Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/06/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 881/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 14/03/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N.
9 - ERBA con l'Avv. EUFEMIA MARUSKA FRIGERIO
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N.
9 - ERBA con l'Avv. DOMENICO D'AMATO
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in ERBA, in data 28/08/1997,
(anno 1997, atto n. 49, parte II, serie A);
SEPARAZIONE: separati consensualmente con verbale in data 21.6.2023 omologato con decreto del 28.6.2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Como
- nato a [...] il [...], economicamente indipendente Per_1
Per_
- , nata a [...] il [...], non economicamente indipendente
FATTO
I coniugi nelle more del giudizio di divorzio hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1) Dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Per_
2) Contributo al mantenimento di , maggiorenne ma non economicamente indipendente, da parte del padre col versamento alla madre convivente di € 375,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (come da vigente protocollo del Tribunale di Como), da versare alla madre convivente entro il 20 di ogni mese, da aggiornarsi annualmente in base agli indici Istat di variazione del costo della vita;
3) assegno divorzile in misura di € 50,00 mensili, da versarsi entro il 20 di ogni mese, da aggiornarsi annualmente in base agli indici Ista di variazione del costo della vita;
4) revoca del contributo al mantenimento del figlio divenuto nelle more economicamente Per_1 indipendente;
In udienza le parti hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2 in data 28.8.1997, in ERBA con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ERBA
(anno 1997, atto n. 49, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ERBA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 12/06/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao