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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/07/2024, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
N. 1392/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
così composto:
- Dott.ssa Maria Luisa Mingrone Presidente Relatore
- Dott. Manuela Morrone Giudice
- Dott. Giusi Ianni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
25/03/2024 iscritto al N. RG 1392/2024, trattenuta in decisione all'udienza del
06/06/2024
DA
, nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall' Avv. DI CIANNI FINISIA;
e
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. VETERE MARCO;
C.F._2
ricorrenti
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 05/06/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto i coniugi chiedevano al Tribunale di Cosenza di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mongrassano (CS) in data
02/08/2015, deducendo l'intestato Tribunale, con sentenza n. 2297/2021, pubblicata in data 05/12/2021, disponeva la separazione dei coniugi e che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Esperito il tentativo di conciliazione che non ha sortito effetto positivo;
preso atto che i ricorrenti si sono riportati alle condizioni ed ai patti di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui riportati e trascritti;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
******************************
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendo i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, infatti, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1392/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mongrassano (CS) il 02/08/2015 tra e alle condizioni dagli stessi Parte_1 CP_1
concordate nel ricorso;
dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza. Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10/07/2024.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Maria Luisa Mingrone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
così composto:
- Dott.ssa Maria Luisa Mingrone Presidente Relatore
- Dott. Manuela Morrone Giudice
- Dott. Giusi Ianni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
25/03/2024 iscritto al N. RG 1392/2024, trattenuta in decisione all'udienza del
06/06/2024
DA
, nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall' Avv. DI CIANNI FINISIA;
e
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. VETERE MARCO;
C.F._2
ricorrenti
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 05/06/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto i coniugi chiedevano al Tribunale di Cosenza di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mongrassano (CS) in data
02/08/2015, deducendo l'intestato Tribunale, con sentenza n. 2297/2021, pubblicata in data 05/12/2021, disponeva la separazione dei coniugi e che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Esperito il tentativo di conciliazione che non ha sortito effetto positivo;
preso atto che i ricorrenti si sono riportati alle condizioni ed ai patti di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui riportati e trascritti;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
******************************
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendo i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, infatti, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1392/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mongrassano (CS) il 02/08/2015 tra e alle condizioni dagli stessi Parte_1 CP_1
concordate nel ricorso;
dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza. Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10/07/2024.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Maria Luisa Mingrone