Ordinanza cautelare 19 aprile 2018
Sentenza 9 marzo 2020
Decreto cautelare 27 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 24 novembre 2023
Ordinanza collegiale 11 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/07/2025, n. 5739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5739 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2025
N. 05739/2025REG.PROV.COLL.
N. 09884/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9884 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Wellness Town S.a.s. di Aries Global Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Abrignani e Michele Guzzo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, n. 3050/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Ignazio Abrignani e Rodolfo Murra;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Wellness Town s.a.s. di Aries Global Service s.r.l. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento della determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 11 giugno 2013 recante “atto di decadenza - revoca della concessione alla A.S. Appio s.r.l. – Wellness Town s.r.l. e intimazione al rilascio dell'impianto sportivo di proprietà capitolina sito in Roma via Livio Agresti n. 13, della nota dirigenziale del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili di Roma Capitale del 7 marzo 2017 e della nota dirigenziale del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili di Roma Capitale del 20 dicembre 2017, recante diffida al “rilascio e contestuale consegna” del predetto impianto sportivo.
2. La vicenda oggetto del presente giudizio prende avvio con la decisione del Comune di attuare un programma di ripristino funzionale, di ristrutturazione e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale che risultavano abbandonati o non funzionali alla loro destinazione pubblica, prevedendone l’affidamento in concessione a privati con pagamento di un canone annuo, previa approvazione dei progetti di sistemazione degli impianti.
In attuazione di tale programma veni affidato alla A.S. Appio la ristrutturazione e gestione dell’impianto sportivo sito in Roma via Livio Agresti n.13. Veniva poi favorita da parte dell’Amministrazione attraverso una Convenzione quadro la concessione di mutui agevolati per tasso e durata, garantiti da fideiussione in favore dei concessionari degli impianti rilasciata dal Comune.
In data 14 gennaio 2008, l’A.S. Appio s.r.l. si scindeva e nel rapporto concessorio con il Comune subentrava la Wellness Town s.r.l. che si impegnava a pagare le rate scadute e non onorate.
Essendosi aggravata la situazione debitoria il Comune vedeva escussa la fideiussione rilasciata per un importo complessivo di € 1.046.002,06 in un primo momento e poco dopo di ulteriori € 164.297,95.
Da ciò scaturiva il primo provvedimento di decadenza impugnato che veniva seguito alcuni anni dopo dal provvedimento di presa in consegna dell’immobile impugnato con motivi aggiunti.
3. La sentenza impugnata, dopo aver premesso che le Convenzioni quadro, unitamente al disciplinare di concessione, rientrano nella più ampia categoria giuridica dei c.d. contratti ad oggetto pubblico di cui agli artt. 11 e l. 241/1990 e quindi costituiscono materia di giurisdizione esclusiva, ha respinto il ricorso perché ha ritenuto che la decadenza fosse stata disposta in aderenza a quanto previsto dalla convenzione con la clausola risolutiva espressa.
Ha aggiunto anche che l’atto di decadenza è un negozio giuridico e non un provvedimento per cui non si applicano le norme di cui alla l. 241/1990.
Veniva, infine, respinta la domanda restitutoria poiché il disciplinare della convenzione escludeva, a seguito della cessazione del rapporto, ogni forma di riconoscimento economico in favore del concessionario per le opere realizzate e per le attività economiche poste in essere, oltre a quella risarcitoria poiché la decadenza era stata disposta legittimamente.
4. L’appello è affidato a due motivi
4.1. Il primo lamenta l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto legittimo l’atto di decadenza poiché non ha che tenuto conto di fattori sopravvenuti al rapporto concessorio.
Ciò si sarebbe verificato per il fatto che il Comune di Roma ha autorizzato ulteriori impianti sportivi Comunali limitrofi a quello oggetto del rapporto concessorio con l’odierna Società appellante e ciò ha inevitabilmente inciso sull’equilibrio economico – giuridico che avrebbe dovuto comportare una rivisitazione del rapporto concessorio.
In sostanza l’inadempimento del contratto di mutuo non può configurarsi quale condizione risolutiva del contratto concessorio laddove l’insolvenza della Società concessionaria sia imputabile ed eziologicamente connessa alle scelte sleali dell’Amministrazione Comunale concedente che hanno alterato, in modo considerevole e sostanziale, l’equilibrio economico – giuridico sottostante.
Oltretutto il Comune aveva invitato la società ad ampliare l’impianto sportivo approfittando di una particolare procedura ritenuta dal Consiglio dei Ministri applicabile ai Campionati del Mondo di Nuoto del 2009.
4.2. Il secondo motivo contesta la reiezione della domanda restitutoria e/o risarcitoria.
La mancata restituzione delle rate di mutuo insolute non ha arrecato alcun danno economico al Comune dal momento che l’intera somma mutuata è stata documentalmente utilizzata per la costruzione ex novo dell’impianto secondo i programmi concordati con ciò incrementando e riqualificando il patrimonio Comunale.
Le alterazioni economiche, evidenziate nel primo motivo, hanno inevitabilmente comportato uno squilibrio giuridico che si è riverberato sulla causa in concreto del contratto ed ha determinato una sproporzione degli sforzi economici a danno del solo concessionario con un’alterazione della causa in concreto del contratto sub specie di funzione economica individuale.
5. Roma Capitale si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Alla camera di consiglio del 23 novembre 2023 l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata è stata dichiarata improcedibile per rinuncia.
7. All’udienza del 2 ottobre 2024 è stata disposta la cancellazione dal ruolo per consentite la presentazione di motivi aggiunti a causa della presentazione di nuova documentazione da parte dell’Amministrazione.
8. Il ricorso per motivi aggiunti formula un’ulteriore censura relativamente alla ritenuta legittimità della decadenza disposta in relazione ai nuovi documenti.
In sostanza da tali documenti emergerebbe la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza facenti capo all’Amministrazione medesima atteso che tra quest’ultima e la Società appellante, dal mese di marzo 2022, erano in corso ulteriori trattative per la risoluzione della questione sottesa alla presente controversia.
Anche nel 2023 rispetto alla riconsegna dell’immobile il Comune si è comportato scorrettamente perché ha interrotto le trattative ed ha imposto un termine troppo breve che rendeva impossibile trovare una garanzia fideiussoria per la sanatoria della propria posizione debitoria.
9. Il Comune ci costituiva anche in relazione ai motivi aggiunti insistendo per il rigetto dell’appello.
10, L’appello è infondato.
10.1. La decadenza impugnata relativamente alla concessione per la gestione dell’impianto sportivo è fondata sull’inadempimento del canone fissato dall’Amministrazione. Con il primo motivo la società vorrebbe giustificare l’inadempimento con la presunta condotta scorretta del Comune, avendo rilasciato l’autorizzazione all’apertura di impianti sportivi in zone limitrofe alla sede di quello gestito dall’appellante.
La tesi è assolutamente singolare in quanto il Comune avrebbe dovuto negare l’autorizzazione all’apertura di impianti sportivi, non sulla base di eventuali violazioni della normativa che presiede all’apertura e gestione di tali impianti, ma per evitare una concorrenza all’impianto in concessione.
Oltretutto le zone limitrofe a quella d’interesse sono densamente popolate e quindi andava garantito ad un’ampia platea di cittadini di poter fruire di tali servizi a prezzi concorrenziali.
Inoltre laddove l’iniziativa economica non si fosse rivelata più remunerativa si poteva chiedere al Comune di recedere anticipatamente dalla concessione invece di accumulare rate di mutuo non onorate, oltre ai canoni arretrati.
Oltretutto l’odierna appellante è subentrata nel rapporto concessorio alla sua dante causa ed era perfettamente consapevole della pesante situazione debitoria già esistente e dell’esistenza di nuovi operatori nelle zone limitrofe e quindi il supposto squilibrio della causa contrattuale poteva valutarlo appieno, astenendosi se del caso dal subentro.
10.2. Il Ta.r. ha respinto la domanda restitutoria alla luce del disciplinare di concessione del 2011 che all’art. 2 prevede “ Al termine della concessione, il concessionario è tenuto alla riconsegna dell’impianto libero da persone e cose, in perfette condizioni di manutenzione e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o di miglioria né per qualsiasi altra causa riguardante la
gestione dell’impianto ”; pertanto gli impianti finanziati con il mutuo sarebbe divenuti di proprietà del Comune anche in caso di conclusione fisiologica del rapporto concessorio cosicché nessuna illecita locupletazione è stata posta in essere dal Comune così da giustificare un obbligo restitutorio a garanzia del sinallagma contrattuale.
Analoghe considerazioni possono compiersi per la reiezione della domanda risarcitoria.
Avendo negato l’illegittimità della decadenza contestata, viene meno il fatto illecito che giustificherebbe il risarcimento del danno; ed inoltre l’incremento di valore del bene al termine della concessione rientra nella causa in concreto del rapporto concessorio per cui non può essere generatore di un danno illecito per il concessionario.
11. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società appellante a rifondere al Comune di Roma le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4.000 (quattromila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO