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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE Rel.
Giuliana Melandri CONSIGLIERA
Paolo Viarengo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 269/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Bernardo Santoro per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilaria Raffanti e Alberto
Fuochi per procura generale alle liti del 22.3.2024, a rogito notaio di MI (Roma) Persona_1
APPELLATO
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 3.2.2025
Per l'appellato: come da note depositate il 4.2.2025
FATTI DI CAUSA ha proposto opposizione davanti al Tribunale Parte_1
di Massa ad avviso di addebito con il quale gli era stato CP_1
intimato il pagamento di euro 6.008,62 a titolo di contributi fissi dovuti alla Gestione Commercianti per l'intero anno 2015; ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito ed ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Costituendosi in giudizio, l ha contestato il fondamento CP_1
della domanda, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 178/2024, pubblicata il 29.8.2024, il Tribunale ha respinto l'opposizione.
Propone appello il sig. resiste l' . Pt_1 CP_1
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto l'opposizione sulla base delle seguenti considerazioni:
- l'avviso di addebito contiene le 4 rate di contribuzione fissa riferita all'anno 2015; la prescrizione inizia a decorrere dalle scadenze delle 4 rate;
- il termine prescrizionale quinquennale è stato interrotto
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dalla richiesta del 3.5.2019 avente ad oggetto l'iscrizione alla Gestione Commercianti ed il “recupero periodi pregressi” e, successivamente, dall'avviso di addebito;
- la richiesta del 3.5.2019 rimanda ad una successiva comunicazione, ma solo con riferimento “alle modalità di versamento dei contributi”, emergendo già dalla stessa la volontà di recuperare gli stessi;
peraltro, l'importo dei contributi fissi o entro il minimale è predeterminato ex lege
e non rimesso ad una necessaria liquidazione da parte dell' , sicché la richiesta ha gli elementi costitutivi di CP_1
un atto di costituzione in mora, esprimendo la volontà di richiedere importi scaduti, esigibili e determinabili, rectius predeterminati.
L'appellante censura la sentenza impugnata deducendo che la richiesta del 3.5.2019 non può essere considerata idonea ad interrompere il termine di prescrizione, trattandosi di una semplice comunicazione amministrativa contenente l'informazione che “a seguito dell'accertamento d'ufficio del
03/05/2019 è stato iscritto alla Gestione Commercianti come titolare dell'azienda per il periodo dal Parte_1
01/01/2015 al 31/12/2015”; essa avrebbe avuto il semplice scopo di rendere edotto il dell'avvenuta iscrizione d'ufficio Pt_1
con effetto retroattivo alla Gestione Commercianti per l'anno
2015 e di metterlo in condizione di impugnare il provvedimento di iscrizione, ma non conterrebbe l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione scritta di adempimento, idonea a manifestare la
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volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto di costituirlo in mora.
L'appello è infondato.
Per costante insegnamento della S.C. “ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa, posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto” (Cass. 24054/2015; nello stesso senso, v. Cass. 16465/2017, 1166/2018, 15714/2018,
31281/2019, 30478/2019, 15140/2021, 24913/2022).
Nella lettera del 3.5.2019 l' ha comunicato al sig. CP_1 Pt_1
il fatto costitutivo della pretesa (la sua avvenuta iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti per l'anno 2015) nonché la volontà dell'Istituto di esigerne il pagamento (“recupero periodi pregressi”), sia pure riservandosi di comunicare successivamente le sole “modalità di versamento dei contributi” e non già
l'importo dovuto, perché si tratta di contribuzione dovuta in misura fissa, cioè di importo predeterminato ex lege, che il debitore può accertare autonomamente.
Non può essere in alcun modo contestato che l'appellante, ricevendo dall' tale comunicazione, abbia perfettamente CP_1
compreso che l'Istituto pretendeva da lui il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione Commercianti per l'anno 2015 e che, pertanto, la comunicazione abbia raggiunto l'effetto sostanziale di costituire in mora il debitore: la raccomandata del
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3.5.2019 (ricevuta dal sig. il 13.5.2019) deve quindi Pt_1
essere considerata atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale, che era iniziato a decorrere nel 2015,
e poi è stato nuovamente interrotto dalla notifica dell'avviso di addebito nel 2022.
L'appello deve pertanto essere respinto;
le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario e oneri di legge;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.2.2025
IL PRESIDENTE est.
Federico Grillo Pasquarelli
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