Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 2118. Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 21, comma 2, e' sostituito dal seguente:
<definita dall' articolo 16 del codice dell'ordinamento militare .>>;
b) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
<dell'Agenzia industrie difesa sono definiti dall' articolo 48 del codice dell'ordinamento militare .>>
Nota all'art. 2118:
- Per il testo dell' articolo 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , si vedano le note alle premesse.
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 21, comma 2, e' sostituito dal seguente:
<
b) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
<
Nota all'art. 2118:
- Per il testo dell' articolo 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , si vedano le note alle premesse.
Commentari • 9
- 1. Collocazione sussidiaria sugli immobilihttps://www.brocardi.it/ · 1
(1)I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di cui all'art. 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari. I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751 bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Milano, sentenza 26/10/2023, n. 3247Provvedimento: N. 4573/23 R.G.L. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da Parte_1 (C.F. CodiceFiscale_1 ) con l'Avv. Marelli e l'Avv. Maniscalco del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo Studio dei difensori in Milano, via Manara n. 17 - RICORRENTE - contro Controparte_1 C.F. e P. IVA P.IVA_1 ) con l'Avv. Rotondi e l'Avv. Paone del Foro di Milano, e l'Avv. Pati Clausi del Foro di Napoli, elettivamente domiciliata presso lo Org_1 in Milano, largo Augusto …Leggi di più...
- CCNL Imprese di Pulizia e Servizi Integrati·
- retribuzione indiretta·
- differenze retributive·
- lavoro festivo non domenicale·
- inammissibilità domanda·
- risarcimento danni·
- indennizzo lavoro domenicale·
- TFR·
- lavaggio indumenti di lavoro·
- maggiorazione retributiva