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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 2578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2578 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 09/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 549/2022
T R A
, nato il [...] in [...] ed ivi residente a[...]
Romano n. 23, rapp.to e difeso dall'avv. Lucia De Filippo e con la stessa elett.te domiciliato in Striano alla Via Caionche n. 39;
Appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di CP_2
NOLA, Via Variante 7/bis - Avvocatura Inps – avv. Elisa Nannucci, che lo rappresenta e difende;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 26.7.2017 l'odierno appellante adiva il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, impugnando il disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura e la conseguenziale cancellazione delle giornate lavorative per gli anni 1996 e 1997, chiedendo la CP_ condanna dell' alla sua reiscrizione negli elenchi braccianti agricoli con il ripristino delle giornate lavorate per gli anni anzidetti, nonché l'annullamento del provvedimento di indebita percezione della pensione cat. VO n. 13443802 per il periodo dal 01.04.2007 al 31.03.2017 per complessivi euro 11.633,72 e il ripristino della prestazione sulla scorsa del riaccredito contributivo.
L'istante esponeva:
-di aver lavorato come bracciante agricolo sin dall'anno 1957; CP_
-in data 01.02.2017 riceveva dall' una comunicazione con la quale veniva informato che la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 1996 (presentata il 31.3.1997 e riesaminata il 31.1.2017) era stata respinta poiché non risultava iscritto negli elenchi agricoli;
-con una seconda comunicazione di pari data, veniva informato che anche la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 1997 (presentata il 31.03.1998 e riesaminata il 31.01.2017) veniva respinta con la stessa motivazione (“non risulta iscritto negli elenchi agricoli”); CP_
-successivamente, in data 07.03.2017 riceveva ulteriore comunicazione ove era indicato che per il periodo dal 01.04.2007 al 31.03.2017 erano stati pagati euro 11.633,72 in più sulla sua pensione cat. VO n. 13443802, poiché la prestazione era stata annullata a seguito della cancellazione della contribuzione agricola;
CP_
-recatosi presso gli sportelli apprendeva della cancellazione contributiva per gli anni 1996
e 1997, durante i quali il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze delle aziende agricole di e di cancellazione verificatasi a seguito di Persona_1 Persona_2 accertamento ispettivo del 2014.
Con la sentenza n. 1735/2021 pubblicata il 22.9.2021 il Tribunale adito, disattesa l'eccezione di CP_ decadenza formulata dall' ha rigettato il ricorso. Senza procedere all'espletamento dell'istruttoria richiesta, ha ritenuto che, a fronte delle specifiche e puntuali circostanze evidenziate nell'accertamento ispettivo e risultanti dalle dichiarazioni acquisite nell'imminenza dei fatti, la prova articolata dal ricorrente fosse superflua e inidonea ad inficiarne il decisivo valore probatorio. In difetto di prova del rapporto di lavoro agricolo sono state poi rigettate le domande ad esso collegate di reiscrizione negli elenchi, annullamento dell'indebito e accertamento del diritto alla percezione della pensione.
Con atto depositato presso questa Corte il 21.03.2022, ha proposto tempestivo Parte_1 appello avverso la sentenza, dolendosi dell'erronea valutazione delle allegazioni in fatto e delle risultanze documentali ai fini della prova del rapporto di lavoro, oltre che della mancata ammissione della prova orale. Ha poi contestato la validità probatoria dei verbali ispettivi che il giudice di primo grado ha posto a base della decisione. Sull'indebito pensionistico, ha lamentato la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e il difetto di motivazione;
ha poi richiamato il principio di irripetibilità dell'indebito per buona fede dell'accipiens già fatto presente al Giudice di prime cure nel corso delle udienze. Ha concluso come in atti per l'accoglimento dell'impugnazione e quindi del ricorso di primo grado, in riforma della sentenza, con vittoria di spese.
L'appellato, ritualmente costituitosi, ha rimarcato la correttezza della decisione ed ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite del grado.
Disposta la trattazione cartolare del giudizio ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127-ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
CP_ Occorre premettere che il Giudice ha disatteso l'eccezione di decadenza sollevata dall' e che, in assenza di gravame incidentale, deve ritenersi passato in giudicato il relativo capo della sentenza.
CP_ Nel merito la controversia trae origine da un accertamento ispettivo dell' iniziato in data 18.6.2013 e conclusosi il 30.10.2013 nei confronti di dal quale si Persona_2 evince che il rapporto di lavoro instaurato con il ricorrente negli anni 1996 e 1997 deve essere considerato fittizio, formalizzato dall'azienda al solo scopo di conseguire indebite prestazioni previdenziali e contributive.
Va ricordato in proposito che, secondo consolidata giurisprudenza “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (Cass. Sez. L., Sentenza n. 23800 del 07/11/2014 e Cass., Sez. L., Sentenza n. 25842 del 27/10/2008). “La dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice…” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17702 del 07/09/2015).
Nel caso di specie è stato cancellato dagli elenchi nominativi dei lavoratori Parte_1 agricoli per il periodo sopra indicato (anni 1996 e 1997), durante i quali ha affermato di aver lavorato alle dipendenze delle imprese agricole di e di Persona_2 Per_1
Ne è conseguito il diniego delle prestazioni di disoccupazione agricola per difetto del
[...] requisito contributivo, nonché l'indebito sulla pensione cat. VO. L'istante ha quindi chiesto l'accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze della e della , Per_1 Per_2 quest'ultimo disconosciuto come da verbale ispettivo redatto il 30.10.2013 elevato nei confronti di detta azienda agricola, con il quale si era proceduto all'annullamento dei rapporti di lavoro instaurati con i familiari, tra cui l'odierno ricorrente.
Nel verbale sono state formulate le valutazioni degli ispettori sulla base di dati contabili e di altre evidenze documentali che hanno condotto a ritenere insussistente il vincolo della subordinazione nei rapporti di lavoro e l'azienda come costituita allo scopo di configurare posizioni assicurative fittizie.
Deve premettersi, alla luce della prospettazione, che ad avviso del Collegio si tratta di una domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, ingiustamente disconosciuto – secondo la tesi della parte ricorrente - dall'Istituto, piuttosto che di un'opposizione al verbale di accertamento.
Come di recente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali previste in favore dei lavoratori subordinati nel settore dell'agricoltura ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, tra i quali lo stesso rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass., Sez. L., Sentenza
29.5.2000, n.7093; Cass., Sez. L., Sentenza 25.3.2002, n. 4227); “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del
1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto …” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13877 del 02/08/2012). L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_2 l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993.
Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale (così da ultimo Cass. Sez. L, Sentenza n. 2739 dell'11/02/2016: in motivazione la Corte ha richiamato propri precedenti nei quali “è stato, altresì, affermato che il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere la reiscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione né presenta carattere pregiudiziale, al punto che nella controversia avente ad oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere della prova a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c., in pendenza di distinta controversia per la reiscrizione nell'elenco (cfr. Cass. 23.12.11 n. 28716; Cass. 12.6.2000 n. 7995)”).
Tanto premesso, nel presente giudizio il lavoratore è gravato dell'onere probatorio ed infatti ha articolato sin dal primo grado le richieste istruttorie reputate necessarie, non ammesse dal primo
Giudice.
Come evidenziato dal Tribunale, stante la peculiarità della situazione e del rapporto familiare, il ricorrente avrebbe dovuto fornire allegazioni prima e prova poi, in termini particolarmente rigorosi, dell'effettività dello svolgimento delle prestazioni lavorative in agricoltura nell'ambito di un rapporto connotato dal vincolo della subordinazione, in esecuzione delle direttive della titolare ( moglie di fratello del ricorrente). Persona_2 Persona_3
Invero con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura in favore di parenti o affini
(nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà) la mera prestazione di attività lavorativa non è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, essendo invece necessaria una specifica prova della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, che può essere fornita anche al di fuori degli elementi sintomatici più tipici della subordinazione, purché risulti un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retribuiva, entrambe caratterizzate dall'obbligatorietà, e purché la prestazione lavorativa sia soggetta a direttive e controlli, pur se in un eventuale quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari (Cass Sez. L. Sentenza n. 7845 del 19/5/2003; Cass. Sez. L Sentenza n. 1218 del 23/1/2004; Cass. Sez. L., Sentenza n. 9043 del
20/4/2011 ove si chiarisce “In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare - le quali vengono normalmente compiute "affectionis vel benevolentiae causa" - la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità”).
In sentenza sono state esaminate le dichiarazioni rese dalla titolare agli ispettori nel Per_2 corso dell'accertamento ispettivo in data 18.6.2013 della cui genuinità non vi è ragione di dubitare, anche perché rese nell'immediatezza dell'accertamento, senza sollecitazioni o condizionamenti, e quindi non “inquinate” da alcun intento elusivo (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17097 del 21/07/2010). In particolare, la ha dichiarato che sui suoi terreni si Per_2 coltivavano solo ortaggi;
che non lavorava sul terreno, essendo titolare di pensione di inabilità dal 1975; che il lavoro è stato svolto sempre e solo dalle due figlie, uniche braccianti assunte;
che non possedeva fatture o altri documenti di vendita dato che il raccolto veniva consumato esclusivamente a livello familiare e diviso tra lei e i suoi sei figli. Ha ulteriormente precisato che le figlie erano autonome nella gestione del lavoro e degli orari. Tali dichiarazioni - i cui contenuti non sono stati contestati nell'atto di gravame - come rilevato dal primo Giudice, sono incompatibili con le allegazioni contenute in ricorso ed idonee ad escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la nel periodo di causa. Per_2
Dal verbale ispettivo, inoltre, è emerso un numero esuberante di lavoratori agricoli e di giornate lavorative registrate rispetto al fabbisogno della azienda agricola;
l'inesistenza di fatture di vendita e acquisto e di libri iva, neanche per l'acquisto di strumenti di lavoro;
l'assunzione di tutti i braccianti agricoli per almeno 51 giornate all'anno; n. 27 rapporti di lavoro dal 1996 al 2012 e oltre 40.000,00 euro di retribuzioni corrisposte in assenza di idonea reddittività dell'attività agricola. Queste circostanze complessivamente valutate hanno indotto gli ispettori ha ritenere inesistente l'azienda agricola della con fittizia creazione di posizioni Per_2 assicurativi e conseguente disconoscimento dei rapporti di lavoro di braccianti agricoli, tra cui quello con il ricorrente.
La parte appellante insiste per l'ammissione della prova testimoniale in riferimento ai rapporti di lavoro agricolo con entrambe le aziende e che tuttavia, per come articolata Per_2 Per_1 nel ricorso introduttivo di primo grado, è stata correttamente considerata inammissibile. Si era chiesto di provare lo svolgimento negli anni 1996 e 1997 di determinate giornate di lavoro nell'arco di un periodo più esteso (alle dipendenze della : n. 55 giornate di lavoro nel Per_1 periodo 24.4.1996-29.6.1996 e n. 24 giornate di lavoro nel periodo 29.11.1997-31.12.1997; alle dipendenze della : n. 98 giornate di lavoro dal 15.7.1996 al 7.11.1996; n. 30 giornate Per_2 di lavoro dal 14.4.1997 al 22.5.1997 e n. 68 giornate di lavoro dal 5.9.1997 al 25.11.1997). Anche
i luoghi di lavoro, in particolare presso i fondi della , sono stati individuati in modo Per_2 vago. Non sono stati precisati i contenuti delle direttive di lavoro e le specifiche modalità con cui le stesse erano impartite dal titolare, né i modi in cui era esercitata la correlata attività di controllo e sorveglianza presso i terreni di lavoro agricolo. L'affermazione dell'eterodirezione è effettuata con formula di stile, priva di contenuto concreto. Ulteriore elemento di genericità è l'allegazione di circostanze relative alle modalità della attività lavorativa (orario di lavoro, mansioni) riferite indistintamente ai rapporti con entrambe le aziende, senza distinguere le prestazioni rese presso la e quelle presso la . Per_2 Per_1
Neppure utile è la produzione dei documenti (v. libretto del lavoro ed estratto conto previdenziale), pure invocata in ricorso per ritenere provata l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, per l'assenza di altri indici, quali in primo luogo l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione aziendale e l'eterodirezione della prestazione lavorativa.
Invero, si tratta di documentazione formata dal titolare dell'impresa oggetto di indagine ispettiva, non suscettibile di assurgere a prova esclusiva: le annotazioni dei libretti di lavoro, in concorso con altri idonei elementi, potrebbero costituire un indice presuntivo ed essere apprezzate dal giudice di merito in rapporto alle altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4019 del 01/03/2016), mentre nella specie manca ogni obiettivo riscontro. E l'istruttoria orale, così come articolata, per quanto sopra esposto, non può soccorrere per la sua genericità ed irrilevanza rispetto agli specifici elementi di fatto da accertare, con particolare riguardo all'organizzazione del lavoro e ai profili qualificanti dell'eterodirezione.
Per i motivi descritti, l'appello deve essere respinto, assorbita ogni altra questione.
Nulla per le spese, risultando presenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione reddituale in atti). Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello;
-nulla per le spese.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli, 09/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 09/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 549/2022
T R A
, nato il [...] in [...] ed ivi residente a[...]
Romano n. 23, rapp.to e difeso dall'avv. Lucia De Filippo e con la stessa elett.te domiciliato in Striano alla Via Caionche n. 39;
Appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di CP_2
NOLA, Via Variante 7/bis - Avvocatura Inps – avv. Elisa Nannucci, che lo rappresenta e difende;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 26.7.2017 l'odierno appellante adiva il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, impugnando il disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura e la conseguenziale cancellazione delle giornate lavorative per gli anni 1996 e 1997, chiedendo la CP_ condanna dell' alla sua reiscrizione negli elenchi braccianti agricoli con il ripristino delle giornate lavorate per gli anni anzidetti, nonché l'annullamento del provvedimento di indebita percezione della pensione cat. VO n. 13443802 per il periodo dal 01.04.2007 al 31.03.2017 per complessivi euro 11.633,72 e il ripristino della prestazione sulla scorsa del riaccredito contributivo.
L'istante esponeva:
-di aver lavorato come bracciante agricolo sin dall'anno 1957; CP_
-in data 01.02.2017 riceveva dall' una comunicazione con la quale veniva informato che la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 1996 (presentata il 31.3.1997 e riesaminata il 31.1.2017) era stata respinta poiché non risultava iscritto negli elenchi agricoli;
-con una seconda comunicazione di pari data, veniva informato che anche la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 1997 (presentata il 31.03.1998 e riesaminata il 31.01.2017) veniva respinta con la stessa motivazione (“non risulta iscritto negli elenchi agricoli”); CP_
-successivamente, in data 07.03.2017 riceveva ulteriore comunicazione ove era indicato che per il periodo dal 01.04.2007 al 31.03.2017 erano stati pagati euro 11.633,72 in più sulla sua pensione cat. VO n. 13443802, poiché la prestazione era stata annullata a seguito della cancellazione della contribuzione agricola;
CP_
-recatosi presso gli sportelli apprendeva della cancellazione contributiva per gli anni 1996
e 1997, durante i quali il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze delle aziende agricole di e di cancellazione verificatasi a seguito di Persona_1 Persona_2 accertamento ispettivo del 2014.
Con la sentenza n. 1735/2021 pubblicata il 22.9.2021 il Tribunale adito, disattesa l'eccezione di CP_ decadenza formulata dall' ha rigettato il ricorso. Senza procedere all'espletamento dell'istruttoria richiesta, ha ritenuto che, a fronte delle specifiche e puntuali circostanze evidenziate nell'accertamento ispettivo e risultanti dalle dichiarazioni acquisite nell'imminenza dei fatti, la prova articolata dal ricorrente fosse superflua e inidonea ad inficiarne il decisivo valore probatorio. In difetto di prova del rapporto di lavoro agricolo sono state poi rigettate le domande ad esso collegate di reiscrizione negli elenchi, annullamento dell'indebito e accertamento del diritto alla percezione della pensione.
Con atto depositato presso questa Corte il 21.03.2022, ha proposto tempestivo Parte_1 appello avverso la sentenza, dolendosi dell'erronea valutazione delle allegazioni in fatto e delle risultanze documentali ai fini della prova del rapporto di lavoro, oltre che della mancata ammissione della prova orale. Ha poi contestato la validità probatoria dei verbali ispettivi che il giudice di primo grado ha posto a base della decisione. Sull'indebito pensionistico, ha lamentato la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e il difetto di motivazione;
ha poi richiamato il principio di irripetibilità dell'indebito per buona fede dell'accipiens già fatto presente al Giudice di prime cure nel corso delle udienze. Ha concluso come in atti per l'accoglimento dell'impugnazione e quindi del ricorso di primo grado, in riforma della sentenza, con vittoria di spese.
L'appellato, ritualmente costituitosi, ha rimarcato la correttezza della decisione ed ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite del grado.
Disposta la trattazione cartolare del giudizio ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127-ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
CP_ Occorre premettere che il Giudice ha disatteso l'eccezione di decadenza sollevata dall' e che, in assenza di gravame incidentale, deve ritenersi passato in giudicato il relativo capo della sentenza.
CP_ Nel merito la controversia trae origine da un accertamento ispettivo dell' iniziato in data 18.6.2013 e conclusosi il 30.10.2013 nei confronti di dal quale si Persona_2 evince che il rapporto di lavoro instaurato con il ricorrente negli anni 1996 e 1997 deve essere considerato fittizio, formalizzato dall'azienda al solo scopo di conseguire indebite prestazioni previdenziali e contributive.
Va ricordato in proposito che, secondo consolidata giurisprudenza “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (Cass. Sez. L., Sentenza n. 23800 del 07/11/2014 e Cass., Sez. L., Sentenza n. 25842 del 27/10/2008). “La dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice…” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17702 del 07/09/2015).
Nel caso di specie è stato cancellato dagli elenchi nominativi dei lavoratori Parte_1 agricoli per il periodo sopra indicato (anni 1996 e 1997), durante i quali ha affermato di aver lavorato alle dipendenze delle imprese agricole di e di Persona_2 Per_1
Ne è conseguito il diniego delle prestazioni di disoccupazione agricola per difetto del
[...] requisito contributivo, nonché l'indebito sulla pensione cat. VO. L'istante ha quindi chiesto l'accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze della e della , Per_1 Per_2 quest'ultimo disconosciuto come da verbale ispettivo redatto il 30.10.2013 elevato nei confronti di detta azienda agricola, con il quale si era proceduto all'annullamento dei rapporti di lavoro instaurati con i familiari, tra cui l'odierno ricorrente.
Nel verbale sono state formulate le valutazioni degli ispettori sulla base di dati contabili e di altre evidenze documentali che hanno condotto a ritenere insussistente il vincolo della subordinazione nei rapporti di lavoro e l'azienda come costituita allo scopo di configurare posizioni assicurative fittizie.
Deve premettersi, alla luce della prospettazione, che ad avviso del Collegio si tratta di una domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, ingiustamente disconosciuto – secondo la tesi della parte ricorrente - dall'Istituto, piuttosto che di un'opposizione al verbale di accertamento.
Come di recente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali previste in favore dei lavoratori subordinati nel settore dell'agricoltura ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, tra i quali lo stesso rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass., Sez. L., Sentenza
29.5.2000, n.7093; Cass., Sez. L., Sentenza 25.3.2002, n. 4227); “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del
1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto …” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13877 del 02/08/2012). L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_2 l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993.
Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale (così da ultimo Cass. Sez. L, Sentenza n. 2739 dell'11/02/2016: in motivazione la Corte ha richiamato propri precedenti nei quali “è stato, altresì, affermato che il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere la reiscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione né presenta carattere pregiudiziale, al punto che nella controversia avente ad oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere della prova a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c., in pendenza di distinta controversia per la reiscrizione nell'elenco (cfr. Cass. 23.12.11 n. 28716; Cass. 12.6.2000 n. 7995)”).
Tanto premesso, nel presente giudizio il lavoratore è gravato dell'onere probatorio ed infatti ha articolato sin dal primo grado le richieste istruttorie reputate necessarie, non ammesse dal primo
Giudice.
Come evidenziato dal Tribunale, stante la peculiarità della situazione e del rapporto familiare, il ricorrente avrebbe dovuto fornire allegazioni prima e prova poi, in termini particolarmente rigorosi, dell'effettività dello svolgimento delle prestazioni lavorative in agricoltura nell'ambito di un rapporto connotato dal vincolo della subordinazione, in esecuzione delle direttive della titolare ( moglie di fratello del ricorrente). Persona_2 Persona_3
Invero con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura in favore di parenti o affini
(nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà) la mera prestazione di attività lavorativa non è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, essendo invece necessaria una specifica prova della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, che può essere fornita anche al di fuori degli elementi sintomatici più tipici della subordinazione, purché risulti un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retribuiva, entrambe caratterizzate dall'obbligatorietà, e purché la prestazione lavorativa sia soggetta a direttive e controlli, pur se in un eventuale quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari (Cass Sez. L. Sentenza n. 7845 del 19/5/2003; Cass. Sez. L Sentenza n. 1218 del 23/1/2004; Cass. Sez. L., Sentenza n. 9043 del
20/4/2011 ove si chiarisce “In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare - le quali vengono normalmente compiute "affectionis vel benevolentiae causa" - la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità”).
In sentenza sono state esaminate le dichiarazioni rese dalla titolare agli ispettori nel Per_2 corso dell'accertamento ispettivo in data 18.6.2013 della cui genuinità non vi è ragione di dubitare, anche perché rese nell'immediatezza dell'accertamento, senza sollecitazioni o condizionamenti, e quindi non “inquinate” da alcun intento elusivo (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17097 del 21/07/2010). In particolare, la ha dichiarato che sui suoi terreni si Per_2 coltivavano solo ortaggi;
che non lavorava sul terreno, essendo titolare di pensione di inabilità dal 1975; che il lavoro è stato svolto sempre e solo dalle due figlie, uniche braccianti assunte;
che non possedeva fatture o altri documenti di vendita dato che il raccolto veniva consumato esclusivamente a livello familiare e diviso tra lei e i suoi sei figli. Ha ulteriormente precisato che le figlie erano autonome nella gestione del lavoro e degli orari. Tali dichiarazioni - i cui contenuti non sono stati contestati nell'atto di gravame - come rilevato dal primo Giudice, sono incompatibili con le allegazioni contenute in ricorso ed idonee ad escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la nel periodo di causa. Per_2
Dal verbale ispettivo, inoltre, è emerso un numero esuberante di lavoratori agricoli e di giornate lavorative registrate rispetto al fabbisogno della azienda agricola;
l'inesistenza di fatture di vendita e acquisto e di libri iva, neanche per l'acquisto di strumenti di lavoro;
l'assunzione di tutti i braccianti agricoli per almeno 51 giornate all'anno; n. 27 rapporti di lavoro dal 1996 al 2012 e oltre 40.000,00 euro di retribuzioni corrisposte in assenza di idonea reddittività dell'attività agricola. Queste circostanze complessivamente valutate hanno indotto gli ispettori ha ritenere inesistente l'azienda agricola della con fittizia creazione di posizioni Per_2 assicurativi e conseguente disconoscimento dei rapporti di lavoro di braccianti agricoli, tra cui quello con il ricorrente.
La parte appellante insiste per l'ammissione della prova testimoniale in riferimento ai rapporti di lavoro agricolo con entrambe le aziende e che tuttavia, per come articolata Per_2 Per_1 nel ricorso introduttivo di primo grado, è stata correttamente considerata inammissibile. Si era chiesto di provare lo svolgimento negli anni 1996 e 1997 di determinate giornate di lavoro nell'arco di un periodo più esteso (alle dipendenze della : n. 55 giornate di lavoro nel Per_1 periodo 24.4.1996-29.6.1996 e n. 24 giornate di lavoro nel periodo 29.11.1997-31.12.1997; alle dipendenze della : n. 98 giornate di lavoro dal 15.7.1996 al 7.11.1996; n. 30 giornate Per_2 di lavoro dal 14.4.1997 al 22.5.1997 e n. 68 giornate di lavoro dal 5.9.1997 al 25.11.1997). Anche
i luoghi di lavoro, in particolare presso i fondi della , sono stati individuati in modo Per_2 vago. Non sono stati precisati i contenuti delle direttive di lavoro e le specifiche modalità con cui le stesse erano impartite dal titolare, né i modi in cui era esercitata la correlata attività di controllo e sorveglianza presso i terreni di lavoro agricolo. L'affermazione dell'eterodirezione è effettuata con formula di stile, priva di contenuto concreto. Ulteriore elemento di genericità è l'allegazione di circostanze relative alle modalità della attività lavorativa (orario di lavoro, mansioni) riferite indistintamente ai rapporti con entrambe le aziende, senza distinguere le prestazioni rese presso la e quelle presso la . Per_2 Per_1
Neppure utile è la produzione dei documenti (v. libretto del lavoro ed estratto conto previdenziale), pure invocata in ricorso per ritenere provata l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, per l'assenza di altri indici, quali in primo luogo l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione aziendale e l'eterodirezione della prestazione lavorativa.
Invero, si tratta di documentazione formata dal titolare dell'impresa oggetto di indagine ispettiva, non suscettibile di assurgere a prova esclusiva: le annotazioni dei libretti di lavoro, in concorso con altri idonei elementi, potrebbero costituire un indice presuntivo ed essere apprezzate dal giudice di merito in rapporto alle altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4019 del 01/03/2016), mentre nella specie manca ogni obiettivo riscontro. E l'istruttoria orale, così come articolata, per quanto sopra esposto, non può soccorrere per la sua genericità ed irrilevanza rispetto agli specifici elementi di fatto da accertare, con particolare riguardo all'organizzazione del lavoro e ai profili qualificanti dell'eterodirezione.
Per i motivi descritti, l'appello deve essere respinto, assorbita ogni altra questione.
Nulla per le spese, risultando presenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione reddituale in atti). Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello;
-nulla per le spese.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli, 09/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano