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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5361 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Valerio
Brecciaroli, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 11 novembre
2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 13584/2024, promossa da:
, nata a [...], Córdoba, Argentina, il 03/05/1976; Parte_1
, nato a [...], Córdoba, Argentina, il 26/07/1979; Controparte_1
, nato a [...], Córdoba, Argentina, il 24/08/2023, in persona di Parte_2
e , quali esercenti la responsabilità genitoriale sul Controparte_1 Controparte_2 minore in questione;
, nato a [...], Córdoba, Argentina, il 24/05/2005; Controparte_3
nata a [...], Argentina, il 14/06/1984; Controparte_4
nato a [...], Argentina, il 03/12/2007, in persona di Controparte_5 [...]
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore in CP_4 Controparte_6 questione;
nato a [...], Argentina, il 10/05/2004; Controparte_7
nata a [...], Argentina, il 15/05/1981; Parte_3
, nata a [...], Argentina, il 04/04/2006; Controparte_8
, nato a [...], Argentina, il 14/10/2009, in persona di Controparte_9 Parte_3
e , quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore in
[...] Controparte_10 questione;
, nato a [...], Argentina, il 10/06/2015, in persona di CP_11 Parte_3
e , quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore in
[...] Controparte_10 questione;
, nato a [...], Córdoba, Argentina, il 19/04/1990; CP_12
, nata a [...], Argentina, il 04/11/1991; CP_13
, nata a [...], Córdoba, Argentina, il 28/06/1966; Parte_4 TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
nato a [...], Córdoba, Argentina, il 15/05/2023, in Parte_5 persona di e , quali esercenti la responsabilità Parte_4 Parte_6 genitoriale sul minore in questione;
nata a [...], Argentina, il 27/10/1957; Controparte_14
, nato a [...], Argentina, il Parte_7
16/07/2005;
, nata a [...], Argentina, il 20/11/1970; Controparte_15
, nato a [...], Argentina, il Parte_8
21/05/2008, in persona di e quali esercenti la Controparte_15 Parte_9 responsabilità genitoriale sul minore in questione;
, nata a [...], Córdoba, Argentina, il 05/06/1965, Controparte_16
, nata a [...], Córdoba, Argentina, il Controparte_17
05/08/2003,
, nato a [...], Córdoba, Argentina, il Controparte_18
01/09/2005;
nata a [...], Argentina, il 31/08/1983; Controparte_19
nato a [...], Argentina, il 18/04/2011, in persona di Controparte_20 CP_19
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul Controparte_19 Parte_10 minore in questione;
nato a [...], Argentina, il 25/07/2014, in persona di Controparte_21 [...]
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul Controparte_19 Parte_10 minore in questione;
nata a [...], Argentina, il 05/10/2018, in persona di Controparte_22 [...]
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul Controparte_19 Parte_10 minore in questione;
rappresentati e difesi dall'Avv. Annamaria Zarrelli e dall'avv. Simona Sanvitale
Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_23 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Resistente nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti;
per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_23
Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”
PEMESSO INFATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 25/07/2024, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure Controparte_23 sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- di essere cittadini argentini;
- di essere discendenti diretti dell'avo Persona_1 Persona_2 Persona_3
(o , nato a [...] il [...] (doc. 1), il quale, prima di emigrare in territorio Per_4 argentino, contraeva matrimonio il 30/01/1904, con e dalla loro unione Persona_5 nasceva in Argentina, in data 27/08/1910, la figlia (doc. 5); Persona_6
- Che in data 29/02/1936, la figlia dell'avo si univa in matrimonio con Persona_6
e dal matrimonio nascevano in territorio argentino tre figli: in data 21/01/1937, CP_24 [...]
(doc. 7); in data 19/03/1942, (doc 8) e, infine, in data Persona_7 Persona_8
18/11/1946, (doc. 9); Parte_11
- Che in data 27/01/1956, si sposava con e dalla loro Persona_7 Parte_12 unione nascevano in due figli: in data 27/10/1957, la ricorrente (doc. Per_9 Controparte_14
11) e, in data 26/12/1958, il sig. (doc. 12); Parte_13 TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
- Che in data 13/03/1980, la ricorrente contraeva matrimonio con Controparte_14 [...]
e dalla relazione nascevano a Córdoba, in territorio argentino, due figli, ricorrenti: in Persona_10 data 15/05/1981, (doc. 14) e, in data 14/06/1984, Parte_3 Controparte_4
(doc. 15);
[...]
- Che in data 14/01/2005, la ricorrente si sposava con Parte_3 [...]
e in seguito generava tre figli nati a Córdoba, ricorrenti nel presente giudizio: in data CP_10
04/04/2006, (doc. 17); in data 14/10/2009, (doc. 18) e, infine, Controparte_8 Controparte_9 in data 10/06/2015, (doc. 19); CP_11
- Che dall'unione tra la ricorrente e nascevano Controparte_4 Controparte_6
a Córdoba, in due figli, ricorrenti: in data 10/05/2004, (doc. 20) Per_9 Controparte_7
e, in data 03/12/2007, (doc. 21); Controparte_5
- Che il giorno 16/01/1981, contraeva matrimonio con Parte_13 [...]
e dalla relazione nasceva a Córdoba, in il 31/08/1983, la ricorrente Persona_11 Per_9
(doc. 23); Controparte_19
- Che dall'unione coniugale tra la ricorrente e Controparte_19 Persona_12 del 07/08/2004 nasceva a Córdoba, in il 24/05/2005, il ricorrente
[...] Per_9 CP_3
(doc. 25);
[...]
- Che dal secondo matrimonio di con Controparte_19 Parte_10 nasceva in territorio argentino tre figli, ricorrenti nel presente giudizio per il tramite dei genitori esercenti la potestà genitoriale: in data 18/04/2011 (doc. 26) e, in data Controparte_20
25/07/2014, (doc. 27) e, infine, in data 05/10/2018, (doc. 28); Controparte_21 Controparte_22
- Che in data 25/06/1964, contraeva matrimonio con Persona_8 Persona_13
e dalla loro unione nascevano in a Córdoba, tre figli, ricorrenti: in data
[...] Per_9
05/06/1965, (doc. 30); in data 28/06/1966, (doc. Controparte_16 Parte_4
31) e, infine, in data 20/11/1970, (doc. 32); Controparte_15
- Che dall'unione tra la ricorrente e del Controparte_16 Persona_14
12/01/2001 nascevano a Córdoba, in due figli, anch'essi ricorrenti nel presente giudizio: Per_9 in data 05/08/2003, (doc. 34) e, in data 01/09/2005, Controparte_17 Controparte_18
(doc. 35);
[...] TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
- Che dal matrimonio tra la ricorrente e Parte_4 Controparte_25 dell'01/07/1988, nascevano a Córdoba, in due figli ricorrenti: in data 19/04/1990, Per_9 CP_12
(doc. 37) e, in data 04/11/1991, (doc. 38);
[...] CP_13
- Che il 25/03/2017, si sposava con e dalla CP_12 Parte_6 relazione nasceva in il 15/05/2023, il minore ricorrente per il Per_9 Parte_5 tramite dei genitori esercenti la potestà genitoriale (doc. 40);
- Che dall'unione tra la ricorrente e del Controparte_15 Parte_9
09/11/2001 nascevano a Buenos Aires, in due figli, ricorrenti: in data 16/07/2005, Per_9 [...]
(doc. 43) e, in data 21/05/2008, (doc. 44); Persona_15 Parte_8
- Che si univa in matrimonio con il Parte_11 Controparte_26
24/01/1975 e dal matrimonio nascevano a Córdoba, in due figli, ricorrenti: in data Per_9
03/05/1976, (doc. 46) e, in data 26/07/1979, (doc. Parte_1 Controparte_1
47);
- Che dal matrimonio tra il ricorrente e nasceva a Controparte_1 Controparte_2
Córdoba, il 24/08/2023, il minore rappresentato in giudizio dai genitori Parte_2 esercenti la potestà genitoriale (doc. 48);
- hanno infine precisato che l'avo MO GI EN mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato argentino (doc. 2).
In data 05/09/2024, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero.
Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne va Controparte_23 pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza del 11/11/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
I ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano.
In particolare, i ricorrenti fanno discendere il loro diritto alla cittadinanza italiana dalla coesistenza di due elementi: TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
a) in primis dalla circostanza per cui il loro ascendente MO GI EN, nato a
ZZ (TO) il 10/07/1877, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non ha mai acquisito quella argentina (cfr. documentazione depositata, sub n. 2, unitamente al ricorso);
b) dalla ulteriore circostanza che la trasmissione di detta cittadinanza non si è mai interrotta.
In punto di diritto va, in via preliminare, esposta l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana.
A seguito dell'Unità d'Italia (17/03/1861), il codice civile del 1865 (Regio Decreto del 25 giugno 1965, n. 2358, entrato in vigore il 01/01/1866) all'art. 4 ha disposto che era cittadino italiano
“il figlio di padre cittadino”. Il codice civile del 1865, al successivo art. 11, stabiliva, altresì, che perdeva la cittadinanza colui che “vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio”, colui che “abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” e colui che “senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
La più recente giurisprudenza di legittimità, in ordine al concetto di “ottenimento” della cittadinanza straniera, ha osservato che “l'art. 11 (…) disciplinava l'effetto alla stregua di meccanismo simil decadenziale (ipso iure): come cioè una decadenza necessariamente dipendente da una condotta attiva e volontaria (proattiva, potrebbe dirsi) di chi, italiano, consapevolmente si fosse proteso a ottenere di esser considerato cittadino dello Stato estero” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317, la quale ha, in altri termini, evidenziato che “il termine implicava
l'acquisto della cittadinanza estera come collegato a una spontanea diretta e consapevole manifestazione di volontà dell'interessato, non anche invece alla risultante di condotte neutre e di diverso genere;
né che si desse la perdita per il semplice fatto dell'accettazione degli effetti di un provvedimento generalizzato, come quello di uno Stato estero con brama di assimilazione degli emigrati dell'epoca”).
Anche ai sensi del successivo intervento legislativo di cui alla L. n. 555/1912 (art. 1) era considerato cittadino per nascita “il figlio di padre cittadino” ovvero “il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. Ai sensi del successivo art. 7, “salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”, mentre, ai sensi dell'art. 8, perdeva la cittadinanza colui che “spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”, colui che
“avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza” e colui che “avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”. Perdeva, altresì, la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 10, la “donna cittadina che si marita a uno straniero”.
Tali disposizioni normative sono state oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza del 16 aprile 1975, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, c. 3, nella parte in cui “prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e, con sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del cit. art. 1, n. 1, nella parte in cui “non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” (oltre che, in applicazione dell'art. 27 della Legge, 11 marzo 1953, n.
87, del cit. art. 1, n. 2, “che collega l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale”).
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, all'esito dell'intervento della Corte
Costituzionale, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art.
219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948” e “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n.
555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cassazione civile sez. un., 25/02/2009, n. 4466).
Il più recente intervento della giurisprudenza di legittimità ha, altresì, evidenziato, in ordine alla perdita della cittadinanza prevista dall'art. 8, che “l'acquisto della cittadinanza straniera, pure se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richieda, ai sensi della L. 13 giugno 1912, n. 555, art. 8, che TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
detto acquisto sia avvenuto “spontaneamente”, ovvero se verificatosi “senza concorso di volontà” dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana”
(Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317).
Il successivo intervento normativo di cui alla L. n. 123/1983 ha, pertanto, disposto all'art. 5 che
“è cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino e di madre cittadina”.
Ai sensi del più recente intervento legislativo, infine, il Legislatore con la L. n. 91/1992 (ratione temporis vigente prima della modifica di cui al D.L. del 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. del 23 maggio 2025, n. 74) ha disposto che (art. 1) è cittadino per nascita “il figlio di padre o madre cittadini”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di osservare che “l'ordinamento giuridico italiano mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal c.c. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla L. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale L. n. 91 del 1992. L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita. Fino al
1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina. Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del c.c. del
1865, L. n. 555 del 1912, art.
1. Il quadro è mutato solo con la L. n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita - oggi - chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza). (…) È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. (…) La risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n.
4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.
25317).
Alla luce di quanto dedotto, sulla scorta della documentazione in atti, la domanda dei ricorrenti va accolta, considerata la prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso e in assenza di prova da parte del convenuto dell'esistenza di interruzioni (e con la precisazione che, CP_23 in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nell'atto introduttivo del presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati e nei documenti in lingua originale, ritenendosi che differenze dei nominativi rinvenute nei vari certificati e atti anagrafici sono attribuibili al contesto storico e culturale in cui gli italiani sono emigrati, alle condizioni dei registri civili in quel tempo, scritti manualmente da soggetti con diversità di idioma e di fonetica).
Il capostipite MO GI EN risulta (v. atto di nascita sub. doc. 1) nato in [...] a
ZZ (TO) e, emigrato in non ha mai rinunciato volontariamente ed esplicitamente alla Per_9 sua cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato quale cittadino argentino (v. doc. sub 2), con la conseguenza che deve riconoscersi la cittadinanza italiana ai discendenti, non emergendo che i medesimi avessero rinunciato alla (ovvero posto in essere comportamenti volontariamente rivolti alla rinuncia della) cittadinanza italiana.
La cittadinanza italiana deve, pertanto, riconoscersi a figlia di MO Persona_6
GI EN, nata in [...] [...], nonché ai suoi tre figli: Per_9 Persona_7
e Persona_8 Parte_11
La cittadinanza italiana deve riconoscersi a e (in Controparte_14 Parte_13 quanto figli di , a e Persona_7 Controparte_16 Parte_4 [...]
(in quanto figli di ed a e CP_15 Persona_8 Parte_1 [...]
(in quanto figli di , nonché al figlio di quest'ultimo CP_1 Parte_11 [...]
. Parte_2
La cittadinanza italiana deve, ancora, riconoscersi a e Parte_3 [...]
(in quanto figlie di e ai rispettivi figli CP_4 Controparte_14 Controparte_8 TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
e (figli di , e Controparte_9 CP_11 Parte_3 Controparte_7
(figli di . Controparte_5 Controparte_4
La cittadinanza italiana deve, ancora, riconoscersi a (in quanto figlia di Controparte_19
e ai figli di quest'ultima Parte_13 Controparte_3 Controparte_20 [...]
e . CP_21 Controparte_22
La cittadinanza italiana deve, infine, riconoscersi a e Controparte_17 [...]
(in quanto figli di , e Controparte_18 Controparte_16 Persona_15
(in quanto figli di ) ed a e Parte_8 Controparte_15 CP_13 CP_12
(in quanto figli di , oltre che al figlio di quest'ultimo Parte_4 Parte_5
[...]
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana e che il debba provvedere all'adozione dei Controparte_23 provvedimenti conseguenti.
L'assenza di un previo diniego amministrativo e la circostanza che il intimato non ha CP_23 svolto difese inducono a disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 13584/2024 R.G., così provvede:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a:
, nata a [...], Córdoba, Argentina, il 03/05/1976; Parte_1
, nato a [...], Córdoba, Argentina, il 26/07/1979; Controparte_1
, nato a [...], Córdoba, il 24/08/2023; Parte_2 Per_9
, nato a [...], Córdoba, Argentina, il 24/05/2005; Controparte_3
nata a [...], Argentina, il 14/06/1984; Controparte_4
nato a [...], il [...]; Controparte_5 Per_9
nato a [...], il [...]; Controparte_7 Per_9
nata a [...], Argentina, il 15/05/1981; Pt_3 Parte_3 TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
, nata a [...], il [...]; Controparte_8 Per_9
, nato a [...], il [...]; Controparte_9 Per_9
, nato a [...], il [...]; CP_11 Per_9
, nato a [...], Córdoba, il 19/04/1990; CP_12 Per_9
, nata a [...], , il [...]; CP_13 Per_9
, nata a [...], Córdoba, Argentina, il 28/06/1966; Parte_4
nato a [...], Córdoba, Argentina, il 15/05/2023; Parte_5
nata a [...], il [...]; Controparte_14 Per_9
, nato a [...], il Parte_7 Per_9
16/07/2005;
, nata a [...], il [...]; Controparte_15 Per_9
, nato a [...], il Parte_8 Per_9
21/05/2008;
, nata a [...], Córdoba, Argentina, il 05/06/1965, Controparte_16
, nata a [...], Córdoba, il CP_17 Controparte_17 Per_9
05/08/2003,
, nato a [...], Córdoba, il Controparte_18 Per_9
01/09/2005;
nata a [...], Argentina, il 31/08/1983; Controparte_19
nato a [...], Argentina, il 18/04/2011; Controparte_20
nato a [...], il [...]; Controparte_21 Per_9
nata a [...], il [...]; Controparte_22 Per_9
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_23 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 10/12/2025. Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Valerio
Brecciaroli, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 11 novembre
2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 13584/2024, promossa da:
, nata a [...], Córdoba, Argentina, il 03/05/1976; Parte_1
, nato a [...], Córdoba, Argentina, il 26/07/1979; Controparte_1
, nato a [...], Córdoba, Argentina, il 24/08/2023, in persona di Parte_2
e , quali esercenti la responsabilità genitoriale sul Controparte_1 Controparte_2 minore in questione;
, nato a [...], Córdoba, Argentina, il 24/05/2005; Controparte_3
nata a [...], Argentina, il 14/06/1984; Controparte_4
nato a [...], Argentina, il 03/12/2007, in persona di Controparte_5 [...]
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore in CP_4 Controparte_6 questione;
nato a [...], Argentina, il 10/05/2004; Controparte_7
nata a [...], Argentina, il 15/05/1981; Parte_3
, nata a [...], Argentina, il 04/04/2006; Controparte_8
, nato a [...], Argentina, il 14/10/2009, in persona di Controparte_9 Parte_3
e , quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore in
[...] Controparte_10 questione;
, nato a [...], Argentina, il 10/06/2015, in persona di CP_11 Parte_3
e , quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore in
[...] Controparte_10 questione;
, nato a [...], Córdoba, Argentina, il 19/04/1990; CP_12
, nata a [...], Argentina, il 04/11/1991; CP_13
, nata a [...], Córdoba, Argentina, il 28/06/1966; Parte_4 TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
nato a [...], Córdoba, Argentina, il 15/05/2023, in Parte_5 persona di e , quali esercenti la responsabilità Parte_4 Parte_6 genitoriale sul minore in questione;
nata a [...], Argentina, il 27/10/1957; Controparte_14
, nato a [...], Argentina, il Parte_7
16/07/2005;
, nata a [...], Argentina, il 20/11/1970; Controparte_15
, nato a [...], Argentina, il Parte_8
21/05/2008, in persona di e quali esercenti la Controparte_15 Parte_9 responsabilità genitoriale sul minore in questione;
, nata a [...], Córdoba, Argentina, il 05/06/1965, Controparte_16
, nata a [...], Córdoba, Argentina, il Controparte_17
05/08/2003,
, nato a [...], Córdoba, Argentina, il Controparte_18
01/09/2005;
nata a [...], Argentina, il 31/08/1983; Controparte_19
nato a [...], Argentina, il 18/04/2011, in persona di Controparte_20 CP_19
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul Controparte_19 Parte_10 minore in questione;
nato a [...], Argentina, il 25/07/2014, in persona di Controparte_21 [...]
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul Controparte_19 Parte_10 minore in questione;
nata a [...], Argentina, il 05/10/2018, in persona di Controparte_22 [...]
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul Controparte_19 Parte_10 minore in questione;
rappresentati e difesi dall'Avv. Annamaria Zarrelli e dall'avv. Simona Sanvitale
Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_23 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Resistente nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti;
per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_23
Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”
PEMESSO INFATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 25/07/2024, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure Controparte_23 sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- di essere cittadini argentini;
- di essere discendenti diretti dell'avo Persona_1 Persona_2 Persona_3
(o , nato a [...] il [...] (doc. 1), il quale, prima di emigrare in territorio Per_4 argentino, contraeva matrimonio il 30/01/1904, con e dalla loro unione Persona_5 nasceva in Argentina, in data 27/08/1910, la figlia (doc. 5); Persona_6
- Che in data 29/02/1936, la figlia dell'avo si univa in matrimonio con Persona_6
e dal matrimonio nascevano in territorio argentino tre figli: in data 21/01/1937, CP_24 [...]
(doc. 7); in data 19/03/1942, (doc 8) e, infine, in data Persona_7 Persona_8
18/11/1946, (doc. 9); Parte_11
- Che in data 27/01/1956, si sposava con e dalla loro Persona_7 Parte_12 unione nascevano in due figli: in data 27/10/1957, la ricorrente (doc. Per_9 Controparte_14
11) e, in data 26/12/1958, il sig. (doc. 12); Parte_13 TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
- Che in data 13/03/1980, la ricorrente contraeva matrimonio con Controparte_14 [...]
e dalla relazione nascevano a Córdoba, in territorio argentino, due figli, ricorrenti: in Persona_10 data 15/05/1981, (doc. 14) e, in data 14/06/1984, Parte_3 Controparte_4
(doc. 15);
[...]
- Che in data 14/01/2005, la ricorrente si sposava con Parte_3 [...]
e in seguito generava tre figli nati a Córdoba, ricorrenti nel presente giudizio: in data CP_10
04/04/2006, (doc. 17); in data 14/10/2009, (doc. 18) e, infine, Controparte_8 Controparte_9 in data 10/06/2015, (doc. 19); CP_11
- Che dall'unione tra la ricorrente e nascevano Controparte_4 Controparte_6
a Córdoba, in due figli, ricorrenti: in data 10/05/2004, (doc. 20) Per_9 Controparte_7
e, in data 03/12/2007, (doc. 21); Controparte_5
- Che il giorno 16/01/1981, contraeva matrimonio con Parte_13 [...]
e dalla relazione nasceva a Córdoba, in il 31/08/1983, la ricorrente Persona_11 Per_9
(doc. 23); Controparte_19
- Che dall'unione coniugale tra la ricorrente e Controparte_19 Persona_12 del 07/08/2004 nasceva a Córdoba, in il 24/05/2005, il ricorrente
[...] Per_9 CP_3
(doc. 25);
[...]
- Che dal secondo matrimonio di con Controparte_19 Parte_10 nasceva in territorio argentino tre figli, ricorrenti nel presente giudizio per il tramite dei genitori esercenti la potestà genitoriale: in data 18/04/2011 (doc. 26) e, in data Controparte_20
25/07/2014, (doc. 27) e, infine, in data 05/10/2018, (doc. 28); Controparte_21 Controparte_22
- Che in data 25/06/1964, contraeva matrimonio con Persona_8 Persona_13
e dalla loro unione nascevano in a Córdoba, tre figli, ricorrenti: in data
[...] Per_9
05/06/1965, (doc. 30); in data 28/06/1966, (doc. Controparte_16 Parte_4
31) e, infine, in data 20/11/1970, (doc. 32); Controparte_15
- Che dall'unione tra la ricorrente e del Controparte_16 Persona_14
12/01/2001 nascevano a Córdoba, in due figli, anch'essi ricorrenti nel presente giudizio: Per_9 in data 05/08/2003, (doc. 34) e, in data 01/09/2005, Controparte_17 Controparte_18
(doc. 35);
[...] TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
- Che dal matrimonio tra la ricorrente e Parte_4 Controparte_25 dell'01/07/1988, nascevano a Córdoba, in due figli ricorrenti: in data 19/04/1990, Per_9 CP_12
(doc. 37) e, in data 04/11/1991, (doc. 38);
[...] CP_13
- Che il 25/03/2017, si sposava con e dalla CP_12 Parte_6 relazione nasceva in il 15/05/2023, il minore ricorrente per il Per_9 Parte_5 tramite dei genitori esercenti la potestà genitoriale (doc. 40);
- Che dall'unione tra la ricorrente e del Controparte_15 Parte_9
09/11/2001 nascevano a Buenos Aires, in due figli, ricorrenti: in data 16/07/2005, Per_9 [...]
(doc. 43) e, in data 21/05/2008, (doc. 44); Persona_15 Parte_8
- Che si univa in matrimonio con il Parte_11 Controparte_26
24/01/1975 e dal matrimonio nascevano a Córdoba, in due figli, ricorrenti: in data Per_9
03/05/1976, (doc. 46) e, in data 26/07/1979, (doc. Parte_1 Controparte_1
47);
- Che dal matrimonio tra il ricorrente e nasceva a Controparte_1 Controparte_2
Córdoba, il 24/08/2023, il minore rappresentato in giudizio dai genitori Parte_2 esercenti la potestà genitoriale (doc. 48);
- hanno infine precisato che l'avo MO GI EN mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato argentino (doc. 2).
In data 05/09/2024, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero.
Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne va Controparte_23 pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza del 11/11/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
I ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano.
In particolare, i ricorrenti fanno discendere il loro diritto alla cittadinanza italiana dalla coesistenza di due elementi: TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
a) in primis dalla circostanza per cui il loro ascendente MO GI EN, nato a
ZZ (TO) il 10/07/1877, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non ha mai acquisito quella argentina (cfr. documentazione depositata, sub n. 2, unitamente al ricorso);
b) dalla ulteriore circostanza che la trasmissione di detta cittadinanza non si è mai interrotta.
In punto di diritto va, in via preliminare, esposta l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana.
A seguito dell'Unità d'Italia (17/03/1861), il codice civile del 1865 (Regio Decreto del 25 giugno 1965, n. 2358, entrato in vigore il 01/01/1866) all'art. 4 ha disposto che era cittadino italiano
“il figlio di padre cittadino”. Il codice civile del 1865, al successivo art. 11, stabiliva, altresì, che perdeva la cittadinanza colui che “vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio”, colui che “abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” e colui che “senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
La più recente giurisprudenza di legittimità, in ordine al concetto di “ottenimento” della cittadinanza straniera, ha osservato che “l'art. 11 (…) disciplinava l'effetto alla stregua di meccanismo simil decadenziale (ipso iure): come cioè una decadenza necessariamente dipendente da una condotta attiva e volontaria (proattiva, potrebbe dirsi) di chi, italiano, consapevolmente si fosse proteso a ottenere di esser considerato cittadino dello Stato estero” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317, la quale ha, in altri termini, evidenziato che “il termine implicava
l'acquisto della cittadinanza estera come collegato a una spontanea diretta e consapevole manifestazione di volontà dell'interessato, non anche invece alla risultante di condotte neutre e di diverso genere;
né che si desse la perdita per il semplice fatto dell'accettazione degli effetti di un provvedimento generalizzato, come quello di uno Stato estero con brama di assimilazione degli emigrati dell'epoca”).
Anche ai sensi del successivo intervento legislativo di cui alla L. n. 555/1912 (art. 1) era considerato cittadino per nascita “il figlio di padre cittadino” ovvero “il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. Ai sensi del successivo art. 7, “salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”, mentre, ai sensi dell'art. 8, perdeva la cittadinanza colui che “spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”, colui che
“avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza” e colui che “avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”. Perdeva, altresì, la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 10, la “donna cittadina che si marita a uno straniero”.
Tali disposizioni normative sono state oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza del 16 aprile 1975, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, c. 3, nella parte in cui “prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e, con sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del cit. art. 1, n. 1, nella parte in cui “non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” (oltre che, in applicazione dell'art. 27 della Legge, 11 marzo 1953, n.
87, del cit. art. 1, n. 2, “che collega l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale”).
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, all'esito dell'intervento della Corte
Costituzionale, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art.
219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948” e “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n.
555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cassazione civile sez. un., 25/02/2009, n. 4466).
Il più recente intervento della giurisprudenza di legittimità ha, altresì, evidenziato, in ordine alla perdita della cittadinanza prevista dall'art. 8, che “l'acquisto della cittadinanza straniera, pure se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richieda, ai sensi della L. 13 giugno 1912, n. 555, art. 8, che TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
detto acquisto sia avvenuto “spontaneamente”, ovvero se verificatosi “senza concorso di volontà” dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana”
(Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317).
Il successivo intervento normativo di cui alla L. n. 123/1983 ha, pertanto, disposto all'art. 5 che
“è cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino e di madre cittadina”.
Ai sensi del più recente intervento legislativo, infine, il Legislatore con la L. n. 91/1992 (ratione temporis vigente prima della modifica di cui al D.L. del 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. del 23 maggio 2025, n. 74) ha disposto che (art. 1) è cittadino per nascita “il figlio di padre o madre cittadini”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di osservare che “l'ordinamento giuridico italiano mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal c.c. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla L. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale L. n. 91 del 1992. L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita. Fino al
1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina. Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del c.c. del
1865, L. n. 555 del 1912, art.
1. Il quadro è mutato solo con la L. n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita - oggi - chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza). (…) È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. (…) La risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n.
4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.
25317).
Alla luce di quanto dedotto, sulla scorta della documentazione in atti, la domanda dei ricorrenti va accolta, considerata la prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso e in assenza di prova da parte del convenuto dell'esistenza di interruzioni (e con la precisazione che, CP_23 in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nell'atto introduttivo del presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati e nei documenti in lingua originale, ritenendosi che differenze dei nominativi rinvenute nei vari certificati e atti anagrafici sono attribuibili al contesto storico e culturale in cui gli italiani sono emigrati, alle condizioni dei registri civili in quel tempo, scritti manualmente da soggetti con diversità di idioma e di fonetica).
Il capostipite MO GI EN risulta (v. atto di nascita sub. doc. 1) nato in [...] a
ZZ (TO) e, emigrato in non ha mai rinunciato volontariamente ed esplicitamente alla Per_9 sua cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato quale cittadino argentino (v. doc. sub 2), con la conseguenza che deve riconoscersi la cittadinanza italiana ai discendenti, non emergendo che i medesimi avessero rinunciato alla (ovvero posto in essere comportamenti volontariamente rivolti alla rinuncia della) cittadinanza italiana.
La cittadinanza italiana deve, pertanto, riconoscersi a figlia di MO Persona_6
GI EN, nata in [...] [...], nonché ai suoi tre figli: Per_9 Persona_7
e Persona_8 Parte_11
La cittadinanza italiana deve riconoscersi a e (in Controparte_14 Parte_13 quanto figli di , a e Persona_7 Controparte_16 Parte_4 [...]
(in quanto figli di ed a e CP_15 Persona_8 Parte_1 [...]
(in quanto figli di , nonché al figlio di quest'ultimo CP_1 Parte_11 [...]
. Parte_2
La cittadinanza italiana deve, ancora, riconoscersi a e Parte_3 [...]
(in quanto figlie di e ai rispettivi figli CP_4 Controparte_14 Controparte_8 TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
e (figli di , e Controparte_9 CP_11 Parte_3 Controparte_7
(figli di . Controparte_5 Controparte_4
La cittadinanza italiana deve, ancora, riconoscersi a (in quanto figlia di Controparte_19
e ai figli di quest'ultima Parte_13 Controparte_3 Controparte_20 [...]
e . CP_21 Controparte_22
La cittadinanza italiana deve, infine, riconoscersi a e Controparte_17 [...]
(in quanto figli di , e Controparte_18 Controparte_16 Persona_15
(in quanto figli di ) ed a e Parte_8 Controparte_15 CP_13 CP_12
(in quanto figli di , oltre che al figlio di quest'ultimo Parte_4 Parte_5
[...]
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana e che il debba provvedere all'adozione dei Controparte_23 provvedimenti conseguenti.
L'assenza di un previo diniego amministrativo e la circostanza che il intimato non ha CP_23 svolto difese inducono a disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 13584/2024 R.G., così provvede:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a:
, nata a [...], Córdoba, Argentina, il 03/05/1976; Parte_1
, nato a [...], Córdoba, Argentina, il 26/07/1979; Controparte_1
, nato a [...], Córdoba, il 24/08/2023; Parte_2 Per_9
, nato a [...], Córdoba, Argentina, il 24/05/2005; Controparte_3
nata a [...], Argentina, il 14/06/1984; Controparte_4
nato a [...], il [...]; Controparte_5 Per_9
nato a [...], il [...]; Controparte_7 Per_9
nata a [...], Argentina, il 15/05/1981; Pt_3 Parte_3 TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
, nata a [...], il [...]; Controparte_8 Per_9
, nato a [...], il [...]; Controparte_9 Per_9
, nato a [...], il [...]; CP_11 Per_9
, nato a [...], Córdoba, il 19/04/1990; CP_12 Per_9
, nata a [...], , il [...]; CP_13 Per_9
, nata a [...], Córdoba, Argentina, il 28/06/1966; Parte_4
nato a [...], Córdoba, Argentina, il 15/05/2023; Parte_5
nata a [...], il [...]; Controparte_14 Per_9
, nato a [...], il Parte_7 Per_9
16/07/2005;
, nata a [...], il [...]; Controparte_15 Per_9
, nato a [...], il Parte_8 Per_9
21/05/2008;
, nata a [...], Córdoba, Argentina, il 05/06/1965, Controparte_16
, nata a [...], Córdoba, il CP_17 Controparte_17 Per_9
05/08/2003,
, nato a [...], Córdoba, il Controparte_18 Per_9
01/09/2005;
nata a [...], Argentina, il 31/08/1983; Controparte_19
nato a [...], Argentina, il 18/04/2011; Controparte_20
nato a [...], il [...]; Controparte_21 Per_9
nata a [...], il [...]; Controparte_22 Per_9
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_23 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 10/12/2025. Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli