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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Dott. Maria Grazia Domanico Presidente Cron. N.
Dott. Francesca Caprioli Consigliere Rep. N.
Dott. Maria-Luisa Tezza Consigliere Ausiliario Rel. R. Gen. N. 344 /2024 ha pronunciato la seguente iv. N. S E N T E N Z A Pt_1
nella causa civile n. 344/2024 R.G. promossa con appello notificato in data
27.03.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 19.11.2024
d a n persona del legale Parte_2
OGGETTO: rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cordova, giusta Cause relative alla procura unita all'atto di appello validita o efficacia del
APPELLANTE contratto o di singoli c o n t r o clausole in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Domenico Bezzi, giusta procura unita alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 521/2024 pubblicata in data 20.02.2024, nel procedimento R.G. n. 2981/2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
pagina 1 di 16 Nel merito:
1) previo accertamento della nullità – originaria o sopravvenuta – o dell'inefficacia sopravvenuta degli artt. 5 e 6 del Contratto del 1° agosto 2016 depositato a doc. 4 per violazione di norme imperative (art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche e art. 1, comma 831-bis della L. n. 160/2019) per le ragioni esposte in narrativa, con conseguente sostituzione dell'art. 5 e dell'art. 6 del predetto Contratto con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di Canone Unico Patrimoniale determinate nella misura di euro 800,00 annue, e per l'effetto condannare il CP_1
a restituire all'esponente Inwit la somma di € 4.642,68
[...]
indebitamente percepita dal : e per l'effetto condannare Controparte_1
altresì il a restituire a Inwit la somma di € 6.182,29 Controparte_1
corrisposta mediante il bonifico di cui al doc. 3 in esecuzione della Sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellato
1) in via preliminare: accertare, ritenere e dichiarare come nessuna impugnazione sia stata diretta avverso il capo n. 2 della sentenza n. 521/24 emessa dal Tribunale civile di Brescia relativo ai vizi propri dell'ingiunzione notificata;
2) nel merito: accertare, ritenere e dichiarare infondato l'appello proposto e, per l'effetto confermare la sentenza n. 521/24 emessa dal Tribunale Civile di
Brescia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 16.03.2022
[...]
ha proposto opposizione all'”avviso di Parte_2 accertamento esecutivo” per il pagamento dell'importo di € 3.093,33 (di cui €
3.042,68 di saldo canone e € 50,64 di adeguamento Istat), oltre interessi e spese di procedura, per la violazione ivi indicata di “mancato versamento pagina 2 di 16 parziale della rata semestrale canone di locazione (secondo semestre 2021) e della variazione, in misura del 75%, dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato alla data del 31.07.2021” in forza del contratto di locazione in data
01.08.2016 con il quale il aveva concesso in Controparte_1
locazione all'opponente l'area identificata in NCT con il foglio 5 mapp. 398 di mq. 100,00, per l'installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile. Nel detto avviso, l'ente locale deduceva che la durata del contratto era stata prevista in anni 9, rinnovabili tacitamente di 6 anni in 6 anni, con decorrenza dal 01.08.2016; che il canone pattuito (art. 5) era di €
9.100,00 da versare in due rate semestrali di € 4.550,00, entro la decade di ogni semestre, con aggiornamento, in misura pari al 75% delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'Istat; che la società aveva versato il 06.08.2021 la somma di € 1.600,00 anziché di € 4.693,33; che nonostante i solleciti, non veniva versata la differenza dovuta né
l'adeguamento Istat.
L'opponente contestava la pretesa del sollevando plurime CP_1 doglianze;
per quanto in questa sede rileva, deduceva che l'unico importo dovuto era quello minimo di legge stabilito per il Canone Unico Patrimoniale
– CUP - (€ 800,00 annui, già integralmente versato) in forza dell'art. 93 (ora art. 54) del Codice per le Comunicazione elettroniche (CCE), avente natura di norma inderogabile ed imperativa, con la conseguente nullità della clausola contenuta all'art. 5 e all'art. 6 del Contratto;
richiamava, in particolare,
l'interpretazione autentica di detto art. 93 ad opera dell'art. 12, co. 3, D.Lgs. n.
33/2016 e dell'art.
8-bis, co. 1 lett c), DL 135/2018 (convertito nella L. n.
12/2019), dalla quale derivava il divieto per gli enti comunali di imporre agli erogatori del “pubblico servizio di comunicazioni elettroniche” oneri ulteriori rispetto a quelli previsti per legge (segnatamente TOSAP, COSAP e oggi
CUP), e ciò indipendentemente dalla natura disponibile o meno del bene concesso in uso;
deduceva che, per l'effetto, gli unici canoni ed oneri che pagina 3 di 16 potevano essere richiesti dal erano quelli fissati dall'art. 1, co. 831- CP_1
bis, della L. 160/2019: “gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003,
n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti
a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n.
259/2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione …”. Chiedeva, pertanto, di dichiarare la nullità o l'inefficacia degli artt. 5 e 6 del contratto del 01.08.2016 per violazione di norme imperative (art. 93 CCE e art. 1, co. 816 e 831-bis L n. 160/2019) con conseguente sostituzione automatica di detti articoli da parte di norme imperative, prevista, in generale, dall'art. 1339 c.c. e, dunque, sostituzione dei canoni pattuiti con i canoni CUP determinati ai sensi dell'art. 1, co 831-bis, L. n. 160/2019, con il contestuale accertamento di nulla dovere al avendo già corrisposto CP_1
l'importo di € 800,00 annui, ossia l'importo minimo di legge stabilito per il
CUP dovuto per l'occupazione dell'area oggetto del contratto de quo, con conseguente annullamento dell'avviso e condanna del alla CP_1
restituzione delle maggiori somme versate.
2. Il si costituiva contestando l'opposizione e Controparte_1
chiedendone il rigetto: in estrema sintesi, deduceva che l'art. 93 D.Lgs.
259/2003, vigente ratione temporis, fosse applicabile solo alle “aree appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile” (art. 1, co. 819, L.
160/2019); che il bene oggetto di locazione apparteneva, invece, al patrimonio pagina 4 di 16 disponibile;
che, in ogni caso, l'interpretazione autentica di cui all'art. 8 bis, co. 1, lett. c) DL 135/2018 non poteva avere applicazione retroattiva e, quindi, applicarsi al contratto de quo stipulato nel 2016; contestava, infine, che l'art. 93 avesse natura di norma imperativa;
in subordine, nel caso di ritenuta nullità delle clausole contrattuali, chiedeva di dichiararsi la nullità dell'intero contratto di locazione con la conseguente condanna della società conduttrice al pagamento dell'accertanda somma dovuta.
3. Con ordinanza del 29.06.2022, il Tribunale rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà.
4. Sulla base delle prove documentali, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., con la sentenza n. 521/2024 in data 20.02.2024, pubblicata in pari data, il
Tribunale di Brescia, ritenuta la giurisdizione dell'AGO, rigettava le domande attoree condannando la società alla rifusione delle spese di lite a favore del
In estrema sintesi, il Tribunale esaminava il dato normativo CP_1 giungendo a ritenere che “il vincolo derivante dall'art. 93 CCE è limitato alle sole ipotesi in cui l'impianto di reti o l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica avvenga su beni demaniali o patrimoniali indisponibili”. Rilevava, in particolare, che “leggendo il comma 1 dell'art. 93 CCE, sembra che il divieto di imporre «oneri o canoni che non siano stabiliti per legge» sia generale, ossia concerna tutti i beni in proprietà di enti pubblici. Senonché, questa prima impressione è smentita dal fatto che il comma 2 (nella sua versione originaria) facesse «salva l'applicazione della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446», così dimostrando di circoscrivere la portata del primo comma ai beni demaniali o del patrimonio indisponibile, assoggettati appunto alla capacità “impositiva” degli enti pubblici. Nulla è cambiato con
l'istituzione del «canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 pagina 5 di 16 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178»
(i.e., il Canone Unico Patrimoniale), che assume, quale presupposto,
«l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico» (art. 1 comma 819 lett. a) l. 27 dicembre 2019, n. 160)”.
Escludeva che, nel caso, l'area oggetto di causa, censita al C.T. foglio 5 mappale 398, fosse appartenente al patrimonio indisponibile, bensì a quello disponibile in quanto non destinata “a un pubblico servizio” (art. 826, co. 3,
c.c.): “Il requisito della destinazione a un pubblico servizio, posto dall'art.
826 comma 3 c.c., si articola in due passaggi: (i) la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e (ii) l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio (Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 391 del 15/07/1999). Questo secondo dato merita di essere precisato. Il pubblico servizio a cui il bene dev'essere destinato non può essere un generico servizio a favore della collettività, ma una prestazione volta a soddisfare esigenze che rientrano nelle finalità istituzionali proprie dell'ente proprietario (cfr. Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 4430 del 24/02/2009). La specificazione appena resa è di primaria importanza ai fini della decisione. Infatti, l'esercizio del servizio di telecomunicazioni è senz'altro di utilità generale, ma non rientra certamente nelle attribuzioni proprie del o nelle finalità istituzionali che esso CP_1
deve perseguire. Di conseguenza, il terreno de quo non è destinato a un pubblico servizio (comunale) nel senso anzidetto e non appartiene al patrimonio indisponibile del Comune di , bensì a quello CP_1
disponibile”. Per l'effetto, riteneva che il contratto di locazione de quo fosse estraneo alla disciplina vincolistica posta dall'art. 93 CCE e ben potesse contenere la previsione di un canone, liberamente negoziato, di importo differente dal CUP.
pagina 6 di 16 5. ha proposto appello, Parte_2
precisando le conclusioni sopra riportate.
6. Il si è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
7. All'udienza del 17.07.2024, su richiesta dell'appellante, la Corte ha concesso termine per memorie,
8. Con memoria in data 29.10.2024 l'appellante ha insistito nella propria tesi difensiva alla quale ha replicato l'appellato con memoria in data 11.11.2024.
9. All'udienza del 19.11.2024 la causa è stata discussa e la Corte, all'esito della Camera di Consiglio, ha dato lettura del dispositivo.
MOTIVI
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'”errata applicazione della legge per non avere ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 93 del D.Lgs.
259/2003 ai beni appartenenti al patrimonio disponibile degli Enti pubblici, con conseguente mancata dichiarazione di nullità degli artt. 5 e 6 del
Contratto a doc. 4 del fascicolo di primo grado dell'appellante e mancata applicazione al caso di specie della disciplina prevista in tema di TOSAP,
COSAP e CUP”. Sostiene l'appellante che, con riferimento all'art. 93 CCE,
l'art. 12, co. 3, d.lgs. 33/2016, ha previsto che: “L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 ° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”.
Successivamente, l'art.
8-bis D.L. 135/18 (convertito dalla I. 12/2019) ha modificato l'art. 12 sopra riportato aggiungendo il seguente inciso: "restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto" che riguarderebbe, dunque, anche oneri aventi fonte in titoli convenzionali ed indipendentemente dalla natura, disponibile o meno, del bene concesso in uso. Secondo l'appellante detta norma avrebbe esteso il pagina 7 di 16 divieto di imposizione di oneri economici contemplato nell'art. 93, a qualsiasi contributo ulteriore, anche avente titolo di natura pattizia o contrattuale, indipendentemente dalla natura dei beni di cui si discute. A conforto di tale tesi, l'appellante richiama giurisprudenza di merito. Il Tribunale avrebbe, inoltre, errato nel richiamare il comma 819 della L. n. 160/2019, che riguarderebbe fattispecie differenti da quella per cui è causa, la quale rientrerebbe, invece, nei casi previsti dal comma 831-bis che così prevede:
“Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003”.
Il motivo è infondato.
La Corte ritiene, infatti, di non condividere la tesi secondo cui l'art. 93 del
D.lgs. 259/2003 - anche a seguito della sua interpretazione autentica fornita prima dall'art. 12, co. 3, del D.lgs. 33/2016 e poi dall'art.
8-bis, co. 1, lett. c)
d.l. n. 135/2018 - sarebbe norma imperativa applicabile a tutti i beni, anche a quelli appartenenti al patrimonio disponibile, con la conseguenza che in caso di previsione di canoni eccedenti l'importo della Tosap/Cosap, essi non sono coattivamente sostituiti dall'importo corrispondente alla tassa, secondo l'invocato meccanismo sostitutivo della nullità parziale. Tali norme di interpretazione autentica, infatti, non sono applicabili ai contratti che l'ente pubblico stipula con soggetti privati ponendosi sul loro stesso piano nell'ambito dell'autonomia contrattuale, ossia esprimendo – come nel caso - il pagina 8 di 16 medesimo potere negoziale e, pertanto, il canone pattuito è pienamente legittimo ed esigibile.
L'art. 93, co. 2 (ora art. 54, co. 6) recita: “Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica
Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione…”.
La dicitura “aree pubbliche” non riguarda quelle facenti parte del patrimonio disponibile, che ricevono un trattamento giuridico identico a quello dei beni di soggetti privati.
Inoltre, sempre l'art. 93, co. 2, precisa: “… Nessun altro onere finanziario … può essere imposto” “in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al
Codice” “fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ...”.
Orbene, TOSAP e COSAP si applicano solo se il bene oggetto di occupazione
è un bene demaniale o parte del patrimonio indisponibile e, dunque, ciò conferma che la norma si riferisce solo ai beni pubblici. Infatti, la L. 160/2019, all'art. 1, co. 819, lett. a), prevede che “presupposto” per l'applicazione del canone unico è “a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”. L'art. 38, co. 1, del D.Lgs. 507/1993 prevedeva, quanto all'“oggetto” della TOSAP, che “
1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province”. L'art. 93, facendo pagina 9 di 16 salva l'applicazione di TOSAP e di COSAP, non può, dunque, che riferirsi alle fattispecie in cui dette imposizioni sono dovute ai sensi della normativa che le prevede, in relazione ai beni demaniali o del patrimonio indisponibile, assoggettati, appunto, alla capacità impositiva degli Enti, e, dunque, non in relazione ai beni del patrimonio disponibile.
L'art.
8-bis, co 1 lett. c, del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazione dalla L. n. 12/2019, si è limitato ad integrare l'art. 12, co. 3, D. Lgs. n. 33
/2016 - che recitava: “L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione” - con la dicitura “restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”.
Nulla menziona l'art 12, co. 3, D. Lgs. n. 33/2016, come modificato dall'art.
8-bis D.L. n. 135/2018, circa l'ampliamento del limite di applicazione dell'art. 93 (ora art. 54) del CCE, al di fuori dei beni pubblici, restando fermo il richiamo nell'art. 93 a tasse o canoni applicabili, ex lege, solo a beni facenti parte del demanio o patrimonio indisponibile.
Neppure può ritenersi che giustifichi il superamento di tale limite l'introduzione del comma 831-bis dell'art.1 della L. n. 160/2019 (comma inserito dall'art. 40, comma 5-ter, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 L. 29/07/2021, n. 108.). Detto comma prevede, per gli operatori che forniscono il servizio di pubblica utilità di comunicazione elettronica, senza occupazione permanente del suolo comunale con cavi e condutture, l'applicazione di un canone fisso (c.d. canone antenne) “pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente”, ma non modifica espressamente il presupposto di applicazione del canone, che, dunque, resta l'occupazione “delle aree appartenenti al pagina 10 di 16 demanio o al patrimonio indisponibile degli enti” ex art. 1, co. 819, L.
n.160/2019.
Rimangono, dunque, esclusi dall'applicazione dell'art. 93 del D.lgs. 259/2003 gli impianti posizionati su beni patrimoniali disponibili dell'ente locale, la cui presenza è regolata da contratti di locazione disciplinati dalle norme di diritto privato. Per tale tipologia di beni, infatti, la pubblica amministrazione si comporta alla stregua di qualsiasi soggetto privato e può, quindi, legittimamente prevedere il pagamento di un canone di locazione da parte del soggetto occupante il suolo pubblico, non trovando applicazione la disciplina del canone unico.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'”errata applicazione della legge per non avere ritenuto che il bene oggetto del Contratto inter partes appartiene al patrimonio indisponibile del di con CP_1 CP_1
conseguente mancata applicazione della disciplina di cui all'art. 93 del
D.Lgs. 259/2003 al caso di specie, e successiva mancata dichiarazione di nullità degli artt. 5 e 6 del Contratto a doc. 4 del fascicolo di primo grado dell'appellante e mancata applicazione al caso di specie della disciplina prevista in tema di TOSAP, COSAP e CUP”. Deduce, in particolare che il requisito oggettivo, consistente nella destinazione di un bene di proprietà di un
Ente pubblico all'esercizio di un pubblico servizio, non richiede che tale servizio rientri necessariamente tra le finalità istituzionali dell'Ente in questione. Inconferente, nel caso, sarebbe il richiamo a Cass. n. 4430/2009.
Sul piano normativo non vi sarebbe alcuna definizione di servizio pubblico.
Deduce l'appellante che secondo le più recenti tesi dottrinarie e giurisprudenziali, il servizio sarebbe pubblico se presenta due elementi: a) la necessarietà-generalità del servizio erogato, inteso come bene volto a soddisfare bisogni generalizzati riferibili alla intera collettività; b) l'intervento pervasivo dello Stato, in funzione regolamentare e di controllo, allo scopo di conformare l'erogazione del servizio;
sarebbe cioè necessario che lo Stato pagina 11 di 16 predisponga una sistema normativo attraverso cui limitare l'autonomia privata in modo da assicurare che la collettività possa usufruire di servizi ritenuti necessari. Nel caso sarebbero presenti entrambi detti elementi: a) l'attività di gestione infrastrutturale della rete di telecomunicazione si inserirebbe nell'ambito di un più ampio servizio pubblico a struttura unitaria;
b) dalla normativa in materia emergerebbero molteplici profili di ingerenza statale
(quali, ad es., quelli previsti nel D.Lgs. 259/03, artt. 83 e 84, co. 1, art. 85, co.
1, art. 89, co.1). Inoltre, sarebbe stato lo stesso legislatore, nell'introdurre una regolamentazione organica dei servizi pubblici economici locali (cfr. D.lgs. n.
201/2022), a qualificare un servizio come pubblico laddove caratterizzato dai requisiti della necessarietà e generalità. Nel caso concreto, sotto il profilo oggettivo, l'art. 2 del contratto prevede che l'area venga utilizzata per
“l'installazione e l'esercizio di impianti e infrastrutture per reti di radio e tele/videocomunicazione elettronica” e ciò per sé solo ne comporterebbe l'appartenenza al patrimonio indisponibile. Inoltre, la destinazione all'esercizio di un pubblico servizio della detta area sarebbe confermata da quanto previsto dal Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di
(doc. 7 appellante) che destina la stessa a servizi tecnologici. Il CP_1
Tribunale avrebbe, inoltre, dovuto considerare che gli impianti di TLC
(telecomunicazioni) sono qualificati dal CCE alla stregua di opere di pubblica utilità (art. 90, co. 1), parificate alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86, co. 3). Infine, sotto il profilo soggettivo, vi sarebbero plurimi atti amministrativi dai quali emergerebbe la volontà dell' di destinare l'area Pt_3 all'esercizio di un servizio pubblico: quanto previsto nell'art. 2 del Contratto
(”Il Locatore prende atto che il conduttore fornisce infrastrutture e relativi servizi a terzi operatori di servizi di radio e tele/videocomunicazione elettronica, con qualunque tecnologia esistente o futura ed acconsente a che il conduttore possa utilizzare per detto scopo l'immobile”), il Comune, rilasciando il titolo abilitativo edilizio per l'installazione dell'impianto, pagina 12 di 16 avrebbe conformato l'area in questione quale area destinata a un pubblico servizio;
il PGT del Comune di che qualifica l'area come destinata CP_1
a servizi tecnologici.
Il motivo non merita accoglimento
La giurisprudenza è chiara e consolidata nell'identificare il discrimen tra bene demaniale o bene immobile rientrante nel patrimonio indisponibile dell'ente pubblico e bene immobile compreso nel suo patrimonio disponibile.
In particolare, la Cassazione è granitica nell'affermare che affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito
(soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (da manifestarsi mediante un atto amministrativo da cui emerga la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio. In difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati inerisce ad un bene facente parte del patrimonio disponibile
(ex multis, Cass. Sez. Un. n. 21991/2020 che ha ricondotto al rapporto locatizio la concessione in uso di un immobile adibito a servizi socio- assistenziali e sanitarie in favore di disabili, n. 13664/2019, n. 1868/2018, n.
6019/2016, n. 12251/2009, n. 14865/2006 “per cui non è sufficiente la semplice previsione dello strumento urbanistico circa la destinazione di un'area alla realizzazione di una finalità di interesse pubblico”).
Dirimente è, dunque, il formale esercizio di potere pubblico sulla destinazione del bene da parte dell'ente proprietario e ciò tramite “un atto amministrativo che esprima appunto una specifica volontà di destinare il bene a un pubblico servizio così da integrare il requisito soggettivo, che è, a ben guardare, una manifestazione piena del pubblico potere dell'ente proprietario di cui poi il il
pagina 13 di 16 requisito oggettivo esterna la permanenza attuale degli effetti (cfr. pure Sez.
Un., 28 giugno 2006 n. 14865)” (Cass. Sez. Un. n. 21991/2020).
Applicando al caso de quo detto consolidato orientamento, gli elementi invocati dall'odierno appellante non integrano un atto deliberativo contenente la manifestazione inequivocabile e specifica della volontà dell'Ente di destinare proprio quella porzione di suolo ad un uso pubblico tale da poterlo inserire nel patrimonio indisponibile del In detto senso non CP_1
depongono, invero, il titolo edilizio che, in quanto tale, non conforma di certo il bene al pubblico servizio;
non rileva, neppure, l'inserimento nel PGT del
Comune di come area destinata a servizi tecnologici (doc. 7 app.te); CP_1
parimenti non è espressione di detto specifico pubblico potere quanto previsto nel contratto (cfr. art. 2, doc. 2); né è sufficiente il fatto che nell'area de qua insista un servizio di telecomunicazione. Peraltro, l'esercizio di detto servizio non rientra nelle attribuzioni del ed è attività liberamente esercitabile CP_1
anche su suolo di proprietà privata (cfr. Cass. Sez. Un. n. 13664/2019).
Nel caso, inoltre, vi è anche la dichiarazione del Responsabile dell'Area
Economico Finanziaria del che attesta l'ascrivibilità del Controparte_1 terreno de quo all'interno del patrimonio disponibile del (doc. 11 CP_1
. CP_1
Come già evidenziato dalla Corte in analoga fattispecie (Corte Appello
Brescia, sent. n. 1620/2023), “il Comune appellante ha destinato l'area in questione alla produzione di reddito, tramite locazione a un'azienda privata, che, a sua volta, con propri mezzi, svolge il servizio di pubblica utilità di comunicazione elettronica, non rientrante nelle attribuzioni del e tale CP_1
uso, da parte del privato conduttore, non può far divenire pubblico il bene del per una sorta di proprietà transitiva, né può ritenersi sufficiente il CP_1 titolo abilitativo edilizio rilasciato per l'installazione dell'impianto di telecomunicazione come atto di destinazione del bene a patrimonio indisponibile”. pagina 14 di 16 Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che la cessione in godimento dell'area in virtù del contratto dedotto in giudizio inerisca ad un bene facente parte del patrimonio disponibile.
Per tale tipologia di beni, la P.A. si comporta, dunque, alla stregua di qualsiasi soggetto privato e può, quindi, legittimamente prevedere il pagamento di un canone di locazione da parte del soggetto occupante il suolo pubblico, non trovando applicazione la disciplina del canone unico.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'appellante, in quanto soccombente, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui ai DM nn. 140/2012, 55/2014 siccome integrato con DM nn. 37/2018 e
147/2022 (valore dichiarato in € 19.924,97).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, – Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Brescia n. 521/2024 pubblicata in data 20.02.2024;
2) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012;
3) condanna in persona Parte_2
del legale rappresentante p.t., alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, sulla base dei parametri di cui al
DM 55/2014, scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, valori medi, in € 919,00 per studio della controversia, € 777,00 per fase introduttiva del giudizio ed € 1.701,00 per fase decisoria, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale), ad accessori di legge ed eventuali anticipazioni.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19.11.2024.
IL CONSIGLIERE EST.
pagina 15 di 16 Marialuisa Tezza
IL PRESIDENTE
Maria Grazia Domanico
pagina 16 di 16
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Dott. Maria Grazia Domanico Presidente Cron. N.
Dott. Francesca Caprioli Consigliere Rep. N.
Dott. Maria-Luisa Tezza Consigliere Ausiliario Rel. R. Gen. N. 344 /2024 ha pronunciato la seguente iv. N. S E N T E N Z A Pt_1
nella causa civile n. 344/2024 R.G. promossa con appello notificato in data
27.03.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 19.11.2024
d a n persona del legale Parte_2
OGGETTO: rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cordova, giusta Cause relative alla procura unita all'atto di appello validita o efficacia del
APPELLANTE contratto o di singoli c o n t r o clausole in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Domenico Bezzi, giusta procura unita alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 521/2024 pubblicata in data 20.02.2024, nel procedimento R.G. n. 2981/2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
pagina 1 di 16 Nel merito:
1) previo accertamento della nullità – originaria o sopravvenuta – o dell'inefficacia sopravvenuta degli artt. 5 e 6 del Contratto del 1° agosto 2016 depositato a doc. 4 per violazione di norme imperative (art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche e art. 1, comma 831-bis della L. n. 160/2019) per le ragioni esposte in narrativa, con conseguente sostituzione dell'art. 5 e dell'art. 6 del predetto Contratto con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di Canone Unico Patrimoniale determinate nella misura di euro 800,00 annue, e per l'effetto condannare il CP_1
a restituire all'esponente Inwit la somma di € 4.642,68
[...]
indebitamente percepita dal : e per l'effetto condannare Controparte_1
altresì il a restituire a Inwit la somma di € 6.182,29 Controparte_1
corrisposta mediante il bonifico di cui al doc. 3 in esecuzione della Sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellato
1) in via preliminare: accertare, ritenere e dichiarare come nessuna impugnazione sia stata diretta avverso il capo n. 2 della sentenza n. 521/24 emessa dal Tribunale civile di Brescia relativo ai vizi propri dell'ingiunzione notificata;
2) nel merito: accertare, ritenere e dichiarare infondato l'appello proposto e, per l'effetto confermare la sentenza n. 521/24 emessa dal Tribunale Civile di
Brescia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 16.03.2022
[...]
ha proposto opposizione all'”avviso di Parte_2 accertamento esecutivo” per il pagamento dell'importo di € 3.093,33 (di cui €
3.042,68 di saldo canone e € 50,64 di adeguamento Istat), oltre interessi e spese di procedura, per la violazione ivi indicata di “mancato versamento pagina 2 di 16 parziale della rata semestrale canone di locazione (secondo semestre 2021) e della variazione, in misura del 75%, dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato alla data del 31.07.2021” in forza del contratto di locazione in data
01.08.2016 con il quale il aveva concesso in Controparte_1
locazione all'opponente l'area identificata in NCT con il foglio 5 mapp. 398 di mq. 100,00, per l'installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile. Nel detto avviso, l'ente locale deduceva che la durata del contratto era stata prevista in anni 9, rinnovabili tacitamente di 6 anni in 6 anni, con decorrenza dal 01.08.2016; che il canone pattuito (art. 5) era di €
9.100,00 da versare in due rate semestrali di € 4.550,00, entro la decade di ogni semestre, con aggiornamento, in misura pari al 75% delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'Istat; che la società aveva versato il 06.08.2021 la somma di € 1.600,00 anziché di € 4.693,33; che nonostante i solleciti, non veniva versata la differenza dovuta né
l'adeguamento Istat.
L'opponente contestava la pretesa del sollevando plurime CP_1 doglianze;
per quanto in questa sede rileva, deduceva che l'unico importo dovuto era quello minimo di legge stabilito per il Canone Unico Patrimoniale
– CUP - (€ 800,00 annui, già integralmente versato) in forza dell'art. 93 (ora art. 54) del Codice per le Comunicazione elettroniche (CCE), avente natura di norma inderogabile ed imperativa, con la conseguente nullità della clausola contenuta all'art. 5 e all'art. 6 del Contratto;
richiamava, in particolare,
l'interpretazione autentica di detto art. 93 ad opera dell'art. 12, co. 3, D.Lgs. n.
33/2016 e dell'art.
8-bis, co. 1 lett c), DL 135/2018 (convertito nella L. n.
12/2019), dalla quale derivava il divieto per gli enti comunali di imporre agli erogatori del “pubblico servizio di comunicazioni elettroniche” oneri ulteriori rispetto a quelli previsti per legge (segnatamente TOSAP, COSAP e oggi
CUP), e ciò indipendentemente dalla natura disponibile o meno del bene concesso in uso;
deduceva che, per l'effetto, gli unici canoni ed oneri che pagina 3 di 16 potevano essere richiesti dal erano quelli fissati dall'art. 1, co. 831- CP_1
bis, della L. 160/2019: “gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003,
n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti
a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n.
259/2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione …”. Chiedeva, pertanto, di dichiarare la nullità o l'inefficacia degli artt. 5 e 6 del contratto del 01.08.2016 per violazione di norme imperative (art. 93 CCE e art. 1, co. 816 e 831-bis L n. 160/2019) con conseguente sostituzione automatica di detti articoli da parte di norme imperative, prevista, in generale, dall'art. 1339 c.c. e, dunque, sostituzione dei canoni pattuiti con i canoni CUP determinati ai sensi dell'art. 1, co 831-bis, L. n. 160/2019, con il contestuale accertamento di nulla dovere al avendo già corrisposto CP_1
l'importo di € 800,00 annui, ossia l'importo minimo di legge stabilito per il
CUP dovuto per l'occupazione dell'area oggetto del contratto de quo, con conseguente annullamento dell'avviso e condanna del alla CP_1
restituzione delle maggiori somme versate.
2. Il si costituiva contestando l'opposizione e Controparte_1
chiedendone il rigetto: in estrema sintesi, deduceva che l'art. 93 D.Lgs.
259/2003, vigente ratione temporis, fosse applicabile solo alle “aree appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile” (art. 1, co. 819, L.
160/2019); che il bene oggetto di locazione apparteneva, invece, al patrimonio pagina 4 di 16 disponibile;
che, in ogni caso, l'interpretazione autentica di cui all'art. 8 bis, co. 1, lett. c) DL 135/2018 non poteva avere applicazione retroattiva e, quindi, applicarsi al contratto de quo stipulato nel 2016; contestava, infine, che l'art. 93 avesse natura di norma imperativa;
in subordine, nel caso di ritenuta nullità delle clausole contrattuali, chiedeva di dichiararsi la nullità dell'intero contratto di locazione con la conseguente condanna della società conduttrice al pagamento dell'accertanda somma dovuta.
3. Con ordinanza del 29.06.2022, il Tribunale rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà.
4. Sulla base delle prove documentali, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., con la sentenza n. 521/2024 in data 20.02.2024, pubblicata in pari data, il
Tribunale di Brescia, ritenuta la giurisdizione dell'AGO, rigettava le domande attoree condannando la società alla rifusione delle spese di lite a favore del
In estrema sintesi, il Tribunale esaminava il dato normativo CP_1 giungendo a ritenere che “il vincolo derivante dall'art. 93 CCE è limitato alle sole ipotesi in cui l'impianto di reti o l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica avvenga su beni demaniali o patrimoniali indisponibili”. Rilevava, in particolare, che “leggendo il comma 1 dell'art. 93 CCE, sembra che il divieto di imporre «oneri o canoni che non siano stabiliti per legge» sia generale, ossia concerna tutti i beni in proprietà di enti pubblici. Senonché, questa prima impressione è smentita dal fatto che il comma 2 (nella sua versione originaria) facesse «salva l'applicazione della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446», così dimostrando di circoscrivere la portata del primo comma ai beni demaniali o del patrimonio indisponibile, assoggettati appunto alla capacità “impositiva” degli enti pubblici. Nulla è cambiato con
l'istituzione del «canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 pagina 5 di 16 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178»
(i.e., il Canone Unico Patrimoniale), che assume, quale presupposto,
«l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico» (art. 1 comma 819 lett. a) l. 27 dicembre 2019, n. 160)”.
Escludeva che, nel caso, l'area oggetto di causa, censita al C.T. foglio 5 mappale 398, fosse appartenente al patrimonio indisponibile, bensì a quello disponibile in quanto non destinata “a un pubblico servizio” (art. 826, co. 3,
c.c.): “Il requisito della destinazione a un pubblico servizio, posto dall'art.
826 comma 3 c.c., si articola in due passaggi: (i) la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e (ii) l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio (Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 391 del 15/07/1999). Questo secondo dato merita di essere precisato. Il pubblico servizio a cui il bene dev'essere destinato non può essere un generico servizio a favore della collettività, ma una prestazione volta a soddisfare esigenze che rientrano nelle finalità istituzionali proprie dell'ente proprietario (cfr. Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 4430 del 24/02/2009). La specificazione appena resa è di primaria importanza ai fini della decisione. Infatti, l'esercizio del servizio di telecomunicazioni è senz'altro di utilità generale, ma non rientra certamente nelle attribuzioni proprie del o nelle finalità istituzionali che esso CP_1
deve perseguire. Di conseguenza, il terreno de quo non è destinato a un pubblico servizio (comunale) nel senso anzidetto e non appartiene al patrimonio indisponibile del Comune di , bensì a quello CP_1
disponibile”. Per l'effetto, riteneva che il contratto di locazione de quo fosse estraneo alla disciplina vincolistica posta dall'art. 93 CCE e ben potesse contenere la previsione di un canone, liberamente negoziato, di importo differente dal CUP.
pagina 6 di 16 5. ha proposto appello, Parte_2
precisando le conclusioni sopra riportate.
6. Il si è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
7. All'udienza del 17.07.2024, su richiesta dell'appellante, la Corte ha concesso termine per memorie,
8. Con memoria in data 29.10.2024 l'appellante ha insistito nella propria tesi difensiva alla quale ha replicato l'appellato con memoria in data 11.11.2024.
9. All'udienza del 19.11.2024 la causa è stata discussa e la Corte, all'esito della Camera di Consiglio, ha dato lettura del dispositivo.
MOTIVI
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'”errata applicazione della legge per non avere ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 93 del D.Lgs.
259/2003 ai beni appartenenti al patrimonio disponibile degli Enti pubblici, con conseguente mancata dichiarazione di nullità degli artt. 5 e 6 del
Contratto a doc. 4 del fascicolo di primo grado dell'appellante e mancata applicazione al caso di specie della disciplina prevista in tema di TOSAP,
COSAP e CUP”. Sostiene l'appellante che, con riferimento all'art. 93 CCE,
l'art. 12, co. 3, d.lgs. 33/2016, ha previsto che: “L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 ° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”.
Successivamente, l'art.
8-bis D.L. 135/18 (convertito dalla I. 12/2019) ha modificato l'art. 12 sopra riportato aggiungendo il seguente inciso: "restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto" che riguarderebbe, dunque, anche oneri aventi fonte in titoli convenzionali ed indipendentemente dalla natura, disponibile o meno, del bene concesso in uso. Secondo l'appellante detta norma avrebbe esteso il pagina 7 di 16 divieto di imposizione di oneri economici contemplato nell'art. 93, a qualsiasi contributo ulteriore, anche avente titolo di natura pattizia o contrattuale, indipendentemente dalla natura dei beni di cui si discute. A conforto di tale tesi, l'appellante richiama giurisprudenza di merito. Il Tribunale avrebbe, inoltre, errato nel richiamare il comma 819 della L. n. 160/2019, che riguarderebbe fattispecie differenti da quella per cui è causa, la quale rientrerebbe, invece, nei casi previsti dal comma 831-bis che così prevede:
“Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003”.
Il motivo è infondato.
La Corte ritiene, infatti, di non condividere la tesi secondo cui l'art. 93 del
D.lgs. 259/2003 - anche a seguito della sua interpretazione autentica fornita prima dall'art. 12, co. 3, del D.lgs. 33/2016 e poi dall'art.
8-bis, co. 1, lett. c)
d.l. n. 135/2018 - sarebbe norma imperativa applicabile a tutti i beni, anche a quelli appartenenti al patrimonio disponibile, con la conseguenza che in caso di previsione di canoni eccedenti l'importo della Tosap/Cosap, essi non sono coattivamente sostituiti dall'importo corrispondente alla tassa, secondo l'invocato meccanismo sostitutivo della nullità parziale. Tali norme di interpretazione autentica, infatti, non sono applicabili ai contratti che l'ente pubblico stipula con soggetti privati ponendosi sul loro stesso piano nell'ambito dell'autonomia contrattuale, ossia esprimendo – come nel caso - il pagina 8 di 16 medesimo potere negoziale e, pertanto, il canone pattuito è pienamente legittimo ed esigibile.
L'art. 93, co. 2 (ora art. 54, co. 6) recita: “Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica
Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione…”.
La dicitura “aree pubbliche” non riguarda quelle facenti parte del patrimonio disponibile, che ricevono un trattamento giuridico identico a quello dei beni di soggetti privati.
Inoltre, sempre l'art. 93, co. 2, precisa: “… Nessun altro onere finanziario … può essere imposto” “in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al
Codice” “fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ...”.
Orbene, TOSAP e COSAP si applicano solo se il bene oggetto di occupazione
è un bene demaniale o parte del patrimonio indisponibile e, dunque, ciò conferma che la norma si riferisce solo ai beni pubblici. Infatti, la L. 160/2019, all'art. 1, co. 819, lett. a), prevede che “presupposto” per l'applicazione del canone unico è “a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”. L'art. 38, co. 1, del D.Lgs. 507/1993 prevedeva, quanto all'“oggetto” della TOSAP, che “
1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province”. L'art. 93, facendo pagina 9 di 16 salva l'applicazione di TOSAP e di COSAP, non può, dunque, che riferirsi alle fattispecie in cui dette imposizioni sono dovute ai sensi della normativa che le prevede, in relazione ai beni demaniali o del patrimonio indisponibile, assoggettati, appunto, alla capacità impositiva degli Enti, e, dunque, non in relazione ai beni del patrimonio disponibile.
L'art.
8-bis, co 1 lett. c, del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazione dalla L. n. 12/2019, si è limitato ad integrare l'art. 12, co. 3, D. Lgs. n. 33
/2016 - che recitava: “L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione” - con la dicitura “restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”.
Nulla menziona l'art 12, co. 3, D. Lgs. n. 33/2016, come modificato dall'art.
8-bis D.L. n. 135/2018, circa l'ampliamento del limite di applicazione dell'art. 93 (ora art. 54) del CCE, al di fuori dei beni pubblici, restando fermo il richiamo nell'art. 93 a tasse o canoni applicabili, ex lege, solo a beni facenti parte del demanio o patrimonio indisponibile.
Neppure può ritenersi che giustifichi il superamento di tale limite l'introduzione del comma 831-bis dell'art.1 della L. n. 160/2019 (comma inserito dall'art. 40, comma 5-ter, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 L. 29/07/2021, n. 108.). Detto comma prevede, per gli operatori che forniscono il servizio di pubblica utilità di comunicazione elettronica, senza occupazione permanente del suolo comunale con cavi e condutture, l'applicazione di un canone fisso (c.d. canone antenne) “pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente”, ma non modifica espressamente il presupposto di applicazione del canone, che, dunque, resta l'occupazione “delle aree appartenenti al pagina 10 di 16 demanio o al patrimonio indisponibile degli enti” ex art. 1, co. 819, L.
n.160/2019.
Rimangono, dunque, esclusi dall'applicazione dell'art. 93 del D.lgs. 259/2003 gli impianti posizionati su beni patrimoniali disponibili dell'ente locale, la cui presenza è regolata da contratti di locazione disciplinati dalle norme di diritto privato. Per tale tipologia di beni, infatti, la pubblica amministrazione si comporta alla stregua di qualsiasi soggetto privato e può, quindi, legittimamente prevedere il pagamento di un canone di locazione da parte del soggetto occupante il suolo pubblico, non trovando applicazione la disciplina del canone unico.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'”errata applicazione della legge per non avere ritenuto che il bene oggetto del Contratto inter partes appartiene al patrimonio indisponibile del di con CP_1 CP_1
conseguente mancata applicazione della disciplina di cui all'art. 93 del
D.Lgs. 259/2003 al caso di specie, e successiva mancata dichiarazione di nullità degli artt. 5 e 6 del Contratto a doc. 4 del fascicolo di primo grado dell'appellante e mancata applicazione al caso di specie della disciplina prevista in tema di TOSAP, COSAP e CUP”. Deduce, in particolare che il requisito oggettivo, consistente nella destinazione di un bene di proprietà di un
Ente pubblico all'esercizio di un pubblico servizio, non richiede che tale servizio rientri necessariamente tra le finalità istituzionali dell'Ente in questione. Inconferente, nel caso, sarebbe il richiamo a Cass. n. 4430/2009.
Sul piano normativo non vi sarebbe alcuna definizione di servizio pubblico.
Deduce l'appellante che secondo le più recenti tesi dottrinarie e giurisprudenziali, il servizio sarebbe pubblico se presenta due elementi: a) la necessarietà-generalità del servizio erogato, inteso come bene volto a soddisfare bisogni generalizzati riferibili alla intera collettività; b) l'intervento pervasivo dello Stato, in funzione regolamentare e di controllo, allo scopo di conformare l'erogazione del servizio;
sarebbe cioè necessario che lo Stato pagina 11 di 16 predisponga una sistema normativo attraverso cui limitare l'autonomia privata in modo da assicurare che la collettività possa usufruire di servizi ritenuti necessari. Nel caso sarebbero presenti entrambi detti elementi: a) l'attività di gestione infrastrutturale della rete di telecomunicazione si inserirebbe nell'ambito di un più ampio servizio pubblico a struttura unitaria;
b) dalla normativa in materia emergerebbero molteplici profili di ingerenza statale
(quali, ad es., quelli previsti nel D.Lgs. 259/03, artt. 83 e 84, co. 1, art. 85, co.
1, art. 89, co.1). Inoltre, sarebbe stato lo stesso legislatore, nell'introdurre una regolamentazione organica dei servizi pubblici economici locali (cfr. D.lgs. n.
201/2022), a qualificare un servizio come pubblico laddove caratterizzato dai requisiti della necessarietà e generalità. Nel caso concreto, sotto il profilo oggettivo, l'art. 2 del contratto prevede che l'area venga utilizzata per
“l'installazione e l'esercizio di impianti e infrastrutture per reti di radio e tele/videocomunicazione elettronica” e ciò per sé solo ne comporterebbe l'appartenenza al patrimonio indisponibile. Inoltre, la destinazione all'esercizio di un pubblico servizio della detta area sarebbe confermata da quanto previsto dal Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di
(doc. 7 appellante) che destina la stessa a servizi tecnologici. Il CP_1
Tribunale avrebbe, inoltre, dovuto considerare che gli impianti di TLC
(telecomunicazioni) sono qualificati dal CCE alla stregua di opere di pubblica utilità (art. 90, co. 1), parificate alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86, co. 3). Infine, sotto il profilo soggettivo, vi sarebbero plurimi atti amministrativi dai quali emergerebbe la volontà dell' di destinare l'area Pt_3 all'esercizio di un servizio pubblico: quanto previsto nell'art. 2 del Contratto
(”Il Locatore prende atto che il conduttore fornisce infrastrutture e relativi servizi a terzi operatori di servizi di radio e tele/videocomunicazione elettronica, con qualunque tecnologia esistente o futura ed acconsente a che il conduttore possa utilizzare per detto scopo l'immobile”), il Comune, rilasciando il titolo abilitativo edilizio per l'installazione dell'impianto, pagina 12 di 16 avrebbe conformato l'area in questione quale area destinata a un pubblico servizio;
il PGT del Comune di che qualifica l'area come destinata CP_1
a servizi tecnologici.
Il motivo non merita accoglimento
La giurisprudenza è chiara e consolidata nell'identificare il discrimen tra bene demaniale o bene immobile rientrante nel patrimonio indisponibile dell'ente pubblico e bene immobile compreso nel suo patrimonio disponibile.
In particolare, la Cassazione è granitica nell'affermare che affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito
(soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (da manifestarsi mediante un atto amministrativo da cui emerga la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio. In difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati inerisce ad un bene facente parte del patrimonio disponibile
(ex multis, Cass. Sez. Un. n. 21991/2020 che ha ricondotto al rapporto locatizio la concessione in uso di un immobile adibito a servizi socio- assistenziali e sanitarie in favore di disabili, n. 13664/2019, n. 1868/2018, n.
6019/2016, n. 12251/2009, n. 14865/2006 “per cui non è sufficiente la semplice previsione dello strumento urbanistico circa la destinazione di un'area alla realizzazione di una finalità di interesse pubblico”).
Dirimente è, dunque, il formale esercizio di potere pubblico sulla destinazione del bene da parte dell'ente proprietario e ciò tramite “un atto amministrativo che esprima appunto una specifica volontà di destinare il bene a un pubblico servizio così da integrare il requisito soggettivo, che è, a ben guardare, una manifestazione piena del pubblico potere dell'ente proprietario di cui poi il il
pagina 13 di 16 requisito oggettivo esterna la permanenza attuale degli effetti (cfr. pure Sez.
Un., 28 giugno 2006 n. 14865)” (Cass. Sez. Un. n. 21991/2020).
Applicando al caso de quo detto consolidato orientamento, gli elementi invocati dall'odierno appellante non integrano un atto deliberativo contenente la manifestazione inequivocabile e specifica della volontà dell'Ente di destinare proprio quella porzione di suolo ad un uso pubblico tale da poterlo inserire nel patrimonio indisponibile del In detto senso non CP_1
depongono, invero, il titolo edilizio che, in quanto tale, non conforma di certo il bene al pubblico servizio;
non rileva, neppure, l'inserimento nel PGT del
Comune di come area destinata a servizi tecnologici (doc. 7 app.te); CP_1
parimenti non è espressione di detto specifico pubblico potere quanto previsto nel contratto (cfr. art. 2, doc. 2); né è sufficiente il fatto che nell'area de qua insista un servizio di telecomunicazione. Peraltro, l'esercizio di detto servizio non rientra nelle attribuzioni del ed è attività liberamente esercitabile CP_1
anche su suolo di proprietà privata (cfr. Cass. Sez. Un. n. 13664/2019).
Nel caso, inoltre, vi è anche la dichiarazione del Responsabile dell'Area
Economico Finanziaria del che attesta l'ascrivibilità del Controparte_1 terreno de quo all'interno del patrimonio disponibile del (doc. 11 CP_1
. CP_1
Come già evidenziato dalla Corte in analoga fattispecie (Corte Appello
Brescia, sent. n. 1620/2023), “il Comune appellante ha destinato l'area in questione alla produzione di reddito, tramite locazione a un'azienda privata, che, a sua volta, con propri mezzi, svolge il servizio di pubblica utilità di comunicazione elettronica, non rientrante nelle attribuzioni del e tale CP_1
uso, da parte del privato conduttore, non può far divenire pubblico il bene del per una sorta di proprietà transitiva, né può ritenersi sufficiente il CP_1 titolo abilitativo edilizio rilasciato per l'installazione dell'impianto di telecomunicazione come atto di destinazione del bene a patrimonio indisponibile”. pagina 14 di 16 Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che la cessione in godimento dell'area in virtù del contratto dedotto in giudizio inerisca ad un bene facente parte del patrimonio disponibile.
Per tale tipologia di beni, la P.A. si comporta, dunque, alla stregua di qualsiasi soggetto privato e può, quindi, legittimamente prevedere il pagamento di un canone di locazione da parte del soggetto occupante il suolo pubblico, non trovando applicazione la disciplina del canone unico.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'appellante, in quanto soccombente, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui ai DM nn. 140/2012, 55/2014 siccome integrato con DM nn. 37/2018 e
147/2022 (valore dichiarato in € 19.924,97).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, – Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Brescia n. 521/2024 pubblicata in data 20.02.2024;
2) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012;
3) condanna in persona Parte_2
del legale rappresentante p.t., alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, sulla base dei parametri di cui al
DM 55/2014, scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, valori medi, in € 919,00 per studio della controversia, € 777,00 per fase introduttiva del giudizio ed € 1.701,00 per fase decisoria, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale), ad accessori di legge ed eventuali anticipazioni.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19.11.2024.
IL CONSIGLIERE EST.
pagina 15 di 16 Marialuisa Tezza
IL PRESIDENTE
Maria Grazia Domanico
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