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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/06/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3334/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro SCIALABBA Presidente dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott.ssa Alberto Angelo BALZANI Giudice sentito il relatore all'esito dell'udienza celebrata da ultimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3334/2024 R.G. anno 2024 avente ad
OGGETTO: Interdizione
PROMOSSA DAL RICORRENTE
, nato a [...] il [...] (C.F. ) residente in CP_1 C.F._1
Strambino (TO) Via Ivrea 35 rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Vassia e presso il suo studio sito in Ivrea, Via Palestro n. 31, elettivamente domiciliato per delega in atti nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. ) oggi CP_2 C.F._2
domiciliata presso la struttura Anni Azzurri di Montanaro –
e con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IVREA, in persona del Procuratore della Repubblica
CONCLUSIONI per parte RICORRENTE:” Il ricorrente, alla luce dell'esame dell'interdicenda e delle dichiarazioni rese dall'amministratrice di sostegno e direttrice del Caluso, dott.ssa CP_3
nonché di quanto riferito dall'assistente sociale, dott.ssa Persona_1 Persona_2 all'udienza del 12 febbraio 2025, richiama integralmente le conclusioni di cui al ricorso ex artt. 414 c.c. e 712 c.p.c. (e cioè CHIEDE
pagina 1 di 3 che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, ai sensi dell'art. 712 c.p.c., dichiarare l'interdizione della
Sig.ra con ogni conseguenza di legge e nominare tutore della medesima un terzo CP_2
designato dal Giudice.
Si chiede, inoltre, che venga autorizzata la vendita dell'immobile sito in Romano Canavese
(TO) Via Sotto Vigne 14 per le motivazioni di cui in narrativa, previa stima asseverata dell'immobile al fine della quantificazione del prezzo di vendita.), insistendo, pertanto per la dichiarazione di interdizione della signora .” CP_2
Per la PROCURA: “V° il P M conclude per l'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 20.12.2024, il ricorrente, figlio dell'interdicenda, ha chiesto che fosse pronunciata l'interdizione della madre, già sottoposta a procedura di Amministrazione di sostegno perché affetta da demenza senile (cfr. ricorso introduttivo).
Adottati i provvedimenti di cui all'art. 713 c.p.c., all'udienza del giorno 12.2.2025, si procedeva all'esame dell'interdicenda; all'esito, il ricorrente rinunciati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., chiedeva fissarsi udienza per la rimessione in decisione.
Le circostanze esposte in ricorso hanno trovato riscontro nella documentazione allegata al medesimo e, in particolare nelle certificazioni dell'ASL, nel cui ultimo aggiornamento al
14.1.2025 si riporta diagnosi di “disturbo neurocognitivo maggiore di grado severo.”
La sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di interdizione è emersa altresì dagli esiti dell'esame dell'interdicenda che non è stata in grado di rispondere ad alcune delle semplici domande a lei rivolte dal giudice in modo logico, riferendo di avere 51 anni, di non avere figli, di stare bene in salute, di essere in corso l'anno 1920/1930 e che la moneta da lei utilizzata è la lira (cfr. verbale di udienza del 12.2.2025).
Il quadro probatorio sopra riportato rende evidente che la beneficianda non è in grado di intendere e volere, di determinarsi in modo autonomo ed è apparsa per nulla collocata nel tempo e nello spazio.
Il deficit cognitivo da cui è affetta l'interdicenda è sicuramente abituale e permanente e, per la sua gravità, esclude del tutto la capacità della medesima di provvedere alla cura della sua persona, della salute e dei propri interessi;
la gravità ed entità dell'indicato deficit, inoltre, rende sicuramente non adeguata qualsiasi altra misura di protezione.
Nulla va disposto in questa sede in relazione alla domanda della ricorrente di nomina del tutore
(così come l'autorizzazione alla vendita), trattandosi di competenza del giudice tutelare.
pagina 2 di 3 Va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza alla cancelleria del Giudice
Tutelare dell'intestato Tribunale, anche al fine di consentire l'acquisizione di elementi utili di valutazione per la nomina del tutore.
In considerazione della natura del giudizio e dei rapporti tra le parti, sussistono gravi motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, visto il parere conforme del
P.M., rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA l'interdizione di nata a [...] il [...] (C.F. CP_2
) oggi domiciliata presso la struttura Anni Azzurri di Montanaro – C.F._2
2) COMPENSA le spese di giudizio tra le parti;
3) DISPONE la trasmissione alla cancelleria del Giudice Tutelare presso l'intestato Tribunale di copia della presente sentenza, per le determinazioni di competenza.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 11 giugno 2025
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro SCIALABBA Presidente dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott.ssa Alberto Angelo BALZANI Giudice sentito il relatore all'esito dell'udienza celebrata da ultimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3334/2024 R.G. anno 2024 avente ad
OGGETTO: Interdizione
PROMOSSA DAL RICORRENTE
, nato a [...] il [...] (C.F. ) residente in CP_1 C.F._1
Strambino (TO) Via Ivrea 35 rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Vassia e presso il suo studio sito in Ivrea, Via Palestro n. 31, elettivamente domiciliato per delega in atti nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. ) oggi CP_2 C.F._2
domiciliata presso la struttura Anni Azzurri di Montanaro –
e con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IVREA, in persona del Procuratore della Repubblica
CONCLUSIONI per parte RICORRENTE:” Il ricorrente, alla luce dell'esame dell'interdicenda e delle dichiarazioni rese dall'amministratrice di sostegno e direttrice del Caluso, dott.ssa CP_3
nonché di quanto riferito dall'assistente sociale, dott.ssa Persona_1 Persona_2 all'udienza del 12 febbraio 2025, richiama integralmente le conclusioni di cui al ricorso ex artt. 414 c.c. e 712 c.p.c. (e cioè CHIEDE
pagina 1 di 3 che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, ai sensi dell'art. 712 c.p.c., dichiarare l'interdizione della
Sig.ra con ogni conseguenza di legge e nominare tutore della medesima un terzo CP_2
designato dal Giudice.
Si chiede, inoltre, che venga autorizzata la vendita dell'immobile sito in Romano Canavese
(TO) Via Sotto Vigne 14 per le motivazioni di cui in narrativa, previa stima asseverata dell'immobile al fine della quantificazione del prezzo di vendita.), insistendo, pertanto per la dichiarazione di interdizione della signora .” CP_2
Per la PROCURA: “V° il P M conclude per l'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 20.12.2024, il ricorrente, figlio dell'interdicenda, ha chiesto che fosse pronunciata l'interdizione della madre, già sottoposta a procedura di Amministrazione di sostegno perché affetta da demenza senile (cfr. ricorso introduttivo).
Adottati i provvedimenti di cui all'art. 713 c.p.c., all'udienza del giorno 12.2.2025, si procedeva all'esame dell'interdicenda; all'esito, il ricorrente rinunciati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., chiedeva fissarsi udienza per la rimessione in decisione.
Le circostanze esposte in ricorso hanno trovato riscontro nella documentazione allegata al medesimo e, in particolare nelle certificazioni dell'ASL, nel cui ultimo aggiornamento al
14.1.2025 si riporta diagnosi di “disturbo neurocognitivo maggiore di grado severo.”
La sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di interdizione è emersa altresì dagli esiti dell'esame dell'interdicenda che non è stata in grado di rispondere ad alcune delle semplici domande a lei rivolte dal giudice in modo logico, riferendo di avere 51 anni, di non avere figli, di stare bene in salute, di essere in corso l'anno 1920/1930 e che la moneta da lei utilizzata è la lira (cfr. verbale di udienza del 12.2.2025).
Il quadro probatorio sopra riportato rende evidente che la beneficianda non è in grado di intendere e volere, di determinarsi in modo autonomo ed è apparsa per nulla collocata nel tempo e nello spazio.
Il deficit cognitivo da cui è affetta l'interdicenda è sicuramente abituale e permanente e, per la sua gravità, esclude del tutto la capacità della medesima di provvedere alla cura della sua persona, della salute e dei propri interessi;
la gravità ed entità dell'indicato deficit, inoltre, rende sicuramente non adeguata qualsiasi altra misura di protezione.
Nulla va disposto in questa sede in relazione alla domanda della ricorrente di nomina del tutore
(così come l'autorizzazione alla vendita), trattandosi di competenza del giudice tutelare.
pagina 2 di 3 Va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza alla cancelleria del Giudice
Tutelare dell'intestato Tribunale, anche al fine di consentire l'acquisizione di elementi utili di valutazione per la nomina del tutore.
In considerazione della natura del giudizio e dei rapporti tra le parti, sussistono gravi motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, visto il parere conforme del
P.M., rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA l'interdizione di nata a [...] il [...] (C.F. CP_2
) oggi domiciliata presso la struttura Anni Azzurri di Montanaro – C.F._2
2) COMPENSA le spese di giudizio tra le parti;
3) DISPONE la trasmissione alla cancelleria del Giudice Tutelare presso l'intestato Tribunale di copia della presente sentenza, per le determinazioni di competenza.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 11 giugno 2025
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
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