Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 11/02/2026, n. 2057
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Accolto
    Annullamento parziale in autotutela

    La Corte ha ritenuto che, a seguito dell'annullamento parziale operato dall'amministrazione in autotutela, il tributo fosse dovuto solo per il periodo residuo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 11/02/2026, n. 2057
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2057
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo