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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 56170/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56170 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente: TRA
nato a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...] (cod. fisc.
), elett.te dom.to in Roma, in Via San C.F._1 Cipriano 43 presso lo Studio dall'Avv. Lorenzo Paolucci, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
- attrice- E
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. CP_2
, nella qualità di Direttore della Direzione Affari Legali
[...]
e Societari, in virtù di procura in data 3.12.2018, per atto a notaio
Dott. di Roma rep. N. 8759 racc. n. 2993, Per_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio La Pegna, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Via Giuseppe Mangili 29 giusta procura in calce all'atto di citazione;
- convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice conveniva in giudizio per sentire accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni: ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis: 1) per tutti le ragioni di fatto e di diritto di cui in premessa, accertata e dichiarata la responsabilità condannare la
[...]
(p. iva ) per i Controparte_3 P.IVA_1 fatti di cui in narrativa, condannarla al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, subiti e subendi dal Sig. , Parte_1 da quantificarsi, se del caso anche in via equitativa, nella somma di € 50.000,00, ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
2) con vittoria delle spese di lite e dei compensi da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014, oltre forfait spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”, con vittoria di spese. si costituiva contestando la Controparte_1 domande attoree e affermando la piena legittimità del proprio operato, sia perché espressione del diritto di informare, sussistendo il pubblico interesse alla conoscenza dei fatti narrati, come riconosciuto nell'autorizzazione alla riprese e alla riproduzione televisiva rilasciata dal Presidente del Tribunale e sia perché l'immagine dell'attore era stata trasmessa per pochi minuti, intervallata dalla trasmissione dell'immagine degli altri protagonisti del processo e con adozione degli accorgimenti idonei a impedire il riconoscimento dell'attore anche nella sua cerchia di conoscenti. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria fatta eccezione per l'acquisizione dei documenti depositati, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024 con concessione dei termini ex art. 190 cpc, ridotti alla metà.
***
Si esponeva in citazione che, in data 17 maggio 2020, durante il
“lockdown COVID”, nel corso della prima serata del palinsesto televisivo della terza rete (raitre) andava in onda la trasmissione “Un Giorno in Pretura” nel cui ambito veniva trasmesso, nella seconda parte del programma, il processo a carico del Sig. Parte_2
(noto come “l'untore di Roma”), imputato – tra l'altro – dei reati di lesioni gravi e gravissime, nonché del reato di epidemia, per essersi reso responsabile di numerosissimi contagi volontari di AIDS ai danni di partners ignare della sieropositività dello stesso;
b) la trasmissione registrava ascolti pari al 4,63% dello share nazionale, con una media di circa un milione e mezzo di telespettatori sintonizzati;
c) la vicenda
– si scrive in citazione – aveva suscitato un clamore mediatico assolutamente rilevante soprattutto nella città di Roma, laddove il e l'attore abitavano, al pari delle vittime, circa trenta. Il Sig. Pt_2
conosceva l'imputato sin dai tempi delle scuole medie e Pt_1 aveva vissuto assieme a lui alcune esperienze sessuali “a tre”, all'oscuro della positività del al virus dell'HIV. Pt_2
Nel 2015 il dichiarava: “P.M.: Lei conosce Pt_1 Parte_2
? Sig. : Sì sì, sì P.M.: Da quando e perché? Sig.
[...] Pt_1
: Dai tempi di scuola, delle medie P.M.: Eravate amici? Siete Pt_1 amici? Sig. : Sì, sì (…) Sig. : Avvenne appunto Pt_1 Pt_1 questo incontro, diciamo organizzato da , una sera, a Parte_2 casa sua P.M.: L'oggetto dell'incontro? Sig. : eeeh…scopo Pt_1 sessuale P.M.: Ma l'aveva informata di questo? Sig. Parte_2
: Certo P.M.: Ci dice come le aveva detto? Sig. : Pt_1 Pt_1
Guarda ci vediamo stasera con una ragazza, siamo a casa mia, prendiamo da bere e passiamo la serata insieme P.M.: Quante volte, quanti incontri di questo genere ha fatto? Sig. : due P.M.: Pt_1
Erano rapporti protetti? Sig. : Iperprotetti P.M.: Di tutti o
Pt_1 solo di lei Sig. : Di tutti, tutti e tre P.M.: Di chi è stata la
Pt_1 scelta Sig. : La scelta di che cosa? P.M.: …della protezione
Pt_1 Sig. : Di entrambi, di tutti e tre”.
Pt_1
Pag. 2 di 7 Tale deposizione, al pari di ampi stralci dell'intero processo, veniva Contr ripreso dalle telecamere della e successivamente trasmesso dalla trasmissione “Un giorno in Pretura” – in una prima occasione – già nell'ottobre del 2018 (in due episodi intitolati “L'untore” e “Le ragazze coraggiose”); i) in occasione della prima messa in onda del processo (6 ottobre 2018 e 13 ottobre 2018), tuttavia, il volto dell'attore veniva completamente oscurato, con l'ovvia conseguenza di non essere riconosciuto da nessuno o, quanto meno, di non esserlo in modo inconfutabile mentre, nella puntata di “Un Giorno in Pretura” andata in onda nella serata del 17 maggio 2020, alle ore 23.00 circa (su dvd depositato in Cancelleria), la medesima testimonianza del Sig.
, a partire al minuto 23'.57'' (al netto delle interruzioni Pt_1 pubblicitarie), veniva nuovamente trasmessa senza però che il volto dell'attore, inquadrato al di sotto delle palpebre, venisse oscurato in alcun modo, nel volto e nella voce, ad eccezione che nella prima inquadratura, svelandosi nella ricostruzione riportata in citazione l'identità del Sig. (anche in considerazione dei suoi Pt_1 peculiari elementi di riconoscibilità quali un piercing sulla narice destra, il rotacismo e il taglio della barba. Inoltre, nel corso della ripresa, la dicitura “amico di – sieronegativo” veniva apposta Pt_2 in sovraimpressione, a pochi istanti dall'inizio della testimonianza. L'accaduto avrebbe scatenato un'immediata reazione di shock in tutti i conoscenti, amici e parenti del Sig. , i quali avrebbero Pt_1 iniziato sin dalla serata del 17 maggio 2020 ad inviargli telefonate e massaggi per chiedere spiegazioni circa il suo coinvolgimento nella vicenda.
Ebbene, le norme di attuazione del codice di procedura penale disciplinano le riprese audiovisive dei dibattimenti all'art. 147 disp. att. c.p.p.: il giudice, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, ed in via di eccezione, l'autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle parti stesse "quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento".
Ciò riguarda tuttavia le "parti" del processo e, dunque, la pubblica accusa da un lato e l'imputato dall'altro: l'art. 147, co.3, disp.att. c.p.p. prevede invece che anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma dei commi 1 (su consenso delle parti) e 2 (interesse sociale rilevante), il giudice vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto. Come inoltre precisato dalla S.C. (v. Cass. civ. Sez. I Sent.,
22/07/2015, n. 15360), la presenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca non implica, di per sé, la legittimità
Pag. 3 di 7 della pubblicazione o diffusione anche dell'immagine delle persone coinvolte, la cui liceità è subordinata: a) al rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 10 c.c., 96 e 97 della L. n. 633 del 1941, nonché dell'art. 137 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (il cui secondo comma prevede che il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche possa essere effettuato anche senza il consenso dell'interessato), e dell'art. 8 del codice deontologico dei giornalisti - che ha valore di fonte normativa in quanto richiamato dall'art. 139 del detto D.Lgs. n.
196 del 2003-; b) alla verifica in concreto della sussistenza di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata, nell'ottica della essenzialità di tale divulgazione ai fini della completezza e correttezza della informazione fornita.
Il citato art. 10 c.c. subordina l'esposizione e la pubblicazione dell'immagine altrui alla condizione che la stessa non rechi pregiudizio al decoro o alla reputazione dell'interessato, facendo tuttavia salve le ipotesi in cui le predette forme di utilizzazione siano consentite dalla legge. Tali ipotesi sono previste dall'art. 97 della L. n.
633 del 1941, il quale, nel richiedere in via generale il consenso della persona ritratta, ne esclude la necessità quando la riproduzione dell'immagine sia giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, ovvero quando la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. La predetta disciplina costituisce espressione di un principio fondamentale il quale non può subire restrizioni se non in casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge, secondo cui le sembianze di una persona non possono essere esposte, riprodotte o messe in commercio contro la sua volontà.
Il diritto all'immagine, e relativa facoltà di esporla o di non esporla, costituisce una manifestazione della libertà individuale, che si traduce nella possibilità di mostrarsi agli altri solo quando si abbia interesse a farlo o non si abbia interesse a non farlo, ed è tutelato dalla legge a prescindere che l'utilizzo non autorizzato arrechi danno alla persona. In quest'ottica, la mera circostanza che l'immagine pubblicata appartenga ad un soggetto cui è riferibile una vicenda rispetto alla quale sia configurabile un interesse alla conoscenza da parte del pubblico non può considerarsi sufficiente a legittimarne la riproduzione e la diffusione, occorrendo a tal fine un quid pluris, consistente nella necessità che tale divulgazione risulti essenziale per la completezza e la correttezza dell'informazione fornita (Cass. civ.
Sez. I, Ord., 9/07/2018, n. 18006).
Ebbene, risulta non contestata la circostanza che nella seconda occasione in cui è stata riprodotta la testimonianza dell'attore, il volto dello stesso era stato mostrato nella parte inferiore, dal naso in giù, senza alcun camuffamento e senza alterazione della voce, sia pure con
Pag. 4 di 7 frequenti cambi di inquadrature, anche molto lunghe sugli altri attori del processo.
Il principio di diritto da applicare è quello per cui la diffusione delle immagini delle deposizioni è lecita solo se attuata con accorgimenti idonei a impedire l'identificazione delle testimoni, anche nella ristretta cerchia dei loro conoscenti, secondo quanto affermato in un caso molto simile dalla Corte di Cassazione (Cass. N. 9340/2019).
Nella prassi, si è precisato che il divieto attiene alla ripresa dell'immagine fisionomica e, quindi, del volto dell'interessato, non investendo anche il corpo o la voce. Sul punto va, peraltro, registrata un'estrema varietà delle prassi applicative. In alcuni casi, la tutela è stata realizzata operando l'oscuramento delle fattezze individuali tramite strumenti tecnici di mascheramento delle immagini;
in altri casi, realizzando la ripresa della sagoma corporale, ma non del viso dell'interessato; in altri ancora, ricorrendo a riprese «di schiena» dell'intera figura ovvero utilizzando una telecamera fissa direzionata sull'organo giudicante o sulla parte che rivolge le domande al testimone.
Nel caso di specie non sono stati adottati accorgimenti fatta eccezione per la copertura della parte alta del viso, fino al di sotto degli occhi;
ne consegue che l'identità del testimone, che abita nella città di Roma e che era amico dell'imputato, circostanza questa precisata in sovra scrittura nella ripresa, addirittura fin dai tempi della scuola, era facilmente identificabile: l'avere infatti mostrato il corpo e la parte inferiore del viso dell'uomo, unitamente alla sua deposizione, senza alcuna alterazione della voce, ha reso facilmente identificabile lo stesso, almeno nella sua cerchia di conoscenti. Mostrare infatti metà volto di una persona, unitamente al resto del corpo, mentre parla e dunque accompagna il corpo nel discorso, rendono facilmente identificabile la persona, se la voce viene riportata senza alcuna alterazione, al di là della presenza di elementi caratterizzanti, quali il piercing, il rotacismo, il modo di portare la barba, ai quali si è fatto riferimento in citazione. Tali elementi vanno poi calati nella vicenda a conferma della facile identificabilità dell'attore, almeno nella sua cerchia di conoscenti. La condotta tenuta risulta pertanto non rispettosa del diritto all'immagine del testimone, poiché tenuta in violazione delle norme cautelari che presiedono all'esercizio dell'attività di parte convenuta, ma ciò non basta per affermare che tale condotta abbia arrecato un danno nella sfera del medesimo. Va tenuto presente che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (Cass., ord., 24/09/2013, n.
21865), il che tuttavia non toglie che tale prova possa essere data anche a mezzo di presunzioni semplici (v. Cass. 14/05/2012, n. 7471;
Pag. 5 di 7 Cass. 18/11/2014, n. 24474, Cass. 31/07/2015, n. 16222); queste costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale istituzionalmente demandatogli di scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione.
Nel caso di specie la particolarità della vicenda determina però l'assoluta plausibilità della circostanza che siano stati arrecati danni alla sfera personale dell'attore, non solo perché sono stati svelati particolari della sua vita sessuale, ma anche perché la circostanza di avere consumato rapporti con più persone contemporaneamente, di entrambi i sessi e taluni anche sieropositivi, può avere verosimilmente ingenerato in coloro che hanno ascoltato la deposizione e che ben conoscevano la vicenda, nota al pubblico, il dubbio che l'attore fosse sieropositivo e omosessuale.
La sussistenza dei lamentati danni psicologici risulta confermata dalla relazione medica prodotta dall'attore - proveniente da medico legale specializzato in psichiatria- nella quale si dà atto di un funzionamento personale non adeguato al pari di quello socio-relazionale in un quadro clinico che è descritto come in via di stabilizzazione e cronicizzazione. In particolare, la diagnosi è “persistente disturbo dell'adattamento cronico con ansia ed umore depresso misti, di grado marcato secondario a stress situazionale per violazione privacy per dati sensibili”. Ai fini della quantificazione del danno occorre fare riferimento al mezzo con cui è stata perpetrata la condotta lesiva del diritto all'immagine e alla relativa diffusione -rete televisiva pubblica e nazionale, con un rilevante ascolto), risonanza mediatica suscitata dal processo in cui è stata resa la deposizione, alla natura e all'entità delle conseguenze sulla vita della persona lesa, tutti elementi che inducono a considerare gli eventi per cui è causa come riconducibili a offese di media gravità liquidabili nell'importo da 23.498,00 ad euro 35.247,00 nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, aggiornate all'anno 2024. Avuto riguardo alla risonanza delle condotte contestate per via della media diffusione del programma televisivo “un Giorno in Pretura” e alla gravità e alla sensibilità delle condotte dell'attore rese pubbliche, si ritiene equo quantificare in € 30.000,00 il danno da riconoscere all'attore. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: 1) accoglie la domanda proposta da e per Parte_1
l'effetto condanna al Controparte_1 pagamento della somma di € 30.000,00 in favore del predetto attore oltre interessi dal deposito della presente sentenza al saldo;
Pag. 6 di 7 2) condanna al pagamento Controparte_1 delle spese di lite in favore della parte attrice delle spese di lite, che quantifica in € 6750,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario e oneri di legge, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, 5.02.2025
Il Giudice
Maria Rosaria Ciuffi
Pag. 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56170 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente: TRA
nato a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...] (cod. fisc.
), elett.te dom.to in Roma, in Via San C.F._1 Cipriano 43 presso lo Studio dall'Avv. Lorenzo Paolucci, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
- attrice- E
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. CP_2
, nella qualità di Direttore della Direzione Affari Legali
[...]
e Societari, in virtù di procura in data 3.12.2018, per atto a notaio
Dott. di Roma rep. N. 8759 racc. n. 2993, Per_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio La Pegna, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Via Giuseppe Mangili 29 giusta procura in calce all'atto di citazione;
- convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice conveniva in giudizio per sentire accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni: ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis: 1) per tutti le ragioni di fatto e di diritto di cui in premessa, accertata e dichiarata la responsabilità condannare la
[...]
(p. iva ) per i Controparte_3 P.IVA_1 fatti di cui in narrativa, condannarla al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, subiti e subendi dal Sig. , Parte_1 da quantificarsi, se del caso anche in via equitativa, nella somma di € 50.000,00, ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
2) con vittoria delle spese di lite e dei compensi da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014, oltre forfait spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”, con vittoria di spese. si costituiva contestando la Controparte_1 domande attoree e affermando la piena legittimità del proprio operato, sia perché espressione del diritto di informare, sussistendo il pubblico interesse alla conoscenza dei fatti narrati, come riconosciuto nell'autorizzazione alla riprese e alla riproduzione televisiva rilasciata dal Presidente del Tribunale e sia perché l'immagine dell'attore era stata trasmessa per pochi minuti, intervallata dalla trasmissione dell'immagine degli altri protagonisti del processo e con adozione degli accorgimenti idonei a impedire il riconoscimento dell'attore anche nella sua cerchia di conoscenti. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria fatta eccezione per l'acquisizione dei documenti depositati, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024 con concessione dei termini ex art. 190 cpc, ridotti alla metà.
***
Si esponeva in citazione che, in data 17 maggio 2020, durante il
“lockdown COVID”, nel corso della prima serata del palinsesto televisivo della terza rete (raitre) andava in onda la trasmissione “Un Giorno in Pretura” nel cui ambito veniva trasmesso, nella seconda parte del programma, il processo a carico del Sig. Parte_2
(noto come “l'untore di Roma”), imputato – tra l'altro – dei reati di lesioni gravi e gravissime, nonché del reato di epidemia, per essersi reso responsabile di numerosissimi contagi volontari di AIDS ai danni di partners ignare della sieropositività dello stesso;
b) la trasmissione registrava ascolti pari al 4,63% dello share nazionale, con una media di circa un milione e mezzo di telespettatori sintonizzati;
c) la vicenda
– si scrive in citazione – aveva suscitato un clamore mediatico assolutamente rilevante soprattutto nella città di Roma, laddove il e l'attore abitavano, al pari delle vittime, circa trenta. Il Sig. Pt_2
conosceva l'imputato sin dai tempi delle scuole medie e Pt_1 aveva vissuto assieme a lui alcune esperienze sessuali “a tre”, all'oscuro della positività del al virus dell'HIV. Pt_2
Nel 2015 il dichiarava: “P.M.: Lei conosce Pt_1 Parte_2
? Sig. : Sì sì, sì P.M.: Da quando e perché? Sig.
[...] Pt_1
: Dai tempi di scuola, delle medie P.M.: Eravate amici? Siete Pt_1 amici? Sig. : Sì, sì (…) Sig. : Avvenne appunto Pt_1 Pt_1 questo incontro, diciamo organizzato da , una sera, a Parte_2 casa sua P.M.: L'oggetto dell'incontro? Sig. : eeeh…scopo Pt_1 sessuale P.M.: Ma l'aveva informata di questo? Sig. Parte_2
: Certo P.M.: Ci dice come le aveva detto? Sig. : Pt_1 Pt_1
Guarda ci vediamo stasera con una ragazza, siamo a casa mia, prendiamo da bere e passiamo la serata insieme P.M.: Quante volte, quanti incontri di questo genere ha fatto? Sig. : due P.M.: Pt_1
Erano rapporti protetti? Sig. : Iperprotetti P.M.: Di tutti o
Pt_1 solo di lei Sig. : Di tutti, tutti e tre P.M.: Di chi è stata la
Pt_1 scelta Sig. : La scelta di che cosa? P.M.: …della protezione
Pt_1 Sig. : Di entrambi, di tutti e tre”.
Pt_1
Pag. 2 di 7 Tale deposizione, al pari di ampi stralci dell'intero processo, veniva Contr ripreso dalle telecamere della e successivamente trasmesso dalla trasmissione “Un giorno in Pretura” – in una prima occasione – già nell'ottobre del 2018 (in due episodi intitolati “L'untore” e “Le ragazze coraggiose”); i) in occasione della prima messa in onda del processo (6 ottobre 2018 e 13 ottobre 2018), tuttavia, il volto dell'attore veniva completamente oscurato, con l'ovvia conseguenza di non essere riconosciuto da nessuno o, quanto meno, di non esserlo in modo inconfutabile mentre, nella puntata di “Un Giorno in Pretura” andata in onda nella serata del 17 maggio 2020, alle ore 23.00 circa (su dvd depositato in Cancelleria), la medesima testimonianza del Sig.
, a partire al minuto 23'.57'' (al netto delle interruzioni Pt_1 pubblicitarie), veniva nuovamente trasmessa senza però che il volto dell'attore, inquadrato al di sotto delle palpebre, venisse oscurato in alcun modo, nel volto e nella voce, ad eccezione che nella prima inquadratura, svelandosi nella ricostruzione riportata in citazione l'identità del Sig. (anche in considerazione dei suoi Pt_1 peculiari elementi di riconoscibilità quali un piercing sulla narice destra, il rotacismo e il taglio della barba. Inoltre, nel corso della ripresa, la dicitura “amico di – sieronegativo” veniva apposta Pt_2 in sovraimpressione, a pochi istanti dall'inizio della testimonianza. L'accaduto avrebbe scatenato un'immediata reazione di shock in tutti i conoscenti, amici e parenti del Sig. , i quali avrebbero Pt_1 iniziato sin dalla serata del 17 maggio 2020 ad inviargli telefonate e massaggi per chiedere spiegazioni circa il suo coinvolgimento nella vicenda.
Ebbene, le norme di attuazione del codice di procedura penale disciplinano le riprese audiovisive dei dibattimenti all'art. 147 disp. att. c.p.p.: il giudice, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, ed in via di eccezione, l'autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle parti stesse "quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento".
Ciò riguarda tuttavia le "parti" del processo e, dunque, la pubblica accusa da un lato e l'imputato dall'altro: l'art. 147, co.3, disp.att. c.p.p. prevede invece che anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma dei commi 1 (su consenso delle parti) e 2 (interesse sociale rilevante), il giudice vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto. Come inoltre precisato dalla S.C. (v. Cass. civ. Sez. I Sent.,
22/07/2015, n. 15360), la presenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca non implica, di per sé, la legittimità
Pag. 3 di 7 della pubblicazione o diffusione anche dell'immagine delle persone coinvolte, la cui liceità è subordinata: a) al rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 10 c.c., 96 e 97 della L. n. 633 del 1941, nonché dell'art. 137 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (il cui secondo comma prevede che il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche possa essere effettuato anche senza il consenso dell'interessato), e dell'art. 8 del codice deontologico dei giornalisti - che ha valore di fonte normativa in quanto richiamato dall'art. 139 del detto D.Lgs. n.
196 del 2003-; b) alla verifica in concreto della sussistenza di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata, nell'ottica della essenzialità di tale divulgazione ai fini della completezza e correttezza della informazione fornita.
Il citato art. 10 c.c. subordina l'esposizione e la pubblicazione dell'immagine altrui alla condizione che la stessa non rechi pregiudizio al decoro o alla reputazione dell'interessato, facendo tuttavia salve le ipotesi in cui le predette forme di utilizzazione siano consentite dalla legge. Tali ipotesi sono previste dall'art. 97 della L. n.
633 del 1941, il quale, nel richiedere in via generale il consenso della persona ritratta, ne esclude la necessità quando la riproduzione dell'immagine sia giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, ovvero quando la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. La predetta disciplina costituisce espressione di un principio fondamentale il quale non può subire restrizioni se non in casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge, secondo cui le sembianze di una persona non possono essere esposte, riprodotte o messe in commercio contro la sua volontà.
Il diritto all'immagine, e relativa facoltà di esporla o di non esporla, costituisce una manifestazione della libertà individuale, che si traduce nella possibilità di mostrarsi agli altri solo quando si abbia interesse a farlo o non si abbia interesse a non farlo, ed è tutelato dalla legge a prescindere che l'utilizzo non autorizzato arrechi danno alla persona. In quest'ottica, la mera circostanza che l'immagine pubblicata appartenga ad un soggetto cui è riferibile una vicenda rispetto alla quale sia configurabile un interesse alla conoscenza da parte del pubblico non può considerarsi sufficiente a legittimarne la riproduzione e la diffusione, occorrendo a tal fine un quid pluris, consistente nella necessità che tale divulgazione risulti essenziale per la completezza e la correttezza dell'informazione fornita (Cass. civ.
Sez. I, Ord., 9/07/2018, n. 18006).
Ebbene, risulta non contestata la circostanza che nella seconda occasione in cui è stata riprodotta la testimonianza dell'attore, il volto dello stesso era stato mostrato nella parte inferiore, dal naso in giù, senza alcun camuffamento e senza alterazione della voce, sia pure con
Pag. 4 di 7 frequenti cambi di inquadrature, anche molto lunghe sugli altri attori del processo.
Il principio di diritto da applicare è quello per cui la diffusione delle immagini delle deposizioni è lecita solo se attuata con accorgimenti idonei a impedire l'identificazione delle testimoni, anche nella ristretta cerchia dei loro conoscenti, secondo quanto affermato in un caso molto simile dalla Corte di Cassazione (Cass. N. 9340/2019).
Nella prassi, si è precisato che il divieto attiene alla ripresa dell'immagine fisionomica e, quindi, del volto dell'interessato, non investendo anche il corpo o la voce. Sul punto va, peraltro, registrata un'estrema varietà delle prassi applicative. In alcuni casi, la tutela è stata realizzata operando l'oscuramento delle fattezze individuali tramite strumenti tecnici di mascheramento delle immagini;
in altri casi, realizzando la ripresa della sagoma corporale, ma non del viso dell'interessato; in altri ancora, ricorrendo a riprese «di schiena» dell'intera figura ovvero utilizzando una telecamera fissa direzionata sull'organo giudicante o sulla parte che rivolge le domande al testimone.
Nel caso di specie non sono stati adottati accorgimenti fatta eccezione per la copertura della parte alta del viso, fino al di sotto degli occhi;
ne consegue che l'identità del testimone, che abita nella città di Roma e che era amico dell'imputato, circostanza questa precisata in sovra scrittura nella ripresa, addirittura fin dai tempi della scuola, era facilmente identificabile: l'avere infatti mostrato il corpo e la parte inferiore del viso dell'uomo, unitamente alla sua deposizione, senza alcuna alterazione della voce, ha reso facilmente identificabile lo stesso, almeno nella sua cerchia di conoscenti. Mostrare infatti metà volto di una persona, unitamente al resto del corpo, mentre parla e dunque accompagna il corpo nel discorso, rendono facilmente identificabile la persona, se la voce viene riportata senza alcuna alterazione, al di là della presenza di elementi caratterizzanti, quali il piercing, il rotacismo, il modo di portare la barba, ai quali si è fatto riferimento in citazione. Tali elementi vanno poi calati nella vicenda a conferma della facile identificabilità dell'attore, almeno nella sua cerchia di conoscenti. La condotta tenuta risulta pertanto non rispettosa del diritto all'immagine del testimone, poiché tenuta in violazione delle norme cautelari che presiedono all'esercizio dell'attività di parte convenuta, ma ciò non basta per affermare che tale condotta abbia arrecato un danno nella sfera del medesimo. Va tenuto presente che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (Cass., ord., 24/09/2013, n.
21865), il che tuttavia non toglie che tale prova possa essere data anche a mezzo di presunzioni semplici (v. Cass. 14/05/2012, n. 7471;
Pag. 5 di 7 Cass. 18/11/2014, n. 24474, Cass. 31/07/2015, n. 16222); queste costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale istituzionalmente demandatogli di scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione.
Nel caso di specie la particolarità della vicenda determina però l'assoluta plausibilità della circostanza che siano stati arrecati danni alla sfera personale dell'attore, non solo perché sono stati svelati particolari della sua vita sessuale, ma anche perché la circostanza di avere consumato rapporti con più persone contemporaneamente, di entrambi i sessi e taluni anche sieropositivi, può avere verosimilmente ingenerato in coloro che hanno ascoltato la deposizione e che ben conoscevano la vicenda, nota al pubblico, il dubbio che l'attore fosse sieropositivo e omosessuale.
La sussistenza dei lamentati danni psicologici risulta confermata dalla relazione medica prodotta dall'attore - proveniente da medico legale specializzato in psichiatria- nella quale si dà atto di un funzionamento personale non adeguato al pari di quello socio-relazionale in un quadro clinico che è descritto come in via di stabilizzazione e cronicizzazione. In particolare, la diagnosi è “persistente disturbo dell'adattamento cronico con ansia ed umore depresso misti, di grado marcato secondario a stress situazionale per violazione privacy per dati sensibili”. Ai fini della quantificazione del danno occorre fare riferimento al mezzo con cui è stata perpetrata la condotta lesiva del diritto all'immagine e alla relativa diffusione -rete televisiva pubblica e nazionale, con un rilevante ascolto), risonanza mediatica suscitata dal processo in cui è stata resa la deposizione, alla natura e all'entità delle conseguenze sulla vita della persona lesa, tutti elementi che inducono a considerare gli eventi per cui è causa come riconducibili a offese di media gravità liquidabili nell'importo da 23.498,00 ad euro 35.247,00 nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, aggiornate all'anno 2024. Avuto riguardo alla risonanza delle condotte contestate per via della media diffusione del programma televisivo “un Giorno in Pretura” e alla gravità e alla sensibilità delle condotte dell'attore rese pubbliche, si ritiene equo quantificare in € 30.000,00 il danno da riconoscere all'attore. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: 1) accoglie la domanda proposta da e per Parte_1
l'effetto condanna al Controparte_1 pagamento della somma di € 30.000,00 in favore del predetto attore oltre interessi dal deposito della presente sentenza al saldo;
Pag. 6 di 7 2) condanna al pagamento Controparte_1 delle spese di lite in favore della parte attrice delle spese di lite, che quantifica in € 6750,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario e oneri di legge, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, 5.02.2025
Il Giudice
Maria Rosaria Ciuffi
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