Rigetto
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/07/2025, n. 6092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6092 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06092/2025REG.PROV.COLL.
N. 04672/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4672 del 2023, proposto dal signor NG IE, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio IE e Luigi Maria D’Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Azienda Ulss n. 7 PE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Elisa De Marchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
RI Garbarino, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 1942/2022, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento, previa concessione delle misure cautelari più idonee, della deliberazione n. 2403 del 31 dicembre 2021, con la quale è stato approvato l’elenco degli idonei al conferimento di incarichi di collaborazione di natura libero professionale a laureati in medicina e chirurgia, specializzati in ginecologia e ostetricia, di cui al bando n. 113/2021 approvato con deliberazione n. 1939 del 12 novembre 2021, del verbale della commissione incaricata dell’esame e valutazione dei titoli dei candidati, e di tutti gli atti preordinati, conseguenziali e comunque connessi, nonché per il conseguenziale risarcimento dei danni subiti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ulss n. 7 PE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025, il Cons. NG Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il dott. NG IE ha partecipato alla procedura selettiva per la formazione di un elenco di laureati in Medicina e Chirurgia specializzati in Ginecologia e Ostetricia idonei al conferimento di incarichi di collaborazione libero professionale, indetta dalla Azienda ULSS7 PE, con bando n. 113/2021 approvato con deliberazione n. 1939 del 12 novembre 2021.
2. – Con delibera n. 2403 pubblicata il 31 dicembre 2021 sul sito internet istituzionale sono stati resi noti gli esiti della procedura da cui risulta l’idoneità di tutti i nove candidati elencati secondo un ordine di preferenza che collocava il dott. NG IE in ultima posizione.
L’Azienda sanitaria – dopo aver comunicato al ricorrente la decisione di procedere al conferimento dell’incarico – ha richiesto al dott. IE, con mail del 20 gennaio 2022, di produrre i documenti di rito tra cui la polizza per la responsabilità civile e professionale – cui questi ha riscontrato dichiarando la propria accettazione dell’incarico e trasmettendo la documentazione richiesta, tra cui la polizza stipulata per il precedente incarico in essere con la ASL di Rieti.
In assenza di ulteriori aggiornamenti formali da parte della Azienda, il dott. IE, preso contatto per le vie brevi con gli uffici amministrativi, ha appreso che gli altri candidati avevano già preso servizio mentre egli sarebbe rimasto escluso dal conferimento.
3. – Successivamente, con pec del 21 febbraio 2022, il dott. IE ha chiesto copia della deliberazione del DG n. 2403 del 31/01/2021 con la quale era stato approvato l’elenco dei professionisti ammessi, e, ravvisando a proprio giudizio “ macroscopiche illegittimità ” ha proposto ricorso innanzi al TAR per il Veneto.
Nel giudizio di primo grado, il dott. IE ha chiesto in via principale, l’annullamento della delibera n. 2403 del 31 dicembre 2021 di approvazione dell’elenco degli ammessi, evidenziando l’asserita illegittimità della collocazione del ricorrente all’ultimo posto della (asserita) graduatoria in difetto della previa esplicitazione dei criteri per la valutazione comparata dei curricula e, in subordine, il risarcimento del danno, evidenziando che l’Ulss7 non avrebbe dato esecuzione alla delibera n. 2403/21 e stipulato il contratto di collaborazione con il ricorrente, mentre quest’ultimo si sarebbe nel frattempo già dimesso da analogo incarico con l’Azienda Sanitaria di Rieti, che gli garantiva un introito di circa 50 mila euro.
3.1. – In occasione dell’incidente cautelare, questo Consiglio, con l’ordinanza n. 3209/2022, ha respinto la domanda sospensiva e confermato la giurisdizione del giudice amministrativo evincendosi dall’avviso della selezione sufficienti elementi indicatori del carattere “concorsuale” della procedura.
3.2. – All’esito del giudizio di primo grado, il TAR per il Veneto ha rigettato il ricorso, dichiarando in particolare l’irricevibilità dell’impugnazione per tardività della notifica sia all’Amministrazione - avvenuta il 7 marzo 2022 - sia al controinteressato, dott. Garbarino, - avvenuta il 5 aprile 2022 -avendo avuto il ricorrente formale conoscenza della delibera n. 2043/2021 in data 31 dicembre 2021, ossia al momento della relativa pubblicazione sul sito istituzionale o, a tutto voler concedere, già in data 6 gennaio 2022 - come riconosciuto dallo stesso ricorrente – o, al più tardi, in data 18 gennaio 2022 allorquando il ricorrente ha avuto formale conoscenza della delibera in questa sede impugnata, nei suoi estremi identificativi.
Il primo giudice ha dichiarato in ogni caso l’inammissibilità del ricorso con riferimento al difetto di interesse ad agire, attesa la mancata prospettazione di “ una concreta, diretta e attuale lesività dell’eventuale erroneo posizionamento in “classifica” del ricorrente ” e al difetto di giurisdizione, atteso che il ricorrente ha di fatto lamentato “ l’inadempimento dell’Amministrazione resistente ” e “ la situazione giuridica specificamente fatta valere in giudizio dal ricorrente è qualificabile in termini di diritto soggettivo e non di interesse legittimo ” facendone discendere l’inammissibilità della domanda risarcitoria formulata dal ricorrente.
4. – Il dott. IE ha impugnato in appello la prefata pronuncia col quale denuncia quattro errores in iudicando e in procedendo affidati ai seguenti motivi di censura:
4.1. – Sulla irricevibilità del ricorso di primo grado per tardività. Violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 34, 41 e 104 c.p.a. Violazione e falsa applicazione dell’avviso di selezione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del “regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo” approvato dall’AUSSL 7 PE con Delibera n. 206/2018. Difetto e errore di motivazione. Errore sui presupposti. Contraddittorietà e illogicità manifesta .
A detta dell’PE, il dies a quo per l’impugnazione della delibera non andrebbe individuato nel giorno di pubblicazione della delibera sul sito internet istituzionale, vuoi perché tale pubblicazione rivestirebbe natura di pubblicità-notizia, vuoi perché la pubblicazione sul sito aziendale avrebbe il solo effetto di fornire esecutività all’atto, ma non certo di conoscenza legale dello stesso. Dipoi, dal tenore complessivo del ricorso emergerebbe la volontà di impugnazione anche del “ Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo ”, approvato dall’Amministrazione resistente con delibera n. 206 del 2018 e delle clausole del bando che richiamano tale modalità di pubblicazione.
Inoltre, solo in data 25 febbraio 2022 (o al più tardi in data 10 febbraio 2022), il ricorrente avrebbe preso effettiva conoscenza della propria posizione nella “graduatoria” e comunque della propria effettiva “esclusione” e quindi solo in tale momento potrebbe essere collocata la presa d’atto della lesività della deliberazione e (conseguentemente) dell’esistenza di potenziali controinteressati.
4.2. – Sulla inammissibilità per carenza di interesse. Violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 35 c.p.a.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.. Violazione dell’art. 7 del d.lgs. 30/03/2001 n. 165. Difetto ed errore di motivazione. Errore sui presupposti. Contraddittorietà e illogicità manifesta.
L’PE censura la statuizione di inammissibilità per difetto di interesse in quanto, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, l’effettivo, attuale, concreto e diretto interesse ad impugnare una deliberazione che approva una graduatoria di preferenza deriverebbe proprio dalla circostanza che, a causa della posizione illegittimamente riconosciuta al dott. IE, gli altri candidati che sono stati collocati prima di lui gli sarebbero stati preferiti e avrebbero, per l’effetto, stipulato il contratto con la Ulss 7 PE a differenza dell’PE.
4.3. – Sull’inammissibilità del secondo motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 7, 9, 11, 30, 34, 133 c.p.a.. Difetto e/o errore di motivazione. Difetto di istruttoria. Errore sui presupposti. Illogicità manifesta.
L’PE contesta l’argomentazione del primo giudice per cui sarebbe stato lamentato l’inadempimento dell’amministrazione nel dar seguito al conferimento dell’incarico, configurandosi per l’effetto la lesione di un diritto soggettivo e non già di un interesse legittimo. Segnatamente, secondo la tesi dell’PE, la lesione dell’interesse al bene della vita deriverebbe direttamente dall’attività illegittima della P.A. che ha adottato un provvedimento di approvazione di un elenco di candidati assuntamente illegittimo ed illogico, sulla base di quest’ultimo dapprima avrebbe comunicato il conferimento dell’incarico all’PE (inducendolo a rinunciare al precedente incarico presso altra struttura ospedaliera) per poi non proseguire effettivamente al conferimento dello stesso esclusivamente sulla base di un immotivato “cambio di rotta” dovuto alla illogica posizione in graduatoria riconosciuta all’PE nel provvedimento amministrativo impugnato.
Chiosa da ultimo l’PE che il primo giudice, quand’anche avesse fondatamente ritenuto il difetto di giurisdizione, non avrebbe dovuto limitarsi a reputare tale aspetto quale “ulteriore” motivo di inammissibilità dell’intero ricorso, ma tutt’ al più ex art. 11 c.p.a. avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione della domanda risarcitoria assegnando termini di legge per la riassunzione dinanzi al giudice ordinario competente.
4.4. – L’PE ha, infine, riproposto i motivi del ricorso di primo grado assorbiti nella pronuncia di rito: col primo motivo riproposto l’PE contesta l’operato della Commissione e l’irragionevolezza delle determinazioni da parte della stessa in ordine alla valutazione dei requisiti soggettivi ed alla formazione dell’elenco dei candidati risultati idonei in quanto esso avrebbe proceduto alla valutazione dei curricula dei singoli candidati in difetto di predeterminazione dei criteri e prescindendo dall’espletamento dei colloqui, pur previsti dal bando.
Col secondo motivo, l’PE ha spiegato domanda risarcitoria conseguente al fatto che l’Azienda non avrebbe dato esecuzione compiutamente alla delibera, lasciando escluso dalla stipula del contratto il solo PE, senza dare spiegazione alcuna e senza procedere alla necessaria rettifica della deliberazione, qualora l’Amministrazione avesse rivisto la propria programmazione. Tale condotta illecita avrebbe cagionato una perdita patrimoniale correlata alla contestuale cessazione del rapporto di lavoro con la ASL Rieti per un importo pari a circa 50 mila euro l’anno.
5. – Si è costituita nel giudizio di appello l’Azienda ULSS N. 7 PE che ha diffusamente controdedotto nel senso della reiezione del gravame.
6. – Espletato lo scambio di memorie difensive ex art. 73 c.p.a. la causa è venuta in discussione all’udienza pubblica del 6 maggio 2025.
7. – L’appello è infondato per quanto si espone dappresso.
8. – Giova preliminarmente fare ordine nell’ambito delle doglianze articolate dall’PE onde cogliere più chiaramente i nodi salienti della vicenda contenziosa.
In primo luogo, la delibera n. 2403 del 31 dicembre 2021 ha individuato come candidati idonei tutti i nove partecipanti alla procedura comparativa collocandoli, altresì, in un ordine di preferenza che vedeva il dott. IE in ultima posizione. L’unico profilo lesivo apprezzabile da tale delibera, dunque, può rivenire dalla posizione asseritamente deteriore conseguita dall’PE e non già dalla sua ammissione come idoneo. Chiarito ciò, non può dunque dubitarsi che la conoscenza legale dell’atto impugnato nella sua portata lesiva sia avvenuta al momento della pubblicazione della delibera sul sito internet istituzionale dell’Azienda sanitaria, come peraltro chiaramente previsto dall’avviso di procedura selettiva del 16 novembre 2021 al capo “ Modalità di selezione ” in alternativa alla notifica individuale via pec o via email ordinaria (“ Le comunicazioni potranno inoltre essere fatte anche soltanto con avviso pubblicato sul sito internet aziendale ”) – previsione riproduttiva di quanto già stabilito nel “ Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo ”, approvato dall’Amministrazione resistente con delibera n. 206 del 2018.
8.1. – Al riguardo, a nulla rileva quanto controdedotto dalla difesa dell’PE circa il supposto valore di tale pubblicazione quale pubblicità-notizia o la sua rilevanza ai soli fini dell’esecutività: tali obiezioni sono del tutto inconferenti in quanto la nozione stessa di esecutività presuppone l’attitudine dell’atto a dispiegare effetti nella sfera giuridica dei suoi destinatari, mentre la qualificazione di mera pubblicità notiziale confligge con la previsione espressa del bando che si riserva di darne avviso “ anche soltanto ” sul sito internet in alternativa alle modalità di notifica individuale. Del resto, non vi sono prescrizioni di rango legislativo che impongano, nella fattispecie delle procedure concorsuali, esclusivamente la comunicazione mediante la notifica individuale: a ben vedere, la disciplina generale sul procedimento amministrativo riserva tale regime di pubblicità aggravato ai soli provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati destinatari ex art. 21- bis legge n. 241/1990, mentre l’art. 19 del d.lgs. n. 33 del 2013 stabilisce inequivocamente che “ le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori ”.
8.2. – Orbene, venendo alla scansione diacronica, la delibera n. 2403/2021 recante l’elenco degli idonei al conferimento dell’incarico è stata pubblicata il 31 dicembre 2021, mentre la notifica del ricorso all’Azienda intimata si è perfezionata solo il 7 marzo 2022 e quella ad uno dei controinteressati addirittura in data 5 aprile 2022. Entrambe le notifiche sono insanabilmente tardive in quanto ampiamente decorrenti il termine impugnatorio di 60 giorni previsto per l’azione di annullamento, indi la statuizione di irricevibilità per tardività emessa dal primo giudice appare pienamente condivisibile.
L’acclarata irricevibilità del ricorso introduttivo rende improcedibile sia lo scrutinio del secondo motivo di appello, che mira a censurare un concorrente profilo di rito – in tesi l’inammissibilità per difetto di interesse – dichiarato ad abundantiam dal primo giudice in accoglimento dell’eccezione della difesa dell’Azienda sanitaria, sia l’esame dei motivi riproposti in quanto assorbiti nella decisione di prime cure.
9. – Passando al terzo motivo di appello, il Collegio condivide la statuizione pronunciata in prime cure.
Più specificamente, l’ulteriore domanda azionata dall’originario ricorrente – volta a far valere l’inadempimento dell’Azienda sanitaria per mancata convocazione alla sottoscrizione del contratto di lavoro e la correlata domanda risarcitoria – prescinde del tutto dai profili di illegittimità tardivamente dedotti a carico dell’impugnata delibera n. 2403/2021 in quanto attiene alla successiva condotta tenuta dall’Azienda sanitaria che, prima ha comunicato al dott. IE che si sarebbe proceduto alla stipula del contratto previo invio della documentazione di rito (email del 18 gennaio 2022) e successivamente non ha più fornito riscontri scritti sul seguito della procedura. Le vicende riferite da entrambe le parti circa i contatti intercorsi per le vie brevi concernenti l’idoneità della polizza assicurativa potranno ben formare oggetto di apposita attività istruttoria da parte del giudice munito di giurisdizione che non è all’evidenza il giudice amministrativo.
9.1. – L’ambito di cognizione delineato dall’PE sfugge, infatti, alla giurisdizione – beninteso, non esclusiva – di questo giudice amministrativo e afferisce alla potestà decisoria del giudice ordinario a mente dell’inequivoco dettato letterale dell’art. 63, co. 1 d.lgs. 165/2001 giusta il quale “ sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni […] incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro ”.
La deduzione censoria ulteriormente svolta dall’PE attiene evidentemente al momento successivo alla pubblicazione dell’elenco degli idonei e inerisce stricto sensu alla fase di assunzione al lavoro.
Ergo, appare corretta la conclusione cui perviene il primo giudice circa la configurazione di un diritto soggettivo pieno del dott. IE all’assunzione, da far valere tuttavia dinnanzi al giudice munito della potestà di ius dicere nelle forme previste dal codice di rito.
9.2. – A parziale precisazione della conclusione del giudice di prime cure e in adesione ad un rilievo svolto dall’PE, il capo della domanda risarcitoria deve essere dichiarato inammissibile ferma la possibilità della translatio iudicii a norma dell’art. 11 c.p.a..
10. – Alla luce di quanto precede, l’appello deve essere respinto in quanto infondato, ferma restando la possibilità di riassumere la domanda risarcitoria innanzi al giudice ordinario in conformità a quanto previsto dall’art. 11 c.p.a..
11. – Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Nicola D'NG, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
NG Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG Roberto Cerroni | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO