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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2065/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-terdecies c.p.c. ed ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
nel procedimento civile ex art. 281-decies s.s. c.p.c. iscritto al n. r.g. 2065/2024 promosso da:
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. COSENTINO Parte_1 C.F._1
CARMELITA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Città di Castello (PG), via Pier della Francesca n. 15 bis;
PARTE RICORRENTE contro
, (c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CORESI CARLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sansepolcro (AR), via N.
Aggiunti n. 62;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione di rivendica ex art. 948 c.c.
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 11.12.2024, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies e s.s. c.p.c depositato il 08.10.2024 ha convenuto in Parte_1
giudizio esercitando nei suoi confronti azione di rivendica ex art. 948 c.c. e Controparte_1 chiedendo al Tribunale “1) In via principale accertare e dichiarare che l'immobile sito a Sansepolcro (AR) in Via Mencobello n. 10 sia di proprietà esclusiva della Sig.ra ed in quanto tale Parte_1
che la stessa venga immessa nel possesso dello stesso, per l'effetto condannare la Sig.ra CP_1
al rilascio immediato dell'immobile e al versamento in favore dell'istante della
[...]
corrispondente indennità di occupazione;
2) In via subordinata accertare i danni subiti da odierna istante e per l'effetto condannare la resistente al risarcimento” (cfr. le conclusioni rassegnate in ricorso).
La ricorrente ha allegato di essere proprietaria di un immobile sito in Sansepolcro (AR) Via
Mencobello n. 10 in forza di testamento redatto dalla nonna nata a [...] Persona_1
(AR) il 08.09.1934 e deceduta a Città di Castello (PG) il 11.07.2022, con il quale la de cuius
“trasferiva la proprietà dell'immobile” alla ricorrente (cfr. punto 2, pag. 2, ricorso) e che tale immobile sarebbe attualmente e da diversi anni occupato dalla ex moglie del fratello della ricorrente, sig.ra , dal nuovo compagno di quest'ultima e da due figlie di cui una nata dal Controparte_1
matrimonio della convenuta con il fratello dell'odierna ricorrente. La ricorrente, dunque, al paragrafo
2 del proprio ricorso, rubricato “2) Sulla tutela del diritto di proprietà ex art. 948 c.c.”, ha testualmente dedotto che “Come sopra ampiamente esposto, odierna istante è divenuta proprietaria dell'immobile oggetto del presente procedimento per successione mortis causa. Ai sensi dell'art. 948
c.c. “Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire
l'esercizio dell'azione anche se costui , dopo la domanda, ha cessato , per fatto proprio, di possedere
o detenere la cosa”. Come esposto in narrativa e ben dettagliato nel testamento olografo sopra richiamato, odierna istante ha acquisito la titolarità del bene immobile dalla nonna, elemento fattuale dettagliatamente esposto nell'atto di pubblicazione qui allegato . Si tratta di un'actio in rem , ossia di un'azione reale esperibile contro chiunque” (cfr. pag. 5 ricorso), evidenziando altresì che, considerata la prova documentale offerta, rappresentata dal testamento di Persona_1 sarebbe giustificata l'introduzione del giudizio con il rito semplificato di cognizione ex art. 281- decies c.p.c. (paragrafo 1 ricorso) e che, nel caso di specie, la proprietaria avrebbe urgenza di entrare in possesso dell'immobile anche al fine di effettuare lavori di ristrutturazione e che nessun diritto di abitazione sull'immobile potrebbe essere vantato dalla resistente (paragrafo 3 ricorso).
Si è costituita in giudizio la resistente , resistendo alla domanda avversaria e Controparte_1 chiedendone il rigetto, deducendo di avere la detenzione legittima dell'immobile oggetto di causa in forza di comodato concesso dalla sig.ra La convenuta, inoltre, ha eccepito l'inammissibilità Per_1
della domanda avversaria per contrarietà al principio del ne bis in idem, evidenziando che la de cuius aveva già promosso ricorso ex art. 447-bis c.p.c. chiedendo alla convenuta e al suo compagno di liberare l'immobile in questione, già oggetto di comodato disposto dalla sig.ra in favore Per_1
CP della sig.ra e della figlia minore in sede di separazione personale dal marito , Persona_2 nel 2016, deducendo altresì che tale ricorso era stato respinto dal Tribunale di Arezzo con sentenza n. 504/2022 e che la reiezione della domanda dispiegata in tale sede sarebbe stata confermata anche dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 360/2024, passata in giudicato.
Alla prima udienza del 11.12.2024 le parti hanno discusso oralmente la causa, chiedendo entrambi che fosse trattenuta in decisione.
Respinte le istanze istruttorie relative a prove orali, formulate dalla sola parte ricorrente, ritenute inammissibili poiché era stato domandato “In via istruttoria si chiede: - l'interrogatorio formale della
Sig.ra - la prova testimoniale della Sig.ra e del Sig. Controparte_1 Testimone_1
”, senza formulare alcun capitolo di prova in modo specifico e separato, così come Persona_2
richiesto dalla legge, la causa è stata dunque trattenuta in decisione con deposito della sentenza entro giorni 30, ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
Ciò premesso, occorre preliminarmente rilevare che il ricorso, così come formulato da parte attrice, risulta ammissibile poiché, per quanto si desume dagli atti depositati in questo giudizio, il precedente procedimento ex art. 447-bis c.p.c. era stato promosso dalla sig.ra nei confronti della sig.ra Per_1
CP
e del suo compagno e mirava ad ottenere la disponibilità dell'immobile facendo valere, quale CP causa petendi, l'estinzione del comodato disposto dalla sig.ra in favore della sig.ra e Per_1 della nipote minorenne in sede di separazione personale tra l'odierna convenuta ed il fratello dell'odierna ricorrente.
La domanda giudiziale dispiegata in questa sede dalla parte ricorrente, come testualmente indicato in ricorso (cfr. l'estratto dal paragrafo 2 sopra riportato) e ribadito espressamente anche a verbale d'udienza del 11.12.2024, è un'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., esperita da altro soggetto,
, per ottenere la disponibilità dell'immobile, allegando, quale causa petendi, il proprio Parte_1
diritto di proprietà. Non può ritenersi, dunque, che la domanda dispiegata con il ricorso introduttivo del presente giudizio sia preclusa dal giudicato e dunque non ammissibile per violazione del ne bis in idem.
Ciò chiarito e posto che la domanda dispiegata è inequivocabilmente una domanda di rivendicazione ex art. 948 c.c., come testualmente assunto dalla parte ricorrente, la stessa va comunque respinta nel merito per assenza di idonea prova.
A tal proposito si osserva che l'unico documento offerto da parte ricorrente a sostegno della propria domanda è il testamento della sig.ra che tuttavia non è prova sufficiente del Persona_1
diritto di proprietà dell'immobile oggetto della domanda di rivendicazione dispiegata.
È principio risalente e consolidato, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che nell'azione di rivendicazione l'attore deve dimostrare la proprietà del bene adempiendo alla probatio diabolica tesa alla dimostrazione del proprio diritto reale risalendo, attraverso i titoli dei precedenti danti causa del bene, ad un acquisto a titolo originario;
ovvero la prova di aver posseduto il bene - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di tempo necessario all'usucapione (cfr. Cass. 11521/1999:
“Nell'azione di rivendicazione - diretta ad accertare il diritto di proprietà dell'attore sul bene e a ricondurre quest'ultimo nella disponibilità materiale dello stesso - l'attore è tenuto, a norma dell'art.
2697, comma 1, c.c., a fornire la prova rigorosa del vantato dominio e, quindi, a giustificare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, anche in virtù di eventuale successione nel possesso”, cfr. anche, nella giurisprudenza ancor più risalente, Cass. 4748/1996; Cass. 2334/1995;
Cass. 10815/1994; Cass. 3669/1987).
Più di recente Cass. n. 28865/2021 ha chiarito che “A. Nella rivendicazione l'attore deve fornire la prova «rigorosa» della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possidio. L'acquisto a titolo derivativo (il contratto o la successione ereditaria) indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa. Poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore. Ecco dunque che interviene l'insegnamento per cui l'attore deve risalire a un acquisto a titolo originario ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione. B. Mancando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso;
questi ha infatti il possesso in suo favore e se l'attore non dà la prova del suo diritto di proprietà, la domanda deve essere rigettata anche quando il possesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo. (…)”.
In ordine a tale rigoroso onere della prova, la giurisprudenza ammette delle attenuazioni sulla base della posizione assunta dal convenuto (cfr. Cass. n. 1569/2022), tuttavia ciò non esclude che un'azione reale quale quella tesa all'affermazione del diritto di proprietà su un bene possa essere fondata meramente sulla non contestazione, in difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto reale vantato in giudizio (cfr. Cass. 32820/2023: “Basterebbe dunque evidenziare che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. può applicarsi non al diritto di proprietà in sé, quanto al fatto costitutivo del diritto di proprietà preteso dalla controparte, ove lo stesso sia stato allegato con tutti gli elementi costituenti il suo contenuto variabile e complesso, in conformità alla regola legale di acquisto dettata dall'art. 922 c.c.”)
Nel caso di specie si rileva che, a supporto della domanda di rivendica esercitata, la parte ricorrente ha allegato unicamente di essere proprietaria del bene immobile in questione in forza di testamento redatto dalla sig.ra Persona_1
Tuttavia, tale allegazione non risulta sufficiente per ritenere integrata la prova della proprietà del bene oggetto della domanda, rilevandosi che non vi è neppure una precisa identificazione del bene immobile oggetto di rivendica (essendo indicato in ricorso quale immobile sito in Sansepolcro, via
Mencobello n. 10), senza alcuna indicazione di dati catastali o comunque di riferimenti che consentano di identificare univocamente tale bene.
Mancano, inoltre, elementi oggettivi ed univoci che consentano di desumere l'identità tra il suddetto bene immobile e quanto oggetto delle disposizioni testamentarie della sig.ra (ove si legge Per_1 unicamente un riferimento a “tutta la proprieta di Mencobello”, senza ulteriori precisazioni), e, soprattutto, non è stata offerta la dimostrazione che tale immobile fosse di proprietà della de cuius, dalla quale la parte ricorrente assume di aver acquisito iure successionis il diritto vantato in questa sede.
In altri termini, pur considerando attenuato l'onere della prova gravante su parte ricorrente, difetta comunque la prova, da parte della ricorrente, che lo specifico bene rivendicato fosse stato oggetto del proprio titolo di acquisto e di quello del suo dante causa (cfr. Cass. n. 5131/2009: “in tema di rivendicazione, la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne
l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche di ufficio. Per quanto, in particolare, attiene alla rilevanza del titolo, essenziale è l'indagine sull'identità del bene domandato dall'attore con quello descritto nel titolo stesso, ed essa deve essere istituita dal giudice anche d'ufficio, senza che il convenuto sia tenuto
a formulare specifiche eccezioni e ad onerarsi della dimostrazione di un proprio titolo di acquisto prevalente. Il giudizio sulla corrispondenza tra il bene domandato e quello descritto nel titolo, se adeguatamente motivato e condotto secondo i normali criteri ermeneutici, è incensurabile in sede di legittimità”, cfr. anche Cass., n. 4704 del 1985).
Ne consegue il rigetto della azione di rivendicazione dispiegata dalla parte ricorrente, con correlata reiezione della domanda, pure dispiegata in via principale, di “versamento in favore dell'istante della corrispondente indennità di occupazione”. Va altresì respinta, per difetto di allegazione e prova, pure la domanda proposta da parte ricorrente al n. 2 delle conclusioni rassegnate in ricorso, con cui si chiede di “2) In via subordinata accertare i danni subiti da odierna istante e per l'effetto condannare la resistente al risarcimento”, evidenziandosi che la domanda dispiegata non è supportata da alcuna allegazione in fatto né dimostrazione effettiva dei danni che la parte convenuta avrebbe arrecato alla parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza, ex art. 92 c.p.c., e devono pertanto essere poste a carico di parte ricorrente. Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori minimi, in considerazione della limitata complessità della causa, dello scaglione relativo a cause dal valore indeterminabile e bassa complessità e si liquidano, in relazione alle fasi concretamente svolte, in complessivi € 2.906, di cui € 851 per la fase di studio della controversia, € 602 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.453 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 3 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-terdecies c.p.c. ed ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
nel procedimento civile ex art. 281-decies s.s. c.p.c. iscritto al n. r.g. 2065/2024 promosso da:
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. COSENTINO Parte_1 C.F._1
CARMELITA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Città di Castello (PG), via Pier della Francesca n. 15 bis;
PARTE RICORRENTE contro
, (c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CORESI CARLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sansepolcro (AR), via N.
Aggiunti n. 62;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione di rivendica ex art. 948 c.c.
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 11.12.2024, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies e s.s. c.p.c depositato il 08.10.2024 ha convenuto in Parte_1
giudizio esercitando nei suoi confronti azione di rivendica ex art. 948 c.c. e Controparte_1 chiedendo al Tribunale “1) In via principale accertare e dichiarare che l'immobile sito a Sansepolcro (AR) in Via Mencobello n. 10 sia di proprietà esclusiva della Sig.ra ed in quanto tale Parte_1
che la stessa venga immessa nel possesso dello stesso, per l'effetto condannare la Sig.ra CP_1
al rilascio immediato dell'immobile e al versamento in favore dell'istante della
[...]
corrispondente indennità di occupazione;
2) In via subordinata accertare i danni subiti da odierna istante e per l'effetto condannare la resistente al risarcimento” (cfr. le conclusioni rassegnate in ricorso).
La ricorrente ha allegato di essere proprietaria di un immobile sito in Sansepolcro (AR) Via
Mencobello n. 10 in forza di testamento redatto dalla nonna nata a [...] Persona_1
(AR) il 08.09.1934 e deceduta a Città di Castello (PG) il 11.07.2022, con il quale la de cuius
“trasferiva la proprietà dell'immobile” alla ricorrente (cfr. punto 2, pag. 2, ricorso) e che tale immobile sarebbe attualmente e da diversi anni occupato dalla ex moglie del fratello della ricorrente, sig.ra , dal nuovo compagno di quest'ultima e da due figlie di cui una nata dal Controparte_1
matrimonio della convenuta con il fratello dell'odierna ricorrente. La ricorrente, dunque, al paragrafo
2 del proprio ricorso, rubricato “2) Sulla tutela del diritto di proprietà ex art. 948 c.c.”, ha testualmente dedotto che “Come sopra ampiamente esposto, odierna istante è divenuta proprietaria dell'immobile oggetto del presente procedimento per successione mortis causa. Ai sensi dell'art. 948
c.c. “Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire
l'esercizio dell'azione anche se costui , dopo la domanda, ha cessato , per fatto proprio, di possedere
o detenere la cosa”. Come esposto in narrativa e ben dettagliato nel testamento olografo sopra richiamato, odierna istante ha acquisito la titolarità del bene immobile dalla nonna, elemento fattuale dettagliatamente esposto nell'atto di pubblicazione qui allegato . Si tratta di un'actio in rem , ossia di un'azione reale esperibile contro chiunque” (cfr. pag. 5 ricorso), evidenziando altresì che, considerata la prova documentale offerta, rappresentata dal testamento di Persona_1 sarebbe giustificata l'introduzione del giudizio con il rito semplificato di cognizione ex art. 281- decies c.p.c. (paragrafo 1 ricorso) e che, nel caso di specie, la proprietaria avrebbe urgenza di entrare in possesso dell'immobile anche al fine di effettuare lavori di ristrutturazione e che nessun diritto di abitazione sull'immobile potrebbe essere vantato dalla resistente (paragrafo 3 ricorso).
Si è costituita in giudizio la resistente , resistendo alla domanda avversaria e Controparte_1 chiedendone il rigetto, deducendo di avere la detenzione legittima dell'immobile oggetto di causa in forza di comodato concesso dalla sig.ra La convenuta, inoltre, ha eccepito l'inammissibilità Per_1
della domanda avversaria per contrarietà al principio del ne bis in idem, evidenziando che la de cuius aveva già promosso ricorso ex art. 447-bis c.p.c. chiedendo alla convenuta e al suo compagno di liberare l'immobile in questione, già oggetto di comodato disposto dalla sig.ra in favore Per_1
CP della sig.ra e della figlia minore in sede di separazione personale dal marito , Persona_2 nel 2016, deducendo altresì che tale ricorso era stato respinto dal Tribunale di Arezzo con sentenza n. 504/2022 e che la reiezione della domanda dispiegata in tale sede sarebbe stata confermata anche dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 360/2024, passata in giudicato.
Alla prima udienza del 11.12.2024 le parti hanno discusso oralmente la causa, chiedendo entrambi che fosse trattenuta in decisione.
Respinte le istanze istruttorie relative a prove orali, formulate dalla sola parte ricorrente, ritenute inammissibili poiché era stato domandato “In via istruttoria si chiede: - l'interrogatorio formale della
Sig.ra - la prova testimoniale della Sig.ra e del Sig. Controparte_1 Testimone_1
”, senza formulare alcun capitolo di prova in modo specifico e separato, così come Persona_2
richiesto dalla legge, la causa è stata dunque trattenuta in decisione con deposito della sentenza entro giorni 30, ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
Ciò premesso, occorre preliminarmente rilevare che il ricorso, così come formulato da parte attrice, risulta ammissibile poiché, per quanto si desume dagli atti depositati in questo giudizio, il precedente procedimento ex art. 447-bis c.p.c. era stato promosso dalla sig.ra nei confronti della sig.ra Per_1
CP
e del suo compagno e mirava ad ottenere la disponibilità dell'immobile facendo valere, quale CP causa petendi, l'estinzione del comodato disposto dalla sig.ra in favore della sig.ra e Per_1 della nipote minorenne in sede di separazione personale tra l'odierna convenuta ed il fratello dell'odierna ricorrente.
La domanda giudiziale dispiegata in questa sede dalla parte ricorrente, come testualmente indicato in ricorso (cfr. l'estratto dal paragrafo 2 sopra riportato) e ribadito espressamente anche a verbale d'udienza del 11.12.2024, è un'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., esperita da altro soggetto,
, per ottenere la disponibilità dell'immobile, allegando, quale causa petendi, il proprio Parte_1
diritto di proprietà. Non può ritenersi, dunque, che la domanda dispiegata con il ricorso introduttivo del presente giudizio sia preclusa dal giudicato e dunque non ammissibile per violazione del ne bis in idem.
Ciò chiarito e posto che la domanda dispiegata è inequivocabilmente una domanda di rivendicazione ex art. 948 c.c., come testualmente assunto dalla parte ricorrente, la stessa va comunque respinta nel merito per assenza di idonea prova.
A tal proposito si osserva che l'unico documento offerto da parte ricorrente a sostegno della propria domanda è il testamento della sig.ra che tuttavia non è prova sufficiente del Persona_1
diritto di proprietà dell'immobile oggetto della domanda di rivendicazione dispiegata.
È principio risalente e consolidato, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che nell'azione di rivendicazione l'attore deve dimostrare la proprietà del bene adempiendo alla probatio diabolica tesa alla dimostrazione del proprio diritto reale risalendo, attraverso i titoli dei precedenti danti causa del bene, ad un acquisto a titolo originario;
ovvero la prova di aver posseduto il bene - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di tempo necessario all'usucapione (cfr. Cass. 11521/1999:
“Nell'azione di rivendicazione - diretta ad accertare il diritto di proprietà dell'attore sul bene e a ricondurre quest'ultimo nella disponibilità materiale dello stesso - l'attore è tenuto, a norma dell'art.
2697, comma 1, c.c., a fornire la prova rigorosa del vantato dominio e, quindi, a giustificare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, anche in virtù di eventuale successione nel possesso”, cfr. anche, nella giurisprudenza ancor più risalente, Cass. 4748/1996; Cass. 2334/1995;
Cass. 10815/1994; Cass. 3669/1987).
Più di recente Cass. n. 28865/2021 ha chiarito che “A. Nella rivendicazione l'attore deve fornire la prova «rigorosa» della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possidio. L'acquisto a titolo derivativo (il contratto o la successione ereditaria) indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa. Poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore. Ecco dunque che interviene l'insegnamento per cui l'attore deve risalire a un acquisto a titolo originario ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione. B. Mancando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso;
questi ha infatti il possesso in suo favore e se l'attore non dà la prova del suo diritto di proprietà, la domanda deve essere rigettata anche quando il possesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo. (…)”.
In ordine a tale rigoroso onere della prova, la giurisprudenza ammette delle attenuazioni sulla base della posizione assunta dal convenuto (cfr. Cass. n. 1569/2022), tuttavia ciò non esclude che un'azione reale quale quella tesa all'affermazione del diritto di proprietà su un bene possa essere fondata meramente sulla non contestazione, in difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto reale vantato in giudizio (cfr. Cass. 32820/2023: “Basterebbe dunque evidenziare che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. può applicarsi non al diritto di proprietà in sé, quanto al fatto costitutivo del diritto di proprietà preteso dalla controparte, ove lo stesso sia stato allegato con tutti gli elementi costituenti il suo contenuto variabile e complesso, in conformità alla regola legale di acquisto dettata dall'art. 922 c.c.”)
Nel caso di specie si rileva che, a supporto della domanda di rivendica esercitata, la parte ricorrente ha allegato unicamente di essere proprietaria del bene immobile in questione in forza di testamento redatto dalla sig.ra Persona_1
Tuttavia, tale allegazione non risulta sufficiente per ritenere integrata la prova della proprietà del bene oggetto della domanda, rilevandosi che non vi è neppure una precisa identificazione del bene immobile oggetto di rivendica (essendo indicato in ricorso quale immobile sito in Sansepolcro, via
Mencobello n. 10), senza alcuna indicazione di dati catastali o comunque di riferimenti che consentano di identificare univocamente tale bene.
Mancano, inoltre, elementi oggettivi ed univoci che consentano di desumere l'identità tra il suddetto bene immobile e quanto oggetto delle disposizioni testamentarie della sig.ra (ove si legge Per_1 unicamente un riferimento a “tutta la proprieta di Mencobello”, senza ulteriori precisazioni), e, soprattutto, non è stata offerta la dimostrazione che tale immobile fosse di proprietà della de cuius, dalla quale la parte ricorrente assume di aver acquisito iure successionis il diritto vantato in questa sede.
In altri termini, pur considerando attenuato l'onere della prova gravante su parte ricorrente, difetta comunque la prova, da parte della ricorrente, che lo specifico bene rivendicato fosse stato oggetto del proprio titolo di acquisto e di quello del suo dante causa (cfr. Cass. n. 5131/2009: “in tema di rivendicazione, la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne
l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche di ufficio. Per quanto, in particolare, attiene alla rilevanza del titolo, essenziale è l'indagine sull'identità del bene domandato dall'attore con quello descritto nel titolo stesso, ed essa deve essere istituita dal giudice anche d'ufficio, senza che il convenuto sia tenuto
a formulare specifiche eccezioni e ad onerarsi della dimostrazione di un proprio titolo di acquisto prevalente. Il giudizio sulla corrispondenza tra il bene domandato e quello descritto nel titolo, se adeguatamente motivato e condotto secondo i normali criteri ermeneutici, è incensurabile in sede di legittimità”, cfr. anche Cass., n. 4704 del 1985).
Ne consegue il rigetto della azione di rivendicazione dispiegata dalla parte ricorrente, con correlata reiezione della domanda, pure dispiegata in via principale, di “versamento in favore dell'istante della corrispondente indennità di occupazione”. Va altresì respinta, per difetto di allegazione e prova, pure la domanda proposta da parte ricorrente al n. 2 delle conclusioni rassegnate in ricorso, con cui si chiede di “2) In via subordinata accertare i danni subiti da odierna istante e per l'effetto condannare la resistente al risarcimento”, evidenziandosi che la domanda dispiegata non è supportata da alcuna allegazione in fatto né dimostrazione effettiva dei danni che la parte convenuta avrebbe arrecato alla parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza, ex art. 92 c.p.c., e devono pertanto essere poste a carico di parte ricorrente. Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori minimi, in considerazione della limitata complessità della causa, dello scaglione relativo a cause dal valore indeterminabile e bassa complessità e si liquidano, in relazione alle fasi concretamente svolte, in complessivi € 2.906, di cui € 851 per la fase di studio della controversia, € 602 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.453 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 3 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio