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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/12/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, nella persona Accertamento del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha pronunciato la seguente tecnico preventivo Pensione SENTENZA di invalidità, indennità di (con motivazione contestuale) accompagnamento nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4987/2025 R.G. Affari Civili e handicap grave
Contenziosi, discusso nel termine del giorno 19.12.2025, avente ad oggetto:
“Accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento della pensione di
invalidità, dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave”; Registro Generale
e vertente N. 4987/25 tra
rappresentato e difeso dall'avv. G. Amorelli del Foro di Parte_1 CRONOLOGICO Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso N. _______________ lo studio del difensore in Tramonti (Sa), Piazza Gete, n. 21;
Ricorrente CP_1
e
[...]
in persona del n. 188/2025 R.B.Prev. Controparte_2
CP_3 [...]
[...]
, , e CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 Persona_1 Per_2
nel termine Per_3 del 19.12.2025 G. elettivamente domiciliato presso la sede di Salerno, Corso G. Per_4 con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc Garibaldi, n. 38;
Resistente
§§§ Deposito minuta
_________________ Nel termine fissato del giorno 19.12.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi. Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 4987/25 R.G. c/o pag. 1 CP_8 CP_2 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 445 bis cod. proc. civ., depositato in data 03.09.2025, adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva il CP_9 riconoscimento della pensione di invalidità, dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave, con condanna dell'Istituto alla corresponsione dei relativi ratei, oltre accessori di legge, e vittoria di spese con attribuzione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava ex art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. CP_ relata, agli atti), si costituiva il resistente il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in particolare, eccepiva l'inammissibilità della domanda, in quanto il ricorrente non era stato mai beneficiario delle prestazioni richieste, bensì solo dell'assegno di invalidità fino alla visita di revisione in data 03.03.2025.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (deposito di documenti), nel termine fissato del giorno 19.12.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da per il riconoscimento del diritto alla CP_9 pensione di invalidità, all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave
è inammissibile.
Invero, la parte ricorrente ha beneficiato della prestazione solamente per l'assegno di invalidità ex artt. 2 e 13 della legge n. 118/1971 fino alla visita di revisione in data CP_ 03.03.2025, a seguito della quale l' ha riconosciuto il ricorrente invalido solo nella misura del 67% e portatore di handicap non grave ex art. 3, comma I, della legge n. 104/1992.
Orbene, in sede di procedimento di atp la parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diverso beneficio della pensione di invalidità (100%) e dell'indennità di accompagnamento, nonché dell'handicap grave, prestazioni di cui non ha mai beneficiato in precedenza.
Quindi, appare pienamente condivisibile, ad avviso del Tribunale adito, quanto CP_ eccepito dall' nella memoria di costituzione e nelle note scritte, che in questa sede viene integralmente richiamato: “…………….il verbale sanitario impugnato da
Giudizio n. 4987/25 R.G. Cuomo c/o pag. 2 CP_2 parte ricorrente con il presente ricorso atpo è relativo a revisione. il ricorrente non può, pertanto, chiedere in via giudiziale l'accertamento sanitario teso al riconoscimento di una prestazione superiore a quella, revocata, che era in godimento. difatti, parte ricorrente chiede di ottenere l'indennità di accompagnamento e/o pensione di inabilità di cui non è stato mai beneficiario essendo, invece titolare, di assegno mensile di assistenza (prestazione economica assistenziale revocata in sede di revisione del 03/03/2025). allo stesso modo, con riguardo alla richiesta volta ad ottenere il riconoscimento dello stato di soggetto
“portatore di handicap grave di cui all'art.3, comma 3, l.104/1992”, si fa osservare che il ricorrente non è mai stato in precedenza riconosciuto soggetto portatore di handicap in situazione di gravità. (cfr. documentazione allegata).
Si eccepisce, dunque, l'inammissibilità del ricorso atpo”.
Nel corso del giudizio, poi, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunziare alla domanda di riconoscimento dell'handicap grave e ha formulato la domanda di riconoscimento dell'assegno di invalidità ovvero dell'invalidità nella misura del 75-
99%, chiedendo anche l'autorizzazione al Tribunale di modificare la domanda ex art. 420, comma I, cpc (cfr. le note scritte depositate).
Orbene, ad avviso del Tribunale, innanzitutto non è meritevole di accoglimento la suddetta istanza, in quanto non ricorrono nel caso in esame i gravi motivi, cui l'articolo menzionato subordina l'intervento del Tribunale: in ogni caso, la parte ricorrente non ha fornito la prova della sussistenza di tale presupposto.
Inoltre, preso atto della rinunzia alla domanda di riconoscimento dello status di handicap grave, va evidenziato che la domanda di assegno di invalidità ex artt. 2 e 13 della legge n. 118/1971 (introdotta nel presente giudizio solamente con le note scritte) si appalesa dome domanda nuova, cioè vera e propria mutatio libelli, non semplicemente come emendatio libelli, in quanto risultano del tutto diversi i presupposti di tale beneficio rispetto a quelli richiesti nell'iniziale domanda, cioè
l'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità, essendo anche diversi i campi di indagine del Ctu nel caso di conferimento dell'incarico allo stesso.
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, va dichiarata l'inammissibilità del proposto ricorso.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione, in quanto la parte ricorrente ha reso rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. circa il mancato raggiungimento dei limiti di reddito ai fini IR (cfr. all. n. 10 del fascicolo telematico di parte ricorrente, non oggetto di contestazione da parte dell' . CP_
Giudizio n. 4987/25 R.G. c/o pag. 3 CP_8 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente CP_ pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' con CP_9 ricorso depositato in data 03.09.2025 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Salerno in data 19.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4987/25 R.G. Cuomo c/o pag. 4 CP_2