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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/04/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 8/2023
promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Parte_2
APPELLANTI
NTro
(C.F. ) - e per essa in NTroparte_1 P.IV_1 CP_2 forza di procura conferita da quale mandataria NTroparte_3 della - con il patrocinio dell'Avv. BENEDETTO NTroparte_4
GARGANI
APPELLATA
pagina 1 di 17 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 769/2022 depositata il 24.11.2022
CONCLUSIONI
DEGLI APPELLANTI: In via preliminare al rito: dichiarare il difetto di legittimazione di P.IV , in persona del NTroparte_1 P.IV_1 legale rappresentante pro tempore, con sede generale in Milano, in Via Vittorio
Betteloni n. 2, e per essa CF Email_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale P.IV_2 in Milano, in Via Pontaccio n. 10, in forza di procura conferita da quale CP_5 mandataria della società veicolo, con sede legale in Roma, in Via Barberini, n. 47,
CF , in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa P.IV_3
Con
per l'effetto, accertare e dichiarare NTroparte_6
l'illegittimità e-o la nullità e-o l'inefficacia del precetto e della esecuzione preannunciata col precetto;
in via preliminare nel merito: accertare e dichiarare il difetto di titolo e di titolarità sui rapporti de quibus di NTroparte_1
P.IV in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IV_1 generale in Milano, in Via Vittorio Betteloni n. 2, e Email_1 per essa CF in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IV_2 tempore, con sede legale in Milano, in Via Pontaccio n. 10, in forza di procura conferita da quale mandataria della società veicolo, con sede legale in CP_5
Roma, in Via Barberini, n. 47, CF , in persona del legale P.IV_3 rappresentante pro tempore, e per essa NTroparte_6
Con
non essendo cessionarie del rapporto oggetto del precetto e
[...] non essendo autorizzate al recupero del preteso credito, per l'effetto dichiarare l'inesistenza di un loro diritto di agire anche in executivis e accertare e dichiarare l'illegittimità e-o la nullità e-o l'inefficacia del precetto e della esecuzione preannunciata, con declaratoria di insufficienza ed inefficacia della Gazzetta
Ufficiale ad una funzione traslativa del rapporto obbligatorio e con declaratoria di assenza dei presupposti soggettivi ex art. 58, comma 7, T.u.b., ed oggettivi ex artt. 58 co 1 e 2 Tub, 1346 c.c., con conseguente declaratoria di nullità della pagina 2 di 17 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
dichiarare l'inesistenza di un titolo esecutivo valido perché il contratto di mutuo ipotecario non si è risolto e per l'effetto dichiarare la nullità e-o inefficacia della cessione del rapporto de quo; per l'effetto dichiarare che la asserita cessione è inesistente, in subordine, inefficace e/o nulla per i motivi tutti esposti;
dichiarare la nullità di ogni atto consequenziale per mancata iscrizione dei soggetti asseritisi cessionari e riscossori del preteso credito per violazione degli artt. 106 e ss. Tub;
dichiarare la inesistenza e/o inefficacia e/o nullità della procura conferita su altri e distinti rapporti.
In via subordinata, dichiarare la erroneità dell'importo precettato sia sull'importo a scadere sia per nullità degli interessi di mora sugli importi scaduti e pagati;
ordinare di espungere gli interessi di mora dalla rate scadute e pagate ed espungere tutti gli interessi ultralegali;
dichiarare che nulla è dovuto dal Sig.
[...]
NTr
alla e a chi per essa e dichiarare la violazione della normativa a tutela Pt_1
NTr del consumatore in suo danno obbligando la e chi per essa a cancellare la persistente segnalazione del suo nominativo a sofferenza in centrale dei rischi.
Con rinnovo della richiesta CTU. La necessità della consulenza tecnica contabile si fonda su documentazione, giurisprudenza, deduzioni, nonchè eccezioni ampiamente rilevate nelle relazioni di parte, e pertanto assolutamente non può dirsi esplorativa ma percipiente. Rendendosi imprescindibile in qualità di strumento di accertamento di fatti e dati altrimenti non acclarabili se non con il ricorso a determinate cognizioni specialistiche, la consulenza tecnico contabile risulta essenziale e dirimente ai fini di una corretta risoluzione della controversia.
In via gradatamente subordinata: senza rinuncia alle eccezioni predette ed in denegata ipotesi di loro mancato accoglimento, dichiarare l'inesistenza e-o inefficacia e-o nullità di una cessione del rapporto de quo per carenza dei requisiti soggettivi ex art. 58, co. 7 Tub;
accertare e dichiarare l'insussistenza, e-o l'infondatezza, e-o l'inesigibilità del preteso credito e della asserita risoluzione del mutuo ex adverso azionato, ovvero, in via ulteriore e gradatamente subordinata, ridurne l'ammontare espungendo gli interessi moratori sulle rate pagate alla scadenza anche dopo la asserita risoluzione e dichiarare che quelli moratori vanno calcolati sulla sola sorte capitale delle rate scadute e non già sorte più interessi,
pagina 3 di 17 accertare la nullità degli interessi contra legem anche tramite consulenza tecnica,
e rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti con compensazione. In ogni caso: dichiarare che il precettante non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli odierni opponenti;
dichiarare l'estromissione dal processo del sig.
che non è parte del contratto di mutuo per i motivi narrati con Parte_1 domanda di preventiva sospensione nei suoi confronti e di definitiva revoca dell'atto precettatogli;
dichiarare la nullità della risoluzione verso il consumatore a cui non è stata mai inviata;
dichiarare che i precettati nulla devono al Pt_1 precettante;
revocare e-o sospendere e-o annullare il precetto opposto.
Riformare in ogni caso la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna i deducenti al pagamento delle spese di lite per le ragioni di cui in narrativa. Vinte le spese di primo e di secondo grado.
In via istruttoria, si rinnova la richiesta di CTU attesa la assoluta incertezza della cifra e arbitrarietà del precettato quale residuo del mutuo, differente dal piano di ammortamento, rendendosi imprescindibile in qualità di strumento di accertamento di fatti e dati altrimenti non acclarabili se non con il ricorso a determinate cognizioni specialistiche, la consulenza tecnico contabile risulta essenziale e dirimente ai fini di una corretta risoluzione della controversia.
DELLA APPELLATA:
- dichiarare inammissibile il gravame avversario ed ogni domanda ed istanza anche istruttoria;
- rigettare, comunque, il gravame avversario ed ogni domanda ed istanza, anche istruttoria, in quanto infondati, sia in fatto, che in diritto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro ha respinto l'opposizione a precetto, notificato il 24.2.2022, proposta da Parte_2
e nei confronti di ed ha condannato gli
[...] Parte_1 NTroparte_1
pagina 4 di 17 opponenti a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in complessivi €.
4.000,00, oltre accessori dovuti per legge.
In particolare il giudice di primo grado ha ravvisato la titolarità del credito (in capo alla parte che aveva notificato il precetto) – per effetto di successive fusioni per incorporazione e di cessione del credito – e ha dato atto del fatto che la creditrice, con l'atto di precetto, aveva tenuto conto dei pagamenti eseguiti fino alla data del 30.4.2021; ha inoltre rilevato che le eccezioni svolte dagli opponenti risultavano generiche, che la irrilevanza della mancanza di una formale messa in mora non poteva incidere sulla insolvenza dei debitori, i quali avevano interrotto il pagamento delle rate stabilite, e che la intervenuta cessione dell'immobile ipotecato da parte del non faceva venir meno la sua obbligazione di Pt_1 pagamento, oggetto del contratto di mutuo dallo stesso sottoscritto.
II) Hanno proposto appello avverso la citata sentenza gli opponenti per i motivi di seguito illustrati, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare la nullità e la inefficacia del precetto opposto, per difetto di legittimazione attiva del cessionario, per carenza della risoluzione del contratto di mutuo, posto a fondamento del precetto quale titolo esecutivo, e per insussistenza della titolarità del diritto di credito in capo al soggetto che aveva notificato il precetto.
III.) Si è costituita la (nel prosieguo, per brevità, anche NTroparte_1
NT
) che ha eccepito la inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c. ed ex art. 342 c.p.c., ed ha contestato il gravame rilevando alcuni profili di novità delle domande e deducendo la infondatezza dei motivi di impugnazione;
ha chiesto quindi la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza del Tribunale.
IV) Preso atto delle note scritte depositate, con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 17 1.1) Con il primo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale ha omesso di valutare la documentazione prodotta, consistente nelle quietanze dei ratei pagati dal 2011 al 2021, dalla quale emerge che, avendo i mutuatari provveduto al pagamento del dovuto, il contratto di mutuo non poteva ritenersi risolto, non essendo configurabile alcuna morosità; il Tribunale ha quindi omesso di valutare tali circostanze e non ha preso posizione in ordine alla mancanza di risoluzione del contratto di mutuo violando in tale modo l'art. 1454 c.c., né ha verificato quali e quanti ratei risultassero eventualmente non versati, violando così anche l'art. 1186 c.c., non avendo verificato se vi fosse la insolvenza del debitore, presupposto necessario della decadenza dal beneficio del termine.
Ad avviso degli appellanti, quindi, il giudice di primo grado non ha valutato se il precettante, avesse un valido titolo esecutivo che, nella specie, non era ravvisabile, non potendo ritenersi tale un contratto di mutuo non risolto ed ancora efficace.
Con lo stesso motivo gli appellanti deducono la erroneità della sentenza rilevando:
-che la decisione sulla ulteriore questione di merito, inerente la titolarità del cessionario, è fondata soltanto sulla dichiarazione tra cedente e cessionario;
-la rilevanza di interessi usurari conteggiati sulle rate a scadere nel periodo
2022-2030 non è degno di attenzione da parte del giudice che ha negato accesso alla CTU;
- che il giudice di primo grado ha omesso di valutare l'inadempimento dell'asserito cessionario che, subentrando nel rapporto ed incassando i ratei, ha deciso di rifiutarli, all'improvviso, nel maggio 2021, senza che vi fosse un motivo legalmente sostenibile e costituzionalmente accettabile ex artt. 41 e 2 Cost., rendendosi, anzi, in tal modo inadempiente.
1.2) Con il secondo motivo di gravame gli appellanti, ribadendo, in parte, alcuni aspetti evidenziati con il primo motivo, contestano la decisione del
Tribunale che ha ritenuto sussistente la titolarità del credito in capo alla cessionaria sulla base della mera dichiarazione del NTroparte_1 cedente (Credito SE s.p.a.), da ritenersi invece irrilevante, avendo pagina 6 di 17 eventualmente solo una valenza indiziaria;
deducono inoltre che l'avviso previsto dall'art. 58 TUB è, nella specie, generico e indeterminato e, quindi, non sufficiente al fine di dimostrare la cessione del credito (come del resto osservato dal primo giudice il quale ha evidenziato che detto avviso rileva ai fini previsti dall'art. 1267
c.c., ma non incide sulla validità della cessione).
In tale contesto, pertanto, secondo gli appellanti, in mancanza di prove idonee a dimostrare la cessione, non è ravvisabile la legittimazione ad agire, né, nel merito, è configurabile la titolarità del credito in capo all'asserito cessionario NT
), tenuto conto anche della inconsistenza del contratto di cessione che, nel caso di specie, non è stato prodotto in forma integrale - tantoché neanche il primo giudice lo ha valutato ai fini della decisione - avendo la controparte allegato una documento di sole otto pagine - a fronte delle trenta pagine che lo comporrebbero - che non contiene alcun riferimento al rapporto in esame.
Con lo stesso motivo gli appellanti lamentano altresì che il precettante non è soggetto abilitato a ricorrere alla procedura ex art. 58 TUB che prevede una modalità pubblicitaria della comunicazione della cessione in deroga all'art 1264
c.c., ma solo per “le banche ed i soggetti non bancari che sono inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli artt. 65 e 109 ed in favore degli intermediari finanziari previsti dall'art. 106” (ex art. art. 58, al co. 7 TUB); NT osservano a tale riguardo, sulla base della visura, che la società agente ( ) risulta invece essere società di recupero crediti e non uno dei soggetti ai quali l'art. 58, co .7, cit., riconosce il diritto di avvalersi della procedura semplificata di cessione.
Evidenziano altresì che la visura rivela anche che il rapporto de quo, dichiarato NTr da ceduto il 6.8.2020, non risulta incluso nella cessione, poiché la visura riferisce di una cessione del 30.9.2020, aumentando la incertezza in ordine alla identificazione del rapporto.
Deducono poi di aver contestato, con PEC dell'8.6.2021, la cessione peraltro comunicata solo con PEC del 20.5.2021 (scritta a riscontro di due esposti del mutuatario a carico dei soggetti segnalanti in Centrale Rischi), dopoché erano pagina 7 di 17 stati incassati i ratei che la mutuataria aveva versato sul conto dedicatole dalla cedente Credito SE s.p.a.
1.3) Con il terzo motivo di appello si deduce che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che le contestazioni in ordine alla entità dell'importo precettato fossero generiche, atteso che gli opponenti avevano documentato il pagamento di tutte le rate mediante la produzione del documento n.8 che il Tribunale non ha tenuto in considerazione.
Ribadiscono a tale riguardo la erroneità dell'importo precettato, osservando che:
- la controparte ha calcolato gli interessi di mora su rate regolarmente pagate nel periodo 2019-2021;
- il 5 maggio 2020 è stato effettuato un pagamento in eccedenza di €. 3.667,00 che deve essere decurtato dai conteggi;
- sulle rate scadute nell'anno 2022 non sono dovuti gli interessi di mora, perché NT
, dopo aver incassato alcune rate, ha poi rifiutato i bonifici.
Con il motivo in esame gli appellanti ribadiscono che la parte mutuataria non NTr ha interrotto i pagamenti ed evidenziano che ha incassato ad insaputa del ceduto, i ratei versati sul conto corrente dedicato da e, dal mese di maggio CP_8
2021 al mese di dicembre del 2021, ha rifiutato gli accrediti, senza un motivo legittimo, ma al solo fine di precettare l'intero importo residuo, e senza rispettare la scadenza naturale del 2030.
Osservano a tale riguardo che la mutuataria ha fatto legittimo affidamento sull'adempimento del contratto e che l'interruzione improvvisa del rapporto NTr operata da è contraria ai principi di correttezza (1175, 1176, 1375 codice civile), all'etica ed ai principi costituzionali, quali il dovere di solidarietà sociale.
1.4) Con il quarto motivo la parte appellante lamenta la nullità dell'atto di precetto notificato anche a il quale non ha mai ricevuto la diffida ad Parte_1 adempiere datata 5.9.2019, che non è stata a lui indirizzata in Fano, in via San
Paterniano n. 22 ove non vive;
precisa che, alla data della diffida, il non Pt_1 era parte mutuataria e che la erronea spedizione in luogo diverso dal suo domicilio rende inesistente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1454 e 1455 c.c., la pagina 8 di 17 intimazione, che non può essere utilizzata per trarne qualunque conseguenza ai danni del medesimo.
1.5) Con il quinto motivo di gravame gli appellanti censurano la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite ritenendo sussistenti i presupposti per disporne la compensazione, in base al principio secondo cui tale decisione è giustificata in presenza di non univoci orientamenti giurisprudenziali.
2.1) Preliminarmente osserva la Corte che deve ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità formulata da parte appellata ex art. 348 bis c.p.c., in conseguenza dell'avvenuta trattazione dell'appello nell'ambito di un giudizio prognostico implicitamente favorevole in tal senso, tenuto conto che tale norma (nel testo, previgente, applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di impugnazione notificata il 30.12.2022 e quindi prima della entrata in vigore del dell'art. 348 bis c.p.c. come modificato dalla Riforma c.d. Cartabia, a decorrere dal 28.2.2023) circoscrive l'operatività del c.d. filtro ai soli gravami pretestuosi o manifestamente infondati, fattispecie non ricorrente nel caso in esame.
2.2) Va inoltre disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c., poiché l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: la parte appellante ha infatti censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che la stessa appellata ha poi analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
3.) Si ritiene di esaminare congiuntamente i primi tre motivi di appello, per la stretta connessione delle questioni trattate concernenti – da un lato – il difetto di NT legittimazione e di titolarità del credito in capo alla società che ha notificato l'atto di precetto opposto e - dall'altro – la insussistenza della morosità della parte mutuataria e dei presupposti per ravvisare la decadenza dal beneficio del termine.
pagina 9 di 17 4.) Sotto il primo profilo le doglianze articolate dagli appellanti non sono fondate.
4.1) Va premesso che l'atto di precetto opposto è stato notificato da
[...]
quale società cessionaria del credito di cui si discute, iscritta NTroparte_1 nell'Elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione, in virtù di un contratto di cessione di rapporto giuridici in blocco, ex art. 58 TUB e, per essa CP_2 in forza di procura conferita con atto notarile da mandataria della CP_5 suddetta società veicolo.
4.2) Tra le parti è pacifico il fatto che alla (con cui NTroparte_9 gli odierni appellanti hanno stipulato il contratto di mutuo posto a fondamento dell'atto di precetto) è subentrata, nella titolarità del credito, la società
[...]
in seguito a fusione per incorporazione della prima nella NTroparte_10 seconda, e che, sempre in seguito a fusione per incorporazione, a quest'ultima è subentrata la società Credito SE s.p.a. (nel prosieguo, per brevità, anche : tali circostanze, poste a fondamento della decisione impugnata, CP_8 non hanno costituito oggetto di contestazione tra le parti nel presente giudizio di appello, e, pertanto, non richiedono ulteriori approfondimenti e devono ritenersi accertate.
4.3) Ciò posto è necessario esaminare la preliminare censura avanzata dagli appellanti in ordine alla titolarità del credito azionato da parte della odierna appellata.
A tale riguardo, deve osservarsi che costituisce principio pacifico in giurisprudenza (tra le altre Cass. civ. 24798/2020) quello secondo cui, in caso di contestazione (come nella fattispecie in esame), è onere del creditore, che si NT affermi (come la ) successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione in blocco secondo la disciplina speciale di cui all'art. 58
TUB, dimostrare l'inclusione del credito in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. NT Nel caso concreto la appellata ha dedotto di aver acquistato pro soluto dal
Credito SE s.p.a. un portafoglio di crediti aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione di cui è stata data notizia mediante pubblicazione nella pagina 10 di 17 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 115 del 1° ottobre 2020, parte seconda, ai sensi dell'art. 58 Testo Unico Bancario ed ha prodotto, tra l'altro, la copia della citata Gazzetta Ufficiale (in cui è stato pubblicato l'avviso di cessione NT dei crediti pro soluto da a , oggetto dei contratti sottoscritti il 5 CP_8 agosto 2020 ed il 6 agosto 2020, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione realizzata in data 9 settembre 2019, ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione),
l'atto di cessione stipulato il 6.8.2020 (in copia non integrale) e l'allegato elenco delle posizioni cedute (doc. 8,22, 23 della parte opposta, odierna appellata).
Da tale documentazione risulta che i crediti ceduti sono ricollegabili anche a
“contratti in varie forme tecniche stipulati con i relativi debitori nel periodo fra il 1 gennaio 1970 e il 31 marzo 2020” - tra i quali rientra quindi anche il contratto di mutuo ipotecario (posto a fondamento dell'atto di precetto), sottoscritto in data
6.12.2010 - e riguardano la posizione individuata con il numero “4674773”, coincidente con quello riportato nella documentazione bancaria, relativa al mutuo di cui si tratta, prodotta sia dalla opposta (v., per esempio, rendiconti al
31.12.2018 e al 31.12.2019) sia dagli opponenti (v. prima facciata del documento n. 8 in cui è riportata la dicitura “Portafoglio Finanziario 1/832/62633 ipotecario
4674773 – e Napolitano Mon”). Parte_1
Gli elementi indicati, desumibili dai documenti prodotti, inducono a ritenere che la opposta, odierna appellata, abbia fornito la prova dell'inclusione, della posizione creditoria azionata, nella operazione di cessione che ha interessato il credito facente capo (originariamente alla NTroparte_9 successivamente al e poi) alla cedente NTroparte_10 CP_8
Tale conclusione trova peraltro conferma nella dichiarazione giudiziale di cessione del credito da parte di contenuta in una memoria difensiva CP_8 depositata nel procedimento promosso innanzi al Tribunale di Pesaro ex art. 700 NT c.p.c. (RG n. 1350/2021) dagli odierni appellanti nei confronti di e di CP_8
(doc. n. 10 prodotto dalla opposta) e nella missiva del 20.5.2021 diretta alla odierna appellante , inviata da nella qualità di servicer Parte_2 CP_11
NT NT di , con cui è stato evidenziato che la era cessionaria del credito di cui si discute (doc. n. 13 della opposta), nonché nella disponibilità dell'atto di mutuo pagina 11 di 17 NT ipotecario da parte della (cessionaria) che, sulla base di tale contratto , ha notificato l'atto di precetto.
4.4) Gli appellanti hanno altresì rilevato che “il precettante non è soggetto abilitato ad usare la procedura ex art. 58 TUB”; anche sotto tale profilo le doglianze - che peraltro non hanno costituito oggetto dei motivi di opposizione articolati con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado - non sono fondate. NT Invero come rilevato dalla appellata la è una società (c.d “veicolo”) che svolge attività di cartolarizzazione (come risulta dalla visura prodotta) e pertanto
è legittimata ad avvalersi della procedura di cui all'art. 58 TUB mediante la società preposta alla riscossione dei crediti cartolarizzati (c.d. servicer, nella specie, e in base alle procure indicate nell'atto di precetto CP_5 CP_2 ed allegate sub doc. n. 1 e 2 dalla opposta.)
5.) Ritenute, per le considerazioni svolte, la titolarità del credito ceduto e, NT quindi, la legittimazione ad agire in capo a , si osserva che le altre doglianze articolate con i motivi in esame sono, invece, fondate per le ragioni di seguito illustrate.
5.1) Invero l'atto di precetto di cui si discute è stato notificato sul presupposto della intervenuta risoluzione del contratto di mutuo ipotecario stipulato il
6.12.2010 dagli odierni opponenti, in qualità di mutuatari e datori di ipoteca, con la Cassa di Risparmio di Fano s.p.a. avente ad oggetto l'importo di €. 390.000,00 da restituire in 20 anni, mediante il pagamento di 240 rate mensili posticipate, da pagare alla fine di ogni mese a decorrere dal 31.1.2011, in base al piano di ammortamento allegato al contratto.
5.2) In particolare dalla documentazione prodotta risulta che, con raccomandata A.R. del 5.9.2019 (restituita al mittente per “compiuta giacenza”), la ha ritenuto sussistente l'inadempimento dei mutuatari CP_12 ricollegabile all'irregolare andamento dei rapporti (caratterizzato da sconfini e da mancati puntuali pagamenti) ed ha, per quanto rileva nel presente giudizio, invocato la risoluzione del mutuo, “a norma di quanto contrattualmente previsto”, chiedendo, in conseguenza della decadenza dal beneficio del termine, la restituzione della somma dovuta relativa a n. 3 rate scadute e non pagate e alle pagina 12 di 17 residue rate a scadere (€. 247.949,31), oltre interessi corrispettivi sulle rate scadute e non pagate (€.533,41) ed oltre interessi di mora maturati alla data del
3.9.2019 (€. 6,80).
5.3) Dal contenuto della citata missiva si evince pertanto che la ha CP_12 ravvisato la decadenza dal beneficio dal termine ed ha inteso risolvere il contratto in base a quanto previsto dalle clausole contrattuali con cui i contraenti avevano pattuito che “il mancato pagamento, alle date stabilite, delle rate di mutuo o di parte di esse, degli interessi dovuti sui pagamenti rateali, produrrà la immediata decadenza dal beneficio del termine della parte mutuataria
e la avrà diritto di agire in via esecutiva per il recupero del suo credito in CP_12 capitale, interessi , rate arretrate, interessi di mora e di far valere ogni altra ragione ai sensi di legge. Il ritardato pagamento delle rate di mutuo o
l'inadempimento ad ogni altro diverso obbligo previsto a carico della parte mutuataria dal contratto e dal …capitolato, produrrà la immediata risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dal beneficio del termine, per cui la Banca potrà agire in via esecutiva nei confronti della banca mutuataria” (art. 14 del capitolato delle condizioni generali dei contratti di mutuo, allegato sub lett. B all'atto di mutuo, ex art. 2 del contratto stesso).
5.4) Gli appellanti hanno dedotto con l'atto di opposizione a precetto ed hanno ribadito in questa sede la insussistenza della morosità e dei presupposti per invocare la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e, quindi, per procedere ad esecuzione forzata, deducendo di aver provveduto al pagamento delle somme dovute e di aver dimostrato il versamento delle rate mediante la documentazione allegata all'atto di opposizione (doc. n.8), non adeguatamente valutata, secondo gli appellanti, dal Tribunale.
La documentazione valorizzata dai sigg.ri consiste in uno Parte_3 schema riepilogativo, proveniente da delle rate pagate dal 2011 fino al CP_8 mese di maggio del 2017, negli estratti del conto corrente UniCredit intestato alla mutuataria, , da giugno 2018 fino a dicembre 2018 e Parte_2 nelle attestazioni di Unicredit dei bonifici eseguiti dalla ordinante in Parte_2
pagina 13 di 17 favore di a titolo di pagamento delle rate del mutuo, nel 2019, nel CP_13
2020, fino al 30.11.2021.
5.5) Da tali documenti - che non hanno costituito oggetto di contestazione – si evince che la parte mutuataria ha provveduto al pagamento di tutte le rate nei periodi indicati, e, in particolare, il 5 maggio 2020 ha versato anche l'importo complessivo di €. 3.667,02 a “saldo debito anno 2019…. Vostro rendiconto
01.01.2019-31.12.2019” (v. riepilogo bonifici disposti al 5.5.2020, allegato dagli opponenti-odierni appellanti sub doc. n.8). NT Tenuto conto che – come risulta da tale rendiconto (prodotto da ) - il
“totale impagato” era pari ad €. 3.667,02 e riguardava n. 3 rate non pagate e che, con la missiva del 5.9.2019, la ha evidenziato il mancato pagamento CP_12 di n.3 rate scadute e non pagate, si ritiene che detto inadempimento fosse relativo alle rate indicate nel rendiconto relativo all'anno 2019 che hanno poi costituto oggetto del bonifico effettuato il 5 maggio del 2020: pertanto dopo la missiva del 5.9.2019, la parte mutuataria non solo ha proseguito a rimborsare le rate del mutuo (nel 2020 e nel 2021), come si evince dalla documentazione sopra illustrata (doc. n.8 dell'opponente), ma ha anche versato l'importo di €.
3.667,02 che non risultava pagato nel 2019. NT Sebbene, come si desume dalla documentazione prodotta da , nel corso degli anni sia stato talvolta rilevato il mancato pagamento di alcune rate (v. missive del 2011, del 2014 e del 2017), si osserva che tale situazione non ha pregiudicato l'andamento del rapporto che, infatti, è proseguito con il costante versamento degli importi dovuti fino al 2019: in tale contesto, vero è che nel
2019 risultavano ancora non pagate n. 3 rate per l'importo complessivo di €.
3.667,02, ma è anche vero che, nonostante ciò, il rapporto contrattuale derivante dal mutuo ha continuato ad avere esecuzione atteso che, da un lato, la parte mutuataria, ha proseguito a versare gli importi dovuti, per le rate successive ed ha provveduto ad estinguere il debito relativo al mancato pagamento delle rate
(maturato nel 2019) - anche in epoca anteriore e successiva alla cessione del credito (del 6.8.2020, pubblicata nella G.U. a ottobre del 2020) - e, dall'altro, il creditore ha accettato tali pagamenti.
pagina 14 di 17 Pertanto quest'ultimo, in presenza di un rapporto contrattuale protrattosi dal
2010 (anche in seguito ad alcune criticità segnalate prima del 2019) e nonostante le irregolarità ed il mancato pagamento di tre rate, rilevati con la citata missiva del 5.9.2019, ha accettato sia il versamento delle rate successive, per un prolungato periodo, atteso che, solo a decorrere dal mese di maggio del
2021, ha iniziato a rifiutare il pagamento (effettuando lo “storno” dei versamenti effettuati dalla debitrice da aprile 2021 fino a dicembre 2021) sia, nel 2020, il pagamento delle rate non versate nel 2019: tale condotta, protrattasi per un rilevante lasso di tempo, valutata alla luce del principio di buona fede che regola la esecuzione del contratto e che deve accompagnare tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale, evidenzia un comportamento concludente che manifesta l'interesse del creditore ad avvalersi, comunque, delle prestazioni della parte mutuataria, sebbene tardive.
Le circostanze delineate inducono pertanto a ritenere che lo stesso creditore, con il suddetto comportamento, tenuto in epoca successiva alla missiva del
5.9.2019, abbia continuato a dare esecuzione al contratto di mutuo che, pertanto, non può considerarsi risolto a decorrere da tale data.
Né al fine di pervenire ad una diversa conclusione appare significativo il fatto che la società opposta, da maggio 2021 (in base a quanto si desume dalla documentazione prodotta), ha iniziato a rifiutare le rate, tenuto conto del comportamento concludente di cui si è detto e, quindi, del pregresso e prolungato periodo in cui il creditore ha accettato i pagamenti effettuati dalla debitrice che, pertanto, in considerazione della condotta della controparte, ha fatto affidamento sulla regolare prosecuzione dello svolgimento del rapporto contrattuale.
D'altra parte va anche rilevato che, alla data suddetta (settembre 2019), non erano ravvisabili i presupposti per invocare la decadenza dal beneficio del termine, atteso che questa, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non si verifica per il solo fatto dell'inadempimento della parte a cui favore il termine è stato apposto, ma è configurabile soltanto qualora ricorrano le ipotesi a tal fine previste dalla citata disposizione, consistenti nella insolvenza del debitore o nella diminuzione delle pagina 15 di 17 garanzie offerte o nella mancata prestazione delle garanzie promesse, situazioni non ravvisabili nella fattispecie in esame tenuto presente che:
- la parte mutuataria aveva concesso ipoteca su un determinato bene immobile (v. atto di mutuo) che non ha subito variazioni;
- il mancato versamento di 3 rate, dell'importo complessivo di €. 3.667,02 alla data del 31.12.2019, non era tale da evidenziare una situazione di particolare difficoltà economica, tenuto conto sia della entità della somma - non rilevante, avuto riguardo a quella oggetto del mutuo stipulato nel 2010 (€. 390.000,00) ed al complessivo ammontare della somma già versata in epoca precedente – sia del fatto che la mutuataria ha poi provveduto a versare il dovuto a distanza di pochi mesi (maggio 2020).
5.6) Per le considerazioni svolte si ritiene che, quando è stato notificato l'atto di precetto opposto, il creditore non aveva titolo per agire in via esecutiva nei confronti della parte mutuataria, perché non erano ravvisabili i presupposti per invocare la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c.. né per ritenere risolto il contratto che, dopo la missiva del 5.9.2019, ha continuato ad avere esecuzione, anche in seguito al comportamento concludente del creditore.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, va accolta la opposizione proposta da e da , Parte_2 Parte_1 dichiarando la nullità del precetto opposto.
6.) Tale conclusione assorbe l'esame sia delle altre problematiche prospettate dagli appellanti, anche con il quarto e quinto motivo di appello (concernenti rispettivamente la posizione di e la condanna al pagamento delle Parte_1 spese dei lite), sia delle domande dagli stessi proposte in via subordinata.
Nessuna ulteriore statuizione può essere pronunciata in questa sede in considerazione delle conclusioni della parte appellata che, nel merito, ha chiesto esclusivamente la reiezione dell'appello.
7.) Considerata la natura delle questioni trattate e l'esito complessivo del giudizio, sono ravvisabili i presupposti per compensare le spese di entrambi i gradi del procedimento.
P.Q.M.
pagina 16 di 17
La Corte di Appello di Ancona, respinta o assorbita ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Pesaro n. 769/2022 e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la opposizione proposta dagli stessi avverso l'atto di precetto notificato il
24.2.2022 da - e per essa in forza di NTroparte_1 CP_2 procura conferita da quale mandataria della CP_5 NTroparte_4
– e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto opposto.
[...]
Dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Ancona il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 8/2023
promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Parte_2
APPELLANTI
NTro
(C.F. ) - e per essa in NTroparte_1 P.IV_1 CP_2 forza di procura conferita da quale mandataria NTroparte_3 della - con il patrocinio dell'Avv. BENEDETTO NTroparte_4
GARGANI
APPELLATA
pagina 1 di 17 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 769/2022 depositata il 24.11.2022
CONCLUSIONI
DEGLI APPELLANTI: In via preliminare al rito: dichiarare il difetto di legittimazione di P.IV , in persona del NTroparte_1 P.IV_1 legale rappresentante pro tempore, con sede generale in Milano, in Via Vittorio
Betteloni n. 2, e per essa CF Email_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale P.IV_2 in Milano, in Via Pontaccio n. 10, in forza di procura conferita da quale CP_5 mandataria della società veicolo, con sede legale in Roma, in Via Barberini, n. 47,
CF , in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa P.IV_3
Con
per l'effetto, accertare e dichiarare NTroparte_6
l'illegittimità e-o la nullità e-o l'inefficacia del precetto e della esecuzione preannunciata col precetto;
in via preliminare nel merito: accertare e dichiarare il difetto di titolo e di titolarità sui rapporti de quibus di NTroparte_1
P.IV in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IV_1 generale in Milano, in Via Vittorio Betteloni n. 2, e Email_1 per essa CF in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IV_2 tempore, con sede legale in Milano, in Via Pontaccio n. 10, in forza di procura conferita da quale mandataria della società veicolo, con sede legale in CP_5
Roma, in Via Barberini, n. 47, CF , in persona del legale P.IV_3 rappresentante pro tempore, e per essa NTroparte_6
Con
non essendo cessionarie del rapporto oggetto del precetto e
[...] non essendo autorizzate al recupero del preteso credito, per l'effetto dichiarare l'inesistenza di un loro diritto di agire anche in executivis e accertare e dichiarare l'illegittimità e-o la nullità e-o l'inefficacia del precetto e della esecuzione preannunciata, con declaratoria di insufficienza ed inefficacia della Gazzetta
Ufficiale ad una funzione traslativa del rapporto obbligatorio e con declaratoria di assenza dei presupposti soggettivi ex art. 58, comma 7, T.u.b., ed oggettivi ex artt. 58 co 1 e 2 Tub, 1346 c.c., con conseguente declaratoria di nullità della pagina 2 di 17 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
dichiarare l'inesistenza di un titolo esecutivo valido perché il contratto di mutuo ipotecario non si è risolto e per l'effetto dichiarare la nullità e-o inefficacia della cessione del rapporto de quo; per l'effetto dichiarare che la asserita cessione è inesistente, in subordine, inefficace e/o nulla per i motivi tutti esposti;
dichiarare la nullità di ogni atto consequenziale per mancata iscrizione dei soggetti asseritisi cessionari e riscossori del preteso credito per violazione degli artt. 106 e ss. Tub;
dichiarare la inesistenza e/o inefficacia e/o nullità della procura conferita su altri e distinti rapporti.
In via subordinata, dichiarare la erroneità dell'importo precettato sia sull'importo a scadere sia per nullità degli interessi di mora sugli importi scaduti e pagati;
ordinare di espungere gli interessi di mora dalla rate scadute e pagate ed espungere tutti gli interessi ultralegali;
dichiarare che nulla è dovuto dal Sig.
[...]
NTr
alla e a chi per essa e dichiarare la violazione della normativa a tutela Pt_1
NTr del consumatore in suo danno obbligando la e chi per essa a cancellare la persistente segnalazione del suo nominativo a sofferenza in centrale dei rischi.
Con rinnovo della richiesta CTU. La necessità della consulenza tecnica contabile si fonda su documentazione, giurisprudenza, deduzioni, nonchè eccezioni ampiamente rilevate nelle relazioni di parte, e pertanto assolutamente non può dirsi esplorativa ma percipiente. Rendendosi imprescindibile in qualità di strumento di accertamento di fatti e dati altrimenti non acclarabili se non con il ricorso a determinate cognizioni specialistiche, la consulenza tecnico contabile risulta essenziale e dirimente ai fini di una corretta risoluzione della controversia.
In via gradatamente subordinata: senza rinuncia alle eccezioni predette ed in denegata ipotesi di loro mancato accoglimento, dichiarare l'inesistenza e-o inefficacia e-o nullità di una cessione del rapporto de quo per carenza dei requisiti soggettivi ex art. 58, co. 7 Tub;
accertare e dichiarare l'insussistenza, e-o l'infondatezza, e-o l'inesigibilità del preteso credito e della asserita risoluzione del mutuo ex adverso azionato, ovvero, in via ulteriore e gradatamente subordinata, ridurne l'ammontare espungendo gli interessi moratori sulle rate pagate alla scadenza anche dopo la asserita risoluzione e dichiarare che quelli moratori vanno calcolati sulla sola sorte capitale delle rate scadute e non già sorte più interessi,
pagina 3 di 17 accertare la nullità degli interessi contra legem anche tramite consulenza tecnica,
e rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti con compensazione. In ogni caso: dichiarare che il precettante non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli odierni opponenti;
dichiarare l'estromissione dal processo del sig.
che non è parte del contratto di mutuo per i motivi narrati con Parte_1 domanda di preventiva sospensione nei suoi confronti e di definitiva revoca dell'atto precettatogli;
dichiarare la nullità della risoluzione verso il consumatore a cui non è stata mai inviata;
dichiarare che i precettati nulla devono al Pt_1 precettante;
revocare e-o sospendere e-o annullare il precetto opposto.
Riformare in ogni caso la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna i deducenti al pagamento delle spese di lite per le ragioni di cui in narrativa. Vinte le spese di primo e di secondo grado.
In via istruttoria, si rinnova la richiesta di CTU attesa la assoluta incertezza della cifra e arbitrarietà del precettato quale residuo del mutuo, differente dal piano di ammortamento, rendendosi imprescindibile in qualità di strumento di accertamento di fatti e dati altrimenti non acclarabili se non con il ricorso a determinate cognizioni specialistiche, la consulenza tecnico contabile risulta essenziale e dirimente ai fini di una corretta risoluzione della controversia.
DELLA APPELLATA:
- dichiarare inammissibile il gravame avversario ed ogni domanda ed istanza anche istruttoria;
- rigettare, comunque, il gravame avversario ed ogni domanda ed istanza, anche istruttoria, in quanto infondati, sia in fatto, che in diritto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro ha respinto l'opposizione a precetto, notificato il 24.2.2022, proposta da Parte_2
e nei confronti di ed ha condannato gli
[...] Parte_1 NTroparte_1
pagina 4 di 17 opponenti a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in complessivi €.
4.000,00, oltre accessori dovuti per legge.
In particolare il giudice di primo grado ha ravvisato la titolarità del credito (in capo alla parte che aveva notificato il precetto) – per effetto di successive fusioni per incorporazione e di cessione del credito – e ha dato atto del fatto che la creditrice, con l'atto di precetto, aveva tenuto conto dei pagamenti eseguiti fino alla data del 30.4.2021; ha inoltre rilevato che le eccezioni svolte dagli opponenti risultavano generiche, che la irrilevanza della mancanza di una formale messa in mora non poteva incidere sulla insolvenza dei debitori, i quali avevano interrotto il pagamento delle rate stabilite, e che la intervenuta cessione dell'immobile ipotecato da parte del non faceva venir meno la sua obbligazione di Pt_1 pagamento, oggetto del contratto di mutuo dallo stesso sottoscritto.
II) Hanno proposto appello avverso la citata sentenza gli opponenti per i motivi di seguito illustrati, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare la nullità e la inefficacia del precetto opposto, per difetto di legittimazione attiva del cessionario, per carenza della risoluzione del contratto di mutuo, posto a fondamento del precetto quale titolo esecutivo, e per insussistenza della titolarità del diritto di credito in capo al soggetto che aveva notificato il precetto.
III.) Si è costituita la (nel prosieguo, per brevità, anche NTroparte_1
NT
) che ha eccepito la inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c. ed ex art. 342 c.p.c., ed ha contestato il gravame rilevando alcuni profili di novità delle domande e deducendo la infondatezza dei motivi di impugnazione;
ha chiesto quindi la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza del Tribunale.
IV) Preso atto delle note scritte depositate, con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 17 1.1) Con il primo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale ha omesso di valutare la documentazione prodotta, consistente nelle quietanze dei ratei pagati dal 2011 al 2021, dalla quale emerge che, avendo i mutuatari provveduto al pagamento del dovuto, il contratto di mutuo non poteva ritenersi risolto, non essendo configurabile alcuna morosità; il Tribunale ha quindi omesso di valutare tali circostanze e non ha preso posizione in ordine alla mancanza di risoluzione del contratto di mutuo violando in tale modo l'art. 1454 c.c., né ha verificato quali e quanti ratei risultassero eventualmente non versati, violando così anche l'art. 1186 c.c., non avendo verificato se vi fosse la insolvenza del debitore, presupposto necessario della decadenza dal beneficio del termine.
Ad avviso degli appellanti, quindi, il giudice di primo grado non ha valutato se il precettante, avesse un valido titolo esecutivo che, nella specie, non era ravvisabile, non potendo ritenersi tale un contratto di mutuo non risolto ed ancora efficace.
Con lo stesso motivo gli appellanti deducono la erroneità della sentenza rilevando:
-che la decisione sulla ulteriore questione di merito, inerente la titolarità del cessionario, è fondata soltanto sulla dichiarazione tra cedente e cessionario;
-la rilevanza di interessi usurari conteggiati sulle rate a scadere nel periodo
2022-2030 non è degno di attenzione da parte del giudice che ha negato accesso alla CTU;
- che il giudice di primo grado ha omesso di valutare l'inadempimento dell'asserito cessionario che, subentrando nel rapporto ed incassando i ratei, ha deciso di rifiutarli, all'improvviso, nel maggio 2021, senza che vi fosse un motivo legalmente sostenibile e costituzionalmente accettabile ex artt. 41 e 2 Cost., rendendosi, anzi, in tal modo inadempiente.
1.2) Con il secondo motivo di gravame gli appellanti, ribadendo, in parte, alcuni aspetti evidenziati con il primo motivo, contestano la decisione del
Tribunale che ha ritenuto sussistente la titolarità del credito in capo alla cessionaria sulla base della mera dichiarazione del NTroparte_1 cedente (Credito SE s.p.a.), da ritenersi invece irrilevante, avendo pagina 6 di 17 eventualmente solo una valenza indiziaria;
deducono inoltre che l'avviso previsto dall'art. 58 TUB è, nella specie, generico e indeterminato e, quindi, non sufficiente al fine di dimostrare la cessione del credito (come del resto osservato dal primo giudice il quale ha evidenziato che detto avviso rileva ai fini previsti dall'art. 1267
c.c., ma non incide sulla validità della cessione).
In tale contesto, pertanto, secondo gli appellanti, in mancanza di prove idonee a dimostrare la cessione, non è ravvisabile la legittimazione ad agire, né, nel merito, è configurabile la titolarità del credito in capo all'asserito cessionario NT
), tenuto conto anche della inconsistenza del contratto di cessione che, nel caso di specie, non è stato prodotto in forma integrale - tantoché neanche il primo giudice lo ha valutato ai fini della decisione - avendo la controparte allegato una documento di sole otto pagine - a fronte delle trenta pagine che lo comporrebbero - che non contiene alcun riferimento al rapporto in esame.
Con lo stesso motivo gli appellanti lamentano altresì che il precettante non è soggetto abilitato a ricorrere alla procedura ex art. 58 TUB che prevede una modalità pubblicitaria della comunicazione della cessione in deroga all'art 1264
c.c., ma solo per “le banche ed i soggetti non bancari che sono inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli artt. 65 e 109 ed in favore degli intermediari finanziari previsti dall'art. 106” (ex art. art. 58, al co. 7 TUB); NT osservano a tale riguardo, sulla base della visura, che la società agente ( ) risulta invece essere società di recupero crediti e non uno dei soggetti ai quali l'art. 58, co .7, cit., riconosce il diritto di avvalersi della procedura semplificata di cessione.
Evidenziano altresì che la visura rivela anche che il rapporto de quo, dichiarato NTr da ceduto il 6.8.2020, non risulta incluso nella cessione, poiché la visura riferisce di una cessione del 30.9.2020, aumentando la incertezza in ordine alla identificazione del rapporto.
Deducono poi di aver contestato, con PEC dell'8.6.2021, la cessione peraltro comunicata solo con PEC del 20.5.2021 (scritta a riscontro di due esposti del mutuatario a carico dei soggetti segnalanti in Centrale Rischi), dopoché erano pagina 7 di 17 stati incassati i ratei che la mutuataria aveva versato sul conto dedicatole dalla cedente Credito SE s.p.a.
1.3) Con il terzo motivo di appello si deduce che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che le contestazioni in ordine alla entità dell'importo precettato fossero generiche, atteso che gli opponenti avevano documentato il pagamento di tutte le rate mediante la produzione del documento n.8 che il Tribunale non ha tenuto in considerazione.
Ribadiscono a tale riguardo la erroneità dell'importo precettato, osservando che:
- la controparte ha calcolato gli interessi di mora su rate regolarmente pagate nel periodo 2019-2021;
- il 5 maggio 2020 è stato effettuato un pagamento in eccedenza di €. 3.667,00 che deve essere decurtato dai conteggi;
- sulle rate scadute nell'anno 2022 non sono dovuti gli interessi di mora, perché NT
, dopo aver incassato alcune rate, ha poi rifiutato i bonifici.
Con il motivo in esame gli appellanti ribadiscono che la parte mutuataria non NTr ha interrotto i pagamenti ed evidenziano che ha incassato ad insaputa del ceduto, i ratei versati sul conto corrente dedicato da e, dal mese di maggio CP_8
2021 al mese di dicembre del 2021, ha rifiutato gli accrediti, senza un motivo legittimo, ma al solo fine di precettare l'intero importo residuo, e senza rispettare la scadenza naturale del 2030.
Osservano a tale riguardo che la mutuataria ha fatto legittimo affidamento sull'adempimento del contratto e che l'interruzione improvvisa del rapporto NTr operata da è contraria ai principi di correttezza (1175, 1176, 1375 codice civile), all'etica ed ai principi costituzionali, quali il dovere di solidarietà sociale.
1.4) Con il quarto motivo la parte appellante lamenta la nullità dell'atto di precetto notificato anche a il quale non ha mai ricevuto la diffida ad Parte_1 adempiere datata 5.9.2019, che non è stata a lui indirizzata in Fano, in via San
Paterniano n. 22 ove non vive;
precisa che, alla data della diffida, il non Pt_1 era parte mutuataria e che la erronea spedizione in luogo diverso dal suo domicilio rende inesistente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1454 e 1455 c.c., la pagina 8 di 17 intimazione, che non può essere utilizzata per trarne qualunque conseguenza ai danni del medesimo.
1.5) Con il quinto motivo di gravame gli appellanti censurano la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite ritenendo sussistenti i presupposti per disporne la compensazione, in base al principio secondo cui tale decisione è giustificata in presenza di non univoci orientamenti giurisprudenziali.
2.1) Preliminarmente osserva la Corte che deve ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità formulata da parte appellata ex art. 348 bis c.p.c., in conseguenza dell'avvenuta trattazione dell'appello nell'ambito di un giudizio prognostico implicitamente favorevole in tal senso, tenuto conto che tale norma (nel testo, previgente, applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di impugnazione notificata il 30.12.2022 e quindi prima della entrata in vigore del dell'art. 348 bis c.p.c. come modificato dalla Riforma c.d. Cartabia, a decorrere dal 28.2.2023) circoscrive l'operatività del c.d. filtro ai soli gravami pretestuosi o manifestamente infondati, fattispecie non ricorrente nel caso in esame.
2.2) Va inoltre disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c., poiché l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: la parte appellante ha infatti censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che la stessa appellata ha poi analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
3.) Si ritiene di esaminare congiuntamente i primi tre motivi di appello, per la stretta connessione delle questioni trattate concernenti – da un lato – il difetto di NT legittimazione e di titolarità del credito in capo alla società che ha notificato l'atto di precetto opposto e - dall'altro – la insussistenza della morosità della parte mutuataria e dei presupposti per ravvisare la decadenza dal beneficio del termine.
pagina 9 di 17 4.) Sotto il primo profilo le doglianze articolate dagli appellanti non sono fondate.
4.1) Va premesso che l'atto di precetto opposto è stato notificato da
[...]
quale società cessionaria del credito di cui si discute, iscritta NTroparte_1 nell'Elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione, in virtù di un contratto di cessione di rapporto giuridici in blocco, ex art. 58 TUB e, per essa CP_2 in forza di procura conferita con atto notarile da mandataria della CP_5 suddetta società veicolo.
4.2) Tra le parti è pacifico il fatto che alla (con cui NTroparte_9 gli odierni appellanti hanno stipulato il contratto di mutuo posto a fondamento dell'atto di precetto) è subentrata, nella titolarità del credito, la società
[...]
in seguito a fusione per incorporazione della prima nella NTroparte_10 seconda, e che, sempre in seguito a fusione per incorporazione, a quest'ultima è subentrata la società Credito SE s.p.a. (nel prosieguo, per brevità, anche : tali circostanze, poste a fondamento della decisione impugnata, CP_8 non hanno costituito oggetto di contestazione tra le parti nel presente giudizio di appello, e, pertanto, non richiedono ulteriori approfondimenti e devono ritenersi accertate.
4.3) Ciò posto è necessario esaminare la preliminare censura avanzata dagli appellanti in ordine alla titolarità del credito azionato da parte della odierna appellata.
A tale riguardo, deve osservarsi che costituisce principio pacifico in giurisprudenza (tra le altre Cass. civ. 24798/2020) quello secondo cui, in caso di contestazione (come nella fattispecie in esame), è onere del creditore, che si NT affermi (come la ) successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione in blocco secondo la disciplina speciale di cui all'art. 58
TUB, dimostrare l'inclusione del credito in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. NT Nel caso concreto la appellata ha dedotto di aver acquistato pro soluto dal
Credito SE s.p.a. un portafoglio di crediti aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione di cui è stata data notizia mediante pubblicazione nella pagina 10 di 17 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 115 del 1° ottobre 2020, parte seconda, ai sensi dell'art. 58 Testo Unico Bancario ed ha prodotto, tra l'altro, la copia della citata Gazzetta Ufficiale (in cui è stato pubblicato l'avviso di cessione NT dei crediti pro soluto da a , oggetto dei contratti sottoscritti il 5 CP_8 agosto 2020 ed il 6 agosto 2020, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione realizzata in data 9 settembre 2019, ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione),
l'atto di cessione stipulato il 6.8.2020 (in copia non integrale) e l'allegato elenco delle posizioni cedute (doc. 8,22, 23 della parte opposta, odierna appellata).
Da tale documentazione risulta che i crediti ceduti sono ricollegabili anche a
“contratti in varie forme tecniche stipulati con i relativi debitori nel periodo fra il 1 gennaio 1970 e il 31 marzo 2020” - tra i quali rientra quindi anche il contratto di mutuo ipotecario (posto a fondamento dell'atto di precetto), sottoscritto in data
6.12.2010 - e riguardano la posizione individuata con il numero “4674773”, coincidente con quello riportato nella documentazione bancaria, relativa al mutuo di cui si tratta, prodotta sia dalla opposta (v., per esempio, rendiconti al
31.12.2018 e al 31.12.2019) sia dagli opponenti (v. prima facciata del documento n. 8 in cui è riportata la dicitura “Portafoglio Finanziario 1/832/62633 ipotecario
4674773 – e Napolitano Mon”). Parte_1
Gli elementi indicati, desumibili dai documenti prodotti, inducono a ritenere che la opposta, odierna appellata, abbia fornito la prova dell'inclusione, della posizione creditoria azionata, nella operazione di cessione che ha interessato il credito facente capo (originariamente alla NTroparte_9 successivamente al e poi) alla cedente NTroparte_10 CP_8
Tale conclusione trova peraltro conferma nella dichiarazione giudiziale di cessione del credito da parte di contenuta in una memoria difensiva CP_8 depositata nel procedimento promosso innanzi al Tribunale di Pesaro ex art. 700 NT c.p.c. (RG n. 1350/2021) dagli odierni appellanti nei confronti di e di CP_8
(doc. n. 10 prodotto dalla opposta) e nella missiva del 20.5.2021 diretta alla odierna appellante , inviata da nella qualità di servicer Parte_2 CP_11
NT NT di , con cui è stato evidenziato che la era cessionaria del credito di cui si discute (doc. n. 13 della opposta), nonché nella disponibilità dell'atto di mutuo pagina 11 di 17 NT ipotecario da parte della (cessionaria) che, sulla base di tale contratto , ha notificato l'atto di precetto.
4.4) Gli appellanti hanno altresì rilevato che “il precettante non è soggetto abilitato ad usare la procedura ex art. 58 TUB”; anche sotto tale profilo le doglianze - che peraltro non hanno costituito oggetto dei motivi di opposizione articolati con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado - non sono fondate. NT Invero come rilevato dalla appellata la è una società (c.d “veicolo”) che svolge attività di cartolarizzazione (come risulta dalla visura prodotta) e pertanto
è legittimata ad avvalersi della procedura di cui all'art. 58 TUB mediante la società preposta alla riscossione dei crediti cartolarizzati (c.d. servicer, nella specie, e in base alle procure indicate nell'atto di precetto CP_5 CP_2 ed allegate sub doc. n. 1 e 2 dalla opposta.)
5.) Ritenute, per le considerazioni svolte, la titolarità del credito ceduto e, NT quindi, la legittimazione ad agire in capo a , si osserva che le altre doglianze articolate con i motivi in esame sono, invece, fondate per le ragioni di seguito illustrate.
5.1) Invero l'atto di precetto di cui si discute è stato notificato sul presupposto della intervenuta risoluzione del contratto di mutuo ipotecario stipulato il
6.12.2010 dagli odierni opponenti, in qualità di mutuatari e datori di ipoteca, con la Cassa di Risparmio di Fano s.p.a. avente ad oggetto l'importo di €. 390.000,00 da restituire in 20 anni, mediante il pagamento di 240 rate mensili posticipate, da pagare alla fine di ogni mese a decorrere dal 31.1.2011, in base al piano di ammortamento allegato al contratto.
5.2) In particolare dalla documentazione prodotta risulta che, con raccomandata A.R. del 5.9.2019 (restituita al mittente per “compiuta giacenza”), la ha ritenuto sussistente l'inadempimento dei mutuatari CP_12 ricollegabile all'irregolare andamento dei rapporti (caratterizzato da sconfini e da mancati puntuali pagamenti) ed ha, per quanto rileva nel presente giudizio, invocato la risoluzione del mutuo, “a norma di quanto contrattualmente previsto”, chiedendo, in conseguenza della decadenza dal beneficio del termine, la restituzione della somma dovuta relativa a n. 3 rate scadute e non pagate e alle pagina 12 di 17 residue rate a scadere (€. 247.949,31), oltre interessi corrispettivi sulle rate scadute e non pagate (€.533,41) ed oltre interessi di mora maturati alla data del
3.9.2019 (€. 6,80).
5.3) Dal contenuto della citata missiva si evince pertanto che la ha CP_12 ravvisato la decadenza dal beneficio dal termine ed ha inteso risolvere il contratto in base a quanto previsto dalle clausole contrattuali con cui i contraenti avevano pattuito che “il mancato pagamento, alle date stabilite, delle rate di mutuo o di parte di esse, degli interessi dovuti sui pagamenti rateali, produrrà la immediata decadenza dal beneficio del termine della parte mutuataria
e la avrà diritto di agire in via esecutiva per il recupero del suo credito in CP_12 capitale, interessi , rate arretrate, interessi di mora e di far valere ogni altra ragione ai sensi di legge. Il ritardato pagamento delle rate di mutuo o
l'inadempimento ad ogni altro diverso obbligo previsto a carico della parte mutuataria dal contratto e dal …capitolato, produrrà la immediata risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dal beneficio del termine, per cui la Banca potrà agire in via esecutiva nei confronti della banca mutuataria” (art. 14 del capitolato delle condizioni generali dei contratti di mutuo, allegato sub lett. B all'atto di mutuo, ex art. 2 del contratto stesso).
5.4) Gli appellanti hanno dedotto con l'atto di opposizione a precetto ed hanno ribadito in questa sede la insussistenza della morosità e dei presupposti per invocare la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e, quindi, per procedere ad esecuzione forzata, deducendo di aver provveduto al pagamento delle somme dovute e di aver dimostrato il versamento delle rate mediante la documentazione allegata all'atto di opposizione (doc. n.8), non adeguatamente valutata, secondo gli appellanti, dal Tribunale.
La documentazione valorizzata dai sigg.ri consiste in uno Parte_3 schema riepilogativo, proveniente da delle rate pagate dal 2011 fino al CP_8 mese di maggio del 2017, negli estratti del conto corrente UniCredit intestato alla mutuataria, , da giugno 2018 fino a dicembre 2018 e Parte_2 nelle attestazioni di Unicredit dei bonifici eseguiti dalla ordinante in Parte_2
pagina 13 di 17 favore di a titolo di pagamento delle rate del mutuo, nel 2019, nel CP_13
2020, fino al 30.11.2021.
5.5) Da tali documenti - che non hanno costituito oggetto di contestazione – si evince che la parte mutuataria ha provveduto al pagamento di tutte le rate nei periodi indicati, e, in particolare, il 5 maggio 2020 ha versato anche l'importo complessivo di €. 3.667,02 a “saldo debito anno 2019…. Vostro rendiconto
01.01.2019-31.12.2019” (v. riepilogo bonifici disposti al 5.5.2020, allegato dagli opponenti-odierni appellanti sub doc. n.8). NT Tenuto conto che – come risulta da tale rendiconto (prodotto da ) - il
“totale impagato” era pari ad €. 3.667,02 e riguardava n. 3 rate non pagate e che, con la missiva del 5.9.2019, la ha evidenziato il mancato pagamento CP_12 di n.3 rate scadute e non pagate, si ritiene che detto inadempimento fosse relativo alle rate indicate nel rendiconto relativo all'anno 2019 che hanno poi costituto oggetto del bonifico effettuato il 5 maggio del 2020: pertanto dopo la missiva del 5.9.2019, la parte mutuataria non solo ha proseguito a rimborsare le rate del mutuo (nel 2020 e nel 2021), come si evince dalla documentazione sopra illustrata (doc. n.8 dell'opponente), ma ha anche versato l'importo di €.
3.667,02 che non risultava pagato nel 2019. NT Sebbene, come si desume dalla documentazione prodotta da , nel corso degli anni sia stato talvolta rilevato il mancato pagamento di alcune rate (v. missive del 2011, del 2014 e del 2017), si osserva che tale situazione non ha pregiudicato l'andamento del rapporto che, infatti, è proseguito con il costante versamento degli importi dovuti fino al 2019: in tale contesto, vero è che nel
2019 risultavano ancora non pagate n. 3 rate per l'importo complessivo di €.
3.667,02, ma è anche vero che, nonostante ciò, il rapporto contrattuale derivante dal mutuo ha continuato ad avere esecuzione atteso che, da un lato, la parte mutuataria, ha proseguito a versare gli importi dovuti, per le rate successive ed ha provveduto ad estinguere il debito relativo al mancato pagamento delle rate
(maturato nel 2019) - anche in epoca anteriore e successiva alla cessione del credito (del 6.8.2020, pubblicata nella G.U. a ottobre del 2020) - e, dall'altro, il creditore ha accettato tali pagamenti.
pagina 14 di 17 Pertanto quest'ultimo, in presenza di un rapporto contrattuale protrattosi dal
2010 (anche in seguito ad alcune criticità segnalate prima del 2019) e nonostante le irregolarità ed il mancato pagamento di tre rate, rilevati con la citata missiva del 5.9.2019, ha accettato sia il versamento delle rate successive, per un prolungato periodo, atteso che, solo a decorrere dal mese di maggio del
2021, ha iniziato a rifiutare il pagamento (effettuando lo “storno” dei versamenti effettuati dalla debitrice da aprile 2021 fino a dicembre 2021) sia, nel 2020, il pagamento delle rate non versate nel 2019: tale condotta, protrattasi per un rilevante lasso di tempo, valutata alla luce del principio di buona fede che regola la esecuzione del contratto e che deve accompagnare tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale, evidenzia un comportamento concludente che manifesta l'interesse del creditore ad avvalersi, comunque, delle prestazioni della parte mutuataria, sebbene tardive.
Le circostanze delineate inducono pertanto a ritenere che lo stesso creditore, con il suddetto comportamento, tenuto in epoca successiva alla missiva del
5.9.2019, abbia continuato a dare esecuzione al contratto di mutuo che, pertanto, non può considerarsi risolto a decorrere da tale data.
Né al fine di pervenire ad una diversa conclusione appare significativo il fatto che la società opposta, da maggio 2021 (in base a quanto si desume dalla documentazione prodotta), ha iniziato a rifiutare le rate, tenuto conto del comportamento concludente di cui si è detto e, quindi, del pregresso e prolungato periodo in cui il creditore ha accettato i pagamenti effettuati dalla debitrice che, pertanto, in considerazione della condotta della controparte, ha fatto affidamento sulla regolare prosecuzione dello svolgimento del rapporto contrattuale.
D'altra parte va anche rilevato che, alla data suddetta (settembre 2019), non erano ravvisabili i presupposti per invocare la decadenza dal beneficio del termine, atteso che questa, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non si verifica per il solo fatto dell'inadempimento della parte a cui favore il termine è stato apposto, ma è configurabile soltanto qualora ricorrano le ipotesi a tal fine previste dalla citata disposizione, consistenti nella insolvenza del debitore o nella diminuzione delle pagina 15 di 17 garanzie offerte o nella mancata prestazione delle garanzie promesse, situazioni non ravvisabili nella fattispecie in esame tenuto presente che:
- la parte mutuataria aveva concesso ipoteca su un determinato bene immobile (v. atto di mutuo) che non ha subito variazioni;
- il mancato versamento di 3 rate, dell'importo complessivo di €. 3.667,02 alla data del 31.12.2019, non era tale da evidenziare una situazione di particolare difficoltà economica, tenuto conto sia della entità della somma - non rilevante, avuto riguardo a quella oggetto del mutuo stipulato nel 2010 (€. 390.000,00) ed al complessivo ammontare della somma già versata in epoca precedente – sia del fatto che la mutuataria ha poi provveduto a versare il dovuto a distanza di pochi mesi (maggio 2020).
5.6) Per le considerazioni svolte si ritiene che, quando è stato notificato l'atto di precetto opposto, il creditore non aveva titolo per agire in via esecutiva nei confronti della parte mutuataria, perché non erano ravvisabili i presupposti per invocare la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c.. né per ritenere risolto il contratto che, dopo la missiva del 5.9.2019, ha continuato ad avere esecuzione, anche in seguito al comportamento concludente del creditore.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, va accolta la opposizione proposta da e da , Parte_2 Parte_1 dichiarando la nullità del precetto opposto.
6.) Tale conclusione assorbe l'esame sia delle altre problematiche prospettate dagli appellanti, anche con il quarto e quinto motivo di appello (concernenti rispettivamente la posizione di e la condanna al pagamento delle Parte_1 spese dei lite), sia delle domande dagli stessi proposte in via subordinata.
Nessuna ulteriore statuizione può essere pronunciata in questa sede in considerazione delle conclusioni della parte appellata che, nel merito, ha chiesto esclusivamente la reiezione dell'appello.
7.) Considerata la natura delle questioni trattate e l'esito complessivo del giudizio, sono ravvisabili i presupposti per compensare le spese di entrambi i gradi del procedimento.
P.Q.M.
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La Corte di Appello di Ancona, respinta o assorbita ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Pesaro n. 769/2022 e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la opposizione proposta dagli stessi avverso l'atto di precetto notificato il
24.2.2022 da - e per essa in forza di NTroparte_1 CP_2 procura conferita da quale mandataria della CP_5 NTroparte_4
– e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto opposto.
[...]
Dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Ancona il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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