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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/04/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2250/2024 degli affari di volontaria giurisdizione promossa da
(cf: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Termini Imerese, in via Mazzini n. 7, presso lo studio dell'avv.
Provvidenza Di Lisi, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e
(cf: ), nata ad [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata a Castelbuono in via Roma n. 59, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Marandano, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'affidamento, della collocazione e del mantenimento di figlio nato fuori dal matrimonio;
conclusioni: come da verbale di udienza del 21.3.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 cpc depositato in data 12.12.2024, e Parte_1 CP_1 premettendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale il 13.1.2013 è nato a
AL il figlio , hanno chiesto al Tribunale di regolamentare l'affidamento, la Per_1 collocazione, il diritto di visita del genitore non collocatario e il mantenimento del predetto figlio minore secondo le condizioni concordate.
D'altra parte, all'udienza del 21.3.2025 – in esito alla quale il procedimento è stato assunto in decisione – è emerso che l'accordo delle parti in ordine alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo è venuto meno.
Nello specifico, il difensore di ha rappresentato che “ad oggi sono venute meno le Parte_1 condizioni per l'omologa dell'accordo atteso che negli ultimi mesi il padre non ha versato le somme concordate a titolo di contributo al mantenimento;
inoltre, da circa 15 gg ha costretto il minore a stare presso il suo domicilio non facendogli vedere la madre”. Per converso, l'avv. di ha confermato “che nei mesi di febbraio e marzo CP_1 Parte_1
2025 in effetti non ha provveduto al versamento non avendo lavorato”, precisando che “lo stesso svolge lavori saltuari come cameriere; e che “da circa tre settimane il bambino vive col padre”, non essendo stato sottratto alla madre.
Ha inoltre dato conto che “il ricorrente è sottoposto al divieto di avvicinamento per una denuncia per maltrattamenti alla presenza del minore;
dà atto che sono stati avvisati i Carabinieri al fine di giustificare che stamattina il dispositivo suonava di continuo”.
Il ricorso va dunque rigettato, essendo venuto meno il consenso delle parti alla regolamentazione delle questioni inerenti l'affidamento, la collocazione e il mantenimento del figlio minore secondo quanto dalle medesime concordato.
Le dichiarazioni rese dai difensori in ordine ad una presunta sottrazione del minore alla madre e, in ogni caso, la misura cautelare disposta nei confronti del ricorrente per condotte maltrattanti – asseritamente poste in essere alla presenza del figlio minore – inducono, in ogni caso, il Tribunale ad incaricare i Servizi sociali territorialmente competenti di monitorare il nucleo familiare al fine di accertare le condizioni sociali, di vita e familiari del minore nato a [...] il [...], nonché la sussistenza di eventuali Persona_2 situazioni pregiudizievoli rispetto allo stesso, derivanti dal contesto familiare, adottando le iniziative di propria competenza, ove necessario.
La natura del procedimento e l'ammissione di entrambe le parti al patrocinio a spese dello stato fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti: rigetta il ricorso congiunto proposto da e;
Parte_1 CP_1 incarica i Servizi sociali del Comune di AL di monitorare il nucleo familiare al fine di accertare le condizioni sociali, di vita e familiari del minore nato a [...] il Persona_2
13.1.2013, nonché la sussistenza di eventuali situazioni pregiudizievoli rispetto allo stesso, derivanti dal contesto familiare, adottando le iniziative di propria competenza, ove necessario;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per la comunicazione ai Servizi sociali del Comune di AL.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio dell'1 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.