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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/06/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3198 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
In funzione di giudice unico, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3198/2023 promossa da:
, in proprio e in qualità di legale rappresentante di Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Rita Fatigati ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lodi, Corso Ettore Archinti n, 25;
contro
(p. iva ) rappresentata da ) Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Schiavone e dall'Avv.ta Giulia Galati, anche in via disgiuntiva, nonché elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Enrico Viola, sito a Bressana Bottarone
(PV), Via XX Settembre n. 6;
- parte convenuta opposta -
Conclusioni per parte opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: In accoglimento delle ragioni in fatto e in diritto spiegate in atti accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della con ogni conseguenza di legge;
Controparte_4
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: Accertare e dichiarare l'insussitenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto numero 1326/23 RG 2004/23 e per l'effetto rigettare, per i motivi esposti in atti, l'eventuale istanza avversaria di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Dichiarare nullo e/o illegittimo e/o privo di effetti e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 1326/23 del 30.10.23 emesso dal Tribunale di Lodi nei confronti dell'attrice opponente;
per l'effetto statuire che nulla la medesima attrice opponente deve alla convenuta opposta in relazione ai fatti di cui è giudizio e ciò a qualsivoglia ragione titolo o causa.
In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Conclusioni per parte opposta
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, così giudicare:
A. In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c..
B. In via principale, nel merito: rigettare tutte le domande e le eccezioni ex adverso proposte, anche in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto opposto.
C. In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, accertare la sussistenza del credito nella misura quantificata nel ricorso per decreto ingiuntivo e, per l'effetto, condannare (C.F. , nata a [...] C.F._1
Milano, il 07.02.1965, residente in [...], in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della (P.IVA ), per le Controparte_1 P.IVA_3 causali di cui in narrativa, al pagamento in favore di della somma di Euro 35.282,71 o Controparte_2 di altra somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto sino al saldo.
D. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. in proprio e in qualità di legale rappresentante di Parte_1 Controparte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2004/2023, pubblicato dal Tribunale di Lodi il
30.10.2023 e notificato in pari data a mezzo PEC al debitore principale Parte_2
e in data 8.11.2025 nei confronti del fideiussore, con cui è stato ingiunto il pagamento in favore di
[...] della somma di €35.282,71 oltre interessi e spese legali. CP_2
Parte opponente ha contestato la fondatezza della pretesa oggetto di decreto ingiuntivo, deducendo:
- il difetto di legittimazione attiva di Controparte_2
- la mancata prova del credito;
- la nullità della fideiussione per violazione del divieto previsto dall'art 4.4 D.M. 23/09/2005La
1.1. si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza nel merito delle domande avverse Controparte_2
2 e il rigetto dell'opposizione avversaria.
1.2. Con decreto preliminare del 7/03/2024, il Giudice ha convertito il rito ordinario in rito semplificato, fissando udienza ex art 281 duodecies c.p.c..
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il Giudice ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedendo alle parti termine di 15 giorni per introdurre il procedimento di mediazione.
All'udienza del giorno 11/10/2024, preso atto dell'esito negativo della procedura di mediazione, il
Giudice ha concesso i termini per le memorie ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c., rinviando all'udienza del
4/12/2024.
A tale udienza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza ex art 281 sexies
c.p.c. al 28/02/2025, concedendo alle parti termine sino al 5/02/2025 per il deposito di note conclusive.
L'udienza è stata rinviata d'ufficio per impegni di formazione del giudice al successivo 2.05.2025, alla quale la causa è stata trattenuta ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Sulla tardività dell'opposizione di Controparte_1
Preliminarmente, con note conclusionali depositate in data 5.02.2025 parte convenuta opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta da , per tardività della Controparte_1 stessa. Parte opponente, nelle successive difese, non ha preso posizione in merito.
L'eccezione è fondata e va pertanto accolta.
In primo luogo, al riguardo, va rilevato che l'inosservanza del termine perentorio previsto dall'art. 641
c.p.c. per la proposizione della opposizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ed è insuscettibile di sanatoria (cfr. Cass. Civ. 15.10.1992 n. 11318).
Nel caso di specie, risulta dalla documentazione prodotta in atti che la notificazione dell'ingiunzione per cui è causa si è perfezionata, per la società debitrice, in data 30.10.2023, ed effettuata a mezzo PEC all'indirizzo risultante dalla visura societaria (cfr. doc. 8bis convenuta opposta); l'atto di citazione è stato notificato a n data 19.12.2023 e quindi ben oltre il termine perentorio di cui all'art. 641 CP_2
c.p.c..
Da quanto sopra consegue che l'opposizione proposta dalla società debitrice è tardiva in quanto il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato in quaranta giorni dalla notifica del decreto, è perentorio, con la conseguenza che l'atto di opposizione deve essere dichiarato inammissibile (cfr. Cass. civ. 12.07.2006 n. 15763), con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Sulla titolarità del credito in capo a CP_2
3 Tanto premesso in ordine alla posizione della società debitrice principale, occorre ora valutare la fondatezza dell'opposizione tempestivamente proposta dalla garante, sig.ra Parte_1
La pretesa creditoria dell'odierna convenuta opposta si fonda sui rapporti bancari intercorsi con il debitore principale ed in particolare: Controparte_1
- contratto di conto corrente n. 03670/1000/0011844 sottoscritto in data 12/09/2013 da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_2
- contratto di finanziamento n. 0137073087600 sottoscritto in data 26/11/2013 da
[...] con il medesimo Istituto di credito, per l'importo complessivo di € 15.000,00, da Parte_2 restituirsi mediante pagamento di n. 48 rate;
Nella medesima data, la signora – già socia della e Parte_1 Parte_2 sua legale rappresentante – si è costituita garante per l'adempimento di qualsiasi obbligazione assunta dalla verso la Banca dipendente da “operazioni bancarie di qualunque Parte_2 natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato …”, nonché per “… quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, anche se moratori ed ogni altro accessorio nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario e ogni onere tributario …”.
Successivamente, con lettera del 06/03/2014, la signora ha sottoscritto una fideiussione sempre Pt_1 nell'interesse della e dei suoi successori o aventi causa, sino alla concorrenza Parte_2 dell'importo Euro 10.000,00 (Diecimila/00), per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso la Banca dipendente da “operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato …”, nonché per “… quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, anche se moratori ed ogni altro accessorio nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario e ogni onere tributario …”.
L'esistenza dei predetti rapporti può ritenersi pacifica, in assenza di contestazioni, ai sensi dell'art. 115
c.p.c..
Con operazione di cessione di crediti in blocco “pro soluto” avvenuta tra e Controparte_5 [...] con atto stipulato in data 10 dicembre 2020 ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto CP_2 degli artt. 1 e 4 della legge 130 e dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (approvato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) di cui è stata data notizia a mezzo pubblicazione sulla G.U. Parte
Seconda n. 145 del 12 dicembre 2020, l'odierna convenuta opposta acquistava la titolarità Controparte_2 di tutti i rapporti attivi e passivi ceduti, tra cui quelli per cui è causa vantanti dalla cedente nei confronti di e della sua garante. Controparte_1
4 Parte opponente ha contestato l'omessa prova della titolarità dei crediti per cui è causa in capo a
[...]
CP_2
La contestazione è infondata.
Come è noto, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n. 4116/2016).
Al riguardo giova ricordare che la pubblicazione dell'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - non è sostitutiva della cessione stessa (Cass. n.
22548/2018; Cass. n. 5617/2020). Tuttavia, consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia (così Cass. n. 10860/2024).
Nel caso in esame, l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 12.12.2020 non consente di ricondurre con certezza i crediti vantato nei confronti del debitore esecutato nell'operazione di cessione in blocco in ragione della genericità della formulazione utilizzata.
Ciò nonostante, la prova della cessione è stata fornita mediante la dichiarazione sottoscritta dalla banca cedente: vedasi la dichiarazione in data 29/02/2024 con cui ha confermato Controparte_6 espressamente l'intervenuta cessione, a favore di in data 10.12.2020, dei crediti vantati Controparte_2 nei confronti di nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione cui Controparte_1
è stata dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 12.12.2020.
Ritiene il Tribunale che la dichiarazione della banca cedente è senza dubbio idonea a provare il negozio di cessione e tale efficacia probatoria non è esclusa dalla circostanza che la stessa sia stata formata successivamente alla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale (ex multis Cass. sent. n.
10200/2021; Tribunale Milano n. 7725/2023; Tribunale Spoleto n. 529/2023; Corte di Appello Venezia
n. 1104/2023). A tale riguardo, giova ricordare che la cessione di un credito, non essendo negozio formale, né tantomeno solenne, non deve essere necessariamente provata con la produzione del contratto
5 di cessione, ben potendo risultare anche da dichiarazioni unilaterali del cedente ricognitive dell'avvenuto trasferimento (Cass. n. 18016/2018).
4. Sull'eccezione di nullità della fideiussione per violazione del divieto previsto dall'art 4.4 D.M.
23/09/2005
Secondo la difesa di parte opponente , stante l'operatività della garanzia statale, all'istituto di Pt_1 credito sarebbe preclusa la possibilità di ottenere garanzie ulteriori, in forza dell'art.
4.4 del D.M.
23/09/2005 a mente del quale “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”.
Ciò comporterebbe, secondo la prospettazione dell'opponente, che la garanzia prestata dalla sig.ra Pt_1 sarebbe affetta da nullità insanabile.
L'eccezione è infondata.
La disposizione in esame vieta agli istituti di acquisire sulle quote dei finanziamenti già garantiti dal
Fondo ulteriori garanzie bancarie (reali o assicurative), definite anche fideiussioni bancarie, le quali consistono in un obbligo assunto da parte di una banca di pagare una determinata somma oppure di garantire una serie di adempimenti economici e operativi, e si distinguono dalle garanzie volontarie le quali, di contro, sono prestate da soggetti estranei all'ordinamento bancario. Il Legislatore ha quindi inteso precludere agli istituti di credito di ottenere, oltre ad una garanzia pubblica, l'acquisizione di fideiussioni da parte di ulteriori banche.
Nel caso di specie, la garanzia sottoscritta dalla sig.ra consiste in un'ordinaria fideiussione Pt_3 volontaria con la quale una persona fisica si è impegnata a garantire l'istituto dall'inadempienza della debitrice principale . Parte_2
Non si tratta, quindi, di una garanzia bancaria nel senso sopra descritto;
la banca ne è beneficiaria, al pari di quanto accade con riguardo ad ogni altra garanzia per operazioni di finanziamento, ma non è anche il datore della garanzia stessa, in violazione dell'art.
4.4 del D.M. 23/09/2005.
Preme osservare, al riguardo, che le fideiussioni bancarie e assicurative presentano connotazioni nettamente distintive rispetto alle fideiussioni personali. Laddove, infatti, la fideiussione personale è prestata da un soggetto privato, il quale si impegna con il proprio patrimonio a garantire l'adempimento delle obbligazioni di un terzo, le prime sono prestate da istituti bancari e compagnie assicurative, e quindi con l'intervento di intermediari finanziari che, come noto, sono sottoposti a specifici obblighi regolamentari, non previsti per il caso di fideiussione personale, che è accordo tra privati.
Anche la giurisprudenza di merito, con orientamento che questo Tribunale ritiene condivisibile, si è espressa nel senso di ritenere pienamente valide e operanti le garanzie personali, sottolineando come la norma faccia espresso riferimento unicamente alle garanzie reali e personali prestate intermediari bancari
6 e assicurativi, senza fare alcuna menzione alle garanzie personali prestate da persone fisiche, chiarendo altresì come “La qualifica della garanzia come “bancaria” o “assicurativa” dipende dal soggetto che la presta per cui le fideiussioni personali sono concesse da persone fisiche e sono ammesse senza limiti
a copertura dell'intero importo di finanziamento. Alla luce di tali considerazioni il Collegio reputa che non possa essere dichiarata la nullità della fideiussione specifica in quanto la previsione del fondo di garanzia non esclude la ricorrenza di una garanzia personale ulteriore prestata da un privato”
(Tribunale di Pavia, n. 1124/2024; Tribunale di Milano, n. 8563/2024),”.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, deve pertanto escludersi la sussistenza di alcun contrasto con la citata disciplina di cui all'art.
4.4 del DM D.M. 23/09/2005 né è possibile ravvisare alcun contrasto con i principi di correttezza e buona fede nella condotta della banca, o per ritenerla illegittima per abuso del diritto, per avere la banca preteso a garanzia delle obbligazioni della società debitrice la garanzia personale per cui è causa.
5. Sulla prova del credito
Parte opponente, da ultimo, ha contestato la mancata prova del credito azionato da controparte.
Di contro, l'odierna convenuta opposta ha allegato al proprio atto introduttivo, copia di tutti i contratti sottoscritti tra le parti (docc. 2, 3 convenuta opposta), copia delle garanzie prestate (doc. 4, 5 convenuta opposta), la comunicazione di risoluzione dei contratti e decadenza dal beneficio del termine (doc. 6 convenuta opposta), nonché gli estratti conto integrali (doc. 13 convenuta opposta).
Trattasi di documentazione certamente idonea a dimostra la fondatezza della pretesa creditoria di CP_2
.
[...]
Per le esposte ragioni l'opposizione è infondata e va dunque rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 1326/2023 emesso da questo Tribunale in data 30/10/2023.
6. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto integralmente poste a carico di parte opponente, e liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione compreso tra €26.001,00 e €52.000,00).
6.1. Sulla condanna ex art. 96 c.p.c. di parte opponente Controparte_1
Vista la domanda di parte convenuta opposta, sussistono altresì valide ragioni per condannare la società debitrice al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c. per avere proposto tardivamente l'opposizione, con condotta processuale chiaramente connotata da colpa grave, anche tenuto conto che l'opponente ha omesso di produrre in giudizio prova della notifica della citazione a controparte, rimettendo a quest'ultima l'attività difensiva volta a rilevare il relativo ritardo e impedendo al giudicante di operare un tempestivo accertamento, con grave danno non solo alla controparte ma anche al sistema
7 giudiziario nel suo complesso (cfr. Trib. Bari, n. 1600/2010).
Il danno viene equitativamente determinato in €3.500,00, tenuto conto del valore della controversia e della durata del giudizio.
In applicazione dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., parte opponente viene Controparte_1 altresì condannata al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Controparte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1326/2023 - RG n. 2004/2023 emesso da questo Tribunale in data 30/10/2023,
2) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 1326/2023 - RG n. 2004/2023 emesso da questo Tribunale in data
30/10/2023;
3) condanna e , in solido tra Controparte_1 Parte_1 loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di , che liquida in €7.616,00 per CP_2 compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;
4) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2 di €3.500,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
[...]
5) condanna al pagamento di €1.000,00 in favore Controparte_1 della cassa delle ammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c..
Lodi, 30 giugno 2025
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
In funzione di giudice unico, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3198/2023 promossa da:
, in proprio e in qualità di legale rappresentante di Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Rita Fatigati ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lodi, Corso Ettore Archinti n, 25;
contro
(p. iva ) rappresentata da ) Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Schiavone e dall'Avv.ta Giulia Galati, anche in via disgiuntiva, nonché elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Enrico Viola, sito a Bressana Bottarone
(PV), Via XX Settembre n. 6;
- parte convenuta opposta -
Conclusioni per parte opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: In accoglimento delle ragioni in fatto e in diritto spiegate in atti accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della con ogni conseguenza di legge;
Controparte_4
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: Accertare e dichiarare l'insussitenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto numero 1326/23 RG 2004/23 e per l'effetto rigettare, per i motivi esposti in atti, l'eventuale istanza avversaria di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Dichiarare nullo e/o illegittimo e/o privo di effetti e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 1326/23 del 30.10.23 emesso dal Tribunale di Lodi nei confronti dell'attrice opponente;
per l'effetto statuire che nulla la medesima attrice opponente deve alla convenuta opposta in relazione ai fatti di cui è giudizio e ciò a qualsivoglia ragione titolo o causa.
In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Conclusioni per parte opposta
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, così giudicare:
A. In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c..
B. In via principale, nel merito: rigettare tutte le domande e le eccezioni ex adverso proposte, anche in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto opposto.
C. In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, accertare la sussistenza del credito nella misura quantificata nel ricorso per decreto ingiuntivo e, per l'effetto, condannare (C.F. , nata a [...] C.F._1
Milano, il 07.02.1965, residente in [...], in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della (P.IVA ), per le Controparte_1 P.IVA_3 causali di cui in narrativa, al pagamento in favore di della somma di Euro 35.282,71 o Controparte_2 di altra somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto sino al saldo.
D. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. in proprio e in qualità di legale rappresentante di Parte_1 Controparte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2004/2023, pubblicato dal Tribunale di Lodi il
30.10.2023 e notificato in pari data a mezzo PEC al debitore principale Parte_2
e in data 8.11.2025 nei confronti del fideiussore, con cui è stato ingiunto il pagamento in favore di
[...] della somma di €35.282,71 oltre interessi e spese legali. CP_2
Parte opponente ha contestato la fondatezza della pretesa oggetto di decreto ingiuntivo, deducendo:
- il difetto di legittimazione attiva di Controparte_2
- la mancata prova del credito;
- la nullità della fideiussione per violazione del divieto previsto dall'art 4.4 D.M. 23/09/2005La
1.1. si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza nel merito delle domande avverse Controparte_2
2 e il rigetto dell'opposizione avversaria.
1.2. Con decreto preliminare del 7/03/2024, il Giudice ha convertito il rito ordinario in rito semplificato, fissando udienza ex art 281 duodecies c.p.c..
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il Giudice ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedendo alle parti termine di 15 giorni per introdurre il procedimento di mediazione.
All'udienza del giorno 11/10/2024, preso atto dell'esito negativo della procedura di mediazione, il
Giudice ha concesso i termini per le memorie ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c., rinviando all'udienza del
4/12/2024.
A tale udienza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza ex art 281 sexies
c.p.c. al 28/02/2025, concedendo alle parti termine sino al 5/02/2025 per il deposito di note conclusive.
L'udienza è stata rinviata d'ufficio per impegni di formazione del giudice al successivo 2.05.2025, alla quale la causa è stata trattenuta ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Sulla tardività dell'opposizione di Controparte_1
Preliminarmente, con note conclusionali depositate in data 5.02.2025 parte convenuta opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta da , per tardività della Controparte_1 stessa. Parte opponente, nelle successive difese, non ha preso posizione in merito.
L'eccezione è fondata e va pertanto accolta.
In primo luogo, al riguardo, va rilevato che l'inosservanza del termine perentorio previsto dall'art. 641
c.p.c. per la proposizione della opposizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ed è insuscettibile di sanatoria (cfr. Cass. Civ. 15.10.1992 n. 11318).
Nel caso di specie, risulta dalla documentazione prodotta in atti che la notificazione dell'ingiunzione per cui è causa si è perfezionata, per la società debitrice, in data 30.10.2023, ed effettuata a mezzo PEC all'indirizzo risultante dalla visura societaria (cfr. doc. 8bis convenuta opposta); l'atto di citazione è stato notificato a n data 19.12.2023 e quindi ben oltre il termine perentorio di cui all'art. 641 CP_2
c.p.c..
Da quanto sopra consegue che l'opposizione proposta dalla società debitrice è tardiva in quanto il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato in quaranta giorni dalla notifica del decreto, è perentorio, con la conseguenza che l'atto di opposizione deve essere dichiarato inammissibile (cfr. Cass. civ. 12.07.2006 n. 15763), con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Sulla titolarità del credito in capo a CP_2
3 Tanto premesso in ordine alla posizione della società debitrice principale, occorre ora valutare la fondatezza dell'opposizione tempestivamente proposta dalla garante, sig.ra Parte_1
La pretesa creditoria dell'odierna convenuta opposta si fonda sui rapporti bancari intercorsi con il debitore principale ed in particolare: Controparte_1
- contratto di conto corrente n. 03670/1000/0011844 sottoscritto in data 12/09/2013 da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_2
- contratto di finanziamento n. 0137073087600 sottoscritto in data 26/11/2013 da
[...] con il medesimo Istituto di credito, per l'importo complessivo di € 15.000,00, da Parte_2 restituirsi mediante pagamento di n. 48 rate;
Nella medesima data, la signora – già socia della e Parte_1 Parte_2 sua legale rappresentante – si è costituita garante per l'adempimento di qualsiasi obbligazione assunta dalla verso la Banca dipendente da “operazioni bancarie di qualunque Parte_2 natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato …”, nonché per “… quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, anche se moratori ed ogni altro accessorio nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario e ogni onere tributario …”.
Successivamente, con lettera del 06/03/2014, la signora ha sottoscritto una fideiussione sempre Pt_1 nell'interesse della e dei suoi successori o aventi causa, sino alla concorrenza Parte_2 dell'importo Euro 10.000,00 (Diecimila/00), per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso la Banca dipendente da “operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato …”, nonché per “… quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, anche se moratori ed ogni altro accessorio nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario e ogni onere tributario …”.
L'esistenza dei predetti rapporti può ritenersi pacifica, in assenza di contestazioni, ai sensi dell'art. 115
c.p.c..
Con operazione di cessione di crediti in blocco “pro soluto” avvenuta tra e Controparte_5 [...] con atto stipulato in data 10 dicembre 2020 ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto CP_2 degli artt. 1 e 4 della legge 130 e dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (approvato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) di cui è stata data notizia a mezzo pubblicazione sulla G.U. Parte
Seconda n. 145 del 12 dicembre 2020, l'odierna convenuta opposta acquistava la titolarità Controparte_2 di tutti i rapporti attivi e passivi ceduti, tra cui quelli per cui è causa vantanti dalla cedente nei confronti di e della sua garante. Controparte_1
4 Parte opponente ha contestato l'omessa prova della titolarità dei crediti per cui è causa in capo a
[...]
CP_2
La contestazione è infondata.
Come è noto, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n. 4116/2016).
Al riguardo giova ricordare che la pubblicazione dell'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - non è sostitutiva della cessione stessa (Cass. n.
22548/2018; Cass. n. 5617/2020). Tuttavia, consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia (così Cass. n. 10860/2024).
Nel caso in esame, l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 12.12.2020 non consente di ricondurre con certezza i crediti vantato nei confronti del debitore esecutato nell'operazione di cessione in blocco in ragione della genericità della formulazione utilizzata.
Ciò nonostante, la prova della cessione è stata fornita mediante la dichiarazione sottoscritta dalla banca cedente: vedasi la dichiarazione in data 29/02/2024 con cui ha confermato Controparte_6 espressamente l'intervenuta cessione, a favore di in data 10.12.2020, dei crediti vantati Controparte_2 nei confronti di nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione cui Controparte_1
è stata dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 12.12.2020.
Ritiene il Tribunale che la dichiarazione della banca cedente è senza dubbio idonea a provare il negozio di cessione e tale efficacia probatoria non è esclusa dalla circostanza che la stessa sia stata formata successivamente alla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale (ex multis Cass. sent. n.
10200/2021; Tribunale Milano n. 7725/2023; Tribunale Spoleto n. 529/2023; Corte di Appello Venezia
n. 1104/2023). A tale riguardo, giova ricordare che la cessione di un credito, non essendo negozio formale, né tantomeno solenne, non deve essere necessariamente provata con la produzione del contratto
5 di cessione, ben potendo risultare anche da dichiarazioni unilaterali del cedente ricognitive dell'avvenuto trasferimento (Cass. n. 18016/2018).
4. Sull'eccezione di nullità della fideiussione per violazione del divieto previsto dall'art 4.4 D.M.
23/09/2005
Secondo la difesa di parte opponente , stante l'operatività della garanzia statale, all'istituto di Pt_1 credito sarebbe preclusa la possibilità di ottenere garanzie ulteriori, in forza dell'art.
4.4 del D.M.
23/09/2005 a mente del quale “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”.
Ciò comporterebbe, secondo la prospettazione dell'opponente, che la garanzia prestata dalla sig.ra Pt_1 sarebbe affetta da nullità insanabile.
L'eccezione è infondata.
La disposizione in esame vieta agli istituti di acquisire sulle quote dei finanziamenti già garantiti dal
Fondo ulteriori garanzie bancarie (reali o assicurative), definite anche fideiussioni bancarie, le quali consistono in un obbligo assunto da parte di una banca di pagare una determinata somma oppure di garantire una serie di adempimenti economici e operativi, e si distinguono dalle garanzie volontarie le quali, di contro, sono prestate da soggetti estranei all'ordinamento bancario. Il Legislatore ha quindi inteso precludere agli istituti di credito di ottenere, oltre ad una garanzia pubblica, l'acquisizione di fideiussioni da parte di ulteriori banche.
Nel caso di specie, la garanzia sottoscritta dalla sig.ra consiste in un'ordinaria fideiussione Pt_3 volontaria con la quale una persona fisica si è impegnata a garantire l'istituto dall'inadempienza della debitrice principale . Parte_2
Non si tratta, quindi, di una garanzia bancaria nel senso sopra descritto;
la banca ne è beneficiaria, al pari di quanto accade con riguardo ad ogni altra garanzia per operazioni di finanziamento, ma non è anche il datore della garanzia stessa, in violazione dell'art.
4.4 del D.M. 23/09/2005.
Preme osservare, al riguardo, che le fideiussioni bancarie e assicurative presentano connotazioni nettamente distintive rispetto alle fideiussioni personali. Laddove, infatti, la fideiussione personale è prestata da un soggetto privato, il quale si impegna con il proprio patrimonio a garantire l'adempimento delle obbligazioni di un terzo, le prime sono prestate da istituti bancari e compagnie assicurative, e quindi con l'intervento di intermediari finanziari che, come noto, sono sottoposti a specifici obblighi regolamentari, non previsti per il caso di fideiussione personale, che è accordo tra privati.
Anche la giurisprudenza di merito, con orientamento che questo Tribunale ritiene condivisibile, si è espressa nel senso di ritenere pienamente valide e operanti le garanzie personali, sottolineando come la norma faccia espresso riferimento unicamente alle garanzie reali e personali prestate intermediari bancari
6 e assicurativi, senza fare alcuna menzione alle garanzie personali prestate da persone fisiche, chiarendo altresì come “La qualifica della garanzia come “bancaria” o “assicurativa” dipende dal soggetto che la presta per cui le fideiussioni personali sono concesse da persone fisiche e sono ammesse senza limiti
a copertura dell'intero importo di finanziamento. Alla luce di tali considerazioni il Collegio reputa che non possa essere dichiarata la nullità della fideiussione specifica in quanto la previsione del fondo di garanzia non esclude la ricorrenza di una garanzia personale ulteriore prestata da un privato”
(Tribunale di Pavia, n. 1124/2024; Tribunale di Milano, n. 8563/2024),”.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, deve pertanto escludersi la sussistenza di alcun contrasto con la citata disciplina di cui all'art.
4.4 del DM D.M. 23/09/2005 né è possibile ravvisare alcun contrasto con i principi di correttezza e buona fede nella condotta della banca, o per ritenerla illegittima per abuso del diritto, per avere la banca preteso a garanzia delle obbligazioni della società debitrice la garanzia personale per cui è causa.
5. Sulla prova del credito
Parte opponente, da ultimo, ha contestato la mancata prova del credito azionato da controparte.
Di contro, l'odierna convenuta opposta ha allegato al proprio atto introduttivo, copia di tutti i contratti sottoscritti tra le parti (docc. 2, 3 convenuta opposta), copia delle garanzie prestate (doc. 4, 5 convenuta opposta), la comunicazione di risoluzione dei contratti e decadenza dal beneficio del termine (doc. 6 convenuta opposta), nonché gli estratti conto integrali (doc. 13 convenuta opposta).
Trattasi di documentazione certamente idonea a dimostra la fondatezza della pretesa creditoria di CP_2
.
[...]
Per le esposte ragioni l'opposizione è infondata e va dunque rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 1326/2023 emesso da questo Tribunale in data 30/10/2023.
6. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto integralmente poste a carico di parte opponente, e liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione compreso tra €26.001,00 e €52.000,00).
6.1. Sulla condanna ex art. 96 c.p.c. di parte opponente Controparte_1
Vista la domanda di parte convenuta opposta, sussistono altresì valide ragioni per condannare la società debitrice al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c. per avere proposto tardivamente l'opposizione, con condotta processuale chiaramente connotata da colpa grave, anche tenuto conto che l'opponente ha omesso di produrre in giudizio prova della notifica della citazione a controparte, rimettendo a quest'ultima l'attività difensiva volta a rilevare il relativo ritardo e impedendo al giudicante di operare un tempestivo accertamento, con grave danno non solo alla controparte ma anche al sistema
7 giudiziario nel suo complesso (cfr. Trib. Bari, n. 1600/2010).
Il danno viene equitativamente determinato in €3.500,00, tenuto conto del valore della controversia e della durata del giudizio.
In applicazione dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., parte opponente viene Controparte_1 altresì condannata al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Controparte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1326/2023 - RG n. 2004/2023 emesso da questo Tribunale in data 30/10/2023,
2) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 1326/2023 - RG n. 2004/2023 emesso da questo Tribunale in data
30/10/2023;
3) condanna e , in solido tra Controparte_1 Parte_1 loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di , che liquida in €7.616,00 per CP_2 compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;
4) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2 di €3.500,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
[...]
5) condanna al pagamento di €1.000,00 in favore Controparte_1 della cassa delle ammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c..
Lodi, 30 giugno 2025
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
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