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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 192/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente relatore dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 192/2025 v.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA Parte_1 C.F._1
CAMPILII
ADOTTANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
ADOTTANDA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Adozione di maggiorenni
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 31.1.2025 ha chiesto di poter adottare Parte_1 CP_1
, nata in [...] [...], figlia del marito .
[...] Persona_1
Nel corso dell'udienza del 1.4.2025 hanno espresso consenso all'adozione l'adottanda e l'adottante, la quale non ha discendenti, il padre dell'adottanda che è anche coniuge dell'adottante ed il marito dell'adottanda.
Come dedotto in ricorso, l'adottanda alla nascita è stata riconosciuta dal padre, , e Persona_1
dalla madre , la quale è deceduta in Belgio il 23.4.1975, come risulta dal certificato di Persona_2
morte depositato in atti (doc. 2).
La , come risulta dall'estratto di matrimonio depositato in atti, si è unita in matrimonio con Parte_1 il il 12.7.1980. Persona_1
Il ricorso va accolto, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 291 e seguenti c.c. in quanto:
1. come risulta dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, non ha Parte_1 discendenti legittimi o legittimati ed ha un'età superiore ai 35 anni e di 18 anni superiore a quella dell'adottanda;
2. non sono emerse ragioni ostative all'adozione, sicuramente conveniente, sia sotto il profilo affettivo che economico, per l'adottanda.
Pertanto, atteso il ricorrere delle condizioni di legge, va disposta la richiesta adozione ordinaria.
Non occorre pronuncia sulle spese, non avendo il procedimento natura contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dispone l'adozione ordinaria di , nata il [...] in [...], da Controparte_1
parte di , nata il [...] a [...]. Parte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Pescara 11 aprile 2025
Il Presidente relatore
Carmine Di Fulvio
pagina 2 di 3 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente relatore dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 192/2025 v.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA Parte_1 C.F._1
CAMPILII
ADOTTANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
ADOTTANDA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Adozione di maggiorenni
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 31.1.2025 ha chiesto di poter adottare Parte_1 CP_1
, nata in [...] [...], figlia del marito .
[...] Persona_1
Nel corso dell'udienza del 1.4.2025 hanno espresso consenso all'adozione l'adottanda e l'adottante, la quale non ha discendenti, il padre dell'adottanda che è anche coniuge dell'adottante ed il marito dell'adottanda.
Come dedotto in ricorso, l'adottanda alla nascita è stata riconosciuta dal padre, , e Persona_1
dalla madre , la quale è deceduta in Belgio il 23.4.1975, come risulta dal certificato di Persona_2
morte depositato in atti (doc. 2).
La , come risulta dall'estratto di matrimonio depositato in atti, si è unita in matrimonio con Parte_1 il il 12.7.1980. Persona_1
Il ricorso va accolto, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 291 e seguenti c.c. in quanto:
1. come risulta dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, non ha Parte_1 discendenti legittimi o legittimati ed ha un'età superiore ai 35 anni e di 18 anni superiore a quella dell'adottanda;
2. non sono emerse ragioni ostative all'adozione, sicuramente conveniente, sia sotto il profilo affettivo che economico, per l'adottanda.
Pertanto, atteso il ricorrere delle condizioni di legge, va disposta la richiesta adozione ordinaria.
Non occorre pronuncia sulle spese, non avendo il procedimento natura contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dispone l'adozione ordinaria di , nata il [...] in [...], da Controparte_1
parte di , nata il [...] a [...]. Parte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Pescara 11 aprile 2025
Il Presidente relatore
Carmine Di Fulvio
pagina 2 di 3 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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