il convenuto contestava tale assunto, ribadendo di avere stipulato l'assicurazione nel 2012 e di avere posto in essere la prestazione contestata negli anni 2016 e 2017, allorquando la polizza era valida ed operante. Concludeva quindi per il rigetto delle domande attoree, ovvero, in subordine, per essere manlevato da che chiedeva di poter chiamare in causa. Controparte_2
Autorizzata la chiamata, si costituIV contestando la Controparte_2 mancata prova della responsabilità professionale dell'assicurato e ribadendo l'inoperatività della garanzia, nonché l'inopponibilità alla compagnia di una transazione alla quale era rimasta estranea. La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento. In fatto, è pacifico e documentato che:
3 - Con sentenza del Tribunale della Spezia n. 788/2009, venIV accertata la responsabilità dell'allora convenuta per la violazione delle Parte_1 distanze legali dalla proprietà degli attori ed Controparte_5 CP_6
, con conseguente condanna della resistente “all'arretramento entro la
[...] distanza legale di mt. 3, previa parziale demolizione, del manufatto dalla stessa realizzato, nonché alla demolizione (della) scala che insiste parzialmente sulla proprietà degli attori”. La sentenza di primo grado venIV confermata dalla Corte di Appello e passava in giudicato.
- incaricava l'odierno convenuto per Parte_1 Controparte_1
l'esecuzione degli interventi di adeguamento ordinati dal Tribunale;
il professionista quindi predisponeva e depositava una prima DIA in data 22.11.2016 ed una successIV variante con SCIA del 14.9.2017.
- Nel giudizio ex art. 615 c.p.c., introdotto a seguito della notifica del precetto da parte dei proprietari confinanti, il CTU nominato, geom. accertava che Per_1
“ non ha ottemperato all'obbligo di fare in conformità con Parte_1 quanto statuito dal titolo esecutivo, ovvero dalla sentenza n° 788 del 07 luglio 2009 emessa dal Tribunale della Spezia, che prevedeva la demolizione dello spigolo est del fabbricato di proprietà convenuta, da terra sino al sotto gronda della copertura. Infatti non sono state demolite le porzioni angolari dei solai del piano terra e del piano primo, che risultano ancora in essere e che costituiscono di fatto due mensole in calcestruzzo armato, aventi uno sbalzo di ml. 1,15. Oggi sulle due porzioni di solaio non demolite, diventate di fatto due mensole, sono stati realizzati due modesti setti murari in pietra a vista, con soprastanti copertine in cotto, aventi un'altezza di ml. 0,55”. Il CTU inoltre evidenziava che “la parziale demolizione eseguita dalla parte debitrice non derIV dalla necessità di adeguare quanto statuito dal titolo alla normatIV urbanistica vigente”.
- Il procedimento è stato infine definito in via transattIV con scrittura prIVta del 12.6.2019, in forza della quale concedevano facoltà a CP_5 CP_6
i mantenere in essere le parti di fabbricato oggetto dell'ordine di Parte_1 demolizione, in deroga al rispetto della distanza legale;
a fronte di tale concessione, i impegnava a versare alle controparti la somma di Parte_1 euro 8.000,00, nonché a concedere a sua volta deroga al rispetto delle distanze per alcuni manufatti insistenti sulla loro proprietà; l'odierna attrice si faceva inoltre carico delle spese di CTU, ammontanti ad euro 2.562,00. Ciò posto, si ritiene che dall'accertamento svolto dal CTU nel procedimento ex art. 615 c.p.c. consegua de plano la declaratoria della responsabilità professionale del convenuto (per vero neppure espressamente contestata dal medesimo in comparsa di costituzione), avendo un intervento che (specie Parte_2
a seguito della SCIA in variante) non si è dimostrato idoneo ad adempiere all'obbligo di fare stabilito dal Tribunale. Non rileva in senso contrario quanto sostenuto dalla compagnia terza chiamata circa la pretesa correttezza dell'operato dell'assicurato, ricavata dalle risposte del CTU ad una osservazione del CTP. Ed invero, il perito, pur riconoscendo come gli aggetti non 4 demoliti dei due solai non costituissero elementi rilevanti ai fini della valutazione del rispetto delle distanze legali, ha comunque confermato l'inottemperanza dell'odierna attrice all'obbligo di fare imposto dalla sentenza del Tribunale della Spezia, che aveva disposto l'arretramento della costruzione entro la distanza legale di tre metri dal confine, statuizione non impugnata dall'interessata nel giudizio di appello. In ordine alla quantificazione dei danni cagionati dall'inadempimento del professionista, essi possono essere liquidati in misura pari all'esborso sostenuto dall'attrice a seguito della transazione intervenuta con le controparti. A prescindere, infatti, dalla questione dell'opponibilità della predetta transazione alle parti che vi sono rimaste estranee, ciò che rileva è che il danno conseguente all'inesatta esecuzione della prestazione da parte del direttore dei lavori ha determinato la necessità, per di sostenere un esborso (pari ad euro 8.000,00) per poter Parte_1 mantenere le parti del fabbricato che avrebbero dovuto essere demolite, nonché di accollarsi le spese della CTU che aveva accertato l'inadempimento (pari ad ulteriori euro 2.562,00). Né può sostenersi che detto esborso non costituisca un danno risarcibile, in presenza di una transazione contenente reciproche concessioni tra le parti. Si consideri, a tale proposito, che l'unica concessione in favore di attiene alla deroga al Parte_1 rispetto delle distanze (resasi necessaria proprio a causa dell'inadempimento dell'odierno convenuto, che avrebbe dovuto predisporre un intervento tale da garantire il rispetto delle distanze medesime), per ottenere la quale l'attrice ha dovuto sopportare gli esborsi suindicati, nonché concedere a sua volta deroga ai confinanti per il mantenimento di loro manufatti non a distanza di legge dal confine. Accertata dunque la responsabilità professionale del convenuto ed i conseguenti danni cagionati all'attrice, va condannato al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di euro 10.562,00, oltre interessi di legge dai singoli Parte_1 esborsi sostenuti dall'attrice e sino al saldo. Venendo infine all'esame della domanda di manleva, si è visto come la prestazione inesatta del convenuto, dalla quale scaturisce il suo obbligo risarcitorio in favore dell'attrice, sia stata posta in essere negli anni 2016 e 2017, nell'ambito di un incarico conferito per adeguare la situazione di fatto a quanto statuito con sentenza di appello del 2015. Ciò è sufficiente al rigetto dell'eccezione di inoperatività della garanzia, fondata sull'erronea considerazione per cui gli interventi contestati risalirebbero ad un periodo anteriore, precedente alla stipula della polizza. Pertanto, alla condanna del convenuto consegue l'accoglimento della domanda di manleva, con condanna della compagnia a tenere indenne l'assicurato di quanto verrà corrisposto dallo stesso a titolo di capitale, interessi e spese a favore di parte attrice in forza della presente sentenza, detratto lo scoperto pattuito. Le spese di lite tra attrice e convenuto seguono la soccombenza di quest'ultimo e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttIV e decisionale e con diminuzione di giustizia dei compensi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta attività istruttoria. 5 Le spese di lite tra convenuto e terza chiamata sulla domanda di manleva seguono la soccombenza della compagnia sull'eccezione di inoperatività della polizza e sono liquidate come sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitIVmente pronunciando:
- accertata la responsabilità professionale di , dichiara tenuto e Controparte_1 condanna il convenuto al risarcimento in favore dell'attrice dei danni patiti, quantificati in euro 10.562,00, oltre interessi di legge dagli esborsi e sino al saldo;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida in euro 4.250,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
- dichiara tenuta e condanna a tenere indenne il Controparte_2 convenuto di quanto verrà corrisposto dallo stesso a titolo di capitale, interessi e spese a favore di parte attrice in forza della presente sentenza, detratto lo scoperto pattuito;
- condanna la terza chiamata al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite relative alla domanda di manleva, che liquida in euro 4.250,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
La Spezia, 7 giugno 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2085/2023 promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico CONTI, come da procura allegata all'atto di citazione, elettIVmente domiciliata presso il suo studio in Via Capellini 9 – La Spezia
attrice contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Simone BENNI e Francesca MAZZONI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettIVmente domiciliata presso il loro studio in Piazza Verdi 23 – La
Spezia
convenuto con la chiamata in causa di
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco BOGGIA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettIVmente domiciliata presso il suo studio in Via alla Porta degli Archi 3 – Genova
terza chiamata
CONCLUSIONI
Come precisate con note scritte ex art. 189 comma 1 n. 1) c.p.c.:
1 Per l'attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• accertare e dichiarare la responsabilità del OM per tutto quanto dedotto Controparte_1 nella presente narratIV e per quanto di risultanza della espletando istruttoria;
• per l'effetto condannare il sig. al pagamento della somma di € 10.562,00 oltre Controparte_1 interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo e rIVlutazione monetaria;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Per il convenuto:
“VOGLIA IL TRIBUNALE Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) IN VIA PRELIMINARE, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa
(e quindi ad integrare il contraddittorio), la Società con sede in Roma Via Controparte_2
Po 20 (P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore e di conseguenza P.IVA_1 chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art.
163-bis c.p.c. e la relatIV costituzione in giudizio;
2) in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dalla IG.ra nei Parte_1 confronti del IG. , perché infondate in fatto e in diritto;
Controparte_1
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la
Società Assicuratrice in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_3
Roma, Via Po 20, tenuta a garantire la convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate
e/o liquidate in corso di causa in favore della IG.ra . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi”.
Per la terza chiamata:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis e previe le pronunce meglio viste:
1. In via principale, rigettare la domanda proposta da contro il OM . Parte_1 CP_1
2. In subordine, nella denegata ipotesi di riconosciuta responsabilità, anche parziale, del OM
, dichiarare la inoperatività della garanzia assicuratIV, a tenore delle C.G.A. e comunque a CP_1 fronte di una transazione a cui è rimasta estranea. CP_4
3. In via di ulteriore subordine e sempre nel caso di riconosciuta responsabilità, anche parziale, del
Geom. e di ritenuta validità della copertura assicuratIV, accogliere la domanda CP_1 Parte_1 nei limiti del provato e dovuto e, per quanto concerne la domanda di garanzia e manleva dell'assicurato , tenuto conto dello scoperto del 10% previsto in polizza. CP_1
Spese in ogni caso protestate nei confronti di chi di ragione”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 8 novembre 2023 Parte_1 esponeva di avere conferito incarico al geom. per gli adeguamenti Controparte_1 richiesti dalla sentenza n. 959/2015 della Corte di Appello di Genova, che aveva definito un contenzioso con i confinanti ed . Controparte_5 Controparte_6
In particolare, la Corte di Appello aveva confermato la sentenza di primo grado del Tribunale della Spezia, che aveva condannato l'odierna attrice ad arretrare il proprio fabbricato entro la distanza legale di metri tre, previa parziale demolizione del manufatto realizzato e della scala che insisteva parzialmente sulla proprietà confinante. Nel successivo giudizio ex art. 615 c.p.c., volto alla verifica della corretta applicazione di quanto stabilito con la predetta sentenza del Tribunale della Spezia, il CTU nominato aveva accertato che gli interventi svolti dall'attrice sotto la direzione del convenuto erano stati eseguiti con modalità difformi ai dettami della ridetta Controparte_1 sentenza. Le parti erano quindi addivenute ad una transazione, in forza della quale l'attrice aveva sostenuto esborsi per complessivi euro 10.562,00, al fine di evitare i maggiori costi di ulteriori interventi. Ribadita dunque la responsabilità professionale del direttore dei lavori per l'erronea esecuzione degli interventi di adeguamento disposti all'esito del giudizio intercorso con i proprietari confinanti, l'attrice concludeva per la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 10.562,00, oltre accessori.
, ritualmente intimato, si costituIV in giudizio confermando di Controparte_1 avere ricevuto incarico dall'odierna attrice per effettuare gli adeguamenti richiesti dalla sentenza n. 959/2015 della Corte di Appello di Genova, per i quali aveva presentato un primo progetto tramite DIA n. 8464 del 22.11.2016 e successIV SCIA in variante del 14.9.2017. A seguito delle contestazioni attoree, il professionista aveva denunciato immediatamente i fatti alla propria compagnia assicuratrice la Controparte_2 quale aveva tuttavia negato la copertura, sostenendo che gli interventi fossero stati svolti prima del giudizio di appello, iniziato nel 2009, dunque in un periodo antecedente all'operatività della polizza. Il convenuto contestava tale assunto, ribadendo di avere stipulato l'assicurazione nel 2012 e di avere posto in essere la prestazione contestata negli anni 2016 e 2017, allorquando la polizza era valida ed operante. Concludeva quindi per il rigetto delle domande attoree, ovvero, in subordine, per essere manlevato da che chiedeva di poter chiamare in causa. Controparte_2
Autorizzata la chiamata, si costituIV contestando la Controparte_2 mancata prova della responsabilità professionale dell'assicurato e ribadendo l'inoperatività della garanzia, nonché l'inopponibilità alla compagnia di una transazione alla quale era rimasta estranea. La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento. In fatto, è pacifico e documentato che:
3 - Con sentenza del Tribunale della Spezia n. 788/2009, venIV accertata la responsabilità dell'allora convenuta per la violazione delle Parte_1 distanze legali dalla proprietà degli attori ed Controparte_5 CP_6
, con conseguente condanna della resistente “all'arretramento entro la
[...] distanza legale di mt. 3, previa parziale demolizione, del manufatto dalla stessa realizzato, nonché alla demolizione (della) scala che insiste parzialmente sulla proprietà degli attori”. La sentenza di primo grado venIV confermata dalla Corte di Appello e passava in giudicato.
- incaricava l'odierno convenuto per Parte_1 Controparte_1
l'esecuzione degli interventi di adeguamento ordinati dal Tribunale;
il professionista quindi predisponeva e depositava una prima DIA in data 22.11.2016 ed una successIV variante con SCIA del 14.9.2017.
- Nel giudizio ex art. 615 c.p.c., introdotto a seguito della notifica del precetto da parte dei proprietari confinanti, il CTU nominato, geom. accertava che Per_1
“ non ha ottemperato all'obbligo di fare in conformità con Parte_1 quanto statuito dal titolo esecutivo, ovvero dalla sentenza n° 788 del 07 luglio 2009 emessa dal Tribunale della Spezia, che prevedeva la demolizione dello spigolo est del fabbricato di proprietà convenuta, da terra sino al sotto gronda della copertura. Infatti non sono state demolite le porzioni angolari dei solai del piano terra e del piano primo, che risultano ancora in essere e che costituiscono di fatto due mensole in calcestruzzo armato, aventi uno sbalzo di ml. 1,15. Oggi sulle due porzioni di solaio non demolite, diventate di fatto due mensole, sono stati realizzati due modesti setti murari in pietra a vista, con soprastanti copertine in cotto, aventi un'altezza di ml. 0,55”. Il CTU inoltre evidenziava che “la parziale demolizione eseguita dalla parte debitrice non derIV dalla necessità di adeguare quanto statuito dal titolo alla normatIV urbanistica vigente”.
- Il procedimento è stato infine definito in via transattIV con scrittura prIVta del 12.6.2019, in forza della quale concedevano facoltà a CP_5 CP_6
i mantenere in essere le parti di fabbricato oggetto dell'ordine di Parte_1 demolizione, in deroga al rispetto della distanza legale;
a fronte di tale concessione, i impegnava a versare alle controparti la somma di Parte_1 euro 8.000,00, nonché a concedere a sua volta deroga al rispetto delle distanze per alcuni manufatti insistenti sulla loro proprietà; l'odierna attrice si faceva inoltre carico delle spese di CTU, ammontanti ad euro 2.562,00. Ciò posto, si ritiene che dall'accertamento svolto dal CTU nel procedimento ex art. 615 c.p.c. consegua de plano la declaratoria della responsabilità professionale del convenuto (per vero neppure espressamente contestata dal medesimo in comparsa di costituzione), avendo un intervento che (specie Parte_2
a seguito della SCIA in variante) non si è dimostrato idoneo ad adempiere all'obbligo di fare stabilito dal Tribunale. Non rileva in senso contrario quanto sostenuto dalla compagnia terza chiamata circa la pretesa correttezza dell'operato dell'assicurato, ricavata dalle risposte del CTU ad una osservazione del CTP. Ed invero, il perito, pur riconoscendo come gli aggetti non 4 demoliti dei due solai non costituissero elementi rilevanti ai fini della valutazione del rispetto delle distanze legali, ha comunque confermato l'inottemperanza dell'odierna attrice all'obbligo di fare imposto dalla sentenza del Tribunale della Spezia, che aveva disposto l'arretramento della costruzione entro la distanza legale di tre metri dal confine, statuizione non impugnata dall'interessata nel giudizio di appello. In ordine alla quantificazione dei danni cagionati dall'inadempimento del professionista, essi possono essere liquidati in misura pari all'esborso sostenuto dall'attrice a seguito della transazione intervenuta con le controparti. A prescindere, infatti, dalla questione dell'opponibilità della predetta transazione alle parti che vi sono rimaste estranee, ciò che rileva è che il danno conseguente all'inesatta esecuzione della prestazione da parte del direttore dei lavori ha determinato la necessità, per di sostenere un esborso (pari ad euro 8.000,00) per poter Parte_1 mantenere le parti del fabbricato che avrebbero dovuto essere demolite, nonché di accollarsi le spese della CTU che aveva accertato l'inadempimento (pari ad ulteriori euro 2.562,00). Né può sostenersi che detto esborso non costituisca un danno risarcibile, in presenza di una transazione contenente reciproche concessioni tra le parti. Si consideri, a tale proposito, che l'unica concessione in favore di attiene alla deroga al Parte_1 rispetto delle distanze (resasi necessaria proprio a causa dell'inadempimento dell'odierno convenuto, che avrebbe dovuto predisporre un intervento tale da garantire il rispetto delle distanze medesime), per ottenere la quale l'attrice ha dovuto sopportare gli esborsi suindicati, nonché concedere a sua volta deroga ai confinanti per il mantenimento di loro manufatti non a distanza di legge dal confine. Accertata dunque la responsabilità professionale del convenuto ed i conseguenti danni cagionati all'attrice, va condannato al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di euro 10.562,00, oltre interessi di legge dai singoli Parte_1 esborsi sostenuti dall'attrice e sino al saldo. Venendo infine all'esame della domanda di manleva, si è visto come la prestazione inesatta del convenuto, dalla quale scaturisce il suo obbligo risarcitorio in favore dell'attrice, sia stata posta in essere negli anni 2016 e 2017, nell'ambito di un incarico conferito per adeguare la situazione di fatto a quanto statuito con sentenza di appello del 2015. Ciò è sufficiente al rigetto dell'eccezione di inoperatività della garanzia, fondata sull'erronea considerazione per cui gli interventi contestati risalirebbero ad un periodo anteriore, precedente alla stipula della polizza. Pertanto, alla condanna del convenuto consegue l'accoglimento della domanda di manleva, con condanna della compagnia a tenere indenne l'assicurato di quanto verrà corrisposto dallo stesso a titolo di capitale, interessi e spese a favore di parte attrice in forza della presente sentenza, detratto lo scoperto pattuito. Le spese di lite tra attrice e convenuto seguono la soccombenza di quest'ultimo e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttIV e decisionale e con diminuzione di giustizia dei compensi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta attività istruttoria. 5 Le spese di lite tra convenuto e terza chiamata sulla domanda di manleva seguono la soccombenza della compagnia sull'eccezione di inoperatività della polizza e sono liquidate come sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitIVmente pronunciando:
- accertata la responsabilità professionale di , dichiara tenuto e Controparte_1 condanna il convenuto al risarcimento in favore dell'attrice dei danni patiti, quantificati in euro 10.562,00, oltre interessi di legge dagli esborsi e sino al saldo;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida in euro 4.250,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
- dichiara tenuta e condanna a tenere indenne il Controparte_2 convenuto di quanto verrà corrisposto dallo stesso a titolo di capitale, interessi e spese a favore di parte attrice in forza della presente sentenza, detratto lo scoperto pattuito;
- condanna la terza chiamata al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite relative alla domanda di manleva, che liquida in euro 4.250,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
La Spezia, 7 giugno 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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