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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/06/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13773/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei Sigg. magistrati
- dott. Bruno Perla Presidente
- dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice relatore
- dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 13773/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
c.f. ), nato il [...] a [...], e residente Parte_1 C.F._1 a Casalfiumanese (BO), via Croara n. 4/A e c.f. ), nata il [...] a [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in via Luigi Cherubini n. 14 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocata BURZACCHI NICOLETTA del Foro di Bologna:
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna.
OGGETTO: Divorzio congiunto – cessazione effetti civili
IL TR I B U N A L E Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 08.11.2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato;
rilevato che dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 13.10.2008 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 20.10.2008;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico;
visto l'intervento del P.M. in data 15.01.2025 P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], celebrato Parte_2
a Bologna il 02.04.1989 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 121 parte 2 serie A anno 1989;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. quanto alle spese, secondo gli accordi raggiunti dalle parti, vengano sostenute dal sig.
. Parte_1
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 28 maggio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE DOTT.SSA ROBERTA CINOSURO IL PRESIDENTE DOTT. BRUNO PERLA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei Sigg. magistrati
- dott. Bruno Perla Presidente
- dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice relatore
- dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 13773/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
c.f. ), nato il [...] a [...], e residente Parte_1 C.F._1 a Casalfiumanese (BO), via Croara n. 4/A e c.f. ), nata il [...] a [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in via Luigi Cherubini n. 14 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocata BURZACCHI NICOLETTA del Foro di Bologna:
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna.
OGGETTO: Divorzio congiunto – cessazione effetti civili
IL TR I B U N A L E Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 08.11.2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato;
rilevato che dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 13.10.2008 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 20.10.2008;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico;
visto l'intervento del P.M. in data 15.01.2025 P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], celebrato Parte_2
a Bologna il 02.04.1989 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 121 parte 2 serie A anno 1989;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. quanto alle spese, secondo gli accordi raggiunti dalle parti, vengano sostenute dal sig.
. Parte_1
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 28 maggio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE DOTT.SSA ROBERTA CINOSURO IL PRESIDENTE DOTT. BRUNO PERLA