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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro
così composta:
dr. Maria Lorena Papait Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 622 / 2023 RG promossa da
Parte_1 avv. Enzo Morrico appellante contro
Controparte_1 avv. Alberto Niccolai ex CP_2 CP_3 avv. Antonello Zaffina, LV CI appellati
avente ad oggetto: appello della sentenza non definitiva n. 369/2023 del 20 aprile 2023 e della sentenza definitiva n. 767/2023 del 14 settembre 2023, emesse dal Tribunale di Firenze quale giudice del lavoro all'esito della camera di consiglio dell'udienza 4 febbraio 2025 con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Firenze aveva accolto la domanda del giornalista nei confronti di , Controparte_1 Pt_1 affermando che il primo aveva lavorato alle dipendenze della seconda con rapporto a tempo indeterminato ed a tempo pieno dal 1 settembre 2009 all'8 ottobre 2018, con mansioni di redattore ai sensi dell'art 5 CNLG e, di conseguenza, aveva condannato al pagamento delle differenze di retribuzione e TFR, sulla base dei parametri indicati nella sentenza non definitiva n. 369/2023, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso oggetto della pagina 1 di 11 sentenza definitiva n. 767/2023. Poiché a fronte della domanda di regolarizzazione contributiva del rapporto era stato chiamato in causa il litisconsorte necessario , già aveva condannato alla stessa regolarizzazione, CP_2 CP_3 al netto della prescrizione maturata fino al febbraio 2017, ed al pagamento le spese di lite in favore di e di CP_1
, già CP_2 CP_3
Nel merito, il ricorrente (già giornalista professionista iscritto al relativo Albo da febbraio 2007) aveva lavorato per con un fittizio contratto di collaborazione coordinata e continuativa (doc. 2 ric. 1°), relativo a segnalazioni / Pt_1 informazioni su avvenimenti in Toscana, con il corrispettivo minimo di €. 6 per ciascuna segnalazione / informazione, mentre (in base alla giurisprudenza di legittimità in tema di subordinazione attenuata in ambito giornalistico), il rapporto doveva ritenersi subordinato dal 2009 al 2018, considerando che:
- l'attività costantemente svolta era consistita nell'elaborare pezzi, pubblicati da ogni giorno di ogni anno in Pt_1 numero elevatissimo (vedi doc. 13, elenco completo dei pezzi)
- egli aveva lavorato dal lunedì al venerdì, partecipando anche alla rotazione fra redattori richiesta per la copertura del sabato;
aveva elaborato pezzi relativi alla cronaca bianca locale in più settori, ed aveva tenuto una rubrica settimanale sulle mostre in Toscana, quali attività pianificate dalla redazione;
nella generalità dei casi, la scelta degli avvenimenti da seguire era stata del capo redattore o dei suoi sostituti;
la prestazione si era conformata in modo quotidiano alle direttive dal caporedattore, ricevute per telefono, via email o whatsapp (docc. 3, 4 e 5 ric. 1°), ricevute sia nella serata precedente per il successivo giorno, sia nel corso della medesima giornata di lavoro;
egli non aveva mai rifiutato di eseguire un servizio e la sua attività era stata soggetta al controllo e alle modifiche dei responsabili della redazione, come avveniva per gli altri redattori
- in tal senso convergevano le dichiarazioni dei testimoni (caporedattore dal 2011 al 2017), Testimone_1 [...]
(dal 2006 al 2011vice del capo redattore che si confermavano a vicenda, ed erano Testimone_2 Testimone_3 sostenute dalla nutrita documentazione prodotta, da cui risultava lo stabile inserimento del giornalista nella redazione di Pt_1
- da settembre 2009 la prestazione era stata continuativa ed intensa, corrispondendo a circa 20 / 21 giorni lavorativi al mese (pari ai 5 giorni di lavoro a settimana del redattore di cui all'art. 7 ), a tempo pieno, con esclusione CP_4 del solo mese di agosto di tutti gli anni nonché di dicembre 2013
- premesse le rispettive declaratorie del , la prestazione doveva qualificarsi come da redattore, piuttosto che CP_4 da collaboratore fisso, considerata l'attività giornalistica quotidiana negli anni, con elaborazione di pezzi in plurimi settori della cronaca locale, oltre alla tenuta di una rubrica fissa;
nonostante che il ricorrente non partecipasse a riunioni di redazione, doveva comunque essere valorizzato l'apporto quotidiano e l'ampiezza dei settori trattati, finendo per assimilare il suo impegno mensile a quello di un vero e proprio redattore, considerata anche la interlocuzione costante con il capo redattore ed i vice, il notevole numero dei pezzi pubblicati (stabilmente sopra i
100 al mese, a volte fino a 250, doc. 13 ric.), ed il contributo ad elaborare il titolo del proprio pezzo deciso infine dalla redazione
- le dimissioni rese con lettera 9 ottobre 2018 (doc. 21 ric. 1°) erano fondate su giusta causa per la violazione dell'obbligo di regolare assicurazione del rapporto, al quale era stata richiamata invano dal lavoratore con la Pt_1
pagina 2 di 11 precedente diffida 12 settembre 2018 (doc. 15 ric. 1°), e quindi egli aveva diritto alla indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 27 CNLG
- erano dovute le differenze di retribuzione e di TFR per il periodo di accertata subordinazione (settembre 2009 / ottobre 2018), oltre alla regolarizzazione contributiva per il periodo non prescritto (considerando che il primo atto interruttivo della prescrizione era la domanda relativa al versamento dei contributi, contenuta nella memoria di costituzione el 12 febbraio 2022, erano prescritti i contributi maturati entro il 12 febbraio 2017) CP_3
- le spese di lite seguivano la soccombenza di nei confronti sia del ricorrente sia dell'istituto previdenziale. Pt_1
aveva appellato la sentenza con 4 motivi di merito, chiedendone la riforma con rigetto della domanda Pt_1 accolta in primo.
i era costituito con memoria, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
, già si era costituito con memoria, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2 CP_3
§§§
1) Subordinazione
Secondo l'appello, la domanda di accertamento della subordinazione non doveva essere accolta poiché il ricorrente non avrebbe assolto l'onere della prova in proposito.
Infatti, gli indici forniti non avrebbero consentito di concludere che egli era obbligato a mettere a disposizione in modo costante ed esclusivo la propria prestazione, sottoposto a potere di direzione tecnica ed organizzativa nonché al potere disciplinare, adeguandosi agli ordini e subendo il controllo inerente sulla propria prestazione. il Tribunale aveva richiamato la giurisprudenza di legittimità sulla subordinazione attenuata del giornalista, secondo la quale, non essendo agevole dimostrare la sua eterodirezione per le peculiari caratteristiche dell'attività, era necessaria una valutazione globale dei dati indiziari per verificare se il giornalista fosse stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per dare seguito a richieste variabili e non predeterminate, eseguendo direttive ricevute in proposito.
Secondo , tale giurisprudenza non avrebbe affievolito il profilo quantitativo della subordinazione, bensì Pt_1 adeguato le modalità di attuazione del rapporto al suo carattere creativo, fermo restando che il vincolo di dipendenza e il complesso dei poteri datoriali (direttivo, organizzativo e disciplinare) rimanevano il nucleo della subordinazione anche giornalistica, mentre la responsabilità del servizio e la continuità della prestazione erano dati aggiuntivi. Insomma, il vincolo di dipendenza sarebbe tuttora decisivo per qualificare come subordinata la prestazione, richiedendosi in tutti i casi l'obbligo di mettere a disposizione le energie anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra.
Di conseguenza, non era subordinato il giornalista che si limitasse ad una produzione autonoma di articoli, da lui redatti ed impostati, ed eventualmente solo modificati dall'editore, e che non svolgesse ulteriori attività di redazione, collaborando con il personale nel formare la pagina giornalistica da pubblicare.
In tal senso, richiamava la sentenza n. 3473/2018 della Corte d'Appello di Roma (riprodotta alle pagg. Pt_1
15/19 appello), che valorizzava il “vincolo di dipendenza”, relativo a tempi e modi delle prestazioni richieste, ed ai relativi obblighi, richiamato dalla contrattazione collettiva come dato qualificante.
pagina 3 di 11 Ciò premesso, invocava una lettura critica della giurisprudenza di legittimità sulla cd subordinazione attenuata delle prestazioni intellettuali e creative, per evitare che il giudice si limitasse ad accertare l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nella redazione, esaurendo in ciò tutte le più ampie necessarie verifiche ai fini della subordinazione.
A tal fine, infatti, bisognava tenere presente che, nei tratti distintivi, non vi sono differenze di sostanza fra la subordinazione del giornalista e quella di altri lavoratori, essendo sempre unico il richiamo alla tipologia dell'art. 2094 cc, norma generale mai modificata nemmeno dalla normativa speciale in ambito giornalistico.
In altri termini, l'inserimento continuativo ed organico nella redazione rimaneva sempre elemento rilevante da valutare, mentre in mancanza di manifestazioni chiare del potere direttivo, di controllo e disciplinare effettivamente conformante la prestazione, non sarebbe possibile qualificare come subordinato un giornalista. Altrimenti si finirebbe per creare una nuova tipologia di lavoro, fondata su un ingiustificato divieto di configurare come autonomi rapporti di durata, basati su un corrispettivo globalmente predefinito, a fronte di attività riconducibili all'impresa attraverso strumenti di pertinenza della stessa impresa.
L'appello richiamava inoltre il fondamentale principio del cd nomen iuris, enunciato sempre dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la qualificazione giuridica del rapporto doveva fondarsi sia sulla condotta contrattuale delle parti sia sulla libera scelta della tipologia contrattuale adottata d'accordo, a maggior ragione in un settore come quello giornalistico nel quale si presume che i prestatori, per cultura e competenza, possano definire in modo consapevole i loro rapporti con l'editore.
Premessi tali criteri di giudizio, in concreto, era errata la valutazione del Tribunale, basata esclusivamente sul fatto che forniva articoli giornalistici con continuità ad , con ciò eseguendo l'obbligo assunto con il CP_1 Pt_1 contratto di collaborazione. Erano invece state trascurate plurime e significative circostanze che deponevano per l'autonomia dello stesso rapporto, poiché egli:
- non aveva un obbligo di presenza, né necessità di essere autorizzato in via preventiva o di giustificarsi in via successiva per le proprie assenze (teste Tes_1 Testimone_2
- non aveva un obbligo di orario poiché il tempo della sua prestazione non era controllato, e dipendeva in modo esclusivo dall'evento che doveva coprire, secondo necessità liberamente valutate dall'interessato (teste Tes_1
- prestava attività anche per altre testate giornalistiche e quindi non si poteva presumere che l'attività da lui svolta nel redigere articoli fosse finalizzata esclusivamente alla collaborazione con ( non aveva mai Pt_1 CP_1 contestato le collaborazioni da lui intrattenute con altre testate giornalistiche, in proposito a pag. 25 dell'appello era riportato l'elenco degli 8 articoli pubblicati uno nel 2014, sei nel 2017 ed uno nel 2018)
- copriva eventi segnalati da ovvero scelti da lui stesso (eventi che il teste aveva definito Pt_1 Tes_1
“programmati”)
- realizzava i pezzi in modo autonomo al di fuori da qualsiasi controllo di Pt_1
- offriva ad servizi che potevano essere rifiutati, o liberamente modificati dalla redazione Pt_1
- non aveva mai partecipato alla cd cucina redazionale, né alle riunioni di redazione
- si era occupato solo di cronaca bianca, relativa all'attività del e della Regione Toscana, Controparte_5 CP_6
pagina 4 di 11 e spettacoli (testi . Tes_1 Testimone_2
In conclusione, il rapporto di collaborazione fra le parti era genuino perché riguardava la fornitura di singoli servizi giornalistici, che non erano predeterminati contrattualmente in quanto dipendevano dagli eventi di cronaca e dal conseguente interesse di a coprirli, e non era caratterizzato da direttive fonte di veri e propri obblighi, bensì Pt_1 dal mero coordinamento della committente a fronte di una prestazione autonoma rispetto alla redazione.
Peraltro, le indicazioni scritte ricevute dalla redazione richiamate in sentenza erano modeste per numero e contenuto, ed a ben vedere si riferivano esclusivamente ad oggetto, lunghezza, taglio dei pezzi, ed il relativo termine di consegna, senza rappresentare alcun vincolo di dipendenza e senza ingerirsi nell'autonomia del collaboratore sulla modalità e i tempi della prestazione. Invece, era coerente con il contratto di collaborazione che le caratteristiche del prodotto fossero oggetto delle richieste preventive e del controllo successivo di , quale Pt_1 committente di una prestazione da coordinare con quella della redazione.
In conclusione, mancavano elementi decisivi della subordinazione in forma di obbligo di presenza quotidiana in redazione anche nelle pause fra un servizio e l'altro, necessità di concordare preventivamente le assenze o di documentare successivamente la relativa giustificazione, sottoposizione a turni di lavoro, godimento di ferie in un periodo predeterminato dal datore. Quindi, mancava la dimostrazione di un obbligo di mettere quotidianamente a disposizione la propria prestazione, poiché al contrario era libero di non presentarsi in agenzia, o di CP_1 allontanarsi in qualsiasi orario, in coerenza con la tipologia contrattuale di collaborazione coordinata e continuativa, liberamente scelta dalle parti.
Secondo il Collegio, il motivo 1) è infondato.
Prima di affrontare la qualificazione giuridica del rapporto, oggetto del presente motivo (e l'inquadramento della prestazione, oggetto di quello successivo), è utile ricapitolare i tratti essenziali del fatto, così come già ricostruiti analiticamente nella sentenza, sulla base delle nutrite prove documentali e delle chiare prove orali raccolte in primo grado. Si tratta di un complesso di circostanze significative, non sempre contestate in modo analitico da , che Pt_1 perlopiù ne aveva argomentato la irrilevanza ai fini della subordinazione (motivo 1) e dell'inquadramento come redattore (motivo2).
Il quadro di fatto può essere riassunto come segue:
# le parti avevano stipulato un contratto di collaborazione (doc. 2 ric. 1°) con il quale si era impegnato a CP_1 fornire ad segnalazioni e/o informazioni su avvenimenti della Toscana, per il corrispettivo minimo di €. 6 Pt_1 per ogni segnalazione e/o informazione
# in proposito, l'appello aveva invocato la giurisprudenza di legittimità che, ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, valorizza la tipologia contrattuale liberamente scelta dalle parti, a maggior ragione nel caso in cui il lavoratore sia persona competente e qualificata presumibilmente in grado di trattare la medesima tipologia a suo vantaggio
# tuttavia, è pacifico che per l'intera durata del rapporto ritenuto subordinato, dal 2009 al 2018, non si CP_1 fosse limitato ad effettuare segnalazioni e/o informazioni, bensì avesse eseguito le quotidiane richieste della redazione che lo incaricavano di seguire eventi e scrivere pezzi sui medesimi, ovvero svolgere la tipica Pt_1
pagina 5 di 11 attività giornalistica che consiste nel raccogliere la notizia ed elaborarla, fino alla stesura di un pezzo;
# di conseguenza, il principio del cd nomen iuris (Cass. n. 35687/2021, n. 4884/2018, n. 22289/2014) nemmeno sarebbe riferibile al caso in esame, per l'accertata divergenza fra il regolamento autonomo e la effettiva modalità di svolgimento del rapporto
# la prestazione si svolgeva regolarmente dal lunedì al venerdì e progressivamente nel corso del rapporto, su decisione della redazione, era stato coinvolto anche nella turnazione dei redattori riferita al sabato CP_1
# quanto alle disposizioni che riceveva dalla redazione, generalmente ogni sera il caporedattore o i vice lo CP_1 chiamavano per telefono, assegnandogli eventi da seguire il giorno successivo (vedi direttive telefoniche, doc. 3 ric.
1°), indicazioni che più raramente gli erano fornite anche via mail (doc. 4 ric. 1°) o via whatsapp (doc. 5 ric. 1°);
# con le medesime modalità, continuava a ricevere disposizioni dalla redazione anche nel corso della CP_1 giornata lavorativa, con l'indicazione di ulteriori eventi da seguire e servizi da svolgere
# il contenuto di tali disposizioni quotidiane era chiarito dalle testimonianze del capo redattore e Testimone_1 della vice e risultava già dalla documentazione prodotta con il ricorso, con particolare Testimone_2 riferimento ai docc. 10 ric. 1°, relativi al testo di disposizioni scritte che indicavano a il tipo di evento, CP_1 con il luogo e il momento in cui assistere, oppure il tipo di fatto sul quale raccogliere informazioni o immagini, il tutto al fine di redigere un pezzo, per il quale era anche assegnata una durata prestabilita ed il relativo termine di consegna;
in alcuni casi, tali disposizioni si riferivano invece alla stessa richiesta di valutare l'opportunità di pubblicare testi o notizie che provenivano da fonti terze (doc. 11 ric. 1°)
# la sentenza aveva già riportato il numero complessivo dei pezzi elaborati da negli anni, dato in sé CP_1 pacifico, e il cui carattere progressivamente crescente mostrava l'intensificarsi della sua prestazione, anche per il coinvolgimento nelle turnazioni sul sabato (nel 2009, 753 pezzi;
nel 2010, 1404 pezzi;
nel 2011, 1233 pezzi;
nel
2012, 1266 pezzi;
nel 2013, 1543 pezzi;
nel 2014, 1943 pezzi;
nel 2015, 2092 pezzi;
nel 2016, 2627 pezzi;
nel
2017, 2754 pezzi e nei primi sei mesi del 2018, 1274 pezzi, doc. 13 ric. 1°)
# in aggiunta, dal 2009 al 2017, era stato incaricato di curare una rubrica settimanale sulle mostre della CP_1
Toscana, raccogliendo informazioni e preparando un elenco da inserire nel notiziario regionale (docc. 6, 6 bis ric.
1°)
# va precisato che , quale cooperativa di editori di quotidiani, raccoglie e trasmette notizie sui principali Pt_1 avvenimenti, non pubblica un vero e proprio quotidiano da impaginare, bensì si limita al lancio di notizie (il cd pezzo richiesto a ed eventualmente al loro rilancio;
di conseguenza, i pezzi richiesti erano predisposti CP_1 secondo i parametri indicati nelle disposizioni della redazione, e quindi erano inviati alla stessa redazione attraverso una piattaforma alla quale egli accedeva
# le buste paga (doc. 14 ric. 1°) non erano elaborate di riflesso ai pezzi richiesti e trasmessi da nel mese CP_1 corrispondente (doc. 13 ric. 1°), ed anche da questo punto di vista il principio del cd nomen iuris non può applicarsi per la mancata corrispondenza fra il contratto di collaborazione (doc. 2 ric. 1°) e le modalità effettive di svolgimento del rapporto quanto alle regole sul compenso.
Ciò premesso in fatto, il Collegio aderisce alla costante giurisprudenza di legittimità già richiamata in sentenza in pagina 6 di 11 tema di subordinazione del giornalista.
< In materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo
o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva
specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa >, Cass. n.
24078/2021, conforme n. 24439/2022.
Nello stesso senso Cass. n. 26466/2024 secondo la quale, considerato il carattere creativo della prestazione,
l'attività giornalistica è subordinata a fronte dello stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, tale da assicurare, per un periodo di tempo significativo, che le esigenze informative della testata siano realizzate con la stesura sistematica di articoli su specifici argomenti, o con la tenuta sistematica di specifiche rubriche. A tal fine è necessario che, nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, il lavoratore rimanga disponibile alle esigenze del datore.
La subordinazione non si può escludere per il solo fatto che egli abbia libertà di movimento, non sia tenuto ad una presenza con orario predeterminato in un luogo di lavoro, né se la retribuzione è commisurata alle singole prestazioni. Piuttosto, sono indici negativi della subordinazione del giornalista il fatto che le sue prestazioni siano concordate e pagate in modo singolo, a dimostrazione che si tratta di una serie di incarichi professionali distinti, seppur continuativi.
Sulla base di tale regola, è inevitabile ritenere subordinata la prestazione per il suo evidente inserimento organico, durato quasi un decennio e tradottosi nella elaborazione di un numero elevatissimo di pezzi, progressivamente aumentati negli anni, frutto di un'attività svolta abitualmente dal lunedì al venerdì con ulteriore turnazione sul sabato, il tutto sulla base di puntuali direttive impartite dalla redazione in modo quotidiano e ripetuto.
Tutto ciò dimostra una messa a disposizione della prestazione giornalistica continuativa, ed esclude che si possano ipotizzare periodi, o anche solo giornate, nelle quali non fosse impegnato per la redazione , non CP_1 Pt_1 ricevesse disposizioni in tal senso dal caporedattore o dal vice del capo redattore, non partecipasse agli eventi segnalati o non raccogliesse le informazioni richieste ed infine non elaborasse i pezzi attesi.
Per contro, è escluso - ed a ben vedere nemmeno l'appello lo sostiene - che il rapporto in esame si potesse ricostruire in forma di singole prestazioni, volta per volta concordate, eseguite o retribuite, e che esistesse quindi una pausa fra una prestazione e l'altra in occasione della quale il lavoratore fosse libero da impegni contrattuali.
I settori nei quali operava erano relativi alla cronaca bianca ed alle amministrazioni locali, si CP_1 aggiungevano alla rubrica fissa in materia di mostre, ed erano individuati dalla redazione che in modo puntuale, e ripetuto, dava disposizioni per il loro adempimento quotidiano.
Nemmeno la circostanza evidenziata in appello a proposito del saltuarie collaborazioni di con altre testate CP_1
è in grado di smentire le conclusioni ora raggiunte:
-in fatto, si era trattato in tutto di 8 articoli (di cui 1 nel 2014, 6 nel 2017 ed 1 nel 2018), a fronte del rapporto controverso durato dal 2009 al 2018 con attività quotidiana ed elaborazione di centinaia di articoli all'anno (doc. 13 ric. 1°).
pagina 7 di 11 -in diritto, la subordinazione del giornalista non esige una esclusiva assoluta della prestazione in favore del datore,
e può essere compatibile con singole prestazioni rese a favore di terzi, a maggior ragione se del tutto sporadiche come nel caso in esame.
2) Inquadramento (redattore / collaboratore fisso)
In via subordinata al motivo precedente sulla qualificazione giuridica del rapporto fra autonomia e subordinazione,
l'appello censurava la sentenza per averlo inquadrato come redattore piuttosto che come collaboratore fisso, nell'ambito della duplicità di tipologie di lavoro giornalistico del CNLG.
Per contro, in concreto, per il riconoscimento come redattore mancava l'attività interna alla redazione, la fornitura di articoli estranei al limitato ambito territoriale dedotto in contratto (Regione Toscana) ed al settore ivi stabilito
(cronaca bianca, relativa agli enti locali, cultura e spettacolo).
In conclusione, tuttalpiù avrebbe potuto ritenersi un collaboratore fisso, qualificazione non incompatibile CP_1 con il carattere quotidiano della prestazione, mentre in concreto del collaboratore fisso ricorreva l'attività svolta in uno specifico settore di competenza e la prestazione non occasionale.
Secondo il Collegio, anche il motivo 2) è infondato.
Pur essendo pacifica la mancata partecipazione del alle attività di redazione, va comunque considerato CP_1 che non è una testata giornalistica che pubblica un quotidiano bensì un'agenzia che lancia notizie, e quindi Pt_1 la sua redazione non svolge tutte le attività destinate ad impaginare una vera e propria pubblicazione come nel caso dei quotidiani o riviste.
Per di più, la stessa declaratoria contrattuale del collaboratore fisso esige che il giornalista non svolga una prestazione quotidiana, bensì collabori in modo continuativo ed abbia assegnato un solo settore.
Per contro, a conferma dell'inquadramento come redattore, è ampiamente dimostrato che, per un decennio, avesse collaborato in modo costante con prestazioni giornaliere a tempo pieno dal lunedì al venerdì, a cui CP_1 si aggiungeva la turnazione del sabato e, secondo puntuali disposizioni della redazione avesse partecipato ad eventi, raccolto e selezionato notizie, elaborato pezzi poi lanciati da , per di più anche predisponendone il titolo che Pt_1 poteva essere modificato dal capo redattore, come per tutti gli altri componenti della redazione.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che < Nell'ambito del lavoro giornalistico, la qualifica di redattore si caratterizza per il particolare tipo di notizie richieste e per il particolare inserimento nell'organizzazione e programmazione necessaria per la formazione del prodotto finale, con prestazione dell'attività lavorativa quotidiana e con l'osservanza di un orario di lavoro;
viceversa, per la figura del collaboratore fisso rileva la semplice continuità dell'apporto, limitato, di regola, ad offrire servizi inerenti ad un settore informativo specifico di competenza >, Cass. n. 29182/2018.
Analogamente, secondo Cass. n. 23275/2024, il collaboratore fisso è invece un giornalista che non assicura una attività giornaliera (come invece pacificamente faceva , bensì redige articoli o tiene rubriche, e quindi ha CP_1 diritto ad una retribuzione collegata al numero di tali collaborazioni nonché all'impegno di frequenza e alla natura ed importanza dei temi trattati (mentre invece era pagato con un compenso mensile non collegato al CP_1 numero e alla tipologia dei pezzi redatti).
pagina 8 di 11 3) Giusta causa dimissioni
In via subordinata ai motivi precedenti sulla qualificazione giuridica del rapporto e l'inquadramento della prestazione, l'appello censurava la sentenza per avere ritenuto la giusta causa delle dimissioni rese da CP_1 poiché in tutti i casi sarebbero mancate la immediatezza della reazione del lavoratore al preteso inadempimento datoriale (mancata assicurazione del rapporto di lavoro), e l'impossibilità del lavoratore di proseguire anche solo provvisoriamente il rapporto in conseguenza dello stesso inadempimento.
Infatti, dopo oltre 10 anni dal suo inizio, ed appena 20 giorni dopo l'unica rivendicazione formulata con la lettera
12.9.2018 8doc. 15 ric. 1°), aveva ritenuto non più tollerabile la prosecuzione del contratto e si era CP_1 dimesso con la lettera 9.10.2018 (doc. 21 ric. 1°).
Peraltro, era del tutto indimostrata la circostanza che, dopo la diffida di settembre 2018, fosse stata ridotta la quantità dei pezzi a lui richiesti dalla redazione.
Al contrario, ad ottobre 2018 aveva risolto il rapporto di lavoro per avere reperito altra occupazione CP_1 giornalistica, che aveva iniziato a svolgere immediatamente dopo le dimissioni.
In conclusione, non era dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso riconosciuta invece sull'assunto, errato, della giusta causa di dimissioni.
Secondo il Collegio, pure il motivo 3) è infondato.
La giusta causa delle dimissioni rese ad ottobre 2018 non si riferiva solo alla mancata assicurazione del rapporto, condotta di grave inadempimento degli obblighi legali e contrattuali da parte di , bensì derivava anche dal Pt_1 fatto che dopo la diffida di settembre 2018, quando ormai era evidente la dichiarata volontà del lavoratore di agire per la regolarità retributiva e contributiva del lungo rapporto fra le parti, aveva ridotto in modo significativo Pt_1 il numero dei pezzi a lui richiesti e pagati.
Infatti, a fronte della centinaia di pezzi dei mesi precedenti, nel settembre 2018 a ne erano stati richiesti CP_1 solo 96, e di conseguenza, in applicazione delle formali regole contrattuali (che pur fino a quel momento non erano state utilizzate per redigere le buste paga), il compenso di quell'ultimo mese era sceso ad €. 830 netti, mentre nei mesi precedenti il compenso medio era stato di circa €. 1.450 (vedi buste paga, doc. 14 ric. 1°).
Secondo la giurisprudenza di legittimità (fra le tante, Cass. n. 18263/2024) l'inadempimento datoriale può ritenersi di gravità tale da fondare giusta causa delle dimissioni del lavoratore qualora il suo contenuto e le sue modalità rendano impossibile proseguire il rapporto, anche in via provvisoria. Nel caso in esame, tale condizione derivava dal fatto, che dopo la diffida di settembre, nella violazione dell'obbligo di regolarizzare il trattamento retributivo e contributivo, aveva mostrato la propria intenzione (ritorsiva) di ridimensionare l'impegno richiesto nel Pt_1 decennio precedente, riducendo così il compenso al di sotto di una soglia adeguata al mantenimento del lavoratore.
Le dimissioni erano state quindi una reazione immediata e proporzionata alla complessiva condotta datoriale.
4) Aliunde perceptum
In via ancora subordinata a tutti i motivi precedenti, l'appello censurava la sentenza per avere superato l'eccezione con la quale era richiesto di detrarre dalle differenze dovute quanto aveva percepito da parte di terzi nel CP_1
pagina 9 di 11 corso della decennale collaborazione con . Poiché la qualifica di redattore (erroneamente attribuita dal Pt_1
Tribunale, come da motivo 2) presupponeva il carattere esclusivo della prestazione svolta dal giornalista per l'editore, in tutti i casi dal compenso, erroneamente riconosciuto, avrebbe dovuto essere detratto quanto CP_1 aveva percepito da parte di terzi.
A tal fine, l'appello ribadiva la richiesta, ai sensi dell'art. 213 cpc, di assumere informazioni presso l'Ispettorato del lavoro sull'eventuale impiego di presso altro datore di lavoro nell'arco di tempo del rapporto fra le parti, CP_1 ordinando la esibizione dei contratti di lavoro e/o di collaborazione nonché della documentazione relativa ai corrispondenti compensi, da detrarre da quelli eventualmente riconosciuti nel presente giudizio.
Secondo il Collegio, il motivo 4) è infondato.
Prima di tutto, è improprio riferire al caso in esame la stessa dizione di < aliunde perceptum > utilizzata in appello.
Infatti, i compensi ricevuti da terzi non sarebbero destinati a diminuire un risarcimento del danno spettante al lavoratore per la mora del datore di lavoro nel ricevere la sua prestazione, bensì in questo caso dovrebbero diminuire la retribuzione spettante al lavoratore per una prestazione effettivamente resa, sul solo assunto che tale prestazione dovesse essere obbligatoriamente esclusiva.
Ribadito quanto già detto in punto di inquadramento come redattore (motivo 2), secondo il Collegio in linea generale non si può affermare categoricamente che tale lavoratore abbia un obbligo di prestazione esclusiva.
A maggior ragione, non si potrebbe ritenere illegittima l'attività giornalistica prestata sporadicamente in favore di terzi, con la limitata portata del caso in esame (8 articoli per terzi, distribuiti in anni anche distanti fra di loro, a fronte di migliaia di articoli costantemente forniti ad con prestazione quotidiana nell'arco di un decennio). Pt_1
Di conseguenza, viene meno ogni possibile fondamento alla pretesa di detrarre il compenso ricevuto da terzi dalle differenze di retribuzione riconosciute nel caso in esame dal Tribunale (capo di domanda sul quale non ha Pt_1 proposto appello, e che quindi è divenuto definitivo).
Cade di conseguenza anche la richiesta accessoria di assumere informazioni in proposito.
Spese di lite e C.U.
Le spese di lite di secondo grado sono liquidate:
- in favore di nell'ambito dello scaglione di valore della domanda accolta (€. 346 mila), esclusa la fase CP_1 istruttoria perché il presente giudizio si è esaurito in un'unica udienza di discussione e decisione sulla base degli atti e dei documenti
- in favore dell' in relazione alla condanna generica la regolarizzazione contributiva, ovvero nell'ambito dello CP_2 scaglione di valore indeterminabile di complessità basse, di nuovo con esclusione della fase istruttoria.
Nei confronti dell'appellante , integralmente soccombente, sussistono i presupposti processuali per il Pt_1 raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma le sentenze appellate, non definitiva e definitiva.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati, liquidate rispettivamente in Pt_1
pagina 10 di 11 €. 7.120,00 in favore di ed in €. 3.473,00 in favore di ex oltre spese generali 15% ed CP_1 CP_2 CP_3 ulteriori oneri di legge.
Dichiara che nei confronti dell'appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del Pt_1 contributo unificato.
Firenze, 4 febbraio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro
così composta:
dr. Maria Lorena Papait Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 622 / 2023 RG promossa da
Parte_1 avv. Enzo Morrico appellante contro
Controparte_1 avv. Alberto Niccolai ex CP_2 CP_3 avv. Antonello Zaffina, LV CI appellati
avente ad oggetto: appello della sentenza non definitiva n. 369/2023 del 20 aprile 2023 e della sentenza definitiva n. 767/2023 del 14 settembre 2023, emesse dal Tribunale di Firenze quale giudice del lavoro all'esito della camera di consiglio dell'udienza 4 febbraio 2025 con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Firenze aveva accolto la domanda del giornalista nei confronti di , Controparte_1 Pt_1 affermando che il primo aveva lavorato alle dipendenze della seconda con rapporto a tempo indeterminato ed a tempo pieno dal 1 settembre 2009 all'8 ottobre 2018, con mansioni di redattore ai sensi dell'art 5 CNLG e, di conseguenza, aveva condannato al pagamento delle differenze di retribuzione e TFR, sulla base dei parametri indicati nella sentenza non definitiva n. 369/2023, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso oggetto della pagina 1 di 11 sentenza definitiva n. 767/2023. Poiché a fronte della domanda di regolarizzazione contributiva del rapporto era stato chiamato in causa il litisconsorte necessario , già aveva condannato alla stessa regolarizzazione, CP_2 CP_3 al netto della prescrizione maturata fino al febbraio 2017, ed al pagamento le spese di lite in favore di e di CP_1
, già CP_2 CP_3
Nel merito, il ricorrente (già giornalista professionista iscritto al relativo Albo da febbraio 2007) aveva lavorato per con un fittizio contratto di collaborazione coordinata e continuativa (doc. 2 ric. 1°), relativo a segnalazioni / Pt_1 informazioni su avvenimenti in Toscana, con il corrispettivo minimo di €. 6 per ciascuna segnalazione / informazione, mentre (in base alla giurisprudenza di legittimità in tema di subordinazione attenuata in ambito giornalistico), il rapporto doveva ritenersi subordinato dal 2009 al 2018, considerando che:
- l'attività costantemente svolta era consistita nell'elaborare pezzi, pubblicati da ogni giorno di ogni anno in Pt_1 numero elevatissimo (vedi doc. 13, elenco completo dei pezzi)
- egli aveva lavorato dal lunedì al venerdì, partecipando anche alla rotazione fra redattori richiesta per la copertura del sabato;
aveva elaborato pezzi relativi alla cronaca bianca locale in più settori, ed aveva tenuto una rubrica settimanale sulle mostre in Toscana, quali attività pianificate dalla redazione;
nella generalità dei casi, la scelta degli avvenimenti da seguire era stata del capo redattore o dei suoi sostituti;
la prestazione si era conformata in modo quotidiano alle direttive dal caporedattore, ricevute per telefono, via email o whatsapp (docc. 3, 4 e 5 ric. 1°), ricevute sia nella serata precedente per il successivo giorno, sia nel corso della medesima giornata di lavoro;
egli non aveva mai rifiutato di eseguire un servizio e la sua attività era stata soggetta al controllo e alle modifiche dei responsabili della redazione, come avveniva per gli altri redattori
- in tal senso convergevano le dichiarazioni dei testimoni (caporedattore dal 2011 al 2017), Testimone_1 [...]
(dal 2006 al 2011vice del capo redattore che si confermavano a vicenda, ed erano Testimone_2 Testimone_3 sostenute dalla nutrita documentazione prodotta, da cui risultava lo stabile inserimento del giornalista nella redazione di Pt_1
- da settembre 2009 la prestazione era stata continuativa ed intensa, corrispondendo a circa 20 / 21 giorni lavorativi al mese (pari ai 5 giorni di lavoro a settimana del redattore di cui all'art. 7 ), a tempo pieno, con esclusione CP_4 del solo mese di agosto di tutti gli anni nonché di dicembre 2013
- premesse le rispettive declaratorie del , la prestazione doveva qualificarsi come da redattore, piuttosto che CP_4 da collaboratore fisso, considerata l'attività giornalistica quotidiana negli anni, con elaborazione di pezzi in plurimi settori della cronaca locale, oltre alla tenuta di una rubrica fissa;
nonostante che il ricorrente non partecipasse a riunioni di redazione, doveva comunque essere valorizzato l'apporto quotidiano e l'ampiezza dei settori trattati, finendo per assimilare il suo impegno mensile a quello di un vero e proprio redattore, considerata anche la interlocuzione costante con il capo redattore ed i vice, il notevole numero dei pezzi pubblicati (stabilmente sopra i
100 al mese, a volte fino a 250, doc. 13 ric.), ed il contributo ad elaborare il titolo del proprio pezzo deciso infine dalla redazione
- le dimissioni rese con lettera 9 ottobre 2018 (doc. 21 ric. 1°) erano fondate su giusta causa per la violazione dell'obbligo di regolare assicurazione del rapporto, al quale era stata richiamata invano dal lavoratore con la Pt_1
pagina 2 di 11 precedente diffida 12 settembre 2018 (doc. 15 ric. 1°), e quindi egli aveva diritto alla indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 27 CNLG
- erano dovute le differenze di retribuzione e di TFR per il periodo di accertata subordinazione (settembre 2009 / ottobre 2018), oltre alla regolarizzazione contributiva per il periodo non prescritto (considerando che il primo atto interruttivo della prescrizione era la domanda relativa al versamento dei contributi, contenuta nella memoria di costituzione el 12 febbraio 2022, erano prescritti i contributi maturati entro il 12 febbraio 2017) CP_3
- le spese di lite seguivano la soccombenza di nei confronti sia del ricorrente sia dell'istituto previdenziale. Pt_1
aveva appellato la sentenza con 4 motivi di merito, chiedendone la riforma con rigetto della domanda Pt_1 accolta in primo.
i era costituito con memoria, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
, già si era costituito con memoria, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2 CP_3
§§§
1) Subordinazione
Secondo l'appello, la domanda di accertamento della subordinazione non doveva essere accolta poiché il ricorrente non avrebbe assolto l'onere della prova in proposito.
Infatti, gli indici forniti non avrebbero consentito di concludere che egli era obbligato a mettere a disposizione in modo costante ed esclusivo la propria prestazione, sottoposto a potere di direzione tecnica ed organizzativa nonché al potere disciplinare, adeguandosi agli ordini e subendo il controllo inerente sulla propria prestazione. il Tribunale aveva richiamato la giurisprudenza di legittimità sulla subordinazione attenuata del giornalista, secondo la quale, non essendo agevole dimostrare la sua eterodirezione per le peculiari caratteristiche dell'attività, era necessaria una valutazione globale dei dati indiziari per verificare se il giornalista fosse stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per dare seguito a richieste variabili e non predeterminate, eseguendo direttive ricevute in proposito.
Secondo , tale giurisprudenza non avrebbe affievolito il profilo quantitativo della subordinazione, bensì Pt_1 adeguato le modalità di attuazione del rapporto al suo carattere creativo, fermo restando che il vincolo di dipendenza e il complesso dei poteri datoriali (direttivo, organizzativo e disciplinare) rimanevano il nucleo della subordinazione anche giornalistica, mentre la responsabilità del servizio e la continuità della prestazione erano dati aggiuntivi. Insomma, il vincolo di dipendenza sarebbe tuttora decisivo per qualificare come subordinata la prestazione, richiedendosi in tutti i casi l'obbligo di mettere a disposizione le energie anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra.
Di conseguenza, non era subordinato il giornalista che si limitasse ad una produzione autonoma di articoli, da lui redatti ed impostati, ed eventualmente solo modificati dall'editore, e che non svolgesse ulteriori attività di redazione, collaborando con il personale nel formare la pagina giornalistica da pubblicare.
In tal senso, richiamava la sentenza n. 3473/2018 della Corte d'Appello di Roma (riprodotta alle pagg. Pt_1
15/19 appello), che valorizzava il “vincolo di dipendenza”, relativo a tempi e modi delle prestazioni richieste, ed ai relativi obblighi, richiamato dalla contrattazione collettiva come dato qualificante.
pagina 3 di 11 Ciò premesso, invocava una lettura critica della giurisprudenza di legittimità sulla cd subordinazione attenuata delle prestazioni intellettuali e creative, per evitare che il giudice si limitasse ad accertare l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nella redazione, esaurendo in ciò tutte le più ampie necessarie verifiche ai fini della subordinazione.
A tal fine, infatti, bisognava tenere presente che, nei tratti distintivi, non vi sono differenze di sostanza fra la subordinazione del giornalista e quella di altri lavoratori, essendo sempre unico il richiamo alla tipologia dell'art. 2094 cc, norma generale mai modificata nemmeno dalla normativa speciale in ambito giornalistico.
In altri termini, l'inserimento continuativo ed organico nella redazione rimaneva sempre elemento rilevante da valutare, mentre in mancanza di manifestazioni chiare del potere direttivo, di controllo e disciplinare effettivamente conformante la prestazione, non sarebbe possibile qualificare come subordinato un giornalista. Altrimenti si finirebbe per creare una nuova tipologia di lavoro, fondata su un ingiustificato divieto di configurare come autonomi rapporti di durata, basati su un corrispettivo globalmente predefinito, a fronte di attività riconducibili all'impresa attraverso strumenti di pertinenza della stessa impresa.
L'appello richiamava inoltre il fondamentale principio del cd nomen iuris, enunciato sempre dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la qualificazione giuridica del rapporto doveva fondarsi sia sulla condotta contrattuale delle parti sia sulla libera scelta della tipologia contrattuale adottata d'accordo, a maggior ragione in un settore come quello giornalistico nel quale si presume che i prestatori, per cultura e competenza, possano definire in modo consapevole i loro rapporti con l'editore.
Premessi tali criteri di giudizio, in concreto, era errata la valutazione del Tribunale, basata esclusivamente sul fatto che forniva articoli giornalistici con continuità ad , con ciò eseguendo l'obbligo assunto con il CP_1 Pt_1 contratto di collaborazione. Erano invece state trascurate plurime e significative circostanze che deponevano per l'autonomia dello stesso rapporto, poiché egli:
- non aveva un obbligo di presenza, né necessità di essere autorizzato in via preventiva o di giustificarsi in via successiva per le proprie assenze (teste Tes_1 Testimone_2
- non aveva un obbligo di orario poiché il tempo della sua prestazione non era controllato, e dipendeva in modo esclusivo dall'evento che doveva coprire, secondo necessità liberamente valutate dall'interessato (teste Tes_1
- prestava attività anche per altre testate giornalistiche e quindi non si poteva presumere che l'attività da lui svolta nel redigere articoli fosse finalizzata esclusivamente alla collaborazione con ( non aveva mai Pt_1 CP_1 contestato le collaborazioni da lui intrattenute con altre testate giornalistiche, in proposito a pag. 25 dell'appello era riportato l'elenco degli 8 articoli pubblicati uno nel 2014, sei nel 2017 ed uno nel 2018)
- copriva eventi segnalati da ovvero scelti da lui stesso (eventi che il teste aveva definito Pt_1 Tes_1
“programmati”)
- realizzava i pezzi in modo autonomo al di fuori da qualsiasi controllo di Pt_1
- offriva ad servizi che potevano essere rifiutati, o liberamente modificati dalla redazione Pt_1
- non aveva mai partecipato alla cd cucina redazionale, né alle riunioni di redazione
- si era occupato solo di cronaca bianca, relativa all'attività del e della Regione Toscana, Controparte_5 CP_6
pagina 4 di 11 e spettacoli (testi . Tes_1 Testimone_2
In conclusione, il rapporto di collaborazione fra le parti era genuino perché riguardava la fornitura di singoli servizi giornalistici, che non erano predeterminati contrattualmente in quanto dipendevano dagli eventi di cronaca e dal conseguente interesse di a coprirli, e non era caratterizzato da direttive fonte di veri e propri obblighi, bensì Pt_1 dal mero coordinamento della committente a fronte di una prestazione autonoma rispetto alla redazione.
Peraltro, le indicazioni scritte ricevute dalla redazione richiamate in sentenza erano modeste per numero e contenuto, ed a ben vedere si riferivano esclusivamente ad oggetto, lunghezza, taglio dei pezzi, ed il relativo termine di consegna, senza rappresentare alcun vincolo di dipendenza e senza ingerirsi nell'autonomia del collaboratore sulla modalità e i tempi della prestazione. Invece, era coerente con il contratto di collaborazione che le caratteristiche del prodotto fossero oggetto delle richieste preventive e del controllo successivo di , quale Pt_1 committente di una prestazione da coordinare con quella della redazione.
In conclusione, mancavano elementi decisivi della subordinazione in forma di obbligo di presenza quotidiana in redazione anche nelle pause fra un servizio e l'altro, necessità di concordare preventivamente le assenze o di documentare successivamente la relativa giustificazione, sottoposizione a turni di lavoro, godimento di ferie in un periodo predeterminato dal datore. Quindi, mancava la dimostrazione di un obbligo di mettere quotidianamente a disposizione la propria prestazione, poiché al contrario era libero di non presentarsi in agenzia, o di CP_1 allontanarsi in qualsiasi orario, in coerenza con la tipologia contrattuale di collaborazione coordinata e continuativa, liberamente scelta dalle parti.
Secondo il Collegio, il motivo 1) è infondato.
Prima di affrontare la qualificazione giuridica del rapporto, oggetto del presente motivo (e l'inquadramento della prestazione, oggetto di quello successivo), è utile ricapitolare i tratti essenziali del fatto, così come già ricostruiti analiticamente nella sentenza, sulla base delle nutrite prove documentali e delle chiare prove orali raccolte in primo grado. Si tratta di un complesso di circostanze significative, non sempre contestate in modo analitico da , che Pt_1 perlopiù ne aveva argomentato la irrilevanza ai fini della subordinazione (motivo 1) e dell'inquadramento come redattore (motivo2).
Il quadro di fatto può essere riassunto come segue:
# le parti avevano stipulato un contratto di collaborazione (doc. 2 ric. 1°) con il quale si era impegnato a CP_1 fornire ad segnalazioni e/o informazioni su avvenimenti della Toscana, per il corrispettivo minimo di €. 6 Pt_1 per ogni segnalazione e/o informazione
# in proposito, l'appello aveva invocato la giurisprudenza di legittimità che, ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, valorizza la tipologia contrattuale liberamente scelta dalle parti, a maggior ragione nel caso in cui il lavoratore sia persona competente e qualificata presumibilmente in grado di trattare la medesima tipologia a suo vantaggio
# tuttavia, è pacifico che per l'intera durata del rapporto ritenuto subordinato, dal 2009 al 2018, non si CP_1 fosse limitato ad effettuare segnalazioni e/o informazioni, bensì avesse eseguito le quotidiane richieste della redazione che lo incaricavano di seguire eventi e scrivere pezzi sui medesimi, ovvero svolgere la tipica Pt_1
pagina 5 di 11 attività giornalistica che consiste nel raccogliere la notizia ed elaborarla, fino alla stesura di un pezzo;
# di conseguenza, il principio del cd nomen iuris (Cass. n. 35687/2021, n. 4884/2018, n. 22289/2014) nemmeno sarebbe riferibile al caso in esame, per l'accertata divergenza fra il regolamento autonomo e la effettiva modalità di svolgimento del rapporto
# la prestazione si svolgeva regolarmente dal lunedì al venerdì e progressivamente nel corso del rapporto, su decisione della redazione, era stato coinvolto anche nella turnazione dei redattori riferita al sabato CP_1
# quanto alle disposizioni che riceveva dalla redazione, generalmente ogni sera il caporedattore o i vice lo CP_1 chiamavano per telefono, assegnandogli eventi da seguire il giorno successivo (vedi direttive telefoniche, doc. 3 ric.
1°), indicazioni che più raramente gli erano fornite anche via mail (doc. 4 ric. 1°) o via whatsapp (doc. 5 ric. 1°);
# con le medesime modalità, continuava a ricevere disposizioni dalla redazione anche nel corso della CP_1 giornata lavorativa, con l'indicazione di ulteriori eventi da seguire e servizi da svolgere
# il contenuto di tali disposizioni quotidiane era chiarito dalle testimonianze del capo redattore e Testimone_1 della vice e risultava già dalla documentazione prodotta con il ricorso, con particolare Testimone_2 riferimento ai docc. 10 ric. 1°, relativi al testo di disposizioni scritte che indicavano a il tipo di evento, CP_1 con il luogo e il momento in cui assistere, oppure il tipo di fatto sul quale raccogliere informazioni o immagini, il tutto al fine di redigere un pezzo, per il quale era anche assegnata una durata prestabilita ed il relativo termine di consegna;
in alcuni casi, tali disposizioni si riferivano invece alla stessa richiesta di valutare l'opportunità di pubblicare testi o notizie che provenivano da fonti terze (doc. 11 ric. 1°)
# la sentenza aveva già riportato il numero complessivo dei pezzi elaborati da negli anni, dato in sé CP_1 pacifico, e il cui carattere progressivamente crescente mostrava l'intensificarsi della sua prestazione, anche per il coinvolgimento nelle turnazioni sul sabato (nel 2009, 753 pezzi;
nel 2010, 1404 pezzi;
nel 2011, 1233 pezzi;
nel
2012, 1266 pezzi;
nel 2013, 1543 pezzi;
nel 2014, 1943 pezzi;
nel 2015, 2092 pezzi;
nel 2016, 2627 pezzi;
nel
2017, 2754 pezzi e nei primi sei mesi del 2018, 1274 pezzi, doc. 13 ric. 1°)
# in aggiunta, dal 2009 al 2017, era stato incaricato di curare una rubrica settimanale sulle mostre della CP_1
Toscana, raccogliendo informazioni e preparando un elenco da inserire nel notiziario regionale (docc. 6, 6 bis ric.
1°)
# va precisato che , quale cooperativa di editori di quotidiani, raccoglie e trasmette notizie sui principali Pt_1 avvenimenti, non pubblica un vero e proprio quotidiano da impaginare, bensì si limita al lancio di notizie (il cd pezzo richiesto a ed eventualmente al loro rilancio;
di conseguenza, i pezzi richiesti erano predisposti CP_1 secondo i parametri indicati nelle disposizioni della redazione, e quindi erano inviati alla stessa redazione attraverso una piattaforma alla quale egli accedeva
# le buste paga (doc. 14 ric. 1°) non erano elaborate di riflesso ai pezzi richiesti e trasmessi da nel mese CP_1 corrispondente (doc. 13 ric. 1°), ed anche da questo punto di vista il principio del cd nomen iuris non può applicarsi per la mancata corrispondenza fra il contratto di collaborazione (doc. 2 ric. 1°) e le modalità effettive di svolgimento del rapporto quanto alle regole sul compenso.
Ciò premesso in fatto, il Collegio aderisce alla costante giurisprudenza di legittimità già richiamata in sentenza in pagina 6 di 11 tema di subordinazione del giornalista.
< In materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo
o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva
specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa >, Cass. n.
24078/2021, conforme n. 24439/2022.
Nello stesso senso Cass. n. 26466/2024 secondo la quale, considerato il carattere creativo della prestazione,
l'attività giornalistica è subordinata a fronte dello stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, tale da assicurare, per un periodo di tempo significativo, che le esigenze informative della testata siano realizzate con la stesura sistematica di articoli su specifici argomenti, o con la tenuta sistematica di specifiche rubriche. A tal fine è necessario che, nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, il lavoratore rimanga disponibile alle esigenze del datore.
La subordinazione non si può escludere per il solo fatto che egli abbia libertà di movimento, non sia tenuto ad una presenza con orario predeterminato in un luogo di lavoro, né se la retribuzione è commisurata alle singole prestazioni. Piuttosto, sono indici negativi della subordinazione del giornalista il fatto che le sue prestazioni siano concordate e pagate in modo singolo, a dimostrazione che si tratta di una serie di incarichi professionali distinti, seppur continuativi.
Sulla base di tale regola, è inevitabile ritenere subordinata la prestazione per il suo evidente inserimento organico, durato quasi un decennio e tradottosi nella elaborazione di un numero elevatissimo di pezzi, progressivamente aumentati negli anni, frutto di un'attività svolta abitualmente dal lunedì al venerdì con ulteriore turnazione sul sabato, il tutto sulla base di puntuali direttive impartite dalla redazione in modo quotidiano e ripetuto.
Tutto ciò dimostra una messa a disposizione della prestazione giornalistica continuativa, ed esclude che si possano ipotizzare periodi, o anche solo giornate, nelle quali non fosse impegnato per la redazione , non CP_1 Pt_1 ricevesse disposizioni in tal senso dal caporedattore o dal vice del capo redattore, non partecipasse agli eventi segnalati o non raccogliesse le informazioni richieste ed infine non elaborasse i pezzi attesi.
Per contro, è escluso - ed a ben vedere nemmeno l'appello lo sostiene - che il rapporto in esame si potesse ricostruire in forma di singole prestazioni, volta per volta concordate, eseguite o retribuite, e che esistesse quindi una pausa fra una prestazione e l'altra in occasione della quale il lavoratore fosse libero da impegni contrattuali.
I settori nei quali operava erano relativi alla cronaca bianca ed alle amministrazioni locali, si CP_1 aggiungevano alla rubrica fissa in materia di mostre, ed erano individuati dalla redazione che in modo puntuale, e ripetuto, dava disposizioni per il loro adempimento quotidiano.
Nemmeno la circostanza evidenziata in appello a proposito del saltuarie collaborazioni di con altre testate CP_1
è in grado di smentire le conclusioni ora raggiunte:
-in fatto, si era trattato in tutto di 8 articoli (di cui 1 nel 2014, 6 nel 2017 ed 1 nel 2018), a fronte del rapporto controverso durato dal 2009 al 2018 con attività quotidiana ed elaborazione di centinaia di articoli all'anno (doc. 13 ric. 1°).
pagina 7 di 11 -in diritto, la subordinazione del giornalista non esige una esclusiva assoluta della prestazione in favore del datore,
e può essere compatibile con singole prestazioni rese a favore di terzi, a maggior ragione se del tutto sporadiche come nel caso in esame.
2) Inquadramento (redattore / collaboratore fisso)
In via subordinata al motivo precedente sulla qualificazione giuridica del rapporto fra autonomia e subordinazione,
l'appello censurava la sentenza per averlo inquadrato come redattore piuttosto che come collaboratore fisso, nell'ambito della duplicità di tipologie di lavoro giornalistico del CNLG.
Per contro, in concreto, per il riconoscimento come redattore mancava l'attività interna alla redazione, la fornitura di articoli estranei al limitato ambito territoriale dedotto in contratto (Regione Toscana) ed al settore ivi stabilito
(cronaca bianca, relativa agli enti locali, cultura e spettacolo).
In conclusione, tuttalpiù avrebbe potuto ritenersi un collaboratore fisso, qualificazione non incompatibile CP_1 con il carattere quotidiano della prestazione, mentre in concreto del collaboratore fisso ricorreva l'attività svolta in uno specifico settore di competenza e la prestazione non occasionale.
Secondo il Collegio, anche il motivo 2) è infondato.
Pur essendo pacifica la mancata partecipazione del alle attività di redazione, va comunque considerato CP_1 che non è una testata giornalistica che pubblica un quotidiano bensì un'agenzia che lancia notizie, e quindi Pt_1 la sua redazione non svolge tutte le attività destinate ad impaginare una vera e propria pubblicazione come nel caso dei quotidiani o riviste.
Per di più, la stessa declaratoria contrattuale del collaboratore fisso esige che il giornalista non svolga una prestazione quotidiana, bensì collabori in modo continuativo ed abbia assegnato un solo settore.
Per contro, a conferma dell'inquadramento come redattore, è ampiamente dimostrato che, per un decennio, avesse collaborato in modo costante con prestazioni giornaliere a tempo pieno dal lunedì al venerdì, a cui CP_1 si aggiungeva la turnazione del sabato e, secondo puntuali disposizioni della redazione avesse partecipato ad eventi, raccolto e selezionato notizie, elaborato pezzi poi lanciati da , per di più anche predisponendone il titolo che Pt_1 poteva essere modificato dal capo redattore, come per tutti gli altri componenti della redazione.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che < Nell'ambito del lavoro giornalistico, la qualifica di redattore si caratterizza per il particolare tipo di notizie richieste e per il particolare inserimento nell'organizzazione e programmazione necessaria per la formazione del prodotto finale, con prestazione dell'attività lavorativa quotidiana e con l'osservanza di un orario di lavoro;
viceversa, per la figura del collaboratore fisso rileva la semplice continuità dell'apporto, limitato, di regola, ad offrire servizi inerenti ad un settore informativo specifico di competenza >, Cass. n. 29182/2018.
Analogamente, secondo Cass. n. 23275/2024, il collaboratore fisso è invece un giornalista che non assicura una attività giornaliera (come invece pacificamente faceva , bensì redige articoli o tiene rubriche, e quindi ha CP_1 diritto ad una retribuzione collegata al numero di tali collaborazioni nonché all'impegno di frequenza e alla natura ed importanza dei temi trattati (mentre invece era pagato con un compenso mensile non collegato al CP_1 numero e alla tipologia dei pezzi redatti).
pagina 8 di 11 3) Giusta causa dimissioni
In via subordinata ai motivi precedenti sulla qualificazione giuridica del rapporto e l'inquadramento della prestazione, l'appello censurava la sentenza per avere ritenuto la giusta causa delle dimissioni rese da CP_1 poiché in tutti i casi sarebbero mancate la immediatezza della reazione del lavoratore al preteso inadempimento datoriale (mancata assicurazione del rapporto di lavoro), e l'impossibilità del lavoratore di proseguire anche solo provvisoriamente il rapporto in conseguenza dello stesso inadempimento.
Infatti, dopo oltre 10 anni dal suo inizio, ed appena 20 giorni dopo l'unica rivendicazione formulata con la lettera
12.9.2018 8doc. 15 ric. 1°), aveva ritenuto non più tollerabile la prosecuzione del contratto e si era CP_1 dimesso con la lettera 9.10.2018 (doc. 21 ric. 1°).
Peraltro, era del tutto indimostrata la circostanza che, dopo la diffida di settembre 2018, fosse stata ridotta la quantità dei pezzi a lui richiesti dalla redazione.
Al contrario, ad ottobre 2018 aveva risolto il rapporto di lavoro per avere reperito altra occupazione CP_1 giornalistica, che aveva iniziato a svolgere immediatamente dopo le dimissioni.
In conclusione, non era dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso riconosciuta invece sull'assunto, errato, della giusta causa di dimissioni.
Secondo il Collegio, pure il motivo 3) è infondato.
La giusta causa delle dimissioni rese ad ottobre 2018 non si riferiva solo alla mancata assicurazione del rapporto, condotta di grave inadempimento degli obblighi legali e contrattuali da parte di , bensì derivava anche dal Pt_1 fatto che dopo la diffida di settembre 2018, quando ormai era evidente la dichiarata volontà del lavoratore di agire per la regolarità retributiva e contributiva del lungo rapporto fra le parti, aveva ridotto in modo significativo Pt_1 il numero dei pezzi a lui richiesti e pagati.
Infatti, a fronte della centinaia di pezzi dei mesi precedenti, nel settembre 2018 a ne erano stati richiesti CP_1 solo 96, e di conseguenza, in applicazione delle formali regole contrattuali (che pur fino a quel momento non erano state utilizzate per redigere le buste paga), il compenso di quell'ultimo mese era sceso ad €. 830 netti, mentre nei mesi precedenti il compenso medio era stato di circa €. 1.450 (vedi buste paga, doc. 14 ric. 1°).
Secondo la giurisprudenza di legittimità (fra le tante, Cass. n. 18263/2024) l'inadempimento datoriale può ritenersi di gravità tale da fondare giusta causa delle dimissioni del lavoratore qualora il suo contenuto e le sue modalità rendano impossibile proseguire il rapporto, anche in via provvisoria. Nel caso in esame, tale condizione derivava dal fatto, che dopo la diffida di settembre, nella violazione dell'obbligo di regolarizzare il trattamento retributivo e contributivo, aveva mostrato la propria intenzione (ritorsiva) di ridimensionare l'impegno richiesto nel Pt_1 decennio precedente, riducendo così il compenso al di sotto di una soglia adeguata al mantenimento del lavoratore.
Le dimissioni erano state quindi una reazione immediata e proporzionata alla complessiva condotta datoriale.
4) Aliunde perceptum
In via ancora subordinata a tutti i motivi precedenti, l'appello censurava la sentenza per avere superato l'eccezione con la quale era richiesto di detrarre dalle differenze dovute quanto aveva percepito da parte di terzi nel CP_1
pagina 9 di 11 corso della decennale collaborazione con . Poiché la qualifica di redattore (erroneamente attribuita dal Pt_1
Tribunale, come da motivo 2) presupponeva il carattere esclusivo della prestazione svolta dal giornalista per l'editore, in tutti i casi dal compenso, erroneamente riconosciuto, avrebbe dovuto essere detratto quanto CP_1 aveva percepito da parte di terzi.
A tal fine, l'appello ribadiva la richiesta, ai sensi dell'art. 213 cpc, di assumere informazioni presso l'Ispettorato del lavoro sull'eventuale impiego di presso altro datore di lavoro nell'arco di tempo del rapporto fra le parti, CP_1 ordinando la esibizione dei contratti di lavoro e/o di collaborazione nonché della documentazione relativa ai corrispondenti compensi, da detrarre da quelli eventualmente riconosciuti nel presente giudizio.
Secondo il Collegio, il motivo 4) è infondato.
Prima di tutto, è improprio riferire al caso in esame la stessa dizione di < aliunde perceptum > utilizzata in appello.
Infatti, i compensi ricevuti da terzi non sarebbero destinati a diminuire un risarcimento del danno spettante al lavoratore per la mora del datore di lavoro nel ricevere la sua prestazione, bensì in questo caso dovrebbero diminuire la retribuzione spettante al lavoratore per una prestazione effettivamente resa, sul solo assunto che tale prestazione dovesse essere obbligatoriamente esclusiva.
Ribadito quanto già detto in punto di inquadramento come redattore (motivo 2), secondo il Collegio in linea generale non si può affermare categoricamente che tale lavoratore abbia un obbligo di prestazione esclusiva.
A maggior ragione, non si potrebbe ritenere illegittima l'attività giornalistica prestata sporadicamente in favore di terzi, con la limitata portata del caso in esame (8 articoli per terzi, distribuiti in anni anche distanti fra di loro, a fronte di migliaia di articoli costantemente forniti ad con prestazione quotidiana nell'arco di un decennio). Pt_1
Di conseguenza, viene meno ogni possibile fondamento alla pretesa di detrarre il compenso ricevuto da terzi dalle differenze di retribuzione riconosciute nel caso in esame dal Tribunale (capo di domanda sul quale non ha Pt_1 proposto appello, e che quindi è divenuto definitivo).
Cade di conseguenza anche la richiesta accessoria di assumere informazioni in proposito.
Spese di lite e C.U.
Le spese di lite di secondo grado sono liquidate:
- in favore di nell'ambito dello scaglione di valore della domanda accolta (€. 346 mila), esclusa la fase CP_1 istruttoria perché il presente giudizio si è esaurito in un'unica udienza di discussione e decisione sulla base degli atti e dei documenti
- in favore dell' in relazione alla condanna generica la regolarizzazione contributiva, ovvero nell'ambito dello CP_2 scaglione di valore indeterminabile di complessità basse, di nuovo con esclusione della fase istruttoria.
Nei confronti dell'appellante , integralmente soccombente, sussistono i presupposti processuali per il Pt_1 raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma le sentenze appellate, non definitiva e definitiva.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati, liquidate rispettivamente in Pt_1
pagina 10 di 11 €. 7.120,00 in favore di ed in €. 3.473,00 in favore di ex oltre spese generali 15% ed CP_1 CP_2 CP_3 ulteriori oneri di legge.
Dichiara che nei confronti dell'appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del Pt_1 contributo unificato.
Firenze, 4 febbraio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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