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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/04/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2181/2018 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Generoso Valitutti, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta in data 24/07/2018 nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2181 dell'anno 2018 avente ad oggetto contratti bancari
TRA
(C.F/P.IVA: , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Carlo Scorza, insieme con il quale elettivamente domicilia in Potenza alla Via Due Torri n. 33, presso lo studio dell'Avv. Maria Sabia;
ATTORE
E
Controparte_1
(P. IVA
[...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Margherita Lo Tito, presso il cui studio elettivamente domicilia in Tito (PZ) alla Via Roma n.
58;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15/01/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 2181/2018 R.G.
1. Con atto di citazione, notificato il 23/07/2018, la società
[...] conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Parte_1
onde Controparte_2 conseguire l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) In via principale
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, in riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla impresa individuale esponente senza pattuizione espressamente sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione;
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità parziale del contratto di conto corrente, con particolare riferimento alla determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, calcolati, successivamente alla deliberazione , in assenza delle Parte_2
condizioni di reciprocità e periodicità previste dalla medesima delibera, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
RITENERE E DICHIARARE illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al dedotto rapporto di conto corrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese per violazione dell'art. 1283 c.c., nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'istante; in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
RITENERE E
DICHIARARE non dovute, per non essere state convenute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ed in ogni caso perché prestazione prive di causa negoziale, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto, di disponibilità fondi o commissioni comunque denominate calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente per cui è causa in aggiunta agli interessi passivi;
B) ACCERTARE che
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l' convenuto ha capitalizzato trimestralmente gli interessi in assenza CP_3
delle condizioni di reciprocità e periodicità imposte dalla legge, nonchè ha abusato, nel rapporto contrattuale, di posizione dominante in violazione delle norme volte alla salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e della parità sostanziale dei contraenti e per l'effetto, DICHIARARE la nullità, anche detta di protezione, in applicazione dell'art. 9 L. 192/98 delle clausole negoziali (anatocismo in assenza di condizioni di reciprocità e periodicità) attraverso le quali la ha realizzato l'abuso di posizione CP_1
dominante in danno del contraente più debole;
C) ACCERTARE E
DICHIARARE, previa verifica della scopertura media in linea capitale, il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto stesso;
D)
ACCERTARE E DICHIARARE, relativamente al contratto bancario di cui in premessa, la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo dichiarando la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo; E) ACCERTARE E DICHIARARE per
l'effetto l'esatto Dare - Avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuata in sede di C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito;
F) DETERMINARE il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario;
G) ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della Banca convenuta, in relazione all'indicato rapporto di credito, per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
H) ACCERTARE E DICHIARARE l'esatto saldo del conto corrente alla data di proposizione della domanda, ovvero alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, epurato degli addebiti illegittimi in dipendenza dell'accertata nullità delle clausole del contratto e, per
l'effetto, CONDANNARE la convenuta a rettificare il saldo del CP_1
conto oggetto di causa e ad eseguire la corretta annotazione del saldo ricalcolato sulla documentazione contabile, così come sarà quantificato in
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corso di causa e che risulterà in sede di C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito, somme comprensive degli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria ex
Cassazione Sezioni Unite sentenza del 16/07/2008 n. 19449; I)
ACCERTARE, altresì, che la convenuta banca durante i rapporti bancari intercorsi e meglio specificati in premessa ha violato gli artt. 116 e 117 del
T.U. 385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione dei citati articoli;
L) in ogni caso,
ACCERTARE E DICHIARARE la risoluzione dei contratti di conto corrente oggetto di causa, in ragione del grave inadempimento ex art. 1456
c.c per effetto dell'applicazione di clausole nulle e comunque non pattuite con rilevanti addebiti sul conto non dovuti e della condotta della convenuta contraria alle regole di buona fede e correttezza contrattuale o in subordine il recesso per giusta causa del contratto di conto corrente e per
l'effetto CONDANNARE la convenuta alla ripetizione delle somme a credito del correntista;
M) in ogni caso, ACCERTARE E DICHIARARE
l'illegittimo ed arbitrario comportamento complessivamente tenuto dalla
Banca convenuta, in ordine alla gestione del rapporto bancario, in merito all'erogazione ed all'impiego dei finanziamenti concessi, nonché, alla eventuale segnalazione del nominativo degli attori nella Centrale Rischi della Banca d'Italia o di ogni altro sistema di informazione creditizia pubblico o privato nelle classificazione “sconfino” o “sofferenza”
ORDINANDO la immediata cancellazione e/o rettifica dei dati segnalati, nonché con riferimento ad ogni altro aspetto descritto e/o che dovesse emergere e/o ritenuto comunque censurabile, CONDANNARE la stessa, in ragione della violazione dei fondamentali principi di correttezza, lealtà, buona fede e solidarietà (artt. 1175 e 1375 c.c., art. 2 Cost.), del canone di diligenza del c.d. buon banchiere alla stregua del paradigma di cui all'art.
1176, comma 2°, c.c., nonché in dipendenza della violazione dei canoni di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice, anche di natura
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morale e non patrimoniale in caso di usura e/o di illecita condotta da parte della banca, nella misura che sarà stabilita in corso di causa, anche a seguito di C.T.U. a designarsi, ovvero, in mancanza, da liquidarsi secondo equità e giustizia;
N) CONDANNARE, altresì, la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
2. Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 24/07/2018, la convenuta, eccependo: a) l'inammissibilità della domanda di CP_1 ripetizione per essere il conto corrente ancora aperto;
b) la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza di causa petendi e petitum; c)
l'infondatezza nel merito delle domande avversarie.
Di conseguenza, concludeva per il relativo rigetto, con vittoria delle spese di lite.
3. La causa, istruita mediante CTU contabile, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 15/01/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, mette conto osservare come la domanda attorea possa ritenersi soltanto parzialmente fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei termini e nei limiti di cui infra.
5. Preliminarmente, occorre dare atto che l'odierna controversia concerne una domanda di accertamento – relativa all'esatta quantificazione del rapporto di dare-avere tra le parti con riguardo al contratto di conto corrente di corrispondenza n. 02/01203/03, sottoscritto dalle parti in data
21/09/2004 – e una connessa domanda di ripetizione di indebito, azionata al fine di conseguire (previa declaratoria di invalidità delle clausole contrattuali e delle relative condizioni viziate) il rimborso di quanto illegittimamente versato alla banca.
5.1. Al riguardo, in linea generale, è d'uopo rammentare che il cliente (di uno o più rapporti bancari e/o finanziari) ha titolo e interesse a proporre azione di accertamento negativo, intesa a ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali (che prevedano, ad es., diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze, l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia, ecc.); b) l'accertamento delle somme addebitate
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dalla banca (a titolo di interesse, commissione e spesa) in base alla clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale;
c) infine, lo storno dell'annotazione indebita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-avere; la relativa domanda di accertamento negativo del credito è autonomamente esperibile anche se il rapporto di conto corrente
è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta (Trib. Torino 3.11.2016; Trib. Trani
18.11.2016; Trib. Monza 14.3.2017; Trib. Nocera Inf. 18.9.2017; Trib.
Roma 6.12.2017; App. Milano 20.7.2017; App. Milano 19.9.2017; Trib.
Vicenza 24.1.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; Trib.
Verona 4.10.2018), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione
(Cass. Civ. n. 21646/2018; Trib. Taranto 15.4.2015; Trib. Monza
14.3.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; App. Milano
1.3.2018).
5.2. Dipoi, in via connessa o indipendente (sebbene logicamente subordinata al previo accertamento delle dedotte invalidità contrattuali) al cliente è consentito esperire domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., volta al recupero delle somme indebitamente percette dall'istituto bancario: al riguardo, secondo una consolidata giurisprudenza di merito,
l'ammissibilità di tale domanda sarebbe subordinata alla chiusura del conto
(Corte appello Firenze Sez. spec. Impresa, 29/08/2023, n.1764; Tribunale
Nola sez. I, 31/05/2023, n.1589; Corte appello Milano sez. I, 12/12/2022,
n.3911;) perché solo da tale momento si attualizzano le rispettive di voci di debito e credito, costituenti, nella vigenza del rapporto, mere poste contabili.
5.3. Orbene, del tutto pacifica, nella vicenda de qua, l'ammissibilità della domanda di accertamento, con riguardo alla domanda di ripetizione (e, in particolare, alla relativa ammissibilità anche in costanza di rapporto) la recente giurisprudenza di legittimità ha operato un importante chiarimento, statuendo che “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art.
2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad
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oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate.” (in tali termini Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
13586 del 16/05/2024, sottolineatura aggiunta).
Tale affermazione di principio si palesa estremamente rilevante per il caso di specie, atteso che, impregiudicata l'ammissibilità anche dell'azione di ripetizione in presenza di un conto corrente ancora aperto, il risultato conseguibile dal correntista – a fronte dell'accoglimento dell'azione restitutoria – si tradurrebbe, comunque, non già in una condanna di pagamento a carico della banca, quanto piuttosto nella rettifica del saldo effettivo (in quanto, come evidenziato dalla citata Cass. 13586/2024 in parte motiva, in vigenza del dettato di cui all'art. 1823 c.c., nel campo dei rapporti bancari regolati secondo lo schema del conto corrente di corrispondenza sono esigibili solo i saldi reciproci, sicché il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate).
5.4. Dal momento che risulta pacifico, tra le parti, il fatto che il conto corrente per cui è causa risulti, allo stato, aperto (non essendo emerso alcun indice di segno contrario, neanche successivamente al deposito della consulenza tecnica d'ufficio), ne deriva – in applicazione dei principi poc'anzi compendiati – l'impossibilità di disporre la richiesta condanna alla restituzione delle somme indebitamente percette, potendo il vaglio giurisdizionale attestarsi esclusivamente sulla verifica del saldo effettivo alla data dell'ultimo estratto conto in atti, ossia sino al 31/03/2017.
5.5. A ciò si aggiunga, per tuziorismo, che, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista che proponga domanda di
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condanna della banca al pagamento del saldo intermedio è onerato della prova dell'attualità di quel saldo al momento della decisione.
Infatti, è vero che nel rapporto di conto corrente il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salvo l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito (art. 1852, comma 1, c.c.): ciò non implica, però, che il correntista stesso possa aspirare, per ciò solo, alla pronuncia, in proprio favore, della condanna al pagamento del saldo che sia stato ricalcolato a proprio credito a una certa data;
per ottenere la pronuncia di condanna corrispondente a un tale accertamento non basta, dunque, che sia data dimostrazione del saldo ricalcolato, a credito del cliente, a una certa data di chiusura intermedia del conto: poiché tale saldo è suscettibile di modificarsi, visto che esso costituisce la partita contabile su cui si innestano le successive movimentazioni del rapporto, occorre che sia allegato e provato, o altrimenti non contestato, che quel saldo sia restato, nel tempo, invariato.
E onerato della prova in questione non può che essere il correntista stesso: soggetto ― quest'ultimo ― che, agendo in giudizio per il soddisfacimento di una propria pretesa, ha l'onere di dar ragione dell'attualità di questa (così
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16602 del 14/06/2024).
Ne deriva che, nel caso di specie, non essendo stata dimostrata la chiusura del conto, l'attore non avrebbe comunque potuto conseguire la condanna al pagamento dell'eventuale saldo a credito, stabilito con riferimento ad una data “intermedia”, ossia anteriormente alla chiusura del rapporto.
6. Ciò chiarito, quanto al riparto dell'onus probandi, è noto che, in caso di domanda di accertamento negativo del saldo e correlata domanda di ripetizione di indebito oggettivo – come quelle spiegate in questa sede –
l'onere probatorio che grava sul creditore istante (in questo caso il correntista), in applicazione di quanto disposto dall'art. 2697 c.c., è quello di fornire la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli estratti conto ad essi relativi (tra le tante, Cassazione civile , sez. III, 17 marzo 2006, n.
5896; più di recente, vedasi Cass. n. 11294/2020).
8 Proc. n. 2181/2018 R.G.
In particolare, se la mancata produzione in giudizio di tutta la documentazione contabile inerente al rapporto controverso non implica, di per sé, l'impossibilità di ricostruirne l'andamento (v. Cass. Civ., Sez. VI,
1° dicembre 2021, n. 37776, secondo cui all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista), viceversa l'omessa produzione dei documenti contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del titolo è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. 1547/2022;
Cass. 33009/2019).
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass. 9201/2015; conf. Cass. n. 20693/2016).
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente;
il titolare di un rapporto di conto corrente, infatti, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 T.U.B., il cui primo comma impone testualmente la consegna di una copia di esso al cliente;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate
(cfr. Cass. n. 33009/2019: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione
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quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”).
Inoltre non è ultroneo rilevare come l'art. 119 del T.U.B. riconosce al cliente un vero e proprio diritto di ricevere, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, e che tale diritto, con precipuo riguardo alla consegna dei documenti contrattuali, non soggiace nemmeno al limite decennale di cui al comma 4 dell'art. 119 cit., poiché tale comma, relativo esclusivamente alla documentazione inerente
“a singole operazioni”, non può estendere la propria portata applicativa ai documenti contrattuali, che rappresentano l'atto costitutivo del rapporto, per il quale, dunque, è prescritta ex art. 117 T.U.B. la forma scritta, e pertanto sono esigibili dal cliente nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, ovvero nei dieci anni dalla chiusura del rapporto (in termini, Tribunale Bari 7.10.2020; Tribunale Cosenza 31.1.2021;
Tribunale Napoli 19.6.2019; Tribunale Catania 14.01.2020).
7. Ciò posto, la documentazione prodotta in atti (e precisamente il contratto di conto corrente n. 02/01203/03 del 23/9/04, i successivi accordi per aperture di credito e gli estratti conto per i quali vi è continuità, che vanno dalla stipula del 21/9/2004 al 31/3/2017) ha consentito la ricostruzione del rapporto, da parte del CTU, secondo i criteri formulati dal precedente giudice istruttore, e dunque (contrariamente a quanto assunto dalla banca) l'onere probatorio incorrente sull'attore può dirsi assolto.
8. Chiarito quanto precede, occorre allora confrontarsi con le risultanze cui è pervenuto il consulente d'ufficio, al quale è stato conferito l'incarico di ricalcolare il saldo dei rapporti controversi.
9. Il consulente, in adempimento di quanto richiesto dai quesiti posti dai precedenti giudici istruttori, ha ricalcolato il saldo del conto corrente n.02/01203/03 nel periodo che va dalla stipula del 21/9/2004 al 31/3/2017, secondo i seguenti criteri:
- applicando i tassi pattuiti tempo per tempo (essendovi una esplicita pattuizione per iscritto)
-provvedendo alla capitalizzazione trimestrale di interessi attivi e passivi dal 2004 al 2013, alla eliminazione della capitalizzazione degli interessi
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dall'1/1/2014 al 30/9/2016 e alla capitalizzazione annuale dall'1/10/2016 al
31/3/2017;
- computando la c.m.s. alla fine del rapporto, con la cadenza pattuita, ma senza capitalizzazione ed eliminando le commissioni di messa a disposizione fondi addebitate a partire dal 01/07/2012, non risultando in atti la comunicazione al cliente dell'adeguamento dei contratti alle clausole di cui all'art. 117 bis TUB;
- provvedendo ad azzerare gli interessi oltre fido per l'intero rapporto, per riscontrato superamento del tasso soglia usurario.
Per tale via, si è giunti all'accertamento per cui il saldo del conto corrente n. 02/01203/03, alla data del 31/03/2017, è pari ad € 9.455,40 a credito del correntista, in luogo di quanto riportato dal “saldo banca”, ossia €
11.738,11 a debito.
10. Risultando pienamente condivisibile l'elaborato peritale (in quanto coerente con i quesiti posti e congruamente motivata, nonché scevra da vizi metodologici o giuridici), deve accogliersi la domanda di accertamento azionata dalla società attrice, e per l'effetto va accertato e dichiarato che il saldo del conto corrente n. 02/01203/03, alla data del 31/03/2017, è pari ad
€ 9.455,40 a credito del correntista.
10.1. Va, invece, rigettata la domanda di ripetizione dell'indebito, attesa la non dimostrata chiusura del rapporto di conto corrente.
10.2. Quanto all'ulteriore domanda proposta, ossia quella risarcitoria [capo
M) dell'atto di citazione], risulta che, in seno alla prima memoria ex art. 183 c.p.c., la difesa attorea vi abbia espressamente rinunciato, pertanto il relativo esame è precluso, pur a fronte della mancata accettazione di tale rinuncia da parte della convenuta.
Ciò in quanto la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari né necessita di accettazione della controparte (Cass. n. 33761/2019), e la rinuncia a singoli capi della domanda rientra nella fattispecie di cui all'art. 184 c.p.c.
(modifica della domanda) e non in quella di cui all'art. 306 c.p.c. (rinuncia agli atti del giudizio, sicché non richiede forme rigorose (Cass. n.
21848/2013; Cass. n. 3734/1998).
11 Proc. n. 2181/2018 R.G.
11. Quanto alle spese di lite, se ne stima equa la compensazione, in ragione dell'accoglimento soltanto parziale delle domande attoree e della rinuncia ad una di esse.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste, nei rapporti esterni, a carico solidale delle parti, e nel rapporto interno vanno ripartite al 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande azionate nel procedimento in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea di accertamento, e per l'effetto accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n.
02/01203/03, alla data del 31/03/2017, è pari ad € 9.455,40 a credito del correntista;
2. rigetta la domanda di ripetizione dell'indebito;
3. compensa le spese di lite tra le parti;
4. pone le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, nei rapporti esterni, a carico solidale delle parti, e nel rapporto interno al 50% ciascuna.
Così deciso in Potenza il 14/04/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
12
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Generoso Valitutti, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta in data 24/07/2018 nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2181 dell'anno 2018 avente ad oggetto contratti bancari
TRA
(C.F/P.IVA: , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Carlo Scorza, insieme con il quale elettivamente domicilia in Potenza alla Via Due Torri n. 33, presso lo studio dell'Avv. Maria Sabia;
ATTORE
E
Controparte_1
(P. IVA
[...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Margherita Lo Tito, presso il cui studio elettivamente domicilia in Tito (PZ) alla Via Roma n.
58;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15/01/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 2181/2018 R.G.
1. Con atto di citazione, notificato il 23/07/2018, la società
[...] conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Parte_1
onde Controparte_2 conseguire l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) In via principale
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, in riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla impresa individuale esponente senza pattuizione espressamente sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione;
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità parziale del contratto di conto corrente, con particolare riferimento alla determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, calcolati, successivamente alla deliberazione , in assenza delle Parte_2
condizioni di reciprocità e periodicità previste dalla medesima delibera, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
RITENERE E DICHIARARE illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al dedotto rapporto di conto corrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese per violazione dell'art. 1283 c.c., nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'istante; in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
RITENERE E
DICHIARARE non dovute, per non essere state convenute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ed in ogni caso perché prestazione prive di causa negoziale, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto, di disponibilità fondi o commissioni comunque denominate calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente per cui è causa in aggiunta agli interessi passivi;
B) ACCERTARE che
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l' convenuto ha capitalizzato trimestralmente gli interessi in assenza CP_3
delle condizioni di reciprocità e periodicità imposte dalla legge, nonchè ha abusato, nel rapporto contrattuale, di posizione dominante in violazione delle norme volte alla salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e della parità sostanziale dei contraenti e per l'effetto, DICHIARARE la nullità, anche detta di protezione, in applicazione dell'art. 9 L. 192/98 delle clausole negoziali (anatocismo in assenza di condizioni di reciprocità e periodicità) attraverso le quali la ha realizzato l'abuso di posizione CP_1
dominante in danno del contraente più debole;
C) ACCERTARE E
DICHIARARE, previa verifica della scopertura media in linea capitale, il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto stesso;
D)
ACCERTARE E DICHIARARE, relativamente al contratto bancario di cui in premessa, la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo dichiarando la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo; E) ACCERTARE E DICHIARARE per
l'effetto l'esatto Dare - Avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuata in sede di C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito;
F) DETERMINARE il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario;
G) ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della Banca convenuta, in relazione all'indicato rapporto di credito, per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
H) ACCERTARE E DICHIARARE l'esatto saldo del conto corrente alla data di proposizione della domanda, ovvero alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, epurato degli addebiti illegittimi in dipendenza dell'accertata nullità delle clausole del contratto e, per
l'effetto, CONDANNARE la convenuta a rettificare il saldo del CP_1
conto oggetto di causa e ad eseguire la corretta annotazione del saldo ricalcolato sulla documentazione contabile, così come sarà quantificato in
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corso di causa e che risulterà in sede di C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito, somme comprensive degli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria ex
Cassazione Sezioni Unite sentenza del 16/07/2008 n. 19449; I)
ACCERTARE, altresì, che la convenuta banca durante i rapporti bancari intercorsi e meglio specificati in premessa ha violato gli artt. 116 e 117 del
T.U. 385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione dei citati articoli;
L) in ogni caso,
ACCERTARE E DICHIARARE la risoluzione dei contratti di conto corrente oggetto di causa, in ragione del grave inadempimento ex art. 1456
c.c per effetto dell'applicazione di clausole nulle e comunque non pattuite con rilevanti addebiti sul conto non dovuti e della condotta della convenuta contraria alle regole di buona fede e correttezza contrattuale o in subordine il recesso per giusta causa del contratto di conto corrente e per
l'effetto CONDANNARE la convenuta alla ripetizione delle somme a credito del correntista;
M) in ogni caso, ACCERTARE E DICHIARARE
l'illegittimo ed arbitrario comportamento complessivamente tenuto dalla
Banca convenuta, in ordine alla gestione del rapporto bancario, in merito all'erogazione ed all'impiego dei finanziamenti concessi, nonché, alla eventuale segnalazione del nominativo degli attori nella Centrale Rischi della Banca d'Italia o di ogni altro sistema di informazione creditizia pubblico o privato nelle classificazione “sconfino” o “sofferenza”
ORDINANDO la immediata cancellazione e/o rettifica dei dati segnalati, nonché con riferimento ad ogni altro aspetto descritto e/o che dovesse emergere e/o ritenuto comunque censurabile, CONDANNARE la stessa, in ragione della violazione dei fondamentali principi di correttezza, lealtà, buona fede e solidarietà (artt. 1175 e 1375 c.c., art. 2 Cost.), del canone di diligenza del c.d. buon banchiere alla stregua del paradigma di cui all'art.
1176, comma 2°, c.c., nonché in dipendenza della violazione dei canoni di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice, anche di natura
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morale e non patrimoniale in caso di usura e/o di illecita condotta da parte della banca, nella misura che sarà stabilita in corso di causa, anche a seguito di C.T.U. a designarsi, ovvero, in mancanza, da liquidarsi secondo equità e giustizia;
N) CONDANNARE, altresì, la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
2. Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 24/07/2018, la convenuta, eccependo: a) l'inammissibilità della domanda di CP_1 ripetizione per essere il conto corrente ancora aperto;
b) la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza di causa petendi e petitum; c)
l'infondatezza nel merito delle domande avversarie.
Di conseguenza, concludeva per il relativo rigetto, con vittoria delle spese di lite.
3. La causa, istruita mediante CTU contabile, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 15/01/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, mette conto osservare come la domanda attorea possa ritenersi soltanto parzialmente fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei termini e nei limiti di cui infra.
5. Preliminarmente, occorre dare atto che l'odierna controversia concerne una domanda di accertamento – relativa all'esatta quantificazione del rapporto di dare-avere tra le parti con riguardo al contratto di conto corrente di corrispondenza n. 02/01203/03, sottoscritto dalle parti in data
21/09/2004 – e una connessa domanda di ripetizione di indebito, azionata al fine di conseguire (previa declaratoria di invalidità delle clausole contrattuali e delle relative condizioni viziate) il rimborso di quanto illegittimamente versato alla banca.
5.1. Al riguardo, in linea generale, è d'uopo rammentare che il cliente (di uno o più rapporti bancari e/o finanziari) ha titolo e interesse a proporre azione di accertamento negativo, intesa a ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali (che prevedano, ad es., diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze, l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia, ecc.); b) l'accertamento delle somme addebitate
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dalla banca (a titolo di interesse, commissione e spesa) in base alla clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale;
c) infine, lo storno dell'annotazione indebita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-avere; la relativa domanda di accertamento negativo del credito è autonomamente esperibile anche se il rapporto di conto corrente
è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta (Trib. Torino 3.11.2016; Trib. Trani
18.11.2016; Trib. Monza 14.3.2017; Trib. Nocera Inf. 18.9.2017; Trib.
Roma 6.12.2017; App. Milano 20.7.2017; App. Milano 19.9.2017; Trib.
Vicenza 24.1.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; Trib.
Verona 4.10.2018), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione
(Cass. Civ. n. 21646/2018; Trib. Taranto 15.4.2015; Trib. Monza
14.3.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; App. Milano
1.3.2018).
5.2. Dipoi, in via connessa o indipendente (sebbene logicamente subordinata al previo accertamento delle dedotte invalidità contrattuali) al cliente è consentito esperire domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., volta al recupero delle somme indebitamente percette dall'istituto bancario: al riguardo, secondo una consolidata giurisprudenza di merito,
l'ammissibilità di tale domanda sarebbe subordinata alla chiusura del conto
(Corte appello Firenze Sez. spec. Impresa, 29/08/2023, n.1764; Tribunale
Nola sez. I, 31/05/2023, n.1589; Corte appello Milano sez. I, 12/12/2022,
n.3911;) perché solo da tale momento si attualizzano le rispettive di voci di debito e credito, costituenti, nella vigenza del rapporto, mere poste contabili.
5.3. Orbene, del tutto pacifica, nella vicenda de qua, l'ammissibilità della domanda di accertamento, con riguardo alla domanda di ripetizione (e, in particolare, alla relativa ammissibilità anche in costanza di rapporto) la recente giurisprudenza di legittimità ha operato un importante chiarimento, statuendo che “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art.
2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad
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oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate.” (in tali termini Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
13586 del 16/05/2024, sottolineatura aggiunta).
Tale affermazione di principio si palesa estremamente rilevante per il caso di specie, atteso che, impregiudicata l'ammissibilità anche dell'azione di ripetizione in presenza di un conto corrente ancora aperto, il risultato conseguibile dal correntista – a fronte dell'accoglimento dell'azione restitutoria – si tradurrebbe, comunque, non già in una condanna di pagamento a carico della banca, quanto piuttosto nella rettifica del saldo effettivo (in quanto, come evidenziato dalla citata Cass. 13586/2024 in parte motiva, in vigenza del dettato di cui all'art. 1823 c.c., nel campo dei rapporti bancari regolati secondo lo schema del conto corrente di corrispondenza sono esigibili solo i saldi reciproci, sicché il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate).
5.4. Dal momento che risulta pacifico, tra le parti, il fatto che il conto corrente per cui è causa risulti, allo stato, aperto (non essendo emerso alcun indice di segno contrario, neanche successivamente al deposito della consulenza tecnica d'ufficio), ne deriva – in applicazione dei principi poc'anzi compendiati – l'impossibilità di disporre la richiesta condanna alla restituzione delle somme indebitamente percette, potendo il vaglio giurisdizionale attestarsi esclusivamente sulla verifica del saldo effettivo alla data dell'ultimo estratto conto in atti, ossia sino al 31/03/2017.
5.5. A ciò si aggiunga, per tuziorismo, che, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista che proponga domanda di
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condanna della banca al pagamento del saldo intermedio è onerato della prova dell'attualità di quel saldo al momento della decisione.
Infatti, è vero che nel rapporto di conto corrente il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salvo l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito (art. 1852, comma 1, c.c.): ciò non implica, però, che il correntista stesso possa aspirare, per ciò solo, alla pronuncia, in proprio favore, della condanna al pagamento del saldo che sia stato ricalcolato a proprio credito a una certa data;
per ottenere la pronuncia di condanna corrispondente a un tale accertamento non basta, dunque, che sia data dimostrazione del saldo ricalcolato, a credito del cliente, a una certa data di chiusura intermedia del conto: poiché tale saldo è suscettibile di modificarsi, visto che esso costituisce la partita contabile su cui si innestano le successive movimentazioni del rapporto, occorre che sia allegato e provato, o altrimenti non contestato, che quel saldo sia restato, nel tempo, invariato.
E onerato della prova in questione non può che essere il correntista stesso: soggetto ― quest'ultimo ― che, agendo in giudizio per il soddisfacimento di una propria pretesa, ha l'onere di dar ragione dell'attualità di questa (così
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16602 del 14/06/2024).
Ne deriva che, nel caso di specie, non essendo stata dimostrata la chiusura del conto, l'attore non avrebbe comunque potuto conseguire la condanna al pagamento dell'eventuale saldo a credito, stabilito con riferimento ad una data “intermedia”, ossia anteriormente alla chiusura del rapporto.
6. Ciò chiarito, quanto al riparto dell'onus probandi, è noto che, in caso di domanda di accertamento negativo del saldo e correlata domanda di ripetizione di indebito oggettivo – come quelle spiegate in questa sede –
l'onere probatorio che grava sul creditore istante (in questo caso il correntista), in applicazione di quanto disposto dall'art. 2697 c.c., è quello di fornire la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli estratti conto ad essi relativi (tra le tante, Cassazione civile , sez. III, 17 marzo 2006, n.
5896; più di recente, vedasi Cass. n. 11294/2020).
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In particolare, se la mancata produzione in giudizio di tutta la documentazione contabile inerente al rapporto controverso non implica, di per sé, l'impossibilità di ricostruirne l'andamento (v. Cass. Civ., Sez. VI,
1° dicembre 2021, n. 37776, secondo cui all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista), viceversa l'omessa produzione dei documenti contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del titolo è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. 1547/2022;
Cass. 33009/2019).
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass. 9201/2015; conf. Cass. n. 20693/2016).
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente;
il titolare di un rapporto di conto corrente, infatti, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 T.U.B., il cui primo comma impone testualmente la consegna di una copia di esso al cliente;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate
(cfr. Cass. n. 33009/2019: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione
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quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”).
Inoltre non è ultroneo rilevare come l'art. 119 del T.U.B. riconosce al cliente un vero e proprio diritto di ricevere, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, e che tale diritto, con precipuo riguardo alla consegna dei documenti contrattuali, non soggiace nemmeno al limite decennale di cui al comma 4 dell'art. 119 cit., poiché tale comma, relativo esclusivamente alla documentazione inerente
“a singole operazioni”, non può estendere la propria portata applicativa ai documenti contrattuali, che rappresentano l'atto costitutivo del rapporto, per il quale, dunque, è prescritta ex art. 117 T.U.B. la forma scritta, e pertanto sono esigibili dal cliente nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, ovvero nei dieci anni dalla chiusura del rapporto (in termini, Tribunale Bari 7.10.2020; Tribunale Cosenza 31.1.2021;
Tribunale Napoli 19.6.2019; Tribunale Catania 14.01.2020).
7. Ciò posto, la documentazione prodotta in atti (e precisamente il contratto di conto corrente n. 02/01203/03 del 23/9/04, i successivi accordi per aperture di credito e gli estratti conto per i quali vi è continuità, che vanno dalla stipula del 21/9/2004 al 31/3/2017) ha consentito la ricostruzione del rapporto, da parte del CTU, secondo i criteri formulati dal precedente giudice istruttore, e dunque (contrariamente a quanto assunto dalla banca) l'onere probatorio incorrente sull'attore può dirsi assolto.
8. Chiarito quanto precede, occorre allora confrontarsi con le risultanze cui è pervenuto il consulente d'ufficio, al quale è stato conferito l'incarico di ricalcolare il saldo dei rapporti controversi.
9. Il consulente, in adempimento di quanto richiesto dai quesiti posti dai precedenti giudici istruttori, ha ricalcolato il saldo del conto corrente n.02/01203/03 nel periodo che va dalla stipula del 21/9/2004 al 31/3/2017, secondo i seguenti criteri:
- applicando i tassi pattuiti tempo per tempo (essendovi una esplicita pattuizione per iscritto)
-provvedendo alla capitalizzazione trimestrale di interessi attivi e passivi dal 2004 al 2013, alla eliminazione della capitalizzazione degli interessi
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dall'1/1/2014 al 30/9/2016 e alla capitalizzazione annuale dall'1/10/2016 al
31/3/2017;
- computando la c.m.s. alla fine del rapporto, con la cadenza pattuita, ma senza capitalizzazione ed eliminando le commissioni di messa a disposizione fondi addebitate a partire dal 01/07/2012, non risultando in atti la comunicazione al cliente dell'adeguamento dei contratti alle clausole di cui all'art. 117 bis TUB;
- provvedendo ad azzerare gli interessi oltre fido per l'intero rapporto, per riscontrato superamento del tasso soglia usurario.
Per tale via, si è giunti all'accertamento per cui il saldo del conto corrente n. 02/01203/03, alla data del 31/03/2017, è pari ad € 9.455,40 a credito del correntista, in luogo di quanto riportato dal “saldo banca”, ossia €
11.738,11 a debito.
10. Risultando pienamente condivisibile l'elaborato peritale (in quanto coerente con i quesiti posti e congruamente motivata, nonché scevra da vizi metodologici o giuridici), deve accogliersi la domanda di accertamento azionata dalla società attrice, e per l'effetto va accertato e dichiarato che il saldo del conto corrente n. 02/01203/03, alla data del 31/03/2017, è pari ad
€ 9.455,40 a credito del correntista.
10.1. Va, invece, rigettata la domanda di ripetizione dell'indebito, attesa la non dimostrata chiusura del rapporto di conto corrente.
10.2. Quanto all'ulteriore domanda proposta, ossia quella risarcitoria [capo
M) dell'atto di citazione], risulta che, in seno alla prima memoria ex art. 183 c.p.c., la difesa attorea vi abbia espressamente rinunciato, pertanto il relativo esame è precluso, pur a fronte della mancata accettazione di tale rinuncia da parte della convenuta.
Ciò in quanto la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari né necessita di accettazione della controparte (Cass. n. 33761/2019), e la rinuncia a singoli capi della domanda rientra nella fattispecie di cui all'art. 184 c.p.c.
(modifica della domanda) e non in quella di cui all'art. 306 c.p.c. (rinuncia agli atti del giudizio, sicché non richiede forme rigorose (Cass. n.
21848/2013; Cass. n. 3734/1998).
11 Proc. n. 2181/2018 R.G.
11. Quanto alle spese di lite, se ne stima equa la compensazione, in ragione dell'accoglimento soltanto parziale delle domande attoree e della rinuncia ad una di esse.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste, nei rapporti esterni, a carico solidale delle parti, e nel rapporto interno vanno ripartite al 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande azionate nel procedimento in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea di accertamento, e per l'effetto accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n.
02/01203/03, alla data del 31/03/2017, è pari ad € 9.455,40 a credito del correntista;
2. rigetta la domanda di ripetizione dell'indebito;
3. compensa le spese di lite tra le parti;
4. pone le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, nei rapporti esterni, a carico solidale delle parti, e nel rapporto interno al 50% ciascuna.
Così deciso in Potenza il 14/04/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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