CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 11/02/2026, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2057/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OT IU, Presidente MELONI MARINA, Relatore GARUFI CATERINA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2081/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434869 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434869 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434869 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434869 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434869 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434869 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 642/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11/10/2024, Roma Capitale ha accertato mediante l'avviso esecutivo n. 112401434869 l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) con evasione totale dei tributi entro le scadenze previste e relative alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 (All. 1). È stato, di conseguenza, chiesto ad Ricorrente_1 un importo complessivamente pari ad € 138.259,00 (di cui € 93.084,56, a titolo di TARI e TEFA;
€ 45.166,92, a titolo di sanzioni ed € 7,83, per spese di notifica). In data 23/12/2024, con ricorso notificato a mezzo pec, l'odierno Ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401434869, proponendo ricorso innanzi a codesto Giudice per l'annullamento del suddetto avviso. Si è costituita Roma Capitale, ut sopra rappresentata, contestando ex adverso quanto dedotto e chiedendo il rigetto parziale del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione all'avviso di accertamento esecutivo n. 112401434869 del 11/10/2024, ad esito del riesame della posizione, in applicazione della normativa di seguito richiamata: - articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del Contribuente (L. n. 212/2000) che disciplinano l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa;
- Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) vigente nell'anno di imposta oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo, Roma Capitale ha comunicato l'ANNULLAMENTO PARZIALE dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione: “la violazione riscontrata è riferita solo al periodo 1.1.2018-18.1.2021 per il sub 523 come da contratto di affitto e visura allegati per 278 MQ. Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni ed interessi”. Pertanto, stante l'annullamento parziale in autotutela il tributo risulta dovuto per il periodo1/1/2018- 18/1/2018 e conseguentemente il ricorso deve essere accolto solo per il
2 restante periodo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA e rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2026 Il giudice estensore Marina Meloni Il Presidente
EP LE
3
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OT IU, Presidente MELONI MARINA, Relatore GARUFI CATERINA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2081/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434869 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434869 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434869 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434869 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434869 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434869 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 642/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11/10/2024, Roma Capitale ha accertato mediante l'avviso esecutivo n. 112401434869 l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) con evasione totale dei tributi entro le scadenze previste e relative alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 (All. 1). È stato, di conseguenza, chiesto ad Ricorrente_1 un importo complessivamente pari ad € 138.259,00 (di cui € 93.084,56, a titolo di TARI e TEFA;
€ 45.166,92, a titolo di sanzioni ed € 7,83, per spese di notifica). In data 23/12/2024, con ricorso notificato a mezzo pec, l'odierno Ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401434869, proponendo ricorso innanzi a codesto Giudice per l'annullamento del suddetto avviso. Si è costituita Roma Capitale, ut sopra rappresentata, contestando ex adverso quanto dedotto e chiedendo il rigetto parziale del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione all'avviso di accertamento esecutivo n. 112401434869 del 11/10/2024, ad esito del riesame della posizione, in applicazione della normativa di seguito richiamata: - articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del Contribuente (L. n. 212/2000) che disciplinano l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa;
- Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) vigente nell'anno di imposta oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo, Roma Capitale ha comunicato l'ANNULLAMENTO PARZIALE dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione: “la violazione riscontrata è riferita solo al periodo 1.1.2018-18.1.2021 per il sub 523 come da contratto di affitto e visura allegati per 278 MQ. Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni ed interessi”. Pertanto, stante l'annullamento parziale in autotutela il tributo risulta dovuto per il periodo1/1/2018- 18/1/2018 e conseguentemente il ricorso deve essere accolto solo per il
2 restante periodo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA e rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2026 Il giudice estensore Marina Meloni Il Presidente
EP LE
3