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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/08/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1863/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1863/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FIRENZUOLI FILIPPO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. MALATTIA CESARE (CF CP_1 P.IVA_2
) e dell'Avv. JACOPO FOLCO PERUZZI C.F._1
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 2288/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 27/07/2022
CONCLUSIONI
In data 11-18.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza n. 2288/22 del Tribunale di Firenze ed in accoglimento del presente gravame: - nel merito in tesi, respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte, e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 2598/16 in ogni sua parte;
- nel merito della domanda riconvenzionale, dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla società ed in ogni caso respingerla in quanto infondata e non provata;
- in Parte_2 via istruttoria, ammettere le prove non ammesse così come richieste in memoria ex art. 183.6 co n. 2 cpc;
nonché disporre, in caso di rigetto della eccezione di inammissibilità della domanda
pagina 1 di 14 riconvenzionale, il rinnovo della CTU espletata e/o in denegata ipotesi la chiamata a chiarimenti del CTU sui punti di cui all'istanza ex art. 177 cpc del 24/02/2020 depositata nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio”
Per parte appellata: “NEL MERITO ED IN VIA D'APPELLO INCIDENTALE. Respingersi l'appello ex adverso proposto. In riforma della sentenza di primo grado accertarsi il maggior credito della società opponente nella misura di € 41.145,60 anziché di € 40.200,00 e pertanto condannarsi, all'esito della compensazione, la società opposta a corrispondere a quella opponente la somma di
€ 35.854,35 oltre interessi al saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali o in subordine ex art. 1284 comma 2° c.c., quantomeno dalla domanda al saldo. Spese legali e tecniche di entrambi i gradi di giudizio rifuse, inclusa la fase incidentale relativa alla ex adverso richiesta sospensione della esecutività della sentenza di primo grado. IN VIA ISTRUTTORIA. Come da seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (limitatamente alle prove non ammesse, così come richieste nella suddetta memoria) e come da terza memoria ex art. 183 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, , proponendo gravame avverso la sentenza n. CP_1
2288/2022, emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 27/07/2022, che, definitivamente pronunciando sull'opposizione presentata da avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
2958/2016, aveva, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, revocato il provvedimento monitorio e condannato al pagamento della somma di € 34.908,75, con Parte_1 compensazione integrale delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, proponendo Parte_1 CP_1 opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, con cui era stato ad essa intimato il pagamento della somma di € 5.291,25, oltre spese ed interessi legali, quale corrispettivo per la fornitura di merce di cui alla fattura n. 718 del 26.8.2015.
A sostegno dell'opposizione, esponeva: che la fattura azionata in via monitoria era stata posta in compensazione con un credito restitutorio/risarcitorio vantato da nei confronti di derivante da una CP_1 Parte_1 precedente fornitura risultata difettosa, come riconosciuto dalla medesima Parte_1 che per tale fornitura era stata emessa, da la fattura n. 685 del 28.7.2015, dell'importo Parte_1 di € 7.288,76 (oltre IVA), interamente pagata;
che, infatti, aveva ordinato a la fornitura di quattro tondi o platorelli grezzi in CP_1 Parte_1 materiale Formplast 200, i quali costituivano il componente di uno stampo di una vasca posteriore di una nuova lavatrice che doveva essere prodotta dalla società turca RC;
pagina 2 di 14 che, nella giornata del 20.10.2015, presso lo stabilimento di Spilimbergo, durante i CP_1 collaudi dei circuiti di condizionamento, era emerso che i quattro platorelli perdevano liquido e, quindi, che il materiale era eccessivamente poroso;
che, vista la imminente visita del cliente turco, nella persona di aveva Parte_1 Parte_3 autorizzato a far eseguire sui platorelli trattamenti di impregnazione presso la ditta CP_1
accollandosi i relativi costi pari ad € 945,60; CP_2 che tale trattamento aveva consentito a di ottenere dal cliente turco il benestare ad CP_1 effettuare nello stabilimento di Spilimbergo una “pre-produzione” dei primi duecento pezzi della vasca posteriore, da spedire successivamente in Turchia con lo stampo per le prime prove vita della nuova lavatrice;
che, tuttavia, verso la fase finale della pre-produzione, si erano ripresentate le perdite d'acqua del materiale, con conseguente rigatura ed alterazione dei pezzi stampati;
che anche nelle persone di e , aveva preso visione Parte_1 Parte_4 Parte_5 dell'inconveniente, ammettendo che il materiale fornito era inidoneo;
che, in data 9.11.2015, aveva riconosciuto per iscritto la non conformità del prodotto Parte_1 venduto, dichiarando la disponibilità a fornire a sue spese quattro nuovi platorelli grezzi;
che, con lettera raccomandata a.r. dell'11.11.2015, per il tramite del suo legale, aveva CP_1 rappresentato a che, senza il rimborso delle spese ed il risarcimento del danno arrecato, Parte_1 si sarebbe proceduto giudizialmente;
che, in mancanza di positivo riscontro, si era rivolta ad un nuovo fornitore e, dopo aver CP_1 fatto eseguire nuovi trattamenti di impregnazione alla ditta aveva rappresentato al cliente CP_2 turco l'inconveniente, convenendo con lo stesso l'invio dello stampo con i platorelli difettati in
Turchia, in attesa della sostituzione con quelli nuovi;
che, quindi, era stata costretta a sostenere i costi per la fresatura dei nuovi platorelli, CP_1 per il loro trasporto in Turchia, per la loro lucidatura, per l'acquisto del rame elettrolitico nonché per l'impiego della manodopera;
concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna di
[...] al pagamento della somma di € 50.000,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di Pt_1 giustizia, oltre interessi legali ex d.lgs. n. 231/2002 o ex art. 1284, comma 2, c.c. dal dovuto al saldo.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente Parte_1
l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, in quanto dipendente da un titolo autonomo rispetto a quello del credito azionato in via monitoria, con conseguente impossibilità di applicazione dell'art. 36 c.p.c.; nel merito, rilevava che essa non aveva dato pagina 3 di 14 alcuna autorizzazione a circa l'esecuzione del trattamento di impregnazione e che, in CP_1 ogni caso, non poteva escludersi che gli inconvenienti lamentati dipendessero ad un difetto di lavorazione dei concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_6
1.3. – La causa veniva istruita con prove orali e documentali, oltre che con l'espletamento di c.t.u.
1.4. – All'esito dell'istruttoria, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) parte opponente non aveva contestato la pretesa azionata in via monitoria, bensì, spiegando domanda riconvenzionale, ne aveva chiesto la compensazione con il maggior credito vantato per i costi sostenuti a causa dei lamentati difetti inerenti la fornitura dei platorelli;
(-) la fondatezza della domanda riconvenzionale aveva trovato conferma nell'espletata istruttoria, con specifico riferimento alla documentazione versata in atti ed alle risultanze dell'espletata c.t.u.;
(-) difatti, risultava provata sia l'inidoneità della fornitura eseguita da a causa della sua Parte_1 porosità, sia la non correttezza dei successivi interventi di ripristino posti in essere da parte di quest'ultima società, il che aveva determinato l'insorgere dei danni lamentati dall'opponente che andavano quantificati, tenuto conto delle conclusioni del CTU, nella misura di euro 40.200,00 oltre
IVA;
(-) in ragione della reciproca soccombenza sussistevano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, denunciava il vizio di omesso pronuncia e/o l'omessa motivazione della sentenza impugnata, per non aver preso in considerazione l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da CP_1
2) Con il secondo, rilevava che il tribunale non aveva fatto buon governo delle risultanze istruttorie.
In particolare, era pacifico che il materiale oggetto di contestazione non era mai stato restituito da che, di sua iniziativa, aveva eseguito i trattamenti di impregnazione mai autorizzati da CP_1 essa come confermato dai testi addotti da quest'ultima. Parte_1
Inoltre, i testi di avevano genericamente fatto riferimento ad una telefonata con cui CP_1 [...] avrebbe dato l'autorizzazione all'esecuzione del trattamento il che, stante l'assenza di una Pt_1 prova scritta, non poteva ritenersi all'uopo sufficiente, anche perché tali dichiarazioni erano smentite da quelle rilasciate dai testi di Parte_1
D'altronde, era stata la medesima con mail del 20.10.2015, a comunicare a CP_1 Parte_1 che, data l'urgenza, avrebbe proceduto al trattamento di impregnazione, il che costituiva ulteriore pagina 4 di 14 dimostrazione che nessuna autorizzazione era stata concessa.
Peraltro, aveva errato il tribunale nel ritenere che gli interventi di ripristino fossero stati eseguiti da non avvedendosi che gli stessi erano stati posti in essere da Parte_1 CP_1
Nessun valore, poi, poteva essere attribuito all'espletata c.t.u., la quale doveva considerarsi nulla, in quanto fondata sui risultati delle analisi di laboratorio eseguite dal c.t.p. di che CP_1
l'ausiliario d'ufficio aveva acriticamente recepito senza partecipare alle relative operazioni.
In più, il c.t.u. non aveva risposto alle osservazioni del c.t.p. di e, nel procedere alla Parte_1 quantificazione dei danni lamentati da aveva esorbitato dai limiti dell'incarico conferito. CP_1
In ogni caso, l'ausiliario si era limitato a prendere atto dei documenti prodotti da senza CP_1 sottoporli ad alcun esame, al fine di apprezzare la congruità degli importi reclamati da quest'ultima a titolo di risarcimento danni.
Tali questioni erano state sollevate da nell'istanza ex art. 177 c.p.c. depositata in data Parte_1
24.2.2020, su cui il tribunale non si era mai pronunciato, il che comportava la nullità sia della c.t.u. sia della sentenza che sulla stessa si fondava.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, contestava, CP_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata.
Spiegava, inoltre, appello incidentale per i seguenti motivi:
1) con il primo, rilevava l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto il rimborso della spesa di € 945,60, sostenuta da per l'esecuzione dell'intervento di Parte_1 impregnazione.
Tale intervento, infatti, era stato eseguito d'intesa con come confermato dai testi Parte_1 escussi, ed aveva consentito, peraltro, di mascherare il difetto al cliente turco che, diversamente, avrebbe disdettato la commessa.
2) Con il secondo, si doleva del mancato riconoscimento degli interessi legali ex d.lgs. n.
231/2002 o ex art. 1284, comma 2, c.c., sulla somma liquidata dal tribunale.
2.3. – Con ordinanza del 25.1.2023, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, contestualmente, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
pagina 5 di 14 2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 11-18.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – L'esame dell'appello principale.
3.1. – Il primo motivo è infondato.
3.1.1. – In primo luogo, se è vero che il tribunale non si è espressamente pronunciato sull'eccezione, sollevata da di inammissibilità della riconvenzionale proposta con Parte_1
l'atto di citazione ex art. 645 c.p.c., è altrettanto vero che la stessa deve ritenersi implicitamente rigettata a seguito dell'accoglimento della predetta domanda.
Non sussiste, quindi, il vizio di omessa pronuncia denunciato dall'appellante, in quanto, come affermato dalla Corte di Cassazione: “non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico- giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza” (cfr. ex plurimis
Cassazione civile, ordinanza n. 25710 del 26/09/2024).
3.1.2. – In secondo luogo, deve evidenziarsi come l'eccezione si presentasse comunque infondata.
Invero, come osservato sempre dal massimo organo nomofilattico: “qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il "simultaneus processus" secondo la valutazione discrezionale del medesimo giudice il quale, tuttavia, è tenuto a motivare l'eventuale diniego di autorizzazione della detta riconvenzionale, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio” (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 533 del 15/01/2020; in termini sostanzialmente analoghi cfr. pure Cassazione civile, sentenza n. 27564 del 20/12/2011).
Nella specie, pur attenendo la riconvenzionale ad un rapporto di fornitura diverso da quello da cui originava il credito azionato in via monitoria, è innegabile l'esistenza di uno stretto collegamento oggettivo tra gli stessi, tenuto conto dell'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente (cfr.
Cass. civ., n. 157/2005 onde “il giudice deve decidere sul credito opposto in compensazione anche allorchè non sia di facile e pronta liquidazione, se fatto valere con domanda riconvenzionale e non eccedente la sua competenza per materia o valore”). pagina 6 di 14 Il mezzo, quindi, è caducato.
3.2. – Va, a questo punto, esaminato il secondo motivo.
La doglianza, sia pure in modo disorganico, risulta articolata in tre sottocensure, di cui: i) la prima, concernente la mancata restituzione dell'oggetto della fornitura;
ii) la seconda, volta a far valere la mancata autorizzazione di al trattamento di impregnazione eseguito da Parte_1 CP_1
iii) la terza, incentrata sulla critica della c.t.u.
[...]
3.2.1. – Posponendo l'esame della seconda questione – che sarà trattata congiuntamente al primo motivo dell'appello incidentale – giova considerare come la prima si presenti infondata.
Difatti, avendo avanzato unicamente domanda di risarcimento danni, essa non può CP_1 ritenersi tenuta alla restituzione della cosa acquistata, obbligo sussistente soltanto nell'ipotesi di risoluzione (ex art. 1493, comma 2, c.c.).
Del resto, non ha neppure chiesto il rimborso del prezzo della fornitura, dal momento CP_1 che la domanda riconvenzionale, dalla stessa spiegata, atteneva unicamente alle spese vive sostenute per sostituire i quattro platorelli viziati, di talché non può essere messo in discussione il suo diritto a trattenere, per averli regolarmente acquistati, quelli per cui è causa.
Trattasi, peraltro, di comportamento certamente giustificabile anche con la volontà di conservazione della prova, come riferito dal teste (“non è stato restituito perché Testimone_1 il materiale costituiva una prova della non conformità del materiale ed era già stato lavorato”, cfr. verbale di udienza dell'8.7.2021).
3.2.2. – Anche la terza sottocensura si appalesa destituita di fondamento.
3.2.2.a. – Innanzi tutto, mette conto di evidenziare come l'esistenza dei vizi lamentati da CP_1
sui quattro platorelli forniti da sia stata espressamente riconosciuta da
[...] Parte_1 quest'ultima con lettera del 9.11.2015, a firma del suo amministratore unico ( ), Persona_1 del seguente tenore: “A fronte del materiale riscontrato difettoso, provvederemo alla restituzione dello stesso con altro materiale di identica categoria e quantità. La sostituzione deve essere considerata come unica e definitiva. La non riconoscerà ulteriori danni come, Parte_1 soltanto a titolo di esempio, perdita ore di lavoro, fermo macchina, mancata produzione” (cfr. doc.
6 . CP_1
Trattasi di dichiarazione che, per il suo contenuto, non può che essere interpretata come un chiaro riconoscimento del difetto da parte di che, all'esito del sopralluogo eseguito il 5.11.2015 Parte_1 presso la sede della al fine di constatare la problematica denunciata, ammetteva CP_1 espressamente di aver “riscontrato” la difettosità del materiale.
3.2.2.b. – Inoltre, sono rimaste assolutamente incontestate le seguenti circostanze, sebbene tempestivamente dedotte da nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo CP_1
pagina 7 di 14 (pag. 3-4), e cioè che: i) il trattamento di impregnazione, eseguito dalla medesima sui CP_1 platorelli, consentì l'avvio della pre-produzione dei primi duecento pezzi destinati al cliente turco, per le prime prove vita della nuova lavatrice;
ii) verso la fase finale della pre-produzione le perdite d'acqua del materiale si ripresentarono;
iii) l'inconveniente venne segnalato al cliente turco, con cui si convenne la necessità di procedere alla sostituzione dei platorelli difettosi, al fine di avviare la produzione vera e propria.
Invero, è principio consolidato in giurisprudenza (nonché codificato nel novellato art. 115 c.p.c.) quello per il quale l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416
c.p.c. ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena: dal sistema di preclusioni che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalla prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111
Cost..
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e di prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte dal relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata (cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. III, 25/05/2007, n.12231; App. Perugia, 10/12/2007; Trib. Genova, 16/05/2008;
Trib. Salerno, Sez. II, 18/04/2008).
Nella specie, sia nella comparsa di costituzione e risposta che nei successivi scritti Parte_1 difensivi ha completamente omesso di prendere posizione sulle menzionate circostanze che, quindi, devono ritenersi pacifiche.
Ne consegue che deve ritenersi provata non solo l'esistenza dei difetti lamentati da ma CP_1 anche la necessità di procedere alla sostituzione dei platorelli al fine di avviare la produzione commissionata dal cliente turco.
Pertanto, non risultando tempestivamente contestata neppure la quantificazione dei danni operata da ciò sarebbe stato, di per sé, sufficiente per l'accoglimento della domanda CP_1 riconvenzionale, senza necessità di procedere all'espletamento della c.t.u.
3.2.2.c. – Ad ogni modo, le critiche mosse dall'appellante all'elaborato peritale non meritano alcuna condivisione.
pagina 8 di 14 3.2.2.c.i. – In primo luogo, non è vero che il c.t.u. non abbia risposto alle osservazioni del c.t.p. di avendo, anzi, dedicato un apposito paragrafo della sua relazione (§ 4.1., pag. 22-31) al Parte_1 loro esame.
3.2.2.c.ii. – In secondo luogo, non sussiste alcuna violazione del contraddittorio, in quanto dal verbale delle operazioni peritali del 23.11.2018 si evince che la decisione di effettuare il taglio dei platorelli presso lo stabilimento di e le verifiche metallografiche presso il laboratorio di CP_1
Ingegneria dell'Università di Padova, di cui il Prof. (c.t.p. di era Persona_2 CP_1 docente, venne presa di comune accordo da tutte le parti.
Non può, quindi, l'appellante ora dolersi del fatto che tali operazioni vennero espletate in piena autonomia da dal momento che essa non chiese di parteciparvi né, CP_1 Parte_1 successivamente, ebbe ad avanzare contestazioni in ordine alle modalità della loro esecuzione.
Né è vero che la c.t.u. si sarebbe appiattita sulle considerazioni del c.t.p. di CP_1 recependole acriticamente.
In proposito, i passaggi della relazione citati dall'appellante (pag. 11-12), secondo cui il c.t.u. si sarebbe limitato a compiere un'operazione di “copia e incolla” della predetta c.t.p. (cfr. atto di appello, pag. 13), risultano estrapolati dal paragrafo relativo allo svolgimento delle operazioni peritali (§ 3) che, per sua natura, non poteva che avere una valenza meramente descrittiva delle posizioni delle parti.
Per converso, le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario d'ufficio risultano sviluppate sulla base dell'esame della documentazione versata in atti e della verifica dei risultati di laboratorio, attraverso l'analisi visiva ed al microscopio dei platorelli (“nel sopralluogo di verifica qui in oggetto iniziato alle ore 12,00 (verbale riportato all'All. n°I) dopo aver riletto il quesito posto, fatto un riepilogo degli argomenti di causa e degli accertamenti delle presenti operazioni peritali, i pezzi tagliati dei platorelli 1000 e 1200 e lucidati come concordato durante la CTU, sono stati esaminati dagli stessi presenti prima visivamente, poi allo stereo microscopio, con conferma della presenza delle porosità già osservate negli esami di laboratorio redatte nelle date 25/01/2019 e
01/03/2019”; cfr. c.t.u., pag. 28-29; inoltre, “il sottoscritto a seguito della suddetta verifica documentale dei suindicati documenti contenuti negli atti di causa riferisce che dalla documentazione fotografica allegata alla suddetta e-mail del 20/10/15 si notano in effetti delle perdite dai pezzi oggetto della controversia, e quindi la verifica documentale degli atti di causa dà un riscontro positivo della sussistenza dei vizi lamentati”, cfr. c.t.u., pag. 34).
Ne deriva che perfettamente coerente è l'affermazione secondo cui “in merito alla prima parte del quesito che richiede di verificare la sussistenza dei vizi lamentati il sottoscritto risponde in modo affermativo, sia a seguito della verifica documentale dei documenti contenuti negli atti di causa, pagina 9 di 14 sia a seguito delle analisi di laboratorio redatte nel corso delle operazioni peritali, e conferma dopo le analisi di laboratorio e la verifica delle stesse quanto riportato nel Doc. n°3 allegato all'atto di citazione di che la porosità del materiale non è conforme” (cfr. c.t.u., pag. 37- Controparte_1
38).
D'altra parte, l'appellante non ha offerto alcun elemento atto a confutare le risultanze dell'indagine peritale, omettendo di prendere posizione proprio sulla parte valutativa della c.t.u., di cui si è limitata a contestare solo le modalità di svolgimento.
3.2.2.c.iii – Per quanto concerne, poi, la quantificazione dei danni, va ribadito che la stessa, in prime cure, non è stata in alcun modo contestata da Parte_1
In ogni caso, l'originaria opponente aveva fornito piena prova dei costi sostenuti, attraverso la produzione: i) della fattura di acquisto dei nuovi platorelli pari ad € 7.500, oltre IVA (cfr. doc. 15);
ii) delle fatture relative alle operazioni di fresatura dei predetti platorelli, per complessivi
[19.400,00+9.0000+5.5000=] 33.900,00, oltre IVA (cfr. doc. 9,10,11); iii) della fattura relativa all'acquisto del rame elettrolitico pari ad € 1.729,73, oltre IVA (cfr. doc. 12); iv) della fattura relativa alla lucidatura dei nuovi platorelli, pari ad € 6.8000, oltre IVA (cfr. doc. 13); il tutto per complessivi € 49.929,73 (oltre IVA), importo addirittura superiore a quello di € 40.200,00 (oltre
IVA) riconosciuto dal CTU a titolo di liquidazione complessiva del danno.
In proposito, giova considerare come il CTU ha giustificato, in modo logico e plausibile, i maggiori costi sostenuti rispetto alla prima fornitura di platorelli (quella, cioè, eseguita da cfr. Parte_1 doc. 14-16), con l'urgenza rappresentata dalla necessità di rimediare tempestivamente ai lamentati inconvenienti, al fine di avviare la produzione della lavatrice presso la società turca
RC (cfr. c.t.u., pag. 42-43).
Pertanto, l'istanza di rinnovazione della c.t.u. nonché quella, formulata in subordine, di chiamata a chiarimenti dell'ausiliario d'ufficio, devono essere rigettate.
3.3. – Per quanto riguarda, poi, la richiesta di ammissione della prova orale articolata nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. sui capitoli non ammessi dal tribunale, essa non può essere accolta, non avendo la parte dedotto alcunché in punto di loro decisività e rilevanza, essendosi limitata unicamente a riproporre l'istanza nelle conclusioni dell'atto di appello.
Invero, i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata pagina 10 di 14 respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv
591566).
4 – L'esame dell'appello incidentale.
4.1. – Il primo motivo è fondato.
4.1.1. – Se ha ragione ad affermare che il trattamento di impregnazione venne posto in Parte_1 essere non da essa bensì da – e sul punto la motivazione della sentenza impugnata CP_1 deve essere corretta – erra, tuttavia, nel sostenere che quest'ultima avesse bisogno della preventiva autorizzazione, per giunta scritta, della medesima per procedere Parte_1 all'esecuzione del predetto trattamento, non risultando tale obbligo da alcuna pattuizione contrattuale.
In proposito, l'espletata istruttoria ha consentito di accertare che venne previamente Parte_1 informata del proposito di di eseguire il trattamento, essendo tutte le testimonianze CP_1 concordi sul punto (cfr. dichiarazioni di , , , Testimone_2 Persona_3 Testimone_1
, ). Parte_4 Parte_5
Il che, tra l'altro, risulta avvalorato anche dalla mail del 20.10.2015, con cui avvisò CP_1 [...] che “vista l'urgenza procederemo al trattamento di impregnazione a stagno per tentare di Pt_1 risolvere il problema nel modo più celere possibile”.
Al riguardo, non depone in senso contrario il fatto che il rapporto di non conformità venne stilato in pari data dalla medesima in quanto si è limitata ad affermare che ciò non CP_1 Parte_1 sarebbe stato compatibile con “i tempi tecnici” delle verifiche, senza però neppure specificare quale sarebbe stata tale tempistica.
Non rileva, allora, il contrasto esistente tra i testi addotti da ( , , CP_1 Tes_2 Per_3
) e quelli addotti da ( ) circa l'effettiva concessione o meno di Tes_1 Parte_1 Pt_4 Parte_5 tale autorizzazione, in quanto ciò che rileva è che, sebbene previamente informata, non Parte_1 manifestò mai alcuna opposizione all'esecuzione del trattamento, neppure in seguito, a dimostrazione della condivisione circa la sua necessità.
Del resto, è rimasta incontestata l'affermazione di secondo cui il trattamento di CP_1 impregnazione era indispensabile proprio per mascherare il difetto al cliente turco, al fine di evitare che questo disdicesse la commessa.
Ne deriva che quanto affermato dal c.t.u. circa il carattere non risolutivo dell'intervento non assume portata dirimente, in quanto esso era funzionale solo a tamponare la situazione, per evitare la produzione di danni maggiori.
4.1.2. – Inoltre, contrariamente a quanto affermato da non risulta che il trattamento di Parte_1 impregnazione abbia alterato il materiale in modo irreversibile. pagina 11 di 14 Difatti, secondo il c.t.u.: “le temperature indicate dal c.t. di parte convenuta raggiunte dallo stampo e le temperature a cui viene eseguito il trattamento di impregnazione durante cui vengono iniettate resine non comportano una modifica alla microstruttura del materiale”; lo stesso è a dirsi anche per quanto riguarda l'intervento di saldatura, giacché “dall'osservazione delle micrografie delle analisi di laboratorio tale intervento di saldatura del riporto nel platorello 1000 non risulta aver comportato modifiche nello stato del materiale dello stesso platorello rispetto al platorello
1200” (cfr. relazione peritale, pag. 30,37), il che esclude anche l'esistenza di errori di lavorazione, non avendo in alcun modo contrastato tali affermazioni. Parte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono deve, quindi, riconoscersi all'appellante incidentale il costo del trattamento di impregnazione, da quantificarsi, secondo quanto accertato dal c.t.u., nella misura di € 680,00 oltre IVA (cfr. c.t.u., pag. 40).
4.2. – È fondato, altresì, il secondo motivo di appello.
Erroneamente il tribunale, nel condannare al pagamento della somma di € 34.908,75, Parte_1 non ha riconosciuto a che ne aveva fatto rituale domanda, gli interessi legali. CP_1
Tali interessi non possono essere determinati ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, vertendosi in tema di debito di valore derivante da un'obbligazione contrattuale risarcitoria, con la conseguenza che sono dovuti gli interessi compensativi e non già quelli moratori.
Invero, come affermato dalla giurisprudenza di merito: “pur trattandosi di inadempimento contrattuale, ritiene la Corte che il quarto comma dell'art. 1284 c.c. si riferisce alle obbligazioni originarie del contratto e non a quelle risarcitorie sorte a seguito di inadempimento. Infatti per queste ultime, per loro natura illiquide, è necessaria una previa liquidazione da parte del giudice, secondo i principi propri dei debiti di valore” (Corte d'Appello di Venezia 13 settembre 2022 n.
1935).
Ne deriva che tali interessi devono essere calcolati al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., con decorrenza dal giorno dei singoli pagamenti di cui è stato chiesto il rimborso.
In definitiva, in accoglimento dell'appello incidentale, si impone la condanna di al Parte_1 pagamento della maggior somma di € (34.908,75+680,00=) 35.588,75, oltre IVA ed interessi legali nei termini sopra esposti.
5 – In punto di spese deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui pagina 12 di 14 all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
5.1. – Nella specie, l'esito dell'impugnazione ha reso evidente la soccombenza di con la Parte_1 conseguente che le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste integralmente a carico di quest'ultima.
Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M 147/2022 § 12 (valore € 26.001-52.000):
A) Spese del giudizio di primo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare: € 7.616,00 oltre € 545,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 3.045,00;
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare: € 9.991,00, oltre € 355,50 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Si include nella fase istruttoria/trattazione il subprocedimento di inibitoria.
5.2. – Anche le spese di c.t.u. devono essere poste interamente a carico dell'appellante principale, tenuto conto degli esiti dell'accertamento peritale (integralmente sfavorevoli per e Parte_1 dell'infondatezza delle critiche mosse dalla parte all'elaborato.
5.3. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello principale proposto da e su quello incidentale Parte_1
pagina 13 di 14 proposto da avverso la sentenza n. 2288/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e CP_1 pubblicata il 27/07/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento della maggior somma di € 35.588,75, oltre IVA ed Parte_1 interessi legali nei termini di cui in motivazione;
3) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida: i) Parte_1 per il giudizio di primo grado, in € 545,00 per esborsi, in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 355,50 per esborsi, in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
4) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Parte_1
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 16.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1863/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FIRENZUOLI FILIPPO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. MALATTIA CESARE (CF CP_1 P.IVA_2
) e dell'Avv. JACOPO FOLCO PERUZZI C.F._1
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 2288/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 27/07/2022
CONCLUSIONI
In data 11-18.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza n. 2288/22 del Tribunale di Firenze ed in accoglimento del presente gravame: - nel merito in tesi, respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte, e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 2598/16 in ogni sua parte;
- nel merito della domanda riconvenzionale, dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla società ed in ogni caso respingerla in quanto infondata e non provata;
- in Parte_2 via istruttoria, ammettere le prove non ammesse così come richieste in memoria ex art. 183.6 co n. 2 cpc;
nonché disporre, in caso di rigetto della eccezione di inammissibilità della domanda
pagina 1 di 14 riconvenzionale, il rinnovo della CTU espletata e/o in denegata ipotesi la chiamata a chiarimenti del CTU sui punti di cui all'istanza ex art. 177 cpc del 24/02/2020 depositata nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio”
Per parte appellata: “NEL MERITO ED IN VIA D'APPELLO INCIDENTALE. Respingersi l'appello ex adverso proposto. In riforma della sentenza di primo grado accertarsi il maggior credito della società opponente nella misura di € 41.145,60 anziché di € 40.200,00 e pertanto condannarsi, all'esito della compensazione, la società opposta a corrispondere a quella opponente la somma di
€ 35.854,35 oltre interessi al saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali o in subordine ex art. 1284 comma 2° c.c., quantomeno dalla domanda al saldo. Spese legali e tecniche di entrambi i gradi di giudizio rifuse, inclusa la fase incidentale relativa alla ex adverso richiesta sospensione della esecutività della sentenza di primo grado. IN VIA ISTRUTTORIA. Come da seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (limitatamente alle prove non ammesse, così come richieste nella suddetta memoria) e come da terza memoria ex art. 183 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, , proponendo gravame avverso la sentenza n. CP_1
2288/2022, emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 27/07/2022, che, definitivamente pronunciando sull'opposizione presentata da avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
2958/2016, aveva, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, revocato il provvedimento monitorio e condannato al pagamento della somma di € 34.908,75, con Parte_1 compensazione integrale delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, proponendo Parte_1 CP_1 opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, con cui era stato ad essa intimato il pagamento della somma di € 5.291,25, oltre spese ed interessi legali, quale corrispettivo per la fornitura di merce di cui alla fattura n. 718 del 26.8.2015.
A sostegno dell'opposizione, esponeva: che la fattura azionata in via monitoria era stata posta in compensazione con un credito restitutorio/risarcitorio vantato da nei confronti di derivante da una CP_1 Parte_1 precedente fornitura risultata difettosa, come riconosciuto dalla medesima Parte_1 che per tale fornitura era stata emessa, da la fattura n. 685 del 28.7.2015, dell'importo Parte_1 di € 7.288,76 (oltre IVA), interamente pagata;
che, infatti, aveva ordinato a la fornitura di quattro tondi o platorelli grezzi in CP_1 Parte_1 materiale Formplast 200, i quali costituivano il componente di uno stampo di una vasca posteriore di una nuova lavatrice che doveva essere prodotta dalla società turca RC;
pagina 2 di 14 che, nella giornata del 20.10.2015, presso lo stabilimento di Spilimbergo, durante i CP_1 collaudi dei circuiti di condizionamento, era emerso che i quattro platorelli perdevano liquido e, quindi, che il materiale era eccessivamente poroso;
che, vista la imminente visita del cliente turco, nella persona di aveva Parte_1 Parte_3 autorizzato a far eseguire sui platorelli trattamenti di impregnazione presso la ditta CP_1
accollandosi i relativi costi pari ad € 945,60; CP_2 che tale trattamento aveva consentito a di ottenere dal cliente turco il benestare ad CP_1 effettuare nello stabilimento di Spilimbergo una “pre-produzione” dei primi duecento pezzi della vasca posteriore, da spedire successivamente in Turchia con lo stampo per le prime prove vita della nuova lavatrice;
che, tuttavia, verso la fase finale della pre-produzione, si erano ripresentate le perdite d'acqua del materiale, con conseguente rigatura ed alterazione dei pezzi stampati;
che anche nelle persone di e , aveva preso visione Parte_1 Parte_4 Parte_5 dell'inconveniente, ammettendo che il materiale fornito era inidoneo;
che, in data 9.11.2015, aveva riconosciuto per iscritto la non conformità del prodotto Parte_1 venduto, dichiarando la disponibilità a fornire a sue spese quattro nuovi platorelli grezzi;
che, con lettera raccomandata a.r. dell'11.11.2015, per il tramite del suo legale, aveva CP_1 rappresentato a che, senza il rimborso delle spese ed il risarcimento del danno arrecato, Parte_1 si sarebbe proceduto giudizialmente;
che, in mancanza di positivo riscontro, si era rivolta ad un nuovo fornitore e, dopo aver CP_1 fatto eseguire nuovi trattamenti di impregnazione alla ditta aveva rappresentato al cliente CP_2 turco l'inconveniente, convenendo con lo stesso l'invio dello stampo con i platorelli difettati in
Turchia, in attesa della sostituzione con quelli nuovi;
che, quindi, era stata costretta a sostenere i costi per la fresatura dei nuovi platorelli, CP_1 per il loro trasporto in Turchia, per la loro lucidatura, per l'acquisto del rame elettrolitico nonché per l'impiego della manodopera;
concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna di
[...] al pagamento della somma di € 50.000,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di Pt_1 giustizia, oltre interessi legali ex d.lgs. n. 231/2002 o ex art. 1284, comma 2, c.c. dal dovuto al saldo.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente Parte_1
l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, in quanto dipendente da un titolo autonomo rispetto a quello del credito azionato in via monitoria, con conseguente impossibilità di applicazione dell'art. 36 c.p.c.; nel merito, rilevava che essa non aveva dato pagina 3 di 14 alcuna autorizzazione a circa l'esecuzione del trattamento di impregnazione e che, in CP_1 ogni caso, non poteva escludersi che gli inconvenienti lamentati dipendessero ad un difetto di lavorazione dei concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_6
1.3. – La causa veniva istruita con prove orali e documentali, oltre che con l'espletamento di c.t.u.
1.4. – All'esito dell'istruttoria, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) parte opponente non aveva contestato la pretesa azionata in via monitoria, bensì, spiegando domanda riconvenzionale, ne aveva chiesto la compensazione con il maggior credito vantato per i costi sostenuti a causa dei lamentati difetti inerenti la fornitura dei platorelli;
(-) la fondatezza della domanda riconvenzionale aveva trovato conferma nell'espletata istruttoria, con specifico riferimento alla documentazione versata in atti ed alle risultanze dell'espletata c.t.u.;
(-) difatti, risultava provata sia l'inidoneità della fornitura eseguita da a causa della sua Parte_1 porosità, sia la non correttezza dei successivi interventi di ripristino posti in essere da parte di quest'ultima società, il che aveva determinato l'insorgere dei danni lamentati dall'opponente che andavano quantificati, tenuto conto delle conclusioni del CTU, nella misura di euro 40.200,00 oltre
IVA;
(-) in ragione della reciproca soccombenza sussistevano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, denunciava il vizio di omesso pronuncia e/o l'omessa motivazione della sentenza impugnata, per non aver preso in considerazione l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da CP_1
2) Con il secondo, rilevava che il tribunale non aveva fatto buon governo delle risultanze istruttorie.
In particolare, era pacifico che il materiale oggetto di contestazione non era mai stato restituito da che, di sua iniziativa, aveva eseguito i trattamenti di impregnazione mai autorizzati da CP_1 essa come confermato dai testi addotti da quest'ultima. Parte_1
Inoltre, i testi di avevano genericamente fatto riferimento ad una telefonata con cui CP_1 [...] avrebbe dato l'autorizzazione all'esecuzione del trattamento il che, stante l'assenza di una Pt_1 prova scritta, non poteva ritenersi all'uopo sufficiente, anche perché tali dichiarazioni erano smentite da quelle rilasciate dai testi di Parte_1
D'altronde, era stata la medesima con mail del 20.10.2015, a comunicare a CP_1 Parte_1 che, data l'urgenza, avrebbe proceduto al trattamento di impregnazione, il che costituiva ulteriore pagina 4 di 14 dimostrazione che nessuna autorizzazione era stata concessa.
Peraltro, aveva errato il tribunale nel ritenere che gli interventi di ripristino fossero stati eseguiti da non avvedendosi che gli stessi erano stati posti in essere da Parte_1 CP_1
Nessun valore, poi, poteva essere attribuito all'espletata c.t.u., la quale doveva considerarsi nulla, in quanto fondata sui risultati delle analisi di laboratorio eseguite dal c.t.p. di che CP_1
l'ausiliario d'ufficio aveva acriticamente recepito senza partecipare alle relative operazioni.
In più, il c.t.u. non aveva risposto alle osservazioni del c.t.p. di e, nel procedere alla Parte_1 quantificazione dei danni lamentati da aveva esorbitato dai limiti dell'incarico conferito. CP_1
In ogni caso, l'ausiliario si era limitato a prendere atto dei documenti prodotti da senza CP_1 sottoporli ad alcun esame, al fine di apprezzare la congruità degli importi reclamati da quest'ultima a titolo di risarcimento danni.
Tali questioni erano state sollevate da nell'istanza ex art. 177 c.p.c. depositata in data Parte_1
24.2.2020, su cui il tribunale non si era mai pronunciato, il che comportava la nullità sia della c.t.u. sia della sentenza che sulla stessa si fondava.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, contestava, CP_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata.
Spiegava, inoltre, appello incidentale per i seguenti motivi:
1) con il primo, rilevava l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto il rimborso della spesa di € 945,60, sostenuta da per l'esecuzione dell'intervento di Parte_1 impregnazione.
Tale intervento, infatti, era stato eseguito d'intesa con come confermato dai testi Parte_1 escussi, ed aveva consentito, peraltro, di mascherare il difetto al cliente turco che, diversamente, avrebbe disdettato la commessa.
2) Con il secondo, si doleva del mancato riconoscimento degli interessi legali ex d.lgs. n.
231/2002 o ex art. 1284, comma 2, c.c., sulla somma liquidata dal tribunale.
2.3. – Con ordinanza del 25.1.2023, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, contestualmente, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
pagina 5 di 14 2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 11-18.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – L'esame dell'appello principale.
3.1. – Il primo motivo è infondato.
3.1.1. – In primo luogo, se è vero che il tribunale non si è espressamente pronunciato sull'eccezione, sollevata da di inammissibilità della riconvenzionale proposta con Parte_1
l'atto di citazione ex art. 645 c.p.c., è altrettanto vero che la stessa deve ritenersi implicitamente rigettata a seguito dell'accoglimento della predetta domanda.
Non sussiste, quindi, il vizio di omessa pronuncia denunciato dall'appellante, in quanto, come affermato dalla Corte di Cassazione: “non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico- giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza” (cfr. ex plurimis
Cassazione civile, ordinanza n. 25710 del 26/09/2024).
3.1.2. – In secondo luogo, deve evidenziarsi come l'eccezione si presentasse comunque infondata.
Invero, come osservato sempre dal massimo organo nomofilattico: “qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il "simultaneus processus" secondo la valutazione discrezionale del medesimo giudice il quale, tuttavia, è tenuto a motivare l'eventuale diniego di autorizzazione della detta riconvenzionale, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio” (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 533 del 15/01/2020; in termini sostanzialmente analoghi cfr. pure Cassazione civile, sentenza n. 27564 del 20/12/2011).
Nella specie, pur attenendo la riconvenzionale ad un rapporto di fornitura diverso da quello da cui originava il credito azionato in via monitoria, è innegabile l'esistenza di uno stretto collegamento oggettivo tra gli stessi, tenuto conto dell'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente (cfr.
Cass. civ., n. 157/2005 onde “il giudice deve decidere sul credito opposto in compensazione anche allorchè non sia di facile e pronta liquidazione, se fatto valere con domanda riconvenzionale e non eccedente la sua competenza per materia o valore”). pagina 6 di 14 Il mezzo, quindi, è caducato.
3.2. – Va, a questo punto, esaminato il secondo motivo.
La doglianza, sia pure in modo disorganico, risulta articolata in tre sottocensure, di cui: i) la prima, concernente la mancata restituzione dell'oggetto della fornitura;
ii) la seconda, volta a far valere la mancata autorizzazione di al trattamento di impregnazione eseguito da Parte_1 CP_1
iii) la terza, incentrata sulla critica della c.t.u.
[...]
3.2.1. – Posponendo l'esame della seconda questione – che sarà trattata congiuntamente al primo motivo dell'appello incidentale – giova considerare come la prima si presenti infondata.
Difatti, avendo avanzato unicamente domanda di risarcimento danni, essa non può CP_1 ritenersi tenuta alla restituzione della cosa acquistata, obbligo sussistente soltanto nell'ipotesi di risoluzione (ex art. 1493, comma 2, c.c.).
Del resto, non ha neppure chiesto il rimborso del prezzo della fornitura, dal momento CP_1 che la domanda riconvenzionale, dalla stessa spiegata, atteneva unicamente alle spese vive sostenute per sostituire i quattro platorelli viziati, di talché non può essere messo in discussione il suo diritto a trattenere, per averli regolarmente acquistati, quelli per cui è causa.
Trattasi, peraltro, di comportamento certamente giustificabile anche con la volontà di conservazione della prova, come riferito dal teste (“non è stato restituito perché Testimone_1 il materiale costituiva una prova della non conformità del materiale ed era già stato lavorato”, cfr. verbale di udienza dell'8.7.2021).
3.2.2. – Anche la terza sottocensura si appalesa destituita di fondamento.
3.2.2.a. – Innanzi tutto, mette conto di evidenziare come l'esistenza dei vizi lamentati da CP_1
sui quattro platorelli forniti da sia stata espressamente riconosciuta da
[...] Parte_1 quest'ultima con lettera del 9.11.2015, a firma del suo amministratore unico ( ), Persona_1 del seguente tenore: “A fronte del materiale riscontrato difettoso, provvederemo alla restituzione dello stesso con altro materiale di identica categoria e quantità. La sostituzione deve essere considerata come unica e definitiva. La non riconoscerà ulteriori danni come, Parte_1 soltanto a titolo di esempio, perdita ore di lavoro, fermo macchina, mancata produzione” (cfr. doc.
6 . CP_1
Trattasi di dichiarazione che, per il suo contenuto, non può che essere interpretata come un chiaro riconoscimento del difetto da parte di che, all'esito del sopralluogo eseguito il 5.11.2015 Parte_1 presso la sede della al fine di constatare la problematica denunciata, ammetteva CP_1 espressamente di aver “riscontrato” la difettosità del materiale.
3.2.2.b. – Inoltre, sono rimaste assolutamente incontestate le seguenti circostanze, sebbene tempestivamente dedotte da nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo CP_1
pagina 7 di 14 (pag. 3-4), e cioè che: i) il trattamento di impregnazione, eseguito dalla medesima sui CP_1 platorelli, consentì l'avvio della pre-produzione dei primi duecento pezzi destinati al cliente turco, per le prime prove vita della nuova lavatrice;
ii) verso la fase finale della pre-produzione le perdite d'acqua del materiale si ripresentarono;
iii) l'inconveniente venne segnalato al cliente turco, con cui si convenne la necessità di procedere alla sostituzione dei platorelli difettosi, al fine di avviare la produzione vera e propria.
Invero, è principio consolidato in giurisprudenza (nonché codificato nel novellato art. 115 c.p.c.) quello per il quale l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416
c.p.c. ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena: dal sistema di preclusioni che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalla prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111
Cost..
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e di prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte dal relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata (cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. III, 25/05/2007, n.12231; App. Perugia, 10/12/2007; Trib. Genova, 16/05/2008;
Trib. Salerno, Sez. II, 18/04/2008).
Nella specie, sia nella comparsa di costituzione e risposta che nei successivi scritti Parte_1 difensivi ha completamente omesso di prendere posizione sulle menzionate circostanze che, quindi, devono ritenersi pacifiche.
Ne consegue che deve ritenersi provata non solo l'esistenza dei difetti lamentati da ma CP_1 anche la necessità di procedere alla sostituzione dei platorelli al fine di avviare la produzione commissionata dal cliente turco.
Pertanto, non risultando tempestivamente contestata neppure la quantificazione dei danni operata da ciò sarebbe stato, di per sé, sufficiente per l'accoglimento della domanda CP_1 riconvenzionale, senza necessità di procedere all'espletamento della c.t.u.
3.2.2.c. – Ad ogni modo, le critiche mosse dall'appellante all'elaborato peritale non meritano alcuna condivisione.
pagina 8 di 14 3.2.2.c.i. – In primo luogo, non è vero che il c.t.u. non abbia risposto alle osservazioni del c.t.p. di avendo, anzi, dedicato un apposito paragrafo della sua relazione (§ 4.1., pag. 22-31) al Parte_1 loro esame.
3.2.2.c.ii. – In secondo luogo, non sussiste alcuna violazione del contraddittorio, in quanto dal verbale delle operazioni peritali del 23.11.2018 si evince che la decisione di effettuare il taglio dei platorelli presso lo stabilimento di e le verifiche metallografiche presso il laboratorio di CP_1
Ingegneria dell'Università di Padova, di cui il Prof. (c.t.p. di era Persona_2 CP_1 docente, venne presa di comune accordo da tutte le parti.
Non può, quindi, l'appellante ora dolersi del fatto che tali operazioni vennero espletate in piena autonomia da dal momento che essa non chiese di parteciparvi né, CP_1 Parte_1 successivamente, ebbe ad avanzare contestazioni in ordine alle modalità della loro esecuzione.
Né è vero che la c.t.u. si sarebbe appiattita sulle considerazioni del c.t.p. di CP_1 recependole acriticamente.
In proposito, i passaggi della relazione citati dall'appellante (pag. 11-12), secondo cui il c.t.u. si sarebbe limitato a compiere un'operazione di “copia e incolla” della predetta c.t.p. (cfr. atto di appello, pag. 13), risultano estrapolati dal paragrafo relativo allo svolgimento delle operazioni peritali (§ 3) che, per sua natura, non poteva che avere una valenza meramente descrittiva delle posizioni delle parti.
Per converso, le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario d'ufficio risultano sviluppate sulla base dell'esame della documentazione versata in atti e della verifica dei risultati di laboratorio, attraverso l'analisi visiva ed al microscopio dei platorelli (“nel sopralluogo di verifica qui in oggetto iniziato alle ore 12,00 (verbale riportato all'All. n°I) dopo aver riletto il quesito posto, fatto un riepilogo degli argomenti di causa e degli accertamenti delle presenti operazioni peritali, i pezzi tagliati dei platorelli 1000 e 1200 e lucidati come concordato durante la CTU, sono stati esaminati dagli stessi presenti prima visivamente, poi allo stereo microscopio, con conferma della presenza delle porosità già osservate negli esami di laboratorio redatte nelle date 25/01/2019 e
01/03/2019”; cfr. c.t.u., pag. 28-29; inoltre, “il sottoscritto a seguito della suddetta verifica documentale dei suindicati documenti contenuti negli atti di causa riferisce che dalla documentazione fotografica allegata alla suddetta e-mail del 20/10/15 si notano in effetti delle perdite dai pezzi oggetto della controversia, e quindi la verifica documentale degli atti di causa dà un riscontro positivo della sussistenza dei vizi lamentati”, cfr. c.t.u., pag. 34).
Ne deriva che perfettamente coerente è l'affermazione secondo cui “in merito alla prima parte del quesito che richiede di verificare la sussistenza dei vizi lamentati il sottoscritto risponde in modo affermativo, sia a seguito della verifica documentale dei documenti contenuti negli atti di causa, pagina 9 di 14 sia a seguito delle analisi di laboratorio redatte nel corso delle operazioni peritali, e conferma dopo le analisi di laboratorio e la verifica delle stesse quanto riportato nel Doc. n°3 allegato all'atto di citazione di che la porosità del materiale non è conforme” (cfr. c.t.u., pag. 37- Controparte_1
38).
D'altra parte, l'appellante non ha offerto alcun elemento atto a confutare le risultanze dell'indagine peritale, omettendo di prendere posizione proprio sulla parte valutativa della c.t.u., di cui si è limitata a contestare solo le modalità di svolgimento.
3.2.2.c.iii – Per quanto concerne, poi, la quantificazione dei danni, va ribadito che la stessa, in prime cure, non è stata in alcun modo contestata da Parte_1
In ogni caso, l'originaria opponente aveva fornito piena prova dei costi sostenuti, attraverso la produzione: i) della fattura di acquisto dei nuovi platorelli pari ad € 7.500, oltre IVA (cfr. doc. 15);
ii) delle fatture relative alle operazioni di fresatura dei predetti platorelli, per complessivi
[19.400,00+9.0000+5.5000=] 33.900,00, oltre IVA (cfr. doc. 9,10,11); iii) della fattura relativa all'acquisto del rame elettrolitico pari ad € 1.729,73, oltre IVA (cfr. doc. 12); iv) della fattura relativa alla lucidatura dei nuovi platorelli, pari ad € 6.8000, oltre IVA (cfr. doc. 13); il tutto per complessivi € 49.929,73 (oltre IVA), importo addirittura superiore a quello di € 40.200,00 (oltre
IVA) riconosciuto dal CTU a titolo di liquidazione complessiva del danno.
In proposito, giova considerare come il CTU ha giustificato, in modo logico e plausibile, i maggiori costi sostenuti rispetto alla prima fornitura di platorelli (quella, cioè, eseguita da cfr. Parte_1 doc. 14-16), con l'urgenza rappresentata dalla necessità di rimediare tempestivamente ai lamentati inconvenienti, al fine di avviare la produzione della lavatrice presso la società turca
RC (cfr. c.t.u., pag. 42-43).
Pertanto, l'istanza di rinnovazione della c.t.u. nonché quella, formulata in subordine, di chiamata a chiarimenti dell'ausiliario d'ufficio, devono essere rigettate.
3.3. – Per quanto riguarda, poi, la richiesta di ammissione della prova orale articolata nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. sui capitoli non ammessi dal tribunale, essa non può essere accolta, non avendo la parte dedotto alcunché in punto di loro decisività e rilevanza, essendosi limitata unicamente a riproporre l'istanza nelle conclusioni dell'atto di appello.
Invero, i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata pagina 10 di 14 respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv
591566).
4 – L'esame dell'appello incidentale.
4.1. – Il primo motivo è fondato.
4.1.1. – Se ha ragione ad affermare che il trattamento di impregnazione venne posto in Parte_1 essere non da essa bensì da – e sul punto la motivazione della sentenza impugnata CP_1 deve essere corretta – erra, tuttavia, nel sostenere che quest'ultima avesse bisogno della preventiva autorizzazione, per giunta scritta, della medesima per procedere Parte_1 all'esecuzione del predetto trattamento, non risultando tale obbligo da alcuna pattuizione contrattuale.
In proposito, l'espletata istruttoria ha consentito di accertare che venne previamente Parte_1 informata del proposito di di eseguire il trattamento, essendo tutte le testimonianze CP_1 concordi sul punto (cfr. dichiarazioni di , , , Testimone_2 Persona_3 Testimone_1
, ). Parte_4 Parte_5
Il che, tra l'altro, risulta avvalorato anche dalla mail del 20.10.2015, con cui avvisò CP_1 [...] che “vista l'urgenza procederemo al trattamento di impregnazione a stagno per tentare di Pt_1 risolvere il problema nel modo più celere possibile”.
Al riguardo, non depone in senso contrario il fatto che il rapporto di non conformità venne stilato in pari data dalla medesima in quanto si è limitata ad affermare che ciò non CP_1 Parte_1 sarebbe stato compatibile con “i tempi tecnici” delle verifiche, senza però neppure specificare quale sarebbe stata tale tempistica.
Non rileva, allora, il contrasto esistente tra i testi addotti da ( , , CP_1 Tes_2 Per_3
) e quelli addotti da ( ) circa l'effettiva concessione o meno di Tes_1 Parte_1 Pt_4 Parte_5 tale autorizzazione, in quanto ciò che rileva è che, sebbene previamente informata, non Parte_1 manifestò mai alcuna opposizione all'esecuzione del trattamento, neppure in seguito, a dimostrazione della condivisione circa la sua necessità.
Del resto, è rimasta incontestata l'affermazione di secondo cui il trattamento di CP_1 impregnazione era indispensabile proprio per mascherare il difetto al cliente turco, al fine di evitare che questo disdicesse la commessa.
Ne deriva che quanto affermato dal c.t.u. circa il carattere non risolutivo dell'intervento non assume portata dirimente, in quanto esso era funzionale solo a tamponare la situazione, per evitare la produzione di danni maggiori.
4.1.2. – Inoltre, contrariamente a quanto affermato da non risulta che il trattamento di Parte_1 impregnazione abbia alterato il materiale in modo irreversibile. pagina 11 di 14 Difatti, secondo il c.t.u.: “le temperature indicate dal c.t. di parte convenuta raggiunte dallo stampo e le temperature a cui viene eseguito il trattamento di impregnazione durante cui vengono iniettate resine non comportano una modifica alla microstruttura del materiale”; lo stesso è a dirsi anche per quanto riguarda l'intervento di saldatura, giacché “dall'osservazione delle micrografie delle analisi di laboratorio tale intervento di saldatura del riporto nel platorello 1000 non risulta aver comportato modifiche nello stato del materiale dello stesso platorello rispetto al platorello
1200” (cfr. relazione peritale, pag. 30,37), il che esclude anche l'esistenza di errori di lavorazione, non avendo in alcun modo contrastato tali affermazioni. Parte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono deve, quindi, riconoscersi all'appellante incidentale il costo del trattamento di impregnazione, da quantificarsi, secondo quanto accertato dal c.t.u., nella misura di € 680,00 oltre IVA (cfr. c.t.u., pag. 40).
4.2. – È fondato, altresì, il secondo motivo di appello.
Erroneamente il tribunale, nel condannare al pagamento della somma di € 34.908,75, Parte_1 non ha riconosciuto a che ne aveva fatto rituale domanda, gli interessi legali. CP_1
Tali interessi non possono essere determinati ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, vertendosi in tema di debito di valore derivante da un'obbligazione contrattuale risarcitoria, con la conseguenza che sono dovuti gli interessi compensativi e non già quelli moratori.
Invero, come affermato dalla giurisprudenza di merito: “pur trattandosi di inadempimento contrattuale, ritiene la Corte che il quarto comma dell'art. 1284 c.c. si riferisce alle obbligazioni originarie del contratto e non a quelle risarcitorie sorte a seguito di inadempimento. Infatti per queste ultime, per loro natura illiquide, è necessaria una previa liquidazione da parte del giudice, secondo i principi propri dei debiti di valore” (Corte d'Appello di Venezia 13 settembre 2022 n.
1935).
Ne deriva che tali interessi devono essere calcolati al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., con decorrenza dal giorno dei singoli pagamenti di cui è stato chiesto il rimborso.
In definitiva, in accoglimento dell'appello incidentale, si impone la condanna di al Parte_1 pagamento della maggior somma di € (34.908,75+680,00=) 35.588,75, oltre IVA ed interessi legali nei termini sopra esposti.
5 – In punto di spese deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui pagina 12 di 14 all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
5.1. – Nella specie, l'esito dell'impugnazione ha reso evidente la soccombenza di con la Parte_1 conseguente che le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste integralmente a carico di quest'ultima.
Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M 147/2022 § 12 (valore € 26.001-52.000):
A) Spese del giudizio di primo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare: € 7.616,00 oltre € 545,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 3.045,00;
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare: € 9.991,00, oltre € 355,50 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Si include nella fase istruttoria/trattazione il subprocedimento di inibitoria.
5.2. – Anche le spese di c.t.u. devono essere poste interamente a carico dell'appellante principale, tenuto conto degli esiti dell'accertamento peritale (integralmente sfavorevoli per e Parte_1 dell'infondatezza delle critiche mosse dalla parte all'elaborato.
5.3. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello principale proposto da e su quello incidentale Parte_1
pagina 13 di 14 proposto da avverso la sentenza n. 2288/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e CP_1 pubblicata il 27/07/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento della maggior somma di € 35.588,75, oltre IVA ed Parte_1 interessi legali nei termini di cui in motivazione;
3) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida: i) Parte_1 per il giudizio di primo grado, in € 545,00 per esborsi, in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 355,50 per esborsi, in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
4) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Parte_1
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 16.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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