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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 4/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELEGGIA PAOLA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.LE AZZOLINO 18 63900 FERMOpresso il difensore avv. BELEGGIA PAOLA
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALAFIORE GIOVANNI e CP_1 P.IVA_1
dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CALAFIORE GIOVANNI
APPELLATO/I
pagina 1 di 16 OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 699/2023 del 7 luglio
2023 resa dal Tribunale di Fermo in materia di appalto privato.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, confermare l'Ordinanza della Corte di Appello di Ancona resa nel giudizio di inibitoria n. 4/2024/1 RG AC dell'01.02.24 di sospensione dell'efficacia esecutiva della Ordinanza impugnata resa ex art. 702 ter cpc, non comunicata, del
06.07.2023 n. Cronol. 4248/2023 del 07.07.2023 Repert. N. 699/2023 dell'11.7.2023 del
Tribunale di Fermo Giudice Dott. Francesco De Perna emessa nella causa n. 1174/2017
RG notificata a ex art. 140 cpc li 06.12.2023, Parte_1
accogliere lo spiegato appello e, in totale riforma della Ordinanza impugnata resa ex art. 702 ter cpc, non comunicata, del 06.07.2023 n. Cronol. 4248/2023 del 07.07.2023
Repert. N. 699/2023 dell'11.7.2023 del Tribunale di Fermo Giudice Dott. Francesco De
Perna emessa nella causa n. 1174/2017 Rg:
in via preliminare nel rito: dichiarare l'inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo ex art. 702 bis cpc proposto da contro e, per CP_1 Parte_1
l'effetto, dichiarare la nullità dell'intero giudizio di primo grado n. 1174/2017 RG
Tribunale di Fermo e/o dichiarare la nullità della notificazione del ricorso introduttivo ex art. 702 bis cpc proposto da contro e, per l'effetto, dichiarare CP_1 Parte_1
con sentenza definitiva la nullità della Ordinanza impugnata resa ex art. 702 ter cpc, non comunicata, del 06.07.2023 n. Cronol. 4248/2023 del 07.07.2023 Repert. N.
699/2023 dell'11.7.2023 del Tribunale di Fermo Giudice Dott. Francesco De Perna pagina 2 di 16 emessa nella causa n. 1174/2017 RG e disporre ex art. 354/1 cpc la rimessione della causa al Giudice di primo grado;
in via subordinata: dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, il difetto di competenza del Giudice Ordinario in favore del Collegio Arbitrale previsto negli artt. 25 e 43 del capitolato speciale di appalto;
nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di rito, accogliere lo spiegato appello e rigettare la domanda proposta da CP_1
contro in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata. Piaccia Parte_1
altresì rigettare ogni e qualsiasi domanda, eccezione e difesa di parte appellata CP_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata
[...]
Con vittoria di spese, compensi e accessori del doppio grado.
In Via istruttoria: si contestano specificatamente tutte le avverse produzioni documentali e si chiede concedersi in ogni caso i termini per le memorie e per la formulazione di istanze istruttorie in modo da garantire a parte appellante la possibilità di esperire tutte le facoltà assertive, probatorie e difensive che non ha potuto esplicare nel primo grado”.
PER L'APPELLATA, : CP_1
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Ancona adita, contrariis reiectis, respingere
l'appello proposto dalla parte appellante avverso la ordinanza n. 4248/2023, n.
699/2023 Rep., emessa dal Tribunale di Fermo in data 06/07/2023 e pubblicata in data
07/07/2023 (che ha definito il giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Fermo ed ivi rubricato al n. 1174/2017 R.G.) in quanto infondato in fatto ed in diritto con reiezione di ogni avversa domanda e pretesa e, nel contempo, confermare
pagina 3 di 16 integralmente la ordinanza impugnata, per tutte le ragioni e causali compiutamente esposte in narrativa.
E comunque nel merito respingere tutte le domande così come richieste ed avanzate dalla parte appellante nei confronti della parte appellata con l'atto di citazione in appello introduttivo del presente giudizio siccome infondate in fatto ed in diritto per tutte le causali ampiamente esposte in narrativa.
In ogni caso accogliere le conclusioni già proposte nel giudizio di primo grado dalla parte appellata.
Con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 22 maggio 2017 conveniva in CP_1
giudizio innanzi al Tribunale di Fermo per sentirla dichiarare Parte_1
inadempiente alle obbligazioni del contratto di appalto privato sottoscritto il 6 febbraio
2013 e condannare al pagamento in suo favore – a titolo di saldo del corrispettivo - della somma di euro 66.747,00, oltre rivalutazione ed interessi, o altra di giustizia.
A tal fine la ricorrente esponeva che in data 6 febbraio 2013 aveva stipulato CP_1
con un contratto di appalto per la ristrutturazione dell'immobile di Parte_1
proprietà della resistente sito in TO SA IO, in Viale della Vittoria, n. 114; che i lavori erano iniziati il 13 febbraio 2013 e si erano conclusi il 25 novembre 2013; che l'ammontare complessivo delle opere era stato contabilizzato in euro 229.727,01 dal direttore dei lavori, ma era stato contestato dall'appaltatore perché non corrispondente alle indicazioni del capitolato speciale;
che l'ammontare effettivo dei lavori eseguiti era pari ad euro 281.905,39, oltre IVA;
che la committente aveva già
pagina 4 di 16 corrisposto le somme indicate nel ricorso, restando debitrice del saldo pari ad euro
66.747,00.
Nessuno si costituiva per la resistente e all'udienza del 15 gennaio 2018 il Parte_1
giudice ne dichiarava la contumacia ritenuta la regolarità della notifica.
Ammessa la CTU, il tecnico designato riferiva di non poter espletare l'incarico per l'impossibilità di accedere all'immobile ed allegava i certificati di residenza all'estero (a
Parigi) della committente/contumace.
Con ordinanza del 7 marzo 2019 il giudice ammetteva le prove orali dedotte dalla ricorrente, tra cui l'interrogatorio formale che non prestava, nonostante Parte_1
la notifica dell'ordinanza ammissiva, ritenuta regolare.
Con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 699/2023 del 7 luglio 2023 il Tribunale di Fermo accoglieva la domanda, condannando al pagamento della somma Parte_1
richiesta dalla ricorrente, oltre rivalutazione ed interessi, e regolando le spese del giudizio.
impugnava la predetta ordinanza innanzi alla Corte di Appello di Ancona Parte_1
per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituiva l'appellata CP_1
All'udienza del 23 ottobre 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, verificato il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) L'ordinanza impugnata.
Con l'ordinanza n. 699/2023 del 7 luglio 2023, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto la fondatezza del credito reclamato dalla ricorrente in base all'esito delle prove testimoniali espletate ed alla mancata presentazione di a rendere Parte_1
pagina 5 di 16 l'interrogatorio formale, ritenuto dal primo giudice ritualmente deferitole e regolarmente notificatole.
I motivi di appello
A) INESISTENZA E/O NULLITA' DELLA NOTIFICA DEL RICORSO INTRODUTTIVO –
ERRONEITA' DELLA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA – NULLITA' DEL GIUDIZIO DI
PRIMO GRADO - INESISTENZA E/O NULLITA' DELLA ORDINANZA IMPUGNATA.
VIOLAZIONE DI LEGGE PER MANCATA OSSERVANZA DEGLI ARTT. 142 CPC- NULLITA'
DELLA NOTIFICA EX ARTT. 156-159-160 CPC.- NULLITA' DELLA SENTENZA EX ART. 161
CPC.
Espone l'appellante che “la dichiarazione di contumacia è errata in quanto il Giudice ha ritenuta valida la notifica del ricorso introduttivo di lite e del decreto nei confronti di
effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc presso l'indirizzo di Viale della Vittoria Parte_1
n.114 di TO SA IO. In realtà, detta notifica era stata richiesta in data
06.07.2017 a mani, ma l'Ufficiale Giudiziario non trovando nessuno all'indirizzo citato ha proceduto ai sensi dell'art. 140 cpc, senza previamente richiedere la certificazione di residenza della . In realtà, la convenuta ha risieduto dal Pt_1 Parte_1
07.09.2012 al 10.08.2022 a Parigi, come risulta dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di TO SA IO in data 19.12.2023 che si allega (all.10).
Detta circostanza era ben nota alla società ricorrente ed alla sua difesa in quanto già nel contratto di appalto del 2013, oggetto di causa, risultava espressamente scritto che la GN era residente in 13 passage Beslay – 75011 di Parigi e pure in Parte_1
esso contratto vi erano indicati i contatti della GN , che ben potevano essere Pt_1
utilizzati per facilitare la corretta notifica degli atti giudiziari. In ogni caso, è comunque onere del notificante accertarsi previamente della corretta residenza del soggetto al
pagina 6 di 16 quale si notificano gli atti ed il rischio dell'esito della notifica incombe sul notificante. E' evidente, allora, che la notifica a mani ex art. 138 cpc ed ai sensi dell'art. 140 cpc è stata richiesta presso un indirizzo che, alla data del 06.07.2017, non corrispondeva alla residenza reale dell'appellante ed essa non ha alcuna validità giuridica e deve ritenersi inesistente e /o comunque nulla. Se, infatti, fossero state effettuate prima della notifica le dovute ricerche anagrafiche, sarebbe emerso che la Sig.ra nel luglio 2017 era Pt_1
residente a [...]. Il notificante, solo dalla lettura dei documenti che egli stesso ha allegato (il contratto di appalto), avrebbe potuto rilevare che la era residente a [...]
Parigi e cercare conferma di ciò nella certificazione anagrafica”.
Replica, sul punto, l'appellata che “– come già avvenuto nel sub-procedimento concernente la fase inibitoria - al fine di fare chiarezza circa la regolarità delle notifiche eseguite nei confronti della signora nelle more del giudizio di primo grado Parte_1
occorre, dapprima, precisare quanto segue:
- in data 07/07/2017 il Funzionario del Tribunale di Fermo eseguiva – su richiesta CP_2
della società - la notifica ex art. 140 c.p.c. del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. CP_1
introduttivo del giudizio di primo grado e del pedissequo decreto di fissazione udienza del 08/06/2017 nei confronti della signora presso l'abitazione di Parte_1
quest'ultima sita in TO SA IO (FM) al Viale della Vittoria n. 114. Detto atto non veniva ritirato, entro il termine di dieci giorni, dalla odierna appellante e, successivamente, veniva restituito al mittente per “compiuta giacenza”;
- in data 08/10/2018 il Funzionario del Tribunale di Fermo eseguiva – su richiesta CP_2
della società - la contestuale notifica del decreto di fissazione udienza n. CP_1
cronol. 5047/2018 emesso dal Tribunale di Fermo in data 20/09/2018 nei confronti della signora ai rispettivi recapiti di quest'ultima. Parte_1
pagina 7 di 16 E precisamente:
1) TO SA IO (FM), Viale della Vittoria n. 114.
Ma – come avvenuto per la notifica di cui sopra – il relativo atto non veniva ritirato, entro il termine di dieci giorni, dalla odierna appellante e, successivamente, veniva restituito al mittente per “compiuta giacenza”;
2) Roma, Via Palombini n. 2.
Ma il relativo atto veniva restituito al mittente per “irreperibilità del destinatario”;
3) Parigi (Francia), 13 Passage Beslay.
Ma anche in tal caso lo stesso atto veniva restituito al mittente per il seguente motivo: “Destinataire inconnu à l'adresse” (ossia “destinatario sconosciuto all'indirizzo”);
- in data 03/05/2019 il Funzionario del Tribunale di Fermo eseguiva – sempre su CP_2
richiesta della società - la contestuale notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. CP_1
introduttivo del giudizio di primo grado e del pedissequo provvedimento emesso dal
Tribunale di Fermo in data 07/03/2019 nei confronti dell'odierna appellante ai seguenti recapiti:
1) TO SA IO (FM), Viale della Vittoria n. 114.
Ma – come avvenuto per tutte le precedenti notifiche eseguite al medesimo indirizzo – il relativo atto non veniva ritirato, entro il termine di dieci giorni, dalla stessa appellante
e, successivamente, veniva restituito al mittente per “compiuta giacenza”;
2) Parigi (Francia), 13 Passage Beslay.
Lo stesso atto veniva restituito al mittente ancora una volta per il seguente motivo:
“Destinataire inconnu à l'adresse” (ossia “destinatario sconosciuto all'indirizzo”). pagina 8 di 16 Il tutto risulta provato per tabulas agli atti del giudizio di primo grado (doc. 6).
Pertanto il Giudice di prime cure – contrariamente a quanto ex adverso affermato - nella ordinanza impugnata de qua, ha correttamente affermato che , Parte_1
nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si costituiva in giudizio e, pertanto, all'udienza del 15.01.2018 veniva dichiarata contumace”.
A tal proposito si evidenzia che – anche in tal caso contrariamente a quanto controparte tenta invano di far credere nonché a quanto erroneamente affermato dall'intestata Corte di Appello di Ancona nella propria ordinanza del 01/02/2024 che ha definito il sub-procedimento di inibitoria – la società ha correttamente CP_1
richiesto all' del Tribunale di Fermo la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. CP_2
introduttivo del giudizio di primo grado e del pedissequo decreto di fissazione udienza del 08/06/2017 (come peraltro avvenuto anche per le altre notifiche eseguite nelle more dello stesso giudizio di primo grado) nei confronti della signora Parte_1
presso la dimora abituale di quest'ultima conosciuta all'epoca dei fatti dalla stessa società appellata nonché luogo in cui risulta ubicato l'immobile oggetto del contratto di appalto per cui è causa”.
Il motivo è manifestamente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Va premesso che sono irrilevanti tutte le elencazioni delle notifiche tentate nel tempo dall'odierna appellata/originaria ricorrente, diverse dall'unica effettivamente rilevante, cioè quella prevista dall'art. 702 bis, terzo comma, c.p.c. e riferita alla notifica del ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c. e del decreto di fissazione dell'udienza, almeno trenta giorni prima della data fissata per la costituzione del convenuto.
pagina 9 di 16 Risulta dal fascicolo di primo grado che l'unica notifica tentata a tale scopo – e da ritenersi non andata a buon fine – è quella di cui al deposito telematico del 6 settembre
2017 (vds. il relativo atto di “Deposito documentazione”) a cui risulta allegata la notifica presso l'indirizzo di TO SA IO, in Viale della Vittoria n. 114, eseguita per compiuta giacenza a seguito dell'annotazione dell'Ufficiale Postale di “temporanea assenza” del destinatario e di avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella corrispondente cassetta dello stabile.
Tutte le ulteriori e successive notifiche (compresa quella del ricorso introduttivo in corso di causa) sono irrilevanti, visto che alcun provvedimento è stato reso dal giudice in merito all'originaria dichiarazione di contumacia che è stata dunque fondata esclusivamente sul deposito della notifica risalente al 6 settembre 2017, senza più riesaminare (d'ufficio o ad istanza di parte) né rendere ulteriori provvedimenti nel corso del giudizio riferibili a detta dichiarazione di contumacia, la cui ritenuta correttezza non è stata più oggetto di discussione.
A tale data, la notifica per compiuta giacenza non era corredata neppure dall'acquisizione di un certificato di residenza della resistente, tanto che l'accertamento della sua residenza all'estero (a Parigi) è avvenuto solo per iniziativa del CTU designato in corso di causa, trovatosi nell'impossibilità di accedere all'immobile oggetto del contratto di appalto, cioè quello in viale Vittoria, n. 114, lo stesso presso il quale l'ufficiale postale ha formalizzato la notifica per compiuta giacenza immettendo l'avviso nella cassetta postale dello stabile.
E', quindi, evidente che alcuna ricerca è stata svolta dalla ricorrente, mentre l'ufficiale postale si è limitato a verificare, evidentemente, la presenza di una cassetta postale a nome della presso lo stabile in viale Vittoria, n. 114. Pt_1
pagina 10 di 16 Occorre dunque chiarire se ciò fosse di per sé sufficiente a far ritenere quella di viale
Vittoria n. 114 la dimora abituale di , posto che nulla poteva far Parte_1
presumere che si trattasse della residenza o del domicilio.
Infatti, a parte la presenza di una cassetta postale a suo nome – di cui si dirà in seguito -
, la ricorrente/odierna appellata non disponeva di alcuna informazione utile o sufficiente a tal fine.
Al contrario, ben sapeva – sin dalla stipula del contratto di appalto, risalente al 2013 – che la risiedeva all'estero (cioè a Parigi in Passage Beslay 4, indirizzo Pt_1
esplicitamente indicato nel contratto), tanto da aver sottoscritto il contratto con un rappresentante della , cioè l'Arch. Pt_1 Per_1
Quindi, nel momento in cui – nel 2017 – l'appellata/originaria ricorrente ha tentato la notifica ai sensi dell'art. 702 bis, terzo comma, c.p.c. unicamente presso lo stabile oggetto dei lavori di ristrutturazione, non aveva alcun elemento per ritenere che quella fosse la dimora abituale della . Pt_1
Non era a tal fine utile neppure la presenza presso lo stabile di Viale Vittoria n. 114 di una cassetta postale che, evidentemente, ancora recava il nome della , nella Pt_1
quale l'ufficiale postale ha immesso l'avviso di deposito.
Infatti, la procedura di notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona se può quantomeno supporsi – ancorchè per presunzioni – che la presenza di una cassetta postale a nome del destinatario della notifica sia significativa della permanenza di un collegamento funzionale con quello stabile, sussistendo – a quel punto – a carico del destinatario l'onere di mantenersi informato sulla corrispondenza pervenuta in quel luogo.
pagina 11 di 16 Infatti, è pacifico che (per tutte vds. Cass. n. 19012 del 31 luglio 2017) l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora).
Tuttavia, le presunzioni di cui si è detto innanzi devono fondarsi su circostanze idonee a far supporre la permanenza del collegamento tra il destinatario ed il luogo della notifica.
Per quanto concerne l'ufficiale giudiziario, la Suprema Corte ha affermato che (vds.
Cass. n. 1210 del 17 gennaio 2022) in caso di notificazione a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli artt. 8 e 9 della l. n. 890 del 1982, ha l'obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e pagina 12 di 16 di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito;
ne consegue che, ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta "aliunde" dal notificante, la notifica é radicalmente nulla.
La sola presenza di una cassetta postale a nome del destinatario della notifica, che ha comunicato all'Autorità competente il suo cambio definitivo di residenza, non è sufficiente ad integrare alcuna presunzione di permanenza in quel luogo della sua dimora abituale, soprattutto quando – come nel caso di specie – agli elementi già noti al notificante (cioè, quelli risultanti dal contratto di appalto di cui si è detto innanzi) si aggiungano l'omissione di qualsiasi documentata attività di ricerca anagrafica (sia da parte del notificante che da parte dell'ufficiale postale) e la formale comunicazione del trasferimento all'estero della residenza da parte del destinatario della notifica, con il completamento della procedura di legge.
Risulta infatti depositato in atti – sin dal primo grado di giudizio, perché a tanto ha provveduto il CTU designato e non la ricorrente – il certificato di residenza IR (cioè
l'anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero) da cui risulta l'indirizzo parigino di
, così come risulta dal certificato storico di residenza depositato in appello Parte_1
dall'appellante che ha trasferito la propria residenza a Parigi il 7 Parte_1
settembre 2012 ed è rimpatriata trasferendo la propria residenza in Italia, in TO SA
IO, in Viale della Vittoria, n. 114 soltanto il successivo 10 agosto 2022.
E' del tutto irrilevante che le notifiche tentate a Parigi (si ribadisce, tutte riferite ad atti diversi dal ricorso introduttivo dell'odierno giudizio e dal decreto di fissazione pagina 13 di 16 dell'udienza) non siano andate a buon fine perché la destinataria risultava sconosciuta all'indirizzo, perché detta circostanza avrebbe solo obbligato il notificante ad espletare le ulteriori procedure di notifica previste per ipotesi della specie, anche dalla normativa comunitaria.
Appare invero illogica la scelta dell'appellato/originario ricorrente di notificare il ricorso introduttivo unicamente presso lo stabile oggetto dei lavori di ristrutturazione pur conoscendo l'indirizzo parigino della , visto che a fronte di quella documentata Pt_1
circostanza non disponeva di alcun altro elemento che potesse far supporre che la avesse conservato la propria dimora abituale in Viale della Vittoria, tanto più che Pt_1
non ha neppure accertato quale fosse la sua formale residenza, né il suo domicilio.
Avendo scelto di omettere qualsiasi accertamento relativo alla residenza formale della
, ritiene la Corte che sarebbe stato del tutto logico e coerente con gli elementi a Pt_1
sua conoscenza, quali risultanti dal contratto, che la notifica ex art. 702 bis c.p.c. fosse stata tentata a Parigi (sul punto vds. Cass. n. 17021 del 20 agosto 2015 secondo cui in tema di notificazione di atti giudiziari e di corretta determinazione del luogo di residenza o dimora abituale del destinatario, costituisce idonea fonte di convincimento, per confermare o superare le risultanze anagrafiche (aventi valore meramente presuntivo), l'indicazione della residenza fatta dalla parte nel contratto all'origine della controversia dedotta in giudizio;
il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità ove adeguatamente motivata).
Ne deriva che la mancata allegazione e prova di ricerche eseguite dal notificante, per superare tanto le risultanze anagrafiche, quanto quelle contrattuali in suo possesso, e per ritenere che dimorasse abitualmente presso l'immobile oggetto dei Parte_1
pagina 14 di 16 lavori appaltati, non può che tradursi in un vizio della notifica per il mancato raggiungimento dello scopo, essendo stata tentata presso un luogo da ritenersi inidoneo.
Infatti, il valore meramente presuntivo delle risultanze anagrafiche non può essere invocato dall'appellata nel caso di specie, visto che le risultanze anagrafiche non sono state consultate;
piuttosto, l'oggetto della prova di cui era onerato era riferito al modo in cui ha determinato il luogo di esecuzione della notifica.
Va infine evidenziato che l'appellante ha ricevuto l'ultima notifica presso l'immobile di
Viale Vittoria 114, eseguita il 15 dicembre 2023 (così apprendendo dell'esistenza del procedimento), soltanto perché ivi aveva ritrasferito nel frattempo la propria residenza da Parigi.
Ne deriva la nullità della notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.a., introduttivo del presente giudizio, e l'obbligo di rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., con termine di legge per la riassunzione.
Non sussiste l'ipotesi di inesistenza della notifica atteso che la stessa è stata eseguita nelle forme di rito, ancorchè presso un luogo inidoneo allo scopo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (vds. Cass. n.
13550 del 12 giugno 2006 secondo cui il giudice di appello, quando dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 cod. proc. civ., nel rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata).
PQM
pagina 15 di 16 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
4/2024, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Fermo, con termine di legge per la riassunzione;
• condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in CP_1
favore di e le liquida in complessivi euro 5.000,00 per compenso Parte_1
(di cui euro 2.000,00 per la fase studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed il resto per la fase decisionale) oltre esborsi documentati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 7 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 4/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELEGGIA PAOLA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.LE AZZOLINO 18 63900 FERMOpresso il difensore avv. BELEGGIA PAOLA
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALAFIORE GIOVANNI e CP_1 P.IVA_1
dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CALAFIORE GIOVANNI
APPELLATO/I
pagina 1 di 16 OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 699/2023 del 7 luglio
2023 resa dal Tribunale di Fermo in materia di appalto privato.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, confermare l'Ordinanza della Corte di Appello di Ancona resa nel giudizio di inibitoria n. 4/2024/1 RG AC dell'01.02.24 di sospensione dell'efficacia esecutiva della Ordinanza impugnata resa ex art. 702 ter cpc, non comunicata, del
06.07.2023 n. Cronol. 4248/2023 del 07.07.2023 Repert. N. 699/2023 dell'11.7.2023 del
Tribunale di Fermo Giudice Dott. Francesco De Perna emessa nella causa n. 1174/2017
RG notificata a ex art. 140 cpc li 06.12.2023, Parte_1
accogliere lo spiegato appello e, in totale riforma della Ordinanza impugnata resa ex art. 702 ter cpc, non comunicata, del 06.07.2023 n. Cronol. 4248/2023 del 07.07.2023
Repert. N. 699/2023 dell'11.7.2023 del Tribunale di Fermo Giudice Dott. Francesco De
Perna emessa nella causa n. 1174/2017 Rg:
in via preliminare nel rito: dichiarare l'inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo ex art. 702 bis cpc proposto da contro e, per CP_1 Parte_1
l'effetto, dichiarare la nullità dell'intero giudizio di primo grado n. 1174/2017 RG
Tribunale di Fermo e/o dichiarare la nullità della notificazione del ricorso introduttivo ex art. 702 bis cpc proposto da contro e, per l'effetto, dichiarare CP_1 Parte_1
con sentenza definitiva la nullità della Ordinanza impugnata resa ex art. 702 ter cpc, non comunicata, del 06.07.2023 n. Cronol. 4248/2023 del 07.07.2023 Repert. N.
699/2023 dell'11.7.2023 del Tribunale di Fermo Giudice Dott. Francesco De Perna pagina 2 di 16 emessa nella causa n. 1174/2017 RG e disporre ex art. 354/1 cpc la rimessione della causa al Giudice di primo grado;
in via subordinata: dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, il difetto di competenza del Giudice Ordinario in favore del Collegio Arbitrale previsto negli artt. 25 e 43 del capitolato speciale di appalto;
nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di rito, accogliere lo spiegato appello e rigettare la domanda proposta da CP_1
contro in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata. Piaccia Parte_1
altresì rigettare ogni e qualsiasi domanda, eccezione e difesa di parte appellata CP_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata
[...]
Con vittoria di spese, compensi e accessori del doppio grado.
In Via istruttoria: si contestano specificatamente tutte le avverse produzioni documentali e si chiede concedersi in ogni caso i termini per le memorie e per la formulazione di istanze istruttorie in modo da garantire a parte appellante la possibilità di esperire tutte le facoltà assertive, probatorie e difensive che non ha potuto esplicare nel primo grado”.
PER L'APPELLATA, : CP_1
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Ancona adita, contrariis reiectis, respingere
l'appello proposto dalla parte appellante avverso la ordinanza n. 4248/2023, n.
699/2023 Rep., emessa dal Tribunale di Fermo in data 06/07/2023 e pubblicata in data
07/07/2023 (che ha definito il giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Fermo ed ivi rubricato al n. 1174/2017 R.G.) in quanto infondato in fatto ed in diritto con reiezione di ogni avversa domanda e pretesa e, nel contempo, confermare
pagina 3 di 16 integralmente la ordinanza impugnata, per tutte le ragioni e causali compiutamente esposte in narrativa.
E comunque nel merito respingere tutte le domande così come richieste ed avanzate dalla parte appellante nei confronti della parte appellata con l'atto di citazione in appello introduttivo del presente giudizio siccome infondate in fatto ed in diritto per tutte le causali ampiamente esposte in narrativa.
In ogni caso accogliere le conclusioni già proposte nel giudizio di primo grado dalla parte appellata.
Con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 22 maggio 2017 conveniva in CP_1
giudizio innanzi al Tribunale di Fermo per sentirla dichiarare Parte_1
inadempiente alle obbligazioni del contratto di appalto privato sottoscritto il 6 febbraio
2013 e condannare al pagamento in suo favore – a titolo di saldo del corrispettivo - della somma di euro 66.747,00, oltre rivalutazione ed interessi, o altra di giustizia.
A tal fine la ricorrente esponeva che in data 6 febbraio 2013 aveva stipulato CP_1
con un contratto di appalto per la ristrutturazione dell'immobile di Parte_1
proprietà della resistente sito in TO SA IO, in Viale della Vittoria, n. 114; che i lavori erano iniziati il 13 febbraio 2013 e si erano conclusi il 25 novembre 2013; che l'ammontare complessivo delle opere era stato contabilizzato in euro 229.727,01 dal direttore dei lavori, ma era stato contestato dall'appaltatore perché non corrispondente alle indicazioni del capitolato speciale;
che l'ammontare effettivo dei lavori eseguiti era pari ad euro 281.905,39, oltre IVA;
che la committente aveva già
pagina 4 di 16 corrisposto le somme indicate nel ricorso, restando debitrice del saldo pari ad euro
66.747,00.
Nessuno si costituiva per la resistente e all'udienza del 15 gennaio 2018 il Parte_1
giudice ne dichiarava la contumacia ritenuta la regolarità della notifica.
Ammessa la CTU, il tecnico designato riferiva di non poter espletare l'incarico per l'impossibilità di accedere all'immobile ed allegava i certificati di residenza all'estero (a
Parigi) della committente/contumace.
Con ordinanza del 7 marzo 2019 il giudice ammetteva le prove orali dedotte dalla ricorrente, tra cui l'interrogatorio formale che non prestava, nonostante Parte_1
la notifica dell'ordinanza ammissiva, ritenuta regolare.
Con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 699/2023 del 7 luglio 2023 il Tribunale di Fermo accoglieva la domanda, condannando al pagamento della somma Parte_1
richiesta dalla ricorrente, oltre rivalutazione ed interessi, e regolando le spese del giudizio.
impugnava la predetta ordinanza innanzi alla Corte di Appello di Ancona Parte_1
per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituiva l'appellata CP_1
All'udienza del 23 ottobre 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, verificato il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) L'ordinanza impugnata.
Con l'ordinanza n. 699/2023 del 7 luglio 2023, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto la fondatezza del credito reclamato dalla ricorrente in base all'esito delle prove testimoniali espletate ed alla mancata presentazione di a rendere Parte_1
pagina 5 di 16 l'interrogatorio formale, ritenuto dal primo giudice ritualmente deferitole e regolarmente notificatole.
I motivi di appello
A) INESISTENZA E/O NULLITA' DELLA NOTIFICA DEL RICORSO INTRODUTTIVO –
ERRONEITA' DELLA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA – NULLITA' DEL GIUDIZIO DI
PRIMO GRADO - INESISTENZA E/O NULLITA' DELLA ORDINANZA IMPUGNATA.
VIOLAZIONE DI LEGGE PER MANCATA OSSERVANZA DEGLI ARTT. 142 CPC- NULLITA'
DELLA NOTIFICA EX ARTT. 156-159-160 CPC.- NULLITA' DELLA SENTENZA EX ART. 161
CPC.
Espone l'appellante che “la dichiarazione di contumacia è errata in quanto il Giudice ha ritenuta valida la notifica del ricorso introduttivo di lite e del decreto nei confronti di
effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc presso l'indirizzo di Viale della Vittoria Parte_1
n.114 di TO SA IO. In realtà, detta notifica era stata richiesta in data
06.07.2017 a mani, ma l'Ufficiale Giudiziario non trovando nessuno all'indirizzo citato ha proceduto ai sensi dell'art. 140 cpc, senza previamente richiedere la certificazione di residenza della . In realtà, la convenuta ha risieduto dal Pt_1 Parte_1
07.09.2012 al 10.08.2022 a Parigi, come risulta dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di TO SA IO in data 19.12.2023 che si allega (all.10).
Detta circostanza era ben nota alla società ricorrente ed alla sua difesa in quanto già nel contratto di appalto del 2013, oggetto di causa, risultava espressamente scritto che la GN era residente in 13 passage Beslay – 75011 di Parigi e pure in Parte_1
esso contratto vi erano indicati i contatti della GN , che ben potevano essere Pt_1
utilizzati per facilitare la corretta notifica degli atti giudiziari. In ogni caso, è comunque onere del notificante accertarsi previamente della corretta residenza del soggetto al
pagina 6 di 16 quale si notificano gli atti ed il rischio dell'esito della notifica incombe sul notificante. E' evidente, allora, che la notifica a mani ex art. 138 cpc ed ai sensi dell'art. 140 cpc è stata richiesta presso un indirizzo che, alla data del 06.07.2017, non corrispondeva alla residenza reale dell'appellante ed essa non ha alcuna validità giuridica e deve ritenersi inesistente e /o comunque nulla. Se, infatti, fossero state effettuate prima della notifica le dovute ricerche anagrafiche, sarebbe emerso che la Sig.ra nel luglio 2017 era Pt_1
residente a [...]. Il notificante, solo dalla lettura dei documenti che egli stesso ha allegato (il contratto di appalto), avrebbe potuto rilevare che la era residente a [...]
Parigi e cercare conferma di ciò nella certificazione anagrafica”.
Replica, sul punto, l'appellata che “– come già avvenuto nel sub-procedimento concernente la fase inibitoria - al fine di fare chiarezza circa la regolarità delle notifiche eseguite nei confronti della signora nelle more del giudizio di primo grado Parte_1
occorre, dapprima, precisare quanto segue:
- in data 07/07/2017 il Funzionario del Tribunale di Fermo eseguiva – su richiesta CP_2
della società - la notifica ex art. 140 c.p.c. del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. CP_1
introduttivo del giudizio di primo grado e del pedissequo decreto di fissazione udienza del 08/06/2017 nei confronti della signora presso l'abitazione di Parte_1
quest'ultima sita in TO SA IO (FM) al Viale della Vittoria n. 114. Detto atto non veniva ritirato, entro il termine di dieci giorni, dalla odierna appellante e, successivamente, veniva restituito al mittente per “compiuta giacenza”;
- in data 08/10/2018 il Funzionario del Tribunale di Fermo eseguiva – su richiesta CP_2
della società - la contestuale notifica del decreto di fissazione udienza n. CP_1
cronol. 5047/2018 emesso dal Tribunale di Fermo in data 20/09/2018 nei confronti della signora ai rispettivi recapiti di quest'ultima. Parte_1
pagina 7 di 16 E precisamente:
1) TO SA IO (FM), Viale della Vittoria n. 114.
Ma – come avvenuto per la notifica di cui sopra – il relativo atto non veniva ritirato, entro il termine di dieci giorni, dalla odierna appellante e, successivamente, veniva restituito al mittente per “compiuta giacenza”;
2) Roma, Via Palombini n. 2.
Ma il relativo atto veniva restituito al mittente per “irreperibilità del destinatario”;
3) Parigi (Francia), 13 Passage Beslay.
Ma anche in tal caso lo stesso atto veniva restituito al mittente per il seguente motivo: “Destinataire inconnu à l'adresse” (ossia “destinatario sconosciuto all'indirizzo”);
- in data 03/05/2019 il Funzionario del Tribunale di Fermo eseguiva – sempre su CP_2
richiesta della società - la contestuale notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. CP_1
introduttivo del giudizio di primo grado e del pedissequo provvedimento emesso dal
Tribunale di Fermo in data 07/03/2019 nei confronti dell'odierna appellante ai seguenti recapiti:
1) TO SA IO (FM), Viale della Vittoria n. 114.
Ma – come avvenuto per tutte le precedenti notifiche eseguite al medesimo indirizzo – il relativo atto non veniva ritirato, entro il termine di dieci giorni, dalla stessa appellante
e, successivamente, veniva restituito al mittente per “compiuta giacenza”;
2) Parigi (Francia), 13 Passage Beslay.
Lo stesso atto veniva restituito al mittente ancora una volta per il seguente motivo:
“Destinataire inconnu à l'adresse” (ossia “destinatario sconosciuto all'indirizzo”). pagina 8 di 16 Il tutto risulta provato per tabulas agli atti del giudizio di primo grado (doc. 6).
Pertanto il Giudice di prime cure – contrariamente a quanto ex adverso affermato - nella ordinanza impugnata de qua, ha correttamente affermato che , Parte_1
nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si costituiva in giudizio e, pertanto, all'udienza del 15.01.2018 veniva dichiarata contumace”.
A tal proposito si evidenzia che – anche in tal caso contrariamente a quanto controparte tenta invano di far credere nonché a quanto erroneamente affermato dall'intestata Corte di Appello di Ancona nella propria ordinanza del 01/02/2024 che ha definito il sub-procedimento di inibitoria – la società ha correttamente CP_1
richiesto all' del Tribunale di Fermo la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. CP_2
introduttivo del giudizio di primo grado e del pedissequo decreto di fissazione udienza del 08/06/2017 (come peraltro avvenuto anche per le altre notifiche eseguite nelle more dello stesso giudizio di primo grado) nei confronti della signora Parte_1
presso la dimora abituale di quest'ultima conosciuta all'epoca dei fatti dalla stessa società appellata nonché luogo in cui risulta ubicato l'immobile oggetto del contratto di appalto per cui è causa”.
Il motivo è manifestamente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Va premesso che sono irrilevanti tutte le elencazioni delle notifiche tentate nel tempo dall'odierna appellata/originaria ricorrente, diverse dall'unica effettivamente rilevante, cioè quella prevista dall'art. 702 bis, terzo comma, c.p.c. e riferita alla notifica del ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c. e del decreto di fissazione dell'udienza, almeno trenta giorni prima della data fissata per la costituzione del convenuto.
pagina 9 di 16 Risulta dal fascicolo di primo grado che l'unica notifica tentata a tale scopo – e da ritenersi non andata a buon fine – è quella di cui al deposito telematico del 6 settembre
2017 (vds. il relativo atto di “Deposito documentazione”) a cui risulta allegata la notifica presso l'indirizzo di TO SA IO, in Viale della Vittoria n. 114, eseguita per compiuta giacenza a seguito dell'annotazione dell'Ufficiale Postale di “temporanea assenza” del destinatario e di avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella corrispondente cassetta dello stabile.
Tutte le ulteriori e successive notifiche (compresa quella del ricorso introduttivo in corso di causa) sono irrilevanti, visto che alcun provvedimento è stato reso dal giudice in merito all'originaria dichiarazione di contumacia che è stata dunque fondata esclusivamente sul deposito della notifica risalente al 6 settembre 2017, senza più riesaminare (d'ufficio o ad istanza di parte) né rendere ulteriori provvedimenti nel corso del giudizio riferibili a detta dichiarazione di contumacia, la cui ritenuta correttezza non è stata più oggetto di discussione.
A tale data, la notifica per compiuta giacenza non era corredata neppure dall'acquisizione di un certificato di residenza della resistente, tanto che l'accertamento della sua residenza all'estero (a Parigi) è avvenuto solo per iniziativa del CTU designato in corso di causa, trovatosi nell'impossibilità di accedere all'immobile oggetto del contratto di appalto, cioè quello in viale Vittoria, n. 114, lo stesso presso il quale l'ufficiale postale ha formalizzato la notifica per compiuta giacenza immettendo l'avviso nella cassetta postale dello stabile.
E', quindi, evidente che alcuna ricerca è stata svolta dalla ricorrente, mentre l'ufficiale postale si è limitato a verificare, evidentemente, la presenza di una cassetta postale a nome della presso lo stabile in viale Vittoria, n. 114. Pt_1
pagina 10 di 16 Occorre dunque chiarire se ciò fosse di per sé sufficiente a far ritenere quella di viale
Vittoria n. 114 la dimora abituale di , posto che nulla poteva far Parte_1
presumere che si trattasse della residenza o del domicilio.
Infatti, a parte la presenza di una cassetta postale a suo nome – di cui si dirà in seguito -
, la ricorrente/odierna appellata non disponeva di alcuna informazione utile o sufficiente a tal fine.
Al contrario, ben sapeva – sin dalla stipula del contratto di appalto, risalente al 2013 – che la risiedeva all'estero (cioè a Parigi in Passage Beslay 4, indirizzo Pt_1
esplicitamente indicato nel contratto), tanto da aver sottoscritto il contratto con un rappresentante della , cioè l'Arch. Pt_1 Per_1
Quindi, nel momento in cui – nel 2017 – l'appellata/originaria ricorrente ha tentato la notifica ai sensi dell'art. 702 bis, terzo comma, c.p.c. unicamente presso lo stabile oggetto dei lavori di ristrutturazione, non aveva alcun elemento per ritenere che quella fosse la dimora abituale della . Pt_1
Non era a tal fine utile neppure la presenza presso lo stabile di Viale Vittoria n. 114 di una cassetta postale che, evidentemente, ancora recava il nome della , nella Pt_1
quale l'ufficiale postale ha immesso l'avviso di deposito.
Infatti, la procedura di notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona se può quantomeno supporsi – ancorchè per presunzioni – che la presenza di una cassetta postale a nome del destinatario della notifica sia significativa della permanenza di un collegamento funzionale con quello stabile, sussistendo – a quel punto – a carico del destinatario l'onere di mantenersi informato sulla corrispondenza pervenuta in quel luogo.
pagina 11 di 16 Infatti, è pacifico che (per tutte vds. Cass. n. 19012 del 31 luglio 2017) l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora).
Tuttavia, le presunzioni di cui si è detto innanzi devono fondarsi su circostanze idonee a far supporre la permanenza del collegamento tra il destinatario ed il luogo della notifica.
Per quanto concerne l'ufficiale giudiziario, la Suprema Corte ha affermato che (vds.
Cass. n. 1210 del 17 gennaio 2022) in caso di notificazione a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli artt. 8 e 9 della l. n. 890 del 1982, ha l'obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e pagina 12 di 16 di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito;
ne consegue che, ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta "aliunde" dal notificante, la notifica é radicalmente nulla.
La sola presenza di una cassetta postale a nome del destinatario della notifica, che ha comunicato all'Autorità competente il suo cambio definitivo di residenza, non è sufficiente ad integrare alcuna presunzione di permanenza in quel luogo della sua dimora abituale, soprattutto quando – come nel caso di specie – agli elementi già noti al notificante (cioè, quelli risultanti dal contratto di appalto di cui si è detto innanzi) si aggiungano l'omissione di qualsiasi documentata attività di ricerca anagrafica (sia da parte del notificante che da parte dell'ufficiale postale) e la formale comunicazione del trasferimento all'estero della residenza da parte del destinatario della notifica, con il completamento della procedura di legge.
Risulta infatti depositato in atti – sin dal primo grado di giudizio, perché a tanto ha provveduto il CTU designato e non la ricorrente – il certificato di residenza IR (cioè
l'anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero) da cui risulta l'indirizzo parigino di
, così come risulta dal certificato storico di residenza depositato in appello Parte_1
dall'appellante che ha trasferito la propria residenza a Parigi il 7 Parte_1
settembre 2012 ed è rimpatriata trasferendo la propria residenza in Italia, in TO SA
IO, in Viale della Vittoria, n. 114 soltanto il successivo 10 agosto 2022.
E' del tutto irrilevante che le notifiche tentate a Parigi (si ribadisce, tutte riferite ad atti diversi dal ricorso introduttivo dell'odierno giudizio e dal decreto di fissazione pagina 13 di 16 dell'udienza) non siano andate a buon fine perché la destinataria risultava sconosciuta all'indirizzo, perché detta circostanza avrebbe solo obbligato il notificante ad espletare le ulteriori procedure di notifica previste per ipotesi della specie, anche dalla normativa comunitaria.
Appare invero illogica la scelta dell'appellato/originario ricorrente di notificare il ricorso introduttivo unicamente presso lo stabile oggetto dei lavori di ristrutturazione pur conoscendo l'indirizzo parigino della , visto che a fronte di quella documentata Pt_1
circostanza non disponeva di alcun altro elemento che potesse far supporre che la avesse conservato la propria dimora abituale in Viale della Vittoria, tanto più che Pt_1
non ha neppure accertato quale fosse la sua formale residenza, né il suo domicilio.
Avendo scelto di omettere qualsiasi accertamento relativo alla residenza formale della
, ritiene la Corte che sarebbe stato del tutto logico e coerente con gli elementi a Pt_1
sua conoscenza, quali risultanti dal contratto, che la notifica ex art. 702 bis c.p.c. fosse stata tentata a Parigi (sul punto vds. Cass. n. 17021 del 20 agosto 2015 secondo cui in tema di notificazione di atti giudiziari e di corretta determinazione del luogo di residenza o dimora abituale del destinatario, costituisce idonea fonte di convincimento, per confermare o superare le risultanze anagrafiche (aventi valore meramente presuntivo), l'indicazione della residenza fatta dalla parte nel contratto all'origine della controversia dedotta in giudizio;
il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità ove adeguatamente motivata).
Ne deriva che la mancata allegazione e prova di ricerche eseguite dal notificante, per superare tanto le risultanze anagrafiche, quanto quelle contrattuali in suo possesso, e per ritenere che dimorasse abitualmente presso l'immobile oggetto dei Parte_1
pagina 14 di 16 lavori appaltati, non può che tradursi in un vizio della notifica per il mancato raggiungimento dello scopo, essendo stata tentata presso un luogo da ritenersi inidoneo.
Infatti, il valore meramente presuntivo delle risultanze anagrafiche non può essere invocato dall'appellata nel caso di specie, visto che le risultanze anagrafiche non sono state consultate;
piuttosto, l'oggetto della prova di cui era onerato era riferito al modo in cui ha determinato il luogo di esecuzione della notifica.
Va infine evidenziato che l'appellante ha ricevuto l'ultima notifica presso l'immobile di
Viale Vittoria 114, eseguita il 15 dicembre 2023 (così apprendendo dell'esistenza del procedimento), soltanto perché ivi aveva ritrasferito nel frattempo la propria residenza da Parigi.
Ne deriva la nullità della notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.a., introduttivo del presente giudizio, e l'obbligo di rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., con termine di legge per la riassunzione.
Non sussiste l'ipotesi di inesistenza della notifica atteso che la stessa è stata eseguita nelle forme di rito, ancorchè presso un luogo inidoneo allo scopo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (vds. Cass. n.
13550 del 12 giugno 2006 secondo cui il giudice di appello, quando dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 cod. proc. civ., nel rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata).
PQM
pagina 15 di 16 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
4/2024, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Fermo, con termine di legge per la riassunzione;
• condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in CP_1
favore di e le liquida in complessivi euro 5.000,00 per compenso Parte_1
(di cui euro 2.000,00 per la fase studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed il resto per la fase decisionale) oltre esborsi documentati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 7 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
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