Sentenza breve 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza breve 27/04/2023, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/04/2023
N. 00395/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00243/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 243 del 2023, proposto da
ER AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Ariotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliato ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;
nei confronti
EN RU, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto prot. n. 1351 del 20.02.2023 dell' USR Piemonte – Ufficio V, con il quale è stato rideterminato il punteggio nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto del biennio 2022/2024 per le classi di concorso ADSS - SOSTEGNO SECONDARIA II GRADO e B020 - LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 il dott. Gianluca Bellucci;
Rilevato che il Presidente, nell’odierna camera di consiglio, ha preannunciato che il ricorso sarebbe stato deciso con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
Ritenuto che la controversia in esame rientri nella giurisdizione ordinaria per le seguenti ragioni.
Le procedure relative alla formazione, all'aggiornamento e ai punteggi delle graduatorie provinciali per le supplenze dei docenti e alle connesse graduatorie di istituto non sono procedure concorsuali, onde non può ritenersi la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vertendosi in tema di atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, ex art. 5, comma 2, del richiamato decreto legislativo, a fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo, poiché le pretesa riguarda solo la conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e di gestione della graduatoria (Cons. Stato, A.P., 12 luglio 2011, n. 11).
In particolare, dalle statuizioni di cui alle ordinanze ministeriali n. 60/2020 e n. 112/2022 si evince che, ai fini dell’inserimento in graduatoria, rilevano il possesso dei titoli e l’osservanza delle modalità e dei termini stabiliti dalle ordinanze ministeriali stesse, talché la posizione soggettiva del candidato che aspira all’assunzione come supplente non è qualificabile come interesse legittimo ma come diritto soggettivo all’inserimento in graduatoria e all’ottenimento del punteggio secondo i prefissati criteri vincolanti, ad esito di un’operazione di mera rilevazione incentrata sui titoli posseduti e dichiarati (Cons. Stato, VII, 21.3.2022, n. 2046; TAR Piemonte, II, 13.4.2022, n. 350).
In altri termini, alla formazione della graduatoria si perviene tramite una procedura in cui non sono previste prove scritte od orali, mentre la valutazione dei titoli non ha carattere tale da comportare una comparazione meritocratica, bensì si atteggia come "graduazione meccanica", ricognitiva del possesso di alcuni essenziali requisiti, con la conseguenziale attribuzione del punteggio, talché emerge un’attività amministrativa vincolata dalla quale scaturiscono atti di gestione, a fronte della quale il ricorrente vanta un diritto soggettivo (ex multis: TAR Piemonte, Sez. II, 5.08.2016, 1110; TAR Lombardia, Brescia, I, 23.11.2020 n. 816; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 21.11.2020, n. 1480).
In conclusione, si tratta di controversia relativa a diritti per cui è competente il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il processo potrà proseguire mediante riassunzione a cura della parte interessata nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo Tribunale Amministrativo.
Il ricorso è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione, come eccepito dall’amministrazione resistente.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di cui all'art. 11 cod. proc. amm.. Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente, Estensore
Marcello Faviere, Referendario
EN Caccamo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO