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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/07/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Civile – Procedure Concorsuali
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Michela Grillo presidente,
Dott. Lorenzo Sandulli giudice delegato – relatore,
Dott.ssa Francesca Di Giorno giudice,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 35/2025, introdotto in data 24.02.2025 dai ricorrenti:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
, (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
( , C.F._6
per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente
(C.F. in persona del l.r.p.t., con sede in Gallinaro (Fr), via Casal CP_1 P.IVA_1
D'Amario n. 375;
***
Letti i ricorsi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositati nei confronti della società resistente;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione udienza sono stati regolarmente comunicati all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale in atti ( ) e che la resistente Email_1 non si è costituita;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuta sussistente la legittimazione ad agire dei lavoratori ricorrenti, in particolare:
- è titolare di un credito di euro 2.521,79, oltre interessi e spese, portato Controparte_2 da titolo esecutivo di formazione giudiziale (decreto ingiuntivo n. 435/2023 (R.g.n.r.
2757/2023) emesso in data 29/12/2023 dal Tribunale di Cassino – Sezione Lavoro e successivi atti di precetto e pignoramento presso terzi infruttuoso);
- è titolare di un credito di euro 5.479,00, oltre interessi e spese, portato Parte_2 da titolo esecutivo di formazione giudiziale (decreto ingiuntivo n. 31/2024 (R.g.n.r. 61/2024) emesso in data 12/02/2024 dal Tribunale di Cassino – Sezione Lavoro e successivi atti di precetto e pignoramento presso terzi infruttuoso);
- è titolare di un credito di euro 4.751,00, oltre interessi e spese, portato da Parte_3 titolo esecutivo di formazione giudiziale (decreto ingiuntivo n. 6/2024 (R.g.n.r. 62/2024) emesso in data 08/01/2024 dal Tribunale di Cassino – Sezione Lavoro e successivi atti di precetto e pignoramento presso terzi infruttuoso );
- è titolare di un credito di euro 3.706,36, oltre interessi e spese, portato da Parte_4 titolo esecutivo di formazione giudiziale (decreto ingiuntivo n. 413/2023 (R.g.n.r.
2758/2023) emesso in data 29/12/2023 dal Tribunale di Cassino – Sezione Lavoro e successivi atti di precetto e pignoramento presso terzi infruttuoso);
- è titolare di un credito di euro 5.778,18, oltre interessi e spese, portato da Parte_5 titolo esecutivo di formazione giudiziale (decreto ingiuntivo n. 422/2023 (R.g.n.r.
2880/2023) emesso in data 29/12/2023 dal Tribunale di Cassino – Sezione Lavoro e successivi atti di precetto e pignoramento presso terzi infruttuoso);
- è titolare di un credito di euro 3.435,00, oltre interessi e spese, portato da Parte_6 titolo esecutivo di formazione giudiziale (decreto ingiuntivo n. 439/2023 (R.g.n.r.
2879/2023) emesso in data 29/12/2023 dal Tribunale di Cassino – Sezione Lavoro e successivi atti di precetto e pignoramento presso terzi infruttuoso);
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1,
2 e 121 CCI, svolgendo attività di progettazione e montaggio di infissi e lavorazioni in alluminio e ferro, e non avendo dimostrato di essere imprenditore c.d. minore;
ritenuto sussistente lo stato di insolvenza in capo all'impresa resistente, desumibile da una serie di fatti esteriori significativi, quali i mancati pagamenti dei crediti da lavoro, anche a seguito dei plurimi tentativi di recupero forzoso del credito mediante pignoramenti mobiliari presso terzi dall'esito sostanzialmente infruttuosi, nonché l'entità dei debiti fiscali e contributivi della resistente, il mancato deposito dei bilanci, e la cessazione dell'attività dal
2020;
ritenuto che
il quadro appena delineato, connotato da un evidente, grave ed irreversibile squilibrio finanziario, è tale da far ritenere, senza alcun dubbio, sussistente lo stato di decozione della società resistente;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCI, anche per la presenza di ingenti poste a debito di natura fiscale e contributiva, come è emerso dalle informative dei creditori pubblici;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società resistente C.F. CP_1
) in persona del l.r.p.t., con sede in Gallinaro (Fr), Via Casal D'Amario n. 375; P.IVA_1
nomina
Giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale il Dott. Lorenzo Sandulli;
nomina
Curatore l'Avv. Daniela Bergamini, con studio in Sora (Fr), pec
– in considerazione dell'art. 358 CCI, che indica i requisiti Email_2 per la nomina agli incarichi nelle procedure, in particolare del comma 3, a tenore del quale il curatore è nominato dall'autorità giudiziaria tenuto conto: delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico – che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina a parte resistente sottoposta a liquidazione giudiziale e, se trattasi di società, al suo legale rappresentante, di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 21.1.2026, ore 13.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga pubblicata, nonché comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cassino, il 22 luglio 2025
Il giudice relatore, dott. Lorenzo Sandulli Il presidente, dott.ssa Michela Grillo