Art. 2118. Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 21, comma 2, e' sostituito dal seguente:
<definita dall' articolo 16 del codice dell'ordinamento militare .>>;
b) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
<dell'Agenzia industrie difesa sono definiti dall' articolo 48 del codice dell'ordinamento militare .>>
Nota all'art. 2118:
- Per il testo dell' articolo 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , si vedano le note alle premesse.
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 21, comma 2, e' sostituito dal seguente:
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b) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
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Nota all'art. 2118:
- Per il testo dell' articolo 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , si vedano le note alle premesse.