TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/03/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1591/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1591/2024 promossa da:
, in proprio nonché in qualità di titolare dell'impresa individuale “PESTO BENE”, Parte_1 difeso dall'avv. MACRI' MANUEL, con domicilio eletto in VIA XII OTTOBRE 1, GENOVA
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso dall'avv. Controparte_1 TRAVERSA MICHELE, dall'avv. PACITTI AMBRA e dall'avv. BERTELLI GIACOMO, con domicilio eletto in VIA SANTA MARIA ALLA PORTA 2, MILANO RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, per tutti i motivi sopra esposti, rigettata ogni contraria domanda e previa ogni opportuna statuizione e declaratoria, così provvedere:
1) Accertare e dichiarare l'illiceità delle recensioni indicate in ricorso.
2) Accertare e dichiarare che , con sede in Gordon House, Barrow Street, Dublino Controparte_1
4, Irlanda, era tenuta a rimuovere le pubblicazioni illecite indicate in ricorso in seguito alla segnalazione pervenuta, e per l'effetto, essendo medio tempore cessata la materia del contendere a seguito dell'intervenuta rimozione, pronunciare la soccombenza virtuale della società resistente sulla domanda di rimozione inizialmente spiegata a seguito del rifiuto manifestato da parte della medesima;
3) Accertare e dichiarare la responsabilità di , con sede in Gordon House, Barrow Controparte_1
Street, Dublino 4, Irlanda, per non aver rimosso tempestivamente i contenuti illeciti in seguito alle segnalazioni pervenute e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti nella misura ritenuta equa e di giustizia, tenuto conto delle circostanze oggettive e soggettive delle parti in causa, oltre a rivalutazione e interessi legali;
4) Ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emanando provvedimento sull'edizione cartacea e sul sito web dell'edizione locale del quotidiano “LA REPUBBLICA” e del quotidiano nazionale “IL SOLE 24 ORE” a spese di;
CP_1
5) Fissare contestualmente al provvedimento di condanna all'adempimento che precede la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, in misura pari ad euro 500,00 al giorno o in quella ritenuta equa e di giustizia, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.; 6) In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.
pagina 1 di 13 IN VIA ISTRUTTORIA ❖ Si richiede che il Giudice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c., voglia ordinare a l'esibizione del registro delle operazioni intervenute sulla scheda CP_1 locale di contenente la data di rimozione delle recensioni contestate di cui al doc.5 e Parte_2
l'indicazione del soggetto che vi ha provveduto. ❖ Si richiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, espunta ogni circostanza valutativa e/o negativa, che qui si integrano e ritrascrivono come segue: 1) Vero che il giorno 15.07.2023 alle ore 16:00 circa presso i locali commerciali di siti in Genova, Via S. Pietro della Porta 1/r, un cliente ha chiesto al sig. Parte_2
, ad alta voce ed alla presenza di altri clienti, di “pesare correttamente la pasta Firmato Da: Pt_1 MANUEL MACRÌ Emesso Da: TI Trust Technologies QTSP CA 1 Serial#: e1640 14 fresca” riferendo di aver letto una recensione scritta su Google Maps da un turista straniero che si lamentava di essere stato truffato sul conto degli articoli acquistati? 2) Vero che il giorno 28.08.2023 alle ore 11:00 circa presso i locali commerciali di siti in Genova, Via S. Pietro della Porta 1/r, un cliente, alla Parte_2 presenza di altri clienti, le ha riferito di aver letto una recensione scritta su Google Maps da parte di una persona che lamentava l'addebito di importi non dovuti e la mancata emissione dello scontrino fiscale? 3) Vero che il giorno 10.09.2023 alle ore 15:30 circa presso i locali commerciali di Parte_2 siti in Genova, Via S. Pietro della Porta 1/r, un cliente, alla presenza di altri clienti, ha riferito al sig.
di aver letto su Google Maps alcune recensioni che lo definivano ladro? 4) Vero che il giorno Pt_1
10.09.2023 alle ore 16:00 circa presso i locali commerciali di siti in Genova, Via S. Pietro Parte_2 della Porta 1/r, il sig. ha riferito di non voler più prestare la propria opera a contatto con il Pt_1 pubblico presso i locali di vendita di per il forte senso di vergogna e imbarazzo provato a Parte_2 causa della lettura da parte dei clienti delle recensioni diffamatorie pubblicate sulla scheda Google
Maps di 5) Vero che il giorno 10.09.2023 alle ore 16:00, circa presso i locali commerciali
Parte_2 di siti in Genova, Via S. Pietro della Porta 1/r, il sig. ha riferito di temere il fallimento
Parte_2 Pt_1 commerciale dell'impresa a causa della pessima reputazione che le recensioni diffamatorie
Parte_2 su Google gli stanno procurando? 6) Vero che il giorno 10.09.2023 alle ore 16:00, circa presso i locali commerciali di siti in Genova, Via S. Pietro della Porta 1/r, il sig. ha riferito di
Parte_2 Pt_1 non volersi più esporre nei locali di vendita a causa del forte senso di vergogna e imbarazzo provato dalla diffusione presso i clienti delle recensioni diffamatorie pubblicate sulla scheda Google Maps di
7) Vero che a partire dal giorno 11.09.2023 ad oggi il sig. ha prestato la propria Parte_2 Pt_1 opera esclusivamente presso il magazzino di sito in Genova, Vico Gibello 7r; 8) Vero che Parte_2 prima del giorno 11.09.2023 il sig. ha sempre prestato la propria opera a contatto con il Pt_1 pubblico presso i locali commerciali di siti in Genova, Via S. Pietro della Porta 1/r? 9) Parte_2
Vero che alla data del 12.02.2024 sulla scheda Google Maps di erano presenti le recensioni Parte_2 di cui all'elenco prodotto in atti (doc.5) che si rammostra al teste? 10) Vero che alle ore 11:00 del 25.03.2024 sulla scheda Google Maps di erano presenti le recensioni di cui all'elenco Parte_2 prodotto in atti (doc.5) che si rammostra al teste? Sui capitoli che precedono si indicano quali testimoni i seguenti soggetti: - Sig.re e , entrambe residenti a [...]; - Sig.ra residente a [...]U”. Testimone_3
Per : Controparte_1
“Voglia codesto Tribunale, respinta ogni istanza contraria, In via preliminare e pregiudiziale, - rigettare la domanda avversaria relativa alla rimozione delle Recensioni Contestate per carenza di interesse ad agire del ricorrente;
Nel merito, - rigettare le domande avversarie poiché inammissibili o infondate in fatto e in diritto per i motivi espressi in narrativa. Con vittoria di diritti, spese ed onorari”.
pagina 2 di 13 Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Allegazioni delle parti
Con ricorso depositato il 12/02/2023, , in proprio nonché in qualità di titolare Parte_1 dell'impresa individuale , ha agito in giudizio nei confronti di per Parte_2 Controparte_1 ottenere la condanna alla rimozione di alcune recensioni ritenute illecite dalla scheda Google Maps di
, nonché per ottenere il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti in conseguenza Parte_2 della mancata tempestiva rimozione delle stesse.
A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha allegato che:
➢ è un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita di prodotti gastronomici, Parte_2 visibile sul motore di ricerca Google Maps tramite un'apposita scheda dedicata (https://goo.gl/maps/aNDW84qYFYJHCtuHA);
➢ a partire da aprile 2023, ignoti soggetti - che mai avevano interagito con il titolare dell'attività - avevano pubblicato alcune recensioni false e gravemente lesive del suo onore e della sua reputazione e di quella dell'impresa di cui egli era titolare;
➢ in particolare, tali recensioni avevano attribuito al titolare dell'impresa la Parte_2 commissione di illeciti anche di potenziale rilevanza penale;
➢ l'utente aveva, in particolare, affermato di aver ricevuto un resto di soli cinque Persona_1 euro invece dei quindici dovuti (alludendo al reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p. con la frase “Make sure you check the change they give back I got 5€ when I should have gotten 15€” (tradotto “Assicurati di controllare il resto che restituiscono Ho ricevuto 5 € Per_ Per_ quando avrei dovuto ottenere 15 €”); gli utenti e (quest'ultimo aggiuntosi in data 23.08.2023) addirittura avevano definito i gestori dell'impresa “piccoli ladri” (in inglese “petty thieves”) alludendo al reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. per l'addebito di somme non dovute e all'illecito di cui all'art. 6, co. 3 del D.Lgs. n. 471/97 per la mancata emissione degli scontrini fiscali con le frasi “PETTY THIEVES!!! Make sure to take a receipt and compare with the prices advertised. When they realised I was a tourist, they took the opportunity to CHARGE ME TWICE AS MUCH for their pasta […]” (tradotto Assicurati di prendere Controparte_2 una ricevuta e confrontare con i prezzi pubblicizzati. Quando si sono resi conto che ero un turista, hanno colto l'occasione per addebitarmi IL DOPPIO per la loro pasta”) e “these petty thieves will try to add stuff to the invoice and not even give you a proper receipt. these petty thieves will try to add stuff to the invoice and not even give you a proper receipt […]” (tradotto
“Assicurati di sapere quanto costa la roba in anticipo perché questi piccoli ladri cercheranno di aggiungere roba alla fattura e non ti daranno nemmeno una ricevuta adeguata”);
➢ il ricorrente aveva immediatamente segnalato l'accaduto a , quale hosting provider e CP_1 titolare del servizio Google Maps, attraverso la funzione dedicata, ma , dopo aver CP_1 riscontrato la segnalazione, e nonostante le plurime richieste, non aveva ritenuto vi fossero i presupposti per disporre la rimozione delle recensioni, non ritenendo integrata alcuna violazione delle condizioni regolanti il servizio;
➢ il ricorrente, pertanto, si era determinato ad agire in giudizio lamentando che il rifiuto opposto da Google alle richieste di rimozione delle recensioni suddette costituiva un comportamento che, alla luce di quanto previsto dall'art. 16 D.Lgs 70/2003, doveva considerarsi illecito e che, ai sensi dell'art. 2043 c.c., fondava il diritto dell'impresa e del suo titolare di Parte_2 vedersi risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza di tale comportamento.
pagina 3 di 13 Sulla scorta di tali allegazioni il ricorrente, riservandosi di agire in separato giudizio per il ristoro dei danni patrimoniali, ha domandato in questa sede il risarcimento dei danni non patrimoniali consistiti tanto nella compromissione dell'immagine pubblica dell'impresa , amplificati dalla Parte_2 diffusione planetaria delle recensioni pubblicate, quanto nel forte senso di disagio e di vergogna provato dal titolare nei confronti della clientela che, in più occasioni, avrebbe chiesto delucidazioni sulla veridicità delle recensioni mantenute visibili da Google.
Con comparsa del 21/06/2024 si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 del ricorso avversario eccependo, in via preliminare, la carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente in quanto le recensioni contestate non risultavano più visibili già nel momento in cui CP_1
aveva ricevuto la notifica del ricorso avversario in data 25 marzo 2024; nel merito, ha
[...] comunque sostenuto l'infondatezza delle domande formulate, stante l'assenza in capo a Google di un obbligo legale di rimuovere dette recensioni, sia alla luce della disciplina di cui all'art. 6 del Regolamento UE n. 2022/2065, sia alla luce della loro intrinseca liceità.
In particolare, quanto alla disciplina applicabile, la resistente ha allegato che:
➢ il servizio messo in concreto a disposizione da Google e nell'ambito del quale erano state pubblicate le recensioni, era denominato “Servizi Schede Locali e Recensioni Locali”;
➢ il servizio, completamente automatico e gratuito, si componeva di due sezione: la prima, nella quale comparivano le informazioni generali sull'attività professionale, recuperati da siti terzi o inseriti direttamente dal titolare dopo aver "rivendicato" gratuitamente la Scheda Locale tramite lo strumento Google Business Profile (con cui le imprese possono pubblicare aggiornamenti, pubblicare foto, elencare i prodotti e servizi offerti, accettare prenotazioni online, rispondere alle recensioni pubblicate); la seconda - servizio Recensioni Locali – attraverso la quale i soggetti che avevano avuto a che fare con una determinata attività commerciale o professionale avevano la possibilità di esprimere la loro opinione in merito creando e memorizzando i loro commenti, positivi o negativi, sull'attività cui era dedicata la scheda;
➢ in relazione al contenuto delle recensioni, svolgeva un'attività di mera gestione CP_1 della piattaforma, del tutto estranea rispetto al processo creativo coinvolto nell'elaborazione dei contenuti pubblicati, e rivestiva pacificamente il ruolo di hosting provider ai sensi della disciplina di cui al Reg. UE 2022/2065, prima contenuta nel D.Lgs 70/2003;
➢ di conseguenza, ai sensi dell'art. 6 del citato Regolamento, non sussisteva in capo a Google alcun obbligo di rimuovere, su mera diffida di parte, contenuti che non apparivano manifestamente illeciti, sussistendo un obbligo siffatto solo una volta che l'illiceità dei contenuti fosse stata accertata da un'autorità giudiziaria;
la resistente, in particolare, non era in alcun modo deputata ad esercitare un sindacato sul contenuto effettivamente diffamatorio delle recensioni pubblicata (demandato invece all'autorità giudiziaria);
➢ in ogni caso, la resistente Google aveva ritenuto che le recensioni contestate dovevano considerarsi quale lecito esercizio del diritto di critica, in quanto verosimili, pertinenti e continenti: gli utenti infatti erano liberi di esprimere la loro opinione, il tutto nell'ambito della funzione propria del servizio offerto in favore del pubblico, che aveva così la possibilità di farsi un'idea generale dei servizi professionali o commerciali offerti sul mercato e di usufruire di un'esperienza di consumo più consapevole. Le espressioni utilizzate erano del tutto pertinenti al commento di specifici fatti che parte resistente non poteva certo escludere fossero realmente accaduti.
Sulla scorta di tali allegazioni ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
pagina 4 di 13 Alla prima udienza del 2/07/2024, il ricorrente ha eccepito la nullità della procura rilasciata a Google, in quanto priva di sottoscrizione digitale e sprovvista di autentica notarile tradotta;
pertanto, il Giudice, stante la necessità di approfondire detta eccezione nel contraddittorio delle parti e consentire eventualmente al resistente di regolarizzare la procura, ha assegnato termini di 20 giorni per il deposito di memorie illustrative e successivo termine di 10 giorni per repliche.
Nelle memorie così autorizzate:
➢ il ricorrente ha argomentato l'eccezione di nullità della procura, rilevando che la stessa risultava priva della sottoscrizione digitale del difensore nominato, dell'autentica notarile del soggetto rappresentato, nonché della descrizione e traduzione in lingua italiana dell'attività certificativa svolta dal notaio, con particolare riferimento alla pregressa identificazione del soggetto conferente la procura (“In sostanza, manca del tutto la certificazione notarile relativa al fatto che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui ne abbia preventivamente accertato l'identità”); con particolare riferimento a quest'ultimo profilo, il ricorrente richiamava un orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui sarebbe affetta da nullità la procura alle liti ove sprovvista della traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio, dovendosi applicare anche agli atti prodromici al processo il principio generale della necessaria traduzione in lingua italiana.
➢ la resistente Google, nella memoria del 22/07/2024, replicava all'eccezione di nullità della procura affermando che questa era corredata da traduzione in lingua italiana e, per quanto riguardava l'autentica notarile, la supposta nullità per mancanza di traduzione poteva essere facilmente superata ove il Giudice possedesse una conoscenza dell'inglese sufficiente a comprendere il testo (e richiamava sul punto specifica giurisprudenza di legittimità).
Alla successiva udienza del 24/10/2024 il ricorrente ha rinunciato all'eccezione relativa alla sola mancanza della sottoscrizione digitale della procura di Google, insistendo nell'eccezione di nullità della stessa per le altre ragioni già dedotte, e ha dato atto della cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di condanna alla rimozione delle recensioni, in quanto non più visibili.
La causa è stata quindi discussa e rimessa in decisione alla data del 25 febbraio 2025.
2. Sull'eccezione di nullità della procura di Google
Con riferimento alla “certificazione notarile” allegata sub doc. A alla comparsa di costituzione di
Google, il ricorrente ha eccepito sia la mancanza di traduzione, sia la mancanza di attestazione, da parte del pubblico ufficiale che l'aveva rilasciata, del fatto che la firma era stata apposta in sua presenza da persona di cui aveva preventivamente accertato l'identità. La procura in sé è, invece, corredata da regolare traduzione.
I rilievi critici attengono, quindi, alla mancata traduzione dell'attività certificativa e al fatto che, in ogni caso, questa sarebbe non conforme.
È evidente che, a fronte di attività certificativa non tradotta, la questione se vi sia stata, “in concreto”, da parte del pubblico ufficiale, una preventiva identificazione del soggetto conferente la procura, in sua presenza, ovvero se sussistano gli elementi tipici dell'autenticazione, è attività di accertamento
“possibile”, per il giudice, solo ove gli sia consentito di accedere al contenuto di quell'atto non tradotto, dal quale evincere il tenore degli accertamenti svolti in sua presenza.
pagina 5 di 13 La questione sulla traduzione è quindi, da un punto di vista logico- giuridico, da esaminare in via prioritaria.
Parte ricorrente ha richiamato sul punto un preciso orientamento della Suprema Corte di legittimità (“la procura alle liti è nulla, agli effetti dell'art. 12 I. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto”, Cass. Civ. S.U. sent. n. 2866/2021).
La tesi non è certo isolata: anche Cass. Civile, Sez. III del 4.11.2019, n.28217 aveva, in precedenza, ribadito che la procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cd. apostille, in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti dell'art.12 della L.31.5.1995, n.218 relativo alla legge regolatrice del processo, ove non sia allegata la traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l'attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, vigendo pure per gli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto. Nel caso di specie,
l'atto allegato al ricorso constava di un "authentication certificate" e di una "certification" formulate entrambe in lingua inglese e prive di traduzione in italiano, né la Corte ha ritenuto sufficiente la traduzione della procura generale alle liti ("generai power of attorney for litigations") per integrare il requisito mancante, che concerneva l'attività certificativa in sé.
Più recentemente, Cassazione civile sez. I, 29/09/2023, n.27598 ha ravvisato la nullità della procura per difetto di traduzione in lingua italiana dell'attività certificativa svolta dal notaio, prevedendo il dovere del giudice di assegnare un termine perentorio per la sanatoria, in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite con sentenza del 21 dicembre 2022, n.37434.
La necessità della traduzione in lingua italiana da parte di apposito esperto è stata affermata anche dalle Sezioni Unite con ordinanza del 28.2.2020 n.5592, in sede di regolamento di giurisdizione: la
Corte ha ritenuto che la procura speciale alle liti rilasciata all'estero, è nulla, ai sensi dell'art.12 della
Legge n.218 del 1995, ove non sia allegata la traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l'attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità. In tale ipotesi, la Corte, sul presupposto che tale nullità potesse essere sanata con la rinnovazione della procura, ai sensi dell'art.182 c.p.c., ha concesso un termine perentorio per la sanatoria, rinviando la causa a nuovo ruolo. Le Sezioni Unite richiamano un precedente della Terza Sezione Civile del 29.5.2015 n.11165, avente ad oggetto una procura rilasciata in Germania, in relazione alla quale era applicabile la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 e la Convenzione bilaterale tra l'Italia e la Germania conclusa in Roma il 7 giugno 1969, priva della legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana e dell'apostille; in tale decisione, la Corte ha espressamente affermato che, benché la procura fosse conforme alle formalità prescritte dalla Convenzione dell'Aja ed all'Accordo Bilaterale, essa non era valida perché non era stata allegata la traduzione della procura speciale e dell'attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l'attestazione che la firma era stata apposta in sua presenza, da persona di cui egli aveva accertato l'identità. In tale precedente è affermato il principio secondo cui benché l'art.122 c.p.c., comma 1, prescrivendo l'uso della lingua italiana, si riferisce ai soli atti endoprocessuali e non anche agli atti prodromici al processo, come la procura, per questi ultimi vige pur sempre il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (si richiamano i precedenti Cass. civ., sez. un. 2 dicembre 2013, n. 26937; Cass. civ. 29 dicembre 2011,
n. 30035; Cass. civ. 14 novembre 2008 n. 27282). La Corte ha, quindi, concluso nel senso che il pagina 6 di 13 mancato espletamento di tale adempimento comporti la nullità della procura e quindi l'inammissibilità dell'impugnazione e non ha concesso un termine per la sanatoria.
Di contrario avviso:
Cassazione civile sez. II, 02/10/1996, n.8620 e Cassazione civile n. 13898/2003 affermano che la procura alle liti dovrebbe considerarsi come un atto preparatorio del processo e non un atto processuale in senso proprio;
riguardo ad essa non troverebbe applicazione l'art.122, comma 1 c.p.c., ma l'art.123
c.p.c., che prevede il potere-dovere del giudice di disporre la traduzione attraverso un interprete dei documenti relativi al processo redatti in lingua straniera;
in particolare Cassazione civile sez. I,
19/09/2003, n.13898 ha aggiunto che la traduzione deve essere disposta solo ove sia effettivamente necessaria, come nel caso di difficoltà di comprensione del testo in lingua straniera, con valutazione del giudice non sindacabile in sede di legittimità (Cass. 4537/1990; Cass. 2217/1984; Cass. 1013/1982). Nel caso posto all'esame della Corte era stato ritenuto che la procura, redatta in una lingua comunitaria, come l'inglese, fosse di facile comprensibilità e non abbisognasse, quindi, di traduzione;
l'assenza dell'obbligo di traduzione della procura è stata ribadita da Cassazione civile sez. I,
29/12/2011, n.30035, in un caso in cui la procura alle liti era stata conferita per atto pubblico rogato da notaio in un paese aderente alla convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961, corredato dalla cd. "apostille", contestualmente autenticata ancorché non in lingua italiana;
anche in tale ipotesi è stata ritenuta la validità della procura in quanto atto prodromico al processo, ai sensi dell'art.123 c.p.c.;
più di recente, merita particolare menzione Cassazione civile sez. II, 12/07/2023, n.19900, che ha il pregio di aver ricostruito in modo sistematico l'istituto della procura alle liti rilasciata all'estero, esaminando funditus le questioni relative alla sua validità quando sia priva della traduzione in lingua italiana. La sentenza, dopo un ampio excursus della giurisprudenza, afferma il principio generale secondo cui gli atti prodromici al processo – nei quali vanno ricompresi tutti gli atti di conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti processuali, autorizzazioni a stare in giudizio e correlative certificazioni - possono essere redatti in lingua diversa dall'italiano, vigendo il principio della facoltatività della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto sicché la contestuale produzione di traduzione in lingua italiana non integra requisito di validità dell'atto, laddove il giudice sia in grado di compiere da sé la traduzione. La decisione prende atto dell'esistenza di orientamenti della giurisprudenza di segno contrario, ma ne esamina la portata decisoria in relazione al caso concreto e giunge alla conclusione che esse vadano interpretate nel senso che esiste nel nostro ordinamento un principio generale di utilizzo della lingua italiana, sia pur con le differenze poste dagli artt.122 c.p.c. e 123 c.p.c La pronuncia citata è, quindi, consapevole di un contrasto nella giurisprudenza della Suprema Corte riguardo alla validità della procura alle liti rilasciata all'estero priva dell'autorizzazione in lingua italiana.
La situazione di evidente contrasto ha indotto la Sezione Seconda civile, con ordinanza n. 7757 del 2024 ad assegnare il ricorso alla Prima Presidente per considerare l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite riguardo la traduzione della procura in italiano e dell'attività certificativa, indipendentemente dalla modalità di autenticazione, ai fini della validità dell'atto. Tale quesito solleva ulteriori interrogativi su: 1) il ruolo del giudice in presenza di competenza nella lingua straniera della procura;
2) la possibilità di concedere un termine per la traduzione;
3) la nomina di un esperto da parte del giudice per effettuare la traduzione.
Il giudizio è ad oggi pendente.
pagina 7 di 13 La pendenza del giudizio non si ritiene, in ogni caso, ostativa alla decisione immediata del caso:
➢ sia perché, non vertendosi in ipotesi di sospensione necessaria del processo ex art. 295 cpc, il giudice può autonomamente decidere di aderire motivatamente all'uno o all'altro orientamento (e allo stato l'orientamento espresso da Cassazione civile sez. II, 12/07/2023, n.19900 sopra richiamato, che ha sancito la tesi della validità della procura in assenza di traduzione, appare quello più condivisibile, per le stesse ragioni richiamate nell'ordinanza di rimessione, visto che trattasi di un precedente reso nella perfetta e precisa consapevolezza del contrasto esistente);
➢ sia perché, nel solco di tale orientamento, il giudice è in grado di compiere ex sé la traduzione e di apprezzare, dunque, autonomamente, il contenuto dell'atto.
Esclusa, quindi, la necessità di traduzione a mezzo di esperto, e vendendo al merito dell'autenticazione effettuata, occorre dare atto del fatto che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, laddove consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia però al diritto sostanziale (Cass. civ., 4 novembre 2015, n. 22559;
Cass. civ., 25 maggio 2007, n. 12309; Cass. civ., sez. un., 5 maggio 2006, n. 10312; Cass. civ., 29 aprile 2005, n. 8933; Cass. Civ., 12 luglio 2004, n. 12821; Cass. civ., 17 settembre 2002, n. 13578;
Cass. civ., sez. un., 15 gennaio 1996 n. 264): in tali ipotesi la validità della forma del mandato va valutata secondo la regola della lex loci, ossia della legge del luogo in cui la procura è rilasciata.
In altri termini occorre che il diritto straniero conosca gli elementi tipici dell'autenticazione
(l'accertamento dell'identità del soggetto che sottoscrive la procura e l'apposizione della firma in presenza di pubblico ufficiale, cfr. Cass. civ., 25 maggio 2007, n. 12309), e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano.
Non contrastante non significa identica: di tanto dà conto anche l'Ordinanza di rimessione della
Suprema Corte citata, la quale – avuto preciso riguardo alle procure rilasciate in Paesi che aderiscono alla Convenzione dell'Aya del 5 ottobre 1961, dispensati dalla legalizzazione - ha ben chiaro che le modalità di identificazione e di accertamento della sottoscrizione sono, in alcuni Paesi,
“deformalizzate” rispetto alle nostre. Una soluzione troppo rigida rischierebbe, quindi, di negare validità a procure rilasciate validamente secondo la lex loci nei Paesi (soprattutto di common law) in cui manca il concetto di pubblica fede ed è appunto deformalizzato l'accertamento dell'identità e dell'autentica della sottoscrizione.
Pertanto non è comunque necessario che la certificazione sia perfettamente corrispondente all'autenticazione prevista dal nostro ordinamento, è infatti sufficiente che essa attesti la provenienza delle sottoscrizioni degli interessati e che tale attestazione sia effettuata da un soggetto certificatore (a tal fine competente) nel luogo in cui la procura è stata formata e secondo le modalità previste dall' ordinamento del certificatore.
È dunque fondamentale che l'autorità che rilasci la procura abbia il potere per svolgere funzioni simil notarili (e nel caso in cui si risieda abitualmente in paesi in cui manca la figura del notaio come l'Irlanda, il Regno Unito, gli Stati Uniti d'America, l'Australia, il Canada e Hong Kong, esiste la figura del “public notary” che ha funzioni e responsabilità limitate).
Per quanto concerne l'individuazione delle parti (di chi conferisce e chi riceve procura) non è necessario siano individuati con tutti gli elementi prescritti dalla legge notarile italiana (nome e pagina 8 di 13 cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza). Saranno sufficienti le indicazioni richieste dalla legge straniera applicabile alla autenticazione, purché vi sia comunque certezza sull'identità del soggetto.
Importante è anche l'aspetto per cui la firma deve essere fatta in presenza, quindi il conferente procura deve firmare alla presenza di chi autenticherà la firma.
Appurato ciò, deve ritenersi che la procura prodotta sia valida in quanto l'attività certificativa, fatta dal
, ha riguardato il fatto che il sig. , Director e legale rappresentante di CP_3 CP_4 CP_5
, ha apposto la sua firma sulla procura lo stesso giorno in cui l'attività certificativa è Controparte_1 stata resa (13.08.2012), dunque in sua presenza, e ha riguardato il fatto che la procura fosse un atto
“originale” (is an original) debitamente firmato dal AR (duly signed by me) previa/tramite CP_4 identificazione (by way of identification).
L'eccezione di nullità va dunque disattesa.
3. Nel merito
Deve essere preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di rimozione delle recensioni contestate, dal momento che il ricorrente, all'udienza del 24/10/2024, ha dato atto che le recensioni, pur presenti al momento del deposito del ricorso, non risultano più visibili.
Parte ricorrente ha asserito che la rimozione fosse stata curata direttamente da Google, la quale ha invece respinto l'allegazione, dichiarando che le recensioni erano state rimosse direttamente dagli utenti (ai quali peraltro il sig. aveva direttamente risposto, minacciando azione legale). Ciò CP_6
a riprova del fatto che la resistente non aveva mai ritenuto di doversi attivare in tal senso.
L'intervenuta cessazione della materia del contendere non esclude, evidentemente, la necessità di analizzare nel merito la domanda, non solo ai fini della soccombenza virtuale, ma anche perché è stato allegato un pregiudizio di carattere non patrimoniale da risarcire per il tempo in cui la recensione è stata pacificamente on line e quindi visualizzabile.
Dunque occorre appurare se esistesse in capo a Google, dopo la segnalazione del ricorrente, l'obbligo di attivarsi immediatamente per la rimozione delle recensioni di cui veniva allegata l'illiceità.
La sussistenza dell'obbligo in capo a di rimuovere le recensioni contestate deve Controparte_1 essere ricostruita sulla base della normativa di cui al D.Lgs 70/2003 (vigente al momento dei fatti), attualmente confluita nel Regolamento Europeo n. 2022/2065 il quale, tuttavia, non ha comportato modifiche sostanziali al regime di responsabilità, per ciò che rileva nel presente giudizio.
Sulla base della normativa sopra richiamata, e come anche allegato dal ricorrente, la posizione soggettiva rivestita da nella vicenda in esame è riconducibile a quella di hosting Controparte_1 provider.
Tale è, infatti, il soggetto che, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del D.Lgs 70/2003 (art. 3 lett. g del Reg. n. 2022/2065), svolge “un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio”.
pagina 9 di 13 Detta qualifica, peraltro, ha trovato conferma anche nel citato Regolamento UE n. 2022/2065 che, all'art. 3 lett. g, definisce come hosting “un servizio di memorizzazione di informazioni (cosiddetto «hosting»), consistente nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta dello stesso”.
Questo genere di provider, pertanto, si limita ad “ospitare” su uno spazio virtuale messo a disposizione degli utenti i contenuti creati da questi ultimi, senza prendere parte in alcun modo al processo di creazione degli stessi.
Il servizio offerto da tramite le schede di “Recensioni Locali” incluse nella Controparte_1 piattaforma Google Maps risulta perfettamente inquadrabile nella sopra descritta definizione di hosting provider:
Google, infatti, si limita ad offrire uno spazio virtuale ove gli utenti possono pubblicare recensioni in merito ad una determinata attività commerciale o professionale, senza proporre altri servizi di elaborazione delle informazioni così immesse in rete.
La qualificazione del gestore di una piattaforma di recensioni quale hosting provider rispetto ai contenuti generati dagli utenti è condivisa dalla pressoché unanime giurisprudenza di merito (Trib.
Milano sent. n. 1208/2023, Trib. Bologna ord. del 28/01/2021 in R.G.n. 11454/2020 e Trib. Roma sent.
n. 51911/2020).
Appurata la qualificazione soggettiva attribuibile alla convenuta nella vicenda in esame, e passando ad analizzare il regime di responsabilità che ne discende in relazione ai dati immessi online dagli utenti, detto regime risulta definito dall'art. 16 del citato D.Lgs 70/2003 (poi art. 6 Regolamento UE n. 2022/2065).
Tale norma prevede testualmente che: “Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta
l'illiceità dell'attività o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso”.
Da quanto stabilito da tale norma si ricava che l'hosting provider non ha un obbligo (e quindi non incorre in responsabilità nel caso in cui non si attivi in tal senso) di rimuovere contenuti asseritamente illeciti su mera richiesta di un utente, a meno che non sia a conoscenza dell'illiceità di tali contenuti o non si tratti di contenuti manifestamente illeciti.
Fuori dai cadi di effettiva conoscenza o, per le azioni risarcitorie, di manifesta illiceità del fatto, il provider non può rispondere per non aver bloccato l'illecito e l'obbligo di intervento, per come configurato ex art. 16 citato D.Lgs, non può che ritenersi legato ad un provvedimento giudiziale o amministrativo che accerti l'illiceità del contenuto.
pagina 10 di 13 Se così non fosse è evidente che il provider, eseguendo ogni ordine di cancellazione di un contenuto da internet su mera richiesta di parte, si renderebbe responsabile della compressione delle libertà fondamentali di espressione e di circolazione delle informazioni.
Così delineati i presupposti che determinano il sorgere della responsabilità in capo all'hosting provider, discende che, in tema di riparto dell'onere probatorio, è onere del soggetto che si afferma titolare del diritto leso dall'inerzia dell'hosting provider fornire la prova o che questi fosse a conoscenza dell'illiceità dell'attività degli utenti oppure che i contenuti caricati presentassero elementi tali da farli risultare manifestamente illeciti.
In particolare, il ricorrente ha allegato che le recensioni oggetto di segnalazione a Google erano palesemente diffamatorie, in quanto era stato, da ignoti utenti, falsamente attribuito al gestore dell'impresa “Pesto Bene” la commissione di illeciti di chiara rilevanza penale.
Tuttavia non ricorre alcuna ipotesi di “manifesta illiceità” delle recensioni contestate.
Le recensioni pubblicate sulla scheda di “Pesto Bene” cui il ricorrente ritiene di attribuire natura diffamatoria, in quanto finalizzate ad attribuire ai gestori dell'attività commerciale la commissione dei reati di truffa, appropriazione indebita e mancata emissione di documenti fiscali, sono le seguenti:
- “(Traduzione di Google) Assicurati di prendere una ricevuta e confrontare Controparte_2 con i prezzi pubblicizzati. Quando si sono resi conto che ero un turista, hanno colto l'occasione per farmi per la loro pasta. Bene signore, sono sicuro che pensate di Parte_3 essere molto intelligenti per avermi spremuto un paio di euro in più, ma la mia recensione scoraggerà molti più turisti dall'acquistare da voi. Parla di mordere la mano che ti nutre.”
- (Traduzione di Google) “Assicurati di controllare il resto che restituiscono Ho ricevuto 5 € quando avrei dovuto ottenere 15 € ...”
- (Traduzione di Google) “Assicurati di sapere quanto costa la roba in anticipo perché questi piccoli ladri cercheranno di aggiungere roba alla fattura e non ti daranno nemmeno una ricevuta adeguata. Se l'importo totale sembra sbagliato, chiedi loro di specificare come sono arrivati a tale importo.”
È evidente che per potersi dire manifestamente illecite, Google avrebbe dovuto avere, al momento della segnalazione, elementi da quali desumere la falsità del fatto attribuito (è fin troppo evidente, infatti, che la veridicità del fatto storico attribuito non poteva essere negato sulla sola base della mera affermazione del ricorrente) e in ogni caso per poter apprezzare, in modo evidente, il carattere esorbitante e gratuito delle offese rispetto al fatto contestato (pertinenza).
Perché in caso contrario, la critica doveva intendersi strettamente funzionale al servizio offerto e la rimozione contraria alla finalità della recensione (per la sua evidente utilità sociale, visto che il destinatario della critica era un esercizio commerciale aperto al pubblico).
La giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, afferma infatti “se l'illiceità deve essere
"manifesta", vuol dire che sarebbe possibile riscontrarla senza particolare difficoltà, alla stregua dell'esperienza e della conoscenza tipiche dell'operatore del settore e della diligenza professionale da lui esigibile, così che non averlo fatto integra almeno una grave negligenza dello stesso” (Cass. sent. n. 7708/2019).
pagina 11 di 13 Come detto, rispetto alla verità del fatto narrato, il ricorrente non ha supportato la segnalazione con una ricostruzione fattuale incompatibile o diversa da quella recensita ma ne ha assunto solo la totale falsità.
La falsità è un fatto negativo certamente dimostrabile ma per essere “evidente” agli occhi di Google doveva essere ictu oculi rilevabile. E non lo era, perché i fatti contestati erano circostanziati , specifici e possibili nella loro materialità (non a caso il precedente di questo Tribunale, Trib Genova, sez. I civile, ord. 22/08/2022, richiamato dal ricorrente a sostegno delle proprie tesi, ha fondato il proprio convincimento sul fatto che la falsità dei fatti narrati nelle recensioni contestate era “manifesta”, sulla base di chiari indici di natura oggettiva: la collocazione dell'attività commerciale screditata in una città diversa da quella in cui effettivamente era ubicata e il riferimento a prodotti che in realtà non erano commercializzati dal diffamato, avuto riguardo all'attività di ristorazione concretamente svolta).
Rispetto poi al linguaggio usato (continenza della forma espositiva), fermo restando che il diritto di critica legittima il ricorso ad espressioni “forti” a condizione che non trasmodino in una gratuita invettiva e rimangano funzionali alla finalità di disapprovazione che le è propria (Cass. pen. sent. n. 37397/2016) e pertinenti al tema in discussione (Cass. pen. sent. n. 4853/2016), compito di Google era solo verificare l'uso di espressioni “manifestamente” ed “ingiustificatamente” offensive.
Nel caso di specie, le uniche espressioni offensive utilizzate (“piccoli ladri”), erano proporzionate al fatto da criticare e pertinenti al tema di discussione e giustificate dalla cattiva esperienza vissuta ( ovvero quella di aver pagato un prezzo diverso da quello adeguatamente pubblicizzato o fatturato); quanto alla recensione inerente al fatto di aver ricevuto un resto inferiore a quello dovuto, essa non è stata eppure “colorita”, a livello di linguaggio, da espressioni oggettivamente offensive.
Per un caso simile cfr. Cass. pen. sent. n. 3148/2019 in un giudizio in cui ad essere in contestazione era l'utilizzo del termine “truffatore” a causa dell'asserita non conformità del quantitativo di merce pagato a quello effettivo: “(…)in tale ottica, non è consentito al giudice di merito sintetizzare un discorso assegnandogli il significato di un attacco alla persona ("truffatore") che lo stesso non ha, visto che nel post viene criticata l'attività di un esercizio commerciale e non l'etica del privato, in quanto uomo, che la gestisce”.
Del resto, che le recensioni di cui si discute non abbiano minimamente compromesso la credibilità e affidabilità dell'esercizio commerciale del ricorrente, lo dimostra il fatto che il punteggio complessivo dell'attività sulla piattaforma Google, anche a seguito della pubblicazione delle recensioni Parte_2 in oggetto, non ha subito alcuna significativa diminuzione e risulta tutt'ora molto elevato, attestandosi a 4,7 punti su 5.
Non può conclusivamente ipotizzarsi alcun profilo di responsabilità in capo a Controparte_1
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, si ritiene doveroso evidenziare quanto segue.
Il conflitto giurisprudenziale esistente sulla questione della validità della procura, oggi rimessa al vaglio delle Sezioni Unite, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
La tesi sostenuta da questo giudice è il frutto di un mutamento giurisprudenziale (non ancora pacifico):
è evidente che l'adesione all'altro orientamento avrebbe imposto la necessità della traduzione e avrebbe quindi condotto all' invalidità della procura. In tal caso Google non avrebbe, infatti, potuto dirsi pagina 12 di 13 ritualmente costituita (visto che il giudice aveva assegnato il termine a parte resistente per regolarizzare la sua posizione ma questa aveva ritenuto di non farlo).
L'assenza di regolare costituzione, nell'ipotesi citata, avrebbe comportato l'impossibilità di liquidare le spese in suo favore.
Lo stato di grave incertezza giurisprudenziale sul tema integra dunque l'ipotesi ex art. 92 comma 2
c.p.c. che legittima la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di accertamento dell'obbligo di
[...]
di rimuovere le pubblicazioni indicate in ricorso;
CP_1 respinge per il resto il ricorso;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Genova, 17.03.2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1591/2024 promossa da:
, in proprio nonché in qualità di titolare dell'impresa individuale “PESTO BENE”, Parte_1 difeso dall'avv. MACRI' MANUEL, con domicilio eletto in VIA XII OTTOBRE 1, GENOVA
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso dall'avv. Controparte_1 TRAVERSA MICHELE, dall'avv. PACITTI AMBRA e dall'avv. BERTELLI GIACOMO, con domicilio eletto in VIA SANTA MARIA ALLA PORTA 2, MILANO RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, per tutti i motivi sopra esposti, rigettata ogni contraria domanda e previa ogni opportuna statuizione e declaratoria, così provvedere:
1) Accertare e dichiarare l'illiceità delle recensioni indicate in ricorso.
2) Accertare e dichiarare che , con sede in Gordon House, Barrow Street, Dublino Controparte_1
4, Irlanda, era tenuta a rimuovere le pubblicazioni illecite indicate in ricorso in seguito alla segnalazione pervenuta, e per l'effetto, essendo medio tempore cessata la materia del contendere a seguito dell'intervenuta rimozione, pronunciare la soccombenza virtuale della società resistente sulla domanda di rimozione inizialmente spiegata a seguito del rifiuto manifestato da parte della medesima;
3) Accertare e dichiarare la responsabilità di , con sede in Gordon House, Barrow Controparte_1
Street, Dublino 4, Irlanda, per non aver rimosso tempestivamente i contenuti illeciti in seguito alle segnalazioni pervenute e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti nella misura ritenuta equa e di giustizia, tenuto conto delle circostanze oggettive e soggettive delle parti in causa, oltre a rivalutazione e interessi legali;
4) Ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emanando provvedimento sull'edizione cartacea e sul sito web dell'edizione locale del quotidiano “LA REPUBBLICA” e del quotidiano nazionale “IL SOLE 24 ORE” a spese di;
CP_1
5) Fissare contestualmente al provvedimento di condanna all'adempimento che precede la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, in misura pari ad euro 500,00 al giorno o in quella ritenuta equa e di giustizia, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.; 6) In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.
pagina 1 di 13 IN VIA ISTRUTTORIA ❖ Si richiede che il Giudice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c., voglia ordinare a l'esibizione del registro delle operazioni intervenute sulla scheda CP_1 locale di contenente la data di rimozione delle recensioni contestate di cui al doc.5 e Parte_2
l'indicazione del soggetto che vi ha provveduto. ❖ Si richiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, espunta ogni circostanza valutativa e/o negativa, che qui si integrano e ritrascrivono come segue: 1) Vero che il giorno 15.07.2023 alle ore 16:00 circa presso i locali commerciali di siti in Genova, Via S. Pietro della Porta 1/r, un cliente ha chiesto al sig. Parte_2
, ad alta voce ed alla presenza di altri clienti, di “pesare correttamente la pasta Firmato Da: Pt_1 MANUEL MACRÌ Emesso Da: TI Trust Technologies QTSP CA 1 Serial#: e1640 14 fresca” riferendo di aver letto una recensione scritta su Google Maps da un turista straniero che si lamentava di essere stato truffato sul conto degli articoli acquistati? 2) Vero che il giorno 28.08.2023 alle ore 11:00 circa presso i locali commerciali di siti in Genova, Via S. Pietro della Porta 1/r, un cliente, alla Parte_2 presenza di altri clienti, le ha riferito di aver letto una recensione scritta su Google Maps da parte di una persona che lamentava l'addebito di importi non dovuti e la mancata emissione dello scontrino fiscale? 3) Vero che il giorno 10.09.2023 alle ore 15:30 circa presso i locali commerciali di Parte_2 siti in Genova, Via S. Pietro della Porta 1/r, un cliente, alla presenza di altri clienti, ha riferito al sig.
di aver letto su Google Maps alcune recensioni che lo definivano ladro? 4) Vero che il giorno Pt_1
10.09.2023 alle ore 16:00 circa presso i locali commerciali di siti in Genova, Via S. Pietro Parte_2 della Porta 1/r, il sig. ha riferito di non voler più prestare la propria opera a contatto con il Pt_1 pubblico presso i locali di vendita di per il forte senso di vergogna e imbarazzo provato a Parte_2 causa della lettura da parte dei clienti delle recensioni diffamatorie pubblicate sulla scheda Google
Maps di 5) Vero che il giorno 10.09.2023 alle ore 16:00, circa presso i locali commerciali
Parte_2 di siti in Genova, Via S. Pietro della Porta 1/r, il sig. ha riferito di temere il fallimento
Parte_2 Pt_1 commerciale dell'impresa a causa della pessima reputazione che le recensioni diffamatorie
Parte_2 su Google gli stanno procurando? 6) Vero che il giorno 10.09.2023 alle ore 16:00, circa presso i locali commerciali di siti in Genova, Via S. Pietro della Porta 1/r, il sig. ha riferito di
Parte_2 Pt_1 non volersi più esporre nei locali di vendita a causa del forte senso di vergogna e imbarazzo provato dalla diffusione presso i clienti delle recensioni diffamatorie pubblicate sulla scheda Google Maps di
7) Vero che a partire dal giorno 11.09.2023 ad oggi il sig. ha prestato la propria Parte_2 Pt_1 opera esclusivamente presso il magazzino di sito in Genova, Vico Gibello 7r; 8) Vero che Parte_2 prima del giorno 11.09.2023 il sig. ha sempre prestato la propria opera a contatto con il Pt_1 pubblico presso i locali commerciali di siti in Genova, Via S. Pietro della Porta 1/r? 9) Parte_2
Vero che alla data del 12.02.2024 sulla scheda Google Maps di erano presenti le recensioni Parte_2 di cui all'elenco prodotto in atti (doc.5) che si rammostra al teste? 10) Vero che alle ore 11:00 del 25.03.2024 sulla scheda Google Maps di erano presenti le recensioni di cui all'elenco Parte_2 prodotto in atti (doc.5) che si rammostra al teste? Sui capitoli che precedono si indicano quali testimoni i seguenti soggetti: - Sig.re e , entrambe residenti a [...]; - Sig.ra residente a [...]U”. Testimone_3
Per : Controparte_1
“Voglia codesto Tribunale, respinta ogni istanza contraria, In via preliminare e pregiudiziale, - rigettare la domanda avversaria relativa alla rimozione delle Recensioni Contestate per carenza di interesse ad agire del ricorrente;
Nel merito, - rigettare le domande avversarie poiché inammissibili o infondate in fatto e in diritto per i motivi espressi in narrativa. Con vittoria di diritti, spese ed onorari”.
pagina 2 di 13 Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Allegazioni delle parti
Con ricorso depositato il 12/02/2023, , in proprio nonché in qualità di titolare Parte_1 dell'impresa individuale , ha agito in giudizio nei confronti di per Parte_2 Controparte_1 ottenere la condanna alla rimozione di alcune recensioni ritenute illecite dalla scheda Google Maps di
, nonché per ottenere il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti in conseguenza Parte_2 della mancata tempestiva rimozione delle stesse.
A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha allegato che:
➢ è un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita di prodotti gastronomici, Parte_2 visibile sul motore di ricerca Google Maps tramite un'apposita scheda dedicata (https://goo.gl/maps/aNDW84qYFYJHCtuHA);
➢ a partire da aprile 2023, ignoti soggetti - che mai avevano interagito con il titolare dell'attività - avevano pubblicato alcune recensioni false e gravemente lesive del suo onore e della sua reputazione e di quella dell'impresa di cui egli era titolare;
➢ in particolare, tali recensioni avevano attribuito al titolare dell'impresa la Parte_2 commissione di illeciti anche di potenziale rilevanza penale;
➢ l'utente aveva, in particolare, affermato di aver ricevuto un resto di soli cinque Persona_1 euro invece dei quindici dovuti (alludendo al reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p. con la frase “Make sure you check the change they give back I got 5€ when I should have gotten 15€” (tradotto “Assicurati di controllare il resto che restituiscono Ho ricevuto 5 € Per_ Per_ quando avrei dovuto ottenere 15 €”); gli utenti e (quest'ultimo aggiuntosi in data 23.08.2023) addirittura avevano definito i gestori dell'impresa “piccoli ladri” (in inglese “petty thieves”) alludendo al reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. per l'addebito di somme non dovute e all'illecito di cui all'art. 6, co. 3 del D.Lgs. n. 471/97 per la mancata emissione degli scontrini fiscali con le frasi “PETTY THIEVES!!! Make sure to take a receipt and compare with the prices advertised. When they realised I was a tourist, they took the opportunity to CHARGE ME TWICE AS MUCH for their pasta […]” (tradotto Assicurati di prendere Controparte_2 una ricevuta e confrontare con i prezzi pubblicizzati. Quando si sono resi conto che ero un turista, hanno colto l'occasione per addebitarmi IL DOPPIO per la loro pasta”) e “these petty thieves will try to add stuff to the invoice and not even give you a proper receipt. these petty thieves will try to add stuff to the invoice and not even give you a proper receipt […]” (tradotto
“Assicurati di sapere quanto costa la roba in anticipo perché questi piccoli ladri cercheranno di aggiungere roba alla fattura e non ti daranno nemmeno una ricevuta adeguata”);
➢ il ricorrente aveva immediatamente segnalato l'accaduto a , quale hosting provider e CP_1 titolare del servizio Google Maps, attraverso la funzione dedicata, ma , dopo aver CP_1 riscontrato la segnalazione, e nonostante le plurime richieste, non aveva ritenuto vi fossero i presupposti per disporre la rimozione delle recensioni, non ritenendo integrata alcuna violazione delle condizioni regolanti il servizio;
➢ il ricorrente, pertanto, si era determinato ad agire in giudizio lamentando che il rifiuto opposto da Google alle richieste di rimozione delle recensioni suddette costituiva un comportamento che, alla luce di quanto previsto dall'art. 16 D.Lgs 70/2003, doveva considerarsi illecito e che, ai sensi dell'art. 2043 c.c., fondava il diritto dell'impresa e del suo titolare di Parte_2 vedersi risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza di tale comportamento.
pagina 3 di 13 Sulla scorta di tali allegazioni il ricorrente, riservandosi di agire in separato giudizio per il ristoro dei danni patrimoniali, ha domandato in questa sede il risarcimento dei danni non patrimoniali consistiti tanto nella compromissione dell'immagine pubblica dell'impresa , amplificati dalla Parte_2 diffusione planetaria delle recensioni pubblicate, quanto nel forte senso di disagio e di vergogna provato dal titolare nei confronti della clientela che, in più occasioni, avrebbe chiesto delucidazioni sulla veridicità delle recensioni mantenute visibili da Google.
Con comparsa del 21/06/2024 si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 del ricorso avversario eccependo, in via preliminare, la carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente in quanto le recensioni contestate non risultavano più visibili già nel momento in cui CP_1
aveva ricevuto la notifica del ricorso avversario in data 25 marzo 2024; nel merito, ha
[...] comunque sostenuto l'infondatezza delle domande formulate, stante l'assenza in capo a Google di un obbligo legale di rimuovere dette recensioni, sia alla luce della disciplina di cui all'art. 6 del Regolamento UE n. 2022/2065, sia alla luce della loro intrinseca liceità.
In particolare, quanto alla disciplina applicabile, la resistente ha allegato che:
➢ il servizio messo in concreto a disposizione da Google e nell'ambito del quale erano state pubblicate le recensioni, era denominato “Servizi Schede Locali e Recensioni Locali”;
➢ il servizio, completamente automatico e gratuito, si componeva di due sezione: la prima, nella quale comparivano le informazioni generali sull'attività professionale, recuperati da siti terzi o inseriti direttamente dal titolare dopo aver "rivendicato" gratuitamente la Scheda Locale tramite lo strumento Google Business Profile (con cui le imprese possono pubblicare aggiornamenti, pubblicare foto, elencare i prodotti e servizi offerti, accettare prenotazioni online, rispondere alle recensioni pubblicate); la seconda - servizio Recensioni Locali – attraverso la quale i soggetti che avevano avuto a che fare con una determinata attività commerciale o professionale avevano la possibilità di esprimere la loro opinione in merito creando e memorizzando i loro commenti, positivi o negativi, sull'attività cui era dedicata la scheda;
➢ in relazione al contenuto delle recensioni, svolgeva un'attività di mera gestione CP_1 della piattaforma, del tutto estranea rispetto al processo creativo coinvolto nell'elaborazione dei contenuti pubblicati, e rivestiva pacificamente il ruolo di hosting provider ai sensi della disciplina di cui al Reg. UE 2022/2065, prima contenuta nel D.Lgs 70/2003;
➢ di conseguenza, ai sensi dell'art. 6 del citato Regolamento, non sussisteva in capo a Google alcun obbligo di rimuovere, su mera diffida di parte, contenuti che non apparivano manifestamente illeciti, sussistendo un obbligo siffatto solo una volta che l'illiceità dei contenuti fosse stata accertata da un'autorità giudiziaria;
la resistente, in particolare, non era in alcun modo deputata ad esercitare un sindacato sul contenuto effettivamente diffamatorio delle recensioni pubblicata (demandato invece all'autorità giudiziaria);
➢ in ogni caso, la resistente Google aveva ritenuto che le recensioni contestate dovevano considerarsi quale lecito esercizio del diritto di critica, in quanto verosimili, pertinenti e continenti: gli utenti infatti erano liberi di esprimere la loro opinione, il tutto nell'ambito della funzione propria del servizio offerto in favore del pubblico, che aveva così la possibilità di farsi un'idea generale dei servizi professionali o commerciali offerti sul mercato e di usufruire di un'esperienza di consumo più consapevole. Le espressioni utilizzate erano del tutto pertinenti al commento di specifici fatti che parte resistente non poteva certo escludere fossero realmente accaduti.
Sulla scorta di tali allegazioni ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
pagina 4 di 13 Alla prima udienza del 2/07/2024, il ricorrente ha eccepito la nullità della procura rilasciata a Google, in quanto priva di sottoscrizione digitale e sprovvista di autentica notarile tradotta;
pertanto, il Giudice, stante la necessità di approfondire detta eccezione nel contraddittorio delle parti e consentire eventualmente al resistente di regolarizzare la procura, ha assegnato termini di 20 giorni per il deposito di memorie illustrative e successivo termine di 10 giorni per repliche.
Nelle memorie così autorizzate:
➢ il ricorrente ha argomentato l'eccezione di nullità della procura, rilevando che la stessa risultava priva della sottoscrizione digitale del difensore nominato, dell'autentica notarile del soggetto rappresentato, nonché della descrizione e traduzione in lingua italiana dell'attività certificativa svolta dal notaio, con particolare riferimento alla pregressa identificazione del soggetto conferente la procura (“In sostanza, manca del tutto la certificazione notarile relativa al fatto che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui ne abbia preventivamente accertato l'identità”); con particolare riferimento a quest'ultimo profilo, il ricorrente richiamava un orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui sarebbe affetta da nullità la procura alle liti ove sprovvista della traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio, dovendosi applicare anche agli atti prodromici al processo il principio generale della necessaria traduzione in lingua italiana.
➢ la resistente Google, nella memoria del 22/07/2024, replicava all'eccezione di nullità della procura affermando che questa era corredata da traduzione in lingua italiana e, per quanto riguardava l'autentica notarile, la supposta nullità per mancanza di traduzione poteva essere facilmente superata ove il Giudice possedesse una conoscenza dell'inglese sufficiente a comprendere il testo (e richiamava sul punto specifica giurisprudenza di legittimità).
Alla successiva udienza del 24/10/2024 il ricorrente ha rinunciato all'eccezione relativa alla sola mancanza della sottoscrizione digitale della procura di Google, insistendo nell'eccezione di nullità della stessa per le altre ragioni già dedotte, e ha dato atto della cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di condanna alla rimozione delle recensioni, in quanto non più visibili.
La causa è stata quindi discussa e rimessa in decisione alla data del 25 febbraio 2025.
2. Sull'eccezione di nullità della procura di Google
Con riferimento alla “certificazione notarile” allegata sub doc. A alla comparsa di costituzione di
Google, il ricorrente ha eccepito sia la mancanza di traduzione, sia la mancanza di attestazione, da parte del pubblico ufficiale che l'aveva rilasciata, del fatto che la firma era stata apposta in sua presenza da persona di cui aveva preventivamente accertato l'identità. La procura in sé è, invece, corredata da regolare traduzione.
I rilievi critici attengono, quindi, alla mancata traduzione dell'attività certificativa e al fatto che, in ogni caso, questa sarebbe non conforme.
È evidente che, a fronte di attività certificativa non tradotta, la questione se vi sia stata, “in concreto”, da parte del pubblico ufficiale, una preventiva identificazione del soggetto conferente la procura, in sua presenza, ovvero se sussistano gli elementi tipici dell'autenticazione, è attività di accertamento
“possibile”, per il giudice, solo ove gli sia consentito di accedere al contenuto di quell'atto non tradotto, dal quale evincere il tenore degli accertamenti svolti in sua presenza.
pagina 5 di 13 La questione sulla traduzione è quindi, da un punto di vista logico- giuridico, da esaminare in via prioritaria.
Parte ricorrente ha richiamato sul punto un preciso orientamento della Suprema Corte di legittimità (“la procura alle liti è nulla, agli effetti dell'art. 12 I. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto”, Cass. Civ. S.U. sent. n. 2866/2021).
La tesi non è certo isolata: anche Cass. Civile, Sez. III del 4.11.2019, n.28217 aveva, in precedenza, ribadito che la procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cd. apostille, in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti dell'art.12 della L.31.5.1995, n.218 relativo alla legge regolatrice del processo, ove non sia allegata la traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l'attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, vigendo pure per gli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto. Nel caso di specie,
l'atto allegato al ricorso constava di un "authentication certificate" e di una "certification" formulate entrambe in lingua inglese e prive di traduzione in italiano, né la Corte ha ritenuto sufficiente la traduzione della procura generale alle liti ("generai power of attorney for litigations") per integrare il requisito mancante, che concerneva l'attività certificativa in sé.
Più recentemente, Cassazione civile sez. I, 29/09/2023, n.27598 ha ravvisato la nullità della procura per difetto di traduzione in lingua italiana dell'attività certificativa svolta dal notaio, prevedendo il dovere del giudice di assegnare un termine perentorio per la sanatoria, in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite con sentenza del 21 dicembre 2022, n.37434.
La necessità della traduzione in lingua italiana da parte di apposito esperto è stata affermata anche dalle Sezioni Unite con ordinanza del 28.2.2020 n.5592, in sede di regolamento di giurisdizione: la
Corte ha ritenuto che la procura speciale alle liti rilasciata all'estero, è nulla, ai sensi dell'art.12 della
Legge n.218 del 1995, ove non sia allegata la traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l'attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità. In tale ipotesi, la Corte, sul presupposto che tale nullità potesse essere sanata con la rinnovazione della procura, ai sensi dell'art.182 c.p.c., ha concesso un termine perentorio per la sanatoria, rinviando la causa a nuovo ruolo. Le Sezioni Unite richiamano un precedente della Terza Sezione Civile del 29.5.2015 n.11165, avente ad oggetto una procura rilasciata in Germania, in relazione alla quale era applicabile la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 e la Convenzione bilaterale tra l'Italia e la Germania conclusa in Roma il 7 giugno 1969, priva della legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana e dell'apostille; in tale decisione, la Corte ha espressamente affermato che, benché la procura fosse conforme alle formalità prescritte dalla Convenzione dell'Aja ed all'Accordo Bilaterale, essa non era valida perché non era stata allegata la traduzione della procura speciale e dell'attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l'attestazione che la firma era stata apposta in sua presenza, da persona di cui egli aveva accertato l'identità. In tale precedente è affermato il principio secondo cui benché l'art.122 c.p.c., comma 1, prescrivendo l'uso della lingua italiana, si riferisce ai soli atti endoprocessuali e non anche agli atti prodromici al processo, come la procura, per questi ultimi vige pur sempre il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (si richiamano i precedenti Cass. civ., sez. un. 2 dicembre 2013, n. 26937; Cass. civ. 29 dicembre 2011,
n. 30035; Cass. civ. 14 novembre 2008 n. 27282). La Corte ha, quindi, concluso nel senso che il pagina 6 di 13 mancato espletamento di tale adempimento comporti la nullità della procura e quindi l'inammissibilità dell'impugnazione e non ha concesso un termine per la sanatoria.
Di contrario avviso:
Cassazione civile sez. II, 02/10/1996, n.8620 e Cassazione civile n. 13898/2003 affermano che la procura alle liti dovrebbe considerarsi come un atto preparatorio del processo e non un atto processuale in senso proprio;
riguardo ad essa non troverebbe applicazione l'art.122, comma 1 c.p.c., ma l'art.123
c.p.c., che prevede il potere-dovere del giudice di disporre la traduzione attraverso un interprete dei documenti relativi al processo redatti in lingua straniera;
in particolare Cassazione civile sez. I,
19/09/2003, n.13898 ha aggiunto che la traduzione deve essere disposta solo ove sia effettivamente necessaria, come nel caso di difficoltà di comprensione del testo in lingua straniera, con valutazione del giudice non sindacabile in sede di legittimità (Cass. 4537/1990; Cass. 2217/1984; Cass. 1013/1982). Nel caso posto all'esame della Corte era stato ritenuto che la procura, redatta in una lingua comunitaria, come l'inglese, fosse di facile comprensibilità e non abbisognasse, quindi, di traduzione;
l'assenza dell'obbligo di traduzione della procura è stata ribadita da Cassazione civile sez. I,
29/12/2011, n.30035, in un caso in cui la procura alle liti era stata conferita per atto pubblico rogato da notaio in un paese aderente alla convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961, corredato dalla cd. "apostille", contestualmente autenticata ancorché non in lingua italiana;
anche in tale ipotesi è stata ritenuta la validità della procura in quanto atto prodromico al processo, ai sensi dell'art.123 c.p.c.;
più di recente, merita particolare menzione Cassazione civile sez. II, 12/07/2023, n.19900, che ha il pregio di aver ricostruito in modo sistematico l'istituto della procura alle liti rilasciata all'estero, esaminando funditus le questioni relative alla sua validità quando sia priva della traduzione in lingua italiana. La sentenza, dopo un ampio excursus della giurisprudenza, afferma il principio generale secondo cui gli atti prodromici al processo – nei quali vanno ricompresi tutti gli atti di conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti processuali, autorizzazioni a stare in giudizio e correlative certificazioni - possono essere redatti in lingua diversa dall'italiano, vigendo il principio della facoltatività della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto sicché la contestuale produzione di traduzione in lingua italiana non integra requisito di validità dell'atto, laddove il giudice sia in grado di compiere da sé la traduzione. La decisione prende atto dell'esistenza di orientamenti della giurisprudenza di segno contrario, ma ne esamina la portata decisoria in relazione al caso concreto e giunge alla conclusione che esse vadano interpretate nel senso che esiste nel nostro ordinamento un principio generale di utilizzo della lingua italiana, sia pur con le differenze poste dagli artt.122 c.p.c. e 123 c.p.c La pronuncia citata è, quindi, consapevole di un contrasto nella giurisprudenza della Suprema Corte riguardo alla validità della procura alle liti rilasciata all'estero priva dell'autorizzazione in lingua italiana.
La situazione di evidente contrasto ha indotto la Sezione Seconda civile, con ordinanza n. 7757 del 2024 ad assegnare il ricorso alla Prima Presidente per considerare l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite riguardo la traduzione della procura in italiano e dell'attività certificativa, indipendentemente dalla modalità di autenticazione, ai fini della validità dell'atto. Tale quesito solleva ulteriori interrogativi su: 1) il ruolo del giudice in presenza di competenza nella lingua straniera della procura;
2) la possibilità di concedere un termine per la traduzione;
3) la nomina di un esperto da parte del giudice per effettuare la traduzione.
Il giudizio è ad oggi pendente.
pagina 7 di 13 La pendenza del giudizio non si ritiene, in ogni caso, ostativa alla decisione immediata del caso:
➢ sia perché, non vertendosi in ipotesi di sospensione necessaria del processo ex art. 295 cpc, il giudice può autonomamente decidere di aderire motivatamente all'uno o all'altro orientamento (e allo stato l'orientamento espresso da Cassazione civile sez. II, 12/07/2023, n.19900 sopra richiamato, che ha sancito la tesi della validità della procura in assenza di traduzione, appare quello più condivisibile, per le stesse ragioni richiamate nell'ordinanza di rimessione, visto che trattasi di un precedente reso nella perfetta e precisa consapevolezza del contrasto esistente);
➢ sia perché, nel solco di tale orientamento, il giudice è in grado di compiere ex sé la traduzione e di apprezzare, dunque, autonomamente, il contenuto dell'atto.
Esclusa, quindi, la necessità di traduzione a mezzo di esperto, e vendendo al merito dell'autenticazione effettuata, occorre dare atto del fatto che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, laddove consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia però al diritto sostanziale (Cass. civ., 4 novembre 2015, n. 22559;
Cass. civ., 25 maggio 2007, n. 12309; Cass. civ., sez. un., 5 maggio 2006, n. 10312; Cass. civ., 29 aprile 2005, n. 8933; Cass. Civ., 12 luglio 2004, n. 12821; Cass. civ., 17 settembre 2002, n. 13578;
Cass. civ., sez. un., 15 gennaio 1996 n. 264): in tali ipotesi la validità della forma del mandato va valutata secondo la regola della lex loci, ossia della legge del luogo in cui la procura è rilasciata.
In altri termini occorre che il diritto straniero conosca gli elementi tipici dell'autenticazione
(l'accertamento dell'identità del soggetto che sottoscrive la procura e l'apposizione della firma in presenza di pubblico ufficiale, cfr. Cass. civ., 25 maggio 2007, n. 12309), e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano.
Non contrastante non significa identica: di tanto dà conto anche l'Ordinanza di rimessione della
Suprema Corte citata, la quale – avuto preciso riguardo alle procure rilasciate in Paesi che aderiscono alla Convenzione dell'Aya del 5 ottobre 1961, dispensati dalla legalizzazione - ha ben chiaro che le modalità di identificazione e di accertamento della sottoscrizione sono, in alcuni Paesi,
“deformalizzate” rispetto alle nostre. Una soluzione troppo rigida rischierebbe, quindi, di negare validità a procure rilasciate validamente secondo la lex loci nei Paesi (soprattutto di common law) in cui manca il concetto di pubblica fede ed è appunto deformalizzato l'accertamento dell'identità e dell'autentica della sottoscrizione.
Pertanto non è comunque necessario che la certificazione sia perfettamente corrispondente all'autenticazione prevista dal nostro ordinamento, è infatti sufficiente che essa attesti la provenienza delle sottoscrizioni degli interessati e che tale attestazione sia effettuata da un soggetto certificatore (a tal fine competente) nel luogo in cui la procura è stata formata e secondo le modalità previste dall' ordinamento del certificatore.
È dunque fondamentale che l'autorità che rilasci la procura abbia il potere per svolgere funzioni simil notarili (e nel caso in cui si risieda abitualmente in paesi in cui manca la figura del notaio come l'Irlanda, il Regno Unito, gli Stati Uniti d'America, l'Australia, il Canada e Hong Kong, esiste la figura del “public notary” che ha funzioni e responsabilità limitate).
Per quanto concerne l'individuazione delle parti (di chi conferisce e chi riceve procura) non è necessario siano individuati con tutti gli elementi prescritti dalla legge notarile italiana (nome e pagina 8 di 13 cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza). Saranno sufficienti le indicazioni richieste dalla legge straniera applicabile alla autenticazione, purché vi sia comunque certezza sull'identità del soggetto.
Importante è anche l'aspetto per cui la firma deve essere fatta in presenza, quindi il conferente procura deve firmare alla presenza di chi autenticherà la firma.
Appurato ciò, deve ritenersi che la procura prodotta sia valida in quanto l'attività certificativa, fatta dal
, ha riguardato il fatto che il sig. , Director e legale rappresentante di CP_3 CP_4 CP_5
, ha apposto la sua firma sulla procura lo stesso giorno in cui l'attività certificativa è Controparte_1 stata resa (13.08.2012), dunque in sua presenza, e ha riguardato il fatto che la procura fosse un atto
“originale” (is an original) debitamente firmato dal AR (duly signed by me) previa/tramite CP_4 identificazione (by way of identification).
L'eccezione di nullità va dunque disattesa.
3. Nel merito
Deve essere preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di rimozione delle recensioni contestate, dal momento che il ricorrente, all'udienza del 24/10/2024, ha dato atto che le recensioni, pur presenti al momento del deposito del ricorso, non risultano più visibili.
Parte ricorrente ha asserito che la rimozione fosse stata curata direttamente da Google, la quale ha invece respinto l'allegazione, dichiarando che le recensioni erano state rimosse direttamente dagli utenti (ai quali peraltro il sig. aveva direttamente risposto, minacciando azione legale). Ciò CP_6
a riprova del fatto che la resistente non aveva mai ritenuto di doversi attivare in tal senso.
L'intervenuta cessazione della materia del contendere non esclude, evidentemente, la necessità di analizzare nel merito la domanda, non solo ai fini della soccombenza virtuale, ma anche perché è stato allegato un pregiudizio di carattere non patrimoniale da risarcire per il tempo in cui la recensione è stata pacificamente on line e quindi visualizzabile.
Dunque occorre appurare se esistesse in capo a Google, dopo la segnalazione del ricorrente, l'obbligo di attivarsi immediatamente per la rimozione delle recensioni di cui veniva allegata l'illiceità.
La sussistenza dell'obbligo in capo a di rimuovere le recensioni contestate deve Controparte_1 essere ricostruita sulla base della normativa di cui al D.Lgs 70/2003 (vigente al momento dei fatti), attualmente confluita nel Regolamento Europeo n. 2022/2065 il quale, tuttavia, non ha comportato modifiche sostanziali al regime di responsabilità, per ciò che rileva nel presente giudizio.
Sulla base della normativa sopra richiamata, e come anche allegato dal ricorrente, la posizione soggettiva rivestita da nella vicenda in esame è riconducibile a quella di hosting Controparte_1 provider.
Tale è, infatti, il soggetto che, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del D.Lgs 70/2003 (art. 3 lett. g del Reg. n. 2022/2065), svolge “un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio”.
pagina 9 di 13 Detta qualifica, peraltro, ha trovato conferma anche nel citato Regolamento UE n. 2022/2065 che, all'art. 3 lett. g, definisce come hosting “un servizio di memorizzazione di informazioni (cosiddetto «hosting»), consistente nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta dello stesso”.
Questo genere di provider, pertanto, si limita ad “ospitare” su uno spazio virtuale messo a disposizione degli utenti i contenuti creati da questi ultimi, senza prendere parte in alcun modo al processo di creazione degli stessi.
Il servizio offerto da tramite le schede di “Recensioni Locali” incluse nella Controparte_1 piattaforma Google Maps risulta perfettamente inquadrabile nella sopra descritta definizione di hosting provider:
Google, infatti, si limita ad offrire uno spazio virtuale ove gli utenti possono pubblicare recensioni in merito ad una determinata attività commerciale o professionale, senza proporre altri servizi di elaborazione delle informazioni così immesse in rete.
La qualificazione del gestore di una piattaforma di recensioni quale hosting provider rispetto ai contenuti generati dagli utenti è condivisa dalla pressoché unanime giurisprudenza di merito (Trib.
Milano sent. n. 1208/2023, Trib. Bologna ord. del 28/01/2021 in R.G.n. 11454/2020 e Trib. Roma sent.
n. 51911/2020).
Appurata la qualificazione soggettiva attribuibile alla convenuta nella vicenda in esame, e passando ad analizzare il regime di responsabilità che ne discende in relazione ai dati immessi online dagli utenti, detto regime risulta definito dall'art. 16 del citato D.Lgs 70/2003 (poi art. 6 Regolamento UE n. 2022/2065).
Tale norma prevede testualmente che: “Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta
l'illiceità dell'attività o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso”.
Da quanto stabilito da tale norma si ricava che l'hosting provider non ha un obbligo (e quindi non incorre in responsabilità nel caso in cui non si attivi in tal senso) di rimuovere contenuti asseritamente illeciti su mera richiesta di un utente, a meno che non sia a conoscenza dell'illiceità di tali contenuti o non si tratti di contenuti manifestamente illeciti.
Fuori dai cadi di effettiva conoscenza o, per le azioni risarcitorie, di manifesta illiceità del fatto, il provider non può rispondere per non aver bloccato l'illecito e l'obbligo di intervento, per come configurato ex art. 16 citato D.Lgs, non può che ritenersi legato ad un provvedimento giudiziale o amministrativo che accerti l'illiceità del contenuto.
pagina 10 di 13 Se così non fosse è evidente che il provider, eseguendo ogni ordine di cancellazione di un contenuto da internet su mera richiesta di parte, si renderebbe responsabile della compressione delle libertà fondamentali di espressione e di circolazione delle informazioni.
Così delineati i presupposti che determinano il sorgere della responsabilità in capo all'hosting provider, discende che, in tema di riparto dell'onere probatorio, è onere del soggetto che si afferma titolare del diritto leso dall'inerzia dell'hosting provider fornire la prova o che questi fosse a conoscenza dell'illiceità dell'attività degli utenti oppure che i contenuti caricati presentassero elementi tali da farli risultare manifestamente illeciti.
In particolare, il ricorrente ha allegato che le recensioni oggetto di segnalazione a Google erano palesemente diffamatorie, in quanto era stato, da ignoti utenti, falsamente attribuito al gestore dell'impresa “Pesto Bene” la commissione di illeciti di chiara rilevanza penale.
Tuttavia non ricorre alcuna ipotesi di “manifesta illiceità” delle recensioni contestate.
Le recensioni pubblicate sulla scheda di “Pesto Bene” cui il ricorrente ritiene di attribuire natura diffamatoria, in quanto finalizzate ad attribuire ai gestori dell'attività commerciale la commissione dei reati di truffa, appropriazione indebita e mancata emissione di documenti fiscali, sono le seguenti:
- “(Traduzione di Google) Assicurati di prendere una ricevuta e confrontare Controparte_2 con i prezzi pubblicizzati. Quando si sono resi conto che ero un turista, hanno colto l'occasione per farmi per la loro pasta. Bene signore, sono sicuro che pensate di Parte_3 essere molto intelligenti per avermi spremuto un paio di euro in più, ma la mia recensione scoraggerà molti più turisti dall'acquistare da voi. Parla di mordere la mano che ti nutre.”
- (Traduzione di Google) “Assicurati di controllare il resto che restituiscono Ho ricevuto 5 € quando avrei dovuto ottenere 15 € ...”
- (Traduzione di Google) “Assicurati di sapere quanto costa la roba in anticipo perché questi piccoli ladri cercheranno di aggiungere roba alla fattura e non ti daranno nemmeno una ricevuta adeguata. Se l'importo totale sembra sbagliato, chiedi loro di specificare come sono arrivati a tale importo.”
È evidente che per potersi dire manifestamente illecite, Google avrebbe dovuto avere, al momento della segnalazione, elementi da quali desumere la falsità del fatto attribuito (è fin troppo evidente, infatti, che la veridicità del fatto storico attribuito non poteva essere negato sulla sola base della mera affermazione del ricorrente) e in ogni caso per poter apprezzare, in modo evidente, il carattere esorbitante e gratuito delle offese rispetto al fatto contestato (pertinenza).
Perché in caso contrario, la critica doveva intendersi strettamente funzionale al servizio offerto e la rimozione contraria alla finalità della recensione (per la sua evidente utilità sociale, visto che il destinatario della critica era un esercizio commerciale aperto al pubblico).
La giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, afferma infatti “se l'illiceità deve essere
"manifesta", vuol dire che sarebbe possibile riscontrarla senza particolare difficoltà, alla stregua dell'esperienza e della conoscenza tipiche dell'operatore del settore e della diligenza professionale da lui esigibile, così che non averlo fatto integra almeno una grave negligenza dello stesso” (Cass. sent. n. 7708/2019).
pagina 11 di 13 Come detto, rispetto alla verità del fatto narrato, il ricorrente non ha supportato la segnalazione con una ricostruzione fattuale incompatibile o diversa da quella recensita ma ne ha assunto solo la totale falsità.
La falsità è un fatto negativo certamente dimostrabile ma per essere “evidente” agli occhi di Google doveva essere ictu oculi rilevabile. E non lo era, perché i fatti contestati erano circostanziati , specifici e possibili nella loro materialità (non a caso il precedente di questo Tribunale, Trib Genova, sez. I civile, ord. 22/08/2022, richiamato dal ricorrente a sostegno delle proprie tesi, ha fondato il proprio convincimento sul fatto che la falsità dei fatti narrati nelle recensioni contestate era “manifesta”, sulla base di chiari indici di natura oggettiva: la collocazione dell'attività commerciale screditata in una città diversa da quella in cui effettivamente era ubicata e il riferimento a prodotti che in realtà non erano commercializzati dal diffamato, avuto riguardo all'attività di ristorazione concretamente svolta).
Rispetto poi al linguaggio usato (continenza della forma espositiva), fermo restando che il diritto di critica legittima il ricorso ad espressioni “forti” a condizione che non trasmodino in una gratuita invettiva e rimangano funzionali alla finalità di disapprovazione che le è propria (Cass. pen. sent. n. 37397/2016) e pertinenti al tema in discussione (Cass. pen. sent. n. 4853/2016), compito di Google era solo verificare l'uso di espressioni “manifestamente” ed “ingiustificatamente” offensive.
Nel caso di specie, le uniche espressioni offensive utilizzate (“piccoli ladri”), erano proporzionate al fatto da criticare e pertinenti al tema di discussione e giustificate dalla cattiva esperienza vissuta ( ovvero quella di aver pagato un prezzo diverso da quello adeguatamente pubblicizzato o fatturato); quanto alla recensione inerente al fatto di aver ricevuto un resto inferiore a quello dovuto, essa non è stata eppure “colorita”, a livello di linguaggio, da espressioni oggettivamente offensive.
Per un caso simile cfr. Cass. pen. sent. n. 3148/2019 in un giudizio in cui ad essere in contestazione era l'utilizzo del termine “truffatore” a causa dell'asserita non conformità del quantitativo di merce pagato a quello effettivo: “(…)in tale ottica, non è consentito al giudice di merito sintetizzare un discorso assegnandogli il significato di un attacco alla persona ("truffatore") che lo stesso non ha, visto che nel post viene criticata l'attività di un esercizio commerciale e non l'etica del privato, in quanto uomo, che la gestisce”.
Del resto, che le recensioni di cui si discute non abbiano minimamente compromesso la credibilità e affidabilità dell'esercizio commerciale del ricorrente, lo dimostra il fatto che il punteggio complessivo dell'attività sulla piattaforma Google, anche a seguito della pubblicazione delle recensioni Parte_2 in oggetto, non ha subito alcuna significativa diminuzione e risulta tutt'ora molto elevato, attestandosi a 4,7 punti su 5.
Non può conclusivamente ipotizzarsi alcun profilo di responsabilità in capo a Controparte_1
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, si ritiene doveroso evidenziare quanto segue.
Il conflitto giurisprudenziale esistente sulla questione della validità della procura, oggi rimessa al vaglio delle Sezioni Unite, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
La tesi sostenuta da questo giudice è il frutto di un mutamento giurisprudenziale (non ancora pacifico):
è evidente che l'adesione all'altro orientamento avrebbe imposto la necessità della traduzione e avrebbe quindi condotto all' invalidità della procura. In tal caso Google non avrebbe, infatti, potuto dirsi pagina 12 di 13 ritualmente costituita (visto che il giudice aveva assegnato il termine a parte resistente per regolarizzare la sua posizione ma questa aveva ritenuto di non farlo).
L'assenza di regolare costituzione, nell'ipotesi citata, avrebbe comportato l'impossibilità di liquidare le spese in suo favore.
Lo stato di grave incertezza giurisprudenziale sul tema integra dunque l'ipotesi ex art. 92 comma 2
c.p.c. che legittima la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di accertamento dell'obbligo di
[...]
di rimuovere le pubblicazioni indicate in ricorso;
CP_1 respinge per il resto il ricorso;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Genova, 17.03.2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 13 di 13