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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 01/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 563/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TRANCHIDA ROBERTA
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
VASSALLO CLAUDIO
CONVENUTO
e con l'intervento DE Pubblico Ministero;
oggetto: cessazione degli effetti civili DE matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con il deposito di note di trattazione scritta DE 18.2.025 le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili DE matrimonio alle condizioni DEl'accordo sottoscritto in data
3.2.2025 con l'integrazione DEl'importo dovuto dal resistente a titolo di contributo per il mantenimento DEla figlia come precisato nelle note. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.4.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio CP_1 concordatario con lui contratto in RA DE LO in data 31.7.1998 e dal quale è nata la figlia
(nata il [...]) rappresentando, preliminarmente, che tra le parti è in corso Persona_1 un procedimento di separazione personale in fase di definizione. Dunque, in mancanza di una riconciliazione tra le parti, non apparendo possibile ricostituire l'unione spirituale e materiale tra i coniugi, ha chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili DE matrimonio alle seguenti condizioni:
“- Accogliere in rito il presente ricorso facendovi diritto e, previo esperimento DE tentativo di conciliazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto il 31.07.1998 in RA DE LO (TP) tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._1 CP_1
(c.f. ), nato a [...] il [...], trascritto nei registri degli atti di C.F._2 matrimonio DE Comune di RA DE LO, anno 1998 parte II Serie A, atto n. 144, in regime di separazione dei beni;
-Nulla disporre in ordine ad affidamento, collocamento e diritto di visita;
-Disporre che il SI. versi alla SI.ra , a titolo di assegno divorzile, la somma di € 250,00 CP_1 Parte_1 al mese;
-Disporre che il SInor provveda al mantenimento DEla figlia corrispondendo in favore DEla CP_1 Parte_1 un assegno di mantenimento pari ad euro 600,00 (seicento/00), oltre al 50% DEle Spese Straordinarie secondo il
Protocollo sulle spese ordinarie e straordinarie per i figli adottato dal Tribunale di Marsala;
-Assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari DE giudizio in caso di pretestuosa opposizione.
Costituitosi in giudizio ha formulato le seguenti richieste: CP_1
“in via preliminare
Verificata l'assenza di un “giudicato” seppur parziale relativo al procedimento di separazione personale tra le parti, ancora in corso avanti il Tribunale di Marsala R.G. 1793/22, dichiarare il presente ricorso per la cessazione degli effetti civili DE matrimonio inammissibile e/o improcedibile. in subordine sul punto:
Nel denegato caso si ritenga il citato ricorso ammissibile e/o procedibile, voglia il Giudice adito sospendere il presente procedimento (Tribunale di Marsala R.G.n. 563/24), sino al passaggio in giudicato DEla sentenza che pronuncia la separazione personale DEle parti nel procedimento Tribunale di Marsala R.G. 1793/22 . nel merito: “1. previo esperimento DE tentativo di conciliazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto il 31.07.1998 in RA DE LO (TP) tra (c.f. Parte_2
) e (c.f. ); C.F._1 CP_1 C.F._2
2) accertato e dichiarato la totale assenza di diritto in capo alla SInora all'assegno divorzile, Parte_1 determinare il contributo alimentare a carico DE padre da versarsi direttamente a favore DEla figlia maggiorenne
, in € 300,00 mensili, oltre al 50% DEle Spese Straordinarie secondo il Protocollo sulle spese Per_1 ordinarie e straordinarie per i figli adottato dal Tribunale di Marsala;
3) in considerazione DEle mutate condizioni di vita e DEla stanzialità DEla figlia a Ferrara dove Per_1 frequenta l'università e il venir meno DEla convivenza di questa con la madre, revocare l'assegnazione DEla casa coniugale alla SInora stabilita a seguito DEl'udienza presidenziale nel procedimento di separazione;
Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
In data 12.2.2025 è stato depositato un accordo sottoscritto dalle parti con il quale le stesse hanno chiesto all'intestato Tribunale la conversione DE rito da giudiziale a consensuale alle seguenti condizioni:
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto il 31.7.1998 in RA DE LO
(TP) tra (c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._3
(c.f. ), nato a [...] il [...], trascritto nei CP_1 C.F._4 registri degli atti di matrimonio DE Comune di RA DE LO, anno 1998 parte II Serie A, atto n. 144, in regime di separazione dei beni alle seguenti condizioni:
“art. 1) assegnazione DEla casa coniugale a;
Parte_1 art. 2) pagamento, entro il giorno 5 di ogni mese, ad opera di in favore di CP_1 Parte_1
, a titolo di mantenimento DEla figlia , DEla somma di euro300,00, oltre rivalutazione
[...] Per_1 monetaria;
art. 3) spese straordinarie nell'interesse DEla figlia al 50 % tra le parti, secondo il regime fissato nel protocollo sulle spese straordinarie stipulato da questo Tribunale con il locale ConSIlio DEl'Ordine degli
Avvocati; art. 4) rinunzia ad opera DEle parti ad ogni domanda, eccezione e difesa di cui al presente giudizio;
art 5) compensazione DEle spese di lite”.
All'udienza DE 19.2.2025, sostituita, su concorde richiesta DEle parti, con il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare chiedendo la cessazione degli effetti civili DE matrimonio alle condizioni DEl'accordo sottoscritto precisando che l'importo dovuto dal
, a titolo di contributo per il mantenimento DEla figlia debba intendersi CP_1 Per_1 pari ad € 350,00 in luogo di quello erroneamente indicato nell'accordo pari ad euro 300,00; indi, il Giudice, viste le note depositate, con ordinanza DE 25.2.2025, ha rimesso la causa in decisione riservandosi poi di riferire al Collegio.
Tanto premesso, non può che essere accolta la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili DE matrimonio essendo trascorsi più di sei mesi, richiesti dagli artt. 1
e 3 n. 2 lett. b) DEla Legge n. 898/1970, come modificata dalla Legge n. 74/1987 e dalla Legge n.
55/2015, dalla data DEla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente DE Tribunale di Marsala nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa DE 28.11.2024 reso nell'ambito DE procedimento n. 1793/2022 r.g. non essendo intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti.
Passando alle questioni attinenti ai rapporti tra le parti e con la prole, le condizioni concordemente stabilite dalle parti possono essere integralmente recepite in quanto non contrarie alle norme imperative e all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse DEla prole.
L'esito DE giudizio giustifica la compensazione DEle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto tra Parte_1
e in RA DE LO (TP) in data 31.7.1998, trascritto presso
[...] CP_1
l'Ufficio di Stato Civile DE Comune di RA DE LO (TP), al n. 144, Parte II, serie A, anno
1998;
- dispone che i rapporti tra le parti e con la prole siano regolati alle condizioni concordemente stabilite dalle parti e riportate in parte motiva;
- dispone la compensazione integrale DEle spese di lite;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Così deciso in Marsala nella camera di conSIlio DE 26.2.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Giampaolo Bellofiore Francesco Paolo Pizzo