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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. RA DI - Presidente -
Dott.ssa VA AL - Giudice rel.-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21423 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
TRA
nato a [...] l'[...] c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ANZILOTTI FABIANA presso la quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ALTIERI ELVIRA presso la quale elettivamente domicilia
Ricorrenti il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/10/2025 e Parte_1 [...]
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro CP_1 contratto in Napoli il 18.3.2000. Aggiungevano che dalla loro unione erano nati due figli: Per_1 nato a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente indipendente e nata a [...] il Per_2
5/8/2004, maggiorenne, non economicamente autosufficiente.
1 Rappresentavano che tra le parti era intervenuta separazione personale in forza di decreto di omologa n. 1037/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in data 9.2.2023 in riferimento al procedimento recante numero R.G. 28200/2022.
Ciò premesso chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i ricorrenti in Napoli, in data 18 marzo 2000, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
3) in merito alla disciplina degli aspetti patrimoniali e personali, si chiede che il Tribunale adito voglia disporre:
a) l'obbligo in capo al sig. di corrispondere alla sig.ra , a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento della figlia entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di Per_2 euro 250,00;
b) obbligo da parte del sig. di contribuire alle spese straordinarie, in favore Parte_1 della figlia, che saranno disciplinate in base al Protocollo del Tribunale di Napoli del 7/3/2018, in misura del 50%;
c) nulla sarà disposto a titolo di assegno divorzile;
d) per quanto altro non previsto si fa rinvio alla normativa vigente in materia ed ai provvedimenti che il Giudice vorrà adottare in sede di comparizione dei coniugi;
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti-doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
2 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
Napoli il 18/03/2000 (atto n. 12, parte II S. A, sez. W reg. anno 2000);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice est. Il Presidente
VA AL RA DI
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