TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 27/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 627/2022
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 27 marzo 2025 alle ore 12.05 innanzi al giudice Dott. Emanuele Venzo sono comparsi:
Per l'avv. Elisabetta Severi Parte_1
Per 'avv. Stefano Caverni Controparte_1 Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Severi conclude come da note conclusive autorizzate del 22.11.2024.
L'avv. Caverni conclude come da note conclusive autorizzate del 26.11.2024 ed insiste per l'estromissione della società Controparte_1
Parte attrice nulla oppone alla estromissione della società Controparte_1
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 627/2022 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. SEVERI Elisabetta (c.f. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE ATTRICE contro c.f. con l'avv. CAVERNI Stefano (c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA
e contro
(c.f. con l'avv. CAVERNI Stefano (c.f. Controparte_2 P.IVA_2
) C.F._3
PARTE CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. ha convenuto in giudizio la società Parte_1 quale società incorporante deducendo: di aver stipulato in data Controparte_1 Controparte_3
24.06.2015 con un contratto di assicurazione infortuni;
di aver inoltrato in data Controparte_3
12.04.2019 alla compagnia assicuratrice denuncia di sinistro e richiesta di invalidità permanente da malattia per Diabete di Tipo II e Morbo di PA Osseo insorti nel 2017; di aver ricevuto in data 14.5.2019 da
CA (società incaricata da Pramerica Life S.p.A. della gestione delle liquidazioni per le coperture infortuni e malattie) notizia dell'apertura del sinistro n. 201900053 e richiesta di ulteriore documentazione, che l'attore ha provveduto ad inviare;
di aver ricevuto in data 23.10.2019 dalla suddetta compagnia ulteriore comunicazione con la quale la stessa lo informava che la documentazione non era sufficiente ai fini della valutazione del sinistro;
di aver, pertanto, inviato in data 6.11.2020 una relazione medico-legale nonché pagina 2 di 13 richiesta di procedere, ai sensi dell'art. 37 delle condizioni di polizza, all'arbitrato irrituale;
che Controparte_3 si è rifiutata di sottoporre il sig. a visita medico-legale, disattendendo le norme contrattuali e
[...] Pt_1 costringendolo a proporre reclamo all'Ivass; che, successivamente, l'attore ha attivato la procedura di mediazione con esito negativo, non avendo la compagnia di assicurazione partecipato all'incontro; di essere, dunque, stato costretto ad adire le vie legali al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la presente domanda e, per l'effetto a) dichiarare che, in relazione al sinistro per cui è causa, la società quale società incorporante non ha adempiuto gli obblighi Controparte_1 Controparte_3 derivanti dal contratto assicurativo. b) Accertare che il Sig. è affetto dalle malattie insorte nell'anno 2017 per Parte_1
Diabete di Tipo II e Morbo di PA Osseo. Accertare e quantificare altresì l'invalidità permanente che deriva dalle malattie per Diabete di Tipo II e Morbo di PA Osseo. c) Dichiarare e accertare che la malattia per Diabete di Tipo II ed il Morbo di PA Osseo rientrano tra le patologie per cui è operante il contratto assicurativo stipulato dal Sig. in data Parte_1
24/06/2015 con oggi incorporata dalla d) Condannare la Controparte_3 Controparte_4 Controparte_4
quale società incorporante a corrispondere al Sig. l'indennizzo a lui spettante
[...] Controparte_3 Parte_1 nella misura che sarà accertata in corso di causa. Oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro all'effettivo ristoro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Si è costituita in giudizio (c.f. , contestando la domanda attorea per la Controparte_1 P.IVA_1 mancanza di prova delle patologie lamentate dal sig. quest'ultimo, infatti, non avrebbe fornito la Pt_1 documentazione necessaria alla valutazione del sinistro, essendo le malattie asseritamente insorte nel 2017 ma denunciate solo nel 2019 e non avendo l'attore inviato documentazione clinica attestante in modo certo la data di prima diagnosi delle suddette patologie. La compagnia assicuratrice ha, altresì, dedotto: che non era possibile attivare l'arbitrato irrituale previsto dall'art. 37 delle condizioni di assicurazione della polizza sottoscritta, posto che a tale istituto è possibile ricorrere solo nell'ipotesi in cui vi sia discordanza fra la valutazione medico legale fatta dalla compagnia e quella eseguita da un medico legale scelto dall'assicurato stesso oppure nei casi in cui vi siano controversie sui criteri di indennizzabilità; di aver, pertanto, operato nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali sottoscritte. ha chiesto, dunque, Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per quanto rilevato in parte motiva respingere integralmente la domanda rivolta ad accertare il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto assicurativo da parte di e per l'effetto respingere le ulteriori domande, attesa la mancata trasmissione della Controparte_1 documentazione richiesta alla compagnia convenuta e l'assenza di prova circa la diagnosi certa delle patologie dichiarate e la data esatta di tale diagnosi, oltre alla mancanza di prova circa gli effetti invalidanti delle patologie lamentate. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
In data 29.11.2024 si è costituita in giudizio in qualità di Controparte_2 cessionaria del compendio aziendale di facendo Controparte_5 pagina 3 di 13 proprie tutte le difese svolte dalla società cedente.
Con note conclusive autorizzate del 21.11.2024 parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) dichiarare che, in relazione al sinistro per cui è causa, la società quale società incorporante Controparte_1 [...]
non ha adempiuto gli obblighi derivanti dal contratto assicurativo. b) Dichiarare che il Sig. è affetto CP_3 Parte_1 dalle malattie insorte nell'anno 2017 per Diabete Mellito di Tipo II e Morbo di PA Osseo e che l'invalidità permanente che deriva dalle suddette malattie è stata quantificata nella misura del 27%. c) Dichiarare che la malattia per Diabete Mellito di
Tipo II ed il Morbo di PA Osseo rientrano tra le patologie per cui è operante il contratto assicurativo stipulato dal Sig.
[...] in data 24/06/2015 con oggi incorporata dalla Società 24/06/2015 con Pt_1 Controparte_3 Controparte_3 oggi incorporata dalla d) Condannare la quale società incorporante
[...] Controparte_4 Controparte_4
a corrispondere al Sig. le seguenti somme: Risarcimento postumi € 15.000,00 Controparte_3 Parte_1
Interessi legali da giugno 2017 a novembre 2024 € 1.454,17 Compensi procedimento di Mediazione - Spese fisse di avvio mediazione € 48,80 - Onorari € 360,00 - 4% CPA su € 360,00 € 14,40 - IVA 22% su € 374,40 € 82,36 Onorari presente causa - Contributo Unificato e marca da bollo per iscrizione a ruolo atto di citazione € 786,00 - Fase di studio della controversia € 1.379,00 - Fase introduttiva del giudizio € 1.166,00 - Fase istruttoria € 2.520,00 - Fase decisionale €
2.552,00 - Spese generali 15% su € 7.617,00 € 1.142,55 - 4% CPA su € 8.759,55 € 350,38 - IVA 22% su € 9.109,93
€ 2.004,18 Compenso CTU € 1.598,85 Compenso CTP € 766,00 Per un totale complessivo di € 31.224,69 Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Con note conclusive autorizzate del 26.11.2024 a rassegnato Controparte_2 le seguenti conclusioni: “In via preliminare: Per i motivi evidenziati in narrativa estromettere dal presente giudizio
[...]
essendo subentrata a quest'ultima a tutti gli Controparte_5 Controparte_2 effetti processuali e in tutti i rapporti attivi e passivi;
Nel merito Respingere ogni domanda di parte attrice inerente il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto assicurativo da parte dell'odierna compagnia convenuta. Respingere le ulteriori domande circa l'indennizzo richiesto atteso che per le ragioni evidenziate in parte motiva non vi è alcuna prova della diagnosi delle patologie a decorrere dall'anno 2017 e per non aver trasmesso in ogni caso alla Compagnia la documentazione necessaria all'istruttoria più volte richiesta alla stessa parte attrice;
In via subordinata Nella denegata ipotesi di riconoscimento delle avverse domande contenere l'invalidità permanente relativa alle due patologie nella percentuale complessiva pari al 20% come quantificato dal CTP Dr.ssa e per l'effetto dell'art. 28 delle condizioni generali dichiarare non indennizzabile la richiesta de quo;
In Per_1 via ulteriormente subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande relative all'indennizzo richiesto in merito alle due patologie lamentate contenere la misura dell'invalidità permanente complessiva pari al 27% così come rilevato dal CTU e per l'effetto degli artt. 28 e 29 delle Condizioni Generali di Polizza riconoscere al limite un indennizzo non superiore alla somma di € 15.000,00; Spese legali Per quanto evidenziato nella parte motiva, si domanda di riportare il valore della controversia nel corretto range rispetto al danno biologico eventualmente accertato a cui si dovrà far riferimento per la liquidazione delle spese di lite e non considerando dunque il valore erroneamente indicato da controparte nell'atto introduttivo il pagina 4 di 13 cui pagamento del contributo unificato in eccesso dovrà rimanere in ogni caso a carico esclusivo di controparte. Si chiede comunque la vittoria di spese e competenze professionali”.
La causa è stata istruita in via documentale ed a mezzo CTU medico legale.
All'udienza del 27.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle note conclusive autorizzate.
La causa è passata in decisione in data odierna a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sulle questioni preliminari
1.1. Sulla richiesta di estromissione di Controparte_1
Il giudice, preliminarmente, visto l'intervento di , in qualità di Controparte_2 successore a titolo particolare della società convenuta, nonché la richiesta di estromissione formulata ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., rilevato che le altre parte costituite non hanno proposto formale opposizione, dichiara l'estromissione dal presente giudizio di Controparte_1
2. Sul merito
La domanda è fondata per quanto di ragione.
I fatti rilevanti sono di seguito esposti.
In data 24.6.2015 l'attore ha stipulato con la compagnia di seguito Parte_1 Controparte_3 incorporata da il contratto di assicurazione infortuni denominato “Pramerica Zero Controparte_1
Imprevisti” (polizza n. 10000140), con garanzia prestata in caso di invalidità permanente da malattia per una somma assicurata di euro 250.000,00, con validità dal 24.6.2015 al 24.6.2016 e tacitamente rinnovabile (cfr. docc.
1-2 fascicolo attoreo).
In data 12.4.2019 il sig. ha inoltrato a CA (società incaricata da - ora Pt_1 Controparte_3
– della gestione delle liquidazioni per le coperture infortuni e malattie) una denuncia di sinistro CP_1
e richiesta di invalidità permanente da malattia per Diabete di Tipo II e Morbo di PA Osseo, assumendo la loro insorgenza in costanza di polizza e, segnatamente, nell'anno 2017 (circostanza incontroversa).
La compagnia assicuratrice ha negato la corresponsione dell'indennizzo richiesto, rifiutandosi anche di far sottoporre l'assicurato a visita medico-legale da parte di un proprio medico di fiducia, in quanto la documentazione clinica trasmessa non costituiva idonea prova della data di insorgenza e di diagnosi delle patologie, del loro successivo decorso, delle cure effettuate e dei postumi invalidanti che ne sarebbero derivati.
Tanto rilevato in fatto si osserva che l'art. 27 (“ Oggetto dell'assicurazione”) del contratto di assicurazione inter partes recita: “È assicurata l'Invalidità Permanente conseguente a Malattia manifestatasi successivamente alla data di effetto della polizza e non oltre la data della sua cessazione, secondo quanto previsto dalle condizioni che seguono, purché non conseguente o complicanza diretta o indiretta di stati patologici pre- pagina 5 di 13 esistenti, avvenuta in forza di contratto e che la stessa sia indennizzabile ai termini di polizza. Per accedere alla copertura assicurativa l'Assicurato deve obbligatoriamente compilare un questionario sanitario che forma parte integrante della polizza così come l'eventuale ulteriore documentazione medica acquisita per la valutazione del rischi” (cfr. doc. 2 fasc. att.).
Nella specie non è in contestazione la riconducibilità delle patologie denunziate tra quelli oggetto di garanzia assicurativa, quanto la data di insorgenza delle stesse, essendo tale momento rilevante ai fini di verificare l'operatività della polizza e, quindi, la sussistenza del diritto all'indennizzo richiesto.
Nel corso della fase istruttoria è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale al fine di dare risposta anzitutto al seguente quesito: “1. Descriva le condizioni di salute del sig. ed accerti la Parte_1 sussistenza delle patologie denunziate alla Compagnia di assicurazioni convenuta, indicando la relativa data di insorgenza, nonché la presumibile evoluzione delle stesse”.
Il CTU incaricato dott. sulla base della documentazione medica versata in atti, ha così Persona_2 ricostruito la vicenda clinica del sig. Pt_1
“In data 4.4.2017 sono stati eseguiti accertamenti ematochimici presso l'Ospedale di Pistoia, con rilievo d Hb glicata 7,70% (valore normale indicato dal laboratorio: fino a 6,10) glicemia 180 mg/dl
(valore normale: fino a 110 mg/dl) e fosfatasi alcalina 504 U/ l (valore normale: fino a 130 U/l) l), cioè valori decisamente superiori al normale, indi ci i primi di iperglicemia e la seconda di possibili fenomeni di rimaneggiamento osseo (iperosteoclasia ); l'esame delle urine evidenziò marcata glicosuria (500 mg/ dl), normalmente assente e correlata all'iperglicemia con conseguente eliminazione urinaria del glucosio per superamento della soglia di riassorbimento renale.
Il soggetto riferisce che tali accertamenti furono prescritti dal medico curante per sintomatologia astenica generale.
A seguito dei risultati degli esami il curante prescrisse trattamento con ET (850 mg/ 3 die) con rapido abbassamento della glicemia come evidenziato dai successivi accertamenti di del 21.4.2017
In data 21.4.2017 furono, infatti, eseguiti esami di controllo presso lo stesso Ospedale, con rilievo di riduzione dell'iperglicemia (12 7 mg/dl), aumento della fosfatasi alcalina e, segnatamente, di quella di provenienza ossea. L'esame delle urine evidenziò assenza di glicosuria ( in quanto la glicemia era diminuita fino al valore inferiore di quello della soglia renale di riassorbimento (normalmente di 180 mg/dl). Specificamente, si rileva come, giustamente , oltre alla fosfatasi alcalina globale sia s tato richiesto ed eseguito il dosaggio della fosfatasi alcalina ossea, in quanto tale enzima è presente, oltre che nel tessuto osseo , anche in altri organi, specie il fegato, per cui il suo incremento può essere dovuto anche a diverse patologie , ma, nel caso di specie, l'aumento dello specifico isoenzima osseo
è chiara dimostrazione di provenienza da tale tessuto e, quindi, di patologia che lo interessa. pagina 6 di 13 Il 26.5.2017 controllo ematochimico: Hb glicata 6.20% (lievemente superiore al valore indicato dal laboratorio come normale, cioè 6.10); aumento della fosfatasi alcalina totale e ossea;
assenza di glicosuria.
Nuovo controllo il 18.7.2017: glicemia normale (100 mg/dl); aumento delle fosfatasi alcaline.
Il 27.9.2017 sono stati effettuati esami RX del bacino e delle anche con evidenza di aspetto addensato dell'articolazione sacro iliaca dx più sul versante iliaco, ridotta l'ampiezza dello spazio articolare coxo femorale bilateralmente
Il 19.10.2017 sono stati eseguiti accertamenti RX, al cranio, con rilievo di iperplasia dei turbinati nas ali inferiori specie a sinistra e alle gambe, ove non sono stati riconosciuti segni radiologici di M. di
PA.
Il 20.10.2017 controllo ematochimico: glicemia 1,25 mg/dl (lievemente superiore alla norma); Hb glicata: 5,70%.
In data 29.11.2017 è stata eseguita una Scintigrafia ossea con i seguenti risultati : L'indagine scintigrafica evidenzia una estesa area di ipercaptazione a livello dell'emibacino dx, con particolare coinvolgimento del sacro, della sincondrosi sacro iliaca e della ala iliaca”. Tale accertamento fu eseguito a seguito di prescrizione dello specialista (Dott.ssa al quale il curante aveva Per_3 indirizzato il paziente per gli approfondimenti del caso.
Ulteriori controlli ematochimici sono stati eseguiti il 4.1.2018 (Hb glicata normale;
glicemia 125 mg/dl; valori superiori alla norma delle fosfatasi), il 29.5.2018 valori superiori alla norma delle fosfatasi), 17.7.2018 (iperfosfatasemia a lcalina) il 10.10.2018 ( Hb glicata 5,60; glicemia 110 mg/dl)
e il 29.5.2019 ( lieve iperglicemia, Hb glicata nella norma, normali i valori delle fosfatasi).
In data 12.4.2019 è stato rilasciato certificato medico (peraltro in assenza di intestazione e co n firma illeggibile) con diagnosi di Diabete di tipo II con insorgenza da luglio 2017 e malattia di Pa get Osseo insorta nel Novembre 2017, con prescrizione di terapia medica (metformina e Il 9.7.2019 il soggetto
è stato visitato dal dott. specialista in diabetologia, il quale ha certificato che il sig. Persona_4
“ E' affetto da diabete mellito tipo 2, con prima diagnosi nell'aprile 2017 ( Hb glic 7.7%) con Pt_1 glicemia a digiuno 180 mg/dl e glicosuria 500 mg/dl. Da allora il paziente è in terapia con metformina a lento rilascio… con normalizzazione successiva e persistente dei parametri metabolici (glicemia a digiuno e Hb glic). Il paziente non presenta complicanze croniche della malattia diabetica.”
Sulla scorta della documentazione sopra richiamata, all'esito di anamnesi familiare, fisiologica e lavorativa, patologica remota e prossima, nonché di esame obiettivo, il CTU ha svolto le seguenti considerazioni medico legali: “Il sig. è affetto da diabete mellito tipo II in buon controllo con antidiabetici orali e con assenza Pt_1 di obiettivabili complicanze nonché da malattia di PA con interessamento particolare a livello sacro iliaco.
Dalle risultanze degli accertamenti diagnostici sopra descritti si rileva come il Diabete Mellito sia stato pagina 7 di 13 diagnosticato nell'aprile 2017 e che la malattia di PA, nonostante le prime avvisaglie a seguito degli accertamenti ematochimici del 21.4.2017, sia stata compiutamente diagnosticata all'esito dell'esame scintigrafico del 29.11.2017. Pertanto, risulta evidente come fin dal 2017 il sig. fosse affetto da tali Pt_1 patologie (…)”.
Il CTU ha quindi precisato che “(..) le patologie sofferte dall'assicurato (diabete mellito e malattia di PA) non siano state diagnosticate in epoca antecedente alla stipula della Polizza (2015) e come , quindi, non siano conseguenti a stati patologici preesistenti, né loro complicanze, dirette o indirette. Inoltre, non operano le clausole di esclusione previste per determinate patologie, così come indicato dall'art. 30 delle Condizioni di
Polizza. Ne consegue che le patologie riscontrate (Diabete Mellito e Malattia di PA) sono ammissibili all'indennizzo, a termini di Polizza” (relazione CTU pp. 4-5).
Il Consulente, rispondendo al primo quesito formulato dal Tribunale, ha quindi così concluso: “Il sig.
è affetto da Diabete Mellito Tipo II e da morbo di PA Osseo, insorti entrambi nel 2017 Parte_1
(precisamente, diagnosticati il primo nell'aprile 2017 e il secondo nel novembre dello stesso anno) e denunziate alla Compagnia di Assicurazioni Entrambe le patologie sono inquadrabili come a carattere cronico degenerativo e, quindi, potenzialmente tendenti ad aggravamento con l'incedere del tempo”
(relazione CTU p. 6).
Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU appaiono condivisibili in quanto fondate su argomentazioni di carattere medico-scientifico e perché immuni da censure sul piano logico, anche avuto riguardo alle risposte dallo stesso fornite alle osservazioni critiche svolte dal CTP della convenuta.
Al riguardo il CTU ha precisato: “In merito all'epoca della diagnosi del Diabete Mellito, si conferma che gli accertamenti ematochimici eseguiti a partire dal 4.4.2017 ( con successivi, ripetuti controlli, come sopra specificato) evidenziavano chiaramente un a patologia diabetica e avrebbero potuto essere interpretati in tal senso da qualsiasi medico dotato di minime conoscenze di base, anche se, effettivamente, almeno fino alle citate certificazioni del 2019, non risultano in atti documenti medici che esplicitassero chiaramente la sussistenza di un diabete mellito (come tale nominato in certificazione medica) che, però, si ripete, era evidentissimo fin dagli accertamenti eseguiti dall'aprile 2017 in poi”.
Alla luce di quanto esposto deve ritenersi provato che le patologie sofferte dall'assicurato (diabete mellito e malattia di PA) sono insorte nel 2017 e, quindi, in epoca successiva alla data di effetto del contratto assicurativo inter partes e che le stesse non sono conseguenti a stati patologici preesistenti, né loro complicanze, dirette o indirette.
Ne deriva la piena operatività della garanzia assicurativa in relazione agli eventi denunziati dall'attore, non ricorrendo nella specie alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 30 del contratto in parola
(“L'assicurazione non è operante per le Invalidità Permanenti preesistenti alla data di effetto dell'assicurazione nonché per quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti”). pagina 8 di 13 È dunque da ritenersi accertato il diritto dell'attore all'indennità oggetto del contratto assicurativo inter partes, con conseguente necessità di procedere alla sua quantificazione in termini di polizza.
In proposito, il CTU incaricato ha svolto le seguenti considerazioni medico legali:
“Per quanto riguarda l'attuale valutazione del grado di invalidità permanente, è necessario far riferimento alle specifiche condizioni di Polizza stipulata dal soggetto (Pramerica Zero Imprevisti) che alla sezione malattia prevede “Art. 28 Accertamento del grado di Invalidità Permanente da
Malattia: Il grado di Invalidità Permanente da Malattia è accertato nel periodo compreso tra i 6 e i 24 mesi dalla data di denuncia della malattia, sulla base delle tabelle contenute nel D.Lvo . n° 38 del 12
Luglio 2000. Nel caso in cui l'Invalidità Permanente non possa essere determinata sulla base dei valori riportati nella tabella menzionata, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, nella quale è sempre diminuita la capacità dell'Assicurato ad adempiere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Nessun indennizzo spetta all'Assicurato quando l'Invalidità Permanente accertata sia di grado inferiore o pari al 22% della totale
(…)
Ai fini della valutazione dell'attuale danno , si deve far riferimento alla Tabella di cui al D.M. del
12.7.2000 (Tabella delle Menomazioni INAIL), che: - Alla Voce 110 prevede il Diabete Mellito di tipo II in buon controllo metabolico: valutazione: 10%. - Alla Voce 111 considera il Diabete Mellito tipo II insu lino trattato, ben compensato: valutazione 15%.
Pertanto, nel caso di specie il danno può essere ricompreso nella prima voce (110) trattandosi di diabete mellito ben compensato, non in trattamento insulinico.
Per quanto riguarda la malattia di PA, la stessa non è contemplata nella citata Tabella, per cui , secondo quanto previsto dalle condizioni di Polizza, il conseguente danno non può essere determinato sulla base dei valori ivi riportati , ma deve essere valutato da un lato sulla base del criterio di equivalenza rispetto ai casi indicati in Tabella , e, dall'altro, con riferimento alla riduzione della capacità di adempiere a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione effettivamente svolta dall'assicurato . A prescindere dalla contraddittorietà della disposizione di cui al citato art. 28 delle condizioni di Polizza (la Tabella di cui al D.M. fa riferimento al danno biologico, mentre di verso è il concetto di capacità di svolgimento di un qualsiasi proficuo lavoro, che più si avvicina alla validità generica del soggetto a disimpegnare qualsiasi attività comunque produttiva di reddito) appare evidente come la valutazione richieda una stima di danno sussunta dal caso di specie, che presenta sì un quadro patologico in discreto compenso sotto trattamento farmacologico, ma che manifesta, comunque, una sintomatologia clinica caratterizzata da disturbi algo disfunzionali che limitano le potenzialità del soggetto (dolore all'anca e al ginocchio;
impossibilità a restare seduto oltre un certo tempo per accentuazione del dolore all' anca;
difficoltà a dormire sul fianco destro;
pagina 9 di 13 limitazione funzionale antalgica dell'anca). Prendendo a riferimento, in via del tutto orientativa , le voci 192 e segg. della citata Tabella Ministeriale, ma, soprattutto, l'incidenza della patologia sul soggetto e la conseguente limitazione che la stessa comporta sulla sua vita quotidiana ( e, quindi, anche sulla sua potenzia le capacità di proficuo lavoro) è da ritenere equa una valutazione del grado d'invalidità permanente dell' ordine del 16-18%. Nel complesso, considerando il complesso di entrambe le infermità sofferte (Diabete Mellito e Malattia di PA) allo stato attuale residuano postumi a carattere permanente valutabili come danno biologico, nella misura del 27 ventisette per cento).
Tale valutazione è stata effettuata tenendo conto dei criteri indicati nella specifica Polizza stipulata dal sig. nel 2015”. Pt_1
Sulla scorta di tali considerazioni medico-legali, il CTU, rispondendo al quesito sul punto formulato dal
Tribunale (“
2. Dica se sussistono esiti di carattere permanente ed il loro grado di incidenza sulla preesistente integrità psicofisica, avuto riguardo ai termini di polizza. Nel caso sussistano esiti di carattere permanente, dire se essi siano tali da incidere sulla capacità produttiva specifica della parte e valutarli percentualmente;
a tal fine tenga presente l'effettiva attività lavorativa eventualmente esercitata, nonché quelle diverse con essa compatibili e coerenti, avuto altresì riguardo all'età della parte stessa e alle sue condizioni psicofisiche ed attitudini professionali. Specifichi la fonte dei criteri adottati nelle valutazioni che precedono”), ha così concluso: “Residuano postumi invalidanti valutabili , a termini della specifica Polizza stipulata , nella misura del 27 (ventisette per cento), che non incidono sulla capacità lavorativa specifica e, comunque, su quelle confacenti alle sue attitudini professionali) del soggetto, peraltro pensionato” (Cfr. relazione CTU p. 6).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono condivise e fatte proprie dal giudicante, in quanto immuni da censure di tipo logico e frutto di valutazioni approfondite, anche avuto riguardo alle risposte fornite in merito alle osservazioni del CTP di parte convenuta.
A tal proposito, il Consulente ha precisato:
“Per quanto attiene alla valutazione del danno conseguente alla malattia di PA, che il CT di Parte
Resistente giudica eccessiva (nella misura espressa del 16-18%), il CTU rileva come la stima del danno debba basarsi non soltanto sul grado di limitazione funzionale conseguente alla menomazioni (come se si trattasse di esiti stabilizzati di lesioni ossee) ma anche, e soprattutto, sul tipo di malattia che sottende tali limitazioni funzionali e sulla ripercussione che le stesse inducono in pejus sullo svolgimento delle attività quotidiane da parte del soggetto, come specificato nel paragrafo
“Conclusioni medico legali” di questa Relazione . Nel caso in esame, si tratta di una patologia (M. di
PA) che ha tendenza ad evolvere, con progressivo aggravamento. Conseguentemente, la valutazione del danno biologico permanente in ambito di Polizza Malattia, non può prescindere da tale considerazione e non può essere effettuata soltanto sulla base del criterio della limitazione pagina 10 di 13 funzionale, come della limitazione funzionale, come se, ad esempio, si trattasse di esiti ormai stabilizzati di lesioni fratturative ossee, non più suscettibili di evoluzione peggiorativa. Inoltre, occorre tener presente la ripercussione del quadro clinico sulla possibilità del paziente di estrinsecare i fondamentali atti della vita quotidiana e , comunque, come previ sto dalla Polizza in esame, di attendere a un proficuo lavoro. Nel caso di specie, come sopra riportato, appare attendibile quanto riferito dal soggetto in sede di operazioni peritali e cioè che: “ La persistenza di parestesie ai piedi e alle mani (indice medio della mano sinistra e 3° dito del piede destro, specie la notte) nonché ipoestesia ai polpastrelli delle prime tre dita della mano sinistra. Dolore all'anca e al ginocchio destri per cui non riesce a stare seduto per più di un'ora un'ora e mezza a causa dell'incremento del dolore all'anca destra e per il quale non può più dormire sul fianco destro”. Quindi, si tratta di disturbi che incidono in modo non trascurabile nello svolgimento delle ordinarie attività da parte del sig. Si consideri, Pt_1 altresì, come la Malattia di PA tenda a essere evolutiva, anche se lentamente ed esponga il paziente a rischio di complicanze, come fratture ossee ed anche di insorgenza di neoplasie maligne
(osteosarcomi : al riguardo, fra gli altri: IR S. e Coll.: Brit. 2022 Controparte_6
Jan;179(2):201 217).
Per quanto , infine, attiene alla tipologia dei criteri valutativi adottati, replicando al CT di Parte
Resistente, il CTU ribadisce di aver preso a riferimento le citate voci tabellari del D.M. (192 e segg.) in via assolutamente orientativa , ma che le stesse debba no anche essere integrate con le problematiche connesse alla ripercussione della malattia sulla qualità della vita del soggetto e a quelle relative alla evolutività della patologia.”.
Tanto appurato, per quanto di interesse, si richiamano le seguenti previsioni contrattuali:
- art. 28 (“Accertamento del grado di Invalidità Permanente da Malattia”): “Il grado di Invalidità
Permanente da Malattia è accertato nel periodo compreso tra i 6 e i 24 mesi dalla data di denuncia della malattia, sulla base delle tabelle contenute nel D.M. n° 38 del 12 Luglio 2000. Nel caso in cui l'Invalidità Permanente non possa essere determinata sulla base dei valori riportati nella tabella menzionata, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, nella quale è sempre diminuita la capacità dell'Assicurato ad adempiere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Nessun indennizzo spetta all'Assicurato quando l'Invalidità Permanente accertata sia di grado inferiore o pari al 22% della totale. Qualora l'Invalidità
Permanente accertata sia di grado superiore al 22%, la Società liquida un'indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle seguenti percentuali (…) Grado di invalidità accertata : 27 ; Percentuale da liquidare: 6 (…) pagina 11 di 13 - art. 29 (“Determinazione dell'Indennizzo”): “L'Indennizzo si determina applicando il grado di
Invalidità Permanente da Malattia accertato alla Tabella di indennizzo indicata in polizza. La risultante percentuale da liquidare è quindi applicata alla somma assicurata. Il diritto all'indennità per Invalidità
Permanente da Malattia è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato decede dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, ma non sia stato ancora corrisposto il relativo importo, la Società paga agli eredi dell'Assicurato, non oltre il quarto grado, l'importo liquidato od offerto”.
Sulla base delle richiamate clausole contrattuali, avuto riguardo al grado di invalidità accertata (27%) e quindi applicando la corrispondente percentuale ( 6%) indicata in tabella al valore del capitale assicurato (euro
250.000), si ottiene che l'indennizzo spettante al sig. è pari ad euro 15.000,00. Pt_1
In conclusione, la società convenuta va condannata a corrispondere all'attore il summenzionato importo in adempimento dell'obbligazione di pagamento dell'indennizzo per la garanzia invalidità permanente da malattia di cui al contratto assicurativo intercorso tra le parti.
Su tale somma capitale sono dovuti interessi in misura legale dalla domanda al saldo.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio, nonché della precedente fase di mediazione obbligatoria, seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate ex DM 55/2014 tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da euro 5.200 ad euro 26.000), della natura del procedimento e dell'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori ai valori medi per le sole fasi istruttorie (assenza istruttoria orale) e decisionale (forma semplificata di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies cpc).
Le spese di c.t.u., liquidate in corso di causa, si pongono definitivamente a carico di parte convenuta.
Non può essere invece disposta la condanna del convenuto soccombente al rimborso delle spese del CTP dell'attore in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (cfr. Cass. 21402/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara l'estromissione di er effetto dell'intervento spiegato ex art. 111 co. 3 c.p.c. Controparte_1 dalla società ; Controparte_2
2. condanna a corrispondere all'attore la somma di euro Controparte_2
15.000,00, oltre interessi in misura di legge dalla domanda al saldo;
3- condanna a rifondere all'attore le spese di lite che si liquidano Controparte_2 in euro 3.387,00 per compensi, oltre euro 786,00 per esborsi documentati, oltre euro 662,00 per compensi pagina 12 di 13 della fase di mediazione, oltre euro 48,80 per spese di mediazione obbligatoria, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad i.v.a. e c.p.a.;
5. pone definitivamente a carico di le spese di ctu, così come Controparte_2 liquidate in corso di causa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 27 marzo 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo pagina 13 di 13
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 27 marzo 2025 alle ore 12.05 innanzi al giudice Dott. Emanuele Venzo sono comparsi:
Per l'avv. Elisabetta Severi Parte_1
Per 'avv. Stefano Caverni Controparte_1 Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Severi conclude come da note conclusive autorizzate del 22.11.2024.
L'avv. Caverni conclude come da note conclusive autorizzate del 26.11.2024 ed insiste per l'estromissione della società Controparte_1
Parte attrice nulla oppone alla estromissione della società Controparte_1
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 627/2022 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. SEVERI Elisabetta (c.f. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE ATTRICE contro c.f. con l'avv. CAVERNI Stefano (c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA
e contro
(c.f. con l'avv. CAVERNI Stefano (c.f. Controparte_2 P.IVA_2
) C.F._3
PARTE CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. ha convenuto in giudizio la società Parte_1 quale società incorporante deducendo: di aver stipulato in data Controparte_1 Controparte_3
24.06.2015 con un contratto di assicurazione infortuni;
di aver inoltrato in data Controparte_3
12.04.2019 alla compagnia assicuratrice denuncia di sinistro e richiesta di invalidità permanente da malattia per Diabete di Tipo II e Morbo di PA Osseo insorti nel 2017; di aver ricevuto in data 14.5.2019 da
CA (società incaricata da Pramerica Life S.p.A. della gestione delle liquidazioni per le coperture infortuni e malattie) notizia dell'apertura del sinistro n. 201900053 e richiesta di ulteriore documentazione, che l'attore ha provveduto ad inviare;
di aver ricevuto in data 23.10.2019 dalla suddetta compagnia ulteriore comunicazione con la quale la stessa lo informava che la documentazione non era sufficiente ai fini della valutazione del sinistro;
di aver, pertanto, inviato in data 6.11.2020 una relazione medico-legale nonché pagina 2 di 13 richiesta di procedere, ai sensi dell'art. 37 delle condizioni di polizza, all'arbitrato irrituale;
che Controparte_3 si è rifiutata di sottoporre il sig. a visita medico-legale, disattendendo le norme contrattuali e
[...] Pt_1 costringendolo a proporre reclamo all'Ivass; che, successivamente, l'attore ha attivato la procedura di mediazione con esito negativo, non avendo la compagnia di assicurazione partecipato all'incontro; di essere, dunque, stato costretto ad adire le vie legali al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la presente domanda e, per l'effetto a) dichiarare che, in relazione al sinistro per cui è causa, la società quale società incorporante non ha adempiuto gli obblighi Controparte_1 Controparte_3 derivanti dal contratto assicurativo. b) Accertare che il Sig. è affetto dalle malattie insorte nell'anno 2017 per Parte_1
Diabete di Tipo II e Morbo di PA Osseo. Accertare e quantificare altresì l'invalidità permanente che deriva dalle malattie per Diabete di Tipo II e Morbo di PA Osseo. c) Dichiarare e accertare che la malattia per Diabete di Tipo II ed il Morbo di PA Osseo rientrano tra le patologie per cui è operante il contratto assicurativo stipulato dal Sig. in data Parte_1
24/06/2015 con oggi incorporata dalla d) Condannare la Controparte_3 Controparte_4 Controparte_4
quale società incorporante a corrispondere al Sig. l'indennizzo a lui spettante
[...] Controparte_3 Parte_1 nella misura che sarà accertata in corso di causa. Oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro all'effettivo ristoro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Si è costituita in giudizio (c.f. , contestando la domanda attorea per la Controparte_1 P.IVA_1 mancanza di prova delle patologie lamentate dal sig. quest'ultimo, infatti, non avrebbe fornito la Pt_1 documentazione necessaria alla valutazione del sinistro, essendo le malattie asseritamente insorte nel 2017 ma denunciate solo nel 2019 e non avendo l'attore inviato documentazione clinica attestante in modo certo la data di prima diagnosi delle suddette patologie. La compagnia assicuratrice ha, altresì, dedotto: che non era possibile attivare l'arbitrato irrituale previsto dall'art. 37 delle condizioni di assicurazione della polizza sottoscritta, posto che a tale istituto è possibile ricorrere solo nell'ipotesi in cui vi sia discordanza fra la valutazione medico legale fatta dalla compagnia e quella eseguita da un medico legale scelto dall'assicurato stesso oppure nei casi in cui vi siano controversie sui criteri di indennizzabilità; di aver, pertanto, operato nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali sottoscritte. ha chiesto, dunque, Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per quanto rilevato in parte motiva respingere integralmente la domanda rivolta ad accertare il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto assicurativo da parte di e per l'effetto respingere le ulteriori domande, attesa la mancata trasmissione della Controparte_1 documentazione richiesta alla compagnia convenuta e l'assenza di prova circa la diagnosi certa delle patologie dichiarate e la data esatta di tale diagnosi, oltre alla mancanza di prova circa gli effetti invalidanti delle patologie lamentate. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
In data 29.11.2024 si è costituita in giudizio in qualità di Controparte_2 cessionaria del compendio aziendale di facendo Controparte_5 pagina 3 di 13 proprie tutte le difese svolte dalla società cedente.
Con note conclusive autorizzate del 21.11.2024 parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) dichiarare che, in relazione al sinistro per cui è causa, la società quale società incorporante Controparte_1 [...]
non ha adempiuto gli obblighi derivanti dal contratto assicurativo. b) Dichiarare che il Sig. è affetto CP_3 Parte_1 dalle malattie insorte nell'anno 2017 per Diabete Mellito di Tipo II e Morbo di PA Osseo e che l'invalidità permanente che deriva dalle suddette malattie è stata quantificata nella misura del 27%. c) Dichiarare che la malattia per Diabete Mellito di
Tipo II ed il Morbo di PA Osseo rientrano tra le patologie per cui è operante il contratto assicurativo stipulato dal Sig.
[...] in data 24/06/2015 con oggi incorporata dalla Società 24/06/2015 con Pt_1 Controparte_3 Controparte_3 oggi incorporata dalla d) Condannare la quale società incorporante
[...] Controparte_4 Controparte_4
a corrispondere al Sig. le seguenti somme: Risarcimento postumi € 15.000,00 Controparte_3 Parte_1
Interessi legali da giugno 2017 a novembre 2024 € 1.454,17 Compensi procedimento di Mediazione - Spese fisse di avvio mediazione € 48,80 - Onorari € 360,00 - 4% CPA su € 360,00 € 14,40 - IVA 22% su € 374,40 € 82,36 Onorari presente causa - Contributo Unificato e marca da bollo per iscrizione a ruolo atto di citazione € 786,00 - Fase di studio della controversia € 1.379,00 - Fase introduttiva del giudizio € 1.166,00 - Fase istruttoria € 2.520,00 - Fase decisionale €
2.552,00 - Spese generali 15% su € 7.617,00 € 1.142,55 - 4% CPA su € 8.759,55 € 350,38 - IVA 22% su € 9.109,93
€ 2.004,18 Compenso CTU € 1.598,85 Compenso CTP € 766,00 Per un totale complessivo di € 31.224,69 Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Con note conclusive autorizzate del 26.11.2024 a rassegnato Controparte_2 le seguenti conclusioni: “In via preliminare: Per i motivi evidenziati in narrativa estromettere dal presente giudizio
[...]
essendo subentrata a quest'ultima a tutti gli Controparte_5 Controparte_2 effetti processuali e in tutti i rapporti attivi e passivi;
Nel merito Respingere ogni domanda di parte attrice inerente il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto assicurativo da parte dell'odierna compagnia convenuta. Respingere le ulteriori domande circa l'indennizzo richiesto atteso che per le ragioni evidenziate in parte motiva non vi è alcuna prova della diagnosi delle patologie a decorrere dall'anno 2017 e per non aver trasmesso in ogni caso alla Compagnia la documentazione necessaria all'istruttoria più volte richiesta alla stessa parte attrice;
In via subordinata Nella denegata ipotesi di riconoscimento delle avverse domande contenere l'invalidità permanente relativa alle due patologie nella percentuale complessiva pari al 20% come quantificato dal CTP Dr.ssa e per l'effetto dell'art. 28 delle condizioni generali dichiarare non indennizzabile la richiesta de quo;
In Per_1 via ulteriormente subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande relative all'indennizzo richiesto in merito alle due patologie lamentate contenere la misura dell'invalidità permanente complessiva pari al 27% così come rilevato dal CTU e per l'effetto degli artt. 28 e 29 delle Condizioni Generali di Polizza riconoscere al limite un indennizzo non superiore alla somma di € 15.000,00; Spese legali Per quanto evidenziato nella parte motiva, si domanda di riportare il valore della controversia nel corretto range rispetto al danno biologico eventualmente accertato a cui si dovrà far riferimento per la liquidazione delle spese di lite e non considerando dunque il valore erroneamente indicato da controparte nell'atto introduttivo il pagina 4 di 13 cui pagamento del contributo unificato in eccesso dovrà rimanere in ogni caso a carico esclusivo di controparte. Si chiede comunque la vittoria di spese e competenze professionali”.
La causa è stata istruita in via documentale ed a mezzo CTU medico legale.
All'udienza del 27.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle note conclusive autorizzate.
La causa è passata in decisione in data odierna a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sulle questioni preliminari
1.1. Sulla richiesta di estromissione di Controparte_1
Il giudice, preliminarmente, visto l'intervento di , in qualità di Controparte_2 successore a titolo particolare della società convenuta, nonché la richiesta di estromissione formulata ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., rilevato che le altre parte costituite non hanno proposto formale opposizione, dichiara l'estromissione dal presente giudizio di Controparte_1
2. Sul merito
La domanda è fondata per quanto di ragione.
I fatti rilevanti sono di seguito esposti.
In data 24.6.2015 l'attore ha stipulato con la compagnia di seguito Parte_1 Controparte_3 incorporata da il contratto di assicurazione infortuni denominato “Pramerica Zero Controparte_1
Imprevisti” (polizza n. 10000140), con garanzia prestata in caso di invalidità permanente da malattia per una somma assicurata di euro 250.000,00, con validità dal 24.6.2015 al 24.6.2016 e tacitamente rinnovabile (cfr. docc.
1-2 fascicolo attoreo).
In data 12.4.2019 il sig. ha inoltrato a CA (società incaricata da - ora Pt_1 Controparte_3
– della gestione delle liquidazioni per le coperture infortuni e malattie) una denuncia di sinistro CP_1
e richiesta di invalidità permanente da malattia per Diabete di Tipo II e Morbo di PA Osseo, assumendo la loro insorgenza in costanza di polizza e, segnatamente, nell'anno 2017 (circostanza incontroversa).
La compagnia assicuratrice ha negato la corresponsione dell'indennizzo richiesto, rifiutandosi anche di far sottoporre l'assicurato a visita medico-legale da parte di un proprio medico di fiducia, in quanto la documentazione clinica trasmessa non costituiva idonea prova della data di insorgenza e di diagnosi delle patologie, del loro successivo decorso, delle cure effettuate e dei postumi invalidanti che ne sarebbero derivati.
Tanto rilevato in fatto si osserva che l'art. 27 (“ Oggetto dell'assicurazione”) del contratto di assicurazione inter partes recita: “È assicurata l'Invalidità Permanente conseguente a Malattia manifestatasi successivamente alla data di effetto della polizza e non oltre la data della sua cessazione, secondo quanto previsto dalle condizioni che seguono, purché non conseguente o complicanza diretta o indiretta di stati patologici pre- pagina 5 di 13 esistenti, avvenuta in forza di contratto e che la stessa sia indennizzabile ai termini di polizza. Per accedere alla copertura assicurativa l'Assicurato deve obbligatoriamente compilare un questionario sanitario che forma parte integrante della polizza così come l'eventuale ulteriore documentazione medica acquisita per la valutazione del rischi” (cfr. doc. 2 fasc. att.).
Nella specie non è in contestazione la riconducibilità delle patologie denunziate tra quelli oggetto di garanzia assicurativa, quanto la data di insorgenza delle stesse, essendo tale momento rilevante ai fini di verificare l'operatività della polizza e, quindi, la sussistenza del diritto all'indennizzo richiesto.
Nel corso della fase istruttoria è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale al fine di dare risposta anzitutto al seguente quesito: “1. Descriva le condizioni di salute del sig. ed accerti la Parte_1 sussistenza delle patologie denunziate alla Compagnia di assicurazioni convenuta, indicando la relativa data di insorgenza, nonché la presumibile evoluzione delle stesse”.
Il CTU incaricato dott. sulla base della documentazione medica versata in atti, ha così Persona_2 ricostruito la vicenda clinica del sig. Pt_1
“In data 4.4.2017 sono stati eseguiti accertamenti ematochimici presso l'Ospedale di Pistoia, con rilievo d Hb glicata 7,70% (valore normale indicato dal laboratorio: fino a 6,10) glicemia 180 mg/dl
(valore normale: fino a 110 mg/dl) e fosfatasi alcalina 504 U/ l (valore normale: fino a 130 U/l) l), cioè valori decisamente superiori al normale, indi ci i primi di iperglicemia e la seconda di possibili fenomeni di rimaneggiamento osseo (iperosteoclasia ); l'esame delle urine evidenziò marcata glicosuria (500 mg/ dl), normalmente assente e correlata all'iperglicemia con conseguente eliminazione urinaria del glucosio per superamento della soglia di riassorbimento renale.
Il soggetto riferisce che tali accertamenti furono prescritti dal medico curante per sintomatologia astenica generale.
A seguito dei risultati degli esami il curante prescrisse trattamento con ET (850 mg/ 3 die) con rapido abbassamento della glicemia come evidenziato dai successivi accertamenti di del 21.4.2017
In data 21.4.2017 furono, infatti, eseguiti esami di controllo presso lo stesso Ospedale, con rilievo di riduzione dell'iperglicemia (12 7 mg/dl), aumento della fosfatasi alcalina e, segnatamente, di quella di provenienza ossea. L'esame delle urine evidenziò assenza di glicosuria ( in quanto la glicemia era diminuita fino al valore inferiore di quello della soglia renale di riassorbimento (normalmente di 180 mg/dl). Specificamente, si rileva come, giustamente , oltre alla fosfatasi alcalina globale sia s tato richiesto ed eseguito il dosaggio della fosfatasi alcalina ossea, in quanto tale enzima è presente, oltre che nel tessuto osseo , anche in altri organi, specie il fegato, per cui il suo incremento può essere dovuto anche a diverse patologie , ma, nel caso di specie, l'aumento dello specifico isoenzima osseo
è chiara dimostrazione di provenienza da tale tessuto e, quindi, di patologia che lo interessa. pagina 6 di 13 Il 26.5.2017 controllo ematochimico: Hb glicata 6.20% (lievemente superiore al valore indicato dal laboratorio come normale, cioè 6.10); aumento della fosfatasi alcalina totale e ossea;
assenza di glicosuria.
Nuovo controllo il 18.7.2017: glicemia normale (100 mg/dl); aumento delle fosfatasi alcaline.
Il 27.9.2017 sono stati effettuati esami RX del bacino e delle anche con evidenza di aspetto addensato dell'articolazione sacro iliaca dx più sul versante iliaco, ridotta l'ampiezza dello spazio articolare coxo femorale bilateralmente
Il 19.10.2017 sono stati eseguiti accertamenti RX, al cranio, con rilievo di iperplasia dei turbinati nas ali inferiori specie a sinistra e alle gambe, ove non sono stati riconosciuti segni radiologici di M. di
PA.
Il 20.10.2017 controllo ematochimico: glicemia 1,25 mg/dl (lievemente superiore alla norma); Hb glicata: 5,70%.
In data 29.11.2017 è stata eseguita una Scintigrafia ossea con i seguenti risultati : L'indagine scintigrafica evidenzia una estesa area di ipercaptazione a livello dell'emibacino dx, con particolare coinvolgimento del sacro, della sincondrosi sacro iliaca e della ala iliaca”. Tale accertamento fu eseguito a seguito di prescrizione dello specialista (Dott.ssa al quale il curante aveva Per_3 indirizzato il paziente per gli approfondimenti del caso.
Ulteriori controlli ematochimici sono stati eseguiti il 4.1.2018 (Hb glicata normale;
glicemia 125 mg/dl; valori superiori alla norma delle fosfatasi), il 29.5.2018 valori superiori alla norma delle fosfatasi), 17.7.2018 (iperfosfatasemia a lcalina) il 10.10.2018 ( Hb glicata 5,60; glicemia 110 mg/dl)
e il 29.5.2019 ( lieve iperglicemia, Hb glicata nella norma, normali i valori delle fosfatasi).
In data 12.4.2019 è stato rilasciato certificato medico (peraltro in assenza di intestazione e co n firma illeggibile) con diagnosi di Diabete di tipo II con insorgenza da luglio 2017 e malattia di Pa get Osseo insorta nel Novembre 2017, con prescrizione di terapia medica (metformina e Il 9.7.2019 il soggetto
è stato visitato dal dott. specialista in diabetologia, il quale ha certificato che il sig. Persona_4
“ E' affetto da diabete mellito tipo 2, con prima diagnosi nell'aprile 2017 ( Hb glic 7.7%) con Pt_1 glicemia a digiuno 180 mg/dl e glicosuria 500 mg/dl. Da allora il paziente è in terapia con metformina a lento rilascio… con normalizzazione successiva e persistente dei parametri metabolici (glicemia a digiuno e Hb glic). Il paziente non presenta complicanze croniche della malattia diabetica.”
Sulla scorta della documentazione sopra richiamata, all'esito di anamnesi familiare, fisiologica e lavorativa, patologica remota e prossima, nonché di esame obiettivo, il CTU ha svolto le seguenti considerazioni medico legali: “Il sig. è affetto da diabete mellito tipo II in buon controllo con antidiabetici orali e con assenza Pt_1 di obiettivabili complicanze nonché da malattia di PA con interessamento particolare a livello sacro iliaco.
Dalle risultanze degli accertamenti diagnostici sopra descritti si rileva come il Diabete Mellito sia stato pagina 7 di 13 diagnosticato nell'aprile 2017 e che la malattia di PA, nonostante le prime avvisaglie a seguito degli accertamenti ematochimici del 21.4.2017, sia stata compiutamente diagnosticata all'esito dell'esame scintigrafico del 29.11.2017. Pertanto, risulta evidente come fin dal 2017 il sig. fosse affetto da tali Pt_1 patologie (…)”.
Il CTU ha quindi precisato che “(..) le patologie sofferte dall'assicurato (diabete mellito e malattia di PA) non siano state diagnosticate in epoca antecedente alla stipula della Polizza (2015) e come , quindi, non siano conseguenti a stati patologici preesistenti, né loro complicanze, dirette o indirette. Inoltre, non operano le clausole di esclusione previste per determinate patologie, così come indicato dall'art. 30 delle Condizioni di
Polizza. Ne consegue che le patologie riscontrate (Diabete Mellito e Malattia di PA) sono ammissibili all'indennizzo, a termini di Polizza” (relazione CTU pp. 4-5).
Il Consulente, rispondendo al primo quesito formulato dal Tribunale, ha quindi così concluso: “Il sig.
è affetto da Diabete Mellito Tipo II e da morbo di PA Osseo, insorti entrambi nel 2017 Parte_1
(precisamente, diagnosticati il primo nell'aprile 2017 e il secondo nel novembre dello stesso anno) e denunziate alla Compagnia di Assicurazioni Entrambe le patologie sono inquadrabili come a carattere cronico degenerativo e, quindi, potenzialmente tendenti ad aggravamento con l'incedere del tempo”
(relazione CTU p. 6).
Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU appaiono condivisibili in quanto fondate su argomentazioni di carattere medico-scientifico e perché immuni da censure sul piano logico, anche avuto riguardo alle risposte dallo stesso fornite alle osservazioni critiche svolte dal CTP della convenuta.
Al riguardo il CTU ha precisato: “In merito all'epoca della diagnosi del Diabete Mellito, si conferma che gli accertamenti ematochimici eseguiti a partire dal 4.4.2017 ( con successivi, ripetuti controlli, come sopra specificato) evidenziavano chiaramente un a patologia diabetica e avrebbero potuto essere interpretati in tal senso da qualsiasi medico dotato di minime conoscenze di base, anche se, effettivamente, almeno fino alle citate certificazioni del 2019, non risultano in atti documenti medici che esplicitassero chiaramente la sussistenza di un diabete mellito (come tale nominato in certificazione medica) che, però, si ripete, era evidentissimo fin dagli accertamenti eseguiti dall'aprile 2017 in poi”.
Alla luce di quanto esposto deve ritenersi provato che le patologie sofferte dall'assicurato (diabete mellito e malattia di PA) sono insorte nel 2017 e, quindi, in epoca successiva alla data di effetto del contratto assicurativo inter partes e che le stesse non sono conseguenti a stati patologici preesistenti, né loro complicanze, dirette o indirette.
Ne deriva la piena operatività della garanzia assicurativa in relazione agli eventi denunziati dall'attore, non ricorrendo nella specie alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 30 del contratto in parola
(“L'assicurazione non è operante per le Invalidità Permanenti preesistenti alla data di effetto dell'assicurazione nonché per quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti”). pagina 8 di 13 È dunque da ritenersi accertato il diritto dell'attore all'indennità oggetto del contratto assicurativo inter partes, con conseguente necessità di procedere alla sua quantificazione in termini di polizza.
In proposito, il CTU incaricato ha svolto le seguenti considerazioni medico legali:
“Per quanto riguarda l'attuale valutazione del grado di invalidità permanente, è necessario far riferimento alle specifiche condizioni di Polizza stipulata dal soggetto (Pramerica Zero Imprevisti) che alla sezione malattia prevede “Art. 28 Accertamento del grado di Invalidità Permanente da
Malattia: Il grado di Invalidità Permanente da Malattia è accertato nel periodo compreso tra i 6 e i 24 mesi dalla data di denuncia della malattia, sulla base delle tabelle contenute nel D.Lvo . n° 38 del 12
Luglio 2000. Nel caso in cui l'Invalidità Permanente non possa essere determinata sulla base dei valori riportati nella tabella menzionata, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, nella quale è sempre diminuita la capacità dell'Assicurato ad adempiere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Nessun indennizzo spetta all'Assicurato quando l'Invalidità Permanente accertata sia di grado inferiore o pari al 22% della totale
(…)
Ai fini della valutazione dell'attuale danno , si deve far riferimento alla Tabella di cui al D.M. del
12.7.2000 (Tabella delle Menomazioni INAIL), che: - Alla Voce 110 prevede il Diabete Mellito di tipo II in buon controllo metabolico: valutazione: 10%. - Alla Voce 111 considera il Diabete Mellito tipo II insu lino trattato, ben compensato: valutazione 15%.
Pertanto, nel caso di specie il danno può essere ricompreso nella prima voce (110) trattandosi di diabete mellito ben compensato, non in trattamento insulinico.
Per quanto riguarda la malattia di PA, la stessa non è contemplata nella citata Tabella, per cui , secondo quanto previsto dalle condizioni di Polizza, il conseguente danno non può essere determinato sulla base dei valori ivi riportati , ma deve essere valutato da un lato sulla base del criterio di equivalenza rispetto ai casi indicati in Tabella , e, dall'altro, con riferimento alla riduzione della capacità di adempiere a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione effettivamente svolta dall'assicurato . A prescindere dalla contraddittorietà della disposizione di cui al citato art. 28 delle condizioni di Polizza (la Tabella di cui al D.M. fa riferimento al danno biologico, mentre di verso è il concetto di capacità di svolgimento di un qualsiasi proficuo lavoro, che più si avvicina alla validità generica del soggetto a disimpegnare qualsiasi attività comunque produttiva di reddito) appare evidente come la valutazione richieda una stima di danno sussunta dal caso di specie, che presenta sì un quadro patologico in discreto compenso sotto trattamento farmacologico, ma che manifesta, comunque, una sintomatologia clinica caratterizzata da disturbi algo disfunzionali che limitano le potenzialità del soggetto (dolore all'anca e al ginocchio;
impossibilità a restare seduto oltre un certo tempo per accentuazione del dolore all' anca;
difficoltà a dormire sul fianco destro;
pagina 9 di 13 limitazione funzionale antalgica dell'anca). Prendendo a riferimento, in via del tutto orientativa , le voci 192 e segg. della citata Tabella Ministeriale, ma, soprattutto, l'incidenza della patologia sul soggetto e la conseguente limitazione che la stessa comporta sulla sua vita quotidiana ( e, quindi, anche sulla sua potenzia le capacità di proficuo lavoro) è da ritenere equa una valutazione del grado d'invalidità permanente dell' ordine del 16-18%. Nel complesso, considerando il complesso di entrambe le infermità sofferte (Diabete Mellito e Malattia di PA) allo stato attuale residuano postumi a carattere permanente valutabili come danno biologico, nella misura del 27 ventisette per cento).
Tale valutazione è stata effettuata tenendo conto dei criteri indicati nella specifica Polizza stipulata dal sig. nel 2015”. Pt_1
Sulla scorta di tali considerazioni medico-legali, il CTU, rispondendo al quesito sul punto formulato dal
Tribunale (“
2. Dica se sussistono esiti di carattere permanente ed il loro grado di incidenza sulla preesistente integrità psicofisica, avuto riguardo ai termini di polizza. Nel caso sussistano esiti di carattere permanente, dire se essi siano tali da incidere sulla capacità produttiva specifica della parte e valutarli percentualmente;
a tal fine tenga presente l'effettiva attività lavorativa eventualmente esercitata, nonché quelle diverse con essa compatibili e coerenti, avuto altresì riguardo all'età della parte stessa e alle sue condizioni psicofisiche ed attitudini professionali. Specifichi la fonte dei criteri adottati nelle valutazioni che precedono”), ha così concluso: “Residuano postumi invalidanti valutabili , a termini della specifica Polizza stipulata , nella misura del 27 (ventisette per cento), che non incidono sulla capacità lavorativa specifica e, comunque, su quelle confacenti alle sue attitudini professionali) del soggetto, peraltro pensionato” (Cfr. relazione CTU p. 6).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono condivise e fatte proprie dal giudicante, in quanto immuni da censure di tipo logico e frutto di valutazioni approfondite, anche avuto riguardo alle risposte fornite in merito alle osservazioni del CTP di parte convenuta.
A tal proposito, il Consulente ha precisato:
“Per quanto attiene alla valutazione del danno conseguente alla malattia di PA, che il CT di Parte
Resistente giudica eccessiva (nella misura espressa del 16-18%), il CTU rileva come la stima del danno debba basarsi non soltanto sul grado di limitazione funzionale conseguente alla menomazioni (come se si trattasse di esiti stabilizzati di lesioni ossee) ma anche, e soprattutto, sul tipo di malattia che sottende tali limitazioni funzionali e sulla ripercussione che le stesse inducono in pejus sullo svolgimento delle attività quotidiane da parte del soggetto, come specificato nel paragrafo
“Conclusioni medico legali” di questa Relazione . Nel caso in esame, si tratta di una patologia (M. di
PA) che ha tendenza ad evolvere, con progressivo aggravamento. Conseguentemente, la valutazione del danno biologico permanente in ambito di Polizza Malattia, non può prescindere da tale considerazione e non può essere effettuata soltanto sulla base del criterio della limitazione pagina 10 di 13 funzionale, come della limitazione funzionale, come se, ad esempio, si trattasse di esiti ormai stabilizzati di lesioni fratturative ossee, non più suscettibili di evoluzione peggiorativa. Inoltre, occorre tener presente la ripercussione del quadro clinico sulla possibilità del paziente di estrinsecare i fondamentali atti della vita quotidiana e , comunque, come previ sto dalla Polizza in esame, di attendere a un proficuo lavoro. Nel caso di specie, come sopra riportato, appare attendibile quanto riferito dal soggetto in sede di operazioni peritali e cioè che: “ La persistenza di parestesie ai piedi e alle mani (indice medio della mano sinistra e 3° dito del piede destro, specie la notte) nonché ipoestesia ai polpastrelli delle prime tre dita della mano sinistra. Dolore all'anca e al ginocchio destri per cui non riesce a stare seduto per più di un'ora un'ora e mezza a causa dell'incremento del dolore all'anca destra e per il quale non può più dormire sul fianco destro”. Quindi, si tratta di disturbi che incidono in modo non trascurabile nello svolgimento delle ordinarie attività da parte del sig. Si consideri, Pt_1 altresì, come la Malattia di PA tenda a essere evolutiva, anche se lentamente ed esponga il paziente a rischio di complicanze, come fratture ossee ed anche di insorgenza di neoplasie maligne
(osteosarcomi : al riguardo, fra gli altri: IR S. e Coll.: Brit. 2022 Controparte_6
Jan;179(2):201 217).
Per quanto , infine, attiene alla tipologia dei criteri valutativi adottati, replicando al CT di Parte
Resistente, il CTU ribadisce di aver preso a riferimento le citate voci tabellari del D.M. (192 e segg.) in via assolutamente orientativa , ma che le stesse debba no anche essere integrate con le problematiche connesse alla ripercussione della malattia sulla qualità della vita del soggetto e a quelle relative alla evolutività della patologia.”.
Tanto appurato, per quanto di interesse, si richiamano le seguenti previsioni contrattuali:
- art. 28 (“Accertamento del grado di Invalidità Permanente da Malattia”): “Il grado di Invalidità
Permanente da Malattia è accertato nel periodo compreso tra i 6 e i 24 mesi dalla data di denuncia della malattia, sulla base delle tabelle contenute nel D.M. n° 38 del 12 Luglio 2000. Nel caso in cui l'Invalidità Permanente non possa essere determinata sulla base dei valori riportati nella tabella menzionata, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, nella quale è sempre diminuita la capacità dell'Assicurato ad adempiere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Nessun indennizzo spetta all'Assicurato quando l'Invalidità Permanente accertata sia di grado inferiore o pari al 22% della totale. Qualora l'Invalidità
Permanente accertata sia di grado superiore al 22%, la Società liquida un'indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle seguenti percentuali (…) Grado di invalidità accertata : 27 ; Percentuale da liquidare: 6 (…) pagina 11 di 13 - art. 29 (“Determinazione dell'Indennizzo”): “L'Indennizzo si determina applicando il grado di
Invalidità Permanente da Malattia accertato alla Tabella di indennizzo indicata in polizza. La risultante percentuale da liquidare è quindi applicata alla somma assicurata. Il diritto all'indennità per Invalidità
Permanente da Malattia è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato decede dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, ma non sia stato ancora corrisposto il relativo importo, la Società paga agli eredi dell'Assicurato, non oltre il quarto grado, l'importo liquidato od offerto”.
Sulla base delle richiamate clausole contrattuali, avuto riguardo al grado di invalidità accertata (27%) e quindi applicando la corrispondente percentuale ( 6%) indicata in tabella al valore del capitale assicurato (euro
250.000), si ottiene che l'indennizzo spettante al sig. è pari ad euro 15.000,00. Pt_1
In conclusione, la società convenuta va condannata a corrispondere all'attore il summenzionato importo in adempimento dell'obbligazione di pagamento dell'indennizzo per la garanzia invalidità permanente da malattia di cui al contratto assicurativo intercorso tra le parti.
Su tale somma capitale sono dovuti interessi in misura legale dalla domanda al saldo.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio, nonché della precedente fase di mediazione obbligatoria, seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate ex DM 55/2014 tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da euro 5.200 ad euro 26.000), della natura del procedimento e dell'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori ai valori medi per le sole fasi istruttorie (assenza istruttoria orale) e decisionale (forma semplificata di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies cpc).
Le spese di c.t.u., liquidate in corso di causa, si pongono definitivamente a carico di parte convenuta.
Non può essere invece disposta la condanna del convenuto soccombente al rimborso delle spese del CTP dell'attore in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (cfr. Cass. 21402/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara l'estromissione di er effetto dell'intervento spiegato ex art. 111 co. 3 c.p.c. Controparte_1 dalla società ; Controparte_2
2. condanna a corrispondere all'attore la somma di euro Controparte_2
15.000,00, oltre interessi in misura di legge dalla domanda al saldo;
3- condanna a rifondere all'attore le spese di lite che si liquidano Controparte_2 in euro 3.387,00 per compensi, oltre euro 786,00 per esborsi documentati, oltre euro 662,00 per compensi pagina 12 di 13 della fase di mediazione, oltre euro 48,80 per spese di mediazione obbligatoria, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad i.v.a. e c.p.a.;
5. pone definitivamente a carico di le spese di ctu, così come Controparte_2 liquidate in corso di causa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 27 marzo 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo pagina 13 di 13