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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/08/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4410/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4410/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 CAVALIERE ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA RAVENNA 28 PESCARA presso il difensore avv. CAVALIERE ALESSANDRO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PROVINO Controparte_1 P.IVA_2 MANUELA, elettivamente domiciliato in STRADA RICCI N. 4 65010 ELICE presso il difensore avv. PROVINO MANUELA
CONVENUTA
OGGETTO: appalto-inadempimento-responsabilità per vizi CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la adiva questo Parte_2 Tribunale per sentire accogliere, nei confronti della le seguenti conclusioni: “1) Controparte_1 accertare e dichiarare la responsabilità della nella causazione dei danni Controparte_1 indicati in premessa e, per l'effetto, condannare quest'ultima società al risarcimento dei danni derivanti dalle relative difformità e vizi lamentati dalla società ricorrente che si indicano in complessivi euro 52 .000,00, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
2) con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio secondo soccombenza, incluso 15% per rimborso spese forfettario, cap e iva come per legge”. A sostegno della domanda lamentava di aver subito danni (quantificati nella misura complessiva di € 52.000,00) a seguito di lavori edili eseguiti dalla società presso la propria sede, Controparte_1 per la presenza di vizi afferenti sia ad infiltrazioni di acqua dal tetto con conseguente danneggiamento del mobilio presente all'interno del fabbricato, sia al mancato ripristino del pavimento, del soffitto e delle pareti dopo la demolizione dei tramezzi, con danni anche all'impianto di irrigazione del giardino pensile, a parte del prato e a due piante di valore. pagina 1 di 5 2) Si costituiva in giudizio la eccependo l'infondatezza della domanda di parte Controparte_1 attrice, rilevando che oggetto del contratto verbale stipulato dalle parti era solo l'esecuzione di lavori di riparazione del tetto della struttura sede della ricorrente, sita in Città Sant'Angelo (PE), in Parte_3 strada Lungofino n. 185 (gravemente danneggiato da anni di infiltrazione), con intervento di coibentazione dello stesso (mediante ripristino di pannelli isolanti e guaina), la liberazione dal mobilio dei sottostanti locali adibiti a uso ufficio e la rimozione dei tramezzi di cartongesso, rovinati dalle infiltrazioni. Eccepiva la decadenza della parte attrice dal potere di denunciare i vizi. Contestava, altresì, la quantificazione del danno effettuata da controparte. Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale, rilevando di non aver ricevuto il pagamento di quanto dovuto in esecuzione dei lavori oggetto del presente giudizio (€ 6.000,00), nonché del saldo di lavori eseguiti in subappalto presso il cantiere Country House San Pietro, sito in Morro D'Oro (TE). Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale, - accertare e dichiarare l'illegittimità, l'arbitrarietà, l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno avanzata da Parte_2 nella persona del l.r.p.t., per inesistenza dei vizi e/o dei danni lamentati o, comunque, per la loro non riconducibilità e/o addebitabilità alla in via subordinata, - accertare e Controparte_1 dichiarare l'illegittimità, l'arbitrarietà, l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno avanzata da nella persona del l.r.p.t., per decadenza dal Parte_2 potere di denuncia del vizio e/o del danno decorsi 60 giorni dalla scoperta;
in via del ulteriormente subordinata, - accertare e dichiarare, l'illegittimità, l'arbitrarietà, l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno avanzata da in quanto eccessiva, Parte_2 arbitraria e sproporzionata e, per l'effetto, in ogni caso, a) rigettare la domanda attrice;
b) condannare la ricorrente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata per lite temeraria ai sensi dell'art, 96 c.p.c. … accertare e dichiarare, in via riconvenzionale, dovute alla Controparte_1 dalla le seguenti somme: 1) € 8.256,05, a saldo
[...] Parte_2 delle fatt. n. 9 dell'08/07/2021, n. 13 del 13/09/2021, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti c/o il cantiere Country House San Pietro, sito in Morro D'Oro (TE); 2) € 6.000,00, a titolo di pagamento della fattura n. 14 del 13/09/2021 dei lavori di riparazione e coibentazione del tetto e di sgombero dei tramezzi in cartongesso e del mobilio dei locali ad uso ufficio eseguiti c/o la sede della
[...]
in Città Sant'Angelo (PE), via Lungofino n. 185 E, per l'effetto, Parte_2 condannare, in via ricovenzionale, la al pagamento in Parte_2 favore della della somma complessiva di € 14.256,05, oltre interessi moratori Controparte_1 con decorrenza dalle scadenze delle fatture emesse sino all'integrale pagamento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
3) Disposto il mutamento del rito, espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
4)) La parte attrice ha dedotto di aver affidato, agli inizi di giugno 2021, alla Controparte_1 l'esecuzione di alcuni lavori da eseguirsi presso la propria sede di Via Lungofino in Città Sant'Angelo (PE), tra cui la coibentazione della copertura del fabbricato adibito ad uffici nonché la demolizione dei tramezzi interni con sistemazione del pavimento, del soffitto e delle pareti adiacenti ai tramezzi di detto fabbricato, sostenendo però di avere effettuato, durante l'esecuzione dei suindicati lavori, molteplici contestazioni e di essere stata costretta ad incaricare altra impresa per il ripristino e il completamento degli stessi. Più precisamente, ha sostenuto che, in date comprese tra il 14 giugno 2021 e il 17 luglio 2021, erano stati da essa denunciati vizi afferenti sia ad infiltrazioni di acqua dal tetto con conseguente danneggiamento del mobilio presente all'interno del fabbricato, sia al mancato ripristino del pavimento, del soffitto e delle pareti dopo la demolizione dei tramezzi, come da fotografie allegate in atti sub doc. 2; ha lamentato inoltre che, durante i lavori di riparazione del tetto, i calcinacci non erano stati neanche smaltiti ed erano stati buttati al piano sottostante, causando danni alla pavimentazione di detto piano, nonché che erano stati arrecati danni all'impianto di irrigazione del giardino pensile, a parte del prato e a due piante di valore, affermando di aver richiesto il pagamento dei danni subiti con pec del 22-09- pagina 2 di 5 2021, ma che la Adriatica Cantieri S.r.l. risultava inadempiente. A fronte di ciò, la convenuta, oltre ad eccepire l'infondatezza nel merito della domanda di parte attrice, ha tempestivamente eccepito, nella comparsa di costituzione depositata nel termine all'uopo concesso, la decadenza della dal potere di denuncia dei vizi, non essendo ciò stato fatto nel termine Parte_2 decadenziale di cui all'art. 1667 c.c. 5) L'eccezione di decadenza della parte attrice dalla facoltà di denunciare i vizi deve essere ritenuta fondata e deve essere accolta. Ai sensi dell'art. 1667 c.c., “il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati”. La stessa parte attrice ha sostenuto, nel ricorso introduttivo, che, tra il 14 giugno 2021 e il 17 luglio 2021, si erano verificati, ed erano stati denunciati, i vizi sopra descritti. Dalle risultanze processuali, tuttavia, si rileva che la denuncia di detti vizi sarebbe avvenuta solo in data 17 settembre 2021 e reiterata in data 22-9-2021, tramite pec inviate dal legale di parte attrice (si veda il doc. n. 4 del fascicolo della ), mentre, considerando l'ultima data indicata dall'attore Parte_2 come data di verificazione dei vizi (17 luglio 2021), detta denuncia sarebbe dovuta pervenire entro il 15 settembre 2021. Né può ritenersi che una tempestiva denuncia di detti vizi sia stata dimostrata all'esito delle prove orali. Nessuno dei testi escussi ha potuto riferire, infatti, su una precisa data di denuncia di eventuali vizi, antecedente a quella di cui al documento sopra richiamato. Il solo teste , titolare della impresa Tes_1 edile CO SO s.r.l. (che stava lavorando presso la Country House e aveva contattato la per conto del titolare della per far effettuare i lavori per cui è causa), Controparte_1 Parte_2 escusso all'udienza del 12-4-2023, ha riferito di aver appreso genericamente dell'esistenza di una contestazione da (legale rappresentante della impresa convenuta) nel dicembre 2021, e Parte_4 quindi in data successiva alla denuncia effettuata il 17 settembre 2021. Non costituisce poi, alcun riconoscimento di aver ricevuto una denuncia di vizi la risposta al cap. 8 da parte dello stesso legale rappresentante, il quale ha solo dichiarato, senza effettuare alcun riferimento temporale preciso, di essere stato contattato dal legale rappresentante della Parte_2
che gli disse che stava facendo effettuare degli interventi per rimediare alle infiltrazioni,
[...] senza riferire che eventualmente questi gli avesse contestato la responsabilità delle infiltrazioni stesse. Non è poi dimostrato che, alla data del 17 luglio 2021, la stesse ancora lavorando nel Controparte_1 cantiere presso la sede della . Parte_2 Non possono poi avere valenza di denuncia le foto WhatsApp e i messaggi che sarebbero stati inviati al legale rappresentate della Adriatica Cantieri S.r.l., , prodotti nel doc. 2 del fascicolo di Parte_4 parte attrice, atteso che in essi non è rinvenibile alcuna denuncia di vizi, trattandosi appunto solo di fotografie e non essendovi prova che siano state inviate effettivamente al cellulare del Provino né che siano state da questi ricevute. Nessun altro testimone ha potuto riferire su un'eventuale denuncia orale dei vizi, dovendosi dunque ritenere che l'unica denuncia dei vizi stessi sia avvenuta, come già detto, in data 17 settembre 2021 e quindi tardivamente. Né risulta che il legale rappresentante della impresa convenuta abbia riconosciuto in qualche modo i detti vizi, non essendovi neanche prova delle dedotte molteplici contestazioni che sarebbero state effettuate dalla durante l'esecuzione dei lavori. Parte_2 La parte attrice deve dunque essere ritenuta decaduta dalla facoltà di denuncia dei vizi, ai sensi dell'art. 1667/2 c.c. 6) Diverrebbe superfluo, a questo punto, esaminare le altre questioni relative alla domanda di risarcimento formulata da parte attrice. Infatti, come sostenuto dalla Corte di Cassazione, “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che pagina 3 di 5 comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. Sez. 5, 09/01/2019, n. 363, Rv. 652184 – 01; Cass. Sez. 5, 11/05/2018, n. 11458, Rv. 648510 - 01). Tuttavia, può ritenersi che la domanda di parte attrice andrebbe comunque rigettata, non essendovi in atti sufficiente prova della esistenza dei danni lamentati e della addebitabilità degli stessi alla impresa convenuta. Non vi è piena certezza sullo stesso oggetto del contratto di appalto, stipulato verbalmente, avendo la sostenuto che la si sarebbe impegnata ad eseguire la coibentazione della Parte_2 CP_1 copertura del fabbricato adibito ad uffici nonché la demolizione dei tramezzi interni con sistemazione del pavimento, del soffitto e delle pareti adiacenti ai tramezzi di detto fabbricato e allo smaltimento dei calcinacci, mentre la ha sostenuto che l'oggetto del contratto sarebbe consistito CP_1 nell'esecuzione di lavori di riparazione del tetto della struttura sede della ricorrente, sita in Parte_3
Città Sant'Angelo, gravemente danneggiato da anni di infiltrazione, con intervento di coibentazione dello stesso (mediante ripristino di pannelli isolanti e guaina), nella liberazione dal mobilio dei sottostanti locali adibiti a uso ufficio e nella rimozione dei tramezzi di cartongesso, rovinati dalle infiltrazioni, mentre lo smaltimento e le ulteriori lavorazioni sarebbero stati a carico della stessa . Pt_2 Effettivamente, può ritenersi raggiunta la prova che danni da infiltrazione fossero preesistenti agli interventi effettuati dalla in esecuzione del contratto di appalto in questione;
ciò Controparte_1 emerge dalle deposizioni testimoniali dei testi , (indifferente alle Testimone_2 Testimone_3 parti in quanto titolare di impresa edile, il quale ha tra l'altro riferito che le fotografie prodotte in atti raffiguravano solo le stanze più rovinate, che c'erano cinque uffici e tre erano quelli più rovinati e che il giardino pensile era già secco e rovinato prima ancora dell'effettuazione dei lavori da parte della convenuta), (in passato alle dipendenze della , che ha reso Testimone_4 CP_1 dichiarazioni concordanti con quelle del ), mentre non può essere ritenuto pienamente Tes_1 attendibile, in quanto avvinto da rapporto lavorativo con la essendone dipendente, il teste Parte_2
dalle cui sole dichiarazioni non può comunque desumersi una responsabilità della Tes_5 convenuta in ordine ai lamentati vizi e danni. Né il fatto che il teste , indifferente alle parti in Tes_6 quanto titolare di impresa di movimento terra, abbia affermato che tempo addietro, prima dell'esecuzione dei lavori da parte , senza indicare un periodo preciso, aveva visto presso la CP_1 sede della una sola stanza rovinata da infiltrazioni, può condurre ad escludere che Parte_2 successivamente, ma sempre prima della stipulazione del contratto di appalto per cui è causa, se ne siano rovinate altre. Sempre dalle deposizioni dei citati testi emerge che oggetto del contratto non era lo smaltimento dei materiali di scarto e rifiuti. Ciò si evince anche dalla testimonianza di , che, Testimone_2 all'udienza del 26 ottobre 2022, ha riferito di aver visto l'impresa di portare via il Persona_1 mobilio smontato, circostanza confermata dal teste e dallo stesso . Risulta dunque Tes_1 Tes_6 che gli uffici interessati dallo sgombero erano quattro (come emerge anche dal anche preventivo della Artigian Design, prodotto in atti nel fascicolo di arte attrice), che il mobilio presente in tre dei quattro uffici era già, prima dell'intervento di danneggiato e inidoneo al rimontaggio e Controparte_1 che i testi non sono stati in grado di riferire sulla composizione e la qualità dei mobili ivi presenti. Né i preventivi in atti sarebbero idonei alla determinazione del quantum del danno subito, essendo alcuni senza data, altri redatti in maniera tale da non consentire, in mancanza di ulteriori elementi, di quantificare l'importo che dovrebbe essere pagato per lo smaltimento dei rifiuti, contenendo solo il riferimento ai prezzi senza indicazione delle quantità e del peso dei rifiuti, mentre non vi è prova che tutti i mobili da sostituire fossero stati danneggiati dalla convenuta, così come non vi è prova che i dedotti danni al giardino pensile siano imputabili alla condotta della . CP_1 Non vi è certezza che le infiltrazioni del 17 luglio siano state causate da vizi delle lavorazioni eseguite dalla , non potendosi escludere che siano intervenute in loco successivamente altre imprese, CP_1
pagina 4 di 5 non essendo dato inoltre sapere a quando risalga con precisione la conclusione dei lavori oggetto del contratto per cui è causa, avendo alcuni testi riferito solo genericamente sul punto. Le domande formulate dalla parte attrice, pertanto, dovrebbero comunque essere rigettate. 7) La convenuta ha formulato domanda riconvenzionale, volta ad ottenere il saldo delle fatture n. 9 dell'08/07/2021 e n. 13 del 13/09/2021, per un totale di € 8.256,05, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti presso il cantiere Country House San Pietro, sito in Morro D'Oro (TE), nonché della fattura n. 14 del 13/09/2021 per € 6.000,00 emessa per i lavori di riparazione e coibentazione del tetto e di sgombero dei tramezzi in cartongesso e del mobilio dei locali ad uso ufficio eseguiti presso la sede della , per un totale complessivo di € 14.256,05, oltre interessi. Parte_2 Per quanto riguarda i lavori presso la Country House, la ricorrente ha depositato in atti, in allegato alla seconda memoria istruttoria (doc. 5), le fatture di acconto e saldo emesse dalla stessa Controparte_1 (n. 04 del 27 aprile 2021 e n. 07 del 10 maggio 2021), con le relative disposizioni di pagamento,
[...] dovendosi ritenere dunque che nulla sia più dovuto a tale titolo. Non si comprende invece a quali lavorazioni si riferiscano le fatture prodotte in atti dalla CP_1 (all.4) in relazione agli stessi lavori presso la Country House, non essendovi neanche prova che le stesse siano state inviate alla Punto. Né si comprende il calcolo effettuato dalla convenuta nella comparsa conclusionale, laddove si legge che “dal computo metrico vanno sottratte le voci del computo metrico dal n. 1 al n. 7, residuando, dunque, la somma di € 959,65”, e dunque la somma in conclusione richiesta, apparendo l'importo di € 959,65 nettamente inferiore a quello richiesto in via riconvenzionale e non corrispondendo comunque le ulteriori voci del detto computo a tale importo. Quanto ai lavori eseguiti presso la sede della , non vi è in atti un computo metrico, dalla fattura Pt_2 non si evincono quantità o misurazioni, non vi è prova in atti (non emergendo ciò neppure dalle dichiarazioni testimoniali) della precisa durata dei lavori né delle lavorazioni effettivamente eseguite e completate, non potendosi dunque stabilire quale importo sia eventualmente dovuto alla , CP_1 avendo quest'ultima prodotto a tal fine solo un prezziario regionale. Deve dunque ritenersi che la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta non sia assistita da sufficiente apporto probatorio e che debba conseguentemente essere rigettata. 8) In virtù della reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 4410/2021, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, per le causali di cui in motivazione così provvede: rigetta le domande di parte attrice;
rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di causa.
Pescara, 5 agosto 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4410/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 CAVALIERE ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA RAVENNA 28 PESCARA presso il difensore avv. CAVALIERE ALESSANDRO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PROVINO Controparte_1 P.IVA_2 MANUELA, elettivamente domiciliato in STRADA RICCI N. 4 65010 ELICE presso il difensore avv. PROVINO MANUELA
CONVENUTA
OGGETTO: appalto-inadempimento-responsabilità per vizi CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la adiva questo Parte_2 Tribunale per sentire accogliere, nei confronti della le seguenti conclusioni: “1) Controparte_1 accertare e dichiarare la responsabilità della nella causazione dei danni Controparte_1 indicati in premessa e, per l'effetto, condannare quest'ultima società al risarcimento dei danni derivanti dalle relative difformità e vizi lamentati dalla società ricorrente che si indicano in complessivi euro 52 .000,00, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
2) con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio secondo soccombenza, incluso 15% per rimborso spese forfettario, cap e iva come per legge”. A sostegno della domanda lamentava di aver subito danni (quantificati nella misura complessiva di € 52.000,00) a seguito di lavori edili eseguiti dalla società presso la propria sede, Controparte_1 per la presenza di vizi afferenti sia ad infiltrazioni di acqua dal tetto con conseguente danneggiamento del mobilio presente all'interno del fabbricato, sia al mancato ripristino del pavimento, del soffitto e delle pareti dopo la demolizione dei tramezzi, con danni anche all'impianto di irrigazione del giardino pensile, a parte del prato e a due piante di valore. pagina 1 di 5 2) Si costituiva in giudizio la eccependo l'infondatezza della domanda di parte Controparte_1 attrice, rilevando che oggetto del contratto verbale stipulato dalle parti era solo l'esecuzione di lavori di riparazione del tetto della struttura sede della ricorrente, sita in Città Sant'Angelo (PE), in Parte_3 strada Lungofino n. 185 (gravemente danneggiato da anni di infiltrazione), con intervento di coibentazione dello stesso (mediante ripristino di pannelli isolanti e guaina), la liberazione dal mobilio dei sottostanti locali adibiti a uso ufficio e la rimozione dei tramezzi di cartongesso, rovinati dalle infiltrazioni. Eccepiva la decadenza della parte attrice dal potere di denunciare i vizi. Contestava, altresì, la quantificazione del danno effettuata da controparte. Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale, rilevando di non aver ricevuto il pagamento di quanto dovuto in esecuzione dei lavori oggetto del presente giudizio (€ 6.000,00), nonché del saldo di lavori eseguiti in subappalto presso il cantiere Country House San Pietro, sito in Morro D'Oro (TE). Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale, - accertare e dichiarare l'illegittimità, l'arbitrarietà, l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno avanzata da Parte_2 nella persona del l.r.p.t., per inesistenza dei vizi e/o dei danni lamentati o, comunque, per la loro non riconducibilità e/o addebitabilità alla in via subordinata, - accertare e Controparte_1 dichiarare l'illegittimità, l'arbitrarietà, l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno avanzata da nella persona del l.r.p.t., per decadenza dal Parte_2 potere di denuncia del vizio e/o del danno decorsi 60 giorni dalla scoperta;
in via del ulteriormente subordinata, - accertare e dichiarare, l'illegittimità, l'arbitrarietà, l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno avanzata da in quanto eccessiva, Parte_2 arbitraria e sproporzionata e, per l'effetto, in ogni caso, a) rigettare la domanda attrice;
b) condannare la ricorrente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata per lite temeraria ai sensi dell'art, 96 c.p.c. … accertare e dichiarare, in via riconvenzionale, dovute alla Controparte_1 dalla le seguenti somme: 1) € 8.256,05, a saldo
[...] Parte_2 delle fatt. n. 9 dell'08/07/2021, n. 13 del 13/09/2021, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti c/o il cantiere Country House San Pietro, sito in Morro D'Oro (TE); 2) € 6.000,00, a titolo di pagamento della fattura n. 14 del 13/09/2021 dei lavori di riparazione e coibentazione del tetto e di sgombero dei tramezzi in cartongesso e del mobilio dei locali ad uso ufficio eseguiti c/o la sede della
[...]
in Città Sant'Angelo (PE), via Lungofino n. 185 E, per l'effetto, Parte_2 condannare, in via ricovenzionale, la al pagamento in Parte_2 favore della della somma complessiva di € 14.256,05, oltre interessi moratori Controparte_1 con decorrenza dalle scadenze delle fatture emesse sino all'integrale pagamento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
3) Disposto il mutamento del rito, espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
4)) La parte attrice ha dedotto di aver affidato, agli inizi di giugno 2021, alla Controparte_1 l'esecuzione di alcuni lavori da eseguirsi presso la propria sede di Via Lungofino in Città Sant'Angelo (PE), tra cui la coibentazione della copertura del fabbricato adibito ad uffici nonché la demolizione dei tramezzi interni con sistemazione del pavimento, del soffitto e delle pareti adiacenti ai tramezzi di detto fabbricato, sostenendo però di avere effettuato, durante l'esecuzione dei suindicati lavori, molteplici contestazioni e di essere stata costretta ad incaricare altra impresa per il ripristino e il completamento degli stessi. Più precisamente, ha sostenuto che, in date comprese tra il 14 giugno 2021 e il 17 luglio 2021, erano stati da essa denunciati vizi afferenti sia ad infiltrazioni di acqua dal tetto con conseguente danneggiamento del mobilio presente all'interno del fabbricato, sia al mancato ripristino del pavimento, del soffitto e delle pareti dopo la demolizione dei tramezzi, come da fotografie allegate in atti sub doc. 2; ha lamentato inoltre che, durante i lavori di riparazione del tetto, i calcinacci non erano stati neanche smaltiti ed erano stati buttati al piano sottostante, causando danni alla pavimentazione di detto piano, nonché che erano stati arrecati danni all'impianto di irrigazione del giardino pensile, a parte del prato e a due piante di valore, affermando di aver richiesto il pagamento dei danni subiti con pec del 22-09- pagina 2 di 5 2021, ma che la Adriatica Cantieri S.r.l. risultava inadempiente. A fronte di ciò, la convenuta, oltre ad eccepire l'infondatezza nel merito della domanda di parte attrice, ha tempestivamente eccepito, nella comparsa di costituzione depositata nel termine all'uopo concesso, la decadenza della dal potere di denuncia dei vizi, non essendo ciò stato fatto nel termine Parte_2 decadenziale di cui all'art. 1667 c.c. 5) L'eccezione di decadenza della parte attrice dalla facoltà di denunciare i vizi deve essere ritenuta fondata e deve essere accolta. Ai sensi dell'art. 1667 c.c., “il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati”. La stessa parte attrice ha sostenuto, nel ricorso introduttivo, che, tra il 14 giugno 2021 e il 17 luglio 2021, si erano verificati, ed erano stati denunciati, i vizi sopra descritti. Dalle risultanze processuali, tuttavia, si rileva che la denuncia di detti vizi sarebbe avvenuta solo in data 17 settembre 2021 e reiterata in data 22-9-2021, tramite pec inviate dal legale di parte attrice (si veda il doc. n. 4 del fascicolo della ), mentre, considerando l'ultima data indicata dall'attore Parte_2 come data di verificazione dei vizi (17 luglio 2021), detta denuncia sarebbe dovuta pervenire entro il 15 settembre 2021. Né può ritenersi che una tempestiva denuncia di detti vizi sia stata dimostrata all'esito delle prove orali. Nessuno dei testi escussi ha potuto riferire, infatti, su una precisa data di denuncia di eventuali vizi, antecedente a quella di cui al documento sopra richiamato. Il solo teste , titolare della impresa Tes_1 edile CO SO s.r.l. (che stava lavorando presso la Country House e aveva contattato la per conto del titolare della per far effettuare i lavori per cui è causa), Controparte_1 Parte_2 escusso all'udienza del 12-4-2023, ha riferito di aver appreso genericamente dell'esistenza di una contestazione da (legale rappresentante della impresa convenuta) nel dicembre 2021, e Parte_4 quindi in data successiva alla denuncia effettuata il 17 settembre 2021. Non costituisce poi, alcun riconoscimento di aver ricevuto una denuncia di vizi la risposta al cap. 8 da parte dello stesso legale rappresentante, il quale ha solo dichiarato, senza effettuare alcun riferimento temporale preciso, di essere stato contattato dal legale rappresentante della Parte_2
che gli disse che stava facendo effettuare degli interventi per rimediare alle infiltrazioni,
[...] senza riferire che eventualmente questi gli avesse contestato la responsabilità delle infiltrazioni stesse. Non è poi dimostrato che, alla data del 17 luglio 2021, la stesse ancora lavorando nel Controparte_1 cantiere presso la sede della . Parte_2 Non possono poi avere valenza di denuncia le foto WhatsApp e i messaggi che sarebbero stati inviati al legale rappresentate della Adriatica Cantieri S.r.l., , prodotti nel doc. 2 del fascicolo di Parte_4 parte attrice, atteso che in essi non è rinvenibile alcuna denuncia di vizi, trattandosi appunto solo di fotografie e non essendovi prova che siano state inviate effettivamente al cellulare del Provino né che siano state da questi ricevute. Nessun altro testimone ha potuto riferire su un'eventuale denuncia orale dei vizi, dovendosi dunque ritenere che l'unica denuncia dei vizi stessi sia avvenuta, come già detto, in data 17 settembre 2021 e quindi tardivamente. Né risulta che il legale rappresentante della impresa convenuta abbia riconosciuto in qualche modo i detti vizi, non essendovi neanche prova delle dedotte molteplici contestazioni che sarebbero state effettuate dalla durante l'esecuzione dei lavori. Parte_2 La parte attrice deve dunque essere ritenuta decaduta dalla facoltà di denuncia dei vizi, ai sensi dell'art. 1667/2 c.c. 6) Diverrebbe superfluo, a questo punto, esaminare le altre questioni relative alla domanda di risarcimento formulata da parte attrice. Infatti, come sostenuto dalla Corte di Cassazione, “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che pagina 3 di 5 comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. Sez. 5, 09/01/2019, n. 363, Rv. 652184 – 01; Cass. Sez. 5, 11/05/2018, n. 11458, Rv. 648510 - 01). Tuttavia, può ritenersi che la domanda di parte attrice andrebbe comunque rigettata, non essendovi in atti sufficiente prova della esistenza dei danni lamentati e della addebitabilità degli stessi alla impresa convenuta. Non vi è piena certezza sullo stesso oggetto del contratto di appalto, stipulato verbalmente, avendo la sostenuto che la si sarebbe impegnata ad eseguire la coibentazione della Parte_2 CP_1 copertura del fabbricato adibito ad uffici nonché la demolizione dei tramezzi interni con sistemazione del pavimento, del soffitto e delle pareti adiacenti ai tramezzi di detto fabbricato e allo smaltimento dei calcinacci, mentre la ha sostenuto che l'oggetto del contratto sarebbe consistito CP_1 nell'esecuzione di lavori di riparazione del tetto della struttura sede della ricorrente, sita in Parte_3
Città Sant'Angelo, gravemente danneggiato da anni di infiltrazione, con intervento di coibentazione dello stesso (mediante ripristino di pannelli isolanti e guaina), nella liberazione dal mobilio dei sottostanti locali adibiti a uso ufficio e nella rimozione dei tramezzi di cartongesso, rovinati dalle infiltrazioni, mentre lo smaltimento e le ulteriori lavorazioni sarebbero stati a carico della stessa . Pt_2 Effettivamente, può ritenersi raggiunta la prova che danni da infiltrazione fossero preesistenti agli interventi effettuati dalla in esecuzione del contratto di appalto in questione;
ciò Controparte_1 emerge dalle deposizioni testimoniali dei testi , (indifferente alle Testimone_2 Testimone_3 parti in quanto titolare di impresa edile, il quale ha tra l'altro riferito che le fotografie prodotte in atti raffiguravano solo le stanze più rovinate, che c'erano cinque uffici e tre erano quelli più rovinati e che il giardino pensile era già secco e rovinato prima ancora dell'effettuazione dei lavori da parte della convenuta), (in passato alle dipendenze della , che ha reso Testimone_4 CP_1 dichiarazioni concordanti con quelle del ), mentre non può essere ritenuto pienamente Tes_1 attendibile, in quanto avvinto da rapporto lavorativo con la essendone dipendente, il teste Parte_2
dalle cui sole dichiarazioni non può comunque desumersi una responsabilità della Tes_5 convenuta in ordine ai lamentati vizi e danni. Né il fatto che il teste , indifferente alle parti in Tes_6 quanto titolare di impresa di movimento terra, abbia affermato che tempo addietro, prima dell'esecuzione dei lavori da parte , senza indicare un periodo preciso, aveva visto presso la CP_1 sede della una sola stanza rovinata da infiltrazioni, può condurre ad escludere che Parte_2 successivamente, ma sempre prima della stipulazione del contratto di appalto per cui è causa, se ne siano rovinate altre. Sempre dalle deposizioni dei citati testi emerge che oggetto del contratto non era lo smaltimento dei materiali di scarto e rifiuti. Ciò si evince anche dalla testimonianza di , che, Testimone_2 all'udienza del 26 ottobre 2022, ha riferito di aver visto l'impresa di portare via il Persona_1 mobilio smontato, circostanza confermata dal teste e dallo stesso . Risulta dunque Tes_1 Tes_6 che gli uffici interessati dallo sgombero erano quattro (come emerge anche dal anche preventivo della Artigian Design, prodotto in atti nel fascicolo di arte attrice), che il mobilio presente in tre dei quattro uffici era già, prima dell'intervento di danneggiato e inidoneo al rimontaggio e Controparte_1 che i testi non sono stati in grado di riferire sulla composizione e la qualità dei mobili ivi presenti. Né i preventivi in atti sarebbero idonei alla determinazione del quantum del danno subito, essendo alcuni senza data, altri redatti in maniera tale da non consentire, in mancanza di ulteriori elementi, di quantificare l'importo che dovrebbe essere pagato per lo smaltimento dei rifiuti, contenendo solo il riferimento ai prezzi senza indicazione delle quantità e del peso dei rifiuti, mentre non vi è prova che tutti i mobili da sostituire fossero stati danneggiati dalla convenuta, così come non vi è prova che i dedotti danni al giardino pensile siano imputabili alla condotta della . CP_1 Non vi è certezza che le infiltrazioni del 17 luglio siano state causate da vizi delle lavorazioni eseguite dalla , non potendosi escludere che siano intervenute in loco successivamente altre imprese, CP_1
pagina 4 di 5 non essendo dato inoltre sapere a quando risalga con precisione la conclusione dei lavori oggetto del contratto per cui è causa, avendo alcuni testi riferito solo genericamente sul punto. Le domande formulate dalla parte attrice, pertanto, dovrebbero comunque essere rigettate. 7) La convenuta ha formulato domanda riconvenzionale, volta ad ottenere il saldo delle fatture n. 9 dell'08/07/2021 e n. 13 del 13/09/2021, per un totale di € 8.256,05, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti presso il cantiere Country House San Pietro, sito in Morro D'Oro (TE), nonché della fattura n. 14 del 13/09/2021 per € 6.000,00 emessa per i lavori di riparazione e coibentazione del tetto e di sgombero dei tramezzi in cartongesso e del mobilio dei locali ad uso ufficio eseguiti presso la sede della , per un totale complessivo di € 14.256,05, oltre interessi. Parte_2 Per quanto riguarda i lavori presso la Country House, la ricorrente ha depositato in atti, in allegato alla seconda memoria istruttoria (doc. 5), le fatture di acconto e saldo emesse dalla stessa Controparte_1 (n. 04 del 27 aprile 2021 e n. 07 del 10 maggio 2021), con le relative disposizioni di pagamento,
[...] dovendosi ritenere dunque che nulla sia più dovuto a tale titolo. Non si comprende invece a quali lavorazioni si riferiscano le fatture prodotte in atti dalla CP_1 (all.4) in relazione agli stessi lavori presso la Country House, non essendovi neanche prova che le stesse siano state inviate alla Punto. Né si comprende il calcolo effettuato dalla convenuta nella comparsa conclusionale, laddove si legge che “dal computo metrico vanno sottratte le voci del computo metrico dal n. 1 al n. 7, residuando, dunque, la somma di € 959,65”, e dunque la somma in conclusione richiesta, apparendo l'importo di € 959,65 nettamente inferiore a quello richiesto in via riconvenzionale e non corrispondendo comunque le ulteriori voci del detto computo a tale importo. Quanto ai lavori eseguiti presso la sede della , non vi è in atti un computo metrico, dalla fattura Pt_2 non si evincono quantità o misurazioni, non vi è prova in atti (non emergendo ciò neppure dalle dichiarazioni testimoniali) della precisa durata dei lavori né delle lavorazioni effettivamente eseguite e completate, non potendosi dunque stabilire quale importo sia eventualmente dovuto alla , CP_1 avendo quest'ultima prodotto a tal fine solo un prezziario regionale. Deve dunque ritenersi che la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta non sia assistita da sufficiente apporto probatorio e che debba conseguentemente essere rigettata. 8) In virtù della reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 4410/2021, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, per le causali di cui in motivazione così provvede: rigetta le domande di parte attrice;
rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di causa.
Pescara, 5 agosto 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
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