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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentario • 1
- 1. La soccombenza virtuale: quando chi ha ragione paga comunque le spese legaliAvv. Giulio Mario Guffanti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Il Principio della Soccombenza Virtuale: Fondamenti e Ratio – 2. La Cessazione della Materia del Contendere: Presupposto Applicativo – 3. I Criteri di Valutazione della Soccombenza Virtuale – 4. Il Comportamento Processuale delle Parti: Elemento Determinante – 5. Le Eccezioni al Principio: Quando si Giustifica la Compensazione – 6. L'Applicazione Pratica nei Rapporti Condominiali – 7. La Valutazione della Fondatezza: Criteri Oggettivi – 8. Il Timing della Correzione: Elemento Discriminante – 9. La Motivazione della Decisione: Obbligo di Specificità – 10. Le Prospettive Future e l'Evoluzione Giurisprudenziale – 11. Conclusioni: Un Principio di Equità Processuale Immaginate …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/02/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6104/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 18.12.2024, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
avvocato che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c., unitamente all'avvocato Diego
Piersanti Todisco (c.f. ), questi per procura in atti, elettivamente C.F._2
domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso i difensori -APPELLANTE
PRINCIPALE-
E
(c.f. in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Francesco Brasca (c.f. ), C.F._3
che lo rappresenta e difende per procura in atti -APPELLANTE INCIDENTALE-
Oggetto: appello di nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di
[...]
Roma n. 8448/2020, pubblicata in data 10/06//2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 58723/2019 promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
- oggetto: regolamentazione e liquidazione delle spese di lite, in giudizio di impugnazione di delibera assembleare condominiale-
r.g. n. 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 13.09.2019, , quale condomino Parte_1 proprietario esclusivo dell'unità immobiliare interno 18, conviene in giudizio il
, per sentire dichiarare nulla, annullabile Controparte_1
e comunque illegittima la delibera assunta all'assemblea condominiale straordinaria in seconda convocazione, tenutasi in data 25.06.2019, per violazione delle norme sul quorum costitutivo e deliberativo.
Con comparsa depositata il 22.01.2020, si costituisce il eccependo CP_1
l'improcedibilità per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
il difetto d'interesse all'impugnazione, trattandosi di delibere non necessarie in relazione al potere dell'amministratore di agire in giudizio per recuperare il credito verso condòmini morosi e al dovere dell'amministratore di compiere gli interventi urgenti e indifferibili a tutela delle parti comuni;
la cessazione della materia del contendere in quanto l'assemblea dei condomini, il 10.12.2019, ha deliberato approvando lo stesso ordine del giorno del 25.06.2019 censurato in questa sede.
La causa, di natura documentale, il 10.06.2020 è definita con la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che definisce come di seguito la controversia:
<< (…) a) Dichiara il sopravvenuto difetto d'interesse dell'attore all'impugnazione
dell'assemblea del 25.6.2019 per meri vizi formali;
b) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio>>.
Di seguito, le ragioni della decisione.
- Successiva deliberazione del 10.12.2019, assunta dall'assemblea condominiale ordinaria all'unanimità degli intervenuti ( 24 condòmini su 36, in rappresentanza di complessivi 1580 millesimi) ha, tra l'altro, «ratificato» (ai punti “9” e “10” all'ordine del giorno) sia il mandato al difensore per il patrocinio nel giudizio n.
19748/2019 r. g. Tribunale di Roma sia la spesa per bonifica serbatoio di cui al preventivo AC ( già deliberati dall'assemblea del 25.06.2019, oggetto della presente impugnativa).
- L'adozione di una nuova delibera dal contenuto incompatibile con quella impugnata determina la cessazione della materia del contendere, in applicazione analogica dell'art. 2377, 8° comma, cod. civ. (cfr. Cass. n. 8515/2018).
- La regolamentazione delle spese di lite (a differenza, peraltro, di quel che espressamente statuisce il comma 8° dell'art. 2377 cod. civ., nel testo successivo al d.lgs. n. 6 del 2003, che prevede, piuttosto, il «normale» addebito alla parte r.g. n. 2 convenuta) è affidata a una valutazione di soccombenza virtuale, secondo una nota regola applicativa del principio di causalità.
- Sostituzione rilevante va ravvisata, anche nel caso in cui la nuova delibera assembleare sia in tutto e per tutto “uguale” alla precedente, fuorché per le variazioni dettate dalla esplicita volontà̀ di emendare il vizio già̀ denunciato
(Cass. n. 22762/2012).
- Sussistono i presupposti per operare la integrale compensazione delle spese tra le parti: il vizio formale azionato (difetto dei quorum) sussiste, tuttavia le deliberazioni impugnate erano necessarie, dovendo consolidare scelte difensive solo provvisoriamente adottate dall'amministratore, passibili di sconfessione e modificazione da parte dell'assemblea, anche nell'ambito del relativo rendiconto di esercizio;
l'impugnativa non avrebbe conseguito un risultato pratico in mancanza assoluta di contestazioni sulla legittimità e sindacabilità sostanziali delle decisioni prese (l'attore non assume essere contrarie alla legge o al regolamento e, infatti, sono state rinnovate tali e quali, senza ulteriori doglianze).
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…):
1. In ragione ed in accoglimento di tutte le motivazioni, deduzioni tutte ut
supra esposte accertare e dichiarare la soccombenza del Controparte_1
nel procedimento Tribunale di Roma R.g. n. 58723/19 e per
[...]
l'effetto condannarlo al pagamento per l'intero degli oneri professionali e delle spese processuali del giudizio di primo grado oltre Iva, Spese Generali e cpa come per legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre spese generali, iva e cpa come per legge del presente giudizio di secondo grado>>.
Il si costituisce con comparsa del 03.02.2021, resiste all'impugnazione e CP_1
rassegna le seguenti conclusioni:
<Rigettare l'appello principale per tutte le motivazioni su addotte;
b) accertare e dichiarare, di converso, legittimo l'appello incidentale proposto e in parziale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello incidentale accertare e dichiarare che la domanda di parte attrice andava rigettata e giammai andavano compensate le spese legali da riconoscere alla convenuta opposta – odierna appellata
e, per l'effetto condannare il Sig. Avv. a corrispondere al Parte_1
Convenuto le spese legali del Giudizio di I° grado;
CP_1
r.g. n. 3 c) accertare e dichiarare che la opposizione sporta travalica, a parere della presente difesa, addirittura nella temerarietà se solo si consideri che nel corso della mediazione il proponeva all'opponente, infatti, di compensare le spese legali e che si CP_1
rendeva nuovamente disponibile a quanto su prospettato notificando la sentenza e proponendo solo in questa sede appello incidentale e, per l'effetto, condannare l'avv. per lite temeraria;
d) con vittoria di spese, competenze ed onorari Parte_1 anche della presente fase d'appello>>.
articola un unico motivo di appello, rubricato: “Erronea statuizione: Parte_1 illegittimità della compensazione delle spese di lite”. Vi censura la decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite, che compensa. L'appellante principale sostiene la errata applicazione del principio della soccombenza virtuale che imporrebbe solo di verificare l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni, al fine di decidere l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese;
che se non fosse intervenuta la nuova deliberazione assembleare, che comunque conferma la fondatezza della impugnazione in oggetto, il giudizio si sarebbe concluso nel merito e favorevolmente all'appellante.
Con un unico motivo di appello incidentale, il censura la decisione nella CP_1
parte in cui non accerta la inammissibilità della impugnazione del nella Pt_1
mancata prova della sua tempestività, con conseguente soccombenza virtuale del che chiede gravarsi delle spese processuali. Pt_1
Il motivo di appello principale e il motivo di appello incidentale riguardano entrambi la regolamentazione delle spese di lite adottata in sentenza e vengono valutati congiuntamente.
Nell'ordine logico di trattazione delle censure.
Eccezione del di inammissibilità della impugnazione della delibera CP_1 condominiale per mancata prova della tempestività dell'azione.
Non ha pregio.
Per l'art. 1137 c.c., ogni proprietario assente, nonché qualsiasi proprietario dissenziente o astenuto, può adire l'autorità giudiziaria chiedendo l'annullamento della decisione nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione per gli assenti
La delibera adottata dall'assemblea condominiale del 25.06.2019 non vede presente il
Pt_1
r.g. n. 4 Ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione delle delibere assembleari, in capo al condomino assente non può essere posto il dovere di attivarsi per conoscere le decisioni adottate dall'assemblea ove difetti la prova dell'avvenuto recapito, al suo indirizzo, del verbale che le contenga.
Non sussiste, in capo al assente che intenda impugnare la deliberazione CP_1
assembleare, alcun onere di dimostrare da quale diverso momento decorra il termine per la decadenza dalla possibilità di impugnare la deliberazione.
Il non ha fornito la prova della data della ricezione della delibera CP_1 assembleare da parte dell'appellante principale, con conseguente infondatezza della difesa.
Quanto al merito delle censure mosse dal Pt_1
Non è in contestazione, tra le parti, che le censure del fossero afferenti a meri Pt_1
vizi formali della deliberazione impugnata e che tali vizi sussistessero, nonché il fatto che la deliberazione è stata riproposta e adottata, nei medesimi termini sostanziali, con delibera assunta in epoca successiva alla introduzione del presente giudizio di impugnazione.
Con la riforma del condominio del 2012 è stato introdotto il numero 7 all'articolo 1130
c.c. che impone all'amministratore di curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee in cui annotare le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea. Ciò posto non essendo depositato in atti alcun verbale dell'assemblea riunita in prima convocazione, né risultano nel processo verbale concreti riferimenti all'assemblea di prima convocazione, la delibera deve essere considerata annullabile perché contraria ad una norma di legge inderogabile (SS.UU. n. 4806 del 07.03.2005) e nella fattispecie l'art. 1136 c.c. è norma inderogabile dalle parti per cui nessuna volontà assembleare potrà eluderlo.
L'assemblea svolta in seconda convocazione dovrà pertanto considerarsi riunita in prima convocazione necessitando, per la sua validità, il raggiungimento del quorum costitutivo prescritto dall'articolo 1136, comma 1, c.c.; nella fattispecie all'adunanza del
25.06.2019 risultano essere presenti solo 15 condomini su 36 per un complessivo valore millesimale di 1008 (sul totale m/m 2000) in violazione dei due terzi previsti per la regolare costituzione dell'assemblea in prima convocazione.
Dal verbale, infatti, emerge che l'assemblea del 25.06.2019 si è costituita e si è espressa nel quorum (1/3) previsto per l'assemblea riunita in seconda convocazione;
tuttavia, nel r.g. n. 5 verbale di assemblea non vi sono riferimenti alla adunanza in prima convocazione che non vi è prova vi sia stata.
A ciò consegue che per l'assemblea del 25.06.2019, avrebbero dovuto essere applicati i più onerosi quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea di prima convocazione (e pacificamente non lo sono stati) con conseguente fondatezza delle censure del Pt_1
superate solo dalla approvazione, in successiva assemblea con deliberazione esente da vizi formali, degli stessi punti di ordine del giorno.
Dunque, la impugnazione sarebbe stata accolta ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Non ha pregio la difesa del diretta a censurare il comportamento CP_1
processuale del che nonostante in sede di mediazione il abbia Pt_1 CP_1
proposto la compensazione delle spese di lite, abbia inteso procedere nel giudizio in quanto pacificamente la mediazione di è conclusa (con esito negativo) solo dopo la introduzione del giudizio, in data 17.12.2019.
Né rileva la difesa del per la quale l'atto impugnato del 25.06.2019 non è CP_1 una delibera, ma una decisione dell'amministratore assunta in forma “partecipata”.
La scelta, infatti, è stata quella di sottoporre, all'assemblea, la decisione dei punti in contestazione e l'assemblea delibera secondo le specifiche disposizioni che, nel concreto, sono state violate.
Che la scelta fosse quella di portare in assemblea la decisione, trova, per altro, conferma nella nuova deliberazione assembleare adottata sui medesimi punti e con le richieste maggioranze.
Il principio della soccombenza virtuale risponde al c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite, della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento del diritto.
“L'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi” (cfr. Cass. Civ. n. 7182/ 2000; 25141/06).
“L'obbligo del rimborso delle spese processuali, che si fonda sul principio di causalità, di cui la soccombenza costituisce solo un elemento rivelatore, risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale cui
è stata costretta dall'iniziativa dell'avversario, ovvero del soggetto che abbia causato la
r.g. n. 6 lite” (cfr. Cass. Civ. n. 13430/07).
Il principio della soccombenza virtuale impone di valutare l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti e nel concreto la impugnazione della delibera era ritualmente introdotta e fondata nel merito, dunque il , in CP_1 accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, viene condannato al pagamento delle spese processuali.
Né si ravvisano, i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile): la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", non ravvisandosi ragione grave di compensazione nella considerazione della necessità di sottoporre all'assemblea le questioni o la natura meramente formale del vizio, atteso che la validità di una deliberazione richiede requisiti non solo di sostanza ( questione da sottoporre all'assemblea), ma anche di forma.
Ciò detto, in accoglimento dell'appello principale, respinto l'appello incidentale, le spese del primo grado seguono la soccombenza e si liquidano come di seguito.
Ciò detto, le spese del primo grado seguono la soccombenza virtuale.
La minima complessità dell'unica questione proposta con la impugnazione di delibera giustifica la liquidazione nella misura minima del corrispondente scaglione di valore indeterminabile e bassa complessità ex D.M. n. 55/14.
Spese del grado
Seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellata nella misura minima indicata nel dispositivo in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore (pari alle spese attribuite), all'unica questione trattata, esclusa la fase istruttoria non svolta.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti del , avverso la sentenza, resa Controparte_1
tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Roma n. 8448/2020, pubblicata in data
10/06//2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 58723/2019 promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, condanna il a pagare, a , le spese processuali, che liquida CP_1 Parte_1
in euro 518,00 per esborsi ed euro 3.809 ,00 per compensi, oltre rimborso spese generali r.g. n. 7 (15%), Iva e Cpa.
- Condanna il a pagare in favore di le spese processuali CP_1 Parte_1
del grado, euro 777,00 per esborsi ed euro 962,00 per compensi oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa.
Così deciso in Roma il giorno12.02.2015
Il Consigliere relatore
Maria Speranza Ferrara
Il Presidente
Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 8