Cass. civ., sez. II, sentenza 30/08/2023, n. 25460
CASS
Sentenza 30 agosto 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 3 maggio 2023, con numero di registro generale 697/2021. Le parti in causa sono un ricorrente, che ha contestato un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute alla Raffaello Libri S.p.A., e la controparte, che ha difeso la validità del credito. Il ricorrente ha sollevato questioni di incompetenza territoriale e funzionale, sostenendo che il rapporto fosse di agenzia, mentre la controparte ha argomentato che si trattasse di un contratto di concessione di vendita.

Il giudice ha rigettato le prime due doglianze, confermando la qualificazione del contratto come concessione di vendita, evidenziando che il ricorrente operava come acquirente/rivenditore e non come agente. Tuttavia, ha accolto il terzo motivo di ricorso, relativo all'assenza di un consenso tacito alle modifiche contrattuali unilaterali, ritenendo che il silenzio del ricorrente non potesse essere interpretato come accettazione delle nuove condizioni. La Corte ha quindi cassato le sentenze impugnate e rinviato la causa alla Corte d'appello di Ancona per un nuovo esame, evidenziando l'importanza della forma scritta per le modifiche contrattuali e la necessità di una chiara manifestazione di volontà.

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In tema di formazione del contratto, l'accettazione non può essere desunta dal mero silenzio serbato su una proposta, pur quando questa faccia seguito a precedenti trattative intercorse tra le parti, delle quali mostri di aver tenuto conto, assumendo il silenzio valore negoziale soltanto se, in date circostanze, il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità dei contraenti e alle loro relazioni di affari, il tacere di uno possa intendersi come adesione alla volontà dell'altro.

La concessione di vendita è un contratto atipico, non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, avente natura di "contratto normativo", dal quale deriva per il concessionario il duplice obbligo di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita e di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti che gli vengono forniti alle condizioni fissate nell'accordo iniziale; pertanto, detto contratto differisce da quello di agenzia perché in esso la collaborazione tra concedente e concessionario non costituisce elemento determinante.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/08/2023, n. 25460
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25460
Data del deposito : 30 agosto 2023

Testo completo