Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/05/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino Consigliere
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere relatore alla pubblica udienza del 15/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1404/2023 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. FATONE MARA e Parte_1
dall'Avv. FATONE SAVERIO
APPELLANTE
contro
:
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
SIMONESCHI FRANCESCO, dall'Avv. TALARICO CARLO ANTONIO, dall'Avv. CROSTA ALESSANDRO e dall'Avv. SCARPELLINI ANDREA
APPELLATA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Bari, depositato in data 28.05.2021,
– premesso di aver svolto attività di agente di commercio per Parte_1
conto della dal maggio 1991 al 29.01.2021 (data in Controparte_1
18.838,62) e indennità di cessazione ex art. 1751 c.c. (€ 12.000,00 al netto del FIRR), ovvero, in subordine, della somma complessiva di € 44.097,57, a titolo di FIRR (€
2.638,15), indennità suppletiva di clientela (€ 40.296,56) e indennità meritocratica (€
1.162,86); il tutto salvo miglior verifica dell'effettiva entità del fatturato all'esito di espletanda CTU.
1.1. A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- in data 01.10.1999 aveva sottoscritto un secondo contratto di lavoro, analogo a quello già stipulato nel 1991, per via del cambiamento della denominazione sociale della mandante, nel quale, oltre a prevedere le medesime condizioni in merito all'esclusiva di zona (in realtà estesa nei fatti a tutta la Puglia con la sola esclusione di Lecce e provincia), vi erano elencati 15 clienti definiti “direzionali”, i cui ordini venivano da sempre acquisiti dall'agente;
- con comunicazione del 30.06.2017, gli veniva comunicata che tre clienti della
Grande Distribuzione Organizzata (Centrale Adriatica Soc. Cooperativa, CP_2
e sarebbero diventati direzionali, anziché essere dallo stesso gestiti,
[...] Per_1
venendo riconosciuta per tale “perdita” (che costituiva circa il 90% delle proprie entrate) la percentuale dell'1% sul fatturato inerenti a tali clienti per l'anno 2018;
- con altra pec del 21.02.2019, gli veniva resa nota la perdita di altro storico cliente,
l'azienda con riconoscimento di un compenso provvigionale sempre pari CP_3
all'1% del fatturato per una annualità (2019);
2 - tuttavia, i citati clienti non erano diventati direzionali, bensì assegnati ad altri agenti, principalmente all'agenzia ; CP_4
- a fronte di tali comportamenti ritenuti illegittimi, aveva avviato un'indagine all'esito della quale si avvedeva, tra l'altro, che negli anni passati la mandante non gli aveva sempre versato le percentuali provvigionali stabilite nella misura contrattualmente prevista (5%), per cui provvedeva a diffidarla a provvedere in tal senso con pec del
22.12.2020;
- rimasta priva di riscontro pure la successiva pec 15.01.2021 inviata con l'ausilio del proprio sindacato di fiducia, in data 29.01.2021 aveva comunicato il proprio recesso per giusta causa;
1.2. La si è costituita sostenendo l'infondatezza della Controparte_1
domanda azionata unitamente all'insussistenza della giusta causa di recesso e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna del al pagamento della somma Parte_1
complessiva di € 18.838,62, a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso.
1.3. Espletate le prove orali, con sentenza del 26.10.2023, il Tribunale ha rigettato interamente la domanda attorea e, per l'effetto, ha:
a) condannato il al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma di € 18.838,62 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
b) condannato il ricorrente alla refusione delle spese processuali, liquidate nella misura di € 7.500,00, oltre accessori.
1.4. Il Giudice di prime cure, a fondamento della propria decisione, per quanto qui di maggiore interesse, ha affermato:
- essendo pacifico ed incontrastato tra le parti che nel periodo dal 2016 al 2020 era stata applicata una percentuale provvigionale inferiore (variabile a seconda dei casi tra l'1% e il 4%) a quella come sopra pattuita, la circostanza che il avesse Parte_1
emesso fatture in linea con gli estratti conto provvigionali implicava “la sussistenza di una implicita volontà ed accordo tra le parti di riconoscere percentuali variabili a seconda dei clienti e dei prodotti, altrimenti il ricorrente bene avrebbe fatto a
3 contestare i numerosi estratti conti provvigionali prima di emettere le fatture che gli riconoscevano una provvigione inferiore”;
- in ordine alle richieste risarcitorie, analogamente a quanto già rilevato circa la questione delle percentuali provvigionali, il ricorrente non aveva mai contestato la scelta (corretta) della società resistente di avocare a sé la gestione dei clienti della
GDO (Grande Distribuzione Organizzata), erogando in suo favore a titolo indennitario la provvigione dell'1% sulle vendite degli anni 2018 e 2019;
- circa la violazione della zona di esclusiva, era emerso che “i clienti NT KE
( ) e si trovano rispettivamente a Barletta (Provincia di CP_5 Controparte_6
Barletta-Andria-Trani) e a PA (Provincia di Taranto), quindi esterni alla zona affidata in esclusiva all'agente; quanto al cliente Global Service S.r.l. esso è una destinazione del cliente società appartenente alla GDO che la resistente Per_1
escludeva per il ricorrente con comunicazione del 30 giugno 2017; quanto ai clienti
, , e , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
oltre ad esser tutti fuori dalla zona di esclusiva del ricorrente, sostiene la resistente, erano delle destinazioni cash&carry del cliente GDO Ingross Levante RO S.p.A. acquisito dalla Società solo nel 2017, quindi dopo la decisione di assegnare il ricorrente ai soli clienti della vendita al dettaglio, con esclusione dei clienti della
G.D.O.”;
- in assenza di elementi contrastanti, non rinvenuti dalle prove testimoniali, anche tale scelta datoriale non risultava illecita né lesiva di alcun diritto del Parte_1
- dunque, in forza delle precedenti statuizioni, erano infondate tutte le altre richieste avanzate dal (perché sfornite del giusto supporto probatorio) così come Parte_1
non era sussistente la giusta causa del recesso, dovendo, viceversa, essere quest'ultimo tenuto ad erogare in favore della società datrice, l'indennità di mancato preavviso.
2. Con ricorso depositato in data 27.11.2023, ha proposto appello, Parte_1
lamentando l'erroneità della pronuncia gravata alla stregua dei motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, e chiedendo che, in riforma della stessa, la domanda
4 attorea venisse completamente accolta;
infine, ha chiesto pregiudizialmente la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
2.1. Ripristinato il contraddittorio, la ha resistito e concluso Controparte_1
per il rigetto dell'impugnazione con conferma della statuizione di prime cure.
2.2. Sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
2.3. In data 06.02.2024, questa Corte ha accolto la richiesta di sospensione della sentenza impugnata, per l'importo eccedente € 258,23, per le ragioni già espresse nell'ordinanza emessa e a cui si rimanda integralmente.
2.4. Con successiva ordinanza del 02.12.2024 veniva disposta una consulenza tecnica contabile, onde rideterminare le differenze provvigionali eventualmente spettanti al in relazione al periodo oggetto di domanda (01.01.2016 - 31.12.2020) Parte_1
avuto riguardo al contenuto degli estratti conto delle provvigioni (docc. da 125 a 144 del fascicolo di parte ricorrente di primo grado) e tenuto conto delle pattuizioni del contratto di agenzia sottoscritto dalle parti (doc. 55) e meglio stabilite dall'art. 10 dello stesso, primo periodo, per il quale “su tutti gli affari conclusi con l'intervento dell'agente, rientranti nel presente mandato, il preponente riconoscerà la provvigione del 5%” ; il tutto tenendo conto, con riguardo ai clienti della CDO ( CP_2
Centrale Adriatica Soc. Cooperativa, e la cennata quantificazione Per_1 CP_3
andava limitata sino alla data in cui la preponente aveva avocato a sé la trattazione degli stessi (docc. 145 e 146 del fascicolo di parte ricorrente di primo grado) ovvero sino al 31.12.2017 per Centrale Adriatica Soc. Cooperativa, e CP_2 Per_1
sino al 31.12.2018 per CP_3
2.5. Infine, all'odierna udienza, previa discussione orale della causa, si è svolta la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della
Corte, dopodiché la causa è stata decisa come da dispositivo.
3. affida il gravame a quattro motivi di doglianza. Parte_1
5 3.1. Con il primo motivo di appello, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato la sussistenza di un accordo tacito intercorso tra le parti circa la diminuzione della percentuale provvigionale da riconoscersi.
L'appellante deduce che il Giudice di prime cure ha omesso, in contrasto peraltro al consolidato orientamento giurisprudenziale in subiecta materia, di esaminare la documentazione prodotta –e segnatamente il contratto di agenzia del 1999 – da cui si evince pacificamente che “eventuali modifiche del presente mandato, salvo quanto diversamente sopra previsto, dovranno risultare da atto scritto” (art. 13 del contratto),
a nulla valendo, perciò, la circostanza – valorizzata erroneamente dal Tribunale – che l'agente non abbia mai contestato alcunché durante il lungo rapporto di lavoro per cui
è causa.
4. Con il secondo motivo, il critica la sentenza nella parte in cui ha Parte_1
rigettato la domanda risarcitoria, per avere la società “sottratto” quattro clienti della
GDO.
4.1. Lamenta che, nonostante avesse provato tramite copiosa documentazione di aver acquisito sin dal 1991 tutti i clienti della mandante (riferibili sia ai grossisti che alla
GDO) in tutta la Regione Puglia (Lecce e provincia escluse), il Giudice di prime cure non aveva valutato il comportamento illegittimo della mandante, la quale aveva ingannato il ricorrente ed affidato i clienti della GDO ad altri agenti, in luogo di gestirli in prima persona poiché divenuti “direzionali”.
A tal uopo, richiama le argomentazioni sviluppate in sede di note conclusive depositate in primo grado, nelle quali era stato evidenziato che sia le prove testimoniali (in particolare le dichiarazioni del teste ) che i Testimone_1
documenti allegati al fascicolo di parte avevano provato la violazione dell'esclusiva di zona, così come era emersa l'assoluta buona fede di esso ricorrente, che non aveva contestato la scelta della mandante di gestire in prima persona i clienti della GDO, non potendo certo prefigurare l'affidamento di tali clienti ad alti agenti e nella stessa zona di esclusiva.
6 5. Con la terza censura, l'appellante muove censure al capo della pronuncia che non ha riconosciuto l'esclusiva di zona su tutta la Puglia.
5.1. Deduce per l'effetto che “sulle vendite ai clienti “NT KE” di Barletta e
[...]
” di PA, devono essere pagate le provvigioni al Controparte_6 Parte_1
perché siti in Puglia, per cui non ha alcun rilievo il fatto che gli ordini siano stati acquisiti dall'agenzia (NT KE) e direttamente dalla mandante ( CP_4 [...]
)” (v. pag. 16 dell'atto di appello). Controparte_6
Insiste, inoltre, nel riconoscimento delle provvigioni maturate sui clienti NT
KE di Barletta e di PA, nonché , Controparte_6 Persona_2
, e ” non potendosi Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
condividere l'assunto – non provato - della mandante in base al quale sarebbero rientrati nella categoria del “cash and carry” del cliente Ingross Levante RO SpA di che sarebbe stato acquisito solo nel 2017. Per_4
Reclama, infine, l'inclusione delle provvigioni del cliente Global Service Srl, in quanto, anche a voler concedere che lo stesso sia una determinazione “della società
“ sottratta al con pec del 30/6/2017”, egli aveva espressamente Per_1 Parte_1
richiesto in ricorso il risarcimento del danno proprio in riferimento al cliente Per_1
6. Con il quarto motivo, riepilogando quanto già riportato nei precedenti motivi e nei pregressi scritti difensivi, si duole del mancato riconoscimento della giusta causa di recesso operato e per l'effetto della mancata percezione dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché delle indennità di fine rapporto.
6.1. Aggiunge, in merito all'indennità ex art. 1751 c.c., che il teste e il Tes_1
legale rappresentante della società avevano confermato che molti dei clienti acquisiti
(un centinaio con la sola eccezione di hanno poi continuato ad avvalersi CP_2
dell'opera della mandante, anche dopo il recesso dell'agente.
In via gradata, reitera il riconoscimento delle “indennità di fine rapporto previste dall'AEC (diff. FIRR, suppletiva di clientela e meritocratica)”.
7. Con il quinto motivo, il si duole dell'errato mancato accoglimento delle Parte_1
istanze istruttorie del ricorrente, ovverosia la richiesta di esibizione di libri contabili e
7 la nomina di consulenza tecnica contabile ai fini della esatta determinazione dell'ammontare delle provvigioni e delle indennità spettanti.
8. Con l'ultima doglianza, parte appellante lamenta l'erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla società proponente contestando altresì la quantificazione operata dal Giudice di prime cure.
8.1. Rileva, in ogni caso, che il quantum debeatur riconosciuto alla società odierna appellata sarebbe errato “…atteso che la somma concessa in via riconvenzionale (€
18.838,62) corrisponde ai 6/12 delle provvigioni del 2020, anno precedente la cessazione, mentre il citato articolo [l'art. 9 dell'AEC 2014] della normativa privatistica precisa che quando è l'agente a dover corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso, la stessa è pari ai 3/12 dei compensi dell'anno precedente e, quindi, € 9.419,31 (la metà di quanto liquidato in sentenza)”.
9. L'appello è parzialmente fondato.
9.1. I primi cinque motivi di gravame, per la loro intrinseca connessione, involgendo il merito della presente fattispecie, possono essere trattati congiuntamente.
10. Osserva la Corte, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale, che non può integrare una dismissione tacita dei maggiori compensi provvigionali maturati ex contractu dall'agente, l'omessa tempestiva contestazione degli estratti conto periodicamente inviatigli dalla preponente, non ravvisandosi nella specie un comportamento concludente atto a rivelare in modo univoco una effettiva e definitiva volontà abdicativa in relazione alla maggiore percentuale provvigionale pattuita per iscritto.
Come infatti chiarito in plurime occasioni dai giudici di legittimità, il silenzio o l'inerzia, al di fuori dei casi in cui grava sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto, non potendo essa in alcun caso essere oggetto di presunzioni (v. Cass. n. 3657 del 2020; Cass. n. 2739 del
2018; Cass. n. 8891 del 1999).
8 Con specifico riguardo al rapporto di agenzia, inoltre, la Suprema Corte con la sentenza n. 12544 del 2019, pronunciandosi sul tema della mancata contestazione degli estratti conto provvigionali, ha affermato che “in tema di rapporto di agenzia, deve escludersi che l'omessa contestazione degli estratti conto provvigionali comporti una approvazione tacita di modifiche unilaterali apportate, con riguardo a condizioni economiche per alcuni specifici affari, dal preponente e, di conseguenza, una rinuncia dell'agente a maggiori compensi provvigionali, posto che la rinuncia tacita ad un diritto può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa”.
La pronuncia in scrutinio ha, dunque, correttamente escluso che la prolungata omessa contestazione da parte dell'agente degli estratti conto provvigionali trasmessi con cadenza mensile dalla mandante possa costituire un elemento sufficiente a far desumere un'accettazione tacita delle condizioni economiche da quest'ultima riconosciute in relazione a specifici affari, spiegando essa un'efficacia limitata alla verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni a esse relative, senza, tuttavia, impedire la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (Cass. n. 6514 del 2007; Cass. n. 11626 del 2011;
Cass. n. 23421 del 2016; Cass. n. 30000 del 2018; nello stesso senso, si veda anche la sentenza n. 1337 del 2023 emessa da questa Corte in fattispecie analoga).
Inoltre, sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25460 del 2023), ha statuito che “costituisce ius receptum (Cass. 14/05/2014, n. 10533; in senso conforme, Cass. nn. 3403/2004, 6162/2007), che « (i)n tema di formazione del contratto, l'accettazione non può essere desunta dal mero silenzio serbato su una proposta, pur quando questa faccia seguito a precedenti trattative intercorse tra le parti, delle quali mostri di aver tenuto conto, assumendo il silenzio valore negoziale soltanto se, in date circostanze, il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità dei contraenti e alle loro
9 relazioni di affari, il tacere di uno possa intendersi come adesione alla volontà dell'altro».
Si è chiarito (fin da Cass. n. 5363/1997) che talvolta il silenzio, inteso come assenza di una manifestazione positiva, può valere quale negozio giuridico, in dipendenza di una situazione contingente e variabile, secondo l'ambiente storico, il costume e la coscienza sociale, avuto riguardo alla qualità delle persone ed alle circostanze in cui esse operano, in relazione alle concezioni degli affari. In altre parole, il silenzio può essere reso significativo, obiettivamente, da una consuetudine prevalente in una determinata cerchia sociale;
oppure soggettivamente, da una certa pratica invalsa, ovvero da un accordo stabilitosi tra gli interessati: consuetudini, pratiche e accordi – qui invero neppure dedotti dalla preponente - secondo i quali il silenzio è interpretabile come accettazione. Il silenzio, cioè, può considerarsi come manifestazione di volontà quando, instauratasi una certa relazione fra le parti, il comune modo di agire o la buona fede impongono l'onere o il dovere di parlare, cosicché il tacere dell'una possa essere inteso come adesione alla volontà dell'altra.
Pertanto, può valere come negozio solo il silenzio “circostanziato”, ossia accompagnato da circostanze tali da renderlo significativo quale sintomo rivelatore dell'intenzione della parte. Sicché, per giurisprudenza costante, il silenzio, di per sé, non costituisce mai manifestazione negoziale, potendo acquistare significato soltanto in relazione alle circostanze in cui viene osservato o che lo accompagnano, nel qual caso, peraltro, si verte in tema di comportamento tacito o concludente o manifestazione negoziale tacita”.
Per cui, osserva la pronuncia citata, resa proprio in relazione ad un rapporto di agenzia, che “la sentenza impugnata, discostandosi dal tralatizio orientamento di legittimità, ha erroneamente attribuito valore di manifestazione tacita di accettazione
(“tacito consenso”) al silenzio serbato dal concessionario sulle modifiche contrattuali
(in punto di restrizione della zona di esclusiva e di diminuzione della percentuale di sconto) predisposte dalla casa editrice, e inserite negli allegati “A”, per gli anni 2004
e seguenti, che gli venivano annualmente recapitati dalla concedente…”.
10 10.1. A tal fine, non giova a scalfire i principi sopra enunciati, la tesi della società appellata secondo la quale, circa l'applicazione di un percentuale provvigionale inferiore, “…è vero che la Società per determinati affari riconosceva ai propri agenti delle percentuali provvigionali differenziate in base ai listini applicati ai clienti e alla rispettiva categoria di appartenenza;
tuttavia, come ben noto al ricorrente,
l'applicazione di tali percentuali provvigionali avveniva previo specifico accordo con i singoli agenti (incluso il Sig. ” (v. in particolare, pag. 3 memoria Parte_1
difensiva di primo grado).
In fatto, si rileva che, dall'esame delle difese delle parti, così come anche dall' istruttoria espletata, non vengono mai sintomaticamente anche solo allegati da parte della i criteri in concreto utilizzati ai fini della riduzione e Controparte_1
soprattutto della diversificazione della percentuale provvigionale rispetto a quanto pattuito nel contratto individuale del 1999, secondo il quale, all'art. 10, primo periodo, “…su tutti gli affari conclusi con l'intervento dell'agente, rientranti nell'ambito del presente mandato, il proponente riconoscerà la provvigione del 5%”.
Peraltro, anche la consulenza contabile effettuata in questo grado, come si dirà meglio in prosieguo, ha accertato che, durante il periodo oggetto di domanda – ovvero dall'anno 2016 al 2020 – vi è stata l'applicazione di aliquote tra loro del tutto differenti (sulla scorta appunto di criteri giammai allegati dalla preponente, per cui ben non si comprende che tipologia di accordo tacito, a questo punto, le parti avrebbero convenuto) e, segnatamente, di aliquote medie annue pari rispettivamente al 3,17%, 3,16%, 1,77%, 3,00% e 3,64%, con una percentuale media del quinquennio pari al 2,76% (v. Tab. A della relazione a pag. 3).
Inoltre, il successivo art. 13, ultimo comma, come detto sopra, prevedeva espressamente che “eventuali modifiche del presente mandato, salvo quanto diversamente sopra previsto, dovranno risultare da atto scritto”, con la conseguenza che l'eventuale consapevolezza dell'agente, circa il pagamento “ridotto” delle provvigioni in ogni caso non si prestava a configurare alcuna modificazione “tacita” degli originari accordi, anche in considerazione del fatto che l'agente ben avrebbe
11 potuto ragionevolmente aver confidato nei diritti derivanti in suo favore dal contenuto della cennata clausola.
Né dispiega alcun rilievo il quanto mai generico contenuto delle fatture in atti (per legge) rilasciate dall'agente a saldo dei vari pagamenti provvigionali, tanto più che esse, a ben vedere, non indicano, in ogni caso, in alcun modo l'effettiva entità percentuale provvigionale.
11. Venendo ora alla disamina dell'omesso riconoscimento del risarcimento del danno, la Corte osserva come il contratto dell'01.10.1999, sul punto, afferma, all'art. 3, denominato “Zona”, quanto segue: “L'agente dovrà svolgere l'attività nella zona di BARI E PROVINCIA. È fatto assoluto divieto all'agente di svolgere l'attività in zone diverse da quelle assegnate, anche se non attribuite ad altri agenti o prive, comunque, di una nostra rete di vendita. Il rispetto dei limiti di zona costituisce uno degli elementi essenziali del presente contratto. Il preponente potrà ampliare o ridurre i limiti del territorio in qualsiasi momento, con semplice preavviso di durata commisurata ai vigenti accordi e contratti collettivi. Il preponente si impegna a non nominare nel territorio indicato altri agenti per la vendita degli specifici prodotti descritti al punto 2. Il preponente si riserva il diritto di trattare direttamente affari nel territorio senza l'intermediazione dell'agente per tutti i clienti indicati nell'allegato n. 2 che costituisce parte integrante del presente accordo. Per le vendite ai citati clienti non è dovuta alcuna provvigione all'agente”.
A tenore delle riportate clausole, ben poteva, perciò, la Controparte_1
procedere alla ridistribuzione/avocazione dei clienti (da gestire a livello centrale),
[...]
ovvero alla assegnazione in favore anche di altri agenti (in particolare, nella specie, all'agenzia ), semplicemente preavvisando l'agente entro un termine di CP_4
durata commisurato “ai vigenti accordi e contratti collettivi” (laddove nulla risulta in questa sede dedotto o lamentato dall'agente circa l'eventuale violazione di siffatto termine, neppure allegato).
12 Tra l'altro come visto sopra, in seguito alla conseguente riduzione della clientela, il ha conseguito una somma indennitaria pari all'1% sul fatturato dei suddetti Parte_1
clienti per il primo anno successivo.
11.1. Né, in virtù della suddetta clausola scritta (mai modificata dalle parti), può essere riconosciuta la presunta di un diritto di esclusiva (de facto) su tutta la Puglia
(ad eccezione di Lecce e provincia), in forza delle dichiarazioni testimoniali ovvero sulla scorta del rilievo che il fatturato dell'agente riguardava, in misura preponderante, clienti situati al di fuori di Bari e provincia.
Di conseguenza, neppure può trovare neanche accoglimento la terza censura, in quanto, come correttamente eccepito dalla società mandante e recepito dal Tribunale,
“i clienti “NT KE” ( ) e “ ” si trovano, come indicato CP_5 Controparte_6
anche da controparte, rispettivamente a Barletta (Provincia di Barletta-Andria-Trani)
e a PA (Provincia di Taranto), quindi esterni alla zona affidata in esclusiva all'agente”.
12. Tra l'altro, l'appellante non ha in alcun modo censurato quanto emerso dalle prove orali in merito alla circostanza che il cliente Global Service Srl fosse una destinazione del cliente (cfr. dichiarazioni del teste : “Global Service Per_1 CP_4
S.r.l. è una destinazione del cliente ovvero luogo di consegna della merce”), Per_1
così come non è stato mai contestato l'assunto di parte appellata secondo la quale i
“…clienti , , e Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
, oltre ad esser tutti fuori dalla zona di esclusiva del ricorrente, erano delle
[...]
destinazioni cash&carry del cliente GDO Ingross Levante RO S.p.A. Tale cliente era stato acquisito dalla Società solo nel 2017, quindi dopo la decisione di assegnare al ricorrente i soli clienti della vendita al dettaglio, con esclusione dei clienti della
G.D.O. (cfr. ns. doc. 2). Dal 2019 tale cliente è stato poi assegnato al , come CP_4
dallo stesso confermato in sede di esame testimoniale (Sul cap. 49: “è un cliente che gestivo, non ricordo la data”)”.
13. Tanto premesso, risulta, dunque, sussistente una giusta causa di recesso.
13 Ed infatti, non può mettersi in dubbio che il mancato pagamento delle provvigioni, nella percentuale pattiziamente stabilita, costituisca una fattispecie tipica di recesso per giusta causa, poiché tale prestazione - al pari del pagamento della retribuzione nel rapporto di lavoro subordinato - rappresenta la principale obbligazione del committente.
In materia di recesso per giusta causa dell'agente, la Corte di Cassazione ha avuto modo anche di precisare più volte il principio per cui, visto il carattere particolare del rapporto - che si basa su un intenso elemento fiduciario - è sufficiente a configurare giusta causa di recesso anche un inadempimento di minore importanza rispetto a quello proprio del rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, come recentemente chiarito da Cass. n. 29290 del 2019, “…nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, "anche provvisoria", del rapporto (Cass. 19 gennaio 2018,
n. 1376). Giova poi ribadire che l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, primo comma c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato: con la conseguenza che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di
14 minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata (Cass.
4 giugno 2008, n. 14771; Cass. 26 maggio 2014, n. 11728)”.
Nel caso che ci occupa, il lavoratore, non avendo percepito l'esatto ammontare delle provvigioni maturate, aveva intimato il pagamento di tali emolumenti, oltre che nell'atto di recesso del 29.01.2021, già precedentemente, ovvero in data 22.12.2020 e in data 15.01.2021 (v. sopra) a la preponente non ha provveduto al relativo pagamento.
La gravità dell'inadempimento deve quindi essere valutata in primo luogo nell'ambito strettamente economico (applicazione di una percentuale inferiore); in secondo luogo, si deve effettuare una valutazione in termini prognostici, sulla possibilità della correttezza degli adempimenti futuri, e in tal senso, per quanto già anticipato, il mancato riscontro da parte della società alle missive dell'agente (la quale nulla produceva o dimostrava in ordine alle richieste dell'agente) depone in senso nettamente contrario a un'utile prosecuzione del rapporto.
Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, l'indennità sostitutiva del preavviso, va riconosciuta in favore di . Parte_1
14. Riguardo alle ulteriori richieste articolate dall'appellante si rileva quanto appresso.
14.1. In ordine all'indennità ex art. 1751 c.c., così come riformato dall'art. 4, D.Lgs.
10.09.1991, n. 303, emanato in attuazione della direttiva 18.12.1986, n. 86/653/CEE,
è noto che essa compete ove l'agente provi di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sviluppato gli affari con i clienti esistenti ed il preponente
(presupposto concorrente) riceva ancora vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
È necessario poi verificare se - fermi i limiti posti dall'art. 1751, comma 3, c.c. -
l'indennità in parola, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle provvigioni che l'agente perde, sia equa e compensativa del particolare merito
15 dimostrato, dovendosi, in difetto, riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equità.
Più esattamente, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (si veda ex multis Cass. n. 20047 del 2016), ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti. Né, sulla base della formulazione della norma, è sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente, ovvero che non ricorrano le altre preclusioni ostative ivi contemplate, il cui difetto, perciò, non basta da solo ad integrare il diritto all'indennità, configurabile soltanto allorché sussistano pure le altre due condizioni.
In virtù dei suesposti principi giuridici, deve rilevarsi l'assenza di prova circa i fatti costitutivi del diritto a percepire l'indennità ex art. 1751 c.c.
Difatti, è del tutto ininfluente la circostanza che il abbia depositato una Parte_1
consistente documentazione relativa alla clientela con cui ha avuto contatti, posto che tale produzione non significa di per sé che l'agente abbia procurato nuovi clienti al proponente, né tanto meno che quest'ultimo abbia continuato a ricevere sostanziali vantaggi anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia.
Contrariamente a quanto assume parte appellante, inoltre, la prova orale acquisita in primo grado è neutra rispetto alla dimostrazione di tali presupposti, atteso che nessuno dei testi escussi è stato in grado di riferire alcunché di preciso al riguardo.
Nello specifico, le (sole) dichiarazioni del teste , particolarmente Tes_1
valorizzate in tal senso dal nei suoi scritti difensivi, non hanno confermato, Parte_1
invero, quanto richiesto dalla norma in questione atteso che il ridetto testimone ha potuto riportare, per cognizione diretta, solo fatti avvenuti sino alla metà dell'anno
2016 (epoca in cui è cessato il rapporto di lavoro del teste), per cui le sue cognizioni
16 si arrestano, di fatto, a circa cinque anni prima dalla cessazione del rapporto di agenzia del Parte_1
Allo stesso modo, le dichiarazioni, a dire dell'appellante, di natura confessoria rese dal legale rappresentante della società appellata, risultano a ben vedere del tutto ininfluenti, in quanto egli non ha in alcun punto riconosciuto l'aumento del fatturato per merito dell'agente, ovvero “confessato” di aver continuato a trarre sostanziali vantaggi ricollegabili all'opera dell'agente.
In sostanza, nessuno dei testimoni ascoltati è stato in grado di fornire puntuali indicazioni in merito ai presupposti necessari per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1751 c.c., ossia – come detto – in ordine al sensibile incremento degli affari con i clienti esistenti ed al mantenimento, da parte del preponente, di sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
Infatti, come già rammentato, il primo comma dell'art. 1751 c.c., invero, riconnette la spettanza dell'indennità ivi disciplinata alla sussistenza di presupposti ben definiti, per cui si palesa del tutto lacunosa – già sul piano squisitamente assertivo – la domanda con cui l'agente chiede l'indennità in questione senza neppure allegare quali sarebbero stati i clienti nuovi procurati, ovvero in che termini vi sarebbe stato un sensibile sviluppo quantitativo degli affari intercorsi con i clienti già acquisiti al portafoglio dell'azienda.
15. Quanto alla domanda subordinata intese ad ottenere quanto meno la liquidazione della c.d. indennità suppletiva di clientela, ex art. 13 AEC 2009 e/o il fondo indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), in sede di contratto di agenzia (v. contratto 01.10.1999 cit.), le parti hanno espressamente convenuto e disciplinato la corresponsione, ricorrendone i presupposti, dell'indennità ex art. 1751 c.c. (v. art. 7 del relativo contratto, il quale prevede, se del caso – v. ultima parte – la corresponsione soltanto di una ulteriore indennità suppletiva – e non anche del FIRR dunque - “in aggiunta” a quella di cui all'art. 1751 c.c. che invece, come visto, qui non compete).
Sul punto Cass. n. 12113 del 2024 ha di recente osservato che:
17 - a norma dell'art. 1751 c.c., in caso di cessazione del rapporto, il preponente deve corrispondere all'agente - che abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti dai quali il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi - un'indennità che va calcolata in base ai criteri dettati dall'art. 1751 secondo comma c.c. Si tratta di disposizione che, inderogabile a svantaggio dell'agente (art. 1751 quinto comma c.c.), è tuttavia suscettibile di previsioni migliorative;
- l'indennità suppletiva di clientela sia riconosciuta ed erogata all'agente o rappresentante se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante e per fatto non imputabile all'Agente o Rappresentante e che essa sia calcolata, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto, sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto (così anche la cennata pattuizione del contratto individuale), anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto. Si tratta di emolumento che risponde al principio di equità e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell'art. 1751 primo comma c.c.
Orbene, per tutto quanto sopra esposto, il recesso non è evidentemente imputabile a fatto dell'agente.
16. Pertanto, il ricorrente, sulla scorta della consulenza eseguita (v. relazione finale all'esito delle osservazioni delle parti, non oggetto di ulteriori contestazioni specifiche), ha diritto alla complessiva somma di € 210.603,24 così ripartita:
“differenze su provvigioni, relative alle vendite del periodo 1.1.2016 – 31.12.2020, calcolate con le limitazioni indicate in quesito per i clienti Centrale Controparte_2
Adriatica Soc. Cooperativa, Apulia s.r.l. e Maiora s.r.l., pari ad € 158.678,71;
+ indennità di mancato preavviso, calcolato per sei dodicesimi di mensilità delle provvigioni maturate nell'anno 2020, pari € 18.838,64.
+ indennità suppletiva di clientela, calcolata considerando le provvigioni maturate dall'appellante dall'anno 1999 all'anno 2020, pari € 33.085,89”.
18 A fronte di tanto, il Collegio, in assenza di altri elementi forniti dall'appellante, ritiene di dover limitare il calcolo delle suddette spettanze dal 1999 (seconda ipotesi di calcolo resa dal CTU), atteso che non è emersa la continuità del rapporto di agenzia del sin dal 1991 (del resto il primo contratto scritto tra le parti Parte_1
risale al 1999).
16. Le suesposte considerazioni assorbono l'ultima doglianza articolata dal Parte_1
con cui è stata lamentata l'erronea quantificazione dell'indennità di mancato preavviso in favore della mandante.
17. In definitiva, la sentenza di primo grado va riformata come da dispositivo e, per l'effetto, dev'essere accolto parzialmente il ricorso di prime cure, nei limiti qui esposti, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla società mandante.
Resta assorbita ogni altra questione.
18. Al riguardo si rammenta che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c. secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass. n. 1775 del 2017; v. anche Cass. n. 11423 del 2016; Cass. n. 6259 del 2014).
Tenuto conto dell'esito della controversia le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti della con ricorso depositato in data 27.11.2023 Controparte_1
avverso la sentenza resa in data 26.10.2023 dal Tribunale di Bari, Giudice del
Lavoro, così provvede:
19 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la a pagare. in Controparte_1
favore di , la somma di € 210.603,24, oltre rivalutazione monetaria Parte_1
ed interessi come per legge;
2) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dalla società odierna appellata;
3) condanna la società appellata al pagamento, in favore del del compenso Parte_1
del doppio grado del giudizio che liquida in complessivi € 8.000,00, quanto al primo grado ed in ragione di € 10.000,00, quanto al presente grado, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge, ponendo definitivamente a carico della le spese di CTU. Controparte_1
Così deciso in Bari il 15/05/2025
Il Presidente Dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere estensore
Dott. Pietro Mastrorilli
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